(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
1. Le operazioni di appassimento, vinificazione ed invecchiamento dei
vini di cui all'art. 1 devono  essere  effettuate  all'interno  della
zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. 
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni
di  cui  sopra  potranno  essere  effettuate  nell'intero  territorio
amministrativo  dei  comuni  di:  Castellina  in  Chianti,  Radda  in
Chianti, Gaiole in Chianti,  Monteriggione,  Castelnuovo  Berardenga,
Sovicille,   Asciano,   Monteroni   d'Arbia,   Murlo,   Buonconvento,
Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena  e  nell'intero
territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e  Montevarchi  in
provincia di Arezzo. 
3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di
qualita'. 
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, fatta eccezione  per  la  tipologia  "Vin  Santo",  nei  limiti  e
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali,  con  mosti
concentrati  ottenuti  da  uve  prodotte  nella  zona  di  produzione
delimitata dal  precedente  art.  3  o,  in  alternativa,  con  mosto
concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. 
5. E' consentito l'utilizzo di contenitori di  legno  nelle  fasi  di
vinificazione conservazione e affinamento,  per  tutte  le  tipologie
previste. 
6. La resa massima di uva in vino dei  vini  della  Denominazione  di
Origine  Controllata  «Val  d'Arbia»,  all'atto  dell'immissione   al
consumo, non deve essere superiore al 65%.  Qualora  la  resa  superi
detto limite,  ma  non  il  70%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 70% decade il  diritto
alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. 
Tuttavia, la resa massima dell'uva in  vino  finito  della  tipologia
"Vin Santo" non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo
anno di invecchiamento del vino. 
7. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento del «Val
d'Arbia» Vin Santo prevede quanto segue: 
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve  essere  sottoposta
ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve  avvenire  in
locali idonei;  e'  ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria
ventilata  e  l'uva  deve  raggiungere,  prima  dell'ammostatura,  un
contenuto zuccherino non  inferiore  al  26,6%;  la  conservazione  e
l'invecchiamento del "Vin Santo" deve avvenire in appositi locali  (i
Vinsantai) ed in recipienti di legno  (caratelli)  di  capacita'  non
superiore a 200 litri; l'immissione al consumo del «Val d'Arbia»  Vin
Santo non  puo'  avvenire  prima  del  1°  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al  consumo
del «Val d'Arbia» Vin Santo riserva non puo' avvenire prima del  1  °
dicembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto  deve  avere  un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16% vol.