(Allegato) (parte 1)
1 PARTE GENERALE ..... 4 
 
  1.1 OGGETTO E FINALITA' ..... 4 
  1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ..... 5 
  1.3 LETTURA SISTEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.35/2011 ..... 7 
  1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE ..... 12 
    1.4.1 Le reti stradali ..... 12 
    1.4.2 Le tipologie di progetto ..... 14 
    1.4.3 La fase transitoria ..... 15 
  1.5 I SOGGETTI COINVOLTI E LE FUNZIONI SVOLTE ..... 18 
    1.5.1 Gli Enti territoriali preposti alla regolazione del sistema
..... 18 
      1.5.1.1 Lo Stato ..... 18 
      1.5.1.2 Le Regioni e le province autonome ..... 18 
    1.5.2 L'Organo Competente ..... 19 
    1.5.3 Gli enti proprietari e i gestori stradali ..... 21 
    1.5.4 Gli esperti della sicurezza stradale ..... 22 
 
2 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ..... 23 
 
  2.1 IL CICLO COMPLETO DELLE ATTIVITA' PREVISTE ..... 23 
  2.2 ANALISI DELLA RETE  STRADALE  NELLA  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA
..... 24 
    2.2.1 Esame del  funzionamento  della  rete  stradale  aperta  al
traffico ..... 24 
      2.2.1.1 Analisi delle caratteristiche geometriche e  funzionali
..... 25 
      2.2.1.2 Individuazione dei tratti stradali omogenei ..... 26 
    2.2.2 Classificazione finalizzata al  programma  delle  ispezioni
..... 27 
      2.2.2.1 Classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti ..... 27 
      2.2.2.2 Classificazione della sicurezza  della  rete  esistente
..... 34 
  2.3 PROGRAMMA DELLE ISPEZIONI ..... 37 
    2.3.1 Criteri per la definizione del  programma  delle  ispezioni
..... 38 
    2.3.2 Fasi della procedura di ispezione ..... 40 
  2.4   CLASSIFICAZIONE   FINALIZZATA   ALLA   PIANIFICAZIONE   DEGLI
INTERVENTI ..... 41 
    2.4.1 Elenco delle priorita' degli interventi ..... 43 
      2.4.1.1 Valutazione economica degli interventi ..... 44 
      2.4.1.2 Individuazione delle priorita' ..... 47 
    2.4.2 Pianificazione e programmazione degli interventi ..... 48 
      2.4.2.1  Manutenzione  ordinaria:   interventi   gestionali   e
infrastrutturali minimi ..... 49 
      2.4.2.2 Manutenzione straordinaria: progetti di  infrastruttura
..... 49 
  2.5 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ..... 50 
    2.5.1 Manutenzione ordinaria ..... 51 
      2.5.1.1 Interventi gestionali ..... 51 
      2.5.1.2 Interventi infrastrutturali minimi ..... 51 
    2.5.2  Manutenzione  straordinaria:  progetti  di  infrastruttura
..... 52 
      2.5.2.1 VISS ..... 52 
      2.5.2.2 Progetti ..... 53 
      2.5.2.3 Controlli ..... 53 
  2.6 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ..... 54 
    2.6.1 Identificazione dell'efficacia degli interventi ..... 55 
    2.6.2 Ritorno all'esame del funzionamento della rete ..... 57 
 
3 CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI ..... 58 
 
  3.1 FINALITA' DEI CONTROLLI ..... 58 
  3.2 LE TIPOLOGIE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ..... 62 
  3.3 FASI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO ..... 64 
    3.3.1  Avvio  della  progettazione:  comunicazione  del   gestore
all'Organo Competente ..... 64 
    3.3.2 Individuazione dei controllori ..... 64 
      3.3.2.1 Tempi ..... 64 
      3.3.2.2 Modalita' ..... 65 
    3.3.3 Affidamento del controllo ..... 66 
      3.3.3.1 Oggetto del controllo ..... 66 
      3.3.3.2 Responsabilita' del controllore ..... 67 
    3.3.4 Svolgimento dei controlli ..... 69 
      3.3.4.1 Tempi ..... 69 
      3.3.4.2 Modalita' dei controlli documentali sui progetti  .....
70 
      3.3.4.3  Modalita'  delle  prime  ispezioni  di  verifica   sul
progetto ..... 74 
    3.3.5 Recepimento dei risultati dei controlli ..... 75 
  3.4 CONTENUTI DEI CONTROLLI ..... 76 
    3.4.1 La matrice  di  riferimento:  illustrazione  dei  contenuti
..... 76 
      3.4.1.1 Nuove infrastrutture e  adeguamento  di  infrastrutture
esistenti ..... 78 
      3.4.1.2 L'ambito extraurbano e urbano ..... 79 
      3.4.1.3 Le strade a doppia e a singola carreggiata ..... 81 
      3.4.1.4 I livelli di progettazione: preliminare, definitivo  ed
esecutivo ..... 82 
    3.4.2 Le schede di controllo ..... 85 
 
4 ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI ..... 86 
 
  4.1 FINALITA' DELLE ISPEZIONI ..... 87 
  4.2 FASI DELLA PROCEDURA DI ISPEZIONE ..... 88 
    4.2.1 Attuazione del programma delle ispezioni ..... 88 
    4.2.2 Individuazione degli ispettori ..... 89 
      4.2.2.1 Tempi ..... 89 
      4.2.2.2 Modalita' ..... 90 
    4.2.3 Affidamento dell'ispezione ..... 91 
      4.2.3.1 Oggetto dell'affidamento ..... 91 
      4.2.3.2 Responsabilita' dell'ispettore ..... 93 
    4.2.4 Modalita' di svolgimento dell'ispezione ..... 95 
      4.2.4.1 Analisi preliminare della documentazione ..... 95 
      4.2.4.2 L'ispezione del tratto stradale ..... 95 
      4.2.4.3 La redazione del rapporto finale ..... 100 
    4.2.5 Risultanze dell'ispezione ..... 102 
  4.3 CONTENUTI DELLE ISPEZIONI .....104 
    4.3.1 La matrice  di  riferimento:  illustrazione  dei  contenuti
..... 104 
    4.3.2 Le schede di ispezione ..... 106 
  4.4 LE ISPEZIONI NEI CANTIERI STRADALI ..... 115 
    4.4.1 Cantieri in ambito extraurbano ..... 117 
    4.4.2 Cantieri in ambito urbano ..... 118 
 
TABELLE ..... 119 
 
FIGURE ..... 120 
 
ABBREVIAZIONI ..... 121 
 
BIBLIOGRAFIA ..... 122 
 
ALLEGATI ..... 123 
 
 
 
1 PARTE GENERALE 
 
1.1 Oggetto e finalita' 
 
  Le presenti Linee Guida sono  emanate  ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto  legislativo  n.35/2011   di   attuazione   della   Direttiva
2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle   infrastrutture
stradali. 
  Le  Linee  Guida  stabiliscono  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti e
delle ispezioni di sicurezza sulle  infrastrutture  esistenti  e  per
l'attuazione del processo  per  la  classificazione  della  sicurezza
della rete stradale. 
  Le Linee Guida hanno come finalita' quella di orientare, coordinare
e rendere omogenee le attivita' di tutti  i  soggetti  coinvolti  nel
processo della sicurezza delle infrastrutture stradali, tra  cui  gli
Enti territoriali, gli Organi  Competenti,  gli  Enti  proprietari  e
gestori delle strade e gli esperti della sicurezza stradale, ovvero i
controllori dei progetti e gli ispettori delle strade esistenti. 
  Le presenti Linee  Guida,  al  fine  di  garantire  un  sistema  di
interventi tra loro armonizzati e coordinati,  hanno  l'obiettivo  di
fornire uno strumento che individua le  modalita'  procedurali  delle
analisi di sicurezza stradale e di tutte le altre attivita'  connesse
al processo per la classificazione della rete stradale. 
  I controlli della sicurezza stradale sui progetti e le ispezioni di
sicurezza sulle infrastrutture esistenti,  definiti  complessivamente
"analisi di sicurezza stradale", sono un processo di tipo preventivo,
tendente ad individuare le situazioni potenzialmente  generatrici  di
incidenti,  finalizzato  alla  verifica  di  sicurezza  dei  progetti
stradali,  sia  di  nuove  infrastrutture  sia   di   interventi   di
adeguamento   di   strade   esistenti,   ed   alla   verifica   delle
caratteristiche delle strade esistenti in esercizio. 
  Sulla base dei risultati della fase iniziale di applicazione  delle
procedure delle Linee Guida sulle strade appartenenti alla TEN,  come
previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n.35/11, considerato che alcune delle
procedure introdotte costituiscono una novita'  nell'ordinamento,  si
auspica che dal tavolo permanente di confronto con le Regioni  e  gli
enti locali, di cui all'art. 12, c.6, emergano proposte significative
per una maggior coesione e coordinamento del processo  di  attuazione
nelle reti stradali di rispettiva competenza. 
 
1.2 Quadro di riferimento normativo 
 
  Con la legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96  e'  stata  conferita
delega al Governo per  il  recepimento  della  direttiva  comunitaria
2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle   infrastrutture
stradali. Tale Direttiva si prefigge  l'obiettivo  di  migliorare  il
livello di sicurezza delle strade  appartenenti  alla  rete  stradale
transeuropea  (d'ora  in  poi  per  brevita'   TEN(1)   ),   mediante
l'introduzione di  una  serie  di  procedure  atte  a  migliorare  la
sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  nelle  diverse  fasi   di
pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione. 
 
          --------- 
          (1) Per l'individuazione della TEN si rimanda al successivo
par. 1.4.1 
 
  Il  D.Lgs.  n.35/11  di  recepimento  della  Direttiva  2008/96/CE,
entrato  in  vigore  il  23  aprile  2011,  introduce  una  serie  di
procedure, in capo ad una  pluralita'  di  soggetti,  finalizzate  al
miglioramento della  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  che
costituiscono una novita' per l'ordinamento preesistente,  costituito
dal Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92) e dal relativo  Regolamento
di  Esecuzione  (D.P.R.  495/92),   nonche'   da   altre   specifiche
disposizioni attuative, che ponevano specifici adempimenti in capo ai
soli Enti proprietari e gestori delle strade. 
  L'art.  12,  c.5  del  D.Lgs.  n.35/11  ha  previsto   che,   prima
dell'adozione delle presenti Linee Guida, nella fase  transitoria  le
"Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade", di  cui  alla
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici  n.  3699  dell'8  giugno
2001,  costituissero  la  norma  di  riferimento  per  l'analisi   di
sicurezza  delle  strade,  nei   limiti   di   compatibilita'   delle
disposizioni riportate nel medesimo  decreto.  I  principi  riportati
nella predetta circolare sono stati quindi il punto di partenza e  di
riferimento per lo sviluppo delle presenti Linee Guida. 
  Nel delineare il quadro di riferimento normativo si  evidenzia  che
il D.Lgs. n.35/11 ha previsto una serie  di  decreti  attuativi,  che
devono essere necessariamente concepiti secondo una logica unitaria e
coordinata; tra i vari decreti  quello  di  adozione  delle  presenti
Linee Guida assume un ruolo centrale rispetto agli altri  poiche'  da
un lato costituisce la cornice all'interno della quale si inseriscono
tutti gli altri provvedimenti e dall'altro ne fornisce una chiave  di
lettura finalizzata ad un'attuazione razionalizzata. 
  Si elencano di seguito i citati decreti attuativi il cui ambito  di
applicazione viene specificatamente  descritto  nel  successivo  par.
1.4: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Tabella 1: decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 35/11 
 
  Il quadro normativo si compone inoltre, con particolare riferimento
alle attivita' piu' strettamente tecniche delle analisi di sicurezza,
delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento
di attuazione ma anche delle prescrizioni  delle  norme  tecniche  di
progettazione  stradale  e  da  tutte  le  altre  norme,  riguardanti
elementi  funzionali  o  di   arredo   della   strada   (segnaletica,
dispositivi di ritenuta stradale, pavimentazione stradale,  impianti,
ecc..). 
 
1.3 Lettura sistematica del decreto legislativo n. 35/2011 
 
  I contenuti delle Linee Guida, ai sensi dell'art. 8 del  D.Lgs.  n.
35/11, relativi ai controlli e ispezioni  della  sicurezza  stradale,
devono necessariamente  ricomprendere,  in  una  lettura  sistematica
dell'intero articolato del decreto, anche le attivita' relative  alla
classificazione e, piu' in generale, tutte le attivita' correlate  al
processo di gestione della sicurezza della rete stradale. 
  I controlli e le ispezioni  sono  attivita'  svolte  dagli  esperti
della sicurezza, come definiti  nel  successivo  par.  1.5.4,  mentre
tutte le altre attivita'  relative  al  ciclo  della  gestione  della
sicurezza sono condotte  da  una  pluralita'  di  soggetti  descritti
ampiamente nel par. 1.5. 
  I controlli e le ispezioni infatti non devono  essere  intesi  come
fasi  autonome  e  avulse  dall'intero   processo   gestionale,   pur
rappresentando le attivita' tecniche piu' rilevanti,  ma  devono  far
parte di un ciclo di attivita' consequenziali e iterative volte tutte
a perseguire un miglioramento della sicurezza attraverso una gestione
ottimizzata della rete stradale. 
  Nella seguente figura si rappresentano le attivita' dei controlli e
delle ispezioni inserite nel ciclo complessivo delle attivita',  piu'
ampiamente descritte nel successivo capitolo 2. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 1: il  ciclo  complessivo  delle  attivita'  del  processo  di
       gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 
 
  Il  processo  di  gestione  della  sicurezza  delle  infrastrutture
stradali prende avvio preliminarmente con l'esame  del  funzionamento
della rete stradale aperta al traffico, attraverso  un'analisi  delle
caratteristiche geometriche e funzionali dell'intera rete ed una  sua
suddivisione in tratti stradali omogenei. Tale suddivisione in tratti
elementari consente di  effettuare  una  classificazione  dell'intera
rete finalizzata ad individuare il programma delle ispezioni e quindi
la loro priorita'. 
  Le risultanze delle ispezioni e l'identificazione delle  potenziali
misure   correttive   consentono   di   pervenire   ad   una    nuova
classificazione finalizzata alla pianificazione degli  interventi  ed
alla loro priorita' di attuazione. Alcuni interventi  possono  essere
attuati  nell'ambito  della  manutenzione  ordinaria   mentre   altri
richiedono l'attivazione delle procedure previste per la manutenzione
straordinaria. 
  La valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati  consente
di effettuare un monitoraggio dello stato della sicurezza della rete,
prevedendo ciclicamente un nuovo esame del funzionamento  della  rete
stradale attraverso dati piu' aggiornati e  dettagliati,  consentendo
l'elaborazione di una nuova classificazione di sicurezza della  rete,
finalizzata ad individuare il successivo programma di ispezioni. 
  In riferimento ai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 35/11 si
ritiene di doverne illustrare i contenuti e le relative modalita'  di
attuazione in funzione sia della progressiva  estensione  dell'ambito
di applicazione, come definito nel par. 1.4, sia della diversa natura
dei  decreti  stessi,  considerato  che  alcuni  assumono   validita'
generale mentre  altri  assumono  valenza  limitata  alla  sola  rete
stradale di competenza  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti (d'ora in poi, per  brevita',  MIT),  ovvero  del  soggetto
individuato quale Organo Competente (d'ora in poi, per brevita',  OC)
ai sensi della definizione dell'art. 2, c.1 lett. b)  del  D.Lgs.  n.
35/11. 
  Tra i decreti attuativi previsti,  ferma  restando  la  progressiva
estensione dell'ambito di applicazione di cui all'art. 1  del  D.Lgs.
n. 35/11, si evidenzia che: 
• il decreto  previsto  all'art.  3,  c.2  relativo  alla  modalita',
  contenuti e documenti della valutazione di impatto sulla  sicurezza
  stradale,  definita  VISS,  si  applica  a  tutti  i  "progetti  di
  infrastruttura" appartenenti a tutte le reti stradali di tutti  gli
  Enti proprietari e/o gestori; 
• il decreto previsto all'art. 5, c.1 relativo  alla  classificazione
  tratti  stradali  ad  elevata   concentrazione   di   incidenti   e
  classificazione della sicurezza della rete  esistente,  si  applica
  soltanto alla rete stradale di competenza del MIT.  Ogni  altro  OC
  dovra' effettuare  con  proprio  provvedimento  la  classificazione
  della  sicurezza  della  propria  rete,  come  stabilito  nel  par.
  2.2.2.2; 
• il decreto previsto all'art.  6,  c.2  relativo  all'individuazione
  delle misure di sicurezza temporanee, emanato il 12 dicembre  2011,
  si applica a tutte le reti stradali di tutti gli  Enti  proprietari
  e/o gestori; 
• il decreto previsto  all'art.  9,  c.1  relativo  ai  programmi  di
  formazione  degli  esperti  e  alla   modalita'   di   entrata   in
  operativita' e di gestione  dell'elenco  degli  esperti,  e'  stato
  emanato il 23 dicembre 2011. Tale programma  di  formazione,  unico
  per tutti gli Enti formatori, e' indirizzato a preparare una figura
  dall'elevato  profilo  professionale  che   possegga   approfondite
  conoscenze, capacita' e competenze finalizzate al  controllo  della
  sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o
  di  interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  esistenti   ed
  all'effettuazione delle ispezioni  della  sicurezza  stradale.  Con
  l'unicita' di tale programma si e'  garantita  l'omogeneita'  della
  formazione degli esperti della sicurezza  su  tutto  il  territorio
  nazionale che dovranno essere iscritti nell'unico elenco  istituito
  presso il MIT, previsto dall'art. 4, c.7; 
• il decreto previsto all'art. 9, c.6  relativo  alla  determinazione
  del  contributo  dei  corsi,  definito  ex  lege  di   natura   non
  regolamentare, si applica ai  soggetti  che  svolgono  i  corsi  di
  formazione; 
• il decreto previsto all'art. 10,  c.2  relativo  all'individuazione
  delle tariffe per le  attivita'  di  controllo,  classificazione  e
  ispezione e modalita' di versamento, si applica alla sola  rete  di
  competenza del MIT gestita da enti gestori non pubblici. 
  Inoltre, l'art. 7, c.1 del D.Lgs. n. 35/11  ha  previsto  che  "per
ciascun incidente mortale verificatosi sulla  rete  stradale  di  cui
all'articolo1, comma 2, l'organo competente  riporta  in  un'apposita
relazione di  incidente,  redatta  secondo  la  reportistica  di  cui
all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale,  raccolti  e
trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio  2010,  n.
120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali". La  "relazione  di
incidente" al fine di soddisfare i requisiti  previsti  dall'allegato
IV del D.Lgs. n. 35/11 deve comprendere ulteriori elementi rispetto a
quelli previsti dal  modulo  di  rilevazione  ISTAT-CTT/INC.  A  tale
proposito il  MIT  sta  predisponendo  un  modello  di  relazione  di
incidente per la rete stradale di propria competenza. 
  Con  la  progressiva  estensione   dell'ambito   di   applicazione,
descritta nel par. 1.4, ogni OC dovra' provvedere ad acquisire i dati
di  incidentalita'  relativi  alla  propria   rete   stradale   anche
attraverso l'utilizzo di banche dati esistenti. 
  Inoltre il D.Lgs. n. 35/11, come richiamato nell'art. 1, c.5  dello
stesso, e' norma complementare al  D.Lgs.  n.  264/06  relativo  alla
sicurezza delle gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri
ricadenti nella TEN. 
  Il D.Lgs. n. 35/11 ha introdotto una norma di coordinamento con  il
D.Lgs. n.  264/06  soltanto  per  quanto  riguarda  i  requisiti  dei
soggetti  abilitati  allo  svolgimento  delle  attivita'   ispettive,
prevedendo che siano, a regime, gli stessi nei due ambiti. 
  Il D.Lgs. n. 35/11, in simmetria  con  la  complementarieta'  della
Direttiva  2008/96/CE  rispetto   alla   Direttiva   2004/54/CE,   ha
espressamente escluso l'applicazione delle disposizioni alle gallerie
rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 264/06. 
  Ferma restando questa netta  separazione  degli  ambiti  delle  due
norme, si deve sottolineare come le relative disposizioni si  pongano
su due piani diversi: mentre la norma sulla sicurezza delle  gallerie
individua i requisiti minimi di  sicurezza  che  tali  infrastrutture
devono  soddisfare,  nonche'  le  relative  procedure  finalizzate  a
garantire  che  tali  requisiti  siano  rispettati,  la  norma  sulla
sicurezza  delle  infrastrutture  stradali   non   stabilisce   alcun
requisito tecnico-funzionale per le caratteristiche  infrastrutturali
ma introduce obblighi nei confronti dei  diversi  soggetti  coinvolti
nella gestione delle infrastrutture stradali affinche' si realizzi un
progressivo aumento del loro livello di sicurezza. 
  In quest'ottica sarebbe  stato  piu'  opportuno  che  la  direttiva
2008/96/CE, intervenuta successivamente alla 2004/54/CE, avesse fatto
salve le disposizioni specifiche sulle gallerie, gia' cogenti, ma non
avesse  escluso  dal  proprio  campo  di  applicazione  le  gallerie,
peraltro solo quelle di lunghezza superiore a 500 metri,  poiche'  le
disposizioni della direttiva 2008/96/CE si  applicano  a  "tratti  di
infrastruttura stradale",  che  comprendono  quindi  anche  eventuali
gallerie, e che devono essere  analizzati,  sotto  il  profilo  della
sicurezza  stradale  dell'intero   tratto,   in   modo   unitario   e
complessivo. 
  Si evidenzia in particolare che una galleria di lunghezza inferiore
a 500 metri e' assoggettata alla sola disciplina del D.Lgs. n.  35/11
e pertanto la responsabilita' dei relativi controlli ed ispezioni  e'
attribuita al solo OC, mentre per una galleria ricadente sulla stessa
infrastruttura  e   di   lunghezza   superiore   a   500   metri   la
responsabilita' dei relativi controlli  ed  ispezioni  e'  attribuita
alla sola Commissione Permanente Gallerie. 
  La complementarieta' degli ambiti  delle  due  direttive  e'  stata
necessariamente mutuata nelle due  rispettive  norme  di  recepimento
nazionali, ma cio'  comporta  che  a  livello  attuativo  si  debbano
introdurre le opportune e necessarie  forme  di  coordinamento  delle
relative procedure, non solo per evitare duplicazioni  di  attivita',
ottimizzando  tempi  e  riducendo  costi,  ma  anche  e   soprattutto
affinche' la valutazione della sicurezza ed i  conseguenti  eventuali
interventi di adeguamento non  avvengano  a  "compartimenti  stagni",
come definiti nei due ambiti  di  applicazione,  ma  in  una  visione
globale  dell'intero  tratto  stradale,  anche   sotto   il   profilo
programmatico. 
  Pertanto ai fini dell'effettuazione dell'analisi  di  sicurezza  di
un'infrastruttura stradale in cui i due ambiti  si  sovrappongono  e'
necessario che l'OC operi attraverso un opportuno  coordinamento  con
la Commissione  Permanente  Gallerie,  oltre  che  con  le  esistenti
Commissioni   Intergovernative   (CIG)   relativamente   ai    tunnel
transfrontalieri, cosi' come previsto dal D.Lgs. n. 264/06. 
 
