1 PARTE GENERALE ..... 4 1.1 OGGETTO E FINALITA' ..... 4 1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ..... 5 1.3 LETTURA SISTEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.35/2011 ..... 7 1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE ..... 12 1.4.1 Le reti stradali ..... 12 1.4.2 Le tipologie di progetto ..... 14 1.4.3 La fase transitoria ..... 15 1.5 I SOGGETTI COINVOLTI E LE FUNZIONI SVOLTE ..... 18 1.5.1 Gli Enti territoriali preposti alla regolazione del sistema ..... 18 1.5.1.1 Lo Stato ..... 18 1.5.1.2 Le Regioni e le province autonome ..... 18 1.5.2 L'Organo Competente ..... 19 1.5.3 Gli enti proprietari e i gestori stradali ..... 21 1.5.4 Gli esperti della sicurezza stradale ..... 22 2 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ..... 23 2.1 IL CICLO COMPLETO DELLE ATTIVITA' PREVISTE ..... 23 2.2 ANALISI DELLA RETE STRADALE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ..... 24 2.2.1 Esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico ..... 24 2.2.1.1 Analisi delle caratteristiche geometriche e funzionali ..... 25 2.2.1.2 Individuazione dei tratti stradali omogenei ..... 26 2.2.2 Classificazione finalizzata al programma delle ispezioni ..... 27 2.2.2.1 Classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti ..... 27 2.2.2.2 Classificazione della sicurezza della rete esistente ..... 34 2.3 PROGRAMMA DELLE ISPEZIONI ..... 37 2.3.1 Criteri per la definizione del programma delle ispezioni ..... 38 2.3.2 Fasi della procedura di ispezione ..... 40 2.4 CLASSIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI ..... 41 2.4.1 Elenco delle priorita' degli interventi ..... 43 2.4.1.1 Valutazione economica degli interventi ..... 44 2.4.1.2 Individuazione delle priorita' ..... 47 2.4.2 Pianificazione e programmazione degli interventi ..... 48 2.4.2.1 Manutenzione ordinaria: interventi gestionali e infrastrutturali minimi ..... 49 2.4.2.2 Manutenzione straordinaria: progetti di infrastruttura ..... 49 2.5 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ..... 50 2.5.1 Manutenzione ordinaria ..... 51 2.5.1.1 Interventi gestionali ..... 51 2.5.1.2 Interventi infrastrutturali minimi ..... 51 2.5.2 Manutenzione straordinaria: progetti di infrastruttura ..... 52 2.5.2.1 VISS ..... 52 2.5.2.2 Progetti ..... 53 2.5.2.3 Controlli ..... 53 2.6 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ..... 54 2.6.1 Identificazione dell'efficacia degli interventi ..... 55 2.6.2 Ritorno all'esame del funzionamento della rete ..... 57 3 CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI ..... 58 3.1 FINALITA' DEI CONTROLLI ..... 58 3.2 LE TIPOLOGIE DEI PROGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO ..... 62 3.3 FASI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO ..... 64 3.3.1 Avvio della progettazione: comunicazione del gestore all'Organo Competente ..... 64 3.3.2 Individuazione dei controllori ..... 64 3.3.2.1 Tempi ..... 64 3.3.2.2 Modalita' ..... 65 3.3.3 Affidamento del controllo ..... 66 3.3.3.1 Oggetto del controllo ..... 66 3.3.3.2 Responsabilita' del controllore ..... 67 3.3.4 Svolgimento dei controlli ..... 69 3.3.4.1 Tempi ..... 69 3.3.4.2 Modalita' dei controlli documentali sui progetti ..... 70 3.3.4.3 Modalita' delle prime ispezioni di verifica sul progetto ..... 74 3.3.5 Recepimento dei risultati dei controlli ..... 75 3.4 CONTENUTI DEI CONTROLLI ..... 76 3.4.1 La matrice di riferimento: illustrazione dei contenuti ..... 76 3.4.1.1 Nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti ..... 78 3.4.1.2 L'ambito extraurbano e urbano ..... 79 3.4.1.3 Le strade a doppia e a singola carreggiata ..... 81 3.4.1.4 I livelli di progettazione: preliminare, definitivo ed esecutivo ..... 82 3.4.2 Le schede di controllo ..... 85 4 ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI ..... 86 4.1 FINALITA' DELLE ISPEZIONI ..... 87 4.2 FASI DELLA PROCEDURA DI ISPEZIONE ..... 88 4.2.1 Attuazione del programma delle ispezioni ..... 88 4.2.2 Individuazione degli ispettori ..... 89 4.2.2.1 Tempi ..... 89 4.2.2.2 Modalita' ..... 90 4.2.3 Affidamento dell'ispezione ..... 91 4.2.3.1 Oggetto dell'affidamento ..... 91 4.2.3.2 Responsabilita' dell'ispettore ..... 93 4.2.4 Modalita' di svolgimento dell'ispezione ..... 95 4.2.4.1 Analisi preliminare della documentazione ..... 95 4.2.4.2 L'ispezione del tratto stradale ..... 95 4.2.4.3 La redazione del rapporto finale ..... 100 4.2.5 Risultanze dell'ispezione ..... 102 4.3 CONTENUTI DELLE ISPEZIONI .....104 4.3.1 La matrice di riferimento: illustrazione dei contenuti ..... 104 4.3.2 Le schede di ispezione ..... 106 4.4 LE ISPEZIONI NEI CANTIERI STRADALI ..... 115 4.4.1 Cantieri in ambito extraurbano ..... 117 4.4.2 Cantieri in ambito urbano ..... 118 TABELLE ..... 119 FIGURE ..... 120 ABBREVIAZIONI ..... 121 BIBLIOGRAFIA ..... 122 ALLEGATI ..... 123 1 PARTE GENERALE 1.1 Oggetto e finalita' Le presenti Linee Guida sono emanate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.35/2011 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Le Linee Guida stabiliscono i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti e delle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e per l'attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale. Le Linee Guida hanno come finalita' quella di orientare, coordinare e rendere omogenee le attivita' di tutti i soggetti coinvolti nel processo della sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui gli Enti territoriali, gli Organi Competenti, gli Enti proprietari e gestori delle strade e gli esperti della sicurezza stradale, ovvero i controllori dei progetti e gli ispettori delle strade esistenti. Le presenti Linee Guida, al fine di garantire un sistema di interventi tra loro armonizzati e coordinati, hanno l'obiettivo di fornire uno strumento che individua le modalita' procedurali delle analisi di sicurezza stradale e di tutte le altre attivita' connesse al processo per la classificazione della rete stradale. I controlli della sicurezza stradale sui progetti e le ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti, definiti complessivamente "analisi di sicurezza stradale", sono un processo di tipo preventivo, tendente ad individuare le situazioni potenzialmente generatrici di incidenti, finalizzato alla verifica di sicurezza dei progetti stradali, sia di nuove infrastrutture sia di interventi di adeguamento di strade esistenti, ed alla verifica delle caratteristiche delle strade esistenti in esercizio. Sulla base dei risultati della fase iniziale di applicazione delle procedure delle Linee Guida sulle strade appartenenti alla TEN, come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n.35/11, considerato che alcune delle procedure introdotte costituiscono una novita' nell'ordinamento, si auspica che dal tavolo permanente di confronto con le Regioni e gli enti locali, di cui all'art. 12, c.6, emergano proposte significative per una maggior coesione e coordinamento del processo di attuazione nelle reti stradali di rispettiva competenza. 1.2 Quadro di riferimento normativo Con la legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96 e' stata conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva comunitaria 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Tale Direttiva si prefigge l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza delle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea (d'ora in poi per brevita' TEN(1) ), mediante l'introduzione di una serie di procedure atte a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle diverse fasi di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione. --------- (1) Per l'individuazione della TEN si rimanda al successivo par. 1.4.1 Il D.Lgs. n.35/11 di recepimento della Direttiva 2008/96/CE, entrato in vigore il 23 aprile 2011, introduce una serie di procedure, in capo ad una pluralita' di soggetti, finalizzate al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali, che costituiscono una novita' per l'ordinamento preesistente, costituito dal Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92), nonche' da altre specifiche disposizioni attuative, che ponevano specifici adempimenti in capo ai soli Enti proprietari e gestori delle strade. L'art. 12, c.5 del D.Lgs. n.35/11 ha previsto che, prima dell'adozione delle presenti Linee Guida, nella fase transitoria le "Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade", di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3699 dell'8 giugno 2001, costituissero la norma di riferimento per l'analisi di sicurezza delle strade, nei limiti di compatibilita' delle disposizioni riportate nel medesimo decreto. I principi riportati nella predetta circolare sono stati quindi il punto di partenza e di riferimento per lo sviluppo delle presenti Linee Guida. Nel delineare il quadro di riferimento normativo si evidenzia che il D.Lgs. n.35/11 ha previsto una serie di decreti attuativi, che devono essere necessariamente concepiti secondo una logica unitaria e coordinata; tra i vari decreti quello di adozione delle presenti Linee Guida assume un ruolo centrale rispetto agli altri poiche' da un lato costituisce la cornice all'interno della quale si inseriscono tutti gli altri provvedimenti e dall'altro ne fornisce una chiave di lettura finalizzata ad un'attuazione razionalizzata. Si elencano di seguito i citati decreti attuativi il cui ambito di applicazione viene specificatamente descritto nel successivo par. 1.4: Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 1: decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 35/11 Il quadro normativo si compone inoltre, con particolare riferimento alle attivita' piu' strettamente tecniche delle analisi di sicurezza, delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ma anche delle prescrizioni delle norme tecniche di progettazione stradale e da tutte le altre norme, riguardanti elementi funzionali o di arredo della strada (segnaletica, dispositivi di ritenuta stradale, pavimentazione stradale, impianti, ecc..). 1.3 Lettura sistematica del decreto legislativo n. 35/2011 I contenuti delle Linee Guida, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 35/11, relativi ai controlli e ispezioni della sicurezza stradale, devono necessariamente ricomprendere, in una lettura sistematica dell'intero articolato del decreto, anche le attivita' relative alla classificazione e, piu' in generale, tutte le attivita' correlate al processo di gestione della sicurezza della rete stradale. I controlli e le ispezioni sono attivita' svolte dagli esperti della sicurezza, come definiti nel successivo par. 1.5.4, mentre tutte le altre attivita' relative al ciclo della gestione della sicurezza sono condotte da una pluralita' di soggetti descritti ampiamente nel par. 1.5. I controlli e le ispezioni infatti non devono essere intesi come fasi autonome e avulse dall'intero processo gestionale, pur rappresentando le attivita' tecniche piu' rilevanti, ma devono far parte di un ciclo di attivita' consequenziali e iterative volte tutte a perseguire un miglioramento della sicurezza attraverso una gestione ottimizzata della rete stradale. Nella seguente figura si rappresentano le attivita' dei controlli e delle ispezioni inserite nel ciclo complessivo delle attivita', piu' ampiamente descritte nel successivo capitolo 2. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 1: il ciclo complessivo delle attivita' del processo di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali Il processo di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali prende avvio preliminarmente con l'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico, attraverso un'analisi delle caratteristiche geometriche e funzionali dell'intera rete ed una sua suddivisione in tratti stradali omogenei. Tale suddivisione in tratti elementari consente di effettuare una classificazione dell'intera rete finalizzata ad individuare il programma delle ispezioni e quindi la loro priorita'. Le risultanze delle ispezioni e l'identificazione delle potenziali misure correttive consentono di pervenire ad una nuova classificazione finalizzata alla pianificazione degli interventi ed alla loro priorita' di attuazione. Alcuni interventi possono essere attuati nell'ambito della manutenzione ordinaria mentre altri richiedono l'attivazione delle procedure previste per la manutenzione straordinaria. La valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati consente di effettuare un monitoraggio dello stato della sicurezza della rete, prevedendo ciclicamente un nuovo esame del funzionamento della rete stradale attraverso dati piu' aggiornati e dettagliati, consentendo l'elaborazione di una nuova classificazione di sicurezza della rete, finalizzata ad individuare il successivo programma di ispezioni. In riferimento ai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 35/11 si ritiene di doverne illustrare i contenuti e le relative modalita' di attuazione in funzione sia della progressiva estensione dell'ambito di applicazione, come definito nel par. 1.4, sia della diversa natura dei decreti stessi, considerato che alcuni assumono validita' generale mentre altri assumono valenza limitata alla sola rete stradale di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'ora in poi, per brevita', MIT), ovvero del soggetto individuato quale Organo Competente (d'ora in poi, per brevita', OC) ai sensi della definizione dell'art. 2, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 35/11. Tra i decreti attuativi previsti, ferma restando la progressiva estensione dell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 35/11, si evidenzia che: • il decreto previsto all'art. 3, c.2 relativo alla modalita', contenuti e documenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale, definita VISS, si applica a tutti i "progetti di infrastruttura" appartenenti a tutte le reti stradali di tutti gli Enti proprietari e/o gestori; • il decreto previsto all'art. 5, c.1 relativo alla classificazione tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti e classificazione della sicurezza della rete esistente, si applica soltanto alla rete stradale di competenza del MIT. Ogni altro OC dovra' effettuare con proprio provvedimento la classificazione della sicurezza della propria rete, come stabilito nel par. 2.2.2.2; • il decreto previsto all'art. 6, c.2 relativo all'individuazione delle misure di sicurezza temporanee, emanato il 12 dicembre 2011, si applica a tutte le reti stradali di tutti gli Enti proprietari e/o gestori; • il decreto previsto all'art. 9, c.1 relativo ai programmi di formazione degli esperti e alla modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco degli esperti, e' stato emanato il 23 dicembre 2011. Tale programma di formazione, unico per tutti gli Enti formatori, e' indirizzato a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacita' e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti ed all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale. Con l'unicita' di tale programma si e' garantita l'omogeneita' della formazione degli esperti della sicurezza su tutto il territorio nazionale che dovranno essere iscritti nell'unico elenco istituito presso il MIT, previsto dall'art. 4, c.7; • il decreto previsto all'art. 9, c.6 relativo alla determinazione del contributo dei corsi, definito ex lege di natura non regolamentare, si applica ai soggetti che svolgono i corsi di formazione; • il decreto previsto all'art. 10, c.2 relativo all'individuazione delle tariffe per le attivita' di controllo, classificazione e ispezione e modalita' di versamento, si applica alla sola rete di competenza del MIT gestita da enti gestori non pubblici. Inoltre, l'art. 7, c.1 del D.Lgs. n. 35/11 ha previsto che "per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale di cui all'articolo1, comma 2, l'organo competente riporta in un'apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali". La "relazione di incidente" al fine di soddisfare i requisiti previsti dall'allegato IV del D.Lgs. n. 35/11 deve comprendere ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dal modulo di rilevazione ISTAT-CTT/INC. A tale proposito il MIT sta predisponendo un modello di relazione di incidente per la rete stradale di propria competenza. Con la progressiva estensione dell'ambito di applicazione, descritta nel par. 1.4, ogni OC dovra' provvedere ad acquisire i dati di incidentalita' relativi alla propria rete stradale anche attraverso l'utilizzo di banche dati esistenti. Inoltre il D.Lgs. n. 35/11, come richiamato nell'art. 1, c.5 dello stesso, e' norma complementare al D.Lgs. n. 264/06 relativo alla sicurezza delle gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella TEN. Il D.Lgs. n. 35/11 ha introdotto una norma di coordinamento con il D.Lgs. n. 264/06 soltanto per quanto riguarda i requisiti dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo che siano, a regime, gli stessi nei due ambiti. Il D.Lgs. n. 35/11, in simmetria con la complementarieta' della Direttiva 2008/96/CE rispetto alla Direttiva 2004/54/CE, ha espressamente escluso l'applicazione delle disposizioni alle gallerie rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 264/06. Ferma restando questa netta separazione degli ambiti delle due norme, si deve sottolineare come le relative disposizioni si pongano su due piani diversi: mentre la norma sulla sicurezza delle gallerie individua i requisiti minimi di sicurezza che tali infrastrutture devono soddisfare, nonche' le relative procedure finalizzate a garantire che tali requisiti siano rispettati, la norma sulla sicurezza delle infrastrutture stradali non stabilisce alcun requisito tecnico-funzionale per le caratteristiche infrastrutturali ma introduce obblighi nei confronti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle infrastrutture stradali affinche' si realizzi un progressivo aumento del loro livello di sicurezza. In quest'ottica sarebbe stato piu' opportuno che la direttiva 2008/96/CE, intervenuta successivamente alla 2004/54/CE, avesse fatto salve le disposizioni specifiche sulle gallerie, gia' cogenti, ma non avesse escluso dal proprio campo di applicazione le gallerie, peraltro solo quelle di lunghezza superiore a 500 metri, poiche' le disposizioni della direttiva 2008/96/CE si applicano a "tratti di infrastruttura stradale", che comprendono quindi anche eventuali gallerie, e che devono essere analizzati, sotto il profilo della sicurezza stradale dell'intero tratto, in modo unitario e complessivo. Si evidenzia in particolare che una galleria di lunghezza inferiore a 500 metri e' assoggettata alla sola disciplina del D.Lgs. n. 35/11 e pertanto la responsabilita' dei relativi controlli ed ispezioni e' attribuita al solo OC, mentre per una galleria ricadente sulla stessa infrastruttura e di lunghezza superiore a 500 metri la responsabilita' dei relativi controlli ed ispezioni e' attribuita alla sola Commissione Permanente Gallerie. La complementarieta' degli ambiti delle due direttive e' stata necessariamente mutuata nelle due rispettive norme di recepimento nazionali, ma cio' comporta che a livello attuativo si debbano introdurre le opportune e necessarie forme di coordinamento delle relative procedure, non solo per evitare duplicazioni di attivita', ottimizzando tempi e riducendo costi, ma anche e soprattutto affinche' la valutazione della sicurezza ed i conseguenti eventuali interventi di adeguamento non avvengano a "compartimenti stagni", come definiti nei due ambiti di applicazione, ma in una visione globale dell'intero tratto stradale, anche sotto il profilo programmatico. Pertanto ai fini dell'effettuazione dell'analisi di sicurezza di un'infrastruttura stradale in cui i due ambiti si sovrappongono e' necessario che l'OC operi attraverso un opportuno coordinamento con la Commissione Permanente Gallerie, oltre che con le esistenti Commissioni Intergovernative (CIG) relativamente ai tunnel transfrontalieri, cosi' come previsto dal D.Lgs. n. 264/06. 