(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Il comune di Nardodipace (Vibo Valentia), i cui  organi  elettivi
sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27  -  28
maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della  criminalita'
organizzata   che   compromettono   la   libera   determinazione    e
l'imparzialita'  dell'amministrazione,  il  buon  andamento   ed   il
funzionamento  dei  servizi,  con  grave  pregiudizio  per  lo  stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
    Alcuni accertamenti, svolti nell'ambito della  procedura  di  cui
all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pur  non
sfociati con l'applicazione  dello  scioglimento  di  quel  consesso,
hanno messo in rilievo una serie di anomalie ed illegittimita'  nelle
procedure poste in essere dall'amministrazione comunale oltre ad  una
forte sofferenza finanziaria. 
    Successivamente, nel mese di luglio 2010, a seguito di una  vasta
operazione condotta dalla Procura  distrettuale  di  Reggio  Calabria
venivano tratti in arresto, per associazione a delinquere  di  stampo
mafioso, tra gli altri, il padre ed il cugino del  vice  sindaco  pro
tempore. 
    L'operazione  giudiziaria  ha  avvalorato  la  sussistenza  delle
criticita' che erano gia' emerse ed ha  posto  in  evidenza  elementi
significativi su collegamenti e frequentazioni tra  componenti  della
compagine  elettiva  con   esponenti   della   locale   criminalita'.
Conseguentemente il Prefetto di Vibo Valentia,  con  decreto  dell'11
aprile 2011 ha disposto l'accesso presso il comune ai sensi dell'art.
1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito. 
    All'esito dell'accesso ispettivo il Prefetto, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica  integrato  con  la
partecipazione del Procuratore della Repubblica di  Vibo  Valentia  e
del Procuratore aggiunto  distrettuale  antimafia  di  Catanzaro,  ha
redatto  l'allegata  relazione  in  data  29  settembre   2011,   che
costituisce parte integrante della presente proposta, in cui  si  da'
atto della sussistenza di' concreti, univoci e rilevanti elementi  su
collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con  la
criminalita'  organizzata   di   tipo   mafioso   e   su   forme   di
condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per
lo scioglimento del consiglio comunale. 
    La relazione prefettizia ha  messo  in  evidenza  l'esistenza  di
forti   legami,   a   diverso   titolo   intercorrenti   tra   alcuni
amministratori e dipendenti del comune di Nardodipace  con  esponenti
delle locali cosche che, consolidatisi nel tempo, hanno comportato il
condizionamento dell'attivita' amministrativa dell'ente esercitata in
funzione  degli  interessi  e   delle   regole   della   criminalita'
organizzata. 
    In tal senso assume  rilevanza  decisiva,  come  evidenziato,  la
presenza nell'ambito dell'amministrazione comunale,  in  qualita'  di
vice sindaco prima e successivamente di assessore e responsabile  del
servizio finanziario, del figlio del locale capo mafia,  destinatario
della suddetta  ordinanza  cautelare  che,  nell'ambito  dei  citati,
recenti procedimenti penali e' stato indicato quale  capo  indiscusso
della  locale  criminalita',  nonche'   collettore   delle   maggiori
decisioni degli stessi ambienti malavitosi. 
    E' stato riscontrato un  contesto  generale  di  illegalita'  nei
settori dell'ente locale, sia per quanto attiene il personale sia per
quanto riguarda gli affidamenti di appalti e servizi. La  figura  del
sindaco si e' caratterizzata per lo scarso rispetto  delle  regole  e
per la volonta' di  mantenere  consolidati  rapporti  con  le  cosche
locali. Funzionale a tale stato di cose si  e'  rivelato  il  mancato
rispetto del principio di separazione tra  l'attivita'  di  indirizzo
politico e quella gestionale, atteso che la  responsabilita'  di  due
dei servizi piu' rilevanti dell'ente, e' stata riservata  al  sindaco
ed al citato assessore, gia' vice  sindaco,  che  ha  rivestito  tale
incarico fino al maggio  2011  e  che  solo  a  seguito  dei  rilievi
formulati dal Prefetto di  Vibo  Valentia  sull'anomala  composizione
della giunta, in palese violazione di quanto  disposto  dall'art.  47
del decreto legislativo n. 267/2000, e' stato revocato  dalla  carica
assessorile, pur conservando la carica di consigliere. 
    La mancanza di rispetto delle procedure previste dall'ordinamento
vigente non puo'  essere  riferita  esclusivamente  all'infiltrazione
della  criminalita'  organizzata,  pur  riscontrata.  E'   pero'   la
condizione necessaria per favorire l'instaurarsi del  condizionamento
mafioso. E' infatti evidente che di fronte ad un sistema  rigoroso  e
rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa non puo'  che  essere
assicurata dal ricorso alla forza. Ben piu' agevole e' il sistema  di
penetrazione  laddove  ci   si   trova   di   fronte   al   disordine
organizzativo,  allo  sviamento  dell'attivita'  di  gestione,   alla
generalizzata illegittimita' delle procedure  amministrative,  quando
si  ripetono  casi  di  corruzione  e  di  turbative  d'asta.   Cosi'
l'illegalita' fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali. 
