(Allegato 1)
 
                                                           Allegato 1 
 
 
Bando finalizzato all'efficientamento del  parco  dei  generatori  di
energia elettrica prodotta nei rifugi di  montagna  rientranti  nelle
categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al
          decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994. 
 
 
1.Finalita' 
 
1.1  Il  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.   40,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, istituisce un  fondo
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori  di  energia
elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle  categorie
C, D ed E di cui al  titolo  IV  della  regola  tecnica  allegata  al
decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  e  generata  da
pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni,  piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi  elettrogeni
funzionanti  a  gas  metano  biologico,  con  potenza  elettrica  non
superiore a 30 kW. 
1.2 In particolare l'articolo 4, comma 1-quinquies,  della  succitata
legge, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di
efficienza  energetica  e  di  ecocompatibilita',  con  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisca le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo. 
 
2.Riferimenti normativi 
 
- Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo  2011,  che  definisce  gli  strumenti,  i
meccanismi, gli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e
giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi,  fino  al
2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili
sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti; 
- Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione
Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 
- Legge n. 220 del 13 dicembre  2010  (legge  stabilita'  2011),  che
all'art.1, comma 13,  prevede  che  nel  caso  in  cui,  in  sede  di
attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto  di
verificarsi  scostamenti  rispetto  alla  previsione   dei   proventi
stimati, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provvede,  con
proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza  dello
scostamento finanziario  riscontrato,  delle  dotazioni  finanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero; 
- Articolo 40 comma 1-bis, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.  98
convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111,  che
prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, dall'art.  1,  comma13,  terzo  periodo,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita'
ivi previste; 
- D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 che definisce  e  razionalizza  gli
interventi di sostegno pubblico  alle  imprese  a  norma  dell'art.4,
comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59. 
 
3.Risorse finanziarie 
 
3.1 Le risorse disponibili, sono pari a euro 1.000.000,00 per  l'anno
2010. 
3.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, i soggetti richiedenti hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita'  finanziarie  previste
dalla legge. 
 
4.Soggetti beneficiari 
 
4.1 Possono accedere al contributo  i  soggetti  che,  alla  data  di
presentazione della  domanda  risultino  proprietari  dei  rifugi  di
montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di  cui  al  titolo  IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno  9
aprile 1994, ovvero titolari/gestori, per un periodo non inferiore  a
5  anni  decorrenti  dalla  predetta  data  di  presentazione,  della
gestione dei rifugi a condizione che i  costi  di  gestione  siano  a
carico di questi ultimi. 
4.2 I soggetti beneficiari alla data di presentazione  della  domanda
di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere nel pieno e libero esercizio  dei  propri  diritti  non
essendo in scioglimento, liquidazione  e  non  essendo  sottoposti  a
procedure concorsuali; 
    b) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia  di:
normativa  edilizia  ed  urbanistica,   lavoro,   prevenzione   degli
infortuni, salvaguardia dell'ambiente e obblighi contributivi; 
 
5. Requisiti degli interventi 
 
5.1 Sono ammissibili al contributo gli  interventi  finalizzati  alla
sostituzione o integrazione di sistemi esistenti  di  generazione  di
energia elettrica nei rifugi di montagna rientranti  nelle  categorie
C, D ed E di cui al  titolo  IV  della  regola  tecnica  allegata  al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994. 
5.2 Gli interventi devono essere  realizzati  mediante  utilizzo,  ai
fini della generazione di energia elettrica,  di  una  o  piu'  delle
seguenti opzioni: 
    a) aerogeneratori, vale a dire impianti che convertono in energia
elettrica l'energia cinetica del vento; 
    b) gruppi elettrogeni, vale a dire  impianti  che  convertono  in
energia elettrica l'energia contenuta in combustibili liquidi, solidi
o gassosi; 
    c) impianti idroelettrici, vale a dire impianti che convertono in
energia elettrica l'energia di caduta dell'acqua; 
    d) impianti solari,  vale  a  dire  impianti  che  convertono  in
energia  elettrica  l'energia  solare,  ivi  inclusi   gli   impianti
fotovoltaici; 
    e) gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, vale  a
dire impianti che convertono in energia elettrica un gas  prodotto  a
partire da biomasse; ai soli fini del presente bando, per biomasse si
intende la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui  di
origine biologica, ivi incluse le acque reflue. 
 