1.4 Ambito di applicazione 1.4.1 Le reti stradali L'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 35/11 e' rappresentato dalle strade ricadenti nella TEN, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico, mentre per tutte le altre strade non appartenenti alla TEN, i contenuti del decreto legislativo costituiscono norme di principio fino a che non diventeranno cogenti in base all'evoluzione temporale del campo di applicazione. L'attuale rete stradale TEN(2) vigente e' suddivisa soltanto nelle due tipologie di rete "esistente", costituita dalle strade appartenenti alla rete primaria nazionale e quindi sostanzialmente dalla quasi totalita' della rete autostradale e da altri itinerari internazionali, e"pianificata", costituita da progetti di adeguamento di infrastrutture esistenti o di nuove strade. --------- (2) La rete TEN e' individuata dalla decisione 1692/96/CE e successivi aggiornamenti. Al momento dell'emanazione delle presenti Linee Guida la rete stradale TEN dell'Italia e' definita nella decisione 884/04/CE ma e' in corso di definizione un aggiornamento della rete in base ad un nuovo approccio che individua due livelli di rete ("comprehensive network" e "core network"), come definiti nella proposta della Commissione Europea del 19.10.11. La rete TEN programmata, in corso di definizione al momento dell'emanazione delle presenti Linee Guida, distinguera' la rete stradale nelle tre tipologie "completed", "to be upgraded" e "planned". Come si evince dalla tabella seguente, alla vigente TEN "esistente" corrisponde sia la rete "completed" sia parte della rete "to be upgraded" intesa come insieme delle infrastrutture in esercizio aventi gia' i requisiti minimi per l'appartenenza alla TEN, ma che comunque devono essere potenziate (es. realizzazioni 3a e/o 4a corsia). Analogamente alla vigente TEN "pianificata" corrisponde parte della rete "to be upgraded" e la rete "planned" comprendente a sua volta sia le infrastrutture in esercizio non aventi ancora i requisiti minimi per l'appartenenza alla TEN, ma per le quali sono previsti dei progetti di adeguamento, sia le nuove infrastrutture. Pertanto, per verificare quali attivita' siano necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 35/11, si deve fare riferimento alla "tipologia effettiva di infrastruttura", riportata in dettaglio nella tabella seguente, nella quale si trova la corrispondenza tra le tipologie di infrastruttura individuate nella TEN attualmente vigente (Dec. 884/04/CE) e nella proposta della CE del 19.10.11. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2: attivita' necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 35/11 in funzione della tipologia di infrastruttura Inoltre e' stato previsto che tale ambito debba essere esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, "alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico" ed e' stata altresi' prevista la possibilita' di prorogare tale decorrenza, non oltre il 1°gennaio 2021. Per la rete stradale di competenza delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, e' previsto che le disposizioni del D.Lgs. n. 35/11 costituiscano norme di principio e che, entro il 31 dicembre 2020, le Regioni e le province autonome dettino, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto, la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea. Le presenti Linee Guida, vista la progressiva estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 35/11 a tutte le reti stradali ricadenti nel territorio nazionale, sono strutturate in modo che abbiano validita' generale, e quindi rispondenti anche alle esigenze del prossimo futuro sia per l'ambito extraurbano sia per l'ambito urbano, anche come orientamento per l'eventuale definizione da parte delle Regioni e delle province autonome di ulteriori modalita' applicative in riferimento alla specificita' delle reti stradali nei loro territori, e comunque coerenti con le presenti Linee Guida. In riferimento allo stato evolutivo delle infrastrutture stradali, il campo di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 35/11 descritto nella Tabella 2 puo' essere ritenuto valido per tutte le altre reti stradali, ad iniziare da quella di interesse nazionale. 1.4.2 Le tipologie di progetto La direttiva 2008/96/CE ha previsto che fossero effettuati controlli della sicurezza stradale nelle diverse fasi del progetto, dalla fase di pianificazione e sino all'inizio del funzionamento dell'infrastruttura. Nel D.Lgs. n. 35/11 e' stato previsto che vengano effettuati controlli della sicurezza stradale sia sui progetti relativi alla costruzione di infrastrutture stradali nuove, sia sui progetti che producono una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico, nonche' sui progetti di adeguamento che comportano modifiche del tracciato. Si evidenzia come da un lato, per le nuove infrastrutture, vi sia una completa applicazione sulla totalita' dei progetti, mentre dall'altro, per le infrastrutture esistenti, sia necessaria una puntuale individuazione delle tipologie di progetti che ricadono nelle due citate fattispecie, e per la quale si rinvia al par. 3.2. In particolare per quanto riguarda i progetti relativi ad una sostanziale modifica "con effetti sui flussi di traffico" si segnala che l'ambito dell'analisi debba non limitarsi all'infrastruttura oggetto dell'intervento di adeguamento, ma opportunamente estendersi alle infrastrutture adiacenti e connesse, i cui flussi risentono dell'attuazione dell'intervento stesso. Per tali progetti, posto che qualunque intervento, anche minimo ed anche solo di natura gestionale, ovvero di semplice regolazione del traffico, quindi non strutturale, comporta potenzialmente notevoli effetti sui flussi di traffico, e' necessario rinviare al par. 3.2 per la precisa e puntuale individuazione delle tipologie di progetti che devono essere sottoposti al controllo della sicurezza stradale. Poiche' i controlli devono essere effettuati per ogni livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) le Linee Guida, sono organizzate e strutturate con contenuti specifici e distinti in base all'ambito extraurbano e urbano, alla tipologia di strada (doppia o singola carreggiata), ed ulteriormente suddivisi per i tre livelli di progettazione nonche' per le fasi di costruzione, di pre-apertura al traffico e per il primo anno di funzionamento. Per l'analisi dettagliata e descrittiva dei controlli della sicurezza stradale sui progetti si rimanda al capitolo 3. 1.4.3 La fase transitoria Le disposizioni transitorie contenute nell'art. 12 del D.Lgs. n. 35/11 hanno introdotto da un lato la disciplina dei controlli sui progetti in itinere al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, dall'altro la definizione dei requisiti soggettivi degli esperti, nelle more dell'entrata in operativita' dell'elenco di cui all'art. 7, c.4, ed infine il rinvio ai contenuti degli allegati o ad altri documenti esistenti come riferimenti normativi, in attesa dell'emanazione dei vari decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 35/11 e illustrati nel par. 1.2 e nel par. 1.3. Per quanto riguarda la disciplina dei controlli, al fine di evitare che la loro applicazione potesse tradursi in oneri di riprogettazione e quindi in costi aggiuntivi e ritardi nell'iter approvativo, essi sono stati esclusi sui progetti di cui era gia' stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore della norma (23.04.11); in particolare per le opere strategiche di cui alla L. 443/01, l'esclusione dei controlli riguarda anche quegli interventi di cui, sempre alla data del 23.04.11, era gia' stato approvato il progetto preliminare. Nelle figure seguenti si illustrano, sia la necessita' dei controlli sia la necessita' della VISS ad essi propedeutica, in funzione delle diverse fasi in cui si trovavano i progetti in itinere alla data di entrata in vigore della norma. Emerge con chiarezza come per i progetti in fase di studio di fattibilita' o di progettazione preliminare, siano necessari, per tutte le infrastrutture, oltre alla VISS tutti i controlli sui vari livelli di progettazione, mentre per i progetti in fase di redazione del progetto definitivo siano necessari i controlli soltanto per le infrastrutture ordinarie (escluse le infrastrutture strategiche) sia sul progetto definitivo sia sull'esecutivo; infine risulta come per tutte le infrastrutture aventi il progetto definitivo approvato i controlli siano esclusi. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 2: applicazione, nella fase transitoria, della VISS e dei controlli sui progetti in fase di studio di fattibilita' Figura 3: applicazione, nella fase transitoria, della VISS e dei controlli sui progetti in fase di progettazione preliminare Figura 4: applicazione, nella fase transitoria, dei controlli sui progetti in fase di progettazione definitiva Figura 5: non applicazione, nella fase transitoria, dei controlli sui progetti in fase di progettazione esecutiva 1.5 I soggetti coinvolti e le funzioni svolte 1.5.1 Gli Enti territoriali preposti alla regolazione del sistema 1.5.1.1 Lo Stato Il D.Lgs. n. 35/11 ha attribuito al MIT l'espletamento di alcune funzioni in qualita' di OC, riferite all'ambito di prima applicazione del D.Lgs. n. 35/11 (consistente nella TEN appartenente interamente al demanio dello Stato e quindi sotto la vigilanza diretta del MIT), ed altre funzioni indipendenti dal ruolo di OC, in virtu' del ruolo svolto dal MIT di regolatore della disciplina della sicurezza stradale in generale e di quella delle infrastrutture stradali in particolare. Pertanto al MIT e' stata attribuita: • la responsabilita' dell'emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 35/11, validi su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di strada, riguardanti, oltre alle presenti Linee Guida, la Valutazione di Impatto della Sicurezza Stradale (art. 3, c.2), il programma dei corsi di formazione degli esperti della sicurezza stradale (art. 9, c.1) e del relativo aggiornamento (art. 9, c.4), le tariffe per controlli ed ispezioni (art. 10, c.1), il contributo di partecipazione ai corsi di formazione (art. 9, c.6); • la responsabilita' della gestione dell'elenco degli esperti della sicurezza stradale (art. 4, c.7), sia provvisorio sia a regime; • il coordinamento del tavolo permanente di confronto (art. 12, c.6); • la determinazione del costo sociale medio di un incidente mortale e di un incidente grave (art. 7, c.2); • la determinazione del costo totale dell'incidentalita' (art. 7, c.3). 1.5.1.2 Le Regioni e le province autonome Il D.Lgs. n. 35/11 ha invece attribuito alle Regioni ed alle province autonome la responsabilita' di dettare entro il 2020 la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali (art. 1, c.4). Cio' significa che, nel rispetto delle norme di principio contenute nel D.Lgs. n. 35/11 e nei decreti attuativi da esso previsti, le Regioni e le province autonome dovranno provvedere a disciplinare, per le strade ricadenti sul loro territorio, ma non comprese nella TEN e nella rete di interesse nazionale: • gli ambiti di applicazione, intesi come le reti e le tipologie di strade su cui applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 35/11 e dei relativi decreti attuativi, anche gradualmente nel tempo; • le modalita' e i tempi di attuazione delle disposizioni da loro dettate; • i criteri e le modalita' di individuazione dei relativi Organi Competenti. 1.5.2 L'Organo Competente La direttiva 2008/96 fornisce la seguente definizione di OC: "qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione della presente direttiva, inclusi gli organismi designati come organi competenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui rispettino i requisiti da essa stabiliti". L'individuazione nel MIT dell'OC, operata dall'art. 2, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 35/11, riguarda soltanto l'ambito della rete TEN, vigente e programmata, e quello successivo (dal 2016 anche la restante rete di interesse nazionale, individuata ai sensi del D.Lgs. n. 461/99), che risultano entrambi completamente appartenenti alla rete del demanio statale, ma non puo' ritenersi applicabile alla rete regionale, provinciale e comunale, extraurbana ed urbana, poiche', per tali strade, le Regioni e le province autonome, con propria disciplina, dovranno individuare le modalita' di individuazione dei relativi Organi Competenti. In particolare si potrebbe ipotizzare che l'OC coincida con l'Ente proprietario o, nel caso di alterita' rispetto a quest'ultimo, con l'Ente gestore della strada, poiche' nulla lo vieterebbe esplicitamente e sotto certi aspetti sarebbe anzi auspicabile in quanto gli obblighi dell'Ente proprietario/gestore, sono anch'essi finalizzati, in ultima istanza, all'obiettivo della sicurezza dell'infrastruttura stradale, cosi' come i compiti dell'OC che attraverso specifiche attivita' di gestione (controlli e ispezioni) assicura che le strade di propria competenza siano caratterizzate da livelli di sicurezza elevati. Non si deve confondere la funzione di controllo interno che ogni struttura organizzativa, compreso quindi l'Ente proprietario e gestore di strade, puo' e dovrebbe esplicare al fine di migliorare la propria efficienza, l'economia di gestione e la razionalizzazione delle procedure, con la funzione di controllo esterno, esercitata da un soggetto terzo. Tale ultima azione, necessaria quando si vuole garantire che il servizio erogato (la gestione delle infrastrutture) a favore dei fruitori (gli utenti stradali) sia caratterizzato da idonei livelli di efficienza e soprattutto sicurezza, deve essere svolta da un controllore necessariamente diverso rispetto al soggetto controllato, e quindi terzo, al fine di evitare qualunque potenziale conflitto di interessi. La corrispondenza biunivoca tra OC ed Ente proprietario, o gestore, ovvero l'individuazione dell'OC in un rapporto di "uno ad uno", produrrebbe delle improduttive moltiplicazioni di strutture e organizzazioni aventi medesime funzioni, che invece potrebbero e dovrebbero razionalmente essere accentrate in organismi unici per strade appartenenti ad una pluralita' di soggetti, specie se titolari di un numero esiguo di strade o dotati di scarse risorse umane e strumentali. Nel caso della TEN, ma anche della rete di interesse nazionale, l'individuazione del MIT quale unico OC centrale, effettuata dal D.Lgs. n. 35/11, ha da un lato implicitamente risolto il suddetto conflitto d'interessi, poiche' il MIT non gestisce direttamente tali infrastrutture, interamente appartenenti al demanio statale ma in gestione ad una pluralita' di soggetti (Anas e concessionarie autostradali), e dall'altro ha accentrato le funzioni in un rapporto di "uno a molti". Pertanto il MIT svolge le particolari e specifiche funzioni di OC, nell'ambito del piu' ampio esercizio di vigilanza e controllo degli enti gestori. Nel caso delle altre infrastrutture non di interesse nazionale, per quanto riguarda i criteri di individuazione dell'OC, in coerenza con la definizione di OC contenuta nella Direttiva 2008/96, si sottolinea la necessita' che esso sia costituito da un organismo pubblico, e l'opportunita' che sia istituito a livello regionale, provinciale o comunale. Nella definizione di tali criteri le Regioni e le province autonome terranno in debita considerazione l'opportunita' che la competenza e l'esperienza acquisita da strutture esistenti in attivita' di controllo ed ispezione, non vadano disperse. A tale proposito, il vincolo della terzieta' dell'OC rispetto al gestore potrebbe essere risolto con l'individuazione dell'OC in un soggetto almeno indipendente funzionalmente dal soggetto gestore, pur rimanendo entrambi appartenenti al medesimo ente territoriale (regione, provincia e comune). Cio' premesso in merito ai criteri di individuazione dell'OC, si fornisce un elenco sintetico delle funzioni che devono essere svolte dall'OC e descritte in dettaglio nei successivi capitoli: • classificazione della rete stradale di competenza: tale attivita' si traduce nella suddivisione in tratti omogenei della rete di competenza, nell'analisi dei dati di incidentalita' e di traffico, nell'esame del funzionamento della rete, nella classificazione della sicurezza della rete, anche attraverso il tavolo permanente di confronto di cui al c.6, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 35/11; • responsabilita' delle ispezioni sulle strade: tale attivita' si esplica attraverso la definizione del programma delle ispezioni, l'individuazione degli ispettori, la gestione delle attivita' di ispezione compresa l'eventuale gestione del contratto con l'ispettore esterno, l'adozione dei provvedimenti conseguenti le ispezioni; • responsabilita' dei controlli su tutti i progetti ricadenti nell'ambito di applicazione: tale attivita' si estrinseca nell'individuazione dei controllori, nella gestione delle attivita' di controllo compresa l'eventuale gestione del contratto con il controllore esterno, nell'adozione dei provvedimenti conseguenti i controlli; • pianificazione e programmazione degli interventi correttivi: tale attivita' e' svolta congiuntamente ed in piena condivisione con l'ente proprietario e/o gestore poiche' interferisce e si integra con le attivita' di gestione. Da tale elenco di funzioni emerge come l'OC non possa essere inteso come un ufficio amministrativo che si avvale di esperti interni o esterni nelle mere funzioni di controllo ed ispezione, ma debba al contrario possedere elevate competenze tecniche e professionali che gli consentano non solo un idoneo coordinamento di tali esperti ma anche un'adeguata elaborazione di analisi propedeutiche alle attivita' degli esperti stessi, nonche' il recepimento delle risultanze dei controlli e delle ispezioni e la delicata conseguente decisione sulle misure da adottare. 1.5.3 Gli enti proprietari e i gestori stradali Gli enti proprietari di strade o, nel caso di affidamento in concessione, gli enti gestori stradali, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 35/11, svolgono le seguenti funzioni: • pianificazione e progettazione di nuove infrastrutture o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti: tale attivita' si esplica nello svolgimento della Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stradale, nell'elaborazione dei progetti ai diversi livelli (preliminare, definitivo, esecutivo), nella comunicazione ai rispettivi Organi Competenti dell'avvio delle fasi di progettazione, nella mediazione e supervisione del rapporto tra controllore e progettista. Nel caso delle strade in regime di concessione, l'attivita' di programmazione degli interventi deve essere svolta in coerenza e nel rispetto degli impegni contrattuali e dei relativi piani economico-finanziari assunti nell'ambito delle convenzioni tra ente proprietario ed ente gestore. • gestione della rete esistente di competenza: tale attivita' consiste nel mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture, finalizzata al raggiungimento di un idoneo livello di sicurezza, attraverso la realizzazione di una corretta manutenzione ordinaria, comprendente gli interventi specifici individuati dagli ispettori, e di una manutenzione straordinaria, effettuata in base ad una precisa e rigorosa programmazione, condivisa con l'OC, in funzione dell'ordine di priorita' degli interventi, anch'essi individuati negli esiti delle ispezioni. 