1.4 Ambito di applicazione 
 
1.4.1 Le reti stradali 
  L'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 35/11 e' rappresentato dalle
strade  ricadenti  nella  TEN,  in   fase   di   pianificazione,   di
progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico,  mentre  per
tutte le altre strade non appartenenti  alla  TEN,  i  contenuti  del
decreto legislativo costituiscono norme di principio fino a  che  non
diventeranno cogenti in base all'evoluzione temporale  del  campo  di
applicazione. 
  L'attuale rete stradale TEN(2) vigente e' suddivisa soltanto  nelle
due  tipologie  di  rete   "esistente",   costituita   dalle   strade
appartenenti alla rete primaria nazionale  e  quindi  sostanzialmente
dalla quasi totalita' della rete autostradale e  da  altri  itinerari
internazionali, e"pianificata", costituita da progetti di adeguamento
di infrastrutture esistenti o di nuove strade. 
 
          --------- 
          (2) La rete TEN e' individuata dalla decisione 1692/96/CE e 
          successivi aggiornamenti. Al momento dell'emanazione delle 
          presenti Linee Guida la rete stradale TEN dell'Italia e' 
          definita nella decisione 884/04/CE ma e' in corso di 
          definizione un aggiornamento della rete in base ad un nuovo 
          approccio che individua due livelli di rete ("comprehensive 
          network" e "core network"), come  definiti  nella  proposta
della Commissione Europea del 19.10.11. 
 
  La rete  TEN  programmata,  in  corso  di  definizione  al  momento
dell'emanazione delle presenti  Linee  Guida,  distinguera'  la  rete
stradale  nelle  tre  tipologie  "completed",  "to  be  upgraded"   e
"planned". 
  Come si evince dalla tabella seguente, alla vigente TEN "esistente"
corrisponde sia la rete "completed"  sia  parte  della  rete  "to  be
upgraded" intesa  come  insieme  delle  infrastrutture  in  esercizio
aventi gia' i requisiti minimi per l'appartenenza alla  TEN,  ma  che
comunque devono  essere  potenziate  (es.  realizzazioni  3a  e/o  4a
corsia). Analogamente  alla  vigente  TEN  "pianificata"  corrisponde
parte della rete "to be upgraded" e la rete "planned" comprendente  a
sua volta sia le infrastrutture in  esercizio  non  aventi  ancora  i
requisiti minimi per l'appartenenza alla TEN, ma per  le  quali  sono
previsti dei progetti di adeguamento, sia le nuove infrastrutture. 
  Pertanto, per verificare quali attivita' siano necessarie ai  sensi
del D.Lgs.  n.  35/11,  si  deve  fare  riferimento  alla  "tipologia
effettiva di infrastruttura", riportata in  dettaglio  nella  tabella
seguente, nella quale si trova la corrispondenza tra le tipologie  di
infrastruttura  individuate  nella  TEN  attualmente  vigente   (Dec.
884/04/CE) e nella proposta della CE del 19.10.11. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 2: attivita' necessarie ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  35/11  in
             funzione della tipologia di infrastruttura 
 
  Inoltre e' stato previsto che tale ambito debba  essere  esteso,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, "alle strade appartenenti alla rete di
interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo  29  ottobre
1999, n. 461, e successive modificazioni,  non  comprese  nella  rete
stradale  transeuropea,  siano  esse,  a  quella  data,  in  fase  di
pianificazione, di progettazione, in costruzione  o  gia'  aperte  al
traffico" ed e' stata altresi' prevista la possibilita' di  prorogare
tale decorrenza, non oltre il 1°gennaio 2021. 
  Per la rete stradale di competenza delle  Regioni,  delle  province
autonome e degli enti locali, e' previsto  che  le  disposizioni  del
D.Lgs. n. 35/11 costituiscano norme di principio e che, entro  il  31
dicembre 2020,  le  Regioni  e  le  province  autonome  dettino,  nel
rispetto  dei  principi  stabiliti   dal   decreto,   la   disciplina
riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
di competenza, con particolare riferimento alle strade  finanziate  a
totale o parziale carico dell'Unione europea. 
  Le  presenti  Linee  Guida,   vista   la   progressiva   estensione
dell'ambito di applicazione del D.Lgs.  n.  35/11  a  tutte  le  reti
stradali ricadenti nel territorio nazionale, sono strutturate in modo
che abbiano validita'  generale,  e  quindi  rispondenti  anche  alle
esigenze del prossimo futuro sia per  l'ambito  extraurbano  sia  per
l'ambito urbano, anche come orientamento per l'eventuale  definizione
da parte  delle  Regioni  e  delle  province  autonome  di  ulteriori
modalita' applicative in riferimento  alla  specificita'  delle  reti
stradali nei loro territori, e  comunque  coerenti  con  le  presenti
Linee Guida. 
  In riferimento allo stato evolutivo delle infrastrutture  stradali,
il campo di applicazione  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  35/11
descritto nella Tabella 2 puo' essere ritenuto valido  per  tutte  le
altre reti stradali, ad iniziare da quella di interesse nazionale. 
 
1.4.2 Le tipologie di progetto 
  La  direttiva  2008/96/CE  ha  previsto  che   fossero   effettuati
controlli della sicurezza stradale nelle diverse fasi  del  progetto,
dalla fase di pianificazione  e  sino  all'inizio  del  funzionamento
dell'infrastruttura. 
  Nel D.Lgs. n.  35/11  e'  stato  previsto  che  vengano  effettuati
controlli della sicurezza stradale sia  sui  progetti  relativi  alla
costruzione di infrastrutture stradali nuove, sia  sui  progetti  che
producono  una  sostanziale  modifica  di   infrastrutture   stradali
esistenti con effetti sui flussi di traffico, nonche' sui progetti di
adeguamento che comportano modifiche del tracciato. 
  Si evidenzia come da un lato, per le nuove infrastrutture,  vi  sia
una  completa  applicazione  sulla  totalita'  dei  progetti,  mentre
dall'altro, per  le  infrastrutture  esistenti,  sia  necessaria  una
puntuale individuazione delle  tipologie  di  progetti  che  ricadono
nelle due citate fattispecie, e per la quale si rinvia al par. 3.2. 
  In particolare per quanto  riguarda  i  progetti  relativi  ad  una
sostanziale modifica "con effetti sui flussi di traffico" si  segnala
che l'ambito  dell'analisi  debba  non  limitarsi  all'infrastruttura
oggetto dell'intervento di adeguamento, ma opportunamente  estendersi
alle infrastrutture adiacenti e  connesse,  i  cui  flussi  risentono
dell'attuazione dell'intervento stesso. Per tali progetti, posto  che
qualunque  intervento,  anche  minimo  ed  anche   solo   di   natura
gestionale, ovvero di semplice regolazione del traffico,  quindi  non
strutturale, comporta potenzialmente notevoli effetti sui  flussi  di
traffico, e' necessario  rinviare  al  par.  3.2  per  la  precisa  e
puntuale individuazione delle tipologie di progetti che devono essere
sottoposti al controllo della sicurezza stradale. 
  Poiche' i controlli devono essere effettuati per  ogni  livello  di
progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) le Linee  Guida,
sono organizzate e strutturate con contenuti specifici e distinti  in
base all'ambito  extraurbano  e  urbano,  alla  tipologia  di  strada
(doppia o singola carreggiata), ed ulteriormente suddivisi per i  tre
livelli di progettazione nonche'  per  le  fasi  di  costruzione,  di
pre-apertura al traffico e per il primo anno di funzionamento. 
  Per  l'analisi  dettagliata  e  descrittiva  dei  controlli   della
sicurezza stradale sui progetti si rimanda al capitolo 3. 
 
1.4.3 La fase transitoria 
  Le disposizioni transitorie contenute nell'art. 12  del  D.Lgs.  n.
35/11 hanno introdotto da un lato la  disciplina  dei  controlli  sui
progetti in itinere al momento dell'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo, dall'altro la definizione dei requisiti soggettivi degli
esperti, nelle more dell'entrata in operativita' dell'elenco  di  cui
all'art. 7, c.4, ed infine il rinvio ai contenuti degli allegati o ad
altri documenti  esistenti  come  riferimenti  normativi,  in  attesa
dell'emanazione dei vari decreti attuativi  previsti  dal  D.Lgs.  n.
35/11 e illustrati nel par. 1.2 e nel par. 1.3. 
  Per quanto riguarda la disciplina dei controlli, al fine di evitare
che la loro applicazione potesse tradursi in oneri di riprogettazione
e quindi in costi aggiuntivi e ritardi  nell'iter  approvativo,  essi
sono stati esclusi sui progetti di cui era gia'  stato  approvato  il
progetto definitivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della  norma
(23.04.11); in particolare per le opere strategiche di  cui  alla  L.
443/01, l'esclusione dei controlli riguarda anche  quegli  interventi
di cui, sempre alla data del 23.04.11, era gia'  stato  approvato  il
progetto preliminare. 
  Nelle  figure  seguenti  si  illustrano,  sia  la  necessita'   dei
controlli sia la necessita'  della  VISS  ad  essi  propedeutica,  in
funzione delle diverse fasi in cui si trovavano i progetti in itinere
alla data di entrata in vigore della norma. 
  Emerge con chiarezza come per i  progetti  in  fase  di  studio  di
fattibilita' o di progettazione  preliminare,  siano  necessari,  per
tutte le infrastrutture, oltre alla VISS tutti i controlli  sui  vari
livelli di progettazione, mentre per i progetti in fase di  redazione
del progetto definitivo siano necessari i controlli soltanto  per  le
infrastrutture ordinarie (escluse le infrastrutture strategiche)  sia
sul progetto definitivo sia sull'esecutivo; infine risulta  come  per
tutte le infrastrutture aventi il  progetto  definitivo  approvato  i
controlli siano esclusi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 2: applicazione, nella fase  transitoria,  della  VISS  e  dei
      controlli sui progetti in fase di studio di fattibilita' 
 
Figura 3: applicazione, nella fase  transitoria,  della  VISS  e  dei
     controlli sui progetti in fase di progettazione preliminare 
 
Figura 4: applicazione, nella fase  transitoria,  dei  controlli  sui
            progetti in fase di progettazione definitiva 
 
Figura 5: non applicazione, nella fase transitoria, dei controlli sui
             progetti in fase di progettazione esecutiva 
 
 
1.5 I soggetti coinvolti e le funzioni svolte 
 
1.5.1 Gli Enti territoriali preposti alla regolazione del sistema 
 
1.5.1.1 Lo Stato 
  Il D.Lgs. n. 35/11 ha attribuito al MIT  l'espletamento  di  alcune
funzioni in qualita' di OC, riferite all'ambito di prima applicazione
del D.Lgs. n. 35/11 (consistente nella TEN  appartenente  interamente
al demanio dello Stato e quindi sotto la vigilanza diretta del  MIT),
ed altre funzioni indipendenti dal ruolo di OC, in virtu'  del  ruolo
svolto  dal  MIT  di  regolatore  della  disciplina  della  sicurezza
stradale in generale e di quella  delle  infrastrutture  stradali  in
particolare. 
  Pertanto al MIT e' stata attribuita: 
• la responsabilita' dell'emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs.
  n. 35/11, validi su tutto il territorio nazionale  e  per  tutti  i
  tipi di strada, riguardanti, oltre alle presenti  Linee  Guida,  la
  Valutazione di Impatto della Sicurezza Stradale (art. 3,  c.2),  il
  programma dei corsi di formazione  degli  esperti  della  sicurezza
  stradale (art. 9, c.1) e del relativo aggiornamento (art. 9,  c.4),
  le tariffe per controlli ed ispezioni (art. 10, c.1), il contributo
  di partecipazione ai corsi di formazione (art. 9, c.6); 
• la responsabilita' della gestione dell'elenco degli  esperti  della
sicurezza stradale (art. 4, c.7), sia provvisorio sia a regime; 
• il coordinamento del tavolo permanente di confronto (art. 12, c.6); 
• la determinazione del costo sociale medio di un incidente mortale e
di un incidente grave (art. 7, c.2); 
• la determinazione del costo  totale  dell'incidentalita'  (art.  7,
c.3). 
 
1.5.1.2 Le Regioni e le province autonome 
  Il D.Lgs. n. 35/11  ha  invece  attribuito  alle  Regioni  ed  alle
province autonome la responsabilita' di  dettare  entro  il  2020  la
disciplina   riguardante   la   gestione   della   sicurezza    delle
infrastrutture stradali di competenza  delle  Regioni  e  degli  enti
locali (art. 1, c.4). 
  Cio' significa che, nel rispetto delle norme di principio contenute
nel D.Lgs. n. 35/11 e nei decreti  attuativi  da  esso  previsti,  le
Regioni e le province autonome dovranno  provvedere  a  disciplinare,
per le strade ricadenti sul loro territorio, ma  non  comprese  nella
TEN e nella rete di interesse nazionale: 
• gli ambiti di applicazione, intesi come le reti e le  tipologie  di
  strade su cui applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 35/11  e  dei
  relativi decreti attuativi, anche gradualmente nel tempo; 
• le modalita' e i tempi di attuazione  delle  disposizioni  da  loro
dettate; 
• i criteri e le modalita'  di  individuazione  dei  relativi  Organi
Competenti. 
 
1.5.2 L'Organo Competente 
  La direttiva  2008/96  fornisce  la  seguente  definizione  di  OC:
"qualsiasi  organismo  pubblico,  istituito  a   livello   nazionale,
regionale  o  locale,  che  partecipa,  in  funzione  delle   proprie
competenze, all'attuazione  della  presente  direttiva,  inclusi  gli
organismi designati come  organi  competenti  prima  dell'entrata  in
vigore della presente direttiva, nella misura  in  cui  rispettino  i
requisiti da essa stabiliti". 
  L'individuazione nel MIT dell'OC, operata dall'art. 2,  c.1,  lett.
b) del D.Lgs. n. 35/11, riguarda soltanto l'ambito  della  rete  TEN,
vigente e  programmata,  e  quello  successivo  (dal  2016  anche  la
restante rete di interesse nazionale, individuata ai sensi del D.Lgs.
n. 461/99), che risultano entrambi  completamente  appartenenti  alla
rete del demanio statale, ma non puo' ritenersi applicabile alla rete
regionale, provinciale e comunale, extraurbana  ed  urbana,  poiche',
per tali strade, le Regioni  e  le  province  autonome,  con  propria
disciplina, dovranno individuare le modalita' di  individuazione  dei
relativi Organi Competenti. 
  In particolare si potrebbe ipotizzare che l'OC coincida con  l'Ente
proprietario o, nel caso di alterita' rispetto  a  quest'ultimo,  con
l'Ente  gestore   della   strada,   poiche'   nulla   lo   vieterebbe
esplicitamente e sotto certi  aspetti  sarebbe  anzi  auspicabile  in
quanto gli obblighi dell'Ente  proprietario/gestore,  sono  anch'essi
finalizzati,  in  ultima  istanza,  all'obiettivo   della   sicurezza
dell'infrastruttura  stradale,  cosi'  come  i  compiti  dell'OC  che
attraverso specifiche attivita' di gestione (controlli  e  ispezioni)
assicura che le strade di propria competenza siano caratterizzate  da
livelli di sicurezza elevati. 
  Non si deve confondere la funzione di controllo  interno  che  ogni
struttura  organizzativa,  compreso  quindi  l'Ente  proprietario   e
gestore di strade, puo' e dovrebbe esplicare al fine di migliorare la
propria efficienza, l'economia di  gestione  e  la  razionalizzazione
delle procedure, con la funzione di controllo esterno, esercitata  da
un soggetto terzo. 
  Tale ultima azione, necessaria quando si  vuole  garantire  che  il
servizio erogato (la gestione  delle  infrastrutture)  a  favore  dei
fruitori (gli utenti stradali) sia caratterizzato da  idonei  livelli
di efficienza e soprattutto  sicurezza,  deve  essere  svolta  da  un
controllore necessariamente diverso rispetto al soggetto controllato,
e quindi terzo, al fine di evitare qualunque potenziale conflitto  di
interessi. 
  La corrispondenza biunivoca tra OC ed Ente proprietario, o gestore,
ovvero l'individuazione dell'OC in  un  rapporto  di  "uno  ad  uno",
produrrebbe  delle  improduttive  moltiplicazioni  di   strutture   e
organizzazioni aventi medesime  funzioni,  che  invece  potrebbero  e
dovrebbero razionalmente essere accentrate  in  organismi  unici  per
strade appartenenti ad una pluralita' di soggetti, specie se titolari
di un numero esiguo di strade o dotati  di  scarse  risorse  umane  e
strumentali. 
  Nel caso della TEN, ma anche della  rete  di  interesse  nazionale,
l'individuazione del MIT quale  unico  OC  centrale,  effettuata  dal
D.Lgs. n. 35/11, ha da un lato  implicitamente  risolto  il  suddetto
conflitto d'interessi, poiche' il MIT non gestisce direttamente  tali
infrastrutture, interamente appartenenti al  demanio  statale  ma  in
gestione  ad  una  pluralita'  di  soggetti  (Anas  e  concessionarie
autostradali), e dall'altro ha accentrato le funzioni in un  rapporto
di "uno a molti". Pertanto il MIT svolge le particolari e  specifiche
funzioni di OC, nell'ambito del piu' ampio esercizio di  vigilanza  e
controllo degli enti gestori. 
  Nel caso delle altre infrastrutture non di interesse nazionale, per
quanto riguarda i criteri di individuazione dell'OC, in coerenza  con
la definizione di OC contenuta nella Direttiva 2008/96, si sottolinea
la necessita' che esso sia costituito da  un  organismo  pubblico,  e
l'opportunita' che sia istituito a livello regionale,  provinciale  o
comunale. 
  Nella definizione di tali criteri le Regioni e le province autonome
terranno in debita considerazione l'opportunita' che la competenza  e
l'esperienza  acquisita  da  strutture  esistenti  in  attivita'   di
controllo ed ispezione, non vadano disperse.  A  tale  proposito,  il
vincolo della terzieta' dell'OC rispetto al gestore  potrebbe  essere
risolto  con  l'individuazione  dell'OC   in   un   soggetto   almeno
indipendente  funzionalmente  dal  soggetto  gestore,  pur  rimanendo
entrambi  appartenenti  al  medesimo  ente   territoriale   (regione,
provincia e comune). 
  Cio' premesso in merito ai criteri di  individuazione  dell'OC,  si
fornisce un elenco sintetico delle funzioni che devono essere  svolte
dall'OC e descritte in dettaglio nei successivi capitoli: 
• classificazione della rete stradale di competenza:  tale  attivita'
  si traduce nella suddivisione in  tratti  omogenei  della  rete  di
  competenza, nell'analisi dei dati di incidentalita' e di  traffico,
  nell'esame del  funzionamento  della  rete,  nella  classificazione
  della sicurezza della rete, anche attraverso il  tavolo  permanente
  di confronto di cui al c.6, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 35/11; 
• responsabilita' delle ispezioni sulle  strade:  tale  attivita'  si
  esplica attraverso la definizione del  programma  delle  ispezioni,
  l'individuazione degli ispettori, la gestione  delle  attivita'  di
  ispezione  compresa  l'eventuale   gestione   del   contratto   con
  l'ispettore esterno, l'adozione dei  provvedimenti  conseguenti  le
  ispezioni; 
• responsabilita'  dei  controlli  su  tutti  i  progetti   ricadenti
  nell'ambito  di  applicazione:   tale   attivita'   si   estrinseca
  nell'individuazione dei controllori, nella gestione delle attivita'
  di controllo compresa l'eventuale gestione  del  contratto  con  il
  controllore esterno, nell'adozione dei provvedimenti conseguenti  i
  controlli; 
• pianificazione e programmazione degli interventi  correttivi:  tale
  attivita' e' svolta congiuntamente ed  in  piena  condivisione  con
  l'ente proprietario e/o gestore poiche' interferisce e  si  integra
  con le attivita' di gestione. 
  Da tale elenco di funzioni emerge come l'OC non possa essere inteso
come un ufficio amministrativo che si avvale  di  esperti  interni  o
esterni nelle mere funzioni di controllo ed ispezione,  ma  debba  al
contrario possedere elevate competenze tecniche e  professionali  che
gli consentano non solo un idoneo coordinamento di  tali  esperti  ma
anche  un'adeguata  elaborazione  di   analisi   propedeutiche   alle
attivita'  degli  esperti  stessi,  nonche'  il   recepimento   delle
risultanze dei controlli e delle ispezioni e la delicata  conseguente
decisione sulle misure da adottare. 
 
1.5.3 Gli enti proprietari e i gestori stradali 
  Gli enti proprietari di  strade  o,  nel  caso  di  affidamento  in
concessione,  gli  enti  gestori  stradali,   in   riferimento   alle
disposizioni del D.Lgs. n. 35/11, svolgono le seguenti funzioni: 
• pianificazione  e  progettazione  di  nuove  infrastrutture  o   di
  interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture   esistenti:   tale
  attivita' si esplica nello svolgimento della Valutazione di Impatto
  sulla Sicurezza Stradale, nell'elaborazione dei progetti ai diversi
  livelli (preliminare, definitivo, esecutivo),  nella  comunicazione
  ai  rispettivi  Organi  Competenti   dell'avvio   delle   fasi   di
  progettazione, nella mediazione e  supervisione  del  rapporto  tra
  controllore e progettista. Nel  caso  delle  strade  in  regime  di
  concessione, l'attivita' di programmazione  degli  interventi  deve
  essere svolta in coerenza e nel rispetto degli impegni contrattuali
  e dei relativi piani economico-finanziari assunti nell'ambito delle
  convenzioni tra ente proprietario ed ente gestore. 
• gestione  della  rete  esistente  di  competenza:  tale   attivita'
  consiste nel  mantenimento  dell'efficienza  delle  infrastrutture,
  finalizzata al raggiungimento di un idoneo  livello  di  sicurezza,
  attraverso la realizzazione di una corretta manutenzione ordinaria,
  comprendente gli interventi specifici individuati dagli  ispettori,
  e di una manutenzione straordinaria,  effettuata  in  base  ad  una
  precisa e rigorosa programmazione, condivisa con l'OC, in  funzione
  dell'ordine di priorita' degli  interventi,  anch'essi  individuati
  negli esiti delle ispezioni. 
 
