(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                        Disciplinare Tecnico 
 
Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico
                           del SSN e SASN. 
 
(articolo 11, comma 16, ultimo periodo del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
                            2010, n. 122) 
 
1. Introduzione 
 
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche e
i servizi resi disponibili dal SAC, ai fini dell'attuazione di quanto
previsto articolo 11, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  per  la  de-materializzazione  della  ricetta
elettronica dalla fase di prescrizione a quella di  erogazione  delle
prestazioni sanitarie a carico del SSN. 
Si riportano di seguito alcune definizioni  di  concetti  esposti  di
seguito nel documento: 
Numero Ricetta Elettronica (NRE): numero univoco generato dal Sistema
di Accoglienza Centrale tramite il quale  e'  possibile  numerare  le
ricette elettroniche. 
Lotto di NRE: insieme di numeri elettronici che varia da un minimo di
100 ad un massimo di 1 miliardo. 
Ricettario elettronico: insieme di 100 Numeri di Ricetta Elettronica. 
Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai  medici  (cfr.  art.
50, comma 2 del DL 269/2003): sono da intendersi le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni,  gli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   ed   dei
policlinici universitari, le Regioni / Province Autonome provviste di
SAR. 
Medici prescrittori: soggetti aventi un rapporto di  convenzione  con
il SSN oppure dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a
prescrivere prestazioni a carico del SSN e SASN 
Strutture di erogazione dei  servizi  sanitari:  strutture  sanitarie
accreditate con il servizio sanitario nazionale identificate mediante
la  codifica  del  Ministero  della  salute,  abilitate   a   erogare
prestazioni a carico del SSN 
Promemoria: copia della ricetta prescritta dal medico 
 
2. Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati 
 
Per quanto riguarda le modalita' di accesso  al  SAC,  si  rimanda  a
quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008. 
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  e   l'obbligo   di
riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2  del  DPCM
26 marzo 2008. 
 
3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC 
 
Di seguito sono elencati i servizi erogati dal  sistema  SAC  per  la
gestione della ricetta elettronica: 
1.  Servizio  comunicazione  al  SAC  del  fabbisogno  di  "ricettari
elettronici" da parte delle regioni 
2.  Servizio  richiesta  al  SAC  di  lotti  di  Numeri  di   ricetta
elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione  dei
ricettari ai medici o dai medici stessi 
3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un
medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione  dei  ricettari
ai medici 
4. Servizi di interrogazione al SAC su  dati  inerenti  agli  NRE  da
parte  delle  regioni,  degli  Enti  abilitati  all'assegnazione  dei
ricettari ai medici o dai medici stessi 
 
a) Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC 
b)  Interrogazione  sull'associazione  di  singoli   NRE   e   medico
prescrittore 
c)  Interrogazione  sugli  NRE  utilizzati   per   numerare   ricette
elettroniche 
 
5. Servizi per la gestione dei  dati  della  ricetta  elettronica  da
parte da parte dei medici prescrittori. 
 
a) Servizio per  l'invio  dei  dati  della  ricetta  al  SAC  per  la
generazione della ricetta elettronica 
b) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica 
c) Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica 
 
6. Servizi per la gestione dei  dati  della  ricetta  elettronica  da
parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC 
 
a) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica 
b) Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare 
c) Servizio per  l'invio  dei  dati  della  ricetta  al  SAC  per  la
comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica 
 
7. Servizio  di  controllo  asincrono  della  validita'  dei  bollini
farmaceutici 
8. Servizio di fornitura dati agli erogatori 
9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione" 
 
3.1. Servizio comunicazione  al  SAC  del  fabbisogno  di  "ricettari
elettronici" da parte delle regioni 
 
Il servizio consente alle regioni di comunicare al SAC il  fabbisogno
massimo di ricettari elettronici da  rendere  disponibili  ai  medici
prescrittori di propria competenza. 
La soglia annuale NRE prescrittore serve per limitare la quantita' di
NRE che un singolo medico puo' prelevare per se stesso con l'apposito
servizio di richiesta lotti, 
La Regione/P.A. deve indicare il  numero  massimo  di  NRE  che  ogni
singolo medico della Regione/P.A. puo' utilizzare in un anno. 
 
