(allegato)
                                                           Allegato 1 
 
Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB  ai
  sensi dell'art.  24  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  e
  dell'art. 2,  comma  5,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
  successive modificazioni 
 
                               INDICE 
 
CAPO I - Disposizioni preliminari 
    Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione 
    Art. 2 - Definizioni 
CAPO II - Durata del procedimento 
    Art. 3 - Decorrenza del termine 
    Art. 4 - Sospensione dei termini del procedimento 
    Art. 5 - Interruzione dei termini del procedimento 
    Art. 6 - Casi di estinzione del procedimento 
    Art. 7 - Conclusione del procedimento 
CAPO III - Responsabilita' del procedimento 
    Art. 8 - Individuazione  dell'unita'  organizzativa  responsabile
del procedimento 
    Art. 9 - Responsabile del procedimento 
CAPO IV - Partecipazione al procedimento 
    Art. 10 - Comunicazione di avvio del procedimento 
    Art. 11 - Diritti di partecipazione al procedimento 
    Art. 12 -  Comunicazione  dei  motivi  ostativi  all'accoglimento
della domanda 
    Art. 13 - Limiti ai diritti di partecipazione 
 
                               CAPO I 
 
                      Disposizioni preliminari 
 
                               Art. 1. 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. Il  presente  regolamento  reca  la  disciplina  generale  dei
procedimenti della CONSOB  diretti  all'emanazione  di  provvedimenti
individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e  sulle
funzioni del responsabile del procedimento, sulla  partecipazione  al
procedimento  nonche'  sulla  tempestivita'  e  certezza  dei   tempi
dell'azione amministrativa. 
    2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti
contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto  a
contenuto  generale,  il   presente   regolamento   si   applica   ai
procedimenti amministrativi di competenza  della  CONSOB  individuati
nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante. 
    3.  La  tabella  indica  il  termine  di  conclusione,   l'unita'
organizzativa responsabile e la fonte normativa  di  riferimento  dei
procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB nonche'  delle
fasi procedimentali istruite dalla CONSOB nell'ambito di procedimenti
amministrativi di competenza di altre Autorita'. Alle  predette  fasi
procedimentali il presente regolamento si applica limitatamente  agli
articoli 3, commi 1 e 4, e 5, comma 4. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 
      a) "domanda": l'istanza presentata da soggetti  privati  ovvero
la richiesta o la proposta proveniente da un'Autorita' amministrativa
nazionale o estera, inviate anche per fax  e  in  via  telematica  in
conformita' delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  successive  modificazioni,
nonche' delle relative regole tecniche di attuazione; 
      b) "data di ricevimento della domanda": 
        1) per le domande recapitate a mano, la data  risultante  dal
timbro datario apposto sulla ricevuta contestualmente rilasciata; 
        2) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r,  la
data di consegna alla CONSOB risultante  dall'avviso  di  ricevimento
ovvero, se la data non risulta o sia incerta, quella  risultante  dal
timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento; 
        3) per le domande inviate a mezzo  posta  raccomandata  senza
avviso di ricevimento o mediante posta ordinaria, si  fa  riferimento
alla  data  risultante  dal  timbro  datario  apposto  sulla  domanda
all'atto del ricevimento; 
        4) per le domande inviate per fax,  si  fa  riferimento  alla
data risultante dal rapporto di trasmissione; 
        5) per le domande inviate per via telematica  mediante  posta
elettronica certificata (PEC),  la  data  risultante  dalla  ricevuta
informatica di avvenuta consegna; 
      c) "atto di impulso": l'atto  con  cui  la  CONSOB  rileva  nei
procedimenti  d'ufficio  la  sussistenza  dei  fatti  da  cui  deriva
l'obbligo di provvedere; 
      d) "interessati": 
        1) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
e' destinato a produrre effetti diretti; 
        2) i soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista per legge, regolamento o atto a contenuto generale; 
      e) "controinteressati": i  soggetti  individuati  o  facilmente
individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento,  ai
quali possa derivare dallo stesso un pregiudizio. 
 
                               CAPO II 
 
                       Durata del procedimento 
 
                               Art. 3. 
 