1.5.4 Gli esperti della sicurezza stradale 
  Tra le varie attivita' previste dal D.Lgs. n. 35/11 che coinvolgono
la molteplicita' di soggetti sopra elencati,  vi  sono  le  attivita'
piu' tecniche, le analisi di sicurezza,  affidate  ad  esperti  della
sicurezza stradale che devono possedere determinati requisiti, essere
adeguatamente formati ed  aver  superato  l'esame  di  certificazione
professionale per poter essere inseriti nell'elenco previsto dal  c.7
dell'art. 4(3). 
 
          --------- 
          (3) Nelle more di entrata in operativita' del predetto 
          elenco, i controlli e le ispezioni devono essere svolti dai 
          soggetti dotati dei requisiti di cui all'art. 12, c.4 del 
          D.Lgs. n. 35/11 inseriti  in  apposito  elenco  provvisorio
gestito dal MIT. 
 
  Gli esperti  devono  effettuare  i  controlli  sui  progetti  e  le
ispezioni sulle strade esistenti. Essi possono essere interni  all'OC
(nel caso del MIT il D.Lgs. n. 35/11 ha previsto l'avvalimento  della
struttura organizzativa dell'Anas S.p.A. che svolge  le  funzioni  di
controllo e vigilanza sulle concessioni autostradali), ma, in caso di
indisponibilita' o carenza di risorse interne, l'OC puo' ricorrere  a
soggetti esterni, purche' aventi  i  requisiti  soggettivi  previsti,
rimanendo la responsabilita' delle attivita' in capo all'OC. 
 
2 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
2.1 Il ciclo completo delle attivita' previste 
  Di seguito si riporta lo schema sintetico del ciclo completo  delle
attivita' a regime previste dal D.Lgs. n. 35/11, in cui le  attivita'
gia' illustrate nella Figura 1 sono state accorpate in macroattivita'
che saranno descritte in dettaglio nei successivi paragrafi: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 6: le macro-attivita' del ciclo della gestione della sicurezza
                    delle infrastrutture stradali 
 
  Il processo prende avvio dall'analisi della  rete  per  concludersi
con la realizzazione degli eventuali  interventi  correttivi  il  cui
monitoraggio costituisce l'avvio di un nuovo ciclo. 
 
2.2 Analisi della rete stradale nella gestione della sicurezza 
 
  La prima macrofase dell'intero  ciclo  e'  costituita  dall'analisi
della rete stradale: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
           Figura 7: il dettaglio della fase ANALISI RETE 
 
2.2.1 Esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico 
  Ogni OC, effettua l'esame del  funzionamento  della  rete  stradale
aperta al traffico di propria competenza  nel  rispetto  dei  criteri
riportati  nell'allegato  III  del   D.Lgs.   n.   35/11,   ai   fini
dell'effettuazione  della  classificazione  dei  tratti  ad   elevata
concentrazione  di  incidenti  nonche'   la   classificazione   della
sicurezza della rete esistente. 
  L'ambito di applicazione dei contenuti del D.Lgs.  n.  35/11,  come
gia' esplicitato nel  par.  1.4.1,  nell'immediato  e'  rappresentato
dalle strade  ricadenti  nella  TEN:  nell'ottica  della  progressiva
estensione   dell'ambito,   ogni   OC    provvede    pertanto    alla
classificazione della rete stradale di propria competenza, secondo  i
criteri e le procedure descritte nei seguenti paragrafi. 
  Poiche' nello scenario futuro si  prefigura  una  molteplicita'  di
Organi  Competenti,  si  ritiene  opportuno   stabilire   fin   d'ora
l'adozione di metodologie standardizzate  da  parte  di  ciascun  OC,
mediante la costruzione di una base di  dati  coerente  ed  omogenea,
tale da consentire di pervenire potenzialmente  alla  definizione  di
una classificazione unitaria di tutta la  rete  stradale  sull'intero
territorio nazionale, concertata all'interno del tavolo permanente di
confronto di cui al c.6, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 35/11. 
  Nella figura che segue si riporta schematicamente  la  prima  parte
del processo dell'analisi della rete stradale  nella  gestione  della
sicurezza, attivita' completamente di competenza dell'OC. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 8: le attivita' della prima parte della macrofase ANALISI RETE 
 
2.2.1.1 Analisi delle caratteristiche geometriche e funzionali 
  Le infrastrutture stradali  esistenti,  non  essendo  stato  ancora
emanato il decreto  previsto  dall'art.  13,  c.4  del  Codice  della
Strada, sono classificate in base a quanto previsto dall'art. 2,  c.2
del Codice e relativo Regolamento. 
  Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 13,  c.5  del
Codice,  devono  classificare  la  loro  rete  entro  un  anno  dalla
emanazione delle norme previste dall'art.  13,  c.4,  ma  nelle  more
della loro emanazione, provvedono ad effettuare  una  classificazione
provvisoria: tale classificazione viene effettuata prevalentemente in
base alle caratteristiche geometriche ma anche rispetto alla funzione
da essa svolta ai sensi dell'art. 2, c.6 del Codice della Strada. 
  Ai fini delle attivita' previste dal D.Lgs. n. 35/11,  e  descritte
nelle presenti Linee Guida, si rende necessario definire i criteri in
base ai quali ogni OC deve suddividere la propria  rete  stradale  ai
fini dell'attuazione del programma delle ispezioni, di  cui  al  par.
2.3. 
  L'analisi del funzionamento della rete stradale deve quindi  essere
effettuata individuando le caratteristiche geometriche  e  funzionali
di tratti stradali elementari omogenei  da  un  punto  di  vista  sia
geometrico   sia   funzionale,   finalizzata   ad    effettuare    la
classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente   la   cui
responsabilita' e' dell'OC. 
  La  classificazione  tecnico-funzionale  e'  il   presupposto   per
individuazione  dei  tratti  stradali   omogenei   finalizzata   alla
classificazione della  sicurezza  della  rete.  L'individuazione  dei
tratti stradali omogenei non deve limitarsi alla  suddivisione  nelle
tipologie tecnico-funzionali previste  dalle  norme  ma  deve  essere
attuata attraverso l'applicazione di ulteriori criteri  significativi
in termini di parametri rappresentativi della sicurezza. 
  In ambito  urbano  tale  individuazione  richiede  ancora  maggiore
attenzione in relazione alla  eterogeneita'  e  frammentazione  delle
tipologie infrastrutturali presenti. 
  In assenza della classificazione di cui all'art. 13, c.4 del Codice
della Strada risulta maggiormente opportuno che ogni OC, proprio  per
raggiungere le finalita' prefissate dal D.Lgs. n.  35/11,  operi  una
ripartizione della rete stradale di propria  competenza  con  criteri
sempre piu' oggettivi. 
 
2.2.1.2 Individuazione dei tratti stradali omogenei 
  Ai fini della definizione dei tratti stradali omogenei, individuati
quali elementi minimi in cui effettuare la  classificazione,  risulta
opportuna  una  preliminare  distinzione  delle  infrastrutture   tra
l'ambito urbano e l'ambito extraurbano  e  per  tipologia  di  strada
(doppia o singola carreggiata). 
  Tale suddivisione in  base  al  solo  tipo  di  carreggiata,  ferme
restando le differenze tra i diversi tipi  di  strada  rientranti  in
tali  macrocategorie,  si   ritiene   opportuna   nell'ottica   della
semplificazione, cosi' come descritto nel par.  3.4.1.3.  Infatti  in
ambito   extraurbano   le   differenze   tra    le    caratteristiche
tecnico-funzionali tra le strade di tipo A e quelle di  tipo  B  sono
minime, cosi' come, sempre  in  ambito  extraurbano,  tra  le  strade
secondarie di tipo C e le strade locali di tipo F. 
  Per l'individuazione dei tratti stradali omogenei, dopo le predette
macrosuddivisioni, devono essere presi in  esame  ulteriori  elementi
quali: 
• contesto ed inserimento ambientale (ad esempio tratto in pianura  o
montagna); 
• classe funzionale della strada (ed eventuali ulteriori suddivisioni
  all'interno della classe in base  a  diverse  organizzazioni  della
  sezione trasversale, quali ad  esempio  la  variazione  del  numero
  delle corsie); 
• caratteristiche geometriche del tracciato; 
• traffico (volumi,  componenti,  densita',  variabilita'  temporale,
ecc.). 
  L'analisi  delle  caratteristiche  geometriche  del  tracciato   di
un'infrastruttura stradale consente preliminarmente  di  operare  una
sua suddivisione in "archi", costituenti i  tratti  stradali,  ed  in
"nodi", costituenti le intersezioni e/o gli svincoli. L'arco stradale
compreso tra due nodi puo' essere costituito da un insieme di diversi
tratti stradali omogenei: se  all'interno  di  un  arco  stradale  si
riscontra  una   discontinuita'   rilevante   delle   caratteristiche
geometriche (variazione della larghezza carreggiata, presenza/assenza
banchina, ecc.) esso deve  essere  suddiviso  ulteriormente  in  piu'
tratti  stradali  con  caratteristiche   funzionali   e   geometriche
omogenee. 
  Tale ripartizione, soprattutto nella prima  fase  del  ciclo  delle
attivita'  previste  dal  D.Lgs.  n.  35/11,   puo'   ragionevolmente
riferirsi a quella operata dall'Ente Gestore per  la  classificazione
tecnico-funzionale provvisoria. 
  Infatti ogni OC, nella fase a regime, deve conoscere  e  gestire  i
dati relativi ai flussi di  traffico  rilevati  e  forniti  dall'Ente
gestore (volume, ripartizione percentuale tra le  diverse  componenti
di traffico, analisi della variabilita' dei flussi, ecc.). In assenza
di tali dati, l'OC dovra'  dare  indicazione  agli  Enti  gestori  di
effettuare una campagna di rilievo dei flussi  di  traffico  relativi
alla   propria   rete   di   competenza   con   cadenza    triennale,
congruentemente con la tempistica dettata per la classificazione  dei
tratti ad elevata concentrazione di incidenti  e  la  classificazione
della sicurezza della rete esistente, almeno su una porzione di  rete
significativa. 
 
2.2.2 Classificazione finalizzata al programma delle ispezioni 
2.2.2.1 Classificazione  dei  tratti  ad  elevata  concentrazione  di
incidenti 
  La  classificazione  dei  tratti  ad  elevata   concentrazione   di
incidenti, definita nell'art. 2, c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 35/11, e'
rappresentata  dall'elenco  dei  tratti  stradali  omogenei,  in  cui
funzionalmente e' suddivisa tutta la rete stradale di  competenza  di
ogni OC, classificati in base all'incidentalita' rilevata nei  tratti
della rete stradale, aperti al traffico da oltre tre anni, in cui  si
e'  verificato  un  numero  considerevole  di  incidenti  mortali  in
proporzione al flusso di traffico, siano essi  concentrati  in  punti
specifici o distribuiti sull'intero tratto,  e  i  cui  criteri  sono
riportati nell'allegato III del D.Lgs. n. 35/11. 
  L'incidentalita' dei tratti della rete stradale si  basa  sui  dati
ISTAT e, laddove presenti, sui dati ed  elaborazione  dei  centri  di
monitoraggio  della  sicurezza  stradale  regionali,  secondo  quanto
previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 
  L'evento incidentale non  e'  sempre  e  direttamente  correlato  a
carenze infrastrutturali e pertanto risulta necessario analizzare  il
sistema  stradale  nel  suo  complesso  attraverso  un'analisi  delle
relazioni esistenti tra i  diversi  elementi  componenti  il  sistema
stesso, rappresentato nella seguente figura,  ovvero  "uomo  -veicolo
-ambiente -infrastruttura", al  fine  di  valutare  correttamente  le
cause. 
  L'uomo detiene un ruolo centrale nel sistema in quanto  e'  l'unico
elemento che puo' adattare il proprio comportamento  a  quello  degli
altri elementi e per tale motivazione rappresenta spesso, con il  suo
comportamento  non  corretto,   la   causa   principale   dell'evento
incidentale. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   Figura 9: il sistema "uomo -veicolo -ambiente -infrastruttura" 
 
  La corretta  percezione  da  parte  dell'uomo  delle  informazioni,
geometriche e gestionali, dell'infrastruttura  stradale  riveste  una
grande importanza nel fenomeno incidentale. L'uomo deve  adattare  il
suo comportamento,  in  una  data  infrastruttura,  in  funzione  del
veicolo   condotto   e   delle   condizioni   ambientali    in    cui
l'infrastruttura si inserisce. L'uomo e', oltre  che  l'utilizzatore,
anche il gestore dell'infrastruttura e pertanto  attraverso  una  sua
corretta gestione nel tempo ne garantisce una migliore  funzionalita'
ed una maggiore sicurezza. 
  Il D.Lgs. n. 35/11, analizza solamente una porzione  del  complesso
sistema suddetto, attraverso la  predisposizione  di  un  sistema  di
gestione  della   sicurezza   delle   infrastrutture   stradali   con
l'obiettivo di ridurre le criticita' ad essa riferibili. 
  Nella figura che segue si riporta schematicamente la seconda  parte
del processo  della  fase  dell'analisi  della  rete  stradale  nella
gestione  della  sicurezza,  attivita'  anch'essa  completamente   di
competenza dell'OC. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 10: le attivita' della seconda parte della  macrofase  ANALISI
                                RETE 
 
  La  classificazione  dei  tratti  ad  elevata   concentrazione   di
incidenti deve essere  effettuata  analizzando  prioritariamente  gli
incidenti mortali, in quanto l'obiettivo  principale  del  D.Lgs.  n.
35/11 e' quello di individuare ed eliminare le criticita' della  rete
stradale che provocano il reiterarsi di  incidenti  mortali,  ma,  ai
fini di un'analisi piu' approfondita dell'incidentalita'  della  rete
stradale, risulta opportuno valutare i medesimi tratti omogenei anche
contestualmente ai dati relativi agli "incidenti con feriti". 
  A regime la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti rappresenta l'input per la classificazione della  sicurezza
della rete ma assume la particolare funzione nel  primo  processo  di
dettare le priorita' del programma delle ispezioni. 
  Per la classificazione dei  tratti  ad  elevata  concentrazione  di
incidenti  risulta  necessario   effettuare   un'analisi   dei   dati
dell'incidentalita'   ed   utilizzare    adeguati    indicatori    di
incidentalita'  che  possano  adeguatamente  essere   rappresentativi
dell'evento incidentale nel suo complesso. 
  Gli indicatori di incidentalita' devono essere calcolati per tratto
omogeneo e  in  proporzione  al  flusso  di  traffico,  operando  una
differenziazione tra l'ambito urbano ed extraurbano e  per  tipologia
di strada (doppia e singola carreggiata). 
  I principali dati, necessari per poter redigere la  classificazione
dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, sono rappresentati
dalla lunghezza del  tratto  stradale  omogeneo,  dai  relativi  dati
incidentali  registrati  nel  triennio  precedente   all'analisi   ed
esplicitati come valor medio annuo del  numero  di  morti,  feriti  e
incidenti, e dal flusso  medio  annuo,  rilevato  sempre  nel  tratto
stradale omogeneo. 
  Nella tabella seguente si riportano  schematicamente  i  principali
dati di incidentalita' e di traffico necessari per la classificazione
dei  tratti  ad  elevata  concentrazione  di  incidenti,   cui   sono
attribuiti dei valori a titolo di esempio: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella  3:  principali  dati  di  incidentalita'  necessari  per  la
  classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti 
 
  Poiche' le analisi  di  incidentalita',  finalizzate  al  programma
delle ispezioni, sono effettuate su una valutazione dei dati rilevati
su base annua anche i parametri di traffico dovranno essere  riferiti
allo stesso arco temporale. 
  A tale  proposito,  mentre  in  ambito  autostradale  i  volumi  di
traffico su base annua sono semplicemente calcolati, in base ai  dati
dei transiti e delle relative percorrenze registrate, come "totale km
percorsi  annui",  nel  caso  delle  strade  extraurbane  si   potra'
utilizzare, ad esempio, come parametro base, il traffico  giornaliero
medio (TGM) al fine di giungere ad una stima su base annua. 
  In ambito urbano ulteriori  parametri  di  incidentalita'  potranno
essere utilizzati se ritenuti dall'OC maggiormente rappresentativi. 
  L'OC dovra' effettuare la classificazione  dei  tratti  ad  elevata
concentrazione di incidenti della propria rete anche se  in  possesso
di dati parziali e limitati, che  sono  necessari  per  un  approccio
corretto e  razionale  e  verso  il  quale  l'OC  deve  orientarsi  e
organizzarsi  per  il  successivo   aggiornamento   triennale   della
classificazione della sicurezza della rete esistente. 
  Le  analisi  effettuate  sulla  mera  osservazione  del  numero  di
incidenti porterebbero a risultati imprecisi da cui possono  derivare
programmi di intervento  poco  efficaci  e  con  minori  benefici  in
termini di sicurezza complessiva. 
  L'individuazione degli indicatori di incidentalita' dovra' pertanto
essere condotta con adeguate procedure in grado di tenere conto della
variabilita' statistica del fenomeno. 
  Gli  indicatori  da  privilegiare  per  la  predisposizione   della
classificazione dei tratti ad  elevata  concentrazione  di  incidenti
sono i tassi di incidentalita', in quanto tali indicatori  forniscono
adeguate informazioni circa la pericolosita' di ogni  singolo  tratto
stradale in funzione del suo effettivo utilizzo, ovvero  in  base  al
flusso in esso realmente transitato. 
  Di seguito si riportano  le  principali  tipologie  di  indicatori,
dettagliate  nella  Tabella  7,   da   utilizzare   ai   fini   della
classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti: 
• tasso di incidentalita' (espresso anche in funzione dei  flussi  di
traffico); 
• frequenza di incidenti (espresso  in  funzione  della  sola  estesa
chilometrica); 
• numero di incidenti. 
  Poiche' la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione  di
incidenti, definita nell'art. 2, c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 35/11, si
basa prioritariamente sulla valutazione dei tratti omogenei  in  base
al numero significativo di incidenti mortali rilevati, i predetti tre
indicatori   dovranno   riferirsi   prioritariamente   al   dato   di
incidentalita' mortale e non globale. 
  Nella Tabella 4  si  riportano  schematicamente,  con  un  semplice
esempio numerico, il calcolo dei tre indicatori precedenti effettuato
sia per gli incidenti con "morti" sia  con  "feriti",  utilizzando  i
dati della precedente Tabella 3. 
  Nell'ultima colonna viene indicata  la  classificazione  risultante
operata con l'indicatore (a), da cui emerge che il tratto omogeneo C,
di lunghezza pari a 2 km, risulta prioritario ai fini  dell'ispezione
in quanto il "tasso di mortalita' su flusso" pari a 1/8 e'  superiore
rispetto a quello degli altri due tratti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella  4:  esempio  1  di  classificazione  di  incidentalita'   in
                   relazione ai flussi di traffico 
 
  Nell'eventualita' non fossero disponibili i dati relativi ai flussi
di traffico, soprattutto nella stesura della  prima  classificazione,
l'OC  deve  effettuare  l'analisi   in   base   ai   soli   dati   di
incidentalita', che pertanto  risulta  un'analisi  incompleta  e  non
rispondente   appieno   alle   esigenze   di   individuazione   della
classificazione, e che conduce attraverso l'indicatore b) od  e),  ad
una classifica diversa: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 5: esempio 1 di classificazione di incidentalita' in  assenza
                       dei flussi di traffico 
 
  Si riporta  infine  un  ulteriore  e  differente  esempio  numerico
condotto in assenza dei dati  di  traffico  ed  utilizzando  dati  di
incidentalita' differenti e da cui emerge una diversa  classifica  in
funzione  dei  diversi  indicatori  prescelti,   quali   ad   esempio
l'indicatore b) o l'indicatore e): 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella 6: esempio 2 di classificazione di incidentalita' in  assenza
                       dei flussi di traffico 
 
  Quindi, risulta molto importante indicare la priorita' dei  diversi
indicatori da utilizzare per la classificazione dei tratti ad elevata
concentrazione  di  incidenti   soprattutto   per   procedere   nella
classificazione anche in assenza  di  qualche  dato  necessario  alla
definizione degli indicatori piu' significativi,  che  comunque  l'OC
dovra' cercare di acquisire ai fini della successiva  classificazione
triennale. 
  Nella Tabella 7 tabella seguente viene indicata  la  priorita'  dei
diversi indicatori da utilizzare per la classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti che, come previsto dal D.Lgs.  n.
35/11, deve prioritariamente riferirsi a quelli mortali. 
  Nella tabella si evidenzia  come  gli  indicatori  appartenenti  al
gruppo con priorita' 1 diano le informazioni piu' importanti ai  fini
di una classificazione dell'incidentalita'  della  rete  stradale  in
quanto il  dato  oggettivo  del  numero  dei  morti/feriti/incidenti,
registrato per ogni tratto stradale omogeneo, viene correlato,  oltre
che con l'estesa  chilometrica,  anche  con  i  flussi  di  traffico,
realmente transitati sul tratto stradale. 
  Gli indicatori appartenenti al gruppo con  priorita'  2  forniscono
l'informazione sui dati di incidentalita' rapportati alla sola estesa
chilometrica. 
  Infine gli  indicatori  appartenenti  al  gruppo  con  priorita'  3
forniscono la sola informazione relativa al  numero  di  incidenti  e
relativi morti e feriti. 
    