1.5.4 Gli esperti della sicurezza stradale Tra le varie attivita' previste dal D.Lgs. n. 35/11 che coinvolgono la molteplicita' di soggetti sopra elencati, vi sono le attivita' piu' tecniche, le analisi di sicurezza, affidate ad esperti della sicurezza stradale che devono possedere determinati requisiti, essere adeguatamente formati ed aver superato l'esame di certificazione professionale per poter essere inseriti nell'elenco previsto dal c.7 dell'art. 4(3). --------- (3) Nelle more di entrata in operativita' del predetto elenco, i controlli e le ispezioni devono essere svolti dai soggetti dotati dei requisiti di cui all'art. 12, c.4 del D.Lgs. n. 35/11 inseriti in apposito elenco provvisorio gestito dal MIT. Gli esperti devono effettuare i controlli sui progetti e le ispezioni sulle strade esistenti. Essi possono essere interni all'OC (nel caso del MIT il D.Lgs. n. 35/11 ha previsto l'avvalimento della struttura organizzativa dell'Anas S.p.A. che svolge le funzioni di controllo e vigilanza sulle concessioni autostradali), ma, in caso di indisponibilita' o carenza di risorse interne, l'OC puo' ricorrere a soggetti esterni, purche' aventi i requisiti soggettivi previsti, rimanendo la responsabilita' delle attivita' in capo all'OC. 2 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 2.1 Il ciclo completo delle attivita' previste Di seguito si riporta lo schema sintetico del ciclo completo delle attivita' a regime previste dal D.Lgs. n. 35/11, in cui le attivita' gia' illustrate nella Figura 1 sono state accorpate in macroattivita' che saranno descritte in dettaglio nei successivi paragrafi: Parte di provvedimento in formato grafico Figura 6: le macro-attivita' del ciclo della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali Il processo prende avvio dall'analisi della rete per concludersi con la realizzazione degli eventuali interventi correttivi il cui monitoraggio costituisce l'avvio di un nuovo ciclo. 2.2 Analisi della rete stradale nella gestione della sicurezza La prima macrofase dell'intero ciclo e' costituita dall'analisi della rete stradale: Parte di provvedimento in formato grafico Figura 7: il dettaglio della fase ANALISI RETE 2.2.1 Esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico Ogni OC, effettua l'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico di propria competenza nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato III del D.Lgs. n. 35/11, ai fini dell'effettuazione della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione della sicurezza della rete esistente. L'ambito di applicazione dei contenuti del D.Lgs. n. 35/11, come gia' esplicitato nel par. 1.4.1, nell'immediato e' rappresentato dalle strade ricadenti nella TEN: nell'ottica della progressiva estensione dell'ambito, ogni OC provvede pertanto alla classificazione della rete stradale di propria competenza, secondo i criteri e le procedure descritte nei seguenti paragrafi. Poiche' nello scenario futuro si prefigura una molteplicita' di Organi Competenti, si ritiene opportuno stabilire fin d'ora l'adozione di metodologie standardizzate da parte di ciascun OC, mediante la costruzione di una base di dati coerente ed omogenea, tale da consentire di pervenire potenzialmente alla definizione di una classificazione unitaria di tutta la rete stradale sull'intero territorio nazionale, concertata all'interno del tavolo permanente di confronto di cui al c.6, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 35/11. Nella figura che segue si riporta schematicamente la prima parte del processo dell'analisi della rete stradale nella gestione della sicurezza, attivita' completamente di competenza dell'OC. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 8: le attivita' della prima parte della macrofase ANALISI RETE 2.2.1.1 Analisi delle caratteristiche geometriche e funzionali Le infrastrutture stradali esistenti, non essendo stato ancora emanato il decreto previsto dall'art. 13, c.4 del Codice della Strada, sono classificate in base a quanto previsto dall'art. 2, c.2 del Codice e relativo Regolamento. Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 13, c.5 del Codice, devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme previste dall'art. 13, c.4, ma nelle more della loro emanazione, provvedono ad effettuare una classificazione provvisoria: tale classificazione viene effettuata prevalentemente in base alle caratteristiche geometriche ma anche rispetto alla funzione da essa svolta ai sensi dell'art. 2, c.6 del Codice della Strada. Ai fini delle attivita' previste dal D.Lgs. n. 35/11, e descritte nelle presenti Linee Guida, si rende necessario definire i criteri in base ai quali ogni OC deve suddividere la propria rete stradale ai fini dell'attuazione del programma delle ispezioni, di cui al par. 2.3. L'analisi del funzionamento della rete stradale deve quindi essere effettuata individuando le caratteristiche geometriche e funzionali di tratti stradali elementari omogenei da un punto di vista sia geometrico sia funzionale, finalizzata ad effettuare la classificazione della sicurezza della rete esistente la cui responsabilita' e' dell'OC. La classificazione tecnico-funzionale e' il presupposto per individuazione dei tratti stradali omogenei finalizzata alla classificazione della sicurezza della rete. L'individuazione dei tratti stradali omogenei non deve limitarsi alla suddivisione nelle tipologie tecnico-funzionali previste dalle norme ma deve essere attuata attraverso l'applicazione di ulteriori criteri significativi in termini di parametri rappresentativi della sicurezza. In ambito urbano tale individuazione richiede ancora maggiore attenzione in relazione alla eterogeneita' e frammentazione delle tipologie infrastrutturali presenti. In assenza della classificazione di cui all'art. 13, c.4 del Codice della Strada risulta maggiormente opportuno che ogni OC, proprio per raggiungere le finalita' prefissate dal D.Lgs. n. 35/11, operi una ripartizione della rete stradale di propria competenza con criteri sempre piu' oggettivi. 2.2.1.2 Individuazione dei tratti stradali omogenei Ai fini della definizione dei tratti stradali omogenei, individuati quali elementi minimi in cui effettuare la classificazione, risulta opportuna una preliminare distinzione delle infrastrutture tra l'ambito urbano e l'ambito extraurbano e per tipologia di strada (doppia o singola carreggiata). Tale suddivisione in base al solo tipo di carreggiata, ferme restando le differenze tra i diversi tipi di strada rientranti in tali macrocategorie, si ritiene opportuna nell'ottica della semplificazione, cosi' come descritto nel par. 3.4.1.3. Infatti in ambito extraurbano le differenze tra le caratteristiche tecnico-funzionali tra le strade di tipo A e quelle di tipo B sono minime, cosi' come, sempre in ambito extraurbano, tra le strade secondarie di tipo C e le strade locali di tipo F. Per l'individuazione dei tratti stradali omogenei, dopo le predette macrosuddivisioni, devono essere presi in esame ulteriori elementi quali: • contesto ed inserimento ambientale (ad esempio tratto in pianura o montagna); • classe funzionale della strada (ed eventuali ulteriori suddivisioni all'interno della classe in base a diverse organizzazioni della sezione trasversale, quali ad esempio la variazione del numero delle corsie); • caratteristiche geometriche del tracciato; • traffico (volumi, componenti, densita', variabilita' temporale, ecc.). L'analisi delle caratteristiche geometriche del tracciato di un'infrastruttura stradale consente preliminarmente di operare una sua suddivisione in "archi", costituenti i tratti stradali, ed in "nodi", costituenti le intersezioni e/o gli svincoli. L'arco stradale compreso tra due nodi puo' essere costituito da un insieme di diversi tratti stradali omogenei: se all'interno di un arco stradale si riscontra una discontinuita' rilevante delle caratteristiche geometriche (variazione della larghezza carreggiata, presenza/assenza banchina, ecc.) esso deve essere suddiviso ulteriormente in piu' tratti stradali con caratteristiche funzionali e geometriche omogenee. Tale ripartizione, soprattutto nella prima fase del ciclo delle attivita' previste dal D.Lgs. n. 35/11, puo' ragionevolmente riferirsi a quella operata dall'Ente Gestore per la classificazione tecnico-funzionale provvisoria. Infatti ogni OC, nella fase a regime, deve conoscere e gestire i dati relativi ai flussi di traffico rilevati e forniti dall'Ente gestore (volume, ripartizione percentuale tra le diverse componenti di traffico, analisi della variabilita' dei flussi, ecc.). In assenza di tali dati, l'OC dovra' dare indicazione agli Enti gestori di effettuare una campagna di rilievo dei flussi di traffico relativi alla propria rete di competenza con cadenza triennale, congruentemente con la tempistica dettata per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la classificazione della sicurezza della rete esistente, almeno su una porzione di rete significativa. 2.2.2 Classificazione finalizzata al programma delle ispezioni 2.2.2.1 Classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti La classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, definita nell'art. 2, c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 35/11, e' rappresentata dall'elenco dei tratti stradali omogenei, in cui funzionalmente e' suddivisa tutta la rete stradale di competenza di ogni OC, classificati in base all'incidentalita' rilevata nei tratti della rete stradale, aperti al traffico da oltre tre anni, in cui si e' verificato un numero considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di traffico, siano essi concentrati in punti specifici o distribuiti sull'intero tratto, e i cui criteri sono riportati nell'allegato III del D.Lgs. n. 35/11. L'incidentalita' dei tratti della rete stradale si basa sui dati ISTAT e, laddove presenti, sui dati ed elaborazione dei centri di monitoraggio della sicurezza stradale regionali, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. L'evento incidentale non e' sempre e direttamente correlato a carenze infrastrutturali e pertanto risulta necessario analizzare il sistema stradale nel suo complesso attraverso un'analisi delle relazioni esistenti tra i diversi elementi componenti il sistema stesso, rappresentato nella seguente figura, ovvero "uomo -veicolo -ambiente -infrastruttura", al fine di valutare correttamente le cause. L'uomo detiene un ruolo centrale nel sistema in quanto e' l'unico elemento che puo' adattare il proprio comportamento a quello degli altri elementi e per tale motivazione rappresenta spesso, con il suo comportamento non corretto, la causa principale dell'evento incidentale. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 9: il sistema "uomo -veicolo -ambiente -infrastruttura" La corretta percezione da parte dell'uomo delle informazioni, geometriche e gestionali, dell'infrastruttura stradale riveste una grande importanza nel fenomeno incidentale. L'uomo deve adattare il suo comportamento, in una data infrastruttura, in funzione del veicolo condotto e delle condizioni ambientali in cui l'infrastruttura si inserisce. L'uomo e', oltre che l'utilizzatore, anche il gestore dell'infrastruttura e pertanto attraverso una sua corretta gestione nel tempo ne garantisce una migliore funzionalita' ed una maggiore sicurezza. Il D.Lgs. n. 35/11, analizza solamente una porzione del complesso sistema suddetto, attraverso la predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali con l'obiettivo di ridurre le criticita' ad essa riferibili. Nella figura che segue si riporta schematicamente la seconda parte del processo della fase dell'analisi della rete stradale nella gestione della sicurezza, attivita' anch'essa completamente di competenza dell'OC. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 10: le attivita' della seconda parte della macrofase ANALISI RETE La classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti deve essere effettuata analizzando prioritariamente gli incidenti mortali, in quanto l'obiettivo principale del D.Lgs. n. 35/11 e' quello di individuare ed eliminare le criticita' della rete stradale che provocano il reiterarsi di incidenti mortali, ma, ai fini di un'analisi piu' approfondita dell'incidentalita' della rete stradale, risulta opportuno valutare i medesimi tratti omogenei anche contestualmente ai dati relativi agli "incidenti con feriti". A regime la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti rappresenta l'input per la classificazione della sicurezza della rete ma assume la particolare funzione nel primo processo di dettare le priorita' del programma delle ispezioni. Per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti risulta necessario effettuare un'analisi dei dati dell'incidentalita' ed utilizzare adeguati indicatori di incidentalita' che possano adeguatamente essere rappresentativi dell'evento incidentale nel suo complesso. Gli indicatori di incidentalita' devono essere calcolati per tratto omogeneo e in proporzione al flusso di traffico, operando una differenziazione tra l'ambito urbano ed extraurbano e per tipologia di strada (doppia e singola carreggiata). I principali dati, necessari per poter redigere la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, sono rappresentati dalla lunghezza del tratto stradale omogeneo, dai relativi dati incidentali registrati nel triennio precedente all'analisi ed esplicitati come valor medio annuo del numero di morti, feriti e incidenti, e dal flusso medio annuo, rilevato sempre nel tratto stradale omogeneo. Nella tabella seguente si riportano schematicamente i principali dati di incidentalita' e di traffico necessari per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, cui sono attribuiti dei valori a titolo di esempio: Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3: principali dati di incidentalita' necessari per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti Poiche' le analisi di incidentalita', finalizzate al programma delle ispezioni, sono effettuate su una valutazione dei dati rilevati su base annua anche i parametri di traffico dovranno essere riferiti allo stesso arco temporale. A tale proposito, mentre in ambito autostradale i volumi di traffico su base annua sono semplicemente calcolati, in base ai dati dei transiti e delle relative percorrenze registrate, come "totale km percorsi annui", nel caso delle strade extraurbane si potra' utilizzare, ad esempio, come parametro base, il traffico giornaliero medio (TGM) al fine di giungere ad una stima su base annua. In ambito urbano ulteriori parametri di incidentalita' potranno essere utilizzati se ritenuti dall'OC maggiormente rappresentativi. L'OC dovra' effettuare la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti della propria rete anche se in possesso di dati parziali e limitati, che sono necessari per un approccio corretto e razionale e verso il quale l'OC deve orientarsi e organizzarsi per il successivo aggiornamento triennale della classificazione della sicurezza della rete esistente. Le analisi effettuate sulla mera osservazione del numero di incidenti porterebbero a risultati imprecisi da cui possono derivare programmi di intervento poco efficaci e con minori benefici in termini di sicurezza complessiva. L'individuazione degli indicatori di incidentalita' dovra' pertanto essere condotta con adeguate procedure in grado di tenere conto della variabilita' statistica del fenomeno. Gli indicatori da privilegiare per la predisposizione della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti sono i tassi di incidentalita', in quanto tali indicatori forniscono adeguate informazioni circa la pericolosita' di ogni singolo tratto stradale in funzione del suo effettivo utilizzo, ovvero in base al flusso in esso realmente transitato. Di seguito si riportano le principali tipologie di indicatori, dettagliate nella Tabella 7, da utilizzare ai fini della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti: • tasso di incidentalita' (espresso anche in funzione dei flussi di traffico); • frequenza di incidenti (espresso in funzione della sola estesa chilometrica); • numero di incidenti. Poiche' la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, definita nell'art. 2, c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 35/11, si basa prioritariamente sulla valutazione dei tratti omogenei in base al numero significativo di incidenti mortali rilevati, i predetti tre indicatori dovranno riferirsi prioritariamente al dato di incidentalita' mortale e non globale. Nella Tabella 4 si riportano schematicamente, con un semplice esempio numerico, il calcolo dei tre indicatori precedenti effettuato sia per gli incidenti con "morti" sia con "feriti", utilizzando i dati della precedente Tabella 3. Nell'ultima colonna viene indicata la classificazione risultante operata con l'indicatore (a), da cui emerge che il tratto omogeneo C, di lunghezza pari a 2 km, risulta prioritario ai fini dell'ispezione in quanto il "tasso di mortalita' su flusso" pari a 1/8 e' superiore rispetto a quello degli altri due tratti: Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 4: esempio 1 di classificazione di incidentalita' in relazione ai flussi di traffico Nell'eventualita' non fossero disponibili i dati relativi ai flussi di traffico, soprattutto nella stesura della prima classificazione, l'OC deve effettuare l'analisi in base ai soli dati di incidentalita', che pertanto risulta un'analisi incompleta e non rispondente appieno alle esigenze di individuazione della classificazione, e che conduce attraverso l'indicatore b) od e), ad una classifica diversa: Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 5: esempio 1 di classificazione di incidentalita' in assenza dei flussi di traffico Si riporta infine un ulteriore e differente esempio numerico condotto in assenza dei dati di traffico ed utilizzando dati di incidentalita' differenti e da cui emerge una diversa classifica in funzione dei diversi indicatori prescelti, quali ad esempio l'indicatore b) o l'indicatore e): Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 6: esempio 2 di classificazione di incidentalita' in assenza dei flussi di traffico Quindi, risulta molto importante indicare la priorita' dei diversi indicatori da utilizzare per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti soprattutto per procedere nella classificazione anche in assenza di qualche dato necessario alla definizione degli indicatori piu' significativi, che comunque l'OC dovra' cercare di acquisire ai fini della successiva classificazione triennale. Nella Tabella 7 tabella seguente viene indicata la priorita' dei diversi indicatori da utilizzare per la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti che, come previsto dal D.Lgs. n. 35/11, deve prioritariamente riferirsi a quelli mortali. Nella tabella si evidenzia come gli indicatori appartenenti al gruppo con priorita' 1 diano le informazioni piu' importanti ai fini di una classificazione dell'incidentalita' della rete stradale in quanto il dato oggettivo del numero dei morti/feriti/incidenti, registrato per ogni tratto stradale omogeneo, viene correlato, oltre che con l'estesa chilometrica, anche con i flussi di traffico, realmente transitati sul tratto stradale. Gli indicatori appartenenti al gruppo con priorita' 2 forniscono l'informazione sui dati di incidentalita' rapportati alla sola estesa chilometrica. Infine gli indicatori appartenenti al gruppo con priorita' 3 forniscono la sola informazione relativa al numero di incidenti e relativi morti e feriti. --------------------------------------------------------------------- PRIORITA' INDICATORI DI INCIDENTALITA' UNITA' DI MISURA --------------------------------------------------------------------- tasso di incidentalita' con n. incidenti con morti / morti su flusso veic.*km tasso di incidentalita' con n. incidenti con feriti / feriti su flusso veic.*km tasso di incidentalita' su n. incidenti / veic.*km 1 flusso tasso di mortalita' su flusso n. morti / veic.*km tasso di lesivita' su flusso (n. morti + n. feriti) / veic.*km tasso di ferimento su flusso n. feriti / veic.