(Statuto-art. 6)
 
                             ARTICOLO 6 
 
 
                    (Deliberazioni del Consiglio) 
 
  1. Il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 3, commi  3
e  4,  convoca  il  Consiglio,  stabilendo   l'ordine   del   giorno,
ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia  richiesto  da  uno  dei
componenti con domanda motivata contenente gli argomenti da trattare.
La  convocazione  e'  effettuata  con  qualsiasi  mezzo   idoneo   al
raggiungimento dello scopo, con  almeno  cinque  giorni  di  anticipo
rispetto alla data della riunione, salvi i casi di urgenza. 
  2. Il Consiglio e'  validamente  costituito  con  la  presenza  del
Presidente e di almeno un Consigliere. Le deliberazioni sono  assunte
a maggioranza, in caso di, parita' prevale il voto del Presidente. Il
Presidente puo' autorizzare la costituzione del Consiglio con la sola
presenza dei due Consiglieri, tenuto conto degli argomenti all'ordine
del giorno. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 
  3. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni,
il Consiglio decide con apposita delibera, che puo' anche prevedere i
casi in cui  la  riunione  possa  svolgersi  mediante  l'utilizzo  di
tecniche di comunicazione a distanza e le relative modalita'.