3.2. Servizio  richiesta  al  SAC  di  lotti  di  Numeri  di  ricetta
elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione  dei
ricettari ai medici o dai medici stessi 
 
Il  servizio  consente  agli  enti  abilitati  all'assegnazione   dei
ricettari ai medici o ai prescrittori stessi di richiedere  lotti  di
NRE. 
Nel caso  in  cui  gli  NRE  sono  richiesti  da  un  ente  abilitato
all'assegnazione dei ricettari, l'associazione con il codice  fiscale
del medico e l'indicazione della  sua  specializzazione  puo'  essere
contestuale alla richiesta o avvenire a posteriori. 
Nel caso l'associazione sia contestuale, ogni richiesta  puo'  essere
fatta solo per 100 o per 1000 NRE alla volta, ripetuta per il  numero
necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE
Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione. 
Nel caso avvenga a posteriori, devono essere seguite  le  indicazioni
descritte al paragrafo 3.3. 
La richiesta di NRE da parte del medico prescrittore  per  se  stesso
deve sempre essere effettuata per soli 100 NRE alla  volta,  ripetuta
per il numero necessario di  volte,  limitatamente  al  valore  della
Soglia Annuale  NRE  Prescrittore,  comunicata  in  precedenza  dalla
Regione. 
A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome,  il
servizio puo' anche non essere utilizzato nel  caso  in  cui  il  SAC
assegni alla ricetta un NRE al momento della  registrazione:  in  tal
caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale  delle  sue
possibili specializzazioni sta compilando la ricetta. 
 
3.3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE)  ad
un  medico  da  parte  degli  Enti  abilitati  all'assegnazione   dei
ricettari ai medici 
 
Il  servizio  consente  agli  enti  abilitati  all'assegnazione   dei
ricettari ai medici, di  associare  uno  o  piu'  NRE  ad  un  medico
prescrittore, comunicando al SAC l'associazione NRE - codice  fiscale
del  medico  prescrittore  -  specializzazione   del   medico.   Tale
operazione deve essere effettuata solo se nell'utilizzo del "Servizio
richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica  (NRE)  da
parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o
dai medici stessi" non e' stato comunicato contestualmente il  codice
fiscale  del  medico  prescrittore  e  la  sua  specializzazione.  Il
servizio in questione, da un punto di vista temporale,  deve  seguire
il  "Servizio  richiesta  al  SAC  di  lotti  di  Numeri  di  ricetta
elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione  dei
ricettari ai  medici  o  dai  medici  stessi"  e  deve  precedere  il
"Servizio  per  l'invio  dei  dati  della  ricetta  al  SAC  per   la
generazione della ricetta elettronica". 
A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome,  il
servizio puo' anche non essere utilizzato nel  caso  in  cui  il  SAC
assegni alla ricetta un NRE al momento della trasmissione  telematica
della ricetta elettronica con esito positivo al  SAC,  anche  tramite
SAR: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale
delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta. 
 
3.4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE 
 
I  servizi  consentono  agli  Enti  abilitati  all'assegnazione   dei
ricettari  ai  medici  oppure  al  medico   prescrittore   di   poter
interrogare il SAC al fine di conoscere lo stato degli NRE di propria
competenza. 
 
3.4.1. Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC 
 
Lo scopo di tale servizio e'  quello  di  fornire  dati  inerenti  un
intero lotto di NRE di competenza. 
Tramite tale interrogazione e a seguito di un'apposita  funzionalita'
che deve essere implementata  nel  gestionale  di  cartella  clinica,
possono essere resi disponibili al medico, in locale, gli NRE con cui
numerare in proprio le ricette che compila. 
 
3.4.2. Interrogazione  sull'associazione  di  singoli  NRE  e  medico
prescrittore 
 
Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire una lista  di  singoli
NRE e la loro  associazione  con  il  codice  fiscale  di  un  medico
prescrittore. 
 