5.3 La potenza elettrica complessiva degli impianti presso un singolo
rifugio non puo' eccedere i 30 kW. 
 
5.4 Per potenza elettrica degli impianti si intende: 
    a) la potenza nominale per gli impianti di cui alla lettera a); 
    b) la potenza di targa per gli impianti di cui alle lettere b) ed
e); 
    c) la potenza del generatore nel caso di cui alla lettera c); 
    d) la somma delle potenze nominali  dei  pannelli  o  dei  moduli
fotovoltaici nel caso di cui alla lettera 
 
5.5 Gli interventi devono essere progettati e dimensionati sulla base
dei seguenti elementi: 
 
    a) analisi dei possibili interventi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita'; 
       - L'analisi  degli  interventi  di  efficienza  energetica  ha
l'obiettivo di evidenziare la riduzione, a parita'  di  servizio,  il
consumo di energia elettrica del  rifugio  mediante  sostituzione  di
prodotti  che  consumano  energia  con  altri  aventi  efficienza   o
classificazione   energetica   rispondenti   ai   migliori   standard
disponibili commercialmente per l'impiego  nei  rifugi  di  montagna.
L'analisi anzidetta deve,  altresi'  prevedere  la  comparazione  dei
consumi energetici prima e dopo l'intervento. 
    b) verifica di ecocompatibilita', che include un esame  comparato
delle diverse scelte possibili, di cui al punto  5.2,  finalizzato  a
evidenziare  i  vantaggi  della  scelta  proposta   in   termini   di
minimizzazione dell'impatto visivo e ambientale, tenuto  conto  della
fattibilita' tecnica; la descrizione delle modalita' e  delle  scelte
progettuali con  le  quali  e'  assicurato  il  convogliamento  e  il
contenimento delle emissioni nel caso di impianti  di  cui  al  punto
5.2, lettere b) ed e); la descrizione delle modalita' con le quali  i
pannelli solari, ovvero i moduli  fotovoltaici,  sono  collocati  sul
tetto del rifugio, nel caso di impianti di cui al punto 5.2,  lettera
d), ovvero  delle  ragioni  che  eventualmente  precludessero  questa
soluzione. 
    c) analisi, su base annuale,  dell'andamento  del  fabbisogno  di
energia elettrica del rifugio e della potenza massima richiesta dalle
utenze, prima e dopo l'analisi di cui alla lettera a); 
    d) esame della disponibilita'  delle  fonti  per  l'alimentazione
degli impianti di cui al punto 5.2 alle lettere a), c), d), e) e, per
i  soli  impianti  di  cui  alla   lettera   b),   dei   vincoli   di
approvvigionamento del combustibile; 
    e) esigenze di sistemi di  accumulo  dell'energia  elettrica,  in
particolare per gli impianti di cui al punto 5.2, lettere  a),  c)  e
d); 
    f) selezione dei componenti dell'impianto di generazione  tenendo
conto delle specifiche condizioni ambientali in cui dovranno operare,
in ogni caso con garanzia sull'intero  impianto  non  inferiore  a  5
anni. 
 
6.Termine di realizzazione degli interventi 
 
6.1  Gli  interventi  devono  essere  completamente  realizzati,  con
collaudo dell'impianto di generazione di energia elettrica, entro  18
mesi dalla data di avvio del programma di investimento. 
6.2 Quale data di avvio del  programma  deve  intendersi  quella  del
primo titolo di  spesa  che  deve  essere  successivo  alla  data  di
presentazione  della  domanda,   con   l'eccezione   dei   costi   di
progettazione. 
6.3  La  data  di  ultimazione  del  programma  e'  quella   relativa
all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. 
 
7.Spese ammissibili 
 
7.1 Sono ammissibili al contributo le seguenti spese: 
    a) costi di progettazione dell'intervento; 
    b) costo di realizzazione  dell'intervento  e  di  costruzione  e
messa in esercizio dell'impianto di generazione di energia elettrica,
in conformita' al progetto,  comprensivo  dell'eventuale  sistema  di
accumulo dell'energia elettrica. 
7.2 Ai fini dell'ammissibilita' delle  spese,  i  relativi  pagamenti
devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. 
7.3 Non sono ammesse le  spese  relative  a  macchinari,  impianti  e
attrezzature usati, le spese di  funzionamento,  le  spese  notarili,
quelle relative a imposte, tasse e scorte. 
 
