(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
                            ETICHETTATURA 
 
Il prodotto e' posto in vendita confezionato. 
L'identificazione del prodotto IGP dovra' essere possibile  per  ogni
singola/o  confezione/imballo  sulla  quale   dovra'   comparire   in
caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da  ogni  altra
scritta la dizione  "Indicazione  Geografica  Protetta"  o  la  sigla
"I.G.P". 
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della  nazione
in cui il prodotto viene commercializzato. 
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista. 
E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di  indicazioni  che   facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo o  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente. 
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve  altresi'  figurare
il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP. 
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono  essere  indicati
il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto  di
produzione. 
Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le "Trote del Trentino"
deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente
logo,  rispettandone  il  logotipo,  le  proporzioni  e  la   paletta
cromatica riportata. In alternativa il logo puo' essere riportato  in
scala di grigi. 
 
                         TROTE DEL TRENTINO 
                               I.G.P. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
             PALETTA CROMATICA DEL MARCHIO MULTICOLORE: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico