(Allegato A)
                                                           ALLEGATO A 
 
Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma  5
del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato,  Regioni
e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per
te quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi
compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma  1  del  D.Lgs.  n.
81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione
nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli
indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione. 
La  partecipazione  ai  suddetti  corsi,  secondo   quanto   disposto
dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire  in  orario  di
lavoro e non puo' comportare oneri economici per i lavoratori. 
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica,  non
e' sostitutiva della formazione  obbligatoria  spettante  comunque  a
tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del  D.Lgs.
n. 81/2008. 
La durata ed  i  contenuti  della  formazione  sono  da  considerarsi
minimi. 
 
         A) Attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta 
             una specifica abilitazione degli operatori 
            (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008) 
 
           1. Individuazione delle attrezzature di lavoro 
 
1.1. Ferme restando  le  abilitazioni  gia'  previste  dalle  vigenti
disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le  quali  e'
richiesta una specifica  abilitazione  degli  operatori  (di  seguito
denominate attrezzature) sono: 
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile  destinata
a spostare  persone  alle  posizioni  di  lavoro,  poste  ad  altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile,  nelle  quali  svolgono
mansioni dalla piattaforma  di  lavoro,  con  l'intendimento  che  le
persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una
posizione di accesso definita e che  sia  costituita  almeno  da  una
piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e  da
un telaio. 
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile,  con  il  braccio  montato
sulla parte superiore di una torre  che  sta  approssimativamente  in
verticale nella posizione di lavoro. 
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con  carico  o
senza carico senza bisogno di  vie  di  corsa  fisse  e'  che  rimane
stabile per effetto della gravita'. 
d) Gru per autocarro: gru a  motore  comprendente  una  colonna,  che
ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e'  applicato  alla
sommita' della colonna. La gru e' montata di  regola  su  un  veicolo
(eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa)
ed e' progettata per caricare e scaricare il veicolo. 
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 
1. Carrelli semoventi a braccio  telescopico:  carrelli  elevatori  a
contrappeso dotati di uno o piu' bracci snodati, telescopici o  meno,
non girevoli, utilizzati per  impilare  carichi.  Il  dispositivo  di
sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve  presentare
un  movimento  di  rotazione  maggiore  di   5°   rispetto   all'asse
longitudinale del carrello. 
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di  ruote
(eccetto quelli circolanti  su  rotaie)  concepito  per  trasportare,
trainare, spingere, sollevare, impilare o  disporre  su  scaffalature
qualsiasi tipo di carico ed azionato  da  un  operatore  a  bordo  su
sedile. 
3.  Carrelli/Sollevatori/Elevatori  semoventi  telescopici  rotativi:
attrezzature  semoventi  dotate  di  uno  o  piu'   bracci   snodati,
telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare  carichi  ed
azionate da un operatore a bordo su sedile. 
f) Trattori agricoli  o  forestali:  qualsiasi  trattore  agricolo  o
forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed  una
velocita' massima per costruzione non inferiore  a  6  km/h,  la  cui
funzione e' costituita  essenzialmente  dalla  potenza  di  trazione,
progettato appositamente per tirare,  spingere,  portare  o  azionare
determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli  o
forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli  o  forestali.  Esso
puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo
o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori. 
g) Macchine movimento terra: 
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli  o  ad
appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore  (torretta)
normalmente in grado di ruotare di 360° e  che  supporta  un  braccio
escavatore  azionato   da   un   sistema   idraulico   e   progettata
principalmente per scavare con una cucchiaia o  una  benna  rimanendo
ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg. 
2. Escavatori a fune: macchina semovente a  ruote,  a  cingoli  o  ad
appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di
ruotare di 360° e  che  supporta  una  struttura  superiore  azionata
mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare  con
una benna per il  dragaggio,  una  cucchiaia  frontale  o  una  benna
mordente,  usata  per  compattare  il  materiale  con   una   piastra
compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio  o  sfera  e
per  movimentare  materiale  con   equipaggiamenti   o   attrezzature
speciali. 
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli,
provvista di  una  parte  anteriore  che  funge  da  sostegno  ad  un
dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico  o  lo
scavo per mezzo di una benna tramite il  movimento  in  avanti  della
macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg. 
4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli  costituita  da  una
struttura di base progettata per il montaggio sia  di  un  caricatore
anteriore che di un escavatore posteriore. 
5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di
cassone aperto, impiegata per  trasportare  e  scaricare  o  spargere
materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg. 
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo,  costituito  da  una  o  piu'
parti estensibili, montato su  un  telaio  di  automezzo,  autocarro,
rimorchio  o  veicolo  per  uso  speciale,  capace  di  scaricare  un
calcestruzzo  omogeneo,  attraverso  il  pompaggio  del  calcestruzzo
stesso. 
 