---------------------------------------------------------------------
PRIORITA'  INDICATORI DI INCIDENTALITA'   UNITA' DI MISURA
---------------------------------------------------------------------
          tasso di incidentalita' con     n. incidenti con morti /
          morti su flusso                veic.*km
          tasso di incidentalita' con     n. incidenti con feriti /
          feriti su flusso               veic.*km
          tasso di incidentalita' su      n. incidenti / veic.*km
1         flusso
          tasso di mortalita' su flusso   n. morti / veic.*km
          tasso di lesivita' su flusso    (n. morti + n.  feriti) /
                                         veic.*km
          tasso di ferimento su flusso   n. feriti / veic.*km
---------------------------------------------------------------------
          frequenza incidenti mortali    n. incidenti con morti / km
          frequenza incidenti con feriti n. incidenti con feriti / km
2         frequenza incidenti            n. incidenti / km
          frequenza morti                n. morti / km
          frequenza feriti               n. feriti / km
---------------------------------------------------------------------
          tasso di mortalita'             n. morti / n. incidenti
          tasso di lesivita'              (n. morti + n. feriti) / n.
                                         incidenti
          tasso di ferimento             n. feriti / n.  incidenti
3         n. morti                       numero
          n. feriti                      numero
          n. incidenti                   numero
---------------------------------------------------------------------

    
Tabella 7: indicatori di incidentalita' da utilizzare ai  fini  della
                           classificazione 
 
  Tali indicatori  devono  essere  considerati  complementari  e  non
alternativi poiche' ognuno  e'  in  grado  di  rappresentare  aspetti
specifici della sicurezza e quindi l'OC in funzione dell'ambito,  del
contesto territoriale e  del  tipo  di  strada  dovra'  valutare  gli
indicatori  piu'  opportuni  secondo  l'ordine  di   significativita'
indicato in  tabella.  E'  facolta'  dell'OC  utilizzare  i  predetti
indicatori riferiti a  periodi  temporali  stagionali  nei  quali  si
registrano elevati flussi di traffico ed eventi incidentali  che,  se
fossero rapportati su base annuale, potrebbero indurre a  valutazioni
non corrette dell'incidentalita'. 
  In assenza di dati esaustivi  e  completi  per  gli  indicatori  di
incidentalita', indicati in Tabella 7, l'OC, nella fase  iniziale  di
attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 35/11, potra'  effettuare
altre tipologie di analisi correlate all'analisi di  sicurezza  e  di
incidentalita' (ad esempio analisi delle diverse tipologie di utenza,
stato di manutenzione dell'infrastruttura, analisi  delle  velocita',
ecc.). 
 
2.2.2.2 Classificazione della sicurezza della rete esistente 
  La classificazione della sicurezza della rete,  definita  nell'art.
2, c.1 lett. f) del D.Lgs. n. 35/11, e' una diretta conseguenza della
classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti  ed
e' rappresentata dall'elenco recante i  tratti  della  rete  stradale
esistente in funzione del  loro  potenziale  di  miglioramento  della
sicurezza e di risparmio dei  costi  connessi  agli  incidenti.  Tale
classificazione  consente  all'OC  di  redigere  il  programma  delle
ispezioni che dovranno essere effettuate  secondo  l'ordine  di  tale
classifica,  ma  puo'  essere  compiutamente  operata  soltanto   nel
processo a regime descritto nella Figura 1. 
  L'OC al fine di valutare  il  potenziale  di  miglioramento  ed  il
risparmio  dei  costi  connessi  agli  incidenti  dovra'   utilizzare
l'indicatore  "costo  sociale  medio",  strettamente  correlato  agli
indicatori di incidentalita' di cui alla Tabella 7, e descritto nello
"Studio di valutazione dei costi sociali dell'incidentalita' stradale
-Anno 2010", previsto dall'art. 7, c.2 del D.Lgs. n. 35/11 ed in fase
di predisposizione da parte del MIT. 
  L'individuazione di tratti stradali da esaminare nell'ambito  della
classificazione  della  sicurezza  della  rete  tiene   conto,   come
stabilito nel punto 2 dell'Allegato III  del  D.Lgs.  n.  35/11,  dei
potenziali risparmi in termini di costi degli incidenti. 
  I tratti  stradali  sono  classificati  in  categorie  e  per  ogni
categoria stradale, i tratti sono esaminati e classificati sulla base
di fattori collegati alla sicurezza,  come  la  concentrazione  degli
incidenti, il volume di traffico e la  tipologia  dello  stesso.  Per
ogni categoria stradale, la  classificazione  della  sicurezza  della
rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali  in  cui
un miglioramento dell'infrastruttura dovrebbe rivelarsi efficace. 
  Per  la  suddivisione  della  rete  in  categorie   stradali   deve
intendersi una distinzione tra l'ambito urbano e l'ambito extraurbano
e  per  tipologia  di  infrastruttura  stradale  (doppia  o   singola
carreggiata)  coerentemente  con  le  attivita'   previste   per   le
ispezioni, descritte nel par. 2.3. 
  La  classificazione  della  sicurezza  della   rete   puo'   essere
effettuata tramite una valutazione del potenziale di riduzione  degli
incidenti e del costo ad  essi  connesso,  piu'  ampiamente  definito
"potenziale di sicurezza" (Safety Potential - SAPO), che individua il
risparmio in termini economici derivante dalla riduzione attesa degli
incidenti in seguito all'attuazione dei  provvedimenti  di  messa  in
sicurezza dei tratti individuati come ad  elevata  concentrazione  di
incidenti,   indipendentemente    dal    costo    di    realizzazione
dell'intervento stesso, che invece dovra'  essere  considerato  nella
fase di pianificazione  degli  interventi,  di  cui  al  par.  2.4.2,
attraverso le relative analisi benefici-costi. 
  Il potenziale di sicurezza  e'  quindi  strettamente  correlato  ad
un'ipotesi  di  riduzione  degli  eventi  incidentali,  in  relazione
all'ambito e alla tipologia stradale, e ad una loro stima  monetaria,
tramite il calcolo del costo sociale medio(4) dell'incidentalita'. 
          ---------- 
          (4) Per la valutazione del costo sociale medio degli 
          incidenti si rinvia allo "Studio di valutazione dei costi 
          sociali dell'incidentalita' stradale ­Anno 2010",  previsto
dall'art. 7, c.2 del D.Lgs. n. 35/11. 
 
  Il  potenziale  di  sicurezza  SAPO,  per  i   quali   si   rimanda
all'allegata bibliografia, e' rappresentato dalla differenza  tra  il
costo sociale annuo che caratterizza il singolo tratto omogeneo ed il
valore atteso del costo sociale annuo per un  equivalente  tratto  di
un'infrastruttura correttamente progettata e  mantenuta  appartenente
alla medesima categoria, e si traduce analiticamente in: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Mediante tale indicatore SAPO e'  possibile  assegnare  ai  diversi
tratti omogenei della rete un ordine di  priorita'  che  permetta  di
individuare i tratti in cui l'efficacia  attesa  dalla  realizzazione
degli  interventi  di  adeguamento  e'  potenzialmente  maggiore.  Il
vantaggio  del  SAPO  e'  costituito  dalla  sua  indipendenza  dalla
definizione  e  dal  costo  degli  interventi,  che  potranno  essere
definiti solo successivamente. 
  L'OC deve valutare il potenziale di sicurezza  correlato  per  ogni
tratto omogeneo o contestualmente per una serie  di  tratti  omogenei
funzionalmente connessi, al fine di una  complessiva  classificazione
della sicurezza della rete. 
  Tale valutazione del "potenziale di miglioramento della sicurezza e
di risparmio dei costi connessi agli incidenti"  e'  in  questa  fase
finalizzata esclusivamente all'individuazione della  priorita'  delle
ispezioni. 
 
2.3 Programma delle ispezioni 
  La  classificazione  dei  tratti  ad  elevata   concentrazione   di
incidenti della rete esistente deve essere  aggiornata,  tramite  una
periodicita' delle ispezioni e una prima fase conoscitiva della  rete
stradale, da parte di ogni OC, attraverso  la  classificazione  della
sicurezza della rete, definita nell'art. 2, c.1 lett. f)  del  D.Lgs.
n. 35/11 e descritta nel par. 2.2.2.2, intesa quale elenco dei tratti
della rete stradale in funzione del loro potenziale di  miglioramento
della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. 
  In  funzione  della  classificazione  della  sicurezza  della  rete
esistente  si  predispone  pertanto  il  programma  delle  ispezioni,
previsto all'art. 6, c.1 del D.Lgs. n. 35/11,  che,  prioritariamente
sara' concentrato sui quei tratti omogenei in  cui  ricadono  i  siti
piu' critici. 
  Le ispezioni,  vista  la  loro  natura  essenzialmente  preventiva,
dovranno successivamente essere condotte anche per tutti i  rimanenti
tratti omogenei della rete stradale esistente, nonostante in essi non
si  siano  ancora  verificati  incidenti   ma   dove   potenzialmente
potrebbero verificarsi. 
  Pertanto il programma delle ispezioni che ogni OC deve  predisporre
e definire, e' rappresentato da un unico programma che riguarda tutti
i tratti omogenei costituenti la rete stradale di propria competenza:
sui tratti maggiormente critici, dove si sono gia'  registrati  degli
incidenti, le ispezioni dovranno essere condotte in via prioritaria e
comprenderanno sia l'ispezione diffusa  sia  le  ispezioni  puntuali,
mentre sui  tratti  nei  quali  non  si  sono  riscontrati  incidenti
potrebbe risultare necessario integrare l'ispezione diffusa anche con
le ispezioni puntuali. 
  La disposizione normativa prevista nell'art. 6, c.1 del  D.Lgs.  n.
35/11 e' da intendersi riferita all'ambito di immediata applicazione,
ovvero la TEN,  e  pertanto  l'OC  e'  rappresentato  dal  MIT.  Tale
disposizione, di  carattere  generale,  con  la  graduale  estensione
dell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 35/11, si applichera' anche
a tutti gli altri Organi Competenti che, con  proprio  provvedimento,
adotteranno un idoneo programma delle ispezioni  relativo  alla  rete
stradale di propria competenza. 
  La seconda macrofase dell'intero ciclo e' costituita dall'attivita'
delle ispezioni: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
         centr+Figura 11: il dettaglio della fase ISPEZIONI 
 
2.3.1 Criteri per la definizione del programma delle ispezioni 
  In base alla classificazione della sicurezza della rete,  descritta
nel par.  2.2.2.2,  l'OC  adotta  un  programma  delle  ispezioni  in
riferimento al quale effettua le ispezioni  periodiche  su  tutta  la
rete stradale aperta al traffico di propria competenza. 
  Per quanto riguarda la frequenza delle ispezioni, dalla  previsione
dell'art. 6 del D.Lgs. n.  35/11  di  aggiornare  ogni  due  anni  il
programma delle ispezioni, discende che le ispezioni periodiche siano
condotte dall'OC sulla rete di propria competenza nello  stesso  arco
temporale. 
  Nella predisposizione  del  primo  programma  delle  ispezioni,  in
assenza di una valutazione completa e coerente della  classificazione
della sicurezza dell'intera rete, l'OC puo'  predisporre  il  proprio
programma delle ispezioni sulla base della sola  classificazione  dei
tratti ad elevata concentrazione di  incidenti,  ovvero  non  tenendo
ancora conto del "potenziale di miglioramento della  sicurezza  e  di
risparmio dei costi connessi agli incidenti". 
  Quindi ogni OC, in via prioritaria, dovra' effettuare le  ispezioni
nei tratti stradali  dove  la  elevata  concentrazione  di  incidenti
indica presumibilmente la presenza di un problema correlato a carenze
infrastrutturali. 
  In tali tratti prioritari le  ispezioni  dovranno  essere  condotte
analizzando l'intero  tratto  omogeneo  sia  attraverso  un'ispezione
diffusa, sia attraverso un'ispezione puntuale, concentrando l'analisi
sulla parte di esso strettamente correlata all'evento incidentale. La
contemporaneita'  delle  due  analisi,  oltre   che   presentare   un
contenimento dei costi dell'attivita'  ispettiva  da  parte  dell'OC,
permette di  evidenziare  contestualmente  le  eventuali  difformita'
diffuse  sull'intero  tratto  e   le   probabili   carenze   puntuali
dell'infrastruttura che hanno generato  l'elevata  concentrazione  di
incidenti. 
  Gli esperti della sicurezza stradale, ovvero i  soggetti  abilitati
ad  effettuare  le  ispezioni  di  sicurezza   sulle   infrastrutture
stradali, specificatamente definiti nel par. 1.5.4, hanno le adeguate
competenze per effettuare sia un'ispezione diffusa  sia  un'ispezione
puntuale  o  di  dettaglio  e  pertanto  la  contestualita'  di  tali
attivita' ispettive nel medesimo tratto stradale, seppur tecnicamente
e metodologicamente differenti come descritto nel par. 4.2.4.2,  deve
intendersi quale valor aggiunto ai fini di una  migliore  e  completa
conoscenza  del  tratto  omogeneo  stradale,  ai  fini  di  una  piu'
razionale e coordinata messa in sicurezza. 
  Nei rimanenti tratti stradali della classificazione della sicurezza
della rete, anche se non critici, si dovranno svolgere  ispezioni  di
tipo  diffuso  che  potranno  essere  ulteriormente   potenziate   ed
approfondite,  nell'eventualita'  si   riscontrassero   problematiche
dell'infrastruttura potenzialmente generatrici di incidenti,  con  la
finalita', per ogni OC, di monitorare e controllare la rete  stradale
di propria competenza, in quanto solo attraverso  un  esame  continuo
della rete risulta fattibile un miglioramento della sua sicurezza  ai
fini preventivi. Quindi, su tali tratti  non  prioritari,  qualora  i
dati di incidentalita' non risultassero determinanti  ai  fini  della
definizione delle priorita', i criteri per definire il  programma  di
ispezione possono essere  definiti  da  ogni  OC  in  base  ad  altri
parametri quali flussi di traffico, ambiti territoriali, ecc.. 
 
2.3.2 Fasi della procedura di ispezione 
  Ogni OC svolge le attivita' di  ispezione  secondo  la  successione
delle seguenti fasi, cosi' descritte ed illustrate: 
• programma delle  ispezioni:  di  competenza  dell'OC,  permette  di
  programmare le ispezioni sulla rete  stradale  secondo  criteri  di
  efficienza stabiliti in base al potenziale di sicurezza dei singoli
  tratti omogenei; 
• individuazione degli ispettori: di competenza dell'OC, consente  di
  conseguire  un  ottimale  utilizzo  delle  risorse  disponibili  in
  funzione delle esigenze e delle priorita'; 
• svolgimento delle ispezioni:  di  competenza  degli  esperti  della
  sicurezza, costituisce la fase centrale e piu' tecnica  dell'intera
  procedura,  e  si  esplica  nella  redazione  del  rapporto  finale
  strutturato   in   una   serie   di   eventuali    raccomandazioni,
  differenziate    in    base     alle     criticita'     riscontrate
  dell'infrastruttura, e conseguenti necessita' di intervento; 
 
• risultanze delle ispezioni: di competenza dell'OC,  necessarie  per
la  definizione  della  classificazione  della  sicurezza  e  per  la
conseguente pianificazione e programmazione degli interventi di 
  manutenzione ordinaria, di immediata attuazione, e straordinaria. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Figura 12: le attivita' della macrofase ISPEZIONI 
 
  Per la descrizione dettagliata delle diverse fasi  della  procedura
di ispezione si rinvia al par. 4.2. 
 
2.4 Classificazione finalizzata alla pianificazione degli interventi 
  La terza macrofase dell'intero ciclo e' costituita dal processo  di
classificazione finalizzata alla pianificazione degli interventi: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
         Figura 13: il dettaglio della fase CLASSIFICAZIONE 
 
  La  definizione  della  classificazione  eseguita  a  valle   delle
ispezioni, ovvero in funzione delle loro risultanze con le  quali  si
sono individuate le reali cause del problema  incidentale  attribuite
all'infrastruttura  stradale,  costituisce  la  vera  classificazione
della sicurezza  della  rete,  necessaria  per  la  pianificazione  e
programmazione degli interventi. 
  Infatti, solo attraverso una valutazione congiunta dell'analisi  di
incidentalita' e degli esiti dell'ispezione e' possibile  individuare
le cause effettivamente attribuibili  all'infrastruttura,  eliminando
le cause esterne e ponendo in  risalto  le  criticita',  diffuse  e/o
concentrate dell'infrastruttura, che richiedono quindi un  intervento
di adeguamento. 
  La classificazione della sicurezza effettuata per  tratti  stradali
omogenei consente di individuare  la  priorita'  dei  tratti  in  cui
intervenire valutando in modo  sistematico  la  diversa  combinazione
delle  misure  correttive  previste,  sia  di  carattere   gestionale
(manutenzione   ordinaria)   sia    infrastrutturali    (manutenzione
straordinaria). 
  La scelta di tali  interventi  da  parte  dell'OC,  sentito  l'Ente
proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione  economica  di  un
ventaglio di soluzioni proposte,  contenute  nelle  risultanze  delle
ispezioni,  analizzate  non  solo  all'interno  del  singolo   tratto
stradale ma anche in  relazione  alle  soluzioni  individuate  per  i
tratti adiacenti,  al  fine  di  garantire  coerenza,  efficienza  ed
economicita' complessiva del programma degli  interventi  della  rete
stradale di competenza. 
  Tale pianificazione  "ideale"  dell'OC  deve  confrontarsi  con  le
"reali" disponibilita' di risorse economiche  dell'Ente  proprietario
e/o  gestore,  necessarie  all'attuazione  degli   interventi.   Cio'
richiede  la  necessita'  di  una  pianificazione  e   programmazione
congiunta tra OC e Ente proprietario e/o gestore al fine di  giungere
ad una piu' concreta individuazione delle priorita' degli  interventi
con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete. 
  L'"elenco di priorita' degli interventi correttivi",  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 5, c.3 del D.Lgs.  n.  35/11,  deve  essere
tenuto in conto  "ai  fini  della  redazione  ed  approvazione  degli
strumenti  di  pianificazione   e   programmazione   previsti   dalla
legislazione  vigente"  e  quindi  anche   ai   fini   dei   relativi
aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06. Per quanto riguarda gli
interventi da attuare da parte dei  gestori  stradali  in  regime  di
concessione, dell'elenco delle priorita' si deve tener conto ai  fini
dell'adeguamento dei  piani  economici  finanziari,  anche  ai  sensi
dell'art. 5, c.4 del D.Lgs. n. 35/11. 
  Tale responsabilita' "congiunta" tra OC e Ente proprietario/gestore
e' significativamente rappresentata in Figura 13. 
  A tale  proposito  si  sottolinea  il  delicato  ruolo  dell'OC  di
coordinamento delle molteplici programmazioni delle diverse  porzioni
di rete, la cui gestione e' affidata a diversi soggetti  in  base  ad
una suddivisione che non risponde a criteri funzionali di  rete,  che
necessitano,  in  particolare  per  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria, una visione globale e un'azione  coordinata  che  solo
l'OC puo' svolgere. 
  La periodicita' triennale della classificazione, prevista dall'art.
5, c.1 del D.Lgs. n. 35/11, indica  soltanto  l'esigenza  che  almeno
ogni tre anni sia ufficializzata la classifica della sicurezza  della
rete  stradale,  ma  ha  una  funzione  meramente  ricognitiva,   non
risultando   tale   periodicita'   significativa   ai   fini    della
pianificazione degli interventi. 
  Infatti, in base alla descrizione del  processo,  risulta  evidente
come la classificazione, a regime, sia un fatto  dinamico  in  cui  i
singoli tratti stradali variano la loro "posizione" di classifica  in
funzione  sia  dei  dati  di  incidentalita'  e  di   traffico,   che
solitamente sono forniti su base annua,  sia  delle  valutazioni  dei
loro potenziali di miglioramento, sia  delle  valutazioni  economiche
degli interventi. 
  Pertanto in analogia e in coerenza con quanto avviene  in  generale
per  la  programmazione  triennale  dei  lavori  pubblici  (ai  sensi
dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/06),  anche  per  la  classificazione
della sicurezza, finalizzata alla  pianificazione  degli  interventi,
discende l'esigenza e l'opportunita' di un aggiornamento annuale,  in
modo tale da recepire quasi in tempo reale  le  eventuali  variazioni
della classificazione e non dover attendere tempi  eccessivi  per  un
eventuale intervento urgente di adeguamento che  si  dovesse  rendere
necessario. 
  Da questo punto di vista, in  riferimento  alla  molteplicita'  dei
soggetti gestori contrapposta,  almeno  nell'immediato,  all'unicita'
dell'OC,  la  classificazione  dinamica  si  pone  come   presupposto
necessario all'indipendenza delle programmazioni di  ciascun  gestore
ed al loro reciproco disallineamento temporale. 
  Di seguito si analizzano le singole fasi della classificazione. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura  14:  le  attivita'  della   prima   parte   della   macrofase
                           CLASSIFICAZIONE 
 
2.4.1 Elenco delle priorita' degli interventi 
  L'OC dopo aver acquisito le risultanze dell'ispezione  del  singolo
tratto stradale, attraverso un esame  approfondito  del  rapporto  di
ispezione, analizza le eventuali criticita' evidenziate e le  diverse
ipotesi di soluzione proposte dall'ispettore,  mediante  una  lettura
del fenomeno incidentale volta ad individuare i fattori causali e  le
correlazioni  con  le  difettosita'  dell'infrastruttura  riscontrate
nelle ispezioni. 
  L'OC, verificata la correttezza e  l'idoneita'  delle  proposte  di
azioni correttive contenute negli esiti delle ispezioni, ne opera una
distinzione in due categorie: 
• interventi di manutenzione ordinaria: misure necessarie a risolvere
  carenze  di  manutenzione,  la  cui  attuazione  e'  immediatamente
  richiesta all'Ente gestore poiche' di  elevata  efficacia  e  basso
  costo, e facilmente rientrante nel budget della gestione ordinaria; 
• interventi di manutenzione  straordinaria:  misure  che  richiedono
  modifiche   sostanziali   dell'infrastruttura   e   che    pertanto
  necessitano  dell'attivazione  delle  procedure  previste   per   i
  "progetti di infrastruttura", descritti  nel  par.  2.5.  Per  tali
  misure l'OC, al fine di individuare, tra il ventaglio di  soluzioni
  possibili,  quella  piu'  idonea  e   conveniente,   procede   alla
  valutazione economica degli interventi, che richiede un'interazione
  con l'Ente proprietario/gestore della strada. 
 
