Allegato 1
Disciplinare Tecnico
Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico
del SSN e SASN.
(articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122)
1. Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalita' tecniche e
i servizi resi disponibili dal SAC, ai fini dell'attuazione di quanto
previsto articolo 11, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per la de-materializzazione della ricetta
elettronica dalla fase di prescrizione a quella di erogazione delle
prestazioni sanitarie a carico del SSN.
Si riportano di seguito alcune definizioni di concetti esposti di
seguito nel documento:
Numero Ricetta Elettronica (NRE): numero univoco generato dal Sistema
di Accoglienza Centrale tramite il quale e' possibile numerare le
ricette elettroniche.
Lotto di NRE: insieme di numeri elettronici che varia da un minimo di
100 ad un massimo di 1 miliardo.
Ricettario elettronico: insieme di 100 Numeri di Ricetta Elettronica.
Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici (cfr. art.
50, comma 2 del DL 269/2003): sono da intendersi le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed dei
policlinici universitari, le Regioni / Province Autonome provviste di
SAR.
Medici prescrittori: soggetti aventi un rapporto di convenzione con
il SSN oppure dipendenti di Strutture sanitarie pubbliche abilitati a
prescrivere prestazioni a carico del SSN e SASN
Strutture di erogazione dei servizi sanitari: strutture sanitarie
accreditate con il servizio sanitario nazionale identificate mediante
la codifica del Ministero della salute, abilitate a erogare
prestazioni a carico del SSN
Promemoria: copia della ricetta prescritta dal medico
2. Modalita' di accesso al SAC e trattamento dei dati
Per quanto riguarda le modalita' di accesso al SAC, si rimanda a
quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di
riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM
26 marzo 2008.
3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC
Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la
gestione della ricetta elettronica:
1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di "ricettari
elettronici" da parte delle regioni
2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta
elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici o dai medici stessi
3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad un
medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari
ai medici
4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE da
parte delle regioni, degli Enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici o dai medici stessi
a) Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC
b) Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico
prescrittore
c) Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette
elettroniche
5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da
parte da parte dei medici prescrittori.
a) Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la
generazione della ricetta elettronica
b) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica
c) Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica
6. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da
parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC
a) Servizio di visualizzazione dei dati della ricetta elettronica
b) Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare
c) Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la
comunicazione di chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica
7. Servizio di controllo asincrono della validita' dei bollini
farmaceutici
8. Servizio di fornitura dati agli erogatori
9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione"
3.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno di "ricettari
elettronici" da parte delle regioni
Il servizio consente alle regioni di comunicare al SAC il fabbisogno
massimo di ricettari elettronici da rendere disponibili ai medici
prescrittori di propria competenza.
La soglia annuale NRE prescrittore serve per limitare la quantita' di
NRE che un singolo medico puo' prelevare per se stesso con l'apposito
servizio di richiesta lotti,
La Regione/P.A. deve indicare il numero massimo di NRE che ogni
singolo medico della Regione/P.A. puo' utilizzare in un anno.
3.2. Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta
elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici o dai medici stessi
Il servizio consente agli enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici o ai prescrittori stessi di richiedere lotti di
NRE.
Nel caso in cui gli NRE sono richiesti da un ente abilitato
all'assegnazione dei ricettari, l'associazione con il codice fiscale
del medico e l'indicazione della sua specializzazione puo' essere
contestuale alla richiesta o avvenire a posteriori.
Nel caso l'associazione sia contestuale, ogni richiesta puo' essere
fatta solo per 100 o per 1000 NRE alla volta, ripetuta per il numero
necessario di volte, limitatamente al valore della Soglia Annuale NRE
Prescrittore, comunicata in precedenza dalla Regione.
Nel caso avvenga a posteriori, devono essere seguite le indicazioni
descritte al paragrafo 3.3.
La richiesta di NRE da parte del medico prescrittore per se stesso
deve sempre essere effettuata per soli 100 NRE alla volta, ripetuta
per il numero necessario di volte, limitatamente al valore della
Soglia Annuale NRE Prescrittore, comunicata in precedenza dalla
Regione.
A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il
servizio puo' anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC
assegni alla ricetta un NRE al momento della registrazione: in tal
caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale delle sue
possibili specializzazioni sta compilando la ricetta.
