Allegato
La sezione 1 dell'allegato XIII del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della
direttiva 97/68/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituita dalla seguente:
"1. AZIONI DELL'OEM
1.1. Fatta eccezione per la fase III B, l'OEM che intenda far
ricorso al regime di flessibilita', ad eccezione dei motori destinati
alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, chiede a
qualsiasi autorita' che rilascia l'omologazione che i propri
costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato
motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori che non sono
conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati
secondo i limiti di emissione della fase precedente piu' recente, non
supera i valori massimi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.
1.1.1. Il numero di motori immesso sul mercato in regime di
flessibilita' non supera, per ogni categoria di motore, il 20% del
quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria
immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite
degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM
abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque
anni, la media e' calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha
immesso macchine sul mercato dell'Unione.
1.1.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.1.1. e ad eccezione
dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di
locomotive, l'OEM ha facolta' di richiedere per i propri costruttori
di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso
di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna
categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:
|================================|==================================|
| Categoria di motore | Numero di motori |
| P (kW) | |
|================================|==================================|
| 19 ≤ P < 37 | 200 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 37 ≤ P < 75 | 150 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 75 ≤ P < 130 | 100 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 130 ≤ P ≤ 560 | 50 |
|================================|==================================|
1.2. Durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre
anni dall'inizio di detta fase, ad eccezione dei motori destinati
alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM
che intenda far ricorso al regime di flessibilita' chiede a qualsiasi
autorita' di omologazione che i propri costruttori di motori siano
autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM.
Le quantita' di motori che non sono conformi agli attuali limiti di
emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione
della fase precedente piu' recente, non superano le quantita'
indicate ai punti 1.2.1 e 1.2.2.
1.2.1. Il numero di motori immesso sul mercato in regime di
flessibilita' non supera, per ogni categoria di motore, il 37,5% del
quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria
immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite
degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM
abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque
anni, la media e' calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha
immesso macchine sul mercato dell'Unione.
1.2.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.2.1., l'OEM ha
facolta' di richiedere per i propri costruttori di motori
l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso di motori
ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria
di motore non supera i seguenti valori massimi:
|================================|==================================|
| Categoria di motore | Numero di motori |
| P (kW) | |
|================================|==================================|
| 37 ≤ P < 56 | 200 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 56 ≤ P < 75 | 175 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 75 ≤ P < 130 | 250 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 130 ≤ P ≤ 560 | 125 |
|================================|==================================|
1.3. Per quanto riguarda i motori destinati alla propulsione di
locomotive, durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a
tre anni dall'inizio di detta fase, un OEM ha facolta' di richiedere
per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul
mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo dellOEM. L'OEM
puo' inoltre chiedere l'autorizzazione per i suoi costruttori di
motori ad immettere sul mercato un massimo di dieci motori ulteriori
con potenza nominale superiore a 1800kW da installare su locomotive
destinate esclusivamente ad essere utilizzate nella rete del Regno
Unito. Si considerera' che le locomotive soddisfano tale requisito
solo se sono in possesso o sono in grado di ottenere un certificato
di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito.
Tale autorizzazione e' concessa solo in presenza di motivi
tecnici che rendono impossibile ottemperare ai limiti di emissione
della fase III B.
1.4. Nella richiesta all'autorita' di omologazione, l'OEM include
le seguenti informazioni:
a) un campione delle marcature da applicare su ogni
esemplare di macchina mobile non stradale su cui sara' installato un
motore immesso sul mercato in regime di flessibilita'. Le marcature
recano il testo seguente: "MACCHINA n. ... (numero sequenziale delle
macchine) SU ... (numero totale di macchine nella rispettiva fascia
di potenza) DOTATA DI MOTORE n. ... CON OMOLOGAZIONE (direttiva
97/68/CE) n. ...
b) un campione della marcatura aggiuntiva da applicare al
motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2..
1.5. L'OEM fornisce all'autorita' che rilascia l'omolorzione ogni
informazione necessaria relativa all'attuazione del regime di
flessibilita' che l'autorita' che rilascia l'omologazione possa
richiedere per adottare una decisione.
1.6. L'OEM fornisce alle autorita' degli Stati membri che
rilasciano l'omologazione, su loro richiesta, ogni informazione di
cui esse hanno bisogno per confermare la correttezza della
dichiarazione o della marcatura relativa all'immissione sul mercato
di un motore in regime di flessibilita'.".