2.4.1.1 Valutazione economica degli interventi 
  Tale fase rappresenta la fase piu' delicata del processo in  quanto
dai suoi risultati si perviene  all'individuazione  della  classifica
della sicurezza della rete stradale in base alla quale ogni  OC  deve
individuare la priorita' degli interventi. 
  La responsabilita' di  tale  fase  e'  dell'OC  che  quindi  dovra'
attuare tutte le opportune strategie e misure al fine  di  utilizzare
in modo coerente ed omogeneo, almeno per ogni categoria di strade,  i
criteri di valutazione economica degli interventi. 
  Al fine di poter valutare la convenienza tecnica ed economica di un
intervento sulla rete stradale, risulta  necessario  individuare  una
metodologia  che  permetta,  attraverso   parametri   ed   indicatori
oggettivi, di misurarla e confrontarla. 
  Il principale metodo utilizzato per tale valutazione  e'  l'analisi
benefici-costi (CBA=cost-benefit analysis) finalizzata ad individuare
la soluzione di minimo costo per la realizzazione di  un  determinato
intervento, massimizzando i benefici  derivanti  dalla  realizzazione
dell'intervento stesso. 
  La CBA e' una tecnica di analisi utilizzata per stimare gli effetti
di un dato intervento, verificando se con  la  sua  realizzazione  si
ottenga o meno un beneficio o un costo netto.  Tale  analisi  e'  uno
strumento di supporto alla decisione poiche', attraverso  il  calcolo
dei benefici e dei costi associati  alla  realizzazione  di  un  dato
intervento, permette di scegliere la proposta  migliore  fra  diverse
alternative progettuali. 
  L'analisi prende in considerazione  tutti  i  benefici  e  i  costi
sociali derivanti dalla realizzazione del progetto. 
  I maggiori problemi  legati  all'applicazione  della  CBA  derivano
dalla  definizione  del  valore  monetario  di  beni  intangibili   o
incommensurabili come quello ambientale o della vita  umana.  Diversi
studi  scientifici  dimostrano  il  valore  e  l'importanza  di  tale
metodologia ma  nel  contempo  se  ne  evidenzia  la  difficolta'  di
un'applicazione rigorosa a causa della molteplicita'  e  variabilita'
dei fattori  correlati  e  della  loro  difficoltosa  quantificazione
monetaria. 
  La  parte  piu'  complessa  in  una  CBA  e'  quella  di   ottenere
valutazioni monetarie valide e certe per tutti gli impatti rilevanti:
sono stati effettuati diversi studi per  determinare  il  valore  dei
beni che  non  hanno  "prezzi  di  mercato",  come  la  riduzione  di
inquinamento ambientale e la riduzione del rischio di incidente. 
  Gli impatti rilevanti,  sostanzialmente  da  valutare  in  una  CBA
applicata alla sicurezza stradale sono: 
• impatti sulla sicurezza stradale: i costi degli incidenti  stradali
  (costo della vita umana,  costi  sanitari,  costi  derivanti  dalla
  minor capacita' produttiva e della  ridotta  qualita'  della  vita,
  costi dei danni materiali, spese amministrative); 
• impatti sulla mobilita': costo del tempo di  viaggio,  costo  della
congestione; 
•  impatti  sull'ambiente:  inquinamento  acustico   e   atmosferico,
intrusione visiva, impatto paesaggistico. 
  Gli  impatti  sull'ambiente  rappresentano  le  esternalita'   piu'
importanti, ovvero quei costi legati al  trasporto  che  non  vengono
sostenuti dagli utenti del sistema dei trasporti stesso  ma  ricadono
sull'intera collettivita'.  La  valutazione  dei  costi  legati  alle
esternalita' ancor oggi, nonostante abbia basi  condivise  a  livello
europeo, non ha raggiunto un approccio unico di riferimento. 
  La valutazione complessiva degli impatti in termini monetari  della
riduzione del numero di incidenti si realizza attraverso  il  calcolo
della probabile riduzione di incidenti, di  feriti,  di  morti  e  di
danni materiali, confrontando la situazione senza intervento con  una
situazione reale analoga gia' realizzata. 
  Un'ulteriore difficolta' della CBA e' dovuta dalla complessita'  di
considerare la variabile tempo: i costi e i benefici derivanti  dalla
realizzazione  di  un'opera  pubblica,  infatti  non  si  manifestano
contemporaneamente, ma sono distribuiti nel tempo in un  periodo  che
puo' essere anche di diversi anni. 
  I costi e i benefici  si  distribuiscono  in  un  determinato  arco
temporale e  pertanto  occorre  collocarli  nel  momento  in  cui  si
verificano. 
  I costi di investimento vengono sostenuti  nell'arco  di  tempo  di
realizzazione dell'intervento, e una  volta  realizzato  l'intervento
dovranno essere sostenuti  i  costi  annui  di  esercizio  dell'opera
realizzata e i benefici  inizieranno  a  manifestarsi,  piu'  o  meno
rapidamente, mantenendosi poi costanti e decrescendo da un dato  anno
in poi in funzione della tipologia dell'intervento. 
  Per omogeneizzare temporalmente le  valutazioni  dei  costi  e  dei
benefici, occorre definire il tasso di attualizzazione,  che  riveste
un ruolo delicato e puo' influire notevolmente sui  risultati  finali
dell'analisi 
  Una volta quantificati i costi (C) e i  benefici  (B),  localizzati
nell'arco  di  tempo  (n)  che  rappresenta   la   durata   economica
dell'investimento,  e  definito  il  tasso  di  attualizzazione,   il
giudizio di convenienza all'esecuzione dell'intervento  puo'  basarsi
su: 
• il valore  attuale  netto  (VAN),  rappresentato  dalla  differenza
  attualizzata  tra  benefici  e  costi,  per   un   progetto   senza
  alternative: la  convenienza  sussiste  quando  la  sommatoria  dei
  benefici e' maggiore o uguale a  quella  dei  costi.  Nel  caso  di
  diverse alternative progettuali la piu' conveniente sara' quella  a
  cui corrisponde il VAN massimo; 
• il rapporto benefici/costi attualizzati (RBCA),  rappresentato  dal
  rapporto tra benefici e costi. Questo rapporto e' correlato al VAN:
  se VAN<0 il RBCA<1, se il VAN=0 il RBCA=1 e infine se il  VAN>0  il
  RBCA>1. 
  L'intervento non puo' pertanto essere ritenuto conveniente  sei  il
VAN e' negativo o se il rapporto B/C attualizzato e' minore di 1.  Si
riporta di seguito uno schema procedurale  per  l'applicazione  della
CBA: 
•  localizzazione  dell'ambito  di   intervento   e   analisi   delle
problematiche specifiche inerenti al caso in studio; 
• individuazione delle caratteristiche del tratto stradale omogeneo; 
• analisi della rete interessata dall'intervento; 
• analisi dei dati di incidentalita' (trend evolutivo negli ultimi  3
anni); 
• descrizione dell'intervento previsto; 
• valutazione economica  della/e  misura/e  da  adottare  nel  tratto
stradale omogeneo: 
  -  stima  dei  costi  diretti  (realizzazione   dell'intervento   e
manutenzione, ecc..) 
  -  stima  dei  costi  indiretti  (costi  sociali  morti  e  feriti,
incremento inquinamento atmosferico e acustico, ecc.) 
  - stima dei benefici diretti (riduzione  incidentalita',  riduzione
ore di congestione, ecc.) 
  -  stima  dei  benefici  indiretti  (riduzione  tempo  di  viaggio,
riduzione inquinamento atmosferico e acustico, ecc.) 
  - attualizzazione di tutti i costi e benefici analizzati 
• eventuale analisi congiunta di piu' interventi relativi a  contigui
tratti stradali omogenei; 
• calcolo del rapporto benefici-costi. 
 
2.4.1.2 Individuazione delle priorita' 
  Al fine di massimizzare i benefici  derivanti  dalla  realizzazione
degli interventi di miglioramento della  sicurezza  sull'intera  rete
stradale, gli interventi devono essere orientati al miglior  rapporto
benefici-costi,   tale   da    ottenere    la    massima    riduzione
d'incidentalita' in relazione alle risorse economiche impiegate. 
  Da  questo  punto  di  vista   l'analisi   si   dovra'   incentrare
prioritariamente  sugli  interventi  gestionali  e   infrastrutturali
minimi perche' caratterizzati da un  basso  costo  di  realizzazione,
oltreche' da un'attuabilita'  immediata,  e  quindi  con  un  elevato
rapporto benefici-costi  piu'  facilmente  stimabile.  Per  contro  i
"progetti di infrastruttura", caratterizzati da costi elevati e tempi
lunghi di realizzazione, produrranno i loro maggiori benefici  in  un
arco temporale piu' lungo. 
  L'OC deve valutare per ogni tratto omogeneo l'intervento o la serie
di interventi da  attuare,  valutandone  contestualmente  l'eventuale
opportunita' di intervenire su tratti contigui e/o su  una  serie  di
interventi simili e valutando nel contempo i  diversi  e  conseguenti
rapporti benefici-costi. 
  Poiche' tale analisi si basano  su  una  quantificazione  economica
degli interventi ipotizzati, e' opportuno se non necessario che  l'OC
acquisisca,   dall'ente   proprietario/gestore,    le    informazioni
necessarie  ad  una  stima  economica  attendibile  degli  interventi
stessi. 
  Ai fini dell'individuazione delle  priorita'  degli  interventi  da
realizzare, l'OC dovra', in funzione dei dati in possesso, utilizzare
una metodologia economica (analisi CBA) che dovra'  essere  mantenuta
omogenea  e  coerente  per  le  valutazioni  in  tutta  la  rete   di
competenza. 
  Tali valutazioni, necessariamente semplificate nel primo  processo,
dovranno tendere ad analisi piu' sofisticate e complesse, soprattutto
in una visione complessiva di rete. 
 
2.4.2 Pianificazione e programmazione degli interventi 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura  15:  le  attivita'  della  seconda  parte   della   macrofase
                           CLASSIFICAZIONE 
 
  Poiche' l'attuazione degli interventi  di  manutenzione  ordinaria,
richiesti dall'OC, sono immediatamente eseguibili da parte  dell'Ente
proprietario/gestore, tali  interventi  non  richiedono  una  vera  e
propria  pianificazione  e  programmazione  temporale,  ma  la   loro
attuazione deve essere efficacemente monitorata e controllata dall'OC
affinche'   si   realizzino   in   tempi    brevi,    nel    rispetto
dell'organizzazione e della pianificazione  interna  delle  attivita'
dell'Ente gestore. 
  Diversamente per i "progetti di  infrastruttura",  e  comunque  per
tutti gli interventi correttivi che necessitano  di  ingenti  risorse
economiche  per  la   loro   attuazione,   l'OC   richiede   all'Ente
proprietario/gestore  di  pianificare  le   attivita'   propedeutiche
previste dal D.Lgs.  n.  35/11  (VISS  e  progettazione)  nonche'  di
reperire le risorse necessarie. 
  A questo  proposito  si  sottolinea  l'importanza  di  una  stretta
collaborazione  in  questa  delicata   fase   tra   l'OC   e   l'Ente
proprietario/gestore, affinche' le diverse  responsabilita'  dei  due
soggetti nella tutela della sicurezza stradale, a fronte dell'impegno
economico gravante  solo  sul  secondo,  non  siano  di  ostacolo  ma
rappresentino un fattivo e concreto dialogo  volto  al  miglioramento
delle condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  attraverso  una
razionalizzazione delle risorse economiche. 
  Nel caso delle strade in  regime  di  concessione,  l'attivita'  di
programmazione degli interventi deve essere svolta in coerenza e  nel
rispetto  degli   impegni   contrattuali   e   dei   relativi   piani
economico-finanziari assunti nell'ambito delle convenzioni  tra  ente
proprietario ed ente gestore. 
 
2.4.2.1   Manutenzione    ordinaria:    interventi    gestionali    e
infrastrutturali minimi 
  Per questi interventi l'OC, sentito  l'Ente  gestore,  in  funzione
delle  risultanze  dell'ispezione,  e   quindi   della   gravita'   e
dell'urgenza delle  criticita'  riscontrate,  nonche'  dell'immediata
attuabilita' delle misure correttive, fissa i termini e le condizioni
di attuazione a carico dell'Ente gestore stesso. 
  L'OC deve valutare l'opportunita'  di  intervenire  a  valle  della
singola ispezione, e quindi per singolo tratto  omogeneo,  oppure  di
coordinare gli interventi su piu'  tratti  omogenei,  verificando  la
loro compatibilita' e coerenza con altri interventi, anche di diversi
gestori. 
 
2.4.2.2 Manutenzione straordinaria: progetti di infrastruttura 
  L'OC, di concerto  con  l'Ente  Gestore,  valuta  la  coerenza  dei
progetti di infrastruttura con gli  altri  interventi  pianificati  e
programmati sulla rete di competenza al fine del corretto inserimento
nella programmazione triennale, anche ai sensi del D.Lgs. n.  163/06,
e nel rispetto dei piani economici finanziari dei gestori stradali in
regime di concessione. 
 
2.5 Attuazione degli interventi 
  La quarta macrofase dell'intero ciclo e' costituita dall'attuazione
degli interventi suddivisi in manutenzione ordinaria e straordinaria: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
            Figura 16: il dettaglio della fase INTERVENTI 
 
  A  valle  della  fase  di  pianificazione  e  programmazione  degli
interventi,  che  avviene  in  modo   condiviso   tra   OC   e   Ente
proprietario/gestore, la fase della loro attuazione, come  si  evince
dalla   Figura   16,   e'    condotta    prevalentemente    dall'Ente
proprietario/gestore, mentre l'OC, attraverso gli esperti, si  limita
all'attivita' di controllo sui progetti. 
 
2.5.1 Manutenzione ordinaria 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 17: le attivita' della prima parte della macrofase INTERVENTI 
 
  L'ente proprietario/gestore ha piena autonomia nella gestione delle
infrastrutture di sua competenza e quindi anche  nell'attuazione  dei
relativi interventi di manutenzione ordinaria ma, nel  caso  in  cui,
dalle risultanze delle ispezioni  condotte  dagli  esperti  sotto  la
responsabilita' dell'OC, emergessero carenze dello stato manutentivo,
e' tenuto al rispetto delle condizioni e termini imposti dall'OC  per
l'attuazione degli interventi correttivi, ferma restando la  piena  e
totale   responsabilita'   dell'Ente    gestore    della    sicurezza
dell'infrastruttura. 
 
2.5.1.1 Interventi gestionali 
  Tra gli interventi gestionali  che  sono  di  esclusiva  competenza
dell'ente gestore ma che, essendo sottoposti alla  vigilanza  dell'OC
possono subire modifiche e/o integrazioni sia in termini quantitativi
sia  qualitativi,  nonche'  anticipazioni  temporali   (eventualmente
ritardi nel caso in cui si dovessero rendere coerenti  e  compatibili
con  interventi  di  altri  gestori),   si   annoverano,   a   titolo
esemplificativo non esaustivo: 
• rifacimento e sostituzione segnaletica orizzontale e verticale; 
• sostituzione tappetino di usura; 
• sostituzione di dispositivi di ritenuta; 
• manutenzione impianti (di illuminazione, semaforici, PMV, ecc.). 
 
2.5.1.2 Interventi infrastrutturali minimi 
  Per questi interventi, ovvero interventi infrastrutturali  che  non
costituiscono "progetti di infrastruttura" e che neppure derivino  da
progetti che comportano  modifiche  di  tracciato,  l'OC  approva  la
proposta dell'ente gestore per quanto riguarda i tempi di  attuazione
e verifica la loro compatibilita' e coerenza  con  altri  interventi,
anche  di  diversi  gestori,  al  fine  di  garantire  condizioni  di
sicurezza diffuse su tutta la rete di competenza. 
  Tra questi interventi,  a  titolo  esemplificativo  non  esaustivo,
rientrano: 
• isolata e non significativa rettifica di tracciato; 
• realizzazione di singoli accessi; 
• realizzazione di area di servizio; 
• realizzazione di area di sosta o parcheggio. 
 
2.5.2 Manutenzione straordinaria: progetti di infrastruttura 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura  18:  le  attivita'  della  seconda  parte   della   macrofase
                             INTERVENTI 
 
  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di  adeguamento  di  strade
esistenti che rientrano tra i "progetti di  infrastruttura",  secondo
la definizione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 35/11,  o  che  derivino  da
progetti che comportano  modifiche  di  tracciato,  l'OC  approva  la
pianificazione dell'ente gestore, per  quanto  riguarda  i  tempi  di
attuazione, e verifica la loro compatibilita' e  coerenza  con  altri
interventi, anche di diversi gestori, al fine di garantire condizioni
di sicurezza diffuse su tutta la rete di competenza. 
  Per tali interventi pertanto si applicano le procedure descritte in
dettaglio nel par. 3.3, che di seguito si sintetizzano. 
 
2.5.2.1 VISS 
  Per tutti i "progetti di  infrastruttura",  quindi  anche  per  gli
interventi di adeguamento di strade esistenti che comportano  effetti
sui flussi di traffico, e' necessaria  la  realizzazione  della  VISS
durante lo studio di fattibilita'  e  comunque  prima  o  durante  la
redazione del progetto  preliminare,  ai  fini  dell'approvazione  di
quest'ultimo. 
  La VISS, che rappresenta un'innovazione nel  nostro  ordinamento  e
che consente di analizzare gli effetti sulla sicurezza stradale delle
diverse soluzioni possibili per un progetto di infrastruttura, e' uno
studio  condotto  dall'ente  gestore  in  fase  di  pianificazione  e
comunque anteriormente  all'approvazione  del  progetto  preliminare,
intendendo con cio' che la VISS sia analizzata dall'OC o  nell'ambito
della fattibilita' o nel primo livello di progettazione. 
  Per i contenuti, le modalita' e le procedure della VISS  si  rinvia
allo specifico decreto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 35/11. 
 
2.5.2.2 Progetti 
  Per i progetti  di  infrastruttura  e  i  progetti  che  comportano
modifiche di tracciato, sia nel caso di nuove infrastrutture  sia  di
adeguamenti di strade esistenti, devono  essere  prodotti,  da  parte
dell'ente  proprietario/gestore,  tutti  gli  elaborati   progettuali
previsti dalle norme vigenti, e, limitatamente a quelli significativi
al previsto controllo, consegnati all'OC. 
 
2.5.2.3 Controlli 
  Per tali interventi pertanto si applicano le procedure previste per
i controlli sui  progetti,  costituite  da  una  serie  di  attivita'
iniziali condotte meramente su una base documentale e successivamente
da una serie di attivita'  ispettive  condotte  durante  l'attuazione
fisica dell'intervento, prima del suo utilizzo effettivo e durante la
prima  fase  di  esercizio  e  che  si  inseriscono  come  anello  di
congiunzione tra i controlli veri e propri effettuati sui progetti  e
le attivita' ispettive periodiche a regime. Tali controlli  intermedi
rappresentano il monitoraggio degli interventi. 
  Per tutte le attivita' relative ai controlli sui progetti si rinvia
al cap. 3. 
 
2.6 Monitoraggio degli interventi 
  L'ulteriore fase successiva, rappresentata dal  monitoraggio  degli
interventi, permette la chiusura del ciclo: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Figura 19: il dettaglio della fase "MONITORAGGIO" 
 
  L'azione dell'OC in fase di attuazione degli interventi,  descritta
nel  par.  2.5,  consiste  in  un   controllo/ispezione   finalizzato
all'ottimizzazione dell'intervento, mentre  il  controllo  nel  primo
anno di funzionamento, oltre a richiedere le ispezioni sulla  strada,
come descritte nel citato paragrafo e finalizzate a  riscontrare  se,
ed in che modo, gli obiettivi prefissati siano  stati  raggiunti,  si
esplica e si completa attraverso una fase successiva di  monitoraggio
piu'  compiuta  e  significativa  poiche'   volta   ad   identificare
l'efficacia degli interventi. 
 