3.3. Servizio di associazione Numero di Ricetta Elettronica (NRE) ad
un medico da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici
Il servizio consente agli enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici, di associare uno o piu' NRE ad un medico
prescrittore, comunicando al SAC l'associazione NRE - codice fiscale
del medico prescrittore - specializzazione del medico. Tale
operazione deve essere effettuata solo se nell'utilizzo del "Servizio
richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta elettronica (NRE) da
parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei ricettari ai medici o
dai medici stessi" non e' stato comunicato contestualmente il codice
fiscale del medico prescrittore e la sua specializzazione. Il
servizio in questione, da un punto di vista temporale, deve seguire
il "Servizio richiesta al SAC di lotti di Numeri di ricetta
elettronica (NRE) da parte degli Enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici o dai medici stessi" e deve precedere il
"Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la
generazione della ricetta elettronica".
A seguito degli accordi con le singole regioni/province autonome, il
servizio puo' anche non essere utilizzato nel caso in cui il SAC
assegni alla ricetta un NRE al momento della trasmissione telematica
della ricetta elettronica con esito positivo al SAC, anche tramite
SAR: in tal caso il medico prescrittore deve dichiarare secondo quale
delle sue possibili specializzazioni sta compilando la ricetta.
3.4. Servizi di interrogazione al SAC su dati inerenti agli NRE
I servizi consentono agli Enti abilitati all'assegnazione dei
ricettari ai medici oppure al medico prescrittore di poter
interrogare il SAC al fine di conoscere lo stato degli NRE di propria
competenza.
3.4.1. Interrogazione sui i lotti di NRE presenti presso il SAC
Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire dati inerenti un
intero lotto di NRE di competenza.
Tramite tale interrogazione e a seguito di un'apposita funzionalita'
che deve essere implementata nel gestionale di cartella clinica,
possono essere resi disponibili al medico, in locale, gli NRE con cui
numerare in proprio le ricette che compila.
3.4.2. Interrogazione sull'associazione di singoli NRE e medico
prescrittore
Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire una lista di singoli
NRE e la loro associazione con il codice fiscale di un medico
prescrittore.
3.4.3. Interrogazione sugli NRE utilizzati per numerare ricette
elettroniche
Lo scopo di tale servizio e' quello di fornire una lista di singoli
NRE che sono stati utilizzati per numerare ricette elettroniche.
3.5. Servizi per la gestione dei dati della ricetta elettronica da
parte da parte dei medici prescrittori
I servizi messi a disposizione del medico consentono di procedere
all'invio dei dati della prescrizione a carico del SSN utilizzando i
Numeri di ricetta elettronici (NRE) resi disponibili dal SAC, anche
tramite SAR., di visualizzare e di annullare quanto precedentemente
inserito, secondo le modalita' di cui al comma 5-bis dell'articolo 50
della L. 326/2003 e del relativo decreto attuativo DPCM 26/3/2008. La
rettifica di una ricetta elettronica da parte del medico, puo'
avvenire tramite annullamento della medesima ricetta ed inserimento
di una nuova.
3.5.1. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC per la
generazione della ricetta elettronica
Il medico prescrittore, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.5
del Disciplinare tecnico del DPCM 26/3/2008, invia i dati della
ricetta elettronica a fronte del verificarsi di ogni evento di
prescrizione.
Il medico, all'atto dell'invio telematico dei dati della prescrizione
al SAC, anche tramite SAR, procede alla stampa del promemoria secondo
il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2.
Il promemoria terra' conto dell'eventuale richiesta dell'assistito ai
sensi dell'art. 87 del Codice della privacy.
In particolare, a fronte della specifica richiesta dell'assistito, il
medico prescrittore, al momento della trasmissione telematica al SAC,
anche tramite SAR, della ricetta elettronica, imposta lo specifico
valore nell'apposito campo del tracciato che consente di implementare
la funzione di apposizione del c.d. tagliando, di cui al decreto 17
marzo 2008, concernente il modello di ricettario medico.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta trasmessa
con esito positivo come "da erogare".
Il SAC, in attuazione del citato articolo 11, comma 16, del D.L.
78/2010, il quale prevede ulteriori modalita' tecniche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui al predetto articolo 50,
comma 5-bis, rende disponibile ai medici prescrittori, in via
ulteriore, il servizio web per la compilazione della ricetta.