    Gli  aspetti  di  condizionamento  dell'attivita'  amministrativa
risultano evidenti in  una  serie  di  scelte  operate  dagli  organi
amministrativi: la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili in
numero sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente  locale;  le
assunzioni a tempo determinato di operai forestali, alcuni dei  quali
privi di idonei requisiti soggettivi richiesti dal relativo bando; la
gestione dei lotti boschivi; l'affidamento del servizio  di  pubblico
trasporto. 
    Nella relazione  prefettizia  e'  stato  messo  in  rilievo  come
nell'assetto organizzativo  dell'ente  la  posizione  dei  lavoratori
socialmente utili abbia assunto un ruolo rilevante, rispetto ad altre
categorie di lavoratori, tanto che per la loro stabilizzazione si  e'
dovuto  procedere  ad   una   variazione   della   pianta   organica.
L'indiscriminata  stabilizzazione,  che  risponde   ad   una   logica
assistenzialistica e clientelare, ha provocato un consistente aumento
di spesa, concorrendo ad incrementare ancor  piu'  la  condizione  di
deficitarieta' dell'ente. L'organo ispettivo ha, inoltre, evidenziato
che taluni dei suddetti lavoratori, legati  da  assidui  rapporti  di
frequentazione con esponenti della  criminalita'  organizzata,  hanno
avuto incarichi di diretta collaborazione all'interno dell'ufficio di
staff del sindaco. 
    Aspetti della generale condizione di illegalita' e comunque dello
sviamento dell'attivita' dai principi di buon andamento  si  evincono
dal frequente ricorso,  nonostante  il  gia'  consistente  numero  di
dipendenti, a rapporti di lavoro  autonomo  occasionale,  alcuni  dei
quali con soggetti affini agli amministratori  comunali.  Gli  stessi
contratti, stipulati ai sensi dell'art. 2222 c.c.,  sono  stati  piu'
volte prorogati e successivamente trasformati in rapporti di lavoro a
tempo determinato, attraverso l'uso strumentale ed illegittimo  delle
disposizioni previste dall'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000. 
    Parimenti significativa e' la vicenda concernente la procedura di
assunzione di 125 operai forestali da impiegarsi per la realizzazione
di  un  progetto  finanziato  dalla  Regione  Calabria,  volto   alla
riconversione ed al miglioramento del bosco di proprieta' comunale. 
    Il  menzionato  progetto,   che   in   un   contesto   ambientale
caratterizzato da una  situazione  economica  estremamente  disagiata
avrebbe dovuto rappresentare  un'opportunita'  per  il  rilancio  del
settore economico legato alla valorizzazione commerciale  dei  boschi
di proprieta' comunale, non  solo  non  ha  raggiunto  gli  obiettivi
previsti, per i quali era stato  concesso  il  finanziamento,  ma  ha
rappresentato l'occasione per consolidare un sistema clientelare, nel
quale possono proliferare gli interessi malavitosi. 
    Gli accertamenti disposti hanno evidenziato che i lavori previsti
in progetto sono stati eseguiti facendo  ricorso  all'amministrazione
diretta, attraverso la  stipula  di  contratti  di  lavoro  ai  sensi
dell'art. 2222 c.c.  anziche',  come  richiesto  dalla  normativa  di
settore,  con  gara  ad  evidenza  pubblica.  Molte   delle   persone
ingaggiate con i citati contratti hanno  rapporti  di  frequentazione
con gli  amministratori  locali,  altre  sono  risultate  gravate  da
precedenti penali, mentre per altre e' stato riscontrato  il  mancato
possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di selezione. 
    Per quanto attiene  alla  gestione  dei  beni  pubblici,  aspetti
rappresentativi  del  condizionamento  dell'attivita'  amministrativa
sono emersi  all'esito  delle  verifiche  sulle  ditte  che  si  sono
aggiudicate, nel  corso  degli  anni,  i  lotti  boschivi  per  l'uso
commerciale. Le indagini svolte in tale ambito, che  rappresenta  una
delle principali  fonti  economiche  del  territorio,  hanno  infatti
evidenziato  una  serie  di  anomalie  nelle   procedure   di   gara,
concernenti sia le  modalita'  di  partecipazione  che  i  prezzi  di
aggiudicazione dei lotti stessi, all'esito delle  quali  sono  sempre
risultate affidatarie dei lotti boschivi le stesse ditte collegate ad
esponenti  della  locale  criminalita'.  E'  stata   conseguentemente
riscontrata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che  connotano
i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza  pubblica,
quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse  con
un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilita'
di aziende a cosche mafiose locali che e' stata piu' volte segnalata,
sul piano investigativo dalla  direzione  nazionale  antimafia  e  su
quello amministrativo dall'autorita' per gli appalti pubblici. 