                       Decorrenza del termine 
 
    1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il  termine  decorre
dalla data di ricevimento della  domanda.  Qualora  sia  previsto  un
termine di scadenza per la presentazione della  domanda,  il  termine
del procedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di detto
termine. 
    2. La domanda e', ove previsto, redatta nelle forme  e  nei  modi
stabiliti   dalla   CONSOB   ed   e'   corredata   della   prescritta
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza  delle  condizioni
richieste per l'adozione del provvedimento. 
    3. Fatti salvi i casi in cui la possibilita' di  regolarizzazione
e' esclusa  da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  dalla
particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare  o
incompleta, ne e' data comunicazione all'istante entro il termine  di
dieci giorni dal ricevimento della domanda o in quello  eventualmente
diverso previsto da specifica norma  regolamentare,  con  indicazione
delle cause della irregolarita' o incompletezza e del  termine  entro
cui adempiere alla loro eliminazione. 
    4. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto
di impulso della CONSOB. 
 
                               Art. 4. 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
    1.  Ferma   restando   la   disciplina   specifica   di   singoli
procedimenti, il termine di conclusione del procedimento puo'  essere
sospeso: 
      a) per  acquisire  informazioni  o  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
della  CONSOB   o   non   direttamente   acquisibili   presso   altre
amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore  a
trenta giorni; 
      b) per acquisire in  via  obbligatoria  pareri  o  nulla  osta,
intese o assensi di altre Autorita' nazionali,  per  un  periodo  non
superiore  a  sessanta   giorni.   Qualora   l'organo   adito   abbia
rappresentato esigenze istruttorie,  il  periodo  di  sospensione  e'
prorogato di ulteriori sessanta giorni; 
      c) per acquisire in via facoltativa  pareri  del  Consiglio  di
Stato e dell'Avvocatura dello Stato, per un periodo non  superiore  a
venti giorni. Qualora l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie, il periodo di  sospensione  e'  prorogato  di  ulteriori
trenta giorni; 
      d) per  la  stipula  di  accordi  o  intese  tra  la  Consob  e
corrispondenti Autorita' estere, per  il  tempo  necessario  al  loro
perfezionamento. 
    2. Agli interessati e ai controinteressati e' comunicata la  data
di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi  che  l'hanno
determinata. Il termine del procedimento riprende a  decorrere  dalla
data di conclusione del periodo di sospensione. 
 
                               Art. 5. 
 
              Interruzione dei termini del procedimento 
 
    1.  Ferma   restando   la   disciplina   specifica   di   singoli
procedimenti,  il  termine  di  conclusione   del   procedimento   e'
interrotto in caso di: 
      a) domanda incompleta o irregolare; 
      b)  sussistenza  di  motivi  ostativi  all'accoglimento   della
domanda ai sensi dell'art. 12. 
    2. Agli interessati e ai controinteressati e' comunicata la  data
dell'interruzione e i motivi che l'hanno determinata. 
    3. Nei casi indicati al comma  1,  il  termine  del  procedimento
decorre nuovamente dalla data di: 
      a) regolarizzazione o di completamento della domanda; 
      b) presentazione delle osservazioni di cui all'art.  12,  comma
2, o, in mancanza, dalla scadenza del termine  ivi  previsto  per  la
loro presentazione. 
    4. Il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da
parte della CONSOB puo' essere interrotto per una sola volta nel caso
sussistano esigenze istruttorie. Il parere  e'  reso  definitivamente
entro quindici giorni  dalla  ricezione  degli  elementi  integrativi
richiesti. 
 
                               Art. 6. 
 
                 Casi di estinzione del procedimento 
 
    1. Il procedimento avviato su iniziativa  di  parte  si  estingue
quando l'interessato: 
      a) non  abbia  sanato  l'irregolarita'  ovvero  l'incompletezza
della domanda nel termine fissato; 
      b)   abbia   formalmente   comunicato   al   responsabile   del
procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto; 
      c) non abbia  comunicato  nel  termine  fissato  gli  ulteriori
elementi informativi istruttori richiesti. 
    2. La dichiarazione di estinzione del procedimento e'  comunicata
agli interessati e ai controinteressati. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
    1. Fatte salve le ipotesi in  cui  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento attribuiscono alla scadenza del  termine  di  conclusione
del procedimento valore di accoglimento o di rigetto dell'istanza,  i
procedimenti si concludono con l'adozione, entro il termine  indicato
nella tabella, di un provvedimento espresso. 
 
                              CAPO III 
 
                  Responsabilita' del procedimento 
 
                               Art. 8. 
 