2.6.1 Identificazione dell'efficacia degli interventi 
  La valutazione  a  valle  dell'attuazione  degli  interventi  sara'
effettuata su una serie di indicatori, alcuni misurabili direttamente
dagli  ispettori  attraverso   ispezioni   dedicate,   altri   invece
desumibili dai dati di traffico, acquisiti dagli enti gestori,  e  di
incidentalita', acquisiti dagli organi di polizia, dagli enti  locali
e da tutti i sistemi informativi che si renderanno disponibili. 
  L'identificazione dell'efficacia degli interventi pertanto si  basa
su: 
•  analisi  della  variazione  degli  indicatori  di   incidentalita'
prima/dopo l'intervento; 
• analisi della variazione  dei  flussi  di  traffico  e  della  loro
composizione; 
• analisi della variazione delle velocita' rilevate; 
• applicazione  dell'analisi  benefici-costi   (CBA)   con   i   dati
  post-intervento  o   valutazione   dell'efficacia   dell'intervento
  tramite l'analisi costi-efficacia (CEA). 
  L'applicazione   dell'analisi   benefici-costi    (CBA=cost-benefit
analysis)  con  i  dati  post-intervento   puo'   essere   effettuata
attraverso il  metodo  "before/after"  che  risulta  uno  dei  metodi
migliori, sia dal punto di vista scientifico sia da quello pratico, e
si basa  sul  concetto  di  avere  delle  misurazioni  prima  e  dopo
l'intervento, tenendo in considerazione alcune problematiche come  la
variabilita' del fenomeno  incidentale.  I  dati  dell'incidentalita'
dovranno essere riferiti sia  al  periodo  precedente  sia  a  quello
successivo   alla   realizzazione    dell'intervento    in    studio,
possibilmente riferiti anche ad un periodo di breve durata (2-3 anni)
se eventualmente non si dispone di adeguate serie storiche. 
  I metodi "before/after" sono caratterizzati da  un  relativo  basso
costo computazionale e da ottimi risultati dal punto di  vista  della
previsione, sia per quanto riguarda le competenze sia per  le  misure
che devono essere effettuate e quindi applicabili ad un  ampio  range
di situazioni. 
  Una  corretta  misurazione  dei  reali   risultati   delle   misure
introdotte deve necessariamente considerare i seguenti aspetti: 
• adeguato periodo di  osservazione:  gli  incidenti  possono  essere
  considerati eventi statisticamente rari, e,  per  tale  motivo,  il
  processo  di  valutazione  dei  risultati   richiede   periodi   di
  osservazione  sufficientemente  elevati.  Periodi  di  osservazione
  inferiori ad un anno non possono  essere  ritenuti  statisticamente
  significativi, sia per il periodo before sia per quello after. 
• variabilita' del fenomeno ed  influenza  dei  fattori  esterni:  la
  determinazione   dei   valori   da   utilizzare    nel    confronto
  "before/after"  puo'  essere  influenzata  da  diversi  fattori  di
  variabilita' insiti nel fenomeno, e risulta necessario  considerare
  i seguenti elementi: 
  - regressione dalla media: gli incidenti hanno un andamento casuale 
    nel tempo, per il quale si puo' assumere una distribuzione di 
    frequenza (ad es. quella di Poisson), e pertanto cio' significa 
    che i valori misurati possono essere diversi, in alcuni  periodi,
dai valori medi che si sarebbero attesi negli stessi punti; 
  - migrazione degli incidenti: un evento verificabile nel periodo 
    successivo all'intervento, che per effetti del tutto casuali puo' 
    provocare una variazione del numero di incidenti, potrebbe essere
erroneamente attribuito all'intervento stesso; 
  - cambiamento dei volumi di traffico: e' un fattore di variabilita' 
    che puo' agire sul numero di incidenti nel luogo  in  cui  si  e'
realizzato l'intervento; 
  - trend di lungo periodo: per alcune tipologie di incidenti si 
    possono osservare dei trend di medio-lungo periodo, determinati 
    da fattori quali il miglioramento delle dotazioni dei veicoli, un
cambiamento comportamentale degli utenti, ecc.; 
  - coesistenza di piu' interventi. 
  Alcuni aspetti sono comunque risolvibili mediante l'applicazione di
modelli correttivi "empirical-bayes" (EB), vincolati alla  necessaria
conoscenza dei dati prima e post­intervento ed alla distribuzione dei
dati analitici (ad es. media e varianza del numero  di  incidenti  di
elementi simili al sito in esame). 
  Il metodo EB e' ampiamente applicato per le  analisi  di  sicurezza
stradale per indagini  su  siti  in  cui  si  prevede  di  effettuare
interventi migliorativi, per valutazioni dei relativi  effetti  sulla
sicurezza e valutazioni  dei  potenziali  benefici  ottenibili.  Tale
metodo  consente  di  correlare   le   informazioni   dei   dati   di
incidentalita'  di  elementi  infrastrutturali  simili  a  quelli  da
esaminare    attraverso    l'impiego    di    modelli    previsionali
dell'incidentalita',  noti  nella  letteratura  internazionale   come
Safety Performance Functions (SPFs), ovvero funzione  di  prestazione
di sicurezza, e per le quali si rimanda alla bibliografia allegata. 
  La  procedura  si  basa  sull'uso  congiunto  della  frequenza  e/o
tipologia degli incidenti attesi su elementi  analoghi  a  quello  di
interesse e della funzione di prestazione di  sicurezza.  L'obiettivo
che il modello si pone e' quello di determinare il valore atteso  (ad
es. riduzione degli incidenti) sull'elemento in oggetto. 
  L'applicazione dell'analisi costi-efficacia (CEA=cost-effectiveness
analysis) e' un metodo di valutazione che non valuta  la  convenienza
sociale di un progetto ma individua la soluzione che,  a  parita'  di
efficacia, minimizza il valore attuale dei costi. 
  Tale analisi e' largamente impiegata in  tutti  quei  casi  in  cui
risulta  molto  difficile,  se  non  impossibile,   una   valutazione
monetaria dei benefici. 
  La CEA puo' essere considerata quindi  come  una  CBA  semplificata
dove non tutti gli effetti possono essere monetizzati. 
  Nel caso specifico di interventi di miglioramento  della  sicurezza
stradale  i  dati  necessari  per   la   definizione   del   rapporto
costi-efficacia sono: 
• numero  di  incidenti  evitati  =  determinazione  del  numero   di
  incidenti evitati a  seguito  della  realizzazione  dell'intervento
  nell'intervallo temporale predefinito; 
• costo delle misure adottate = costo delle misure necessarie per  la
realizzazione dell'intervento. 
  Si esplicitano due possibili  indici  alternativi  costi-efficacia,
ovvero: 
• il costo per unita' di risultato, dato dal rapporto  tra  costi  ed
effetti dell'intervento; 
• il risultato per unita' di costo, dato dal rapporto tra  effetti  e
costi dell'intervento. 
 
2.6.2 Ritorno all'esame del funzionamento della rete 
  Dalla valutazione isolata ed indipendente del singolo intervento si
giunge nuovamente all'esame  del  funzionamento  della  rete  di  cui
l'intervento infrastrutturale fa parte. 
  Piu' in generale,  proprio  perche'  tutti  gli  interventi,  anche
quelli minori e di solo carattere gestionale, producono  effetti  sul
funzionamento della rete, a conferma ed  in  linea  con  quanto  gia'
detto al par. 2.4 a proposito della classificazione "dinamica", anche
il funzionamento delle rete si deve costantemente  esaminare  perche'
in continua evoluzione. 
  Pertanto sebbene vi sia il vincolo della formale periodicita' della
classificazione che l'OC deve effettuare almeno ogni tre anni con  un
provvedimento ufficiale e  pubblico,  che  porterebbe  a  dedurre  la
stessa frequenza per  l'analisi  della  rete  ad  essa  propedeutica,
risulta indispensabile, ma anche piu'  funzionale  ed  economico,  un
continuo e costante aggiornamento dell'analisi di rete,  in  funzione
del monitoraggio degli interventi. 
  In questo modo il ciclo delle attivita' si chiude  ma,  per  questa
caratteristica di continuita' da un lato e  periodicita'  dall'altro,
riparte per un nuovo ciclo teso ad un progressivo miglioramento della
rete. 
 
  3 CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI 
 
  3.1 Finalita' dei controlli 
  Il controllo sul progetto e' temporalmente e logicamente  preceduto
dalla Valutazione di Impatto  sulla  Sicurezza  Stradale  (VISS)  del
progetto stesso, che ne costituisce pertanto un'azione prodromica. 
  Per l'attivita' di valutazione si  rinvia  allo  specifico  decreto
ministeriale, previsto dall'art. 3, c.2  del  D.Lgs.  n.  35/11,  che
individua contenuti e modalita' di predisposizione della VISS, ovvero
lo studio che deve essere condotto in fase di  pianificazione  e,  al
piu' tardi, nell'ambito del progetto preliminare. 
  Le due attivita' di "valutazione"  e  "controllo"  differiscono  in
modo   sostanziale,   infatti   la   VISS   costituisce    un'analisi
multicriterio  che  illustra  vantaggi  e  svantaggi  delle   diverse
soluzioni possibili mentre  il  controllo  e'  effettuato  sull'unica
soluzione progettuale gia' individuata. 
  Inoltre la VISS, predisposta  dall'Ente  proprietario  e/o  gestore
della strada, analizza le problematiche di sicurezza stradale  legate
al progetto su  un  piano  e  ad  una  scala  superiore  rispetto  al
controllo sul progetto, condotto invece dall'OC, avendo lo  scopo  di
valutare l'impatto dell'intervento previsto in termini  di  sicurezza
non solo sull'infrastruttura in oggetto ma su tutta le rete afferente
o ad essa connessa. 
  I controlli  della  sicurezza  stradale  sui  progetti  hanno  come
finalita' generali quelle di: 
  • individuare le potenziali criticita'  presenti  nei  progetti  in
modo tale da poter essere eliminate nella stessa fase  progettuale  o
al piu' tardi nella successiva, in quanto, dopo la conclusione  della
fase di  costruzione,  la  modifica  di  un'infrastruttura  stradale,
generata da progetti carenti  dal  punto  di  vista  della  sicurezza
stradale,  potrebbe  risultare  estremamente  costosa  o  addirittura
inattuabile; 
  • assicurare che i requisiti di sicurezza, per  tutti  gli  utenti,
siano considerati in tutte le fasi del  progetto  dell'infrastruttura
stradale  (fase  di   pianificazione,   progettazione,   costruzione,
gestione e manutenzione); 
  •  migliorare  la  consapevolezza  degli  aspetti   relativi   alla
sicurezza  stradale  per  tutti  i  soggetti  coinvolti   nell'intero
processo. 
  L'applicazione  sistematica  delle  analisi   di   sicurezza   puo'
conseguire considerevoli benefici comportando: 
  • un generale miglioramento della  conoscenza  dei  principi  della
sicurezza stradale, con un miglioramento sia dei criteri di  progetto
sia delle norme sulla progettazione; 
  •  una  ridotta  necessita'  di  adeguamento  delle  infrastrutture
stradali dopo la loro costruzione; 
  •  un  minore  costo  del  ciclo  di  vita  delle   infrastrutture,
conseguente al minor costo legato all'incidentalita'. 
  Pertanto  appare  opportuno  e  necessario  operare  attraverso  un
approccio sistematico e coordinato che si basa sull'esecuzione  delle
analisi  di  sicurezza  dei  nuovi  progetti,  condotta  mediante  il
giudizio tecnico ed  indipendente,  rispetto  al  progettista,  degli
esperti della sicurezza, che permette di  identificare  i  potenziali
pericoli, nella fase  piu'  appropriata,  in  modo  da  eliminarli  o
ridurli per mitigarne gli effetti negativi. 
  Le attivita' di controllo della sicurezza stradale sui progetti  da
parte del controllore, o del gruppo dei controllori, si concretizzano
in una serie di analisi, opportunamente diversificate come  descritto
nei successivi paragrafi, condotte sulla documentazione progettuale e
in una serie di incontri con  il  progettista  ed  eventualmente  con
l'ente gestore; tale attivita' si sintetizza in una relazione  finale
che  individua  i  provvedimenti,  gestionali   o   infrastrutturali,
necessari per il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza del
tratto stradale in esame. 
  Il controllo della sicurezza  stradale  sui  progetti  deve  essere
effettuato per il progetto preliminare, definitivo  ed  esecutivo  ed
inoltre deve essere eseguito anche nella fase di costruzione e  nella
fase  di  pre-apertura  al  traffico,  nonche'  nel  primo  anno   di
esercizio. 
  Le finalita' dei controlli, in  relazione  ai  soli  aspetti  della
sicurezza stradale,  considerata  la  molteplicita'  di  tipologie  e
natura dei  diversi  progetti  di  infrastrutture  stradali,  possono
essere delineate, in relazione sia alla tipologia di  infrastruttura,
sia  alla  fase  progettuale  cui  si  riferisce  il  progetto,   sia
all'ambito in cui il progetto si inserisce: 
 
a) in relazione alla tipologia di infrastruttura: 
  il controllo su un'infrastruttura richiede un'analisi non  limitata
alla sola rete in cui essa si inserisce ma deve eventualmente  essere
estesa  anche  alle  altre  reti,  a  maggior  ragione  se  di  rango
differente, ad  essa  adiacenti  e  con  le  quali  si  interconnette
valutando  nel   contempo   se   l'ambito   progettuale   sia   stato
correttamente individuato. 
  Nell'eventualita'  in  cui  l'ambito  progettuale  non  sia   stato
correttamente individuato e' 
  compito del controllore segnalare tale problematica all'OC. 
 
b) in relazione alla fase progettuale: 
  •  il  controllo  nella  fase  di  progettazione   preliminare   e'
finalizzato a valutare le scelte di fondo e le impostazioni  di  base
del progetto, la rispondenza dei contenuti agli obiettivi  perseguiti
dalla  committenza  e  prefissati   dal   progettista,   l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' delle soluzioni  progettuali  sotto  il
profilo  della  sicurezza,  la   sufficienza   o   ridondanza   degli
interventi. La valutazione del controllore si basa essenzialmente sul
documento contenente la VISS,  nonche'  sugli  elaborati  progettuali
rilevanti; 
  •  il  controllo  nella  fase  di   progettazione   definitiva   e'
finalizzato a valutare il recepimento delle indicazioni emerse  nella
precedente fase di controllo del progetto preliminare, la correttezza
delle soluzioni progettuali dal punto di vista tecnico-funzionale  in
riferimento  alle  norme  di  progettazione  ed  agli   standard   di
riferimento,  l'individuazione  di  eventuali  aspetti   critici   di
sicurezza; 
  • il controllo nella fase di progettazione esecutiva e' finalizzato
a valutare il recepimento delle indicazioni contenute nella relazione
di controllo del progetto definitivo, la correttezza delle  soluzioni
progettuali in funzione del grado di dettaglio richiesto dal  livello
progettuale. 
 
c) in relazione alla fase attuativa del progetto: 
  • il controllo nella fase di costruzione e' finalizzato a  valutare
il  recepimento  dei  provvedimenti  indicati  nella   relazione   di
controllo del progetto esecutivo, proporre e suggerire  al  Direttore
dei Lavori,  tramite  l'OC  e  l'Ente  gestore,  minimi  accorgimenti
progettuali dettati dalla visione della concreta realizzazione e  non
prevedibili in fase di progettazione; 
  • il controllo prima dell'apertura al traffico  e'  finalizzato  ad
eliminare  eventuali  aspetti  critici  di  sicurezza  che  si   sono
evidenziati  solo  alla  fine  della  realizzazione  dell'intervento,
affinche' possano essere rimossi potenziali pericoli, ed individuando
nel  contempo  gli  interventi  necessari  al   miglioramento   della
sicurezza; 
  • il controllo  nel  primo  anno  di  esercizio  e'  finalizzato  a
verificare  la   rispondenza   dell'effettivo   funzionamento   degli
interventi rispetto ai risultati attesi. 
 
d) in relazione all'ambito in cui si inserisce il progetto: 
  • il  controllo  di  un  progetto  in  ambito  extraurbano  e',  in
particolare, finalizzato ad  analizzare  aspetti  quali  la  coerenza
delle caratteristiche  tecnico-funzionali  della  strada  con  quelle
della rete di appartenenza, la configurazione  delle  intersezioni  e
della loro  interdistanza,  il  coordinamento  plano-altimetrico  del
tracciato, le componenti funzionali e di arredo, la valutazione della
localizzazione delle aree di servizio, ecc.; 
  • il controllo di un progetto in ambito urbano e', in  particolare,
finalizzato  ad  analizzare  aspetti  quali  la  conformazione  delle
intersezioni,  le  componenti  di   traffico,   gli   interventi   di
moderazione del traffico, le condizioni di sicurezza per  gli  utenti
deboli, ecc.. 
 
  3.2 Le tipologie dei progetti da sottoporre a controllo 
  I controlli della sicurezza stradale devono essere  effettuati  per
ogni  livello  di  progettazione;  i  relativi  esiti,  contenuti  in
specifiche relazioni di controllo, redatte dal controllore  per  ogni
fase progettuale, costituiscono i riferimenti per il progettista  nei
successivi livelli di  progettazione,  nella  fase  di  realizzazione
dell'opera e fino alla sua messa in esercizio. 
  I  controlli,  in   base   alla   definizione   di   "progetto   di
infrastruttura" di cui all'art. 2, ed a quanto stabilito dall'art. 4,
c.1 del D.Lgs. n. 35/11, devono essere effettuati sui: 
  • progetti relativi alla  costruzione  di  infrastrutture  stradali
nuove; 
  • progetti che producono una sostanziale modifica di infrastrutture
stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico; 
  • progetti di adeguamento che comportano modifiche del tracciato. 
  Pertanto, mentre per  i  "progetti  relativi  alla  costruzione  di
infrastrutture stradali nuove" e'  indubbio  che  i  controlli  siano
sempre obbligatori, per i "progetti  che  producono  una  sostanziale
modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui  flussi
di  traffico"  e  per  i  "progetti  di  adeguamento  che  comportano
modifiche  del  tracciato",  considerata   l'indeterminatezza   delle
espressioni "sostanziale modifica", "effetti sui flussi di traffico"e
"modifiche  di  tracciato",  e'  necessario   fornire   le   seguenti
indicazioni al fine di delimitare  il  confine  di  applicazione  dei
progetti e la conseguente obbligatorieta' dei relativi controlli. 
  Poiche' gli effetti sui flussi di traffico si  ottengono  non  solo
con interventi infrastrutturali ma anche, e non in via residuale, con
interventi di tipo gestionale quali quelli di regolazione,  controllo
o limitazione del traffico, di  seguito  si  individuano  le  diverse
tipologie di progetti su infrastrutture esistenti cui si applicano  o
meno i controlli. Si sottolinea che l'elencazione comprende, tra  gli
interventi infrastrutturali, anche gli interventi che pur non  avendo
effetti diretti sui  flussi  di  traffico,  comportano  modifiche  di
tracciato. 
  La chiave di lettura, ovvero l'elemento  di  discriminazione  della
cogenza delle disposizioni al singolo progetto, e' costituita, da  un
lato, dall'omogeneita' e dal coordinamento  degli  interventi  stessi
sull'intero tratto omogeneo dell'infrastruttura, e  dall'altro  dalla
caratteristica  di  eccezionalita'  dell'intervento;  di  conseguenza
l'intervento di  entita'  limitata  o  ricadente  nella  manutenzione
ordinaria, non rientra nel campo di applicazione dei controlli. 
  Fermi  restando  i  criteri  di  cui  sopra,  in   relazione   alle
specificita' del contesto e peculiarita' del territorio, le Regioni e
le  province  autonome  disciplineranno  in  dettaglio  l'ambito   di
applicazione dei progetti da sottoporre a controllo. 
  Quindi, in sintesi, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  si
riportano  in  tabella  le  diverse  tipologie   di   interventi   su
infrastrutture esistenti, in cui si applicano o meno i controlli: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella  8:  ambito  dei   controlli   per   gli   interventi   sulle
                      infrastrutture esistenti 
 
  3.3 Fasi della procedura di controllo 
 
  3.3.1  Avvio  della  progettazione:   comunicazione   del   gestore
all'Organo Competente 
  Il controllo della sicurezza  stradale  sui  progetti  deve  essere
effettuato per il progetto preliminare, definitivo  ed  esecutivo  ed
inoltre deve essere eseguito anche nella fase di costruzione e  nella
fase di pre-apertura al traffico, dove il controllo e' finalizzato  a
verificare  se  le  indicazioni  inserite  nelle   fasi   progettuali
precedenti siano state ben interpretate in fase costruttiva  e  siano
state effettivamente in grado di conseguire gli effetti attesi. 
  Affinche' il progetto di un'infrastruttura stradale sia soggetto al
controllo della sicurezza stradale in tutte le sue  fasi,  nei  tempi
congrui e senza che  cio'  provochi  ritardi  nell'iter  progettuale,
risulta necessario che l'ente gestore  comunichi  all'OC,  l'avvenuto
avvio della progettazione. 
  L'ente gestore comunica pertanto all'OC, anche per tutti i progetti
svolti  internamente  senza  incarico  esterno,  tutti  gli  elementi
relativi  all'incarico  di  progettazione  in  termini  di  tempi   e
scadenze, affinche' l'OC possa valutare la necessita' del  controllo.
Tale comunicazione risulta indispensabile per garantire  il  criterio
di contestualita' della progettazione e del controllo della sicurezza
stradale nelle diverse fasi del progetto. 
  Successivamente  alla  comunicazione  da  parte  dell'ente  gestore
all'OC dell'avvenuta formalizzazione dell'incarico di  progettazione,
l'OC, qualora il progetto ricada nelle fattispecie previste dell'art.
4, c.1 del D.Lgs. n.  35/11,  dovra'  individuare  il  controllore  e
affidare ad esso l'incarico secondo le modalita' e i tempi  stabiliti
al successivo paragrafo. 
 
  3.3.2 Individuazione dei controllori 
 
  3.3.2.1 Tempi 
  L'OC,  subito  dopo  la  ricezione  della  comunicazione  da  parte
dell'ente  gestore  dell'avvenuta  formalizzazione  dell'incarico  di
progettazione,  avvia   la   procedura   per   l'individuazione   del
controllore. 
  Pur non essendo possibile  stabilire  univocamente  nelle  presenti
Linee Guida, a causa  delle  differenti  procedure  e  modalita'  per
l'affidamento  dell'incarico  del  controllo  di  cui  al   paragrafo
successivo, un tempo massimo entro il  quale  l'OC  debba  provvedere
all'individuazione del controllore e  all'affidamento  dell'incarico,
e'  opportuno  che  l'OC  si  adoperi  affinche'  sia  garantita   la
contestualita' dei controlli con la progettazione. 
 
  3.3.2.2 Modalita' 
  Per ogni progetto l'OC individua  un  controllore  singolo  o  piu'
controllori a  seconda  dell'importanza,  della  complessita',  delle
dimensioni e delle  specificita'  del  progetto  e,  di  conseguenza,
dell'onerosita' e peculiarita' dei controlli. 
  L'OC individua i controllori tra i soggetti inseriti nell'elenco di
cui all'art. 4, c.7 del D.Lgs. n. 35/11(6). 
  ---------- 
          (6) Fino all'entrata in operativita' del predetto elenco, 
          l'OC dovra' avvalersi dei soggetti individuati dall'art. 
          12, c.4 del D.Lgs. n. 35/11, cioe' "soggetti in possesso di 
          titolo di studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo 
          periodo, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine 
          degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e 
          ambientale, in possesso di esperienza di progettazione 
          stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del 
          traffico o altre attivita' inerenti alla sicurezza 
          stradale,  documentata  dall'avvenuto  espletamento   delle
predette attivita' relative ad almeno cinque progetti". 
 
  Al fine di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio, non
puo' essere incaricato dell'attivita' di controllo  un  soggetto  che
partecipi o abbia  partecipato  direttamente  o  indirettamente  alla
redazione  della  progettazione  in  qualsiasi  suo   livello,   alla
direzione dei lavori o al  collaudo  dei  progetti  da  sottoporre  a
controllo. 
  In  via  prioritaria  l'OC,  per  l'attivita'  di  controllo  della
sicurezza stradale sui progetti,  si  avvale  di  personale  interno,
inserito nell'elenco di cui all'art. 4, c.7 del D.Lgs. n.  35/11.  In
assenza o indisponibilita' di professionalita' interne, l'OC provvede
ad affidare l'attivita' del controllo sui progetti a  "personale  non
appartenente   all'Organo   Competente",   secondo   le   indicazioni
individuate nell'art. 4, c.7 e nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 91 e 125 del D.Lgs. n. 163/06. 
  Nel caso del particolare ruolo di OC svolto dal MIT, l'avvalimento,
previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 35/11,  delle  strutture  di  Anas
S.p.A.  che  svolgono  funzioni  di  vigilanza  nei  confronti  delle
concessionarie autostradali, deve intendersi come utilizzo di risorse
interne. 
  I controllori, se  gia'  dipendenti  di  un  OC,  possono  svolgere
l'attivita' di controllo della sicurezza stradale sui progetti per un
OC  differente  da  quello  di  appartenenza,  nel   rispetto   delle
disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del D.Lgs. n. 163/06. 
 
