Articolo 8
(Confezionamento)
1. Nel il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine
Controllata «Val d'Arbia» sono ammessi tutti i recipienti di volume
nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non
inferiore a 2 litri.
2. Nella tappatura dei vini a di Origine Controllata «Val d'Arbia»,
allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere
utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa
vigente in materia, escluso il tappo a corona per bottiglie di
capacita' nominale superiore a 375 ml.
3. Tuttavia, per le tipologie con menzione "vigna" sono consentite
soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai
caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con
chiusura a tappo di sughero raso bocca.
4. I vini «Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro
di capacita' non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero
raso bocca.