*km --------------------------------------------------------------------- frequenza incidenti mortali n. incidenti con morti / km frequenza incidenti con feriti n. incidenti con feriti / km 2 frequenza incidenti n. incidenti / km frequenza morti n. morti / km frequenza feriti n. feriti / km --------------------------------------------------------------------- tasso di mortalita' n. morti / n. incidenti tasso di lesivita' (n. morti + n. feriti) / n. incidenti tasso di ferimento n. feriti / n. incidenti 3 n. morti numero n. feriti numero n. incidenti numero --------------------------------------------------------------------- Tabella 7: indicatori di incidentalita' da utilizzare ai fini della classificazione Tali indicatori devono essere considerati complementari e non alternativi poiche' ognuno e' in grado di rappresentare aspetti specifici della sicurezza e quindi l'OC in funzione dell'ambito, del contesto territoriale e del tipo di strada dovra' valutare gli indicatori piu' opportuni secondo l'ordine di significativita' indicato in tabella. E' facolta' dell'OC utilizzare i predetti indicatori riferiti a periodi temporali stagionali nei quali si registrano elevati flussi di traffico ed eventi incidentali che, se fossero rapportati su base annuale, potrebbero indurre a valutazioni non corrette dell'incidentalita'. In assenza di dati esaustivi e completi per gli indicatori di incidentalita', indicati in Tabella 7, l'OC, nella fase iniziale di attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 35/11, potra' effettuare altre tipologie di analisi correlate all'analisi di sicurezza e di incidentalita' (ad esempio analisi delle diverse tipologie di utenza, stato di manutenzione dell'infrastruttura, analisi delle velocita', ecc.). 2.2.2.2 Classificazione della sicurezza della rete esistente La classificazione della sicurezza della rete, definita nell'art. 2, c.1 lett. f) del D.Lgs. n. 35/11, e' una diretta conseguenza della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti ed e' rappresentata dall'elenco recante i tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. Tale classificazione consente all'OC di redigere il programma delle ispezioni che dovranno essere effettuate secondo l'ordine di tale classifica, ma puo' essere compiutamente operata soltanto nel processo a regime descritto nella Figura 1. L'OC al fine di valutare il potenziale di miglioramento ed il risparmio dei costi connessi agli incidenti dovra' utilizzare l'indicatore "costo sociale medio", strettamente correlato agli indicatori di incidentalita' di cui alla Tabella 7, e descritto nello "Studio di valutazione dei costi sociali dell'incidentalita' stradale -Anno 2010", previsto dall'art. 7, c.2 del D.Lgs. n. 35/11 ed in fase di predisposizione da parte del MIT. L'individuazione di tratti stradali da esaminare nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete tiene conto, come stabilito nel punto 2 dell'Allegato III del D.Lgs. n. 35/11, dei potenziali risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali sono classificati in categorie e per ogni categoria stradale, i tratti sono esaminati e classificati sulla base di fattori collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti, il volume di traffico e la tipologia dello stesso. Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali in cui un miglioramento dell'infrastruttura dovrebbe rivelarsi efficace. Per la suddivisione della rete in categorie stradali deve intendersi una distinzione tra l'ambito urbano e l'ambito extraurbano e per tipologia di infrastruttura stradale (doppia o singola carreggiata) coerentemente con le attivita' previste per le ispezioni, descritte nel par. 2.3. La classificazione della sicurezza della rete puo' essere effettuata tramite una valutazione del potenziale di riduzione degli incidenti e del costo ad essi connesso, piu' ampiamente definito "potenziale di sicurezza" (Safety Potential - SAPO), che individua il risparmio in termini economici derivante dalla riduzione attesa degli incidenti in seguito all'attuazione dei provvedimenti di messa in sicurezza dei tratti individuati come ad elevata concentrazione di incidenti, indipendentemente dal costo di realizzazione dell'intervento stesso, che invece dovra' essere considerato nella fase di pianificazione degli interventi, di cui al par. 2.4.2, attraverso le relative analisi benefici-costi. Il potenziale di sicurezza e' quindi strettamente correlato ad un'ipotesi di riduzione degli eventi incidentali, in relazione all'ambito e alla tipologia stradale, e ad una loro stima monetaria, tramite il calcolo del costo sociale medio(4) dell'incidentalita'. ---------- (4) Per la valutazione del costo sociale medio degli incidenti si rinvia allo "Studio di valutazione dei costi sociali dell'incidentalita' stradale Anno 2010", previsto dall'art. 7, c.2 del D.Lgs. n. 35/11. Il potenziale di sicurezza SAPO, per i quali si rimanda all'allegata bibliografia, e' rappresentato dalla differenza tra il costo sociale annuo che caratterizza il singolo tratto omogeneo ed il valore atteso del costo sociale annuo per un equivalente tratto di un'infrastruttura correttamente progettata e mantenuta appartenente alla medesima categoria, e si traduce analiticamente in: Parte di provvedimento in formato grafico Mediante tale indicatore SAPO e' possibile assegnare ai diversi tratti omogenei della rete un ordine di priorita' che permetta di individuare i tratti in cui l'efficacia attesa dalla realizzazione degli interventi di adeguamento e' potenzialmente maggiore. Il vantaggio del SAPO e' costituito dalla sua indipendenza dalla definizione e dal costo degli interventi, che potranno essere definiti solo successivamente. L'OC deve valutare il potenziale di sicurezza correlato per ogni tratto omogeneo o contestualmente per una serie di tratti omogenei funzionalmente connessi, al fine di una complessiva classificazione della sicurezza della rete. Tale valutazione del "potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti" e' in questa fase finalizzata esclusivamente all'individuazione della priorita' delle ispezioni. 2.3 Programma delle ispezioni La classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti della rete esistente deve essere aggiornata, tramite una periodicita' delle ispezioni e una prima fase conoscitiva della rete stradale, da parte di ogni OC, attraverso la classificazione della sicurezza della rete, definita nell'art. 2, c.1 lett. f) del D.Lgs. n. 35/11 e descritta nel par. 2.2.2.2, intesa quale elenco dei tratti della rete stradale in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. In funzione della classificazione della sicurezza della rete esistente si predispone pertanto il programma delle ispezioni, previsto all'art. 6, c.1 del D.Lgs. n. 35/11, che, prioritariamente sara' concentrato sui quei tratti omogenei in cui ricadono i siti piu' critici. Le ispezioni, vista la loro natura essenzialmente preventiva, dovranno successivamente essere condotte anche per tutti i rimanenti tratti omogenei della rete stradale esistente, nonostante in essi non si siano ancora verificati incidenti ma dove potenzialmente potrebbero verificarsi. Pertanto il programma delle ispezioni che ogni OC deve predisporre e definire, e' rappresentato da un unico programma che riguarda tutti i tratti omogenei costituenti la rete stradale di propria competenza: sui tratti maggiormente critici, dove si sono gia' registrati degli incidenti, le ispezioni dovranno essere condotte in via prioritaria e comprenderanno sia l'ispezione diffusa sia le ispezioni puntuali, mentre sui tratti nei quali non si sono riscontrati incidenti potrebbe risultare necessario integrare l'ispezione diffusa anche con le ispezioni puntuali. La disposizione normativa prevista nell'art. 6, c.1 del D.Lgs. n. 35/11 e' da intendersi riferita all'ambito di immediata applicazione, ovvero la TEN, e pertanto l'OC e' rappresentato dal MIT. Tale disposizione, di carattere generale, con la graduale estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 35/11, si applichera' anche a tutti gli altri Organi Competenti che, con proprio provvedimento, adotteranno un idoneo programma delle ispezioni relativo alla rete stradale di propria competenza. La seconda macrofase dell'intero ciclo e' costituita dall'attivita' delle ispezioni: Parte di provvedimento in formato grafico centr+Figura 11: il dettaglio della fase ISPEZIONI 2.3.1 Criteri per la definizione del programma delle ispezioni In base alla classificazione della sicurezza della rete, descritta nel par. 2.2.2.2, l'OC adotta un programma delle ispezioni in riferimento al quale effettua le ispezioni periodiche su tutta la rete stradale aperta al traffico di propria competenza. Per quanto riguarda la frequenza delle ispezioni, dalla previsione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 35/11 di aggiornare ogni due anni il programma delle ispezioni, discende che le ispezioni periodiche siano condotte dall'OC sulla rete di propria competenza nello stesso arco temporale. Nella predisposizione del primo programma delle ispezioni, in assenza di una valutazione completa e coerente della classificazione della sicurezza dell'intera rete, l'OC puo' predisporre il proprio programma delle ispezioni sulla base della sola classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, ovvero non tenendo ancora conto del "potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti". Quindi ogni OC, in via prioritaria, dovra' effettuare le ispezioni nei tratti stradali dove la elevata concentrazione di incidenti indica presumibilmente la presenza di un problema correlato a carenze infrastrutturali. In tali tratti prioritari le ispezioni dovranno essere condotte analizzando l'intero tratto omogeneo sia attraverso un'ispezione diffusa, sia attraverso un'ispezione puntuale, concentrando l'analisi sulla parte di esso strettamente correlata all'evento incidentale. La contemporaneita' delle due analisi, oltre che presentare un contenimento dei costi dell'attivita' ispettiva da parte dell'OC, permette di evidenziare contestualmente le eventuali difformita' diffuse sull'intero tratto e le probabili carenze puntuali dell'infrastruttura che hanno generato l'elevata concentrazione di incidenti. Gli esperti della sicurezza stradale, ovvero i soggetti abilitati ad effettuare le ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali, specificatamente definiti nel par. 1.5.4, hanno le adeguate competenze per effettuare sia un'ispezione diffusa sia un'ispezione puntuale o di dettaglio e pertanto la contestualita' di tali attivita' ispettive nel medesimo tratto stradale, seppur tecnicamente e metodologicamente differenti come descritto nel par. 4.2.4.2, deve intendersi quale valor aggiunto ai fini di una migliore e completa conoscenza del tratto omogeneo stradale, ai fini di una piu' razionale e coordinata messa in sicurezza. Nei rimanenti tratti stradali della classificazione della sicurezza della rete, anche se non critici, si dovranno svolgere ispezioni di tipo diffuso che potranno essere ulteriormente potenziate ed approfondite, nell'eventualita' si riscontrassero problematiche dell'infrastruttura potenzialmente generatrici di incidenti, con la finalita', per ogni OC, di monitorare e controllare la rete stradale di propria competenza, in quanto solo attraverso un esame continuo della rete risulta fattibile un miglioramento della sua sicurezza ai fini preventivi. Quindi, su tali tratti non prioritari, qualora i dati di incidentalita' non risultassero determinanti ai fini della definizione delle priorita', i criteri per definire il programma di ispezione possono essere definiti da ogni OC in base ad altri parametri quali flussi di traffico, ambiti territoriali, ecc.. 2.3.2 Fasi della procedura di ispezione Ogni OC svolge le attivita' di ispezione secondo la successione delle seguenti fasi, cosi' descritte ed illustrate: • programma delle ispezioni: di competenza dell'OC, permette di programmare le ispezioni sulla rete stradale secondo criteri di efficienza stabiliti in base al potenziale di sicurezza dei singoli tratti omogenei; • individuazione degli ispettori: di competenza dell'OC, consente di conseguire un ottimale utilizzo delle risorse disponibili in funzione delle esigenze e delle priorita'; • svolgimento delle ispezioni: di competenza degli esperti della sicurezza, costituisce la fase centrale e piu' tecnica dell'intera procedura, e si esplica nella redazione del rapporto finale strutturato in una serie di eventuali raccomandazioni, differenziate in base alle criticita' riscontrate dell'infrastruttura, e conseguenti necessita' di intervento; • risultanze delle ispezioni: di competenza dell'OC, necessarie per la definizione della classificazione della sicurezza e per la conseguente pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, di immediata attuazione, e straordinaria. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 12: le attivita' della macrofase ISPEZIONI Per la descrizione dettagliata delle diverse fasi della procedura di ispezione si rinvia al par. 4.2. 2.4 Classificazione finalizzata alla pianificazione degli interventi La terza macrofase dell'intero ciclo e' costituita dal processo di classificazione finalizzata alla pianificazione degli interventi: Parte di provvedimento in formato grafico Figura 13: il dettaglio della fase CLASSIFICAZIONE La definizione della classificazione eseguita a valle delle ispezioni, ovvero in funzione delle loro risultanze con le quali si sono individuate le reali cause del problema incidentale attribuite all'infrastruttura stradale, costituisce la vera classificazione della sicurezza della rete, necessaria per la pianificazione e programmazione degli interventi. Infatti, solo attraverso una valutazione congiunta dell'analisi di incidentalita' e degli esiti dell'ispezione e' possibile individuare le cause effettivamente attribuibili all'infrastruttura, eliminando le cause esterne e ponendo in risalto le criticita', diffuse e/o concentrate dell'infrastruttura, che richiedono quindi un intervento di adeguamento. La classificazione della sicurezza effettuata per tratti stradali omogenei consente di individuare la priorita' dei tratti in cui intervenire valutando in modo sistematico la diversa combinazione delle misure correttive previste, sia di carattere gestionale (manutenzione ordinaria) sia infrastrutturali (manutenzione straordinaria). La scelta di tali interventi da parte dell'OC, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di un ventaglio di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicita' complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza. Tale pianificazione "ideale" dell'OC deve confrontarsi con le "reali" disponibilita' di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, necessarie all'attuazione degli interventi. Cio' richiede la necessita' di una pianificazione e programmazione congiunta tra OC e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una piu' concreta individuazione delle priorita' degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete. L'"elenco di priorita' degli interventi correttivi", ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, c.3 del D.Lgs. n. 35/11, deve essere tenuto in conto "ai fini della redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legislazione vigente" e quindi anche ai fini dei relativi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06. Per quanto riguarda gli interventi da attuare da parte dei gestori stradali in regime di concessione, dell'elenco delle priorita' si deve tener conto ai fini dell'adeguamento dei piani economici finanziari, anche ai sensi dell'art. 5, c.4 del D.Lgs. n. 35/11. Tale responsabilita' "congiunta" tra OC e Ente proprietario/gestore e' significativamente rappresentata in Figura 13. A tale proposito si sottolinea il delicato ruolo dell'OC di coordinamento delle molteplici programmazioni delle diverse porzioni di rete, la cui gestione e' affidata a diversi soggetti in base ad una suddivisione che non risponde a criteri funzionali di rete, che necessitano, in particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria, una visione globale e un'azione coordinata che solo l'OC puo' svolgere. La periodicita' triennale della classificazione, prevista dall'art. 5, c.1 del D.Lgs. n. 35/11, indica soltanto l'esigenza che almeno ogni tre anni sia ufficializzata la classifica della sicurezza della rete stradale, ma ha una funzione meramente ricognitiva, non risultando tale periodicita' significativa ai fini della pianificazione degli interventi. Infatti, in base alla descrizione del processo, risulta evidente come la classificazione, a regime, sia un fatto dinamico in cui i singoli tratti stradali variano la loro "posizione" di classifica in funzione sia dei dati di incidentalita' e di traffico, che solitamente sono forniti su base annua, sia delle valutazioni dei loro potenziali di miglioramento, sia delle valutazioni economiche degli interventi. Pertanto in analogia e in coerenza con quanto avviene in generale per la programmazione triennale dei lavori pubblici (ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/06), anche per la classificazione della sicurezza, finalizzata alla pianificazione degli interventi, discende l'esigenza e l'opportunita' di un aggiornamento annuale, in modo tale da recepire quasi in tempo reale le eventuali variazioni della classificazione e non dover attendere tempi eccessivi per un eventuale intervento urgente di adeguamento che si dovesse rendere necessario. Da questo punto di vista, in riferimento alla molteplicita' dei soggetti gestori contrapposta, almeno nell'immediato, all'unicita' dell'OC, la classificazione dinamica si pone come presupposto necessario all'indipendenza delle programmazioni di ciascun gestore ed al loro reciproco disallineamento temporale. Di seguito si analizzano le singole fasi della classificazione. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 14: le attivita' della prima parte della macrofase CLASSIFICAZIONE 2.4.1 Elenco delle priorita' degli interventi L'OC dopo aver acquisito le risultanze dell'ispezione del singolo tratto stradale, attraverso un esame approfondito del rapporto di ispezione, analizza le eventuali criticita' evidenziate e le diverse ipotesi di soluzione proposte dall'ispettore, mediante una lettura del fenomeno incidentale volta ad individuare i fattori causali e le correlazioni con le difettosita' dell'infrastruttura riscontrate nelle ispezioni. L'OC, verificata la correttezza e l'idoneita' delle proposte di azioni correttive contenute negli esiti delle ispezioni, ne opera una distinzione in due categorie: • interventi di manutenzione ordinaria: misure necessarie a risolvere carenze di manutenzione, la cui attuazione e' immediatamente richiesta all'Ente gestore poiche' di elevata efficacia e basso costo, e facilmente rientrante nel budget della gestione ordinaria; • interventi di manutenzione straordinaria: misure che richiedono modifiche sostanziali dell'infrastruttura e che pertanto necessitano dell'attivazione delle procedure previste per i "progetti di infrastruttura", descritti nel par. 2.5. Per tali misure l'OC, al fine di individuare, tra il ventaglio di soluzioni possibili, quella piu' idonea e conveniente, procede alla valutazione economica degli interventi, che richiede un'interazione con l'Ente proprietario/gestore della strada. 