8.Modalita' di presentazione della domanda 
 
8.1 Ciascuna domanda  di  agevolazioni  puo'  riguardare  un  singolo
intervento relativamente ad un singolo rifugio. 
8.2 Le domande possono essere presentate a  partire  dal  novantesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al  centoventesimo  giorno
dalla medesima data. Le domande presentate prima del termine iniziale
o successivamente al termine finale non sono prese in considerazione. 
8.3 La domanda di agevolazione sottoscritta dal rappresentante legale
del soggetto richiedente con le modalita' di cui all'articolo 38  del
Decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
deve essere presentata, a  mezzo  raccomandata  A/R,  alla  Direzione
Generale per l'Incentivazione  delle  Attivita'  Imprenditoriali  del
Ministero  dello   Sviluppo   Economico   nel   seguito   D.G.I.A.I.,
esclusivamente  utilizzando  il  modulo  il  cui  facsimile,  con  le
relative istruzioni, e' riportato nell'allegato  n.  2  del  decreto.
Tale     modulo     sara'     messo     disposizione     sul     sito
www.sviluppoeconomico.gov.it. 
8.4  La  domanda  deve  essere  corredata,  pena  l'esclusione  della
seguente documentazione: 
    a) la planimetria  del  sito  e  del  rifugio,  con  la  relativa
descrizione della consistenza, dell'uso e della dimensione; 
    b) le analisi e gli elementi di cui al punto 5.4; tra i quali  la
descrizione degli interventi di efficienza energetica e  di  verifica
di ecocompatibilita' di cui a punto 5.4 lettere a) e b) del  presente
bando  con  particolare  riguardo  alla  comparazione   dei   consumi
energetici prima e dopo l'intervento; 
    c) titolo di proprieta' del rifugio o, in caso di affidamento  di
gestione , idoneo titolo dal  quale  risulti  la  disponibilita'  del
rifugio per il periodo di cui al punto 4.1; 
    d)  il  consenso  da  parte  del  proprietario  della   struttura
all'esecuzione  delle  opere   il   cui   facsimile,   e'   riportato
nell'allegato n. 3 del decreto; 
    e) relazione tecnica rilasciata da  professionisti  abilitati  in
materia e iscritti in appositi albi/ordini, attestanti la conformita'
degli interventi alle vigenti normative. 
    f) una illustrazione dell'impianto  che  si  va  a  sostituire  o
integrare,   indicando   i    miglioramenti    attesi    a    seguito
dell'intervento; 
    g) una dettagliata descrizione dell'impianto  di  generazione  di
energia  elettrica  che   si   intende   realizzare,   con   relativo
dimensionamento, schema elettrico  e  illustrazione  delle  opere  da
realizzare, inclusive, nel caso di impianti idrolettrici, delle opere
di derivazione e convogliamento delle acque e, nel caso di impianti a
gas metano biologico, di quelle necessarie per la  trasformazione  in
gas metano  biologico  della  frazione  biodegradabile  di  prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica; 
    h) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento; 
    i) la descrizione dettagliata dei previsti costi di realizzazione
dell'intervento; 
8.5  Resta  fermo  l'obbligo  di   realizzare   l'intervento   previo
ottenimento di  concessioni,  nulla  osta,  pareri  o  autorizzazioni
eventualmente necessarie e nel rispetto delle pertinenti normative in
materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. 
8.6 Il plico deve riportare  obbligatoriamente  sul  frontespizio  la
dicitura "Domanda di partecipazione bando per  l'efficientamento  del
parco dei generatori di energia  elettrica  prodotta  nei  rifugi  di
montagna previsto dalla legge 22 maggio 2010  n.  73  art.4  comma  1
quinquies. Non aprire". Quale data di presentazione della domanda  si
considera quella del timbro postale di spedizione. 
 
9. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria 
 
9.1 Gli interventi di cui al presente decreto  sono  attuati  secondo
quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, per la procedura valutativa  a  "graduatoria".  9.2  Ai
fini della formazione della  graduatoria  la  D.G.I.A.I,  sulla  base
delle domande complete pervenute, effettua  l'attivita'  istruttoria,
accertando in particolare: 
    A. la completezza e la pertinenza delle domanda; 
    B.  la  sussistenza  dei  requisiti   e   delle   condizioni   di
ammissibilita' previste dal presente bando; 
    C. l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia
per quanto attiene alla pertinenza che alla  congruita'  delle  spese
prospettate che alla soglia massima ammissibile. 
9.3 La graduatoria viene elaborata, in ordine crescente,  sulla  base
della richiesta percentuale (con tre decimali) di  aiuto  sul  valore
dell'investimento. 
9.4 Per le iniziative che si collocano  a  parita'  di  punteggio  in
posizione  utile  in  graduatoria,  il  contributo  verra'  assegnato
tenendo conto del punteggio relativo al  sistema  di  generazione  di
energia  elettrica  che   presenta   un   piu'   alto   standard   di
ecocompatibilita', secondo la griglia dei punteggi relativi riportata
nell'allegato n.4. 
9.5 Entro 60 giorni dalla chiusura del  bando  la.  D.G.I.A.I,  sulla
base delle risultanze degli accertamenti di cui ai punti  precedenti,
forma la graduatoria delle iniziative  ammissibili  al  contributo  e
provvede alla sua pubblicazione. 
9.6 E' facolta' del proponente  finanziare  con  risorse  proprie  la
differenza tra il contributo richiesto e  il  contributo  concesso  o
rinunciare al contributo nel  caso  in  cui  un'iniziativa,  a  causa
dell'esaurimento  dei  fondi,  dovesse   risultare   agevolata   solo
parzialmente. 
9.7  Successivamente  alla  presentazione  della  domanda,  non  sono
ammissibili variazioni  e  modifiche  al  programma  di  investimento
proposto. 
9.8  La   D.G.I.A.I,   contestualmente   alla   pubblicazione   della
graduatoria, trasmette il provvedimento di concessione del contributo
in favore delle domande inserite nella graduatoria medesima con esito
positivo, in ordine decrescente dalla prima fino ad  esaurimento  dei
fondi disponibili. 
9.9 Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a  seguito  di
rinunce o successive esclusioni dalla graduatoria saranno  utilizzate
per lo scorrimento della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle
risorse  e  comunque  non  oltre  il  termine  di  sei   mesi   dalla
pubblicazione della graduatoria. 
 
