(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E  ORGANIZZATIVI  DELLE  STRUTTURE
  RESIDENZIALI DESTINATE AD ACCOGLIERE LE PERSONE CUI SONO  APPLICATE
  LE MISURE  DI  SICUREZZA  DEL  RICOVERO  IN  OSPEDALE  PSICHIATRICO
  GIUDIZIARIO E DELL'ASSEGNAZIONE A CASA DI CURA E CUSTODIA 
 
(Art. 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9) 
    Si  ha  riguardo  alle  strutture  residenziali   sanitarie   per
l'esecuzione  della  misura  di  sicurezza  che  esplicano   funzioni
terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di  persone
affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato,
a cui viene applicata  dalla  Magistratura  la  misura  di  sicurezza
detentiva  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario   e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 
    La gestione interna di tali strutture e' di esclusiva  competenza
sanitaria. 
    Le strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura
di  sicurezza  devono  essere  realizzate  e  gestite  dal   Servizio
sanitario delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dagli Allegati  A  e  C  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. 
    I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  di  seguito
elencati, sono intesi come requisiti  minimi  per  l'esercizio  delle
funzioni  sanitarie,  indispensabili  per  il   funzionamento   delle
strutture e per il raggiungimento degli  obiettivi  di  salute  e  di
riabilitazione ad esse assegnati,  tramite  l'adozione  di  programmi
terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di
efficacia. 
    Detti requisiti integrano quelli gia' definiti  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
1997, e si connotano come specifici per le  attivita'  sanitarie  che
devono essere svolte nelle strutture residenziali di che trattasi. 
    Considerando che i pazienti destinatari delle  strutture  di  che
trattasi   possono   presentare   caratteristiche    psicopatologiche
significativamente variabili, fermi restando i requisiti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e al presente
decreto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ferma
restando la  gestione  sanitaria,  ne  assicurano  consequenzialmente
un'implementazione  adeguatamente  diversificata,  anche  in  termini
strutturali, organizzativi, di profili di sicurezza  e  di  vigilanza
esterna, nonche' per livelli di protezione, idonea a rispondere  alle
diverse caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione. 
    Per quanto concerne l'attivita' perimetrale  di  sicurezza  e  di
vigilanza  esterna,  che  non  costituisce  competenza  del  Servizio
sanitario  nazionale  ne'  dell'Amministrazione   penitenziaria,   le
Regioni e le Province Autonome, ove necessario,  ai  sensi  dell'art.
3-ter, comma 3, lettera b)  della  legge  17  febbraio  2012,  n.  9,
attivano specifici accordi  con  le  Prefetture,  che  tengono  conto
dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati
standard di sicurezza. 
 
Requisiti strutturali 
 
    Restano ferme le prescrizioni vigenti in  materia  di  protezione
antisismica, protezione antincendio, protezione  acustica,  sicurezza
elettrica e continuita' elettrica, tutela della salute nei luoghi  di
lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento  dei
rifiuti,   condizioni   microclimatiche,   alle   caratteristiche   e
all'organizzazione degli ambienti e dei locali, tenendo  conto  delle
necessita'  assistenziali,  di  riabilitazione  psico-sociale  e   di
sicurezza. 
    La struttura ha uno spazio verde  esterno  dedicato  ai  soggetti
ospitati nella residenza che risponda  alle  necessarie  esigenze  di
sicurezza. 
 
Area abitativa 
 
    L'area abitativa, con un numero massimo di  20  posti  letto,  si
configura come di seguito: 
      e' articolata in camere  destinate  ad  una  o  due  persone  e
comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari
esigenze strutturali o  assistenziali;  il  numero  dei  posti  letto
collocati in camere singole e' pari ad almeno il 10% dei posti  letto
totali; 
      e' presente almeno un bagno  in  camera  con  doccia,  separato
dallo spazio dedicato al pernottamento, ogni  2  ospiti,  o  comunque
fino a un massimo di 4; 
      le  camere  da  letto  devono  possedere  struttura,  arredi  e
attrezzature tali da garantire sicurezza, decoro e comfort; 
      e' presente  almeno  un  bagno  per  soggetti  con  disabilita'
motoria; 
      la dimensione delle camere e dei bagni  e'  conforme  a  quanto
previsto dalla normativa vigente per l'edilizia sanitaria. 
    Locali di servizio comune: 
      un locale cucina/dispensa; 
      un locale lavanderia e guardaroba; 
      locale soggiorno/pranzo; 
      locale per attivita' lavorative; 
      locale/spazio per deposito materiale pulito; 
      locale/spazio per deposito  materiale  sporco  e  materiale  di
pulizia; 
      locale/spazio  o  armadio   per   deposito   materiale   d'uso,
attrezzature, strumentazioni, a seconda della quantita'; 
      locale di servizio per il personale; 
      spogliatoio per il personale; 
      servizi igienici per il personale; 
      locale/spazio  attrezzato  per  la  custodia  temporanea  degli
effetti personali dei degenti, effetti che sono gestiti dal personale
per motivi terapeutici, di sicurezza o salvaguardia; 
      locale  per  lo  svolgimento  dei  colloqui  con  i  familiari,
avvocati, magistrati; 
      un'area in cui e' possibile fumare. 
    Locali per le attivita' sanitarie: 
      locale per le visite mediche; 
      studio medico/locale per riunioni di equipe; 
      locale idoneo a svolgere principalmente attivita' di gruppo, in
relazione alle attivita' specifiche previste; 
      locale per colloqui e consultazioni psicologico/psichiatriche. 
    Locale per la gestione degli aspetti giuridico-amministrativi. 
    Con appositi Accordi  tra  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e  Bolzano,  sara'  regolamentato  lo  svolgimento
delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230,  anche  con
riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e
alle forme dei rapporti con la magistratura. 
    Fermo restando quanto sara' disciplinato dagli  appositi  Accordi
in materia, si rinvia alla potesta' delle Regioni  e  delle  Province
Autonome, ai sensi del Titolo V della Costituzione,  l'organizzazione
delle strutture residenziali, tenendo  conto  che  alcuni  servizi  e
laboratori riabilitativi non possono essere, di norma, utilizzati  da
piu' di due strutture residenziali. 
 