Individuazione    dell'unita'    organizzativa    responsabile    del
                            procedimento 
 
    1. L'unita' organizzativa responsabile  del  procedimento  e'  la
Divisione  o  l'Ufficio  non  coordinato  nell'ambito  di   Divisione
indicati per ciascun procedimento nella tabella. 
 
                               Art. 9. 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Salvo che non sia diversamente disposto, il  responsabile  del
procedimento e' il Responsabile della Divisione  o  dell'Ufficio  non
coordinato nell'ambito di Divisione competenti per materia. 
    2.  La  responsabilita'  di  singoli  procedimenti  puo'   essere
affidata per iscritto: 
      a)   dal   Responsabile   della   Divisione   al   Responsabile
dell'Ufficio in essa coordinato ovvero, d'intesa con quest'ultimo, ad
altro dipendente dell'Ufficio coordinato; 
      b) dal Responsabile dell'Ufficio non coordinato nell'ambito  di
Divisione ad altro dipendente dell'Ufficio. 
    3.  Il  responsabile  del  procedimento  assicura  il  legittimo,
adeguato  e  tempestivo  svolgimento   dell'istruttoria,   garantendo
l'effettivita' dei diritti di partecipazione degli interessati  e  la
completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le  attribuzioni
indicate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive
modificazioni e dal presente regolamento. 
 
                               CAPO IV 
 
                   Partecipazione al procedimento 
 
                              Art. 10. 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. Dell'avvio del procedimento e'  data  comunicazione  personale
agli interessati. Con le stesse modalita' ne e'  fornita  notizia  ai
controinteressati. 
    2. Qualora per il numero dei  destinatari  non  sia  possibile  o
risulti particolarmente gravosa, per tutti o per taluni di  essi,  la
comunicazione personale, ovvero sussistano  particolari  esigenze  di
celerita'  del  procedimento,   la   comunicazione   di   avvio   del
procedimento e' resa pubblica mediante il sito internet della CONSOB,
ovvero mediante altre modalita' idonee di volta in volta individuate. 
    3. La comunicazione di cui  al  comma  1  contiene  gli  elementi
elencati nell'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e
successive modificazioni, e indica le modalita' per esercitare, anche
in via telematica, i diritti previsti dall'art. 11. 
    4. L'omissione di  taluna  delle  comunicazioni  prescritte  puo'
esser  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel   cui   interesse   la
comunicazione e' prevista. 
 
                              Art. 11. 
 
              Diritti di partecipazione al procedimento 
 
    1. Gli interessati e i controinteressati possono: 
      a) presentare memorie e documenti entro un  termine  pari  alla
meta' di quello fissato  per  l'adozione  del  provvedimento,  ovvero
entro il termine diverso  stabilito  per  specifici  procedimenti  da
altre disposizioni di legge, di regolamento o  di  atto  a  contenuto
generale. Nello stesso termine possono altresi' chiedere  l'audizione
personale in merito al procedimento che li riguarda; 
      b) prendere visione dei documenti inerenti al procedimento  che
li riguarda nei limiti prescritti dalla disciplina  della  CONSOB  in
materia di accesso. 
    2. La presentazione di  memorie  e  documenti  oltre  il  termine
indicato nel comma 1, lettera a), non determina il  differimento  del
termine di conclusione del procedimento. 
 
                              Art. 12. 
 
  Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda 
 
    1. Nei  procedimenti  a  iniziativa  di  parte,  sono  comunicati
all'istante, prima della adozione di un provvedimento sfavorevole,  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 
    2. Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, l'istante puo' presentare osservazioni,  eventualmente
corredate da documenti. Nella motivazione del provvedimento finale e'
data   ragione   dell'eventuale   mancato   accoglimento   di    tali
osservazioni. 
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
ai procedimenti concorsuali nonche' ai procedimenti in cui la  CONSOB
e' vincolata nell'adozione del provvedimento al  parere  obbligatorio
di altra autorita'. 
 
                              Art. 13. 
 
                 Limiti ai diritti di partecipazione 
 
    1. Gli articoli 10 e 11 non si applicano ai procedimenti  diretti
all'adozione di: 
      a) provvedimenti aventi carattere di necessita' e  urgenza  per
la tutela degli interessi indicati dall'art. 5, comma 1, del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; 
      b) provvedimenti aventi natura cautelare. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico