(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
    Gli  esercizi  commerciali  nei  quali  si   vendono   medicinali
veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria ai
sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 6  aprile  2006.  n.  193,
come modificato dall'art. 14, comma 11, del decreto legge 24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, devono possedere, oltre i requisiti  richiesti  dalle  vigenti
normative nazionali e regionali, e dai regolamenti comunali  per  gli
edifici ad uso  commerciale  e  le  connesse  attivita',  i  seguenti
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. 
1. Requisiti strutturali 
    a. Presenza di un'area per  il  settore  logistico-amministrativo
(spazio ricezione materiale/registrazione); 
    b.  Presenza  di  uno  spazio  dedicato  alla  vendita  ed   alla
conservazione dei medicinali veterinari ben indicato e separato dalle
zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al  personale  non
addetto durante l'orario di chiusura  al  pubblico.  La  disposizione
degli spazi e degli arredi  all'interno  del  locale  deve,  inoltre,
garantire: 
      1) l'accessibilita' libera e diretta da parte dei cittadini  ai
medicinali veterinari di cui  all'art.  90  del  decreto  legislativo
n.193/2006; 
      2) l'inaccessibilita' agli altri medicinali veterinari da parte
dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura  al
pubblico. 
    c. Il locale deposito dei medicinali  veterinari,  ove  presente,
deve essere inaccessibile da parte del personale non  addetto  e  del
pubblico, dotato di arredi ed  attrezzature  per  il  deposito  e  la
conservazione dei medicinali veterinari con  spazi  separati  per  la
conservazione dei  medicinali  veterinari  scaduti  o  imperfetti  in
attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile  della
loro non esitabilita'. Nel locale deve essere prevista una zona  dove
devono essere stoccati i materiali infiammabili; 
    d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale. 
2. Requisiti tecnologici 
    a. Sistema di registrazione e di trasmissione dei  dati  relativi
alla  commercializzazione  dei  medicinali  veterinari,  nonche'   di
registrazione dello  scarico  dei  medicinali  veterinari  scaduti  o
imperfetti; 
    b.  Armadio  frigorifero  in  grado  di  assicurare  le  corrette
condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura  quando
previsti; 
    c. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita
che nel locale magazzino, ove presente, non deve superare i 25  gradi
centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il  controllo
della temperatura ambiente; 
    d. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di
medicinali veterinari, diffusi dal Ministero  della  salute  o  dalla
regione o dalla provincia autonoma; 
    e. Strumentazione  idonea  a  garantire  l'individuazione  ed  il
ritiro dei medicinali veterinari sequestrati, scaduti, non  idonei  o
pericolosi. 
3. Requisiti organizzativi 
    a. La presenza di uno o piu' farmacisti, abilitati  all'esercizio
della  professione  e  iscritti  al  relativo  ordine,  deve   essere
garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio  commerciale.
I farmacisti devono  indossare  il  camice  bianco  e  il  distintivo
professionale adottato dalla federazione Ordini farmacisti  Italiani.
La vendita dei medicinali veterinari, eccetto quelli di cui  all'art.
90 del decreto legislativo n. 193/2006, e' effettuata da uno  o  piu'
farmacisti; 
    b. Il personale non farmacista, se presente,  deve  indossare  il
camice di un colore tale che lo renda  facilmente  distinguibile  dal
farmacista; 
    c. Il titolare  dell'esercizio  commerciale  deve  comunicare  al
Ministero della salute, ai fini della registrazione nella banca  dati
centrale  del   Nuovo   sistema   informativo   sanitario   (NSIS   -
Tracciabilita' del farmaco), alla regione o  provincia  autonoma,  al
comune e alla azienda unita' sanitaria locale (di seguito AUSL)  dove
ha  sede  l'esercizio,  l'inizio  dell'attivita'   di   vendita   dei
medicinali veterinari di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  presente
decreto; 
    d.  Il  titolare  dell'esercizio  deve  comunicare   all'AUSL   e
all'ordine dei farmacisti  territorialmente  competente,  al  momento
dell'entrata  in  servizio,  le  generalita'  del  farmacista  o  dei
farmacisti operanti nell'esercizio  medesimo  con  l'indicazione  del
farmacista responsabile del reparto, il quale, ove nell'esercizio  si
vendano anche medicinali per uso umano, deve  coincidere  con  quello
indicato ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012,
richiamato  nelle  premesse,  comunicando  tempestivamente  anche  le
eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere  effettuata
anche al momento della cessazione del servizio; 
    e. Il nominativo del farmacista  responsabile  deve  essere  reso
noto agli utenti.