Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
1. Alla Denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
3. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal
relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto
legislativo n° 61/2010.
4. E' consentito riportare nella etichettatura della tipologia "Vin
Santo" le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile», «dolce»,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di designazione e
presentazione dei vini.
5. Sulle bottiglie contenenti i vini a Denominazione di Origine
Controllata «Val d'Arbia» deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.