Il medico prescrittore, servendosi dell'applicazione web presente nel
portale del Sistema TS, compila la ricetta elettronica e la invia al
SAC. All'atto della registrazione viene fornito il NRE. Tramite detta
applicazione e' possibile procedere alla stampa del promemoria da
consegnare all'assistito.
3.5.2. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica
Il servizio permette ad un medico prescrittore di visualizzare una
ricetta elettronica inserita da lui stesso, secondo le disposizioni
vigenti.
Le ricette compilate dai medici del SASN permettono di visualizzare,
tutti i dati inseriti, fra i quali, oltre ai dati anagrafici gia'
inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla
condizione di imbarco dell'assistito, riportati nelle matrici delle
ricette cartacee.
3.5.3. Servizio per l'annullamento della ricetta elettronica
Il servizio permette ad un medico prescrittore di annullare una
ricetta elettronica precedentemente inserita.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta annullata
con esito positivo come "annuallata".
3.6. Servizi di gestione della ricetta elettronica da parte delle
strutture di erogazione dei servizi sanitari al SAC
Ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 della L. 326/2003, all'atto
dell'utilizzazione della ricetta medica, la struttura di erogazione
dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni del promemoria di
cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto comunicate
dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale
dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC,
ovvero il SAR, con tali due elementi.
I servizi consentono alla strutture di erogazione dei servizi
sanitari:
- di visualizzare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per
cui l'assistito sta chiedendo l'erogazione;
- di sospendere la ricetta nei casi di indisponibilita' ad erogare le
prestazioni in un unico momento temporale, in modo che nessun altro
erogatore possa effettuare operazioni su di essa,
- di comunicare al SAC l'avvenuta erogazione, totale o parziale, di
quanto richiesto,
- e, per i soli erogatori farmaceutici, di richiedere al SAC, ovvero
al SAR, la cancellazione o annullamento di ricette di propria
competenza per diversi casi riconducibili ad errori di dispensazione.
3.6.1. Servizio di visualizzazione della ricetta elettronica
Il servizio permette alle strutture di erogazione di visualizzare, in
maniera esclusiva rispetto a tutti gli altri erogatori, una ricetta
elettronica inserita da un medico prescrittore.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta
visualizzata con esito positivo come "in corso di erogazione".
La visualizzazione e' condizionata dal fatto che la ricetta sia
ancora da erogare.
In tal caso, limitatamente alle ricette elettroniche per le quali
siano state oscurate dal medico prescrittore le generalita'
dell'assistito (con le modalita' descritte nel paragrafo 3.5.1), il
SAC fornisce gli specifici servizi che consentono alle strutture di
erogazione di visualizzare tali informazioni, nei casi e per le
finalita' previste dal decreto 17 marzo 2008, concernente il modello
di ricettario medico, nonche' nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 87 del Codice della privacy.
L'erogatore, nel caso in cui l'erogazione non possa essere
effettuata, deve rilasciare, tramite apposita operazione, la ricetta
che aveva visualizzato in maniera esclusiva, in modo che sia
disponibile agli altri erogatori.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta
rilasciata con esito positivo come "da erogare".
3.6.2. Servizio di sospensione della ricetta elettronica da erogare.
Il servizio permette ad una struttura di erogazione di sospendere
momentaneamente l'erogazione delle prescrizioni contenute in una
ricetta visualizzata e "in corso di erogazione".
Cio' puo' avvenire se l'erogazione non puo' essere effettuata in un
unico momento temporale ma deve protrarsi nel tempo, in questo caso
il servizio garantira' che in tale periodo nessun altro erogatore
possa ne' visualizzare ne' tanto meno erogare la ricetta sospesa.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare la ricetta sospesa
con esito positivo come "sospesa".
L'operazione di sospensione si conclude automaticamente nel momento
in cui avviene l'invio dei dati per la comunicazione della fine
erogazione da parte della struttura sanitaria accreditata che l'aveva
generata.
Diversamente, se l'erogazione non puo' essere effettuata nonostante
l'avvenuta sospensione, l'erogatore deve obbligatoriamente revocare
quanto precedentemente comunicato, rendendo in tal modo la ricetta
nuovamente disponibile agli altri erogatori ovvero "da erogare".
