(Statuto-art. 14)
 
                             ARTICOLO 14 
 
 
                  (Bilancio e revisione contabile) 
 
  1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia  il  1°  gennaio  e
termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
  Ogni anno devono essere  redatti  sia  il  bilancio  di  previsione
finanziaria sia il bilancio d'esercizio. 
  2. Il bilancio di previsione finanziaria deve essere approvato  dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello  cui  il
bilancio si riferisce. 
  3. Il bilancio d'esercizio e' costituito dallo stato  patrimoniale,
dal  conto  economico,  dal  rendiconto  finanziario  e  dalla   nota
integrativa. Esso deve essere approvato dal  Consiglio  entro  il  31
marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio. 
  4. Il bilancio di previsione finanziaria e il bilancio  d'esercizio
sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'ad.  4
della legge 12 agosto 1982, n.  576,  come  modificato  dall'articolo
351, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  5. La contabilita'  dell'Istituto  viene  verificata  dai  revisori
esterni nominati, per la. Banca d'Italia, ai sensi  dell'articolo  27
dello Statuto del SEBC.