     B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi 
       dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori 
        incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono 
              conoscenze e responsabilita' particolari 
                   di cui all'articolo 71, comma 7 
            (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008) 
 
              1. Individuazione dei soggetti formatori 
                     e sistema di accreditamento 
 
1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del  corso  di
aggiornamento: 
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  anche
mediante le proprie strutture tecniche  operanti  nel  settore  della
prevenzione (Aziende  Sanitarie  Locali,  ecc.)  e  della  formazione
professionale; 
b) il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  mediante  il
personale tecnico impegnato in attivita' del settore della  sicurezza
sul lavoro; 
c) l'INAIL; 
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori
nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente  accordo
oggetto della formazione, anche tramite le loro societa'  di  servizi
prevalentemente o totalmente partecipate; 
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i  soggetti  di
cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs.  n.  81/2008,  nonche'  le
associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai
rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; 
f)  le  aziende  produttrici  /  distributrici  /   noleggiatrici   /
utilizzatrici (queste ultime limitatamente  ai  loro  lavoratori)  di
attrezzature di cui al presente  accordo  oggetto  della  formazione,
organizzate per la formazione e accreditate in conformita' al modello
di accreditamento definito in ogni Regione e  Provincia  autonoma  ai
sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su  GURI
del 23 gennaio 2009 e in deroga alla  esclusione  dall'accreditamento
prevista dalla medesima intesa; 
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno  triennale
alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione
per  le  specifiche  attrezzature  oggetto   del   presente   accordo
accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in
ogni Regione e Provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in
data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; 
h) i soggetti formatori, con esperienza  documentata  di  almeno  sei
anni nella formazione in materia di salute e  sicurezza  sul  lavoro,
accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in
ogni Regione e Provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in
data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; 
i) gli enti bilaterali,  quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del D.Lgs.  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici  quali  definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per  lo
svolgimento delle funzioni di  cui  all'articolo  51  del  D.Lgs.  n.
81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature
oggetto della formazione; 
l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi  paritetici
di cui alla lettera i). 
1.2. I soggetti formatori di cui alla  Sezione  B  punto  1.1  devono
comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato
I. 
1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto  1.1  intendano
avvalersi di  soggetti  formatori  esterni  alla  propria  struttura,
questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti  nel
modello di  accreditamento  definito  in  ogni  Regione  e  Provincia
autonoma ai sensi  dell'intesa  sancita  in  data  20  marzo  2008  e
pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. 
 
              2. Individuazione e requisiti dei docenti 
 
2.1. Le docenze  verranno  effettuate,  con  riferimento  ai  diversi
argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale,
sia nel settore della formazione sia nel settore  della  prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle  tecniche
dell'utilizzazione delle attrezzature di  che  trattasi.  Le  docenze
possono essere effettuate anche da  personale  interno  alle  aziende
utilizzatrici di cui al  punto  1.1,  lettera  f),  in  possesso  dei
requisiti sopra richiamati. 
 
              3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi 
 
                         3.1. Organizzazione 
 
3.1.1. In ordine  all'organizzazione  dei  corsi  di  formazione,  si
conviene sui seguenti requisiti: 
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che  puo'
essere anche il docente; 
b) tenuta del registro di presenza  dei  partecipanti  da  parte  del
soggetto che realizza il corso; 
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unita'; 
d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore/allievi non  deve
essere superiore al rapporto di 1  a  6  (almeno  1  docente  ogni  6
allievi); 
e) le attivita' pratiche dovranno essere effettuate in  area  idonea,
come previsto  in  allegato  I,  al  fine  di  movimentare/utilizzare
l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato; 
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo. 
 
              3.2. Articolazione del percorso formativo 
 
3.2.1. Il percorso  formativo  e'  finalizzato  all'apprendimento  di
tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza
le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo e' strutturato
in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonche' verifiche
intermedie e finali, individuati negli allegati in  riferimento  alla
tipologia di attrezzatura. 
 