2.4.1.1 Valutazione economica degli interventi Tale fase rappresenta la fase piu' delicata del processo in quanto dai suoi risultati si perviene all'individuazione della classifica della sicurezza della rete stradale in base alla quale ogni OC deve individuare la priorita' degli interventi. La responsabilita' di tale fase e' dell'OC che quindi dovra' attuare tutte le opportune strategie e misure al fine di utilizzare in modo coerente ed omogeneo, almeno per ogni categoria di strade, i criteri di valutazione economica degli interventi. Al fine di poter valutare la convenienza tecnica ed economica di un intervento sulla rete stradale, risulta necessario individuare una metodologia che permetta, attraverso parametri ed indicatori oggettivi, di misurarla e confrontarla. Il principale metodo utilizzato per tale valutazione e' l'analisi benefici-costi (CBA=cost-benefit analysis) finalizzata ad individuare la soluzione di minimo costo per la realizzazione di un determinato intervento, massimizzando i benefici derivanti dalla realizzazione dell'intervento stesso. La CBA e' una tecnica di analisi utilizzata per stimare gli effetti di un dato intervento, verificando se con la sua realizzazione si ottenga o meno un beneficio o un costo netto. Tale analisi e' uno strumento di supporto alla decisione poiche', attraverso il calcolo dei benefici e dei costi associati alla realizzazione di un dato intervento, permette di scegliere la proposta migliore fra diverse alternative progettuali. L'analisi prende in considerazione tutti i benefici e i costi sociali derivanti dalla realizzazione del progetto. I maggiori problemi legati all'applicazione della CBA derivano dalla definizione del valore monetario di beni intangibili o incommensurabili come quello ambientale o della vita umana. Diversi studi scientifici dimostrano il valore e l'importanza di tale metodologia ma nel contempo se ne evidenzia la difficolta' di un'applicazione rigorosa a causa della molteplicita' e variabilita' dei fattori correlati e della loro difficoltosa quantificazione monetaria. La parte piu' complessa in una CBA e' quella di ottenere valutazioni monetarie valide e certe per tutti gli impatti rilevanti: sono stati effettuati diversi studi per determinare il valore dei beni che non hanno "prezzi di mercato", come la riduzione di inquinamento ambientale e la riduzione del rischio di incidente. Gli impatti rilevanti, sostanzialmente da valutare in una CBA applicata alla sicurezza stradale sono: • impatti sulla sicurezza stradale: i costi degli incidenti stradali (costo della vita umana, costi sanitari, costi derivanti dalla minor capacita' produttiva e della ridotta qualita' della vita, costi dei danni materiali, spese amministrative); • impatti sulla mobilita': costo del tempo di viaggio, costo della congestione; • impatti sull'ambiente: inquinamento acustico e atmosferico, intrusione visiva, impatto paesaggistico. Gli impatti sull'ambiente rappresentano le esternalita' piu' importanti, ovvero quei costi legati al trasporto che non vengono sostenuti dagli utenti del sistema dei trasporti stesso ma ricadono sull'intera collettivita'. La valutazione dei costi legati alle esternalita' ancor oggi, nonostante abbia basi condivise a livello europeo, non ha raggiunto un approccio unico di riferimento. La valutazione complessiva degli impatti in termini monetari della riduzione del numero di incidenti si realizza attraverso il calcolo della probabile riduzione di incidenti, di feriti, di morti e di danni materiali, confrontando la situazione senza intervento con una situazione reale analoga gia' realizzata. Un'ulteriore difficolta' della CBA e' dovuta dalla complessita' di considerare la variabile tempo: i costi e i benefici derivanti dalla realizzazione di un'opera pubblica, infatti non si manifestano contemporaneamente, ma sono distribuiti nel tempo in un periodo che puo' essere anche di diversi anni. I costi e i benefici si distribuiscono in un determinato arco temporale e pertanto occorre collocarli nel momento in cui si verificano. I costi di investimento vengono sostenuti nell'arco di tempo di realizzazione dell'intervento, e una volta realizzato l'intervento dovranno essere sostenuti i costi annui di esercizio dell'opera realizzata e i benefici inizieranno a manifestarsi, piu' o meno rapidamente, mantenendosi poi costanti e decrescendo da un dato anno in poi in funzione della tipologia dell'intervento. Per omogeneizzare temporalmente le valutazioni dei costi e dei benefici, occorre definire il tasso di attualizzazione, che riveste un ruolo delicato e puo' influire notevolmente sui risultati finali dell'analisi Una volta quantificati i costi (C) e i benefici (B), localizzati nell'arco di tempo (n) che rappresenta la durata economica dell'investimento, e definito il tasso di attualizzazione, il giudizio di convenienza all'esecuzione dell'intervento puo' basarsi su: • il valore attuale netto (VAN), rappresentato dalla differenza attualizzata tra benefici e costi, per un progetto senza alternative: la convenienza sussiste quando la sommatoria dei benefici e' maggiore o uguale a quella dei costi. Nel caso di diverse alternative progettuali la piu' conveniente sara' quella a cui corrisponde il VAN massimo; • il rapporto benefici/costi attualizzati (RBCA), rappresentato dal rapporto tra benefici e costi. Questo rapporto e' correlato al VAN: se VAN<0 il RBCA<1, se il VAN=0 il RBCA=1 e infine se il VAN>0 il RBCA>1. L'intervento non puo' pertanto essere ritenuto conveniente sei il VAN e' negativo o se il rapporto B/C attualizzato e' minore di 1. Si riporta di seguito uno schema procedurale per l'applicazione della CBA: • localizzazione dell'ambito di intervento e analisi delle problematiche specifiche inerenti al caso in studio; • individuazione delle caratteristiche del tratto stradale omogeneo; • analisi della rete interessata dall'intervento; • analisi dei dati di incidentalita' (trend evolutivo negli ultimi 3 anni); • descrizione dell'intervento previsto; • valutazione economica della/e misura/e da adottare nel tratto stradale omogeneo: - stima dei costi diretti (realizzazione dell'intervento e manutenzione, ecc..) - stima dei costi indiretti (costi sociali morti e feriti, incremento inquinamento atmosferico e acustico, ecc.) - stima dei benefici diretti (riduzione incidentalita', riduzione ore di congestione, ecc.) - stima dei benefici indiretti (riduzione tempo di viaggio, riduzione inquinamento atmosferico e acustico, ecc.) - attualizzazione di tutti i costi e benefici analizzati • eventuale analisi congiunta di piu' interventi relativi a contigui tratti stradali omogenei; • calcolo del rapporto benefici-costi. 2.4.1.2 Individuazione delle priorita' Al fine di massimizzare i benefici derivanti dalla realizzazione degli interventi di miglioramento della sicurezza sull'intera rete stradale, gli interventi devono essere orientati al miglior rapporto benefici-costi, tale da ottenere la massima riduzione d'incidentalita' in relazione alle risorse economiche impiegate. Da questo punto di vista l'analisi si dovra' incentrare prioritariamente sugli interventi gestionali e infrastrutturali minimi perche' caratterizzati da un basso costo di realizzazione, oltreche' da un'attuabilita' immediata, e quindi con un elevato rapporto benefici-costi piu' facilmente stimabile. Per contro i "progetti di infrastruttura", caratterizzati da costi elevati e tempi lunghi di realizzazione, produrranno i loro maggiori benefici in un arco temporale piu' lungo. L'OC deve valutare per ogni tratto omogeneo l'intervento o la serie di interventi da attuare, valutandone contestualmente l'eventuale opportunita' di intervenire su tratti contigui e/o su una serie di interventi simili e valutando nel contempo i diversi e conseguenti rapporti benefici-costi. Poiche' tale analisi si basano su una quantificazione economica degli interventi ipotizzati, e' opportuno se non necessario che l'OC acquisisca, dall'ente proprietario/gestore, le informazioni necessarie ad una stima economica attendibile degli interventi stessi. Ai fini dell'individuazione delle priorita' degli interventi da realizzare, l'OC dovra', in funzione dei dati in possesso, utilizzare una metodologia economica (analisi CBA) che dovra' essere mantenuta omogenea e coerente per le valutazioni in tutta la rete di competenza. Tali valutazioni, necessariamente semplificate nel primo processo, dovranno tendere ad analisi piu' sofisticate e complesse, soprattutto in una visione complessiva di rete. 2.4.2 Pianificazione e programmazione degli interventi Parte di provvedimento in formato grafico Figura 15: le attivita' della seconda parte della macrofase CLASSIFICAZIONE Poiche' l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, richiesti dall'OC, sono immediatamente eseguibili da parte dell'Ente proprietario/gestore, tali interventi non richiedono una vera e propria pianificazione e programmazione temporale, ma la loro attuazione deve essere efficacemente monitorata e controllata dall'OC affinche' si realizzino in tempi brevi, nel rispetto dell'organizzazione e della pianificazione interna delle attivita' dell'Ente gestore. Diversamente per i "progetti di infrastruttura", e comunque per tutti gli interventi correttivi che necessitano di ingenti risorse economiche per la loro attuazione, l'OC richiede all'Ente proprietario/gestore di pianificare le attivita' propedeutiche previste dal D.Lgs. n. 35/11 (VISS e progettazione) nonche' di reperire le risorse necessarie. A questo proposito si sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione in questa delicata fase tra l'OC e l'Ente proprietario/gestore, affinche' le diverse responsabilita' dei due soggetti nella tutela della sicurezza stradale, a fronte dell'impegno economico gravante solo sul secondo, non siano di ostacolo ma rappresentino un fattivo e concreto dialogo volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture attraverso una razionalizzazione delle risorse economiche. Nel caso delle strade in regime di concessione, l'attivita' di programmazione degli interventi deve essere svolta in coerenza e nel rispetto degli impegni contrattuali e dei relativi piani economico-finanziari assunti nell'ambito delle convenzioni tra ente proprietario ed ente gestore. 2.4.2.1 Manutenzione ordinaria: interventi gestionali e infrastrutturali minimi Per questi interventi l'OC, sentito l'Ente gestore, in funzione delle risultanze dell'ispezione, e quindi della gravita' e dell'urgenza delle criticita' riscontrate, nonche' dell'immediata attuabilita' delle misure correttive, fissa i termini e le condizioni di attuazione a carico dell'Ente gestore stesso. L'OC deve valutare l'opportunita' di intervenire a valle della singola ispezione, e quindi per singolo tratto omogeneo, oppure di coordinare gli interventi su piu' tratti omogenei, verificando la loro compatibilita' e coerenza con altri interventi, anche di diversi gestori. 2.4.2.2 Manutenzione straordinaria: progetti di infrastruttura L'OC, di concerto con l'Ente Gestore, valuta la coerenza dei progetti di infrastruttura con gli altri interventi pianificati e programmati sulla rete di competenza al fine del corretto inserimento nella programmazione triennale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, e nel rispetto dei piani economici finanziari dei gestori stradali in regime di concessione. 2.5 Attuazione degli interventi La quarta macrofase dell'intero ciclo e' costituita dall'attuazione degli interventi suddivisi in manutenzione ordinaria e straordinaria: Parte di provvedimento in formato grafico Figura 16: il dettaglio della fase INTERVENTI A valle della fase di pianificazione e programmazione degli interventi, che avviene in modo condiviso tra OC e Ente proprietario/gestore, la fase della loro attuazione, come si evince dalla Figura 16, e' condotta prevalentemente dall'Ente proprietario/gestore, mentre l'OC, attraverso gli esperti, si limita all'attivita' di controllo sui progetti. 2.5.1 Manutenzione ordinaria Parte di provvedimento in formato grafico Figura 17: le attivita' della prima parte della macrofase INTERVENTI L'ente proprietario/gestore ha piena autonomia nella gestione delle infrastrutture di sua competenza e quindi anche nell'attuazione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria ma, nel caso in cui, dalle risultanze delle ispezioni condotte dagli esperti sotto la responsabilita' dell'OC, emergessero carenze dello stato manutentivo, e' tenuto al rispetto delle condizioni e termini imposti dall'OC per l'attuazione degli interventi correttivi, ferma restando la piena e totale responsabilita' dell'Ente gestore della sicurezza dell'infrastruttura. 2.5.1.1 Interventi gestionali Tra gli interventi gestionali che sono di esclusiva competenza dell'ente gestore ma che, essendo sottoposti alla vigilanza dell'OC possono subire modifiche e/o integrazioni sia in termini quantitativi sia qualitativi, nonche' anticipazioni temporali (eventualmente ritardi nel caso in cui si dovessero rendere coerenti e compatibili con interventi di altri gestori), si annoverano, a titolo esemplificativo non esaustivo: • rifacimento e sostituzione segnaletica orizzontale e verticale; • sostituzione tappetino di usura; • sostituzione di dispositivi di ritenuta; • manutenzione impianti (di illuminazione, semaforici, PMV, ecc.). 2.5.1.2 Interventi infrastrutturali minimi Per questi interventi, ovvero interventi infrastrutturali che non costituiscono "progetti di infrastruttura" e che neppure derivino da progetti che comportano modifiche di tracciato, l'OC approva la proposta dell'ente gestore per quanto riguarda i tempi di attuazione e verifica la loro compatibilita' e coerenza con altri interventi, anche di diversi gestori, al fine di garantire condizioni di sicurezza diffuse su tutta la rete di competenza. Tra questi interventi, a titolo esemplificativo non esaustivo, rientrano: • isolata e non significativa rettifica di tracciato; • realizzazione di singoli accessi; • realizzazione di area di servizio; • realizzazione di area di sosta o parcheggio. 2.5.2 Manutenzione straordinaria: progetti di infrastruttura Parte di provvedimento in formato grafico Figura 18: le attivita' della seconda parte della macrofase INTERVENTI Per gli interventi infrastrutturali di adeguamento di strade esistenti che rientrano tra i "progetti di infrastruttura", secondo la definizione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 35/11, o che derivino da progetti che comportano modifiche di tracciato, l'OC approva la pianificazione dell'ente gestore, per quanto riguarda i tempi di attuazione, e verifica la loro compatibilita' e coerenza con altri interventi, anche di diversi gestori, al fine di garantire condizioni di sicurezza diffuse su tutta la rete di competenza. Per tali interventi pertanto si applicano le procedure descritte in dettaglio nel par. 3.3, che di seguito si sintetizzano. 2.5.2.1 VISS Per tutti i "progetti di infrastruttura", quindi anche per gli interventi di adeguamento di strade esistenti che comportano effetti sui flussi di traffico, e' necessaria la realizzazione della VISS durante lo studio di fattibilita' e comunque prima o durante la redazione del progetto preliminare, ai fini dell'approvazione di quest'ultimo. La VISS, che rappresenta un'innovazione nel nostro ordinamento e che consente di analizzare gli effetti sulla sicurezza stradale delle diverse soluzioni possibili per un progetto di infrastruttura, e' uno studio condotto dall'ente gestore in fase di pianificazione e comunque anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, intendendo con cio' che la VISS sia analizzata dall'OC o nell'ambito della fattibilita' o nel primo livello di progettazione. Per i contenuti, le modalita' e le procedure della VISS si rinvia allo specifico decreto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 35/11. 2.5.2.2 Progetti Per i progetti di infrastruttura e i progetti che comportano modifiche di tracciato, sia nel caso di nuove infrastrutture sia di adeguamenti di strade esistenti, devono essere prodotti, da parte dell'ente proprietario/gestore, tutti gli elaborati progettuali previsti dalle norme vigenti, e, limitatamente a quelli significativi al previsto controllo, consegnati all'OC. 2.5.2.3 Controlli Per tali interventi pertanto si applicano le procedure previste per i controlli sui progetti, costituite da una serie di attivita' iniziali condotte meramente su una base documentale e successivamente da una serie di attivita' ispettive condotte durante l'attuazione fisica dell'intervento, prima del suo utilizzo effettivo e durante la prima fase di esercizio e che si inseriscono come anello di congiunzione tra i controlli veri e propri effettuati sui progetti e le attivita' ispettive periodiche a regime. Tali controlli intermedi rappresentano il monitoraggio degli interventi. Per tutte le attivita' relative ai controlli sui progetti si rinvia al cap. 3. 2.6 Monitoraggio degli interventi L'ulteriore fase successiva, rappresentata dal monitoraggio degli interventi, permette la chiusura del ciclo: Parte di provvedimento in formato grafico Figura 19: il dettaglio della fase "MONITORAGGIO" L'azione dell'OC in fase di attuazione degli interventi, descritta nel par. 2.5, consiste in un controllo/ispezione finalizzato all'ottimizzazione dell'intervento, mentre il controllo nel primo anno di funzionamento, oltre a richiedere le ispezioni sulla strada, come descritte nel citato paragrafo e finalizzate a riscontrare se, ed in che modo, gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, si esplica e si completa attraverso una fase successiva di monitoraggio piu' compiuta e significativa poiche' volta ad identificare l'efficacia degli interventi. 