Art. 8
ETICHETTATURA
Il prodotto e' posto in vendita confezionato.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' essere possibile per ogni
singola/o confezione/imballo sulla quale dovra' comparire in
caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra
scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla
"I.G.P".
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione
in cui il prodotto viene commercializzato.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresi' figurare
il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati
il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di
produzione.
Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le "Trote del Trentino"
deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente
logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta
cromatica riportata. In alternativa il logo puo' essere riportato in
scala di grigi.
TROTE DEL TRENTINO
I.G.P.
Parte di provvedimento in formato grafico
PALETTA CROMATICA DEL MARCHIO MULTICOLORE:
Parte di provvedimento in formato grafico