3.6.3. Servizio per l'invio dei dati della ricetta al SAC da parte
delle strutture sanitarie accreditate per la comunicazione di
chiusura dell'erogazione di una ricetta elettronica
La struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette al SAC
(anche tramite il SAR) all'atto dell'utilizzazione della ricetta
elettronica le informazioni della erogazione, sia parziale che
totale, della prestazione.
Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come
"erogata".
La trasmissione dei dati della ricetta deve avvenire contestualmente
all'erogazione, al fine di garantire l'univocita' di tale operazione,
con riferimento alla tempistica di trasmissione della prestazione da
parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi
del citato articolo 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Al momento dell'erogazione e, di conseguenza, dell'invio dei dati:
- nel caso di farmaci, la struttura di erogazione trasmette il codice
AIC ed il numero identificativo apposti sul bollino presente sulla
confezione, di cui al Decreto del Ministro della salute 2 agosto 2001
e s.m.i, oltre ai dati contabili derivanti dalla vendita;
- nel caso di prestazioni specialistiche, la struttura di erogazione
trasmette il codice della prestazione erogata, oltre ai dati inerenti
il ticket e il valore della prestazione. Dichiara, tramite la
valorizzazione di un apposito campo, che l'assistito attesta di avere
fruito della prestazione.
3.6.4. Servizio per il rettifica della ricetta da parte delle
strutture di erogazione dei servizi farmaceutici
Il servizio consente ala struttura per l'erogazione dei servizi
farmaceutici, secondo le casistiche previste dalla normativa vigente
di riferimento, di comunicare al SAC, anche tramite SAR, la rettifica
della stessa, con conseguente annullamento dell'informazione
precedentemente fornita sull'utilizzo del numero identificativo
univoco della singola prestazione e inserimento della prestazione
erogata.
3.7. Servizio di controllo asincrono della validita' dei bollini
farmaceutici
Al Ministero della salute vengono giornalmente forniti dal SAC i NRE
ed i codici identificativi univoci delle confezioni di medicinali
erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, estratti da tutte
le ricette trasmesse, per il controllo di validita'. Il servizio
permette inoltre di raccogliere dalle farmacie i codici
identificativi univoci delle confezioni di medicinali erogati non a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, da trasmettere al Ministero
della salute sempre ai fini del controllo di validita'.
3.8. Servizio di fornitura dati agli erogatori
Al fine di consentire all'erogatore di disporre dei dati necessari
alla compilazione delle Distinte Contabili Riepilogative da
presentare alla ASL di competenza, il servizio consente all'erogatore
stesso di disporre di un file contenente i dati relativi alle
prestazioni erogate.
3.9. Servizio di richiesta "ricevute di trasmissione"
Al fine di consentire all'erogatore di disporre della documentazione
a supporto della rendicontazione per il rimborso al SSR, il servizio
consente all'erogatore stesso di disporre di un documento elettronico
in formato aperto e non modificabile attestante la corretta
trasmissione al SAC dei dati relativi alle prestazioni erogate.
L'originale di tale documento elettronico viene conservato a cura del
SAC.
4. Modalita' di fruizione dei servizi del SAC
Il medico e l'erogatore possono comunicare con il SAC attraverso i
consueti canali di fruizione tramite web services o da applicazione
web, come previsto dall'art. 50 della L. 326/2003 e dai suoi decreti
attuativi e, in particolare, dal DPCM 26/3/2008.
In caso di impossibilita' nella fruizione di tali servizi per ragioni
dipendenti dal medico o dall'erogatore, devono essere utilizzati gli
strumenti gia' messi a disposizione dal SAC per darne comunicazione.
4.1. Altri canali per la fruizione dei servizi
Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai
servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo
particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti.
Il SAC rendera' noti tali canali e le relative modalita' di fruizione
attraverso il sito del Ministero dell'economia e delle finanze
(www.sistemats.it).
5. Specifiche tecniche dei servizi messi a disposizione del SAC
Di seguito sono descritte le specifiche dei servizi previsti dal SAC.
I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato
XML, con i formati dei campi e i controlli sugli stessi, verranno
pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
(www.sistemats.it), secondo le modalita' previste dal DPCM 26.3.2008.
5.1. Servizio comunicazione al SAC del fabbisogno "ricettari
elettronici" da parte delle regioni
Il servizio deve essere utilizzato dalla Regione/P.A.
Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di fabbisogno:
Parte di provvedimento in formato grafico