Requisiti tecnologici 
 
    Si ha riguardo  alle  attrezzature  necessarie  allo  svolgimento
delle attivita' sanitarie, ma anche alle attrezzature  per  garantire
la sicurezza del paziente e della struttura: 
      presenza di un carrello per l'emergenza  completo  di  farmaci,
defibrillatore e unita' di ventilazione manuale, di attrezzatura  per
la movimentazione manuale del paziente e disponibilita' di almeno una
carrozzina per disabili motori; 
      disponibilita' di scale di valutazione e  materiale  testistico
per le valutazioni psicodiagnostiche e  la  rilevazione  dei  bisogni
assistenziali; 
      presenza di apposite attrezzature, strumentazioni e arredi, che
facilitino lo svolgimento di attivita' di tempo libero,  educazionale
e riabilitativo. La dotazione di attrezzature e  strumentazioni  deve
essere in  quantita'  adeguata  alla  tipologia  e  al  volume  delle
attivita'  svolte  e  tali  da  non  risultare  pregiudizievoli   per
l'ordinario svolgimento della vita all'interno  delle  residenze  e/o
per l'incolumita'  degli  stessi  ricoverati  e  degli  operatori  in
servizio. All'uopo, a cura del Responsabile  della  struttura,  sara'
redatto apposito regolamento interno che disciplini gli oggetti che i
ricoverati possono detenere ed utilizzare, in conformita'  di  quanto
sara' disciplinato da successivi Accordi; 
      disponibilita' di sistemi di sicurezza  congrui  rispetto  alla
missione della  struttura  quali  sistemi  di  chiusura  delle  porte
interne ed esterne, sistemi  di  allarme,  telecamere,  nel  rispetto
delle caratteristiche sanitarie e dell'intensita' assistenziale. 
 
Requisiti organizzativi 
 
    Ci si riferisce  al  tipo  e  al  numero  di  operatori  sanitari
impegnati nella struttura, e all'organizzazione del lavoro sulla base
di criteri di efficienza ed efficacia per una buona pratica  clinica,
tenendo anche presenti le restrizioni della liberta' degli ospiti, in
quanto sottoposti a provvedimento giudiziario. 
    Personale. 
    Il  personale  e'  organizzato  come  equipe  di   lavoro   multi
professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri,
terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS. 
    Per l'assistenza e la gestione di un nucleo di  20  pazienti,  e'
necessaria la seguente dotazione di personale: 
      12 infermieri a tempo pieno; 
      6 OSS a tempo pieno; 
      2  medici  psichiatri   a   tempo   pieno   con   reperibilita'
medico-psichiatrica notturna e festiva; 
      1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica a tempo
pieno; 
      1 psicologo a tempo pieno; 
      1 assistente sociale per fasce orarie programmate; 
      1 amministrativo per fasce orarie programmate. 
    Nelle  ore  notturne  e'  garantita  la  presenza  di  almeno   1
infermiere e 1 OSS. 
    La responsabilita' della gestione all'interno della struttura  e'
assunta da un medico dirigente psichiatra. 
    Organizzazione del lavoro. 
    L'organizzazione del lavoro si fonda  sui  principi  del  governo
clinico (governance  clinico-assistenziale),  in  base  ai  quali  le
organizzazioni  sanitarie  devono  impegnarsi  per  il  miglioramento
continuo della qualita' dei servizi e del raggiungimento di  standard
assistenziali elevati. 
    Strumenti del governo clinico sono le linee guida professionali e
i percorsi assistenziali. 
    In base a quanto sopra, le  strutture  residenziali,  nell'ambito
delle direttive dei Dipartimenti di salute  mentale,  adottano  linee
guida e procedure scritte di consenso professionale. 
    Le  procedure  scritte  si  riferiscono  almeno   alle   seguenti
tematiche: 
      definizione dei compiti di ciascuna figura professionale; 
      modalita' d'accoglienza del paziente; 
      valutazione clinica e del funzionamento psico-sociale; 
      definizione del programma individualizzato; 
      criteri per il monitoraggio  e  la  valutazione  periodici  dei
trattamenti terapeutico/riabilitativi; 
      gestione delle urgenze/emergenze; 
      modalita'  di  raccordo  col  Dipartimento  Cure  primarie  per
garantire  l'assistenza  di  base  ai   pazienti   ricoverati   nella
struttura; 
      modalita' e criteri di  raccordo  con  gli  altri  servizi  del
Dipartimento di salute mentale, i servizi per  le  tossicodipendenze,
altri servizi sanitari, i servizi degli enti locali,  le  cooperative
sociali, l'associazionismo,  al  fine  programmare  le  attivita'  di
recupero e di inclusione sociale dei pazienti, una volta revocata  la
misura di sicurezza detentiva; 
      modalita'  di  attivazione  delle  Forze   dell'Ordine,   nelle
situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza. 
    Le Regioni adottano un piano di formazione  del  personale  delle
strutture sanitarie  residenziali  oggetto  del  presente  documento,
mirato ad acquisire e a mantenere competenze cliniche, medico  legali
e  giuridiche,  con  particolare  attenzione  ai  rapporti   con   la
Magistratura di sorveglianza, specifiche per la gestione dei soggetti
affetti da disturbo mentale autori di reato.