3.4.3. Interrogazione  sugli  NRE  utilizzati  per  numerare  ricette
elettroniche 
 
Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire una lista  di  singoli
NRE che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche. 
 
3.5. Servizi per la gestione dei dati della  ricetta  elettronica  da
parte da parte dei medici prescrittori 
 
I servizi messi a disposizione del  medico  consentono  di  procedere
all'invio dei dati della prescrizione a carico del SSN utilizzando  i
Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal  SAC,  anche
tramite SAR., di visualizzare e di annullare  quanto  precedentemente
inserito, secondo le modalita' di cui al comma 5-bis dell'articolo 50
della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008. La
rettifica di una  ricetta  elettronica  da  parte  del  medico,  puo'
avvenire tramite annullamento della medesima ricetta  ed  inserimento
di una nuova. 
 
3.5.1. Servizio per l'invio dei dati della  ricetta  al  SAC  per  la
generazione della ricetta elettronica 
 
Il medico prescrittore, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.5
del Disciplinare tecnico del  DPCM  26/3/2008,  invia  i  dati  della
ricetta elettronica a  fronte  del  verificarsi  di  ogni  evento  di
prescrizione. 
Il medico, all'atto dell'invio telematico dei dati della prescrizione
al SAC, anche tramite SAR, procede alla stampa del promemoria secondo
il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2. 
Il promemoria terra' conto dell'eventuale richiesta dell'assistito ai
sensi dell'art. 87 del Codice della privacy. 
In particolare, a fronte della specifica richiesta dell'assistito, il
medico prescrittore, al momento della trasmissione telematica al SAC,
anche tramite SAR, della ricetta elettronica,  imposta  lo  specifico
valore nell'apposito campo del tracciato che consente di implementare
la funzione di apposizione del c.d. tagliando, di cui al  decreto  17
marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico. 
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta trasmessa
con esito positivo come "da erogare". 
Il SAC, in attuazione del citato articolo  11,  comma  16,  del  D.L.
78/2010,  il  quale  prevede  ulteriori  modalita'  tecniche  per  la
trasmissione delle ricette mediche di cui al  predetto  articolo  50,
comma  5-bis,  rende  disponibile  ai  medici  prescrittori,  in  via
ulteriore, il servizio web per la compilazione della ricetta. 
Il medico prescrittore, servendosi dell'applicazione web presente nel
portale del Sistema TS, compila la ricetta elettronica e la invia  al
SAC. All'atto della registrazione viene fornito il NRE. Tramite detta
applicazione e' possibile procedere alla  stampa  del  promemoria  da
consegnare all'assistito. 
 
3.5.2. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica 
 
Il servizio permette ad un medico prescrittore  di  visualizzare  una
ricetta elettronica inserita da lui stesso, secondo  le  disposizioni
vigenti. 
Le ricette compilate dai medici del SASN permettono di  visualizzare,
tutti i dati inseriti, fra i quali, oltre  ai  dati  anagrafici  gia'
inseriti  nella  ricetta,  anche  le   informazioni   relative   alla
condizione di imbarco dell'assistito, riportati nelle  matrici  delle
ricette cartacee. 
 
3.5.3. Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica 
 
Il servizio permette ad  un  medico  prescrittore  di  annullare  una
ricetta elettronica precedentemente inserita. 
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta annullata
con esito positivo come "annuallata". 
 
3.6. Servizi di gestione della ricetta  elettronica  da  parte  delle
strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC 
 
Ai sensi del comma 7 dell'articolo 50  della  L.  326/2003,  all'atto
dell'utilizzazione della ricetta medica, la struttura  di  erogazione
dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni del promemoria di
cui  all'articolo  1,  comma  4  del  presente   decreto   comunicate
dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale
dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC,
ovvero il SAR, con tali due elementi. 
I  servizi  consentono  alla  strutture  di  erogazione  dei  servizi
sanitari: 
 
- di visualizzare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per
cui l'assistito sta chiedendo l'erogazione; 
- di sospendere la ricetta nei casi di indisponibilita' ad erogare le
prestazioni in un unico momento temporale, in modo che  nessun  altro
erogatore possa effettuare operazioni su di essa, 
- di comunicare al SAC l'avvenuta erogazione, totale o  parziale,  di
quanto richiesto, 
- e, per i soli erogatori farmaceutici, di richiedere al SAC,  ovvero
al SAR,  la  cancellazione  o  annullamento  di  ricette  di  propria
competenza per diversi casi riconducibili ad errori di dispensazione. 
 