2.6.1 Identificazione dell'efficacia degli interventi La valutazione a valle dell'attuazione degli interventi sara' effettuata su una serie di indicatori, alcuni misurabili direttamente dagli ispettori attraverso ispezioni dedicate, altri invece desumibili dai dati di traffico, acquisiti dagli enti gestori, e di incidentalita', acquisiti dagli organi di polizia, dagli enti locali e da tutti i sistemi informativi che si renderanno disponibili. L'identificazione dell'efficacia degli interventi pertanto si basa su: • analisi della variazione degli indicatori di incidentalita' prima/dopo l'intervento; • analisi della variazione dei flussi di traffico e della loro composizione; • analisi della variazione delle velocita' rilevate; • applicazione dell'analisi benefici-costi (CBA) con i dati post-intervento o valutazione dell'efficacia dell'intervento tramite l'analisi costi-efficacia (CEA). L'applicazione dell'analisi benefici-costi (CBA=cost-benefit analysis) con i dati post-intervento puo' essere effettuata attraverso il metodo "before/after" che risulta uno dei metodi migliori, sia dal punto di vista scientifico sia da quello pratico, e si basa sul concetto di avere delle misurazioni prima e dopo l'intervento, tenendo in considerazione alcune problematiche come la variabilita' del fenomeno incidentale. I dati dell'incidentalita' dovranno essere riferiti sia al periodo precedente sia a quello successivo alla realizzazione dell'intervento in studio, possibilmente riferiti anche ad un periodo di breve durata (2-3 anni) se eventualmente non si dispone di adeguate serie storiche. I metodi "before/after" sono caratterizzati da un relativo basso costo computazionale e da ottimi risultati dal punto di vista della previsione, sia per quanto riguarda le competenze sia per le misure che devono essere effettuate e quindi applicabili ad un ampio range di situazioni. Una corretta misurazione dei reali risultati delle misure introdotte deve necessariamente considerare i seguenti aspetti: • adeguato periodo di osservazione: gli incidenti possono essere considerati eventi statisticamente rari, e, per tale motivo, il processo di valutazione dei risultati richiede periodi di osservazione sufficientemente elevati. Periodi di osservazione inferiori ad un anno non possono essere ritenuti statisticamente significativi, sia per il periodo before sia per quello after. • variabilita' del fenomeno ed influenza dei fattori esterni: la determinazione dei valori da utilizzare nel confronto "before/after" puo' essere influenzata da diversi fattori di variabilita' insiti nel fenomeno, e risulta necessario considerare i seguenti elementi: - regressione dalla media: gli incidenti hanno un andamento casuale nel tempo, per il quale si puo' assumere una distribuzione di frequenza (ad es. quella di Poisson), e pertanto cio' significa che i valori misurati possono essere diversi, in alcuni periodi, dai valori medi che si sarebbero attesi negli stessi punti; - migrazione degli incidenti: un evento verificabile nel periodo successivo all'intervento, che per effetti del tutto casuali puo' provocare una variazione del numero di incidenti, potrebbe essere erroneamente attribuito all'intervento stesso; - cambiamento dei volumi di traffico: e' un fattore di variabilita' che puo' agire sul numero di incidenti nel luogo in cui si e' realizzato l'intervento; - trend di lungo periodo: per alcune tipologie di incidenti si possono osservare dei trend di medio-lungo periodo, determinati da fattori quali il miglioramento delle dotazioni dei veicoli, un cambiamento comportamentale degli utenti, ecc.; - coesistenza di piu' interventi. Alcuni aspetti sono comunque risolvibili mediante l'applicazione di modelli correttivi "empirical-bayes" (EB), vincolati alla necessaria conoscenza dei dati prima e postintervento ed alla distribuzione dei dati analitici (ad es. media e varianza del numero di incidenti di elementi simili al sito in esame). Il metodo EB e' ampiamente applicato per le analisi di sicurezza stradale per indagini su siti in cui si prevede di effettuare interventi migliorativi, per valutazioni dei relativi effetti sulla sicurezza e valutazioni dei potenziali benefici ottenibili. Tale metodo consente di correlare le informazioni dei dati di incidentalita' di elementi infrastrutturali simili a quelli da esaminare attraverso l'impiego di modelli previsionali dell'incidentalita', noti nella letteratura internazionale come Safety Performance Functions (SPFs), ovvero funzione di prestazione di sicurezza, e per le quali si rimanda alla bibliografia allegata. La procedura si basa sull'uso congiunto della frequenza e/o tipologia degli incidenti attesi su elementi analoghi a quello di interesse e della funzione di prestazione di sicurezza. L'obiettivo che il modello si pone e' quello di determinare il valore atteso (ad es. riduzione degli incidenti) sull'elemento in oggetto. L'applicazione dell'analisi costi-efficacia (CEA=cost-effectiveness analysis) e' un metodo di valutazione che non valuta la convenienza sociale di un progetto ma individua la soluzione che, a parita' di efficacia, minimizza il valore attuale dei costi. Tale analisi e' largamente impiegata in tutti quei casi in cui risulta molto difficile, se non impossibile, una valutazione monetaria dei benefici. La CEA puo' essere considerata quindi come una CBA semplificata dove non tutti gli effetti possono essere monetizzati. Nel caso specifico di interventi di miglioramento della sicurezza stradale i dati necessari per la definizione del rapporto costi-efficacia sono: • numero di incidenti evitati = determinazione del numero di incidenti evitati a seguito della realizzazione dell'intervento nell'intervallo temporale predefinito; • costo delle misure adottate = costo delle misure necessarie per la realizzazione dell'intervento. Si esplicitano due possibili indici alternativi costi-efficacia, ovvero: • il costo per unita' di risultato, dato dal rapporto tra costi ed effetti dell'intervento; • il risultato per unita' di costo, dato dal rapporto tra effetti e costi dell'intervento. 2.6.2 Ritorno all'esame del funzionamento della rete Dalla valutazione isolata ed indipendente del singolo intervento si giunge nuovamente all'esame del funzionamento della rete di cui l'intervento infrastrutturale fa parte. Piu' in generale, proprio perche' tutti gli interventi, anche quelli minori e di solo carattere gestionale, producono effetti sul funzionamento della rete, a conferma ed in linea con quanto gia' detto al par. 2.4 a proposito della classificazione "dinamica", anche il funzionamento delle rete si deve costantemente esaminare perche' in continua evoluzione. Pertanto sebbene vi sia il vincolo della formale periodicita' della classificazione che l'OC deve effettuare almeno ogni tre anni con un provvedimento ufficiale e pubblico, che porterebbe a dedurre la stessa frequenza per l'analisi della rete ad essa propedeutica, risulta indispensabile, ma anche piu' funzionale ed economico, un continuo e costante aggiornamento dell'analisi di rete, in funzione del monitoraggio degli interventi. In questo modo il ciclo delle attivita' si chiude ma, per questa caratteristica di continuita' da un lato e periodicita' dall'altro, riparte per un nuovo ciclo teso ad un progressivo miglioramento della rete. 3 CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI 3.1 Finalita' dei controlli Il controllo sul progetto e' temporalmente e logicamente preceduto dalla Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stradale (VISS) del progetto stesso, che ne costituisce pertanto un'azione prodromica. Per l'attivita' di valutazione si rinvia allo specifico decreto ministeriale, previsto dall'art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 35/11, che individua contenuti e modalita' di predisposizione della VISS, ovvero lo studio che deve essere condotto in fase di pianificazione e, al piu' tardi, nell'ambito del progetto preliminare. Le due attivita' di "valutazione" e "controllo" differiscono in modo sostanziale, infatti la VISS costituisce un'analisi multicriterio che illustra vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni possibili mentre il controllo e' effettuato sull'unica soluzione progettuale gia' individuata. Inoltre la VISS, predisposta dall'Ente proprietario e/o gestore della strada, analizza le problematiche di sicurezza stradale legate al progetto su un piano e ad una scala superiore rispetto al controllo sul progetto, condotto invece dall'OC, avendo lo scopo di valutare l'impatto dell'intervento previsto in termini di sicurezza non solo sull'infrastruttura in oggetto ma su tutta le rete afferente o ad essa connessa. I controlli della sicurezza stradale sui progetti hanno come finalita' generali quelle di: • individuare le potenziali criticita' presenti nei progetti in modo tale da poter essere eliminate nella stessa fase progettuale o al piu' tardi nella successiva, in quanto, dopo la conclusione della fase di costruzione, la modifica di un'infrastruttura stradale, generata da progetti carenti dal punto di vista della sicurezza stradale, potrebbe risultare estremamente costosa o addirittura inattuabile; • assicurare che i requisiti di sicurezza, per tutti gli utenti, siano considerati in tutte le fasi del progetto dell'infrastruttura stradale (fase di pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione); • migliorare la consapevolezza degli aspetti relativi alla sicurezza stradale per tutti i soggetti coinvolti nell'intero processo. L'applicazione sistematica delle analisi di sicurezza puo' conseguire considerevoli benefici comportando: • un generale miglioramento della conoscenza dei principi della sicurezza stradale, con un miglioramento sia dei criteri di progetto sia delle norme sulla progettazione; • una ridotta necessita' di adeguamento delle infrastrutture stradali dopo la loro costruzione; • un minore costo del ciclo di vita delle infrastrutture, conseguente al minor costo legato all'incidentalita'. Pertanto appare opportuno e necessario operare attraverso un approccio sistematico e coordinato che si basa sull'esecuzione delle analisi di sicurezza dei nuovi progetti, condotta mediante il giudizio tecnico ed indipendente, rispetto al progettista, degli esperti della sicurezza, che permette di identificare i potenziali pericoli, nella fase piu' appropriata, in modo da eliminarli o ridurli per mitigarne gli effetti negativi. Le attivita' di controllo della sicurezza stradale sui progetti da parte del controllore, o del gruppo dei controllori, si concretizzano in una serie di analisi, opportunamente diversificate come descritto nei successivi paragrafi, condotte sulla documentazione progettuale e in una serie di incontri con il progettista ed eventualmente con l'ente gestore; tale attivita' si sintetizza in una relazione finale che individua i provvedimenti, gestionali o infrastrutturali, necessari per il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza del tratto stradale in esame. Il controllo della sicurezza stradale sui progetti deve essere effettuato per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ed inoltre deve essere eseguito anche nella fase di costruzione e nella fase di pre-apertura al traffico, nonche' nel primo anno di esercizio. Le finalita' dei controlli, in relazione ai soli aspetti della sicurezza stradale, considerata la molteplicita' di tipologie e natura dei diversi progetti di infrastrutture stradali, possono essere delineate, in relazione sia alla tipologia di infrastruttura, sia alla fase progettuale cui si riferisce il progetto, sia all'ambito in cui il progetto si inserisce: a) in relazione alla tipologia di infrastruttura: il controllo su un'infrastruttura richiede un'analisi non limitata alla sola rete in cui essa si inserisce ma deve eventualmente essere estesa anche alle altre reti, a maggior ragione se di rango differente, ad essa adiacenti e con le quali si interconnette valutando nel contempo se l'ambito progettuale sia stato correttamente individuato. Nell'eventualita' in cui l'ambito progettuale non sia stato correttamente individuato e' compito del controllore segnalare tale problematica all'OC. b) in relazione alla fase progettuale: • il controllo nella fase di progettazione preliminare e' finalizzato a valutare le scelte di fondo e le impostazioni di base del progetto, la rispondenza dei contenuti agli obiettivi perseguiti dalla committenza e prefissati dal progettista, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' delle soluzioni progettuali sotto il profilo della sicurezza, la sufficienza o ridondanza degli interventi. La valutazione del controllore si basa essenzialmente sul documento contenente la VISS, nonche' sugli elaborati progettuali rilevanti; • il controllo nella fase di progettazione definitiva e' finalizzato a valutare il recepimento delle indicazioni emerse nella precedente fase di controllo del progetto preliminare, la correttezza delle soluzioni progettuali dal punto di vista tecnico-funzionale in riferimento alle norme di progettazione ed agli standard di riferimento, l'individuazione di eventuali aspetti critici di sicurezza; • il controllo nella fase di progettazione esecutiva e' finalizzato a valutare il recepimento delle indicazioni contenute nella relazione di controllo del progetto definitivo, la correttezza delle soluzioni progettuali in funzione del grado di dettaglio richiesto dal livello progettuale. c) in relazione alla fase attuativa del progetto: • il controllo nella fase di costruzione e' finalizzato a valutare il recepimento dei provvedimenti indicati nella relazione di controllo del progetto esecutivo, proporre e suggerire al Direttore dei Lavori, tramite l'OC e l'Ente gestore, minimi accorgimenti progettuali dettati dalla visione della concreta realizzazione e non prevedibili in fase di progettazione; • il controllo prima dell'apertura al traffico e' finalizzato ad eliminare eventuali aspetti critici di sicurezza che si sono evidenziati solo alla fine della realizzazione dell'intervento, affinche' possano essere rimossi potenziali pericoli, ed individuando nel contempo gli interventi necessari al miglioramento della sicurezza; • il controllo nel primo anno di esercizio e' finalizzato a verificare la rispondenza dell'effettivo funzionamento degli interventi rispetto ai risultati attesi. d) in relazione all'ambito in cui si inserisce il progetto: • il controllo di un progetto in ambito extraurbano e', in particolare, finalizzato ad analizzare aspetti quali la coerenza delle caratteristiche tecnico-funzionali della strada con quelle della rete di appartenenza, la configurazione delle intersezioni e della loro interdistanza, il coordinamento plano-altimetrico del tracciato, le componenti funzionali e di arredo, la valutazione della localizzazione delle aree di servizio, ecc.; • il controllo di un progetto in ambito urbano e', in particolare, finalizzato ad analizzare aspetti quali la conformazione delle intersezioni, le componenti di traffico, gli interventi di moderazione del traffico, le condizioni di sicurezza per gli utenti deboli, ecc.. 3.2 Le tipologie dei progetti da sottoporre a controllo I controlli della sicurezza stradale devono essere effettuati per ogni livello di progettazione; i relativi esiti, contenuti in specifiche relazioni di controllo, redatte dal controllore per ogni fase progettuale, costituiscono i riferimenti per il progettista nei successivi livelli di progettazione, nella fase di realizzazione dell'opera e fino alla sua messa in esercizio. I controlli, in base alla definizione di "progetto di infrastruttura" di cui all'art. 2, ed a quanto stabilito dall'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 35/11, devono essere effettuati sui: • progetti relativi alla costruzione di infrastrutture stradali nuove; • progetti che producono una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico; • progetti di adeguamento che comportano modifiche del tracciato. Pertanto, mentre per i "progetti relativi alla costruzione di infrastrutture stradali nuove" e' indubbio che i controlli siano sempre obbligatori, per i "progetti che producono una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico" e per i "progetti di adeguamento che comportano modifiche del tracciato", considerata l'indeterminatezza delle espressioni "sostanziale modifica", "effetti sui flussi di traffico"e "modifiche di tracciato", e' necessario fornire le seguenti indicazioni al fine di delimitare il confine di applicazione dei progetti e la conseguente obbligatorieta' dei relativi controlli. Poiche' gli effetti sui flussi di traffico si ottengono non solo con interventi infrastrutturali ma anche, e non in via residuale, con interventi di tipo gestionale quali quelli di regolazione, controllo o limitazione del traffico, di seguito si individuano le diverse tipologie di progetti su infrastrutture esistenti cui si applicano o meno i controlli. Si sottolinea che l'elencazione comprende, tra gli interventi infrastrutturali, anche gli interventi che pur non avendo effetti diretti sui flussi di traffico, comportano modifiche di tracciato. La chiave di lettura, ovvero l'elemento di discriminazione della cogenza delle disposizioni al singolo progetto, e' costituita, da un lato, dall'omogeneita' e dal coordinamento degli interventi stessi sull'intero tratto omogeneo dell'infrastruttura, e dall'altro dalla caratteristica di eccezionalita' dell'intervento; di conseguenza l'intervento di entita' limitata o ricadente nella manutenzione ordinaria, non rientra nel campo di applicazione dei controlli. Fermi restando i criteri di cui sopra, in relazione alle specificita' del contesto e peculiarita' del territorio, le Regioni e le province autonome disciplineranno in dettaglio l'ambito di applicazione dei progetti da sottoporre a controllo. Quindi, in sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano in tabella le diverse tipologie di interventi su infrastrutture esistenti, in cui si applicano o meno i controlli: Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 8: ambito dei controlli per gli interventi sulle infrastrutture esistenti 3.3 Fasi della procedura di controllo 3.3.1 Avvio della progettazione: comunicazione del gestore all'Organo Competente Il controllo della sicurezza stradale sui progetti deve essere effettuato per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ed inoltre deve essere eseguito anche nella fase di costruzione e nella fase di pre-apertura al traffico, dove il controllo e' finalizzato a verificare se le indicazioni inserite nelle fasi progettuali precedenti siano state ben interpretate in fase costruttiva e siano state effettivamente in grado di conseguire gli effetti attesi. Affinche' il progetto di un'infrastruttura stradale sia soggetto al controllo della sicurezza stradale in tutte le sue fasi, nei tempi congrui e senza che cio' provochi ritardi nell'iter progettuale, risulta necessario che l'ente gestore comunichi all'OC, l'avvenuto avvio della progettazione. L'ente gestore comunica pertanto all'OC, anche per tutti i progetti svolti internamente senza incarico esterno, tutti gli elementi relativi all'incarico di progettazione in termini di tempi e scadenze, affinche' l'OC possa valutare la necessita' del controllo. Tale comunicazione risulta indispensabile per garantire il criterio di contestualita' della progettazione e del controllo della sicurezza stradale nelle diverse fasi del progetto. Successivamente alla comunicazione da parte dell'ente gestore all'OC dell'avvenuta formalizzazione dell'incarico di progettazione, l'OC, qualora il progetto ricada nelle fattispecie previste dell'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 35/11, dovra' individuare il controllore e affidare ad esso l'incarico secondo le modalita' e i tempi stabiliti al successivo paragrafo. 3.3.2 Individuazione dei controllori 3.3.2.1 Tempi L'OC, subito dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ente gestore dell'avvenuta formalizzazione dell'incarico di progettazione, avvia la procedura per l'individuazione del controllore. Pur non essendo possibile stabilire univocamente nelle presenti Linee Guida, a causa delle differenti procedure e modalita' per l'affidamento dell'incarico del controllo di cui al paragrafo successivo, un tempo massimo entro il quale l'OC debba provvedere all'individuazione del controllore e all'affidamento dell'incarico, e' opportuno che l'OC si adoperi affinche' sia garantita la contestualita' dei controlli con la progettazione. 3.3.2.2 Modalita' Per ogni progetto l'OC individua un controllore singolo o piu' controllori a seconda dell'importanza, della complessita', delle dimensioni e delle specificita' del progetto e, di conseguenza, dell'onerosita' e peculiarita' dei controlli. L'OC individua i controllori tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, c.7 del D.Lgs. n. 35/11(6). ---------- (6) Fino all'entrata in operativita' del predetto elenco, l'OC dovra' avvalersi dei soggetti individuati dall'art. 12, c.4 del D.Lgs. n. 35/11, cioe' "soggetti in possesso di titolo di studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del traffico o altre attivita' inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attivita' relative ad almeno cinque progetti". Al fine di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio, non puo' essere incaricato dell'attivita' di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti da sottoporre a controllo. In via prioritaria l'OC, per l'attivita' di controllo della sicurezza stradale sui progetti, si avvale di personale interno, inserito nell'elenco di cui all'art. 4, c.7 del D.Lgs. n. 35/11. In assenza o indisponibilita' di professionalita' interne, l'OC provvede ad affidare l'attivita' del controllo sui progetti a "personale non appartenente all'Organo Competente", secondo le indicazioni individuate nell'art. 4, c.7 e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del D.Lgs. n. 163/06. Nel caso del particolare ruolo di OC svolto dal MIT, l'avvalimento, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 35/11, delle strutture di Anas S.p.A. che svolgono funzioni di vigilanza nei confronti delle concessionarie autostradali, deve intendersi come utilizzo di risorse interne. I controllori, se gia' dipendenti di un OC, possono svolgere l'attivita' di controllo della sicurezza stradale sui progetti per un OC differente da quello di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del D.Lgs. n. 163/06. 