(Statuto-art. 11)
 
                             ARTICOLO 11 
 
 
                (Incompatibilita', obblighi e doveri) 
 
  1. Non possono far parte  degli  organi  dell'Istituto  coloro  che
dedicano la loro attivita' al  disimpegno  di  cariche  di  carattere
politico, anche se non elettive o rappresentative,  nonche'  in  ogni
caso tutti coloro che  si  trovino  in  situazione  di  conflitto  di
interessi con l'Istituto in considerazione della posizione  personale
o delle cariche ricoperte. 
  2. I. componenti del Direttorio  integrato  e  tutti  i  dipendenti
dell'Istituto  non  possono  svolgere  attivita'  nell'interesse   di
imprese di assicurazione e di  altri  soggetti  vigilati,  esercitare
attivita' di impresa commerciale, essere amministratori, institori  o
sindaci  in  qualsiasi  societa',  partecipare  a  societa'  in  nome
collettivo o, come accomandatari, in societa' in accomandita. 
  3. Il Consiglio puo' tuttavia consentire ai dipendenti  l'esercizio
di talune delle funzioni di cui al comma precedente, quando riconosca
che cio' sia nell'interesse dell'Istituto. 
  4. Fermi restando i divieti di divulgazione previsti dalla legge, i
componenti degli organi dell'Istituto nonche' tutti i dipendenti sono
tenuti ad osservare la massima riservatezza con: riferimento a  tutte
le notizie apprese nello svolgimento dei propri compiti e, funzioni.