  3.3.3 Affidamento del controllo 
 
  3.3.3.1 Oggetto del controllo 
  L'OC,  valutata  la  necessita'  del  controllo  su  uno  specifico
progetto, dovrebbe affidare il controllo per l'intero  progetto,  non
escludendo pero' a priori che il controllo  possa  avere  un  oggetto
diverso, non solo parziale rispetto a quello del progetto,  nel  caso
in cui il progetto sia di natura e dimensioni tali da  richiedere  un
opportuno frazionamento del controllo, ma  addirittura  piu'  esteso,
nel caso in  cui  si  voglia  conferire  unitarieta'  ed  omogeneita'
all'attivita' di controllo su singoli progetti, ideati  e  sviluppati
in  modo  indipendente  l'uno  dall'altro,  ma  invece   strettamente
correlati tipologicamente (ad esempio il controllo su  una  serie  di
intersezioni a raso modificate in rotatorie). 
  Anche   nell'ipotesi   di   un   progetto   suddiviso   in   lotti,
l'aggregazione  del  controllo  e'   parimenti   opportuna   se   non
necessaria. 
  Risulta inoltre opportuno  prevedere  l'affidamento  congiunto  del
controllo della progettazione esecutiva con il controllo  della  fase
di costruzione e pre-apertura al traffico, in quanto il controllo  di
tali due ultime fasi e' strettamente connesso con quello del progetto
esecutivo e soprattutto consiste in attivita' ispettive sul  cantiere
di verifica  dell'attuazione  delle  raccomandazioni  inserite  nella
relazione di controllo del progetto esecutivo. 
  In   riferimento   alla   gia'   citata   complementarieta'   delle
disposizioni del D.Lgs. n. 35/11 con quelle  del  D.Lgs.  n.  264/06,
riportata nel par. 1.3, relativa alla sicurezza delle gallerie  della
rete TEN di lunghezza superiore a 500  metri,  si  ritiene  di  dover
sottolineare  l'opportunita'   che   l'oggetto   del   controllo   di
un'infrastruttura stradale, in cui siano comprese una o piu' gallerie
della suddetta fattispecie, includa anche il  relativo  controllo  di
tali  puntuali  strutture,  nel  rispetto  delle  funzioni  e   delle
responsabilita'  della  Commissione  permanente  per   le   Gallerie,
finalizzata  anche  all'eliminazione  di  possibili  duplicazioni  di
attivita' e oneri a carico dell'Ente gestore. 
  In tal senso, nel caso di un controllo di un progetto di una  nuova
infrastruttura stradale o di adeguamento  di  una  esistente  in  cui
ricadono gallerie TEN di lunghezza maggiore di 500 metri, nell'ambito
della procedura del controllo del progetto svolto ai sensi del D.Lgs.
n. 35/11, dovra' essere acquisito preventivamente, da parte  dell'OC,
il parere della Commissione Permanente per le Gallerie, nonche' delle
CIG relativamente ai tunnel transfrontalieri, ai sensi del D.Lgs.  n.
264/06. 
  Soltanto nel caso di un progetto isolato di adeguamento e  limitato
alla sola galleria TEN esistente di lunghezza maggiore di 500  metri,
si puo' ritenere che tale coordinamento non sia necessario. 
 
  3.3.3.2 Responsabilita' del controllore 
  All'atto dell'affidamento dell'incarico del controllo e'  opportuno
che  il  controllore  sia  reso  edotto,  da  parte  dell'OC,   sulle
responsabilita'  assunte  con  l'incarico  del  controllo,   che   si
configurano su due piani distinti: nei confronti del suo committente,
l'OC, e  nei  confronti  del  progettista,  a  sua  volta  incaricato
dall'Ente proprietario o gestore della strada. 
  Mentre la responsabilita' nei confronti dell'OC non presenta  dubbi
e  ambiguita'  e  puo'  essere   facilmente   declinata   nell'ambito
dell'affidamento   dell'incarico,   l'altra   responsabilita',    nei
confronti del progettista o  del  gruppo  di  progettisti,  e  quindi
indirettamente con l'ente gestore che lo ha individuato, risulta  ben
piu' delicata. 
  Infatti l'attivita' del controllore  si  concretizza  e  formalizza
nelle relazioni di controllo che, come descritto  nel  par.  3.3.4.2,
contengono  le  raccomandazioni  che  devono  essere   recepite   dal
progettista  all'interno  della  stessa  fase  progettuale   cui   si
riferisce la relazione di controllo. 
  Si richiama a tale proposito quanto stabilito dall'art. 4, c.4  del
D.Lgs. n. 35/11 in merito all'eventualita' che la  progettazione  non
dovesse essere adeguata in base alla relazione di controllo:  in  tal
caso l'ente  gestore  deve  giustificare  all'OC  i  motivi  del  non
adeguamento, e all'OC  compete  poi  la  decisione  di  accettare  le
giustificazioni addotte dal gestore o di disporre l'adeguamento della
progettazione alle raccomandazioni previste del controllore. 
  Da questo quadro discende  come  il  controllore,  nell'ambito  del
rapporto  con  la  propria  committenza  (l'OC),  debba  svolgere  un
delicato ruolo con il progettista affinche' quest'ultimo recepisca le
indicazioni volte al miglioramento  del  progetto  sotto  il  profilo
della sicurezza, al fine  di  evitare  che  si  verifichi  la  citata
fattispecie dall'art. 4, c.4, che dovrebbe risultare  un'ipotesi  del
tutto residuale. 
  In  sintesi,  anche  in  riferimento  alle  conseguenze  di  natura
giuridica ed  economica  che  possono  derivare  dalle  attivita'  di
controllo sui progetti, si configura un rapporto  di  responsabilita'
formali tra OC e Ente gestore, che si sostanzia  solo  dal  punto  di
vista tecnico operativo in uno scambio diretto, rispettivamente,  tra
controllore e progettista. 
  Nella seguente figura sono rappresentati sia i rapporti  funzionali
(frecce bidirezionali di colore nero)  intercorrenti  tra  i  diversi
soggetti,  sia  i  processi  decisionali  conseguenti  l'azione   del
controllore (frecce unidirezionali di colore giallo). 
  Dalla figura emerge il ruolo  centrale  dell'OC  che,  recepite  le
indicazioni  dal  controllore,   previa   condivisione   e   relativa
assunzione di responsabilita', le impone all'ente gestore, che a  sua
volta le trasferisce al progettista per il necessario adeguamento del
progetto. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 20: rapporti funzionali tra i soggetti coinvolti nei controlli 
 
  3.3.4 Svolgimento dei controlli 
 
  3.3.4.1 Tempi 
  In base al principio che il controllo debba  essere  svolto  da  un
soggetto indipendente dal  progettista,  discende  la  necessita'  di
stabilire, in particolare, come  l'attivita'  del  controllore  debba
temporalmente intervenire rispetto all'attivita' del progettista. 
  I  controlli,   necessari   al   miglioramento   della   sicurezza,
costituiscono, quale effetto collaterale indesiderato, un onere e  un
appesantimento  delle  procedure  di   approvazione   del   progetto.
Pertanto,  al  fine  di  massimizzare  i  vantaggi  e  contenere  gli
svantaggi  dei  controlli,  il   loro   svolgimento   deve   avvenire
contestualmente  alla  progettazione,  nelle  sue  diverse  fasi,   e
svolgersi secondo i tempi indicati nell'affidamento dell'incarico, ma
comunque entro un tempo massimo prestabilito a partire dalla consegna
del progetto, ai fini approvativi, dal progettista al committente. 
  Soltanto prevedendo la contestualita' dei controlli ai progetti, in
particolare per quelli piu'  impegnativi  e  onerosi  che  richiedono
tempi lunghi per la realizzazione,  e  conseguentemente  anche  tempi
lunghi per i controlli, e' possibile garantire che  i  controlli  non
vadano ad aggravare l'iter approvativo. 
  Oltre al vantaggio del contenimento  dei  tempi  globali,  l'azione
parallela e non sequenziale del controllore rispetto  al  progettista
consente la virtuosa interazione delle due attivita' in modo tale che
il progetto venga monitorato durante la sua predisposizione e non sia
controllato  a  posteriori,  con  il  vantaggio  che  gli   eventuali
necessari adeguamenti possano essere apportati gia' nel  corso  della
progettazione, con risultati indubbiamente migliori. 
  Per quanto riguarda i controlli relativi alla fase di costruzione e
di pre-apertura al traffico,  intesi  come  attivita'  ispettive,  si
evidenzia come debbano essere programmati sempre nell'ottica  di  non
ritardare ne' la realizzazione ne' l'apertura al traffico. 
  La  documentazione,  considerata  anche  la  reciproca  convenienza
dell'interazione tra controllore e  progettista,  puo'  essere  anche
informalmente scambiata tra i due soggetti, ma, dal  punto  di  vista
formale, i termini per  la  consegna  della  relazione  di  controllo
decorrono dal momento in cui il committente, ovvero l'OC, effettua la
consegna della documentazione progettuale al controllore. 
  Qualora, nel caso dei progetti piu' onerosi, siano  previste  delle
formali consegne intermedie o provvisorie del progetto, anche per  il
controllore deve essere prevista una relativa scadenza intermedia. 
  Le relazioni di controllo sono redatte e consegnate dal controllore
entro il termine indicato nell'atto di affidamento  dell'incarico  da
parte dell'OC in funzione  delle  caratteristiche  del  progetto,  ma
comunque entro 30 giorni dalla consegna del progetto al controllore. 
 
  3.3.4.2 Modalita' dei controlli documentali sui progetti 
  Il controllo  avviene  prevalentemente  su  una  base  documentale,
costituita  dai  documenti,  dagli  elaborati  progettuali  e   dalle
informazioni necessarie, opportunamente raccolte in un fascicolo, che
il progettista, per il tramite dell'ente proprietario o gestore della
strada e quindi dell'OC, fornisce al controllore. 
  Risulta  opportuno  che  la  consegna  avvenga  nell'ambito  di  un
incontro  preliminare,  al  quale  partecipano   tutti   i   soggetti
interessati, sia per esaminare i punti salienti del progetto sia  per
prospettare eventuali peculiarita' e criticita'. 
  In riferimento  alla  contestualita'  dell'attivita'  di  controllo
rispetto a quella del progetto, tanto piu' necessaria quanto piu'  il
progetto  e'  impegnativo  ed  oneroso  in  termini   di   natura   e
complessita'  dell'intervento,  tempi  di  realizzazione  e  mole  di
elaborati  da  produrre,  si  ritiene   opportuno   evidenziare   che
l'interazione delle due attivita'  debba  avvenire,  con  l'opportuna
frequenza, prevista dall'OC nella lettera  di  incarico,  in  precisi
momenti temporali, legati allo stato  di  avanzamento  del  progetto,
mediante  la  consegna  di  versioni  parziali  e  intermedie   degli
elaborati,  in  occasione  di  incontri  periodici  tra  controllore,
progettista, OC ed Ente gestore. 
  Tutto cio' favorisce l'azione di controllo e ne aumenta l'efficacia
poiche' le indicazioni del controllore  potranno  agevolmente  essere
recepite dal progettista, in  fase  di  completamento  del  progetto,
all'interno della fase progettuale in corso. 
  Il controllo documentale dei progetti, in particolare per quelli di
adeguamento di strade esistenti, deve essere integrato da una o  piu'
ispezioni del sito, o del tratto stradale  omogeneo  interessato  dal
progetto. 
  L'azione di  controllo  si  esplica  attraverso  una  rivisitazione
critica degli  elaborati  progettuali  al  fine  di  identificare  le
situazioni di pericolo  potenziale  e  per  valutare  in  termini  di
sicurezza le prestazioni della strada considerata. 
  Per quanto riguarda il dettaglio dei  contenuti  dei  controlli  si
rinvia al par. 3.4, nel quale sono specificati i diversi contenuti in
funzione delle  singole  fattispecie  esplicitate  nella  matrice  di
Figura 21. 
  L'attivita' del controllore si  concretizza  in  una  relazione  di
controllo finale, ed eventualmente anche in relazioni intermedie  nel
caso di consegne intermedie del progetto, nelle quali  devono  essere
individuate le raccomandazioni, graduate  in  ordine  decrescente  di
rilevanza,  in  funzione  dell'importanza  e  gravita'  del  problema
riscontrato nel progetto. 
  Le raccomandazioni dovrebbero essere recepite nel progetto,  ma  il
progettista puo' opporre delle controdeduzioni  che  sono  sottoposte
alla decisione dell'OC, in merito al recepimento, e quindi potrebbero
essere disattese, secondo la procedura dell'art. 4, c.4 del D.Lgs. n.
35/11. Alcune raccomandazioni possono essere legate a non conformita'
progettuali, che richiedono un adeguamento necessario, e che dovranno
essere specificatamente segnalate dal controllore all'OC. 
  La relazione di controllo deve essere articolata come segue e  deve
contenere: 
  • una parte iniziale nella quale sono indicati la  denominazione  e
localizzazione del progetto, la fase progettuale,  i  dati  dell'Ente
gestore e del progettista, la data di redazione; 
  • una descrizione sommaria del progetto e delle sue finalita'; 
  • una  descrizione  puntuale  della  documentazione  contenuta  nel
fascicolo consegnato durante  l'incontro  iniziale  con  l'OC  ed  il
progettista; 
  • le informazioni specifiche relative agli  incontri  avvenuti  con
l'OC ed  il  progettista  (date  degli  incontri,  motivazione  degli
incontri, soggetti partecipanti); 
  • le  informazioni  relative  alle  eventuali  ispezioni  del  sito
interessato   dal   progetto   (date   delle   ispezioni,    soggetti
partecipanti); 
  • l'esame eventuale dei problemi di sicurezza rimasti irrisolti  in
precedenti fasi di verifica; 
  • le schede di controllo utilizzate; 
  • una lista dei fattori di pericolo evidenziati, con l'analisi  dei
problemi di sicurezza rilevati; 
  • l'individuazione delle raccomandazioni al  fine  di  eliminare  o
mitigare i fattori di potenziale  pericolo,  con  esplicitazione  del
tipo di benefici conseguibili mediante la  loro  attuazione  (ad  es.
riduzione del numero  di  incidenti  di  una  particolare  tipologia,
riduzione della severita' degli incidenti, riduzione  dei  volumi  di
traffico delle correnti in conflitto, ecc.); 
  • una sintesi, anche in  forma  tabellare,  dei  problemi  e  delle
relative soluzioni, anche alternative. 
  Nella seguente tabella, a titolo esemplificativo,  si  riporta  una
serie di problemi in ambito extraurbano e urbano,  per  i  differenti
livelli di progettazione, con  le  relative  raccomandazioni,  e  che
devono essere indicate specificatamente nella relazione di  controllo
in riferimento alla localizzazione delle criticita' riscontrate. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 Tabella 9: esempio di raccomandazioni sulle criticita' progettuali 
 
  3.3.4.3 Modalita' delle prime ispezioni di verifica sul progetto 
  Le attivita' di controllo in fase di costruzione e di  pre-apertura
al traffico, sono  le  fasi  conclusive  del  processo  di  controllo
dell'infrastruttura prima della sua entrata in  esercizio;  non  sono
attivita' sulla parte documentale ma attivita'  sul  campo,  pertanto
sono di fatto attivita' ispettive. 
  Nella fase di costruzione dell'infrastruttura il controllo permette
di valutare il  recepimento  delle  indicazioni  della  relazione  di
controllo del progetto esecutivo, proporre e suggerire  miglioramenti
progettuali dettati dalla visione della concreta  realizzazione,  non
prevedibili, e comunque non previsti, in fase di progettazione. 
  Nella fase di pre-apertura al traffico il controllo ha  l'obiettivo
di verificare  la  rispondenza  tra  il  progetto  e  la  costruzione
dell'infrastruttura stradale nella sua realta' fisica,  geometrica  e
funzionale, in quanto e' la prima vista reale della strada progettata
di cui si puo' disporre prima che venga  percorsa  dagli  utenti.  In
questa fase potrebbero essere necessarie piccole modifiche su  alcuni
aspetti relativi alla percezione della strada da parte  degli  utenti
dal punto  di  vista  della  sua  intelleggibilita'  complessiva.  Il
controllo nella fase di pre-apertura  al  traffico  ha  lo  scopo  di
verificare la corretta implementazione  delle  raccomandazioni  nelle
fasi  precedenti  alla  pre-apertura  e  valutare  le  condizioni  di
visibilita' nelle diverse condizioni diurne e notturne. 
  L'analisi in questa fase e' volta ad accertare che le condizioni di
rischio,  emerse  nelle  precedenti  fasi  di  analisi,  siano  state
eliminate o almeno mitigate e che non siano  presenti  situazioni  di
rischio,  non  emerse  nelle  precedenti  fasi,  per  nessuna   delle
tipologie di utenti che usufruiranno della strada. 
  Tra gli elementi da analizzare, si segnalano: 
  •  la  corretta  percezione  e   leggibilita'   dell'infrastruttura
stradale in tutte le condizioni di esercizio; 
  • la intelleggibilita' delle intersezioni; 
  • la visibilita' diurna e notturna della segnaletica orizzontale  e
verticale; 
  • l'efficienza degli impianti di illuminazione; 
  • la regolamentazione del traffico adottata, al  fine  di  rilevare
eventuali criticita' nelle interferenze tra  le  differenti  correnti
veicolari; 
  • la presenza di ostacoli non protetti; 
  • le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta; 
  • lo stato della pavimentazione stradale. 
  Tale   controllo   nella   fase   di   pre-apertura   e'   distinto
dall'attivita' di collaudo, ai sensi  dell'art.  141  del  D.Lgs.  n.
163/06, non solo per il diverso piano e grado di importanza e per  la
diversita' del soggetto che lo espleta, ma anche  perche'  effettuato
in precedenza, e pertanto potra' risultare utile ai fini degli  esiti
del collaudo stesso. 
  Nel primo anno di esercizio il controllo ha l'obiettivo di valutare
il reale funzionamento dell'infrastruttura dal punto di  vista  della
sicurezza e dell'incidentalita'. L'attivita' sebbene  sia  una  delle
fasi del processo dell'attivita' del  controllo  dell'infrastruttura,
poiche' non e' un'attivita' sulla parte documentale  ma  un'attivita'
sul campo, e' di fatto un'ispezione. 
 
  3.3.5 Recepimento dei risultati dei controlli 
  Nel caso in  cui  il  controllore  abbia  prodotto,  in  base  alle
specifiche contenute nell'affidamento  dell'incarico,  una  relazione
intermedia nella quale siano state individuate delle  criticita'  nel
progetto,  le  relative  raccomandazioni  possono   essere   recepite
nell'ambito del prosieguo della medesima fase progettuale, sulla base
delle decisioni adottate dall'OC. 
  Le raccomandazioni  contenute  nella  relazione  finale,  ai  sensi
dell'art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 35/11, costituiscono parte  integrante
della documentazione necessaria ai fini dell'approvazione  di  quella
determinata  fase  progettuale;  pertanto  le  raccomandazioni   piu'
significative  e   impattanti   sul   progetto   sotto   il   profilo
tecnico-economico  devono  essere  recepite   nella   medesima   fase
progettuale mentre, sotto la responsabilita' dell'OC, soltanto quelle
non rilevanti dal punto di vista contrattuale  ed  economico  possono
essere recepite nella fase successiva. 
  In merito all'eventualita' che la progettazione non dovesse  essere
adeguata in base alle raccomandazioni contenute  nella  relazione  di
controllo, in base a quanto stabilito dall'art. 4, c.4 del D.Lgs.  n.
35/11, l'ente gestore deve  giustificare  all'OC  i  motivi  del  non
adeguamento, e all'OC  compete  poi  la  decisione  di  accettare  le
giustificazioni addotte dal gestore o di disporre l'adeguamento della
progettazione alle raccomandazioni del controllore. 
  Nelle fasi di costruzione e di pre-apertura al traffico trattandosi
di attivita' ispettive, le risultanze dei relativi controlli  saranno
contenute nei relativi  rapporti  di  ispezione,  trasmessi  all'Ente
gestore  per   il   tramite   dell'OC,   ma   che   dovranno   essere
tempestivamente trasferite anche al Direttore dei Lavori al  fine  di
valorizzare la contestualita' dell'azione. 
  Nel primo anno di esercizio il controllo ha l'obiettivo di valutare
il reale funzionamento dell'infrastruttura dal punto di  vista  della
sicurezza: il rapporto di ispezione dovra' contenere un'analisi degli
eventuali dati incidentali e gli elementi che  consentano  all'OC  la
valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati. 
 