3.3.3 Affidamento del controllo 3.3.3.1 Oggetto del controllo L'OC, valutata la necessita' del controllo su uno specifico progetto, dovrebbe affidare il controllo per l'intero progetto, non escludendo pero' a priori che il controllo possa avere un oggetto diverso, non solo parziale rispetto a quello del progetto, nel caso in cui il progetto sia di natura e dimensioni tali da richiedere un opportuno frazionamento del controllo, ma addirittura piu' esteso, nel caso in cui si voglia conferire unitarieta' ed omogeneita' all'attivita' di controllo su singoli progetti, ideati e sviluppati in modo indipendente l'uno dall'altro, ma invece strettamente correlati tipologicamente (ad esempio il controllo su una serie di intersezioni a raso modificate in rotatorie). Anche nell'ipotesi di un progetto suddiviso in lotti, l'aggregazione del controllo e' parimenti opportuna se non necessaria. Risulta inoltre opportuno prevedere l'affidamento congiunto del controllo della progettazione esecutiva con il controllo della fase di costruzione e pre-apertura al traffico, in quanto il controllo di tali due ultime fasi e' strettamente connesso con quello del progetto esecutivo e soprattutto consiste in attivita' ispettive sul cantiere di verifica dell'attuazione delle raccomandazioni inserite nella relazione di controllo del progetto esecutivo. In riferimento alla gia' citata complementarieta' delle disposizioni del D.Lgs. n. 35/11 con quelle del D.Lgs. n. 264/06, riportata nel par. 1.3, relativa alla sicurezza delle gallerie della rete TEN di lunghezza superiore a 500 metri, si ritiene di dover sottolineare l'opportunita' che l'oggetto del controllo di un'infrastruttura stradale, in cui siano comprese una o piu' gallerie della suddetta fattispecie, includa anche il relativo controllo di tali puntuali strutture, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilita' della Commissione permanente per le Gallerie, finalizzata anche all'eliminazione di possibili duplicazioni di attivita' e oneri a carico dell'Ente gestore. In tal senso, nel caso di un controllo di un progetto di una nuova infrastruttura stradale o di adeguamento di una esistente in cui ricadono gallerie TEN di lunghezza maggiore di 500 metri, nell'ambito della procedura del controllo del progetto svolto ai sensi del D.Lgs. n. 35/11, dovra' essere acquisito preventivamente, da parte dell'OC, il parere della Commissione Permanente per le Gallerie, nonche' delle CIG relativamente ai tunnel transfrontalieri, ai sensi del D.Lgs. n. 264/06. Soltanto nel caso di un progetto isolato di adeguamento e limitato alla sola galleria TEN esistente di lunghezza maggiore di 500 metri, si puo' ritenere che tale coordinamento non sia necessario. 3.3.3.2 Responsabilita' del controllore All'atto dell'affidamento dell'incarico del controllo e' opportuno che il controllore sia reso edotto, da parte dell'OC, sulle responsabilita' assunte con l'incarico del controllo, che si configurano su due piani distinti: nei confronti del suo committente, l'OC, e nei confronti del progettista, a sua volta incaricato dall'Ente proprietario o gestore della strada. Mentre la responsabilita' nei confronti dell'OC non presenta dubbi e ambiguita' e puo' essere facilmente declinata nell'ambito dell'affidamento dell'incarico, l'altra responsabilita', nei confronti del progettista o del gruppo di progettisti, e quindi indirettamente con l'ente gestore che lo ha individuato, risulta ben piu' delicata. Infatti l'attivita' del controllore si concretizza e formalizza nelle relazioni di controllo che, come descritto nel par. 3.3.4.2, contengono le raccomandazioni che devono essere recepite dal progettista all'interno della stessa fase progettuale cui si riferisce la relazione di controllo. Si richiama a tale proposito quanto stabilito dall'art. 4, c.4 del D.Lgs. n. 35/11 in merito all'eventualita' che la progettazione non dovesse essere adeguata in base alla relazione di controllo: in tal caso l'ente gestore deve giustificare all'OC i motivi del non adeguamento, e all'OC compete poi la decisione di accettare le giustificazioni addotte dal gestore o di disporre l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni previste del controllore. Da questo quadro discende come il controllore, nell'ambito del rapporto con la propria committenza (l'OC), debba svolgere un delicato ruolo con il progettista affinche' quest'ultimo recepisca le indicazioni volte al miglioramento del progetto sotto il profilo della sicurezza, al fine di evitare che si verifichi la citata fattispecie dall'art. 4, c.4, che dovrebbe risultare un'ipotesi del tutto residuale. In sintesi, anche in riferimento alle conseguenze di natura giuridica ed economica che possono derivare dalle attivita' di controllo sui progetti, si configura un rapporto di responsabilita' formali tra OC e Ente gestore, che si sostanzia solo dal punto di vista tecnico operativo in uno scambio diretto, rispettivamente, tra controllore e progettista. Nella seguente figura sono rappresentati sia i rapporti funzionali (frecce bidirezionali di colore nero) intercorrenti tra i diversi soggetti, sia i processi decisionali conseguenti l'azione del controllore (frecce unidirezionali di colore giallo). Dalla figura emerge il ruolo centrale dell'OC che, recepite le indicazioni dal controllore, previa condivisione e relativa assunzione di responsabilita', le impone all'ente gestore, che a sua volta le trasferisce al progettista per il necessario adeguamento del progetto. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 20: rapporti funzionali tra i soggetti coinvolti nei controlli 3.3.4 Svolgimento dei controlli 3.3.4.1 Tempi In base al principio che il controllo debba essere svolto da un soggetto indipendente dal progettista, discende la necessita' di stabilire, in particolare, come l'attivita' del controllore debba temporalmente intervenire rispetto all'attivita' del progettista. I controlli, necessari al miglioramento della sicurezza, costituiscono, quale effetto collaterale indesiderato, un onere e un appesantimento delle procedure di approvazione del progetto. Pertanto, al fine di massimizzare i vantaggi e contenere gli svantaggi dei controlli, il loro svolgimento deve avvenire contestualmente alla progettazione, nelle sue diverse fasi, e svolgersi secondo i tempi indicati nell'affidamento dell'incarico, ma comunque entro un tempo massimo prestabilito a partire dalla consegna del progetto, ai fini approvativi, dal progettista al committente. Soltanto prevedendo la contestualita' dei controlli ai progetti, in particolare per quelli piu' impegnativi e onerosi che richiedono tempi lunghi per la realizzazione, e conseguentemente anche tempi lunghi per i controlli, e' possibile garantire che i controlli non vadano ad aggravare l'iter approvativo. Oltre al vantaggio del contenimento dei tempi globali, l'azione parallela e non sequenziale del controllore rispetto al progettista consente la virtuosa interazione delle due attivita' in modo tale che il progetto venga monitorato durante la sua predisposizione e non sia controllato a posteriori, con il vantaggio che gli eventuali necessari adeguamenti possano essere apportati gia' nel corso della progettazione, con risultati indubbiamente migliori. Per quanto riguarda i controlli relativi alla fase di costruzione e di pre-apertura al traffico, intesi come attivita' ispettive, si evidenzia come debbano essere programmati sempre nell'ottica di non ritardare ne' la realizzazione ne' l'apertura al traffico. La documentazione, considerata anche la reciproca convenienza dell'interazione tra controllore e progettista, puo' essere anche informalmente scambiata tra i due soggetti, ma, dal punto di vista formale, i termini per la consegna della relazione di controllo decorrono dal momento in cui il committente, ovvero l'OC, effettua la consegna della documentazione progettuale al controllore. Qualora, nel caso dei progetti piu' onerosi, siano previste delle formali consegne intermedie o provvisorie del progetto, anche per il controllore deve essere prevista una relativa scadenza intermedia. Le relazioni di controllo sono redatte e consegnate dal controllore entro il termine indicato nell'atto di affidamento dell'incarico da parte dell'OC in funzione delle caratteristiche del progetto, ma comunque entro 30 giorni dalla consegna del progetto al controllore. 3.3.4.2 Modalita' dei controlli documentali sui progetti Il controllo avviene prevalentemente su una base documentale, costituita dai documenti, dagli elaborati progettuali e dalle informazioni necessarie, opportunamente raccolte in un fascicolo, che il progettista, per il tramite dell'ente proprietario o gestore della strada e quindi dell'OC, fornisce al controllore. Risulta opportuno che la consegna avvenga nell'ambito di un incontro preliminare, al quale partecipano tutti i soggetti interessati, sia per esaminare i punti salienti del progetto sia per prospettare eventuali peculiarita' e criticita'. In riferimento alla contestualita' dell'attivita' di controllo rispetto a quella del progetto, tanto piu' necessaria quanto piu' il progetto e' impegnativo ed oneroso in termini di natura e complessita' dell'intervento, tempi di realizzazione e mole di elaborati da produrre, si ritiene opportuno evidenziare che l'interazione delle due attivita' debba avvenire, con l'opportuna frequenza, prevista dall'OC nella lettera di incarico, in precisi momenti temporali, legati allo stato di avanzamento del progetto, mediante la consegna di versioni parziali e intermedie degli elaborati, in occasione di incontri periodici tra controllore, progettista, OC ed Ente gestore. Tutto cio' favorisce l'azione di controllo e ne aumenta l'efficacia poiche' le indicazioni del controllore potranno agevolmente essere recepite dal progettista, in fase di completamento del progetto, all'interno della fase progettuale in corso. Il controllo documentale dei progetti, in particolare per quelli di adeguamento di strade esistenti, deve essere integrato da una o piu' ispezioni del sito, o del tratto stradale omogeneo interessato dal progetto. L'azione di controllo si esplica attraverso una rivisitazione critica degli elaborati progettuali al fine di identificare le situazioni di pericolo potenziale e per valutare in termini di sicurezza le prestazioni della strada considerata. Per quanto riguarda il dettaglio dei contenuti dei controlli si rinvia al par. 3.4, nel quale sono specificati i diversi contenuti in funzione delle singole fattispecie esplicitate nella matrice di Figura 21. L'attivita' del controllore si concretizza in una relazione di controllo finale, ed eventualmente anche in relazioni intermedie nel caso di consegne intermedie del progetto, nelle quali devono essere individuate le raccomandazioni, graduate in ordine decrescente di rilevanza, in funzione dell'importanza e gravita' del problema riscontrato nel progetto. Le raccomandazioni dovrebbero essere recepite nel progetto, ma il progettista puo' opporre delle controdeduzioni che sono sottoposte alla decisione dell'OC, in merito al recepimento, e quindi potrebbero essere disattese, secondo la procedura dell'art. 4, c.4 del D.Lgs. n. 35/11. Alcune raccomandazioni possono essere legate a non conformita' progettuali, che richiedono un adeguamento necessario, e che dovranno essere specificatamente segnalate dal controllore all'OC. La relazione di controllo deve essere articolata come segue e deve contenere: • una parte iniziale nella quale sono indicati la denominazione e localizzazione del progetto, la fase progettuale, i dati dell'Ente gestore e del progettista, la data di redazione; • una descrizione sommaria del progetto e delle sue finalita'; • una descrizione puntuale della documentazione contenuta nel fascicolo consegnato durante l'incontro iniziale con l'OC ed il progettista; • le informazioni specifiche relative agli incontri avvenuti con l'OC ed il progettista (date degli incontri, motivazione degli incontri, soggetti partecipanti); • le informazioni relative alle eventuali ispezioni del sito interessato dal progetto (date delle ispezioni, soggetti partecipanti); • l'esame eventuale dei problemi di sicurezza rimasti irrisolti in precedenti fasi di verifica; • le schede di controllo utilizzate; • una lista dei fattori di pericolo evidenziati, con l'analisi dei problemi di sicurezza rilevati; • l'individuazione delle raccomandazioni al fine di eliminare o mitigare i fattori di potenziale pericolo, con esplicitazione del tipo di benefici conseguibili mediante la loro attuazione (ad es. riduzione del numero di incidenti di una particolare tipologia, riduzione della severita' degli incidenti, riduzione dei volumi di traffico delle correnti in conflitto, ecc.); • una sintesi, anche in forma tabellare, dei problemi e delle relative soluzioni, anche alternative. Nella seguente tabella, a titolo esemplificativo, si riporta una serie di problemi in ambito extraurbano e urbano, per i differenti livelli di progettazione, con le relative raccomandazioni, e che devono essere indicate specificatamente nella relazione di controllo in riferimento alla localizzazione delle criticita' riscontrate. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 9: esempio di raccomandazioni sulle criticita' progettuali 3.3.4.3 Modalita' delle prime ispezioni di verifica sul progetto Le attivita' di controllo in fase di costruzione e di pre-apertura al traffico, sono le fasi conclusive del processo di controllo dell'infrastruttura prima della sua entrata in esercizio; non sono attivita' sulla parte documentale ma attivita' sul campo, pertanto sono di fatto attivita' ispettive. Nella fase di costruzione dell'infrastruttura il controllo permette di valutare il recepimento delle indicazioni della relazione di controllo del progetto esecutivo, proporre e suggerire miglioramenti progettuali dettati dalla visione della concreta realizzazione, non prevedibili, e comunque non previsti, in fase di progettazione. Nella fase di pre-apertura al traffico il controllo ha l'obiettivo di verificare la rispondenza tra il progetto e la costruzione dell'infrastruttura stradale nella sua realta' fisica, geometrica e funzionale, in quanto e' la prima vista reale della strada progettata di cui si puo' disporre prima che venga percorsa dagli utenti. In questa fase potrebbero essere necessarie piccole modifiche su alcuni aspetti relativi alla percezione della strada da parte degli utenti dal punto di vista della sua intelleggibilita' complessiva. Il controllo nella fase di pre-apertura al traffico ha lo scopo di verificare la corretta implementazione delle raccomandazioni nelle fasi precedenti alla pre-apertura e valutare le condizioni di visibilita' nelle diverse condizioni diurne e notturne. L'analisi in questa fase e' volta ad accertare che le condizioni di rischio, emerse nelle precedenti fasi di analisi, siano state eliminate o almeno mitigate e che non siano presenti situazioni di rischio, non emerse nelle precedenti fasi, per nessuna delle tipologie di utenti che usufruiranno della strada. Tra gli elementi da analizzare, si segnalano: • la corretta percezione e leggibilita' dell'infrastruttura stradale in tutte le condizioni di esercizio; • la intelleggibilita' delle intersezioni; • la visibilita' diurna e notturna della segnaletica orizzontale e verticale; • l'efficienza degli impianti di illuminazione; • la regolamentazione del traffico adottata, al fine di rilevare eventuali criticita' nelle interferenze tra le differenti correnti veicolari; • la presenza di ostacoli non protetti; • le condizioni di installazione dei dispositivi di ritenuta; • lo stato della pavimentazione stradale. Tale controllo nella fase di pre-apertura e' distinto dall'attivita' di collaudo, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/06, non solo per il diverso piano e grado di importanza e per la diversita' del soggetto che lo espleta, ma anche perche' effettuato in precedenza, e pertanto potra' risultare utile ai fini degli esiti del collaudo stesso. Nel primo anno di esercizio il controllo ha l'obiettivo di valutare il reale funzionamento dell'infrastruttura dal punto di vista della sicurezza e dell'incidentalita'. L'attivita' sebbene sia una delle fasi del processo dell'attivita' del controllo dell'infrastruttura, poiche' non e' un'attivita' sulla parte documentale ma un'attivita' sul campo, e' di fatto un'ispezione. 3.3.5 Recepimento dei risultati dei controlli Nel caso in cui il controllore abbia prodotto, in base alle specifiche contenute nell'affidamento dell'incarico, una relazione intermedia nella quale siano state individuate delle criticita' nel progetto, le relative raccomandazioni possono essere recepite nell'ambito del prosieguo della medesima fase progettuale, sulla base delle decisioni adottate dall'OC. Le raccomandazioni contenute nella relazione finale, ai sensi dell'art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 35/11, costituiscono parte integrante della documentazione necessaria ai fini dell'approvazione di quella determinata fase progettuale; pertanto le raccomandazioni piu' significative e impattanti sul progetto sotto il profilo tecnico-economico devono essere recepite nella medesima fase progettuale mentre, sotto la responsabilita' dell'OC, soltanto quelle non rilevanti dal punto di vista contrattuale ed economico possono essere recepite nella fase successiva. In merito all'eventualita' che la progettazione non dovesse essere adeguata in base alle raccomandazioni contenute nella relazione di controllo, in base a quanto stabilito dall'art. 4, c.4 del D.Lgs. n. 35/11, l'ente gestore deve giustificare all'OC i motivi del non adeguamento, e all'OC compete poi la decisione di accettare le giustificazioni addotte dal gestore o di disporre l'adeguamento della progettazione alle raccomandazioni del controllore. Nelle fasi di costruzione e di pre-apertura al traffico trattandosi di attivita' ispettive, le risultanze dei relativi controlli saranno contenute nei relativi rapporti di ispezione, trasmessi all'Ente gestore per il tramite dell'OC, ma che dovranno essere tempestivamente trasferite anche al Direttore dei Lavori al fine di valorizzare la contestualita' dell'azione. Nel primo anno di esercizio il controllo ha l'obiettivo di valutare il reale funzionamento dell'infrastruttura dal punto di vista della sicurezza: il rapporto di ispezione dovra' contenere un'analisi degli eventuali dati incidentali e gli elementi che consentano all'OC la valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati. 3.4 Contenuti dei controlli 3.4.1 La matrice di riferimento: illustrazione dei contenuti L'attivita' del controllo della sicurezza stradale sui progetti assume contenuti e caratteristiche differenti a seconda che si tratti di un progetto di una nuova infrastruttura o di un adeguamento di un'infrastruttura esistente, in funzione dell'ambito extraurbano o urbano in cui l'infrastruttura si inserisce, in relazione al tipo di strada (doppia o singola carreggiata) nonche' in funzione della fase progettuale alla quale esso si riferisce (preliminare, definitiva ed esecutiva). La matrice riportata nella seguente figura illustra le diverse tipologie di attivita' di controllo alle quali sono associate le relative schede da utilizzare nelle diverse attivita'. Le schede quindi sono diversificate in relazione all'ambito di applicazione, e la prima macro suddivisione e' attuata tra il settore denominato "progetti" e il settore denominato "infrastrutture". Nel settore "progetti" alcune attivita', come gia' descritto, pur facenti parte dell'attivita' di controllo, sono di fatto delle attivita' ispettive, in quanto sono delle "prime ispezioni di verifica sul progetto" da effettuarsi in sito, e tra esse ricadono le attivita' ispettive nella fase di costruzione, pre-apertura e primo anno di funzionamento. Una seconda macro suddivisione e' effettuata tra "nuove infrastrutture"e"adeguamento delle infrastrutture esistenti". Ulteriori suddivisioni sono effettuate tra "ambito extraurbano"e"ambito urbano" e tra le infrastrutture a "doppia carreggiata"e"singola carreggiata". Altre suddivisioni, seppur auspicabili, soprattutto per l'ambito urbano, risulterebbero per le presenti Linee Guida un forte aggravio e comunque non riuscirebbero ad essere esaustive nel descrivere la molteplicita' degli elementi da analizzare: si lascia pertanto ad ogni OC la facolta' di ampliare e integrare le schede allegate alle presenti Linee Guida. Sebbene la parte preponderante della TEN sia rappresentata dalla rete autostradale, si e' ritenuto di non appesantire la suddivisione prevedendo le relative schede per tale tipologia ma sono state integrate opportunamente le schede relative all'ambito extraurbano-doppia carreggiata con gli elementi caratteristici autostradali. