(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Accordo tra il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano,  riguardante  gli  atti
necessari per il  passaggio  a  nuovo  ordinamento  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226. 
Accordo ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226. 
 
Repertorio atti n.137/CSR del 27 luglio 2011 
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011: 
VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281; 
VISTO il decreto  legislativo  10  settembre  2003  n.  276,  recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005  n.   76,   recante
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della 
legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.   77   recante
"Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 
53"; 
VISTO  il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
"Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato,  e  in
particolare l'articolo 1, comma 622, come novellato dall'articolo 64,
comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito
l'obbligatorieta' dell'istruzione per  almeno  10  anni  e  che  tale
obbligo si assolve anche nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226; 
VISTO il decreto del Ministro della  Pubblica  Istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione, pubblicato sulla G.U. n. 202 
del 31 agosto 2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.
87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli  istituti
professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del  decreto  legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe  al  Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro" e in particolare l'articolo 48, comma  8  che
introduce la possibilita', a partire dal quindicesimo  ano  di  eta',
dell'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  anche  attraverso  i
percorsi di apprendistato per l'espletamento del dritto-dovere di cui 
all'art. 48 del decreto legislativo 276/2003; 
VISTA la Decisione, relativa al  "Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 
dicembre 2004; 
VISTA la Raccomandazione del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 
18 dicembre 2006; 
VISTA la Raccomandazione del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente - EQF, del 23 aprile 2008; 
VISTA la Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e 
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
VISTO l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003
per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta 
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15  gennaio  2004
per la definizione degli  standard  formativi  minimi  relativi  alle
competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di 
Istruzione e formazione professionale; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre  2004  sui
dispositivi   di   certificazione   finale   ed   intermedia   e   di
riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i 
sistemi; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni  5  ottobre  2006
sugli     standard     formativi     minimi     delle      competenze
tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi 
sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale; 
VISTA l'Intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione  e  Ministero
dell'universita' e della ricerca, le Regioni,  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del  nuovo
sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' 
dei servizi; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5  febbraio  2009
per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa
a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione 
Professionale; 
VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni  29  aprile  2010
riguardante il primo anno di attuazione  2010-2011  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma
2 del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  anche  con
riferimento al Piano di lavoro per la messa a regime della istruzione
e formazione  professionale  condiviso  nell'ambito  di  un  apposito
tavolo interistituzionale  composto  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali le Regioni, le Province Autonome di Trento e 
Bolzano; 
VISTA l'Intesa, del 16 dicembre 2010,  tra  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca,  le  Regioni,  le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, i Comuni, le Province e  le  Comunita'  montane  riguardante
l'adozione di linee guida per  realizzare  organici  raccordi  tra  i
percorsi degli istituti professionali e i percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma  1-quinques
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 
aprile 2007, n. 40; 
CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e  dagli
indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche  in  relazione
agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 
giugno 2010; 
CONSIDERATA la necessita' di definire i dispositivi necessari per  il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
nello specifico di definire  i  relativi  standard  minimi  formativi
secondo le procedure previste in particolare all'articolo 18 del 
medesimo decreto; 
CONSIDERATA la necessita' di adottare, nelle more  della  definizione
di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad  assicurare  le
corrispondenze  e  le  modalita'  di  riconoscimento  tra  i  crediti
acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti
acquisiti nei percorsi di istruzione e  formazione  professionale  ai
sensi dell'articolo 1 comma 10 del decreto  legislativo  226/2005,  i
modelli di certificazione intermedia  e  finale,  in  base  a  quanto
previsto dall'articolo 20 del decreto medesimo e in accordo al  punto
3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  16
dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40»; 
VISTO  lo  schema  di  accordo  tra  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, riguardante gli atti necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,   inviato
dall'Ufficio    legislativo     del     Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con nota pervenuta il 15 luglio 2011
e diramato in pari data, corredato del  concerto  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 
7 che ne costituiscono parte integrante; 
CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 21 luglio 2011 le Regioni
hanno consegnato un documento contenente  emendamenti  al  testo  sui
quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno espresso 
il proprio assenso; 
CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ha  chiesto  che  nell'allegato  1,
paragrafo D, lettera b), ultimo punto,  dove  era  scritto  "coerenza
delle proposte con  il  quadro  complessivo  dell'offerta  tecnica  e
professionale secondaria  e  superiore  di  istruzione  e  formazione
professionale e con i differenti livelli  del  Quadro  Europeo  delle
'qualificazioni' " fosse aggiunto  "anche  tenendo  conto  di  quanto
previsto dall'Intesa della Conferenza unificata del 16 dicembre 
2010"; 
CONSIDERATO che, a conclusione della sopra richiamata riunione,  sono
state accolte dalle Amministrazioni statali interessate e dalle 
Regioni, tutte le proposte emendative; 
VISTA la nota pervenuta il 25 luglio 2011 con la quale  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ha  trasmesso  la
nuova formulazione del testo e degli allegati 1 e 4, cosi' come 
concordato nella suddetta riunione, diramata in pari data; 
ACQUISITO,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano; 
 
                    SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO: 
 