                     3.3. Metodologia didattica 
 
3.3.1.     Per     quanto     concerne     la     metodologia      di
insegnamento/apprendimento   si   concorda   nel   privilegiare    Se
metodologie "attive", che comportano la centralita' dell'allievo  nel
percorso di apprendimento. A tali fini e' necessario: 
a) garantire un equilibrio tra  lezioni  frontali,  valorizzazione  e
confronto delle esperienze in aula, nonche'  lavori  di  gruppo,  nel
rispetto del monte ore  complessivo  e  di  ciascun  modulo,  laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali; 
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche'  simulazione  di
gestione  autonoma  da  parte  dell'allievo  dell'attrezzatura  nelle
condizioni di utilizzo normali e  anormali  prevedibili  (guasto,  ad
es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza; 
c) favorire,  nei  limiti  specificati  al  successivo  punto  3.3.2,
metodologie  di  apprendimento   innovative,   anche   in   modalita'
e-Learning e con ricorso a linguaggi  multimediali,  che  consentano,
ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali  di
divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di  una  migliore
conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale
dei discenti e dei docenti. 
3.3.2. Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui al  presente
accordo,  e'  riconosciuta  la  formazione  in  modalita'  e-learning
esclusivamente  per  la  parte  di  formazione  generale  concernente
rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico  di  cui  agli
allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni  di  cui
all'allegato II. 
 
                       4. Programma dei corsi 
 
4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di  formazione  e  la
loro valutazione sono quelli previsti negli allegati III e seguenti. 
4.2. Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli  allegati  del
presente accordo deve essere effettuato una sola volta  a  fronte  di
attrezzature simili. Esso e' riconosciuto come credito formativo  per
i corsi di specifica abilitazione di  altre  attrezzature  di  lavoro
simili. 
 
                           5. Attestazione 
 
5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalita' stabilite al punto 4
degli allegati da III e  seguenti,  devono  essere  effettuate  prove
finalizzate  a  verificare  le  conoscenze  relative  alla  normativa
vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione di ogni
singola prova  e'  competenza  del  relativo  docente,  eventualmente
supportato dal responsabile del  progetto  formativo.  L'accertamento
dell'apprendimento,  tramite  le   varie   tipologie   di   verifiche
intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile  del  progetto
formativo o da un docente da lui  delegato  che  formula  il  proprio
giudizio in termini di  valutazione  globale  e  redige  il  relativo
verbale da trasmettere alle Regioni e  Province  Autonome  competenti
per  territorio,  al  fine  di  costituire  uno  specifico   registro
informatizzato. 
5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei
verbali di cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione  B
punto  1.1,  che   provvedono   alla   custodia/archiviazione   della
documentazione relativamente a ciascun corso. 
5.3. Gli  attestati  di  abilitazione  devono  prevedere  i  seguenti
elementi minimi comuni: 
a) denominazione del soggetto formatore; 
b) dati anagrafici del partecipante al corso; 
c) specifica della tipologia di corso  seguito  con  indicazione  del
presente accordo e relativo monte ore frequentato; 
d) periodo di svolgimento del corso; 
e) firma del soggetto formatore che a tal fine puo' incaricare  anche
il docente. 
5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della  definizione  dei
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli  attestati
rilasciati. 
 
    6. Durata della validita' dell'abilitazione ed aggiornamento 
 
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data  di
rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto  5.2,  previa
verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. 
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha  durata  minima
di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli
pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti. 
 
        7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino 
 
7.1. Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle
attivita' di formazione di cui al presente  accordo  sono  registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2., comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in  quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.  Il  contenuto  del
libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini  della
programmazione della formazione e di esso  gli  organi  di  vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al  D.Lgs.
n. 81/2008. 
 
                          8. Documentazione 
 
8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato  per  almeno
10 anni il "Fascicolo del corso" contenente: 
a) dati anagrafici del partecipante, 
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti  (con  firme),
nominativo e firma del docente  o,  se  piu'  di  uno,  dei  docenti,
contenuti, ora di inizio e fine, modelli di  valutazione  complessiva
finale di ogni partecipante. 
 