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 21: la matrice delle attivita' controlli-ispezioni focalizzata sui controlli 3.4.1.1 Nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti Il progetto di una nuova infrastruttura, a meno dei casi in cui particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non abbiano consentito il pieno rispetto delle norme di progettazione, dovrebbe per definizione ed implicitamente contemplare tutti i necessari requisiti di sicurezza. Pertanto il relativo controllo dovrebbe tradursi, non in una mera formalita', ovvero nella verifica che il progettista abbia ottemperato a tutte le disposizioni normative, ma in un'analisi finalizzata esclusivamente a valutare l'efficacia e l'efficienza della contestualizzazione del progetto nelle particolari condizioni orografiche, ambientali, climatiche e di traffico, e di conseguenza ad evidenziare quegli aspetti progettuali che dovrebbero essere adeguati perche' non rispondenti alle norme, o che potrebbero essere migliorati a vantaggio della sicurezza con semplici accorgimenti, anche a costi ridotti se non nulli, che l'esperto in sicurezza e' in grado di individuare e suggerire. In realta' la continua evoluzione della rete stradale, sia sotto il profilo dell'adeguamento sia del potenziamento, consiste solo in rari casi nella realizzazione di nuove infrastrutture mentre piu' frequentemente si realizza attraverso progetti di adeguamento di infrastrutture esistenti, la cui originaria costruzione puo' essere frutto di una progettazione secondo normative non piu' in vigore o di progettazioni insufficienti o errate, o, ancor peggio, prive addirittura di alcuna progettazione, perche' costruite in tempi molto remoti. I progetti di adeguamento di tali infrastrutture, pur teoricamente finalizzati al loro miglioramento, anche dal punto di vista della sicurezza, talvolta non ottengono i benefici attesi a causa della rilevanza dei vincoli preesistenti o comunque non raggiungono pienamente gli obiettivi prefissati; addirittura, in taluni casi, quando gli interventi sono principalmente mirati a risolvere problemi di congestione oppure finalizzati a risolvere criticita' per specifiche prevalenti categorie di veicoli o di componenti di traffico, potrebbero rivelarsi controproducenti in termini di sicurezza globale. I progetti talvolta sono il risultato dell'applicazione di schemi progettuali tipo, privi del necessario specifico adattamento ai luoghi ed alle condizioni particolari, prevalentemente mirati a risolvere criticita' (congestione, deviazione di itinerario, variazione percorsi del trasporto pubblico locale, ecc.) differenti da quelle della sicurezza e quindi possono indirettamente addirittura esaltare tali problemi di sicurezza. Anche nel caso in cui il progetto di adeguamento sia stato ben concepito e realizzato, il relativo controllo assume un significato maggiormente qualificante di quello eseguito sul progetto di una nuova costruzione, intrinsecamente sicuro a meno di errori di applicazione delle norme o di errate valutazioni del contesto, poiche' l'analisi eseguita dall'esperto di sicurezza si traduce in una verifica piu' ampia e piu' completa di contenuti. Poiche' le norme di progettazione stradale, nel caso degli adeguamenti, non sono cogenti ma costituiscono soltanto il riferimento cui la progettazione deve tendere, il controllore in primo luogo deve verificare che il mancato completo rispetto delle norme da parte del progettista sia effettivamente dipeso da vincoli insormontabili o che avrebbero comportato costi sproporzionati rispetto all'intervento, e che quindi risulti giustificato. Successivamente il controllore deve verificare che il progetto abbia contemplato tutte le esigenze di sicurezza, attraverso l'individuazione delle soluzioni piu' idonee, che, a regime, dovranno essere in linea, e comunque poste a confronto, con quelle evidenziate nelle risultanze delle ispezioni eseguite in precedenza e che hanno dato luogo all'intervento di adeguamento. In relazione a quanto illustrato nel par. 2.4, a regime, tutti gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, saranno inseriti nel ciclo virtuoso ivi descritto. Nella fase transitoria, di cui al par. 1.4.3, il controllo dei progetti, oltre ad una valenza tecnica, assume anche la funzione di un'analisi economica in quanto i progetti in itinere, sviluppati non con la logica del D.Lgs. n. 35/11, potrebbero non essere stati analizzati correttamente sotto tale profilo. 3.4.1.2 L'ambito extraurbano e urbano La seconda distinzione dei controlli sui progetti e' riferita al diverso ambito territoriale, extraurbano e urbano, nel quale il progetto d'infrastruttura si inserisce. I controlli di sicurezza sono sostanzialmente diversi nei due ambiti: non solo per le differenti caratteristiche tecnico-funzionali delle rispettive tipologie di strade, ma anche e soprattutto perche' le potenziali criticita' sono enormemente diverse. Infatti, se per un progetto extraurbano l'individuazione degli aspetti da controllare, come illustrato nelle relative schede di controllo, risulta di facile definizione e di conseguenza anche l'effettiva attivita' di controllo e' piu' standardizzabile per tipologia di strada e per fase progettuale, per contro, nel caso dei progetti di strade in ambito urbano, la variabilita' delle situazioni e la mole di vincoli di diversa natura richiedono un controllo dedicato allo specifico progetto, difficilmente standardizzabile e comunque tanto piu' efficace quanto piu' specifico e particolareggiato. Questo concetto, valido in generale, nel caso dei progetti di adeguamento di strade esistenti lo e' evidentemente ancora di piu' e pertanto il controllo di una modifica sostanziale di una infrastruttura urbana e' potenzialmente molto piu' complesso e richiede particolare attenzione. A questo proposito si sottolinea l'importanza dei controlli come strumento utile per risolvere la criticita', di carattere generale e sistemica, che la qualita' dei progetti stradali non sia sempre uniforme ed omogenea per i diversi ambiti, ma spesso sia proporzionale all'importanza del tipo di strada. Infatti vi e' una diffusa consapevolezza che solo per i progetti "importanti", quelli che realizzano infrastrutture appartenenti alla rete primaria o principale, e perlopiu' in ambito extraurbano, sia necessaria la massima attenzione e quindi anche la concentrazione di risorse ed il coinvolgimento delle migliori professionalita', mentre per i progetti "minori", ricadenti nella rete secondaria ed in particolare in ambito urbano, sia sufficiente una qualita' inferiore. Si richiama pertanto l'attenzione sul ruolo fondamentale che i controlli possono svolgere proprio sui progetti di questi tipi di strade, apparentemente meno importanti, prima che l'eventuale carenza progettuale si traduca in una reale criticita' sotto il profilo della sicurezza, contrastando ed attenuando gli effetti negativi descritti. Tale considerazione in ambito urbano si amplifica poiche' gli effetti di un'insufficiente o inadeguata progettazione sono potenzialmente molto maggiori in relazione alla eterogeneita' delle componenti di traffico ed in particolare della forte presenza delle utenze deboli, spesso non adeguatamente prese in esame nella progettazione. Un aspetto particolare da non sottovalutare, in riferimento alla distinzione tra ambito urbano ed extraurbano, e' costituito dalla fattispecie dei gia' citati "tratti interni" di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, e piu' in generale di tutti quei tratti di strade extraurbane che attraversano centri abitati, anche non riferibili in senso stretto alla definizione del Codice della Strada, e che quindi attraversando un "ambito urbano" costituiscono una situazione ibrida e delicata dal punto di vista dell'attivita' del controllo. Si sottolinea la sostanziale differenza che esiste tra le strade extraurbane che attraversano un ambito urbano senza perdere la loro funzione e quindi le loro caratteristiche di strade extraurbane (generalmente le strade di tipo A e B che si limitano a lambire o attraversare un perimetro urbano senza compenetrarlo) e le strade extraurbane (tipicamente le strade di tipo C e F) che invece interagiscono direttamente con il contesto urbano assumendo pertanto una funzione mista. In questi casi, tali tratti di strade secondarie e locali dovrebbero teoricamente adeguarsi al diverso contesto e modificare di conseguenza le proprie caratteristiche tecnico-funzionali, assumendo quelle delle strade urbane (tracciato, sezione trasversale, composizione della piattaforma) al fine di poter svolgere in sicurezza la duplice funzione. La suddetta transizione tra ambito extraurbano e urbano spesso avviene solo e impropriamente a causa del diverso contesto in cui la strada si inserisce, ma la strada anziche' adeguare le proprie caratteristiche tecniche e funzionali, le mantiene inalterate, e conseguentemente il comportamento degli utenti stradali in attraversamento e' condizionato solo, ma in modo non esaustivo, dalla percezione del contesto esterno, oltre che dalla segnaletica, con forti implicazioni negative in termini di sicurezza. Si sottolinea che anche nell'ambito della TEN, ovvero del campo attuale di applicazione del D.Lgs. n. 35/11, sono contenuti tratti di strada, assimilabili a tale fattispecie mista o intermedia tra i due ambiti, che meritano quindi particolare attenzione nella scelta metodologica dei controlli da applicare. Per quanto riguarda gli aspetti caratteristici dei controlli dei due ambiti in senso stretto si rinvia direttamente alle schede dei controlli riportate in Allegato. 3.4.1.3 Le strade a doppia e a singola carreggiata La terza suddivisione dei controlli sui progetti e' riferita alla tipologia di strada: a questi fini si e' ritenuto distinguere soltanto in base al tipo di carreggiata, singola e doppia. Infatti in ambito extraurbano le differenze tra i contenuti dei controlli da eseguire tra le strade di tipo A e quelle di tipo B sono minime, essendo minime le differenze tra le caratteristiche tecnico-funzionali previste dalle norme di progettazione oltre che dal Codice della Strada, e limitate prevalentemente a quegli aspetti connessi all'attuale prerogativa delle prime rispetto alle seconde, quali il pedaggiamento. Analogamente, sempre in ambito extraurbano, le minime differenze tra i requisiti delle strade secondarie di tipo C e le strade locali di tipo F, entrambe ad unica carreggiata, determinano una sostanziale equivalenza dei rispettivi controlli. 3.4.1.4 I livelli di progettazione: preliminare, definitivo ed esecutivo La quarta ed ultima suddivisione dei controlli sui progetti e' riferita al livello di progettazione, coerentemente a quanto previsto dall'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 35/11. a) Progettazione preliminare Nella fase di progettazione preliminare il controllo della sicurezza permette di effettuare un'analisi critica delle scelte progettuali di base riguardanti le diverse alternative di progetto, la localizzazione del tracciato, il numero e la tipologia delle intersezioni, l'eventuale previsione di percorsi ciclabili, le soluzioni delle problematiche relative alle utenze deboli, ecc.. In tale fase il controllo puo' produrre i maggiori benefici in quanto modifiche o miglioramenti del progetto, anche sostanziali, richiedono costi molto ridotti. In particolare, i principali elementi da analizzare sono: • contenuti della VISS; • analisi della situazione geografica; • relazioni con la rete stradale esistente e con le attivita' presenti o programmate nel territorio in cui l'infrastruttura si inserisce; • analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero e tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale libera); • tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura; • adeguatezza della soluzione progettuale analizzata sotto il profilo della coerenza generale allo standard progettuale. Le verifiche di sicurezza intraprese in questa fase del progetto preliminare riguardano quella parte degli elaborati progettuali (relazione, corografia, profilo altimetrico, sezioni trasversali tipo, svincoli ed intersezioni, ecc.) previsti dagli articoli 1722 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che illustrano le caratteristiche tecniche di tutti quegli elementi dell'ambiente stradale che possono influenzare la sicurezza. b) Progettazione definitiva Nella fase di progettazione definitiva il controllo permette di esaminare l'infrastruttura in uno stadio in cui e' ancora possibile modificare le scelte progettuali. In particolare, i principali aspetti da controllare riguardano: • le modifiche introdotte a seguito dell'analisi effettuata nella fase del progetto preliminare; • le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato (per un opportuno dimensionamento e coordinamento dei diversi elementi in relazione alla velocita' di progetto); • analisi dei criteri adottati per la composizione del tracciato, al fine di non compromettere la leggibilita' dell'ambiente stradale; • la geometria e l'organizzazione degli spazi stradali, in funzione della domanda e delle componenti di traffico; • la scelta tipologica e la funzionalita' delle intersezioni e il corretto dimensionamento dei singoli elementi (corsie specializzate, corsie di accumulo, rampe, ecc.); • analisi specifica dei punti di accesso alla strada (viabilita' minore, accessi, ecc.); • analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e di parcheggio); • analisi dei sistemi di ritenuta stradale. Le verifiche di sicurezza intraprese in questa fase del progetto definitivo riguardano quella parte degli elaborati progettuali previsti dagli articoli 24-28 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che illustrano le caratteristiche tecniche di tutti quegli elementi dell'ambiente stradale che possono influenzare la sicurezza in esercizio tra cui in particolare: • relazione; • corografia d'insieme; • planimetria; • profili longitudinali e trasversali; • sezioni trasversali; • sezioni tipo del corpo stradale e della sovrastruttura; • opere d'arte principali; • intersezioni; • diagrammi di visuale libera; • interferenze con altre opere e servizi (pubblici e privati). c) Progettazione esecutiva Nella fase di progettazione esecutiva il controllo permette di esaminare, l'infrastruttura nell'insieme delle caratteristiche dinamiche e funzionali. In particolare, i principali aspetti da controllare riguardano la segnaletica, l'illuminazione, i dispositivi di ritenuta e tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione ed alla disciplina della circolazione stradale. In tale fase risulta importante il controllo dell'adeguatezza delle misure adottate per la riduzione dei rischi degli utenti deboli e degli utenti speciali (a ridotta capacita' sensoriale o motoria). Le verifiche di sicurezza intraprese in questa fase del progetto esecutivo riguardano quella parte degli elaborati progettuali previsti dagli articoli 33-36 e 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che illustrano le caratteristiche tecniche di tutti quegli elementi dell'ambiente stradale che possono influenzare la sicurezza tra cui in particolare: • stralcio del progetto definitivo; • relazione; • planimetria; • planimetria di tracciamento; • profili longitudinali e trasversali; • sezioni trasversali; • sezioni tipo del corpo stradale e della sovrastruttura; • opere d'arte principali; • planimetria e profili degli svincoli e delle intersezioni a raso; • planimetria e profili delle interferenze con sottoservizi (pubblici e privati); • accessi privati; • segnaletica; • impianti accessori (illuminazione, ventilazione, soccorso), arredo stradale; • programma di manutenzione. 3.4.2 Le schede di controllo In considerazione dell'ambito attuale di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 35/11, sono state predisposte le schede per i tipi di strada di cui si compone la TEN attuale, ovvero le strade in ambito extraurbano a doppia carreggiata (autostrade ed extraurbane principali) e, anche se in minima parte, a singola carreggiata (extraurbane secondarie). Infatti si ritiene che la definizione delle schede di controllo per le altre tipologie di strade ed in particolare per l'ambito urbano, possa e debba avvenire attraverso il tavolo di confronto con le Regioni e gli enti locali di cui all'art.12, c.6 del D.Lgs. n. 35/11, anche alla luce dei risultati della fase iniziale di applicazione delle procedure sulle strade appartenenti alla TEN. Pertanto si riportano in Allegato le schede da utilizzare per i diversi tipi di controllo limitatamente all'ambito suddetto. 4 ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI Nell'art. 6 del D.Lgs. n. 35/11 e' stato previsto che l'OC provvede a redigere un programma delle ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico, da aggiornare con cadenza biennale e idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza. Gli Organi competenti, sulla base della disciplina che detteranno le Regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 1, c.4 del D.Lgs. n. 35/11, potranno considerare non prioritarie le ispezioni su parte della rete di loro competenza in funzione della gerarchia della rete, strade locali o strade con flussi di traffico di entita' modesta, e di livelli di pericolosita' minori. Il programma delle ispezioni, a regime, deve necessariamente essere predisposto sulla base della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e della classificazione della sicurezza della rete esistente. Prioritariamente le ispezioni di sicurezza dovranno essere condotte su quei particolari tratti stradali omogenei, definiti nel par. 2.2.1.2, nei quali si e' rilevato un elevato numero di incidenti e che sono stati identificati attraverso la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti. Le ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali, sono strutturate sia in riferimento all'ambito extraurbano sia all'ambito urbano, nonche' per tipologia di strada, come descritto nella matrice di riferimento al par. 4.3.1. Le ispezioni di sicurezza consistono in "ispezioni diffuse" sull'intero tratto stradale omogeneo ed in "ispezioni puntuali", o di dettaglio, localizzate su singoli siti critici o potenzialmente critici e su punti singolari. Le ispezioni diffuse comprendono una serie di ispezioni condotte lungo l'asse stradale e una serie di ispezioni dei punti singolari dell'asse stradale stesso, quali intersezioni, accessi e diramazioni di particolare forma e dimensione, tratti in corrispondenza di opere d'arte, restringimenti, barriere, ecc., che richiedono una metodologia di ispezione, e quindi anche un utilizzo di strumenti, simili a quelli delle ispezioni puntuali. 4.1 Finalita' delle ispezioni Le ispezioni di sicurezza hanno come finalita' quella di: • individuare le criticita' dell'infrastruttura stradale direttamente correlate agli eventi incidentali; • identificare i fattori di potenziale pericolo dell'infrastruttura stradale, che potrebbero dar luogo a siti con elevata incidentalita';