(Statuto-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
 
 
                           (Il Presidente) 
 
  1. Presidente dell'Istituto e' il Direttore  Generale  della  Banca
d'Italia. 
  2. Il Presidente: 
  a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi  in
tutti gli atti e i contratti e nei giudizi; 
  b) promuove e coordina l'attivita' del Consiglio e ne  presiede  le
riunioni; 
  c) informa il Direttorio integrato sui fatti rilevanti  concernenti
l'amministrazione dell'Istituto. 
  3. Il Consigliere piu' anziano per  nomina,  e,  in  caso  di  pari
anzianita',  il  piu'  anziano  per  eta',  coadiuva  il   Presidente
nell'esercizio delle sue  attribuzioni  e  lo  surroga  nel  caso  di
assenza o impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa  piena
prova nei confronti dei terzi. 
  4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e
del Consigliere di cui al comma precedente,  li  surroga  il  secondo
Consigliere, la cui firma fa piena  prova  nei  confronti  dei  terzi
dell'altrui assenza o impedimento. 
  5. Il Presidente puo' delegare la firma di atti  e  la  stipula  di
contratti al personale dell'Istituto.