3.6.1. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica 
 
Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare, in
maniera esclusiva rispetto a tutti gli altri erogatori,  una  ricetta
elettronica inserita da un medico prescrittore. 
Il  SAC,  ovvero  il  SAR,  provvede  a  contrassegnare  la   ricetta
visualizzata con esito positivo come "in corso di erogazione". 
La visualizzazione e' condizionata  dal  fatto  che  la  ricetta  sia
ancora da erogare. 
In tal caso, limitatamente alle ricette  elettroniche  per  le  quali
siano  state  oscurate  dal  medico   prescrittore   le   generalita'
dell'assistito (con le modalita' descritte nel paragrafo  3.5.1),  il
SAC fornisce gli specifici servizi che consentono alle  strutture  di
erogazione di visualizzare tali  informazioni,  nei  casi  e  per  le
finalita' previste dal decreto 17 marzo 2008, concernente il  modello
di  ricettario  medico,  nonche'  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 87 del Codice della privacy. 
L'erogatore,  nel  caso  in  cui  l'erogazione   non   possa   essere
effettuata, deve rilasciare, tramite apposita operazione, la  ricetta
che  aveva  visualizzato  in  maniera  esclusiva,  in  modo  che  sia
disponibile agli altri erogatori. 
Il  SAC,  ovvero  il  SAR,  provvede  a  contrassegnare  la   ricetta
rilasciata con esito positivo come "da erogare". 
 
3.6.2. Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare. 
 
Il servizio permette ad una struttura  di  erogazione  di  sospendere
momentaneamente l'erogazione  delle  prescrizioni  contenute  in  una
ricetta visualizzata e "in corso di erogazione". 
Cio' puo' avvenire se l'erogazione non puo' essere effettuata  in  un
unico momento temporale ma deve protrarsi nel tempo, in  questo  caso
il servizio garantira' che in tale  periodo  nessun  altro  erogatore
possa ne' visualizzare ne' tanto meno erogare la ricetta sospesa. 
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la  ricetta  sospesa
con esito positivo come "sospesa". 
L'operazione di sospensione si conclude automaticamente  nel  momento
in cui avviene l'invio dei  dati  per  la  comunicazione  della  fine
erogazione da parte della struttura sanitaria accreditata che l'aveva
generata. 
Diversamente, se l'erogazione non puo' essere  effettuata  nonostante
l'avvenuta sospensione, l'erogatore deve  obbligatoriamente  revocare
quanto precedentemente comunicato, rendendo in tal  modo  la  ricetta
nuovamente disponibile agli altri erogatori ovvero "da erogare". 
 
3.6.3. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al  SAC  da  parte
delle  strutture  sanitarie  accreditate  per  la  comunicazione   di
chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica 
 
La struttura di erogazione dei  servizi  sanitari  trasmette  al  SAC
(anche tramite il  SAR)  all'atto  dell'utilizzazione  della  ricetta
elettronica  le  informazioni  della  erogazione,  sia  parziale  che
totale, della prestazione. 
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare  tale  ricetta  come
"erogata". 
La trasmissione dei dati della ricetta deve avvenire  contestualmente
all'erogazione, al fine di garantire l'univocita' di tale operazione,
con riferimento alla tempistica di trasmissione della prestazione  da
parte delle strutture di erogazione dei servizi  sanitari,  ai  sensi
del citato articolo 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Al momento dell'erogazione e, di conseguenza, dell'invio dei dati: 
 
- nel caso di farmaci, la struttura di erogazione trasmette il codice
AIC ed il numero identificativo apposti sul  bollino  presente  sulla
confezione, di cui al Decreto del Ministro della salute 2 agosto 2001
e s.m.i, oltre ai dati contabili derivanti dalla vendita; 
- nel caso di prestazioni specialistiche, la struttura di  erogazione
trasmette il codice della prestazione erogata, oltre ai dati inerenti
il ticket  e  il  valore  della  prestazione.  Dichiara,  tramite  la
valorizzazione di un apposito campo, che l'assistito attesta di avere
fruito della prestazione. 
 
