(Allegato)
                                                             Allegato 
 
La  sezione  1  dell'allegato  XIII  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento  della
direttiva 97/68/CE, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'
sostituita dalla seguente: 
 
"1. AZIONI DELL'OEM 
 
    1.1. Fatta eccezione per la fase III B,  l'OEM  che  intenda  far
ricorso al regime di flessibilita', ad eccezione dei motori destinati
alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, chiede a
qualsiasi  autorita'  che  rilascia  l'omologazione  che   i   propri
costruttori di motori  siano  autorizzati  a  immettere  sul  mercato
motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori  che  non  sono
conformi agli attuali limiti di emissione, ma  sono  stati  omologati
secondo i limiti di emissione della fase precedente piu' recente, non
supera i valori massimi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2. 
 
    1.1.1. Il numero di motori  immesso  sul  mercato  in  regime  di
flessibilita' non supera, per ogni categoria di motore,  il  20%  del
quantitativo annuale di macchine dotate di motori di  tale  categoria
immesse sul mercato dall'OEM  (calcolato  come  media  delle  vendite
degli ultimi cinque anni sul mercato  dell'Unione).  Qualora  un  OEM
abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine  per  meno  di  cinque
anni, la media e' calcolata sulla base del periodo in  cui  l'OEM  ha
immesso macchine sul mercato dell'Unione. 
 
    1.1.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.1.1. e ad eccezione
dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di
locomotive, l'OEM ha facolta' di richiedere per i propri  costruttori
di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un  numero  fisso
di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di  ciascuna
categoria di motore non supera i seguenti valori massimi: 
    

|================================|==================================|
|      Categoria di motore       |         Numero di motori         |
|            P (kW)              |                                  |
|================================|==================================|
|          19 ≤ P < 37           |                200               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          37 ≤ P < 75           |                150               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         75 ≤ P < 130           |                100               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        130 ≤ P ≤ 560           |                 50               |
|================================|==================================|

    
    1.2. Durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre
anni dall'inizio di detta fase, ad  eccezione  dei  motori  destinati
alla propulsione di automotrici ferroviarie e  di  locomotive,  l'OEM
che intenda far ricorso al regime di flessibilita' chiede a qualsiasi
autorita' di omologazione che i propri costruttori  di  motori  siano
autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM.
Le quantita' di motori che non sono conformi agli attuali  limiti  di
emissione, ma sono stati omologati  secondo  i  limiti  di  emissione
della  fase  precedente  piu'  recente,  non  superano  le  quantita'
indicate ai punti 1.2.1 e 1.2.2. 
 
    1.2.1. Il numero di motori  immesso  sul  mercato  in  regime  di
flessibilita' non supera, per ogni categoria di motore, il 37,5%  del
quantitativo annuale di macchine dotate di motori di  tale  categoria
immesse sul mercato dall'OEM  (calcolato  come  media  delle  vendite
degli ultimi cinque anni sul mercato  dell'Unione).  Qualora  un  OEM
abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine  per  meno  di  cinque
anni, la media e' calcolata sulla base del periodo in  cui  l'OEM  ha
immesso macchine sul mercato dell'Unione. 
 
    1.2.2. Quale alternativa opzionale  al  punto  1.2.1.,  l'OEM  ha
facolta'  di  richiedere  per  i   propri   costruttori   di   motori
l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso  di  motori
ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna  categoria
di motore non supera i seguenti valori massimi: 
    

|================================|==================================|
|      Categoria di motore       |         Numero di motori         |
|            P (kW)              |                                  |
|================================|==================================|
|          37 ≤ P < 56           |                200               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          56 ≤ P < 75           |                175               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         75 ≤ P < 130           |                250               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        130 ≤ P ≤ 560           |                125               |
|================================|==================================|

    
    1.3. Per quanto riguarda i motori destinati alla  propulsione  di
locomotive, durante la fase III B, ma per un periodo non superiore  a
tre anni dall'inizio di detta fase, un OEM ha facolta' di  richiedere
per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere  sul
mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo  dellOEM.  L'OEM
puo' inoltre chiedere l'autorizzazione  per  i  suoi  costruttori  di
motori ad immettere sul mercato un massimo di dieci motori  ulteriori
con potenza nominale superiore a 1800kW da installare  su  locomotive
destinate esclusivamente ad essere utilizzate nella  rete  del  Regno
Unito. Si considerera' che le locomotive  soddisfano  tale  requisito
solo se sono in possesso o sono in grado di ottenere  un  certificato
di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito. 
    Tale autorizzazione  e'  concessa  solo  in  presenza  di  motivi
tecnici che rendono impossibile ottemperare ai  limiti  di  emissione
della fase III B. 
 
    1.4. Nella richiesta all'autorita' di omologazione, l'OEM include
le seguenti informazioni: 
 
         a)  un  campione  delle  marcature  da  applicare  su   ogni
esemplare di macchina mobile non stradale su cui sara' installato  un
motore immesso sul mercato in regime di flessibilita'.  Le  marcature
recano il testo seguente: "MACCHINA n. ... (numero sequenziale  delle
macchine) SU ... (numero totale di macchine nella  rispettiva  fascia
di potenza) DOTATA DI  MOTORE  n.  ...  CON  OMOLOGAZIONE  (direttiva
97/68/CE) n. ... 
 
         b) un campione della marcatura aggiuntiva  da  applicare  al
motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2.. 
 
    1.5. L'OEM fornisce all'autorita' che rilascia l'omolorzione ogni
informazione  necessaria  relativa  all'attuazione  del   regime   di
flessibilita'  che  l'autorita'  che  rilascia  l'omologazione  possa
richiedere per adottare una decisione. 
 
    1.6.  L'OEM  fornisce  alle  autorita'  degli  Stati  membri  che
rilasciano l'omologazione, su loro richiesta,  ogni  informazione  di
cui  esse  hanno  bisogno  per  confermare   la   correttezza   della
dichiarazione o della marcatura relativa all'immissione  sul  mercato
di un motore in regime di flessibilita'.".