  Premesso che 
    a)  con  il  presente  Accordo,  frutto  del  piano   di   lavoro
interistituzionale  di  cui  all'Accordo  in   sede   di   Conferenza
Stato-Regioni del 29 aprile 2010,  citato  in  premessa,  si  intende
definire gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    b) fermi restando gli standard  minimi  formativi  relativi  alle
competenze tecnico-professionali comuni a tutti i  percorsi,  di  cui
all'allegato 3 dell'Accordo in sede di Conferenza  Stato-Regioni  del
29 aprile 2010, occorre completare con la descrizione dei processi  e
delle attivita' di  lavoro,  la  definizione  degli  standard  minimi
formativi delle competenze tecnico-professionali  caratterizzanti  le
figure nazionali di riferimento di cui al citato Accordo a norma 
dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 226/2005; 
    c) ferme  restando  le  competenze  legislative  esclusive  delle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia,  ai  fini
dell'unitarieta' nazionale del sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale,  occorre  ricomprendere   le   figure   nazionali   di
riferimento per  le  qualifiche  e  i  diplomi  professionali  in  un
Repertorio  nazionale  dell'offerta  di   istruzione   e   formazione
professionale e  definire  il  format  di  descrizione  delle  figure
nazionali di riferimento e i criteri metodologici di aggiornamento 
del Repertorio nazionale; 
    d) con apposito  Accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata  si
provvedera' a sancire  la  correlazione  delle  figure  nazionali  di
riferimento  alle  aree  professionali  definite,  sentite  le  parti
sociali, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 226/2005; 
    e) occorre determinare, a norma dell'art. 18, comma 2 del decreto
legislativo 226/2005 in funzione al  profilo  educativo  culturale  e
professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e del relativo  allegato
A) del citato decreto, gli standard minimi formativi delle competenze
di  base  linguistiche,  matematiche,   scientifiche,   tecnologiche,
storico-sociali ed economiche, tenendo conto delle competenze  chiave
del  cittadino  e  di  quelle  riferibili  agli  assi  culturali  che
caratterizzano l'obbligo  di  istruzione,  di  cui  all'Allegato  del
Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, in coerenza  con  l'equivalenza
educativa di tutti i  percorsi  del  secondo  ciclo  e  nel  rispetto
dell'identita'   degli   approcci   didattici   e    cognitivi    che
caratterizzano l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale; 
    f) nelle  more  della  definizione  di  tutti  i  dispositivi  di
certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e  modalita'
di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di  istruzione
secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione
e formazione professionale ai sensi  dell'articolo  1  comma  10  del
decreto  legislativo  226/2005,  occorre  adottare   i   modelli   di
attestazione intermedia delle competenze da rilasciare in caso di 
interruzione del percorso; 
    g) in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett.  c)
del decreto legislativo medesimo e in coerenza con quanto definito al
punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  16
dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile  2007,  n.  40»,  occorre
adottare i modelli di Qualifica e Diploma di Istruzione e Formazione 
Professionale; 
  Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano 
 
                           CONCORDANO CHE: 
 
  1. la messa a regime  del  Capo  III  del  decreto  legislativo  n.
226/2005,  riguarda,  a  partire  dall'anno  scolastico  e  formativo
2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale  finalizzati
al conseguimento dei titoli di qualifica e di  diploma  professionale
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto 
legislativo medesimo; 
  2.  ai  fini  della  spendibilita'  nazionale  ed   europea   delle
qualifiche e  dei  diplomi  professionali  conseguiti  all'esito  dei
percorsi,  e'  istituito  il  Repertorio  nazionale  dell'offerta  di
Istruzione  e  Formazione  Professionale  che  comprende  figure   di
differente livello articolabili in specifici profili regionali  sulla
base dei fabbisogni del territorio descritte, secondo il format e i 
criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'allegato [1]; 
  3. fermi restando gli standard minimi  formativi  delle  competenze
tecnico-professionali comuni a  tutti  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione Professionale di cui all'allegato 3 dell'Accordo  in  sede
di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, si assumono le figure
descritte  negli  allegati  [2]  e  [3],  che,  nel   loro   insieme,
costituiscono il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e 
Formazione Professionale; 
  4. fatto  salvo  il  riferimento  unitario  al  profilo  educativo,
culturale e professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  5  e  al
relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
nonche' ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che
caratterizzano  l'obbligo  di  istruzione  di  cui  all'Allegato  del
Decreto  Ministeriale  n.  139  del  2007,  al  fine  di   assicurare
l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del  secondo  ciclo,  gli
standard  minimi  formativi  relativi   alle   competenze   di   base
linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico 
sociali ed economiche sono definiti in allegato [4]; 
  5.  in  base  a  quanto  previsto  dall'articolo  20  del   decreto
legislativo n. 226/2005 e in accordo al punto 3 dell'intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16  dicembre  2010  riguardante
«l'adozione di linee guida per realizzare  organici  raccordi  tra  i
percorsi degli istituti professionali e i percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, 
della legge 2 aprile 2007, n. 40», sono adottati: 
    a) i modelli e relative note  di  compilazione  di  attestato  di
qualifica professionale  [allegato  5]  e  di  diploma  professionale
[allegato 6], per il riconoscimento, tra i sistemi  regionali  e  tra
questi e il sistema dell'istruzione, delle qualifiche e  dei  diplomi
professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati 
dalle Regioni e dalle Province Autonome; 
    b) il modello e relative note di compilazione per  l'attestazione
intermedia  delle  competenze  acquisite   per   gli   studenti   che
interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale 
[allegato 7]. 
  Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome  di  Trento  e
Bolzano provvedono alle finalita' del  presente  Accordo  nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello  Statuto  speciale,
delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai 
rispettivi ordinamenti. 
  Il presente accordo viene recepito con Decreto adottato di concerto
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
 
 
 
             Il Segretario Il Presidente 
   Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto