Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
1. Le operazioni di appassimento, vinificazione ed invecchiamento dei
vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni
di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in
Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga,
Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento,
Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero
territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in
provincia di Arezzo.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche
atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualita'.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, fatta eccezione per la tipologia "Vin Santo", nei limiti e
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto
concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
5. E' consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di
vinificazione conservazione e affinamento, per tutte le tipologie
previste.
6. La resa massima di uva in vino dei vini della Denominazione di
Origine Controllata «Val d'Arbia», all'atto dell'immissione al
consumo, non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa superi
detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla
Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 70% decade il diritto
alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della tipologia
"Vin Santo" non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo
anno di invecchiamento del vino.
7. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento del «Val
d'Arbia» Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in
locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria
ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un
contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e
l'invecchiamento del "Vin Santo" deve avvenire in appositi locali (i
Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non
superiore a 200 litri; l'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin
Santo non puo' avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno
successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo
del «Val d'Arbia» Vin Santo riserva non puo' avvenire prima del 1 °
dicembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16% vol.