            9. Riconoscimento della formazione pregressa 
 
9.1. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo  sono
riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascuna  tipologia  di
attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: 
a) corsi di formazione  della  durata  complessiva  non  inferiore  a
quella prevista dagli allegati, composti di  modulo  teorico,  modulo
pratico e verifica finale dell'apprendimento; 
b) corsi, composti di  modulo  teorico,  modulo  pratico  e  verifica
finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore  a  quella
prevista dagli allegati a condizione che gli stessi  siano  integrati
tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro  24  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente accordo; 
c) corsi di qualsiasi durata non completati  da  verifica  finale  di
apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente accordo siano  integrati  tramite  il  modulo  di
aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. 
9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai  corsi  di  cui  al
punto 9.1 hanno validita' di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla
data  di  attestazione  di  superamento  della  verifica  finale   di
apprendimento per quelli di  cui  alla  lettera  a),  dalia  data  di
aggiornamento per quelli di cui alla  lettera  b)  e  dalla  data  di
attestazione di superamento della verifica  finale  di  apprendimento
per quelli di cui alla lettera c). 
9.3.  Al  fine  del  riconoscimento  del   corso   effettuato   prima
dell'entrata in vigore  del  presente  accordo,  questo  deve  essere
documentato  tramite  registro  del   corso   recante:   elenco   dei
partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti,  contenuti,
ora  di  inizio  e  fine,   esiti   della   valutazione   teorica   e
dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere  conservata
per  almeno  10  anni  dalla  data  di  conclusione  del  corso,   il
partecipante al  corso  deve  essere  in  possesso  di  attestato  di
partecipazione. 
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  accordo  sono  in   possesso   di   esperienza
documentata  almeno  pari  a  2  anni  sono  soggetti  ai  corso   di
aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi  entro  5  anni  dalla
data di pubblicazione del medesimo accordo. 
 
                          10. Buone prassi 
 
10.1. Sono fatte salve le buone prassi di cui all'articolo 2, lettera
v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi. 
 
  11. Monitoraggio attivita' formative e aggiornamento dell'accordo 
 
11.1. Ferme restando !e specifiche attribuzioni delle Regioni e delle
Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare
la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte
migliorative della  sua  efficacia,  e'  costituita,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione  composta
da: 
a) un rappresentate effettivo ed  uno  supplente  dei  Ministero  dei
lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente; 
b) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Coordinamento
tecnico delle Regioni. 
11.2. La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti: 
a) effettua attivita' di monitoraggio  sull'attuazione  del  presente
accordo; 
b)  formula  pareri  relativi  a  quesiti   di   carattere   generale
sull'applicazione dei presente accordo; 
c) elabora documenti sulla base  dei  pareri  formulati  che  possono
costituire utili elementi per l'elaborazione  di  linee  guida  cosi'
come definite all'articolo 2, comma 1,  lettera  z),  del  D.Lgs.  n.
81/2008; 
d) elabora eventuali proposte di adeguamento  del  presente  accordo,
tenendo conto di quanto emerso nell'attivita' di  monitoraggio  e  di
quanto espresso nei  pareri,  da  esaminare  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
e) propone eventuali integrazioni dell'elenco delle  attrezzature  di
lavoro per le quali e' richiesta  una  specifica  abilitazione  degli
operatori da  esaminare  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano. 
11.3. Per le finalita' di cui al punto 11.2,  alla  Commissione  sono
messi a disposizione i dati del registro  informatizzato  di  cui  al
punto 5.1. 
11.4. Ogni  componente  della  Commissione  puo'  essere  coadiuvato,
previa comunicazione, da esperti  rimanendo  in  capo  al  componente
della Commissione l'espressione del parere. 
11.5. Le sedute della Commissione di cui al punto 11.1 sono valide se
risultano presenti entrambe le istituzioni. 
 
                        12. Norma transitoria 
 
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in  vigore  del  presente
accordo  sono  incaricati  dell'uso  delle  attrezzature  di  cui  al
presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro  24
mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. 
 
           13. Clausola di salvaguardia e di non regresso 
 
13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per  le
quali e' richiesta una  specifica  abilitazione  degli  operatori  su
tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validita'
della relativa formazione, ferma restando la facolta' per le  Regioni
e Province autonome  di  introdurre  o  mantenere  disposizioni  piu'
favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro.  L'attuazione
del presente accordo non puo' comportare una diminuzione del  livello
di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma. 
13.2. In ogni caso sono fatte salve le  competenze  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di  attuazione.  In  sede  di
prima applicazione dei presente  accordo,  nelle  Regioni  a  statuto
speciale e nelle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
abbiano  disciplinato  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature
di  lavoro  corrispondente  ai  contenuti   minimi   dei   corsi   di
abilitazione previsti da! presente accordo,  i  corsi,  le  verifiche
finali   dell'apprendimento   e   i   sistemi    di    documentazione
amministrativa rimangono validi fino alla  scadenza  della  validita'
dell'abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine  del  periodo
di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3. 
Il presente accordo entra in  vigore  dopo  12  mesi  dalia  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.