    Elementi significativi dell'intreccio di interessi  tra  apparato
amministrativo ed  ambienti  controindicati  si  desumono  dall'esame
dell'appalto per  la  realizzazione  di  fasce  parafuoco  in  alcuni
frazioni del comune di Nardodipace.  I  suddetti  lavori  sono  stati
eseguiti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e
senza alcuna autorizzazione  da  parte  della  competente  autorita'.
Peraltro, l'ingente  quantitativo  di  legname  ricavato  dal  taglio
abusivo  e'  stato  gestito  con  modalita'  che,   in   ogni   caso,
disattendono  i  principi  di  buona  amministrazione,   atteso   che
l'importo ricavato ottenuto dalla vendita e' stato di molto inferiore
al valore stimato del bene. Inoltre, la gara pubblica effettuata  per
la vendita di tale materiale e' stata aggiudicata alla ditta  il  cui
titolare  e'  stato  successivamente  arrestato  per  il   reato   di
associazione  mafiosa  nell'ambito  della  sopra  citata   operazione
giudiziaria. 
    Aspetti sintomatici di forme di sviamento e cointeressenze  nella
vita amministrativa dell'ente locale sono stati evidenziati anche nel
settore dei servizi, ove  gli  accertamenti  svolti  hanno  messo  in
rilievo uno stretto legame tra amministratori e personaggi,  a  vario
titolo destinatari di incarichi, vicini ad ambienti malavitosi. 
    L'asilo   nido   e'   gestito   da   personale   con   il   quale
l'amministrazione  ha  stipulato   contratti   di   lavoro   autonomo
occasionale ex art.  2222  c.c.  e,  tra  gli  addetti  al  servizio,
figurano coniugi, parenti  ed  affini  degli  amministratori  locali,
nonche' figli di esponenti della locale cosca. 
    Relativamente al servizio  di  mensa  scolastica  e'  emerso  che
l'approvvigionamento    dei    prodotti    alimentari    e'     stato
illegittimamente affidato in via diretta,  eludendo  l'obbligo  della
gara pubblica e che il servizio di preparazione dei  pasti  e'  stato
affidato ad un operatore del settore collegato alla  locale  cosca  e
citato nell'ambito di recenti operazioni giudiziarie. 
    La scarsa attitudine al  rispetto  delle  regole,  funzionale  al
mantenimento  di  consolidati  rapporti  con  le  locali  cosche,  e'
testimoniata  dalla  ferma  determinazione  del  primo  cittadino  di
gestire direttamente, a livello comunale,  la  gara  per  il  rinnovo
dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico  locale  eludendo
le previsioni del protocollo d'intesa, stipulato da parte di tutti  i
comuni della provincia con il quale e' stata  istituita  la  stazione
unica appaltante, in modo tale da estromettere la ditta che, fino  al
2009, aveva svolto tale servizio e  favorire  quella  che  risultera'
aggiudicataria della gara. A  carico  del  socio  di  maggioranza  di
quest'ultima societa' risultano, inoltre,  precedenti  penali  tra  i
quali quello di associazione a delinquere. 
    Ulteriori criticita' che contribuiscono a  definire  la  precaria
funzionalita' dell'ente  e  la  diffusa  illegalita'  interessano  il
settore  economico  -  tributario  del  comune,  che  versa  in   una
situazione  finanziaria  fortemente  compromessa.  E'  infatti  stato
verificato che in tre esercizi finanziari  non  e'  stata  effettuata
alcuna reale verifica degli equilibri di  bilancio  e  non  e'  stato
adottato alcun provvedimento di riequilibrio; tale stato di  cose  ha
consentito di mascherare una sostanziale situazione di squilibrio. 
    Elementi sintomatici che mettono in  rilievo  la  sussistenza  di
cointeressenze con ambienti controindicati  possono  evincersi  dalla
circostanza  che  i  controlli  effettuati   durante   le   fasi   di
liquidazione e di ordinazione delle spese, ai sensi  della  legge  13
agosto  2010,  n.  136,  concernente  la  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, sono stati sostanzialmente inesistenti. 
    Altro dato, che tanto piu'  evidenzia  un  radicato  contesto  di
illegalita', proprio in  quanto  posto  in  essere  da  una  pubblica
amministrazione, attiene alle ritenute fiscali per lavoro  dipendente
e per lavoro occasionale. Nel  primo  caso  le  ritenute  sono  state
trattenute ma non versate agli enti previdenziali,  mentre  non  sono
state addirittura operate quelle per i lavoratori occasionali. 
    Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite
nella  relazione  del  Prefetto   hanno   rivelato   una   serie   di
condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nardodipace, volti a
perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio  dei
principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza. 
    Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per  l'adozione  del
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale  di  Nardodipace
(Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 12 dicembre 2011 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri