Allegato 1
Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle
categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
1.Finalita'
1.1 Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, istituisce un fondo
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia
elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie
C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da
pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni
funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non
superiore a 30 kW.
1.2 In particolare l'articolo 4, comma 1-quinquies, della succitata
legge, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di
efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisca le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo.
2.Riferimenti normativi
- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, che definisce gli strumenti, i
meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e
giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al
2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili
sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;
- Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione
Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilita' 2011), che
all'art.1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di
attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi
stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
- Articolo 40 comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, che
prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, dall'art. 1, comma13, terzo periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita'
ivi previste;
- D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 che definisce e razionalizza gli
interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art.4,
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59.
3.Risorse finanziarie
3.1 Le risorse disponibili, sono pari a euro 1.000.000,00 per l'anno
2010.
3.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste
dalla legge.
4.Soggetti beneficiari
4.1 Possono accedere al contributo i soggetti che, alla data di
presentazione della domanda risultino proprietari dei rifugi di
montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, ovvero titolari/gestori, per un periodo non inferiore a
5 anni decorrenti dalla predetta data di presentazione, della
gestione dei rifugi a condizione che i costi di gestione siano a
carico di questi ultimi.
4.2 I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda
di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non
essendo in scioglimento, liquidazione e non essendo sottoposti a
procedure concorsuali;
b) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di:
normativa edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli
infortuni, salvaguardia dell'ambiente e obblighi contributivi;
5. Requisiti degli interventi
5.1 Sono ammissibili al contributo gli interventi finalizzati alla
sostituzione o integrazione di sistemi esistenti di generazione di
energia elettrica nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie
C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
5.2 Gli interventi devono essere realizzati mediante utilizzo, ai
fini della generazione di energia elettrica, di una o piu' delle
seguenti opzioni:
a) aerogeneratori, vale a dire impianti che convertono in energia
elettrica l'energia cinetica del vento;
b) gruppi elettrogeni, vale a dire impianti che convertono in
energia elettrica l'energia contenuta in combustibili liquidi, solidi
o gassosi;
c) impianti idroelettrici, vale a dire impianti che convertono in
energia elettrica l'energia di caduta dell'acqua;
d) impianti solari, vale a dire impianti che convertono in
energia elettrica l'energia solare, ivi inclusi gli impianti
fotovoltaici;
e) gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, vale a
dire impianti che convertono in energia elettrica un gas prodotto a
partire da biomasse; ai soli fini del presente bando, per biomasse si
intende la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di
origine biologica, ivi incluse le acque reflue.
5.3 La potenza elettrica complessiva degli impianti presso un singolo
rifugio non puo' eccedere i 30 kW.
5.4 Per potenza elettrica degli impianti si intende:
a) la potenza nominale per gli impianti di cui alla lettera a);
b) la potenza di targa per gli impianti di cui alle lettere b) ed
e);
c) la potenza del generatore nel caso di cui alla lettera c);
d) la somma delle potenze nominali dei pannelli o dei moduli
fotovoltaici nel caso di cui alla lettera
5.5 Gli interventi devono essere progettati e dimensionati sulla base
dei seguenti elementi:
a) analisi dei possibili interventi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita';
- L'analisi degli interventi di efficienza energetica ha
l'obiettivo di evidenziare la riduzione, a parita' di servizio, il
consumo di energia elettrica del rifugio mediante sostituzione di
prodotti che consumano energia con altri aventi efficienza o
classificazione energetica rispondenti ai migliori standard
disponibili commercialmente per l'impiego nei rifugi di montagna.
L'analisi anzidetta deve, altresi' prevedere la comparazione dei
consumi energetici prima e dopo l'intervento.
b) verifica di ecocompatibilita', che include un esame comparato
delle diverse scelte possibili, di cui al punto 5.2, finalizzato a
evidenziare i vantaggi della scelta proposta in termini di
minimizzazione dell'impatto visivo e ambientale, tenuto conto della
fattibilita' tecnica; la descrizione delle modalita' e delle scelte
progettuali con le quali e' assicurato il convogliamento e il
contenimento delle emissioni nel caso di impianti di cui al punto
5.2, lettere b) ed e); la descrizione delle modalita' con le quali i
pannelli solari, ovvero i moduli fotovoltaici, sono collocati sul
tetto del rifugio, nel caso di impianti di cui al punto 5.2, lettera
d), ovvero delle ragioni che eventualmente precludessero questa
soluzione.
c) analisi, su base annuale, dell'andamento del fabbisogno di
energia elettrica del rifugio e della potenza massima richiesta dalle
utenze, prima e dopo l'analisi di cui alla lettera a);
d) esame della disponibilita' delle fonti per l'alimentazione
degli impianti di cui al punto 5.2 alle lettere a), c), d), e) e, per
i soli impianti di cui alla lettera b), dei vincoli di
approvvigionamento del combustibile;
e) esigenze di sistemi di accumulo dell'energia elettrica, in
particolare per gli impianti di cui al punto 5.2, lettere a), c) e
d);
f) selezione dei componenti dell'impianto di generazione tenendo
conto delle specifiche condizioni ambientali in cui dovranno operare,
in ogni caso con garanzia sull'intero impianto non inferiore a 5
anni.
