(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                          Allegato Tecnico 
 
1. Dati da trasmettere 
    Si riportano di seguito  le  informazioni  che  i  gestori  delle
strutture ricettive o i loro incaricati  sono  tenuti  a  trasmettere
secondo le modalita' di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto. 
      Data di arrivo; 
      Numero giorni di permanenza; 
      Cognome; 
      Nome; 
      Sesso; 
      Data di nascita; 
      Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se
all'estero); 
      Cittadinanza; 
      Tipo documento di identita'; 
      Numero documento di identita'; 
      Luogo rilascio documento (comune  e  provincia  se  in  Italia,
stato se all'estero). 
    Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati  del  documento
di identita' (art. 193 del Regio Decreto n. 635 del 1940). 
    Per i nuclei familiari e' sufficiente la compilazione da parte di
uno dei coniugi, che indichera' l'altro coniuge ed i figli minorenni. 
    Per i gruppi guidati e' sufficiente la compilazione da parte  del
capogruppo,  che  indichera'  l'elenco  degli  altri  componenti  del
gruppo. 
    I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare  o  di
un gruppo sono i seguenti: 
      Numero giorni di permanenza 
      Cognome; 
      Nome; 
      Sesso; 
      Data di nascita; 
      Luogo di nascita (comune e provincia se  in  Italia,  stato  se
all'estero); 
      Cittadinanza. 
2. Trasmissione con mezzi informatici/telematici 
    Il  servizio  di  invio  informatico/telematico  delle   schedine
alloggiati      e'      fruibile       dall'indirizzo       Internet:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it oppure tramite apposito  link
presente     sul     sito      della      Polizia      di      Stato:
http://www.poliziadistato.it. 
    I gestori delle strutture  ricettive  devono  produrre  specifica
domanda  presso   la   questura   territorialmente   competente   che
provvedera' ad abilitarli all'acceso al sistema. 
  2.1 Requisiti minimi 
    Hardware 
      Personal Computer con accesso alla rete Internet. 
    Software 
      Sistema Operativo 
      Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7; 
      Linux (qualsiasi distribuzione); 
      MAC OS. 
    Browser Internet 
      Microsoft Internet Explorer vers. 7.0 o superiore; 
      Mozilla-Firefox vers. 3.0 o superiore; 
    Software Visualizzazione Ricevute 
      Adobe Reader vers. 7.0 o superiore. 
  2.2 Certificati digitali 
    2.2.1 Certificato Server 
    Il servizio di trasmissione informatico/telematico delle schedine
alloggiati utilizza un certificato server emesso da una Certification
Authority pubblica  riconosciuta  che  consente  la  cifratura  delle
informazioni scambiate e garantisce l'identita' del sito  Internet  a
cui le strutture si stanno collegando. 
    2.2.2 Certificati client 
    Su ogni personal computer utilizzato  dalle  strutture  ricettive
per  la  trasmissione  delle  schedine  deve  essere  installato   un
certificato  client,  rilasciato  dalla   Questura   territorialmente
competente, conforme allo standard ISO X.509 e protetto da  password,
che consente,  unitamente  a  login  e  password,  il  riconoscimento
dell'identita' della struttura ricettiva che trasmette. 
  2.3 Accesso al sistema 
    Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e  password)
dalla Questura  competente  territorialmente,  al  primo  accesso  al
servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari: 
    download del certificato digitale client  di  cui  al  precedente
punto 2.2.2 
    installazione del certificato  su  ogni  postazione  che  intende
utilizzare per la trasmissione. 
  2.4 Inserimento delle schedine alloggiati 
    L'utente,  successivamente   all'autenticazione   e   all'accesso
all'area di lavoro, puo' trasmettere le schedine  alloggiati  secondo
due modalita' alternative di seguito descritte. 
    2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine 
    Tale modalita' consente di  inserire  una  singola  schedina  per
volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad
un capo gruppo piu' i relativi ospiti),  digitando  