(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
1. Alla Denominazione di cui all'art.  1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari. 
2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali,  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
3. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato  dal
relativo toponimo, ai sensi  dell'  art.  6,  comma  8,  del  Decreto
legislativo n° 61/2010. 
4. E' consentito riportare nella etichettatura della  tipologia  "Vin
Santo" le qualificazioni «secco»,  «abboccato»,  «amabile»,  «dolce»,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di designazione e
presentazione dei vini. 
5. Sulle bottiglie contenenti  i  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata  «Val  d'Arbia»  deve   sempre   figurare   l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.