6.Termine di realizzazione degli interventi
6.1 Gli interventi devono essere completamente realizzati, con
collaudo dell'impianto di generazione di energia elettrica, entro 18
mesi dalla data di avvio del programma di investimento.
6.2 Quale data di avvio del programma deve intendersi quella del
primo titolo di spesa che deve essere successivo alla data di
presentazione della domanda, con l'eccezione dei costi di
progettazione.
6.3 La data di ultimazione del programma e' quella relativa
all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.
7.Spese ammissibili
7.1 Sono ammissibili al contributo le seguenti spese:
a) costi di progettazione dell'intervento;
b) costo di realizzazione dell'intervento e di costruzione e
messa in esercizio dell'impianto di generazione di energia elettrica,
in conformita' al progetto, comprensivo dell'eventuale sistema di
accumulo dell'energia elettrica.
7.2 Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, i relativi pagamenti
devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
7.3 Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e
attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili,
quelle relative a imposte, tasse e scorte.
8.Modalita' di presentazione della domanda
8.1 Ciascuna domanda di agevolazioni puo' riguardare un singolo
intervento relativamente ad un singolo rifugio.
8.2 Le domande possono essere presentate a partire dal novantesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al centoventesimo giorno
dalla medesima data. Le domande presentate prima del termine iniziale
o successivamente al termine finale non sono prese in considerazione.
8.3 La domanda di agevolazione sottoscritta dal rappresentante legale
del soggetto richiedente con le modalita' di cui all'articolo 38 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve essere presentata, a mezzo raccomandata A/R, alla Direzione
Generale per l'Incentivazione delle Attivita' Imprenditoriali del
Ministero dello Sviluppo Economico nel seguito D.G.I.A.I.,
esclusivamente utilizzando il modulo il cui facsimile, con le
relative istruzioni, e' riportato nell'allegato n. 2 del decreto.
Tale modulo sara' messo disposizione sul sito
www.sviluppoeconomico.gov.it.
8.4 La domanda deve essere corredata, pena l'esclusione della
seguente documentazione:
a) la planimetria del sito e del rifugio, con la relativa
descrizione della consistenza, dell'uso e della dimensione;
b) le analisi e gli elementi di cui al punto 5.4; tra i quali la
descrizione degli interventi di efficienza energetica e di verifica
di ecocompatibilita' di cui a punto 5.4 lettere a) e b) del presente
bando con particolare riguardo alla comparazione dei consumi
energetici prima e dopo l'intervento;
c) titolo di proprieta' del rifugio o, in caso di affidamento di
gestione , idoneo titolo dal quale risulti la disponibilita' del
rifugio per il periodo di cui al punto 4.1;
d) il consenso da parte del proprietario della struttura
all'esecuzione delle opere il cui facsimile, e' riportato
nell'allegato n. 3 del decreto;
e) relazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati in
materia e iscritti in appositi albi/ordini, attestanti la conformita'
degli interventi alle vigenti normative.
f) una illustrazione dell'impianto che si va a sostituire o
integrare, indicando i miglioramenti attesi a seguito
dell'intervento;
g) una dettagliata descrizione dell'impianto di generazione di
energia elettrica che si intende realizzare, con relativo
dimensionamento, schema elettrico e illustrazione delle opere da
realizzare, inclusive, nel caso di impianti idrolettrici, delle opere
di derivazione e convogliamento delle acque e, nel caso di impianti a
gas metano biologico, di quelle necessarie per la trasformazione in
gas metano biologico della frazione biodegradabile di prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica;
h) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento;
i) la descrizione dettagliata dei previsti costi di realizzazione
dell'intervento;
8.5 Resta fermo l'obbligo di realizzare l'intervento previo
ottenimento di concessioni, nulla osta, pareri o autorizzazioni
eventualmente necessarie e nel rispetto delle pertinenti normative in
materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
8.6 Il plico deve riportare obbligatoriamente sul frontespizio la
dicitura "Domanda di partecipazione bando per l'efficientamento del
parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di
montagna previsto dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 art.4 comma 1
quinquies. Non aprire". Quale data di presentazione della domanda si
considera quella del timbro postale di spedizione.
9. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
9.1 Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo
quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, per la procedura valutativa a "graduatoria". 9.2 Ai
fini della formazione della graduatoria la D.G.I.A.I, sulla base
delle domande complete pervenute, effettua l'attivita' istruttoria,
accertando in particolare:
A. la completezza e la pertinenza delle domanda;
B. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilita' previste dal presente bando;
C. l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia
per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese
prospettate che alla soglia massima ammissibile.
9.3 La graduatoria viene elaborata, in ordine crescente, sulla base
della richiesta percentuale (con tre decimali) di aiuto sul valore
dell'investimento.
9.4 Per le iniziative che si collocano a parita' di punteggio in
posizione utile in graduatoria, il contributo verra' assegnato
tenendo conto del punteggio relativo al sistema di generazione di
energia elettrica che presenta un piu' alto standard di
ecocompatibilita', secondo la griglia dei punteggi relativi riportata
nell'allegato n.4.
9.5 Entro 60 giorni dalla chiusura del bando la. D.G.I.A.I, sulla
base delle risultanze degli accertamenti di cui ai punti precedenti,
forma la graduatoria delle iniziative ammissibili al contributo e
provvede alla sua pubblicazione.
9.6 E' facolta' del proponente finanziare con risorse proprie la
differenza tra il contributo richiesto e il contributo concesso o
rinunciare al contributo nel caso in cui un'iniziativa, a causa
dell'esaurimento dei fondi, dovesse risultare agevolata solo
parzialmente.
9.7 Successivamente alla presentazione della domanda, non sono
ammissibili variazioni e modifiche al programma di investimento
proposto.
9.8 La D.G.I.A.I, contestualmente alla pubblicazione della
graduatoria, trasmette il provvedimento di concessione del contributo
in favore delle domande inserite nella graduatoria medesima con esito
positivo, in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
9.9 Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di
rinunce o successive esclusioni dalla graduatoria saranno utilizzate
per lo scorrimento della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle
risorse e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla
pubblicazione della graduatoria.
10.Contributo concedibile
10.1 Il contributo e' concesso secondo la regola "de minimis", ai
sensi del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006
serie L 379. Ai fini di cui sopra, l'importo complessivo di aiuti "de
minimis" concedibili a ciascun soggetto beneficiario non puo' essere
superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
10.2 Il tetto massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento e'
pari a € 80.000,00.
10.3 Il contributo massimo, pari al 50% delle spese ritenute
ammissibili, e' concedibile nel limite di € 40.000,00 per ciascun
intervento.
11.Modalita' di erogazione del contributo
11.1 Il contributo concesso e' erogato in unica soluzione ad avvenuta
realizzazione del programma.
11.2 Ai fini dell'erogazione, il soggetto richiedente trasmette,
alla. D.G.I.A.I entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultimo
titolo di spesa, la richiesta di erogazione (allegato 5) e la
seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 da parte del direttore dei lavori attestante
la data di inizio e fine lavori;
b) certificato di collaudo dell'impianto cui si riferiscono le
spese sostenute;
c) consuntivo delle spese sostenute;
d) copia delle fatture quietanzate accompagnata dalla copia delle
ricevute dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari;
e) perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista
iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti industriali,
attestante l'abbattimento delle immissioni di CO2 in atmosfera.
11.3 Le fatture non quietanzate al momento dell'erogazione del
contributo non possono superare il valore del 20% dell'investimento
ammissibile. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione del
contributo le stesse fatture debitamente quietanzate dovranno essere
trasmesse alla D.G.I.A.I. accompagnate dalla copia delle ricevute dei
bonifici bancari e dagli estratti conto bancari, pena la revoca
totale delle agevolazioni.
12.Revoche
12.1 Le agevolazioni sono revocate con provvedimento della D.G.I.A.I
qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione
abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura,
ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme
statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o
istituzioni pubbliche;
b) non realizzi entro i termini previsti dal punto 6 del presente
bando l'intervento per il quale era stato concesso il contributo;
c) non abbia prodotto la documentazione indicata dal punto 11 nel
rispetto dei tempi ivi previsti;
d) abbia sostenuto spese relative all'investimento, ad eccezione
di quelle di progettazione, in data antecede quella di presentazione
della domanda di contributo.
e) Non abbia rispettato i requisiti e le condizioni previsti dal
presente bando e dal provvedimento di concessione.
13.Controlli
13.1 Il MiSE. D.G.I.A.I puo' effettuare a campione controlli e
ispezioni presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni allo scopo
di verificare lo stato di attuazione delle iniziative agevolate e il
rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente
bando.
13.2 . In caso di esito negativo delle verifiche la D.G.I.A.I dispone
la revoca del contributo.