(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
                          (Confezionamento) 
 
1. Nel  il  confezionamento  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata «Val d'Arbia» sono ammessi tutti i recipienti  di  volume
nominale  autorizzati  dalla  normativa  vigente,  ivi   compresi   i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  di  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro materiale  rigido  di  capacita'  non
inferiore a 2 litri. 
2. Nella tappatura dei vini a di Origine Controllata  «Val  d'Arbia»,
allorquando siano confezionati in bottiglie  di  vetro,  puo'  essere
utilizzata  qualsiasi  tipo  di  chiusura  prevista  dalla  normativa
vigente in materia, escluso  il  tappo  a  corona  per  bottiglie  di
capacita' nominale superiore a 375 ml. 
3. Tuttavia, per le tipologie con menzione  "vigna"  sono  consentite
soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni  ai
caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri  con
chiusura a tappo di sughero raso bocca. 
4. I vini «Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin  Santo  riserva
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro
di capacita' non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero
raso bocca.