3.6.4. Servizio  per  il  rettifica  della  ricetta  da  parte  delle
strutture di erogazione dei servizi farmaceutici 
 
Il servizio consente  ala  struttura  per  l'erogazione  dei  servizi
farmaceutici, secondo le casistiche previste dalla normativa  vigente
di riferimento, di comunicare al SAC, anche tramite SAR, la rettifica
della  stessa,   con   conseguente   annullamento   dell'informazione
precedentemente  fornita  sull'utilizzo  del  numero   identificativo
univoco della singola prestazione  e  inserimento  della  prestazione
erogata. 
 
3.7. Servizio di controllo  asincrono  della  validita'  dei  bollini
farmaceutici 
 
Al Ministero della salute vengono giornalmente forniti dal SAC i  NRE
ed i codici identificativi univoci  delle  confezioni  di  medicinali
erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, estratti da  tutte
le ricette trasmesse, per il  controllo  di  validita'.  Il  servizio
permette   inoltre   di   raccogliere   dalle   farmacie   i   codici
identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati  non  a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, da trasmettere al  Ministero
della salute sempre ai fini del controllo di validita'. 
 
3.8. Servizio di fornitura dati agli erogatori 
 
Al fine di consentire all'erogatore di disporre  dei  dati  necessari
alla  compilazione  delle   Distinte   Contabili   Riepilogative   da
presentare alla ASL di competenza, il servizio consente all'erogatore
stesso di disporre  di  un  file  contenente  i  dati  relativi  alle
prestazioni erogate. 
 
3.9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione" 
 
Al fine di consentire all'erogatore di disporre della  documentazione
a supporto della rendicontazione per il rimborso al SSR, il  servizio
consente all'erogatore stesso di disporre di un documento elettronico
in  formato  aperto  e  non  modificabile  attestante   la   corretta
trasmissione al SAC  dei  dati  relativi  alle  prestazioni  erogate.
L'originale di tale documento elettronico viene conservato a cura del
SAC. 
 
4. Modalita' di fruizione dei servizi del SAC 
 
Il medico e l'erogatore possono comunicare con il  SAC  attraverso  i
consueti canali di fruizione tramite web services o  da  applicazione
web, come previsto dall'art. 50 della L. 326/2003 e dai suoi  decreti
attuativi e, in particolare, dal DPCM 26/3/2008. 
In caso di impossibilita' nella fruizione di tali servizi per ragioni
dipendenti dal medico o dall'erogatore, devono essere utilizzati  gli
strumenti gia' messi a disposizione dal SAC per darne comunicazione. 
 
4.1. Altri canali per la fruizione dei servizi 
 
Potranno essere resi disponibili ulteriori  canali  per  accedere  ai
servizi di cui al presente disciplinare  erogati  dal  SAC,  in  modo
particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti. 
Il SAC rendera' noti tali canali e le relative modalita' di fruizione
attraverso il  sito  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(www.sistemats.it). 
 
5. Specifiche tecniche dei servizi messi a disposizione del SAC 
 
Di seguito sono descritte le specifiche dei servizi previsti dal SAC.
I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio  in  formato
XML, con i formati dei campi e i  controlli  sugli  stessi,  verranno
pubblicati nel sito  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(www.sistemats.it), secondo le modalita' previste dal DPCM 26.3.2008. 
 
5.1.  Servizio  comunicazione  al  SAC  del   fabbisogno   "ricettari
elettronici" da parte delle regioni 
 
Il servizio deve essere utilizzato dalla Regione/P.A. 
Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di fabbisogno: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico