(Statuto-art. 9)
 
                             ARTICOLO 9 
 
 
              (Deliberazioni del Direttorio integrato) 
 
  1. Il Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza  o
impedimento,  il  Presidente,  convoca   il   Direttorio   integrato,
stabilendo l'ordine del giorno, ogni qual volta lo ritenga necessario
o ne sia  richiesto  da  uno  dei  componenti  con  domanda  motivata
contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.  Il  Direttorio
integrato si riunisce almeno una volta al mese.. 
  2.  Le  riunioni  del  Direttorio  integrato  sono  presiedute  dal
Governatore della  Banca  d'Italia  o,  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento, dal Presidente. In caso di loro contemporanea assenza  o
impedimento, presiede la riunione il piu' anziano per  nomina,  o  in
caso di parita': per eta', tra i componenti del Direttorio  integrato
presenti. 
  3.  Il  Direttorio  integrato  e'  validamente  costituito  con  la
presenza di quattro componenti, tra cui almeno uno dei Consiglieri di
cui  all'articolo  4,  comma  2.  Le  deliberazioni  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto  di  chi
presiede la riunione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 
  4. Su ogni Aro' aspetto concernente lo svolgimento  delle  riunioni
il Direttorio integrato decide con apposita delibera. 
  5. Nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza
del Direttorio integrato possono essere adottati dal Presidente o  da
chi lo sostituisce ai sensi  dell'articolo  3,  commi  3  e  4.  Tali
provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Direttorio  integrato
nella prima riunione utile. 
  6. I provvedimenti del Direttorio integrato sono emanati con atto a
firma di colui che presiede la riunione, ai sensi del comma 2.