  3.4 Contenuti dei controlli 
 
  3.4.1 La matrice di riferimento: illustrazione dei contenuti 
  L'attivita' del controllo della  sicurezza  stradale  sui  progetti
assume contenuti e caratteristiche differenti a seconda che si tratti
di un progetto di una nuova infrastruttura o  di  un  adeguamento  di
un'infrastruttura esistente, in funzione  dell'ambito  extraurbano  o
urbano in cui l'infrastruttura si inserisce, in relazione al tipo  di
strada (doppia o singola carreggiata) nonche' in funzione della  fase
progettuale alla quale esso si riferisce (preliminare, definitiva  ed
esecutiva). 
  La matrice riportata nella  seguente  figura  illustra  le  diverse
tipologie di attivita' di controllo  alle  quali  sono  associate  le
relative schede da utilizzare  nelle  diverse  attivita'.  Le  schede
quindi sono diversificate in relazione all'ambito di applicazione,  e
la prima macro suddivisione e'  attuata  tra  il  settore  denominato
"progetti" e il settore denominato "infrastrutture". 
  Nel settore "progetti" alcune attivita', come gia'  descritto,  pur
facenti parte  dell'attivita'  di  controllo,  sono  di  fatto  delle
attivita'  ispettive,  in  quanto  sono  delle  "prime  ispezioni  di
verifica sul progetto" da effettuarsi in sito, e tra esse ricadono le
attivita' ispettive nella fase di costruzione, pre-apertura  e  primo
anno di funzionamento. Una seconda macro suddivisione  e'  effettuata
tra   "nuove   infrastrutture"e"adeguamento   delle    infrastrutture
esistenti".  Ulteriori  suddivisioni  sono  effettuate  tra   "ambito
extraurbano"e"ambito  urbano"  e  tra  le  infrastrutture  a  "doppia
carreggiata"e"singola carreggiata". 
  Altre suddivisioni, seppur auspicabili,  soprattutto  per  l'ambito
urbano, risulterebbero per le presenti Linee Guida un forte  aggravio
e comunque non riuscirebbero ad essere esaustive  nel  descrivere  la
molteplicita' degli elementi da analizzare:  si  lascia  pertanto  ad
ogni OC la facolta' di ampliare e integrare le schede  allegate  alle
presenti Linee Guida. 
  Sebbene la parte preponderante della TEN  sia  rappresentata  dalla
rete autostradale, si e' ritenuto di non appesantire la  suddivisione
prevedendo le relative  schede  per  tale  tipologia  ma  sono  state
integrate    opportunamente    le    schede    relative    all'ambito
extraurbano-doppia  carreggiata  con  gli   elementi   caratteristici
autostradali. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Figura 21: la matrice delle attivita' controlli-ispezioni focalizzata
                            sui controlli 
 
  3.4.1.1  Nuove  infrastrutture  e  adeguamento  di   infrastrutture
esistenti 
  Il progetto di una nuova infrastruttura, a meno  dei  casi  in  cui
particolari   condizioni    locali,    ambientali,    paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non abbiano consentito il pieno  rispetto
delle  norme  di   progettazione,   dovrebbe   per   definizione   ed
implicitamente contemplare tutti i necessari requisiti di  sicurezza.
Pertanto il relativo controllo dovrebbe tradursi,  non  in  una  mera
formalita',  ovvero  nella  verifica   che   il   progettista   abbia
ottemperato a tutte  le  disposizioni  normative,  ma  in  un'analisi
finalizzata esclusivamente  a  valutare  l'efficacia  e  l'efficienza
della contestualizzazione del progetto nelle  particolari  condizioni
orografiche, ambientali, climatiche e di traffico, e  di  conseguenza
ad evidenziare  quegli  aspetti  progettuali  che  dovrebbero  essere
adeguati perche' non rispondenti alle norme, o che potrebbero  essere
migliorati a vantaggio della  sicurezza  con  semplici  accorgimenti,
anche a costi ridotti se non nulli, che l'esperto in sicurezza e'  in
grado di individuare e suggerire. 
  In realta' la continua evoluzione della rete stradale, sia sotto il
profilo dell'adeguamento sia del potenziamento, consiste solo in rari
casi  nella  realizzazione  di  nuove  infrastrutture   mentre   piu'
frequentemente si realizza  attraverso  progetti  di  adeguamento  di
infrastrutture esistenti, la cui originaria costruzione  puo'  essere
frutto di una progettazione secondo normative non piu' in vigore o di
progettazioni  insufficienti  o  errate,  o,  ancor   peggio,   prive
addirittura di alcuna progettazione, perche' costruite in tempi molto
remoti. 
  I progetti di adeguamento di tali infrastrutture, pur  teoricamente
finalizzati al loro miglioramento, anche dal  punto  di  vista  della
sicurezza, talvolta non ottengono i benefici  attesi  a  causa  della
rilevanza  dei  vincoli  preesistenti  o  comunque  non   raggiungono
pienamente gli obiettivi prefissati;  addirittura,  in  taluni  casi,
quando gli interventi sono principalmente mirati a risolvere problemi
di  congestione  oppure  finalizzati  a  risolvere   criticita'   per
specifiche  prevalenti  categorie  di  veicoli  o  di  componenti  di
traffico,  potrebbero  rivelarsi  controproducenti  in   termini   di
sicurezza globale. 
  I progetti talvolta sono il risultato dell'applicazione  di  schemi
progettuali tipo,  privi  del  necessario  specifico  adattamento  ai
luoghi ed  alle  condizioni  particolari,  prevalentemente  mirati  a
risolvere  criticita'   (congestione,   deviazione   di   itinerario,
variazione percorsi del trasporto pubblico locale,  ecc.)  differenti
da quelle della sicurezza e quindi possono indirettamente addirittura
esaltare tali problemi di sicurezza. 
  Anche nel caso in cui il progetto  di  adeguamento  sia  stato  ben
concepito e realizzato, il relativo controllo assume  un  significato
maggiormente qualificante di quello  eseguito  sul  progetto  di  una
nuova  costruzione,  intrinsecamente  sicuro  a  meno  di  errori  di
applicazione delle  norme  o  di  errate  valutazioni  del  contesto,
poiche' l'analisi eseguita dall'esperto di sicurezza  si  traduce  in
una verifica piu' ampia e piu' completa di contenuti. 
  Poiche'  le  norme  di  progettazione  stradale,  nel  caso   degli
adeguamenti,  non  sono  cogenti   ma   costituiscono   soltanto   il
riferimento cui la progettazione  deve  tendere,  il  controllore  in
primo luogo deve verificare che il mancato  completo  rispetto  delle
norme da parte del progettista sia effettivamente dipeso  da  vincoli
insormontabili  o  che  avrebbero  comportato  costi   sproporzionati
rispetto all'intervento, e che quindi risulti giustificato. 
  Successivamente il controllore  deve  verificare  che  il  progetto
abbia  contemplato  tutte  le  esigenze  di   sicurezza,   attraverso
l'individuazione delle soluzioni piu' idonee, che, a regime, dovranno
essere in linea, e comunque poste a confronto, con quelle evidenziate
nelle risultanze delle ispezioni eseguite in precedenza e  che  hanno
dato luogo all'intervento di adeguamento. 
  In relazione a quanto illustrato nel par. 2.4, a regime, tutti  gli
interventi di adeguamento  delle  infrastrutture  esistenti,  saranno
inseriti nel ciclo virtuoso ivi descritto. 
  Nella fase transitoria, di cui al  par.  1.4.3,  il  controllo  dei
progetti, oltre ad una valenza tecnica, assume anche la  funzione  di
un'analisi economica in quanto i progetti in itinere, sviluppati  non
con la logica del  D.Lgs.  n.  35/11,  potrebbero  non  essere  stati
analizzati correttamente sotto tale profilo. 
 
  3.4.1.2 L'ambito extraurbano e urbano 
  La seconda distinzione dei controlli sui progetti  e'  riferita  al
diverso ambito territoriale,  extraurbano  e  urbano,  nel  quale  il
progetto d'infrastruttura si inserisce. 
  I controlli di  sicurezza  sono  sostanzialmente  diversi  nei  due
ambiti: non solo per le differenti caratteristiche tecnico-funzionali
delle rispettive tipologie di strade, ma anche e soprattutto  perche'
le potenziali criticita' sono enormemente diverse. 
  Infatti, se per  un  progetto  extraurbano  l'individuazione  degli
aspetti da controllare, come  illustrato  nelle  relative  schede  di
controllo, risulta di  facile  definizione  e  di  conseguenza  anche
l'effettiva attivita'  di  controllo  e'  piu'  standardizzabile  per
tipologia di strada e per fase progettuale, per contro, nel caso  dei
progetti di strade in ambito urbano, la variabilita' delle situazioni
e la mole di  vincoli  di  diversa  natura  richiedono  un  controllo
dedicato allo specifico progetto,  difficilmente  standardizzabile  e
comunque   tanto   piu'   efficace   quanto    piu'    specifico    e
particolareggiato. 
  Questo concetto, valido in  generale,  nel  caso  dei  progetti  di
adeguamento di strade esistenti lo e' evidentemente ancora di piu'  e
pertanto  il  controllo  di   una   modifica   sostanziale   di   una
infrastruttura  urbana  e'  potenzialmente  molto  piu'  complesso  e
richiede particolare attenzione. 
  A questo proposito si sottolinea l'importanza  dei  controlli  come
strumento utile per risolvere la criticita', di carattere generale  e
sistemica, che la qualita'  dei  progetti  stradali  non  sia  sempre
uniforme  ed  omogenea  per  i  diversi   ambiti,   ma   spesso   sia
proporzionale all'importanza del tipo di strada. Infatti  vi  e'  una
diffusa consapevolezza che solo per i progetti  "importanti",  quelli
che realizzano  infrastrutture  appartenenti  alla  rete  primaria  o
principale, e perlopiu' in  ambito  extraurbano,  sia  necessaria  la
massima attenzione e quindi anche la concentrazione di risorse ed  il
coinvolgimento delle migliori professionalita', mentre per i progetti
"minori", ricadenti nella rete secondaria ed in particolare in ambito
urbano, sia sufficiente una qualita' inferiore. 
  Si richiama pertanto l'attenzione  sul  ruolo  fondamentale  che  i
controlli possono svolgere proprio sui progetti  di  questi  tipi  di
strade, apparentemente meno importanti, prima che l'eventuale carenza
progettuale si traduca in una reale criticita' sotto il profilo della
sicurezza, contrastando ed attenuando gli effetti negativi descritti. 
  Tale considerazione in  ambito  urbano  si  amplifica  poiche'  gli
effetti  di  un'insufficiente   o   inadeguata   progettazione   sono
potenzialmente molto maggiori in relazione alla  eterogeneita'  delle
componenti di traffico ed in particolare della forte  presenza  delle
utenze  deboli,  spesso  non  adeguatamente  prese  in  esame   nella
progettazione. 
  Un aspetto particolare da non sottovalutare,  in  riferimento  alla
distinzione tra ambito urbano ed  extraurbano,  e'  costituito  dalla
fattispecie dei gia' citati "tratti interni" di cui  all'art.  5  del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, e piu' in generale
di tutti quei tratti di strade extraurbane  che  attraversano  centri
abitati, anche non riferibili in senso stretto alla  definizione  del
Codice della Strada, e che quindi attraversando  un  "ambito  urbano"
costituiscono una situazione ibrida e delicata  dal  punto  di  vista
dell'attivita' del controllo. 
  Si sottolinea la sostanziale differenza che esiste  tra  le  strade
extraurbane che attraversano un ambito urbano senza perdere  la  loro
funzione e quindi  le  loro  caratteristiche  di  strade  extraurbane
(generalmente le strade di tipo A e B che si  limitano  a  lambire  o
attraversare un perimetro urbano senza  compenetrarlo)  e  le  strade
extraurbane (tipicamente  le  strade  di  tipo  C  e  F)  che  invece
interagiscono direttamente con il contesto urbano assumendo  pertanto
una funzione mista. In questi casi, tali tratti di strade  secondarie
e locali dovrebbero teoricamente  adeguarsi  al  diverso  contesto  e
modificare    di    conseguenza    le     proprie     caratteristiche
tecnico-funzionali, assumendo quelle delle strade urbane  (tracciato,
sezione trasversale, composizione della piattaforma) al fine di poter
svolgere in sicurezza la duplice funzione. 
  La suddetta transizione tra  ambito  extraurbano  e  urbano  spesso
avviene solo e impropriamente a causa del diverso contesto in cui  la
strada si inserisce,  ma  la  strada  anziche'  adeguare  le  proprie
caratteristiche tecniche e  funzionali,  le  mantiene  inalterate,  e
conseguentemente  il   comportamento   degli   utenti   stradali   in
attraversamento e' condizionato solo, ma in modo non esaustivo, dalla
percezione del contesto esterno, oltre  che  dalla  segnaletica,  con
forti implicazioni negative in termini di sicurezza. 
  Si sottolinea che anche nell'ambito della  TEN,  ovvero  del  campo
attuale di applicazione del D.Lgs. n. 35/11, sono contenuti tratti di
strada, assimilabili a tale fattispecie mista o intermedia tra i  due
ambiti, che  meritano  quindi  particolare  attenzione  nella  scelta
metodologica dei controlli da applicare. 
  Per quanto riguarda gli aspetti caratteristici  dei  controlli  dei
due ambiti in senso stretto si rinvia direttamente  alle  schede  dei
controlli riportate in Allegato. 
 
  3.4.1.3 Le strade a doppia e a singola carreggiata 
  La terza suddivisione dei controlli sui progetti e'  riferita  alla
tipologia di  strada:  a  questi  fini  si  e'  ritenuto  distinguere
soltanto in base al tipo di carreggiata, singola e doppia. 
  Infatti in ambito extraurbano le differenze  tra  i  contenuti  dei
controlli da eseguire tra le strade di tipo A e quelle di tipo B sono
minime,  essendo  minime  le  differenze   tra   le   caratteristiche
tecnico-funzionali previste dalle norme di  progettazione  oltre  che
dal Codice della Strada, e limitate prevalentemente a quegli  aspetti
connessi all'attuale prerogativa delle prime rispetto  alle  seconde,
quali il pedaggiamento. 
  Analogamente, sempre in ambito extraurbano,  le  minime  differenze
tra i requisiti delle strade secondarie di tipo C e le strade  locali
di tipo F, entrambe ad unica carreggiata, determinano una sostanziale
equivalenza dei rispettivi controlli. 
 
  3.4.1.4 I livelli  di  progettazione:  preliminare,  definitivo  ed
esecutivo 
  La quarta ed ultima suddivisione  dei  controlli  sui  progetti  e'
riferita al livello di progettazione, coerentemente a quanto previsto
dall'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 35/11. 
 
a) Progettazione preliminare 
  Nella  fase  di  progettazione  preliminare  il   controllo   della
sicurezza permette di  effettuare  un'analisi  critica  delle  scelte
progettuali di base riguardanti le diverse alternative  di  progetto,
la localizzazione del tracciato,  il  numero  e  la  tipologia  delle
intersezioni,  l'eventuale  previsione  di  percorsi  ciclabili,   le
soluzioni delle problematiche relative alle utenze deboli, ecc.. 
  In tale fase il controllo puo'  produrre  i  maggiori  benefici  in
quanto modifiche o miglioramenti  del  progetto,  anche  sostanziali,
richiedono costi molto ridotti. 
  In particolare, i principali elementi da analizzare sono: 
  • contenuti della VISS; 
  • analisi della situazione geografica; 
  • relazioni con la rete  stradale  esistente  e  con  le  attivita'
presenti o programmate nel  territorio  in  cui  l'infrastruttura  si
inserisce; 
  •  analisi  delle   condizioni   plano-altimetriche   della   nuova
infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero  e
tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli,  verifica  visuale
libera); 
  • tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura; 
  • adeguatezza  della  soluzione  progettuale  analizzata  sotto  il
profilo della coerenza generale allo standard progettuale. 
  Le verifiche di sicurezza intraprese in questa  fase  del  progetto
preliminare  riguardano  quella  parte  degli  elaborati  progettuali
(relazione,  corografia,  profilo  altimetrico,  sezioni  trasversali
tipo, svincoli ed intersezioni, ecc.) previsti dagli  articoli  17­22
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che illustrano  le  caratteristiche
tecniche di tutti quegli elementi dell'ambiente stradale che  possono
influenzare la sicurezza. 
 
b) Progettazione definitiva 
  Nella fase di progettazione definitiva  il  controllo  permette  di
esaminare l'infrastruttura in uno stadio in cui e'  ancora  possibile
modificare le scelte progettuali. 
  In particolare, i principali aspetti da controllare riguardano: 
  • le modifiche introdotte a seguito dell'analisi  effettuata  nella
fase del progetto preliminare; 
  • le  caratteristiche  plano-altimetriche  del  tracciato  (per  un
opportuno dimensionamento e coordinamento  dei  diversi  elementi  in
relazione alla velocita' di progetto); 
  • analisi dei criteri adottati per la composizione  del  tracciato,
al fine di non compromettere la leggibilita' dell'ambiente stradale; 
  • la geometria e l'organizzazione degli spazi stradali, in funzione
della domanda e delle componenti di traffico; 
  • la scelta tipologica e la funzionalita' delle intersezioni  e  il
corretto dimensionamento dei singoli elementi (corsie  specializzate,
corsie di accumulo, rampe, ecc.); 
  • analisi specifica dei punti di accesso  alla  strada  (viabilita'
minore, accessi, ecc.); 
  • analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di  sosta
e di parcheggio); 
  • analisi dei sistemi di ritenuta stradale. 
  Le verifiche di sicurezza intraprese in questa  fase  del  progetto
definitivo  riguardano  quella  parte  degli  elaborati   progettuali
previsti dagli articoli 24-28 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207  che
illustrano le  caratteristiche  tecniche  di  tutti  quegli  elementi
dell'ambiente  stradale  che  possono  influenzare  la  sicurezza  in
esercizio tra cui in particolare: 
  • relazione; 
  • corografia d'insieme; 
  • planimetria; 
  • profili longitudinali e trasversali; 
  • sezioni trasversali; 
  • sezioni tipo del corpo stradale e della sovrastruttura; 
  • opere d'arte principali; 
  • intersezioni; 
  • diagrammi di visuale libera; 
  • interferenze con altre opere e servizi (pubblici e privati). 
 
c) Progettazione esecutiva 
  Nella fase di progettazione  esecutiva  il  controllo  permette  di
esaminare,  l'infrastruttura   nell'insieme   delle   caratteristiche
dinamiche e funzionali. 
  In particolare, i principali aspetti da controllare  riguardano  la
segnaletica, l'illuminazione, i dispositivi di ritenuta e  tutti  gli
aspetti relativi  alla  regolamentazione  ed  alla  disciplina  della
circolazione stradale. 
  In tale fase risulta importante il controllo dell'adeguatezza delle
misure adottate per la riduzione dei rischi  degli  utenti  deboli  e
degli utenti speciali (a ridotta capacita' sensoriale o motoria). 
  Le verifiche di sicurezza intraprese in questa  fase  del  progetto
esecutivo  riguardano  quella  parte  degli   elaborati   progettuali
previsti dagli articoli 33-36 e 38 del 
  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  che  illustrano  le  caratteristiche
tecniche di tutti quegli elementi dell'ambiente stradale che  possono
influenzare la sicurezza tra cui in particolare: 
  • stralcio del progetto definitivo; 
  • relazione; 
  • planimetria; 
  • planimetria di tracciamento; 
  • profili longitudinali e trasversali; 
  • sezioni trasversali; 
  • sezioni tipo del corpo stradale e della sovrastruttura; 
  • opere d'arte principali; 
  • planimetria e profili degli svincoli e delle intersezioni a raso; 
  •  planimetria  e  profili  delle  interferenze  con   sottoservizi
(pubblici e privati); 
  • accessi privati; 
  • segnaletica; 
  •  impianti  accessori  (illuminazione,  ventilazione,   soccorso),
arredo stradale; 
  • programma di manutenzione. 
 
  3.4.2 Le schede di controllo 
  In  considerazione  dell'ambito  attuale  di   applicazione   delle
disposizioni del D.Lgs. n. 35/11, sono state  predisposte  le  schede
per i tipi di strada di cui si compone  la  TEN  attuale,  ovvero  le
strade in ambito extraurbano  a  doppia  carreggiata  (autostrade  ed
extraurbane principali) e,  anche  se  in  minima  parte,  a  singola
carreggiata (extraurbane secondarie). 
  Infatti si ritiene che la definizione delle schede di controllo per
le altre tipologie di strade ed in particolare per  l'ambito  urbano,
possa e debba avvenire attraverso  il  tavolo  di  confronto  con  le
Regioni e gli enti locali di cui all'art.12, c.6 del D.Lgs. n. 35/11,
anche alla luce dei risultati della  fase  iniziale  di  applicazione
delle procedure sulle strade appartenenti alla TEN. 
  Pertanto si riportano in Allegato le schede  da  utilizzare  per  i
diversi tipi di controllo limitatamente all'ambito suddetto. 
 
  4 ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
  Nell'art. 6 del D.Lgs. n. 35/11 e' stato previsto che l'OC provvede
a redigere un  programma  delle  ispezioni  periodiche  sulle  strade
aperte al traffico, da aggiornare con cadenza  biennale  e  idoneo  a
garantire adeguati livelli di sicurezza. 
  Gli Organi competenti, sulla base della disciplina  che  detteranno
le Regioni e le province autonome, ai  sensi  dell'art.  1,  c.4  del
D.Lgs. n. 35/11, potranno considerare non prioritarie le ispezioni su
parte della rete di loro competenza in funzione della gerarchia della
rete, strade locali o  strade  con  flussi  di  traffico  di  entita'
modesta, e di livelli di pericolosita' minori. 
  Il programma delle ispezioni, a regime, deve necessariamente essere
predisposto sulla base della classificazione dei  tratti  ad  elevata
concentrazione di incidenti e della classificazione  della  sicurezza
della rete esistente.  Prioritariamente  le  ispezioni  di  sicurezza
dovranno  essere  condotte  su  quei  particolari   tratti   stradali
omogenei, definiti nel par. 2.2.1.2, nei  quali  si  e'  rilevato  un
elevato numero di incidenti e che sono stati identificati  attraverso
la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti. 
  Le ispezioni  di  sicurezza  sulle  infrastrutture  stradali,  sono
strutturate sia in riferimento all'ambito extraurbano sia  all'ambito
urbano, nonche' per tipologia di strada, come descritto nella matrice
di riferimento al par. 4.3.1. 
  Le  ispezioni  di  sicurezza  consistono  in  "ispezioni   diffuse"
sull'intero tratto stradale omogeneo ed in "ispezioni puntuali", o di
dettaglio, localizzate  su  singoli  siti  critici  o  potenzialmente
critici e su punti singolari. 
  Le ispezioni diffuse comprendono una serie  di  ispezioni  condotte
lungo l'asse stradale e una serie di ispezioni  dei  punti  singolari
dell'asse stradale stesso, quali intersezioni, accessi e  diramazioni
di particolare forma e dimensione, tratti in corrispondenza di  opere
d'arte,  restringimenti,   barriere,   ecc.,   che   richiedono   una
metodologia di ispezione, e quindi anche un  utilizzo  di  strumenti,
simili a quelli delle ispezioni puntuali. 
 
  4.1 Finalita' delle ispezioni 
  Le ispezioni di sicurezza hanno come finalita' quella di: 
  •   individuare   le   criticita'   dell'infrastruttura    stradale
direttamente correlate agli eventi incidentali; 
  • identificare i fattori di potenziale pericolo dell'infrastruttura
stradale, che potrebbero dar luogo a siti con elevata incidentalita';