10.Contributo concedibile 
 
10.1 Il contributo e' concesso secondo la  regola  "de  minimis",  ai
sensi del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n.  1998/2006  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  del  28  dicembre  2006
serie L 379. Ai fini di cui sopra, l'importo complessivo di aiuti "de
minimis" concedibili a ciascun soggetto beneficiario non puo'  essere
superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
10.2 Il tetto massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento  e'
pari a € 80.000,00. 
10.3  Il  contributo  massimo,  pari  al  50%  delle  spese  ritenute
ammissibili, e' concedibile nel limite di  €  40.000,00  per  ciascun
intervento. 
 
11.Modalita' di erogazione del contributo 
 
11.1 Il contributo concesso e' erogato in unica soluzione ad avvenuta
realizzazione del programma. 
11.2 Ai fini  dell'erogazione,  il  soggetto  richiedente  trasmette,
alla. D.G.I.A.I  entro  sessanta  giorni  dall'emissione  dell'ultimo
titolo di spesa,  la  richiesta  di  erogazione  (allegato  5)  e  la
seguente documentazione: 
    a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del 
    D.P.R. n. 445/2000 da parte del direttore dei  lavori  attestante
la data di inizio e fine lavori; 
    b) certificato di collaudo dell'impianto cui  si  riferiscono  le
spese sostenute; 
    c) consuntivo delle spese sostenute; 
    d) copia delle fatture quietanzate accompagnata dalla copia delle
ricevute dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari; 
    e) perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista 
    iscritto nell'albo degli ingegneri,  o  dei  periti  industriali,
attestante l'abbattimento delle immissioni di CO2 in atmosfera. 
11.3 Le  fatture  non  quietanzate  al  momento  dell'erogazione  del
contributo non possono superare il valore del  20%  dell'investimento
ammissibile.  Entro  trenta  giorni  dall'avvenuta   erogazione   del
contributo le stesse fatture debitamente quietanzate dovranno  essere
trasmesse alla D.G.I.A.I. accompagnate dalla copia delle ricevute dei
bonifici bancari e dagli  estratti  conto  bancari,  pena  la  revoca
totale delle agevolazioni. 
 
12.Revoche 
 
12.1 Le agevolazioni sono revocate con provvedimento della  D.G.I.A.I
qualora il soggetto beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo programma  oggetto  della  concessione
abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o  natura,
ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme
statali, regionali o  comunitarie  o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche; 
    b) non realizzi entro i termini previsti dal punto 6 del presente
bando l'intervento per il quale era stato concesso il contributo; 
    c) non abbia prodotto la documentazione indicata dal punto 11 nel
rispetto dei tempi ivi previsti; 
    d) abbia sostenuto spese relative all'investimento, ad  eccezione
di quelle di progettazione, in data antecede quella di  presentazione
della domanda di contributo. 
    e) Non abbia rispettato i requisiti e le condizioni previsti  dal
presente bando e dal provvedimento di concessione. 
 
13.Controlli 
 
13.1 Il MiSE.  D.G.I.A.I  puo'  effettuare  a  campione  controlli  e
ispezioni presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni allo scopo
di verificare lo stato di attuazione delle iniziative agevolate e  il
rispetto dei requisiti e  delle  condizioni  stabilite  dal  presente
bando. 
13.2 . In caso di esito negativo delle verifiche la D.G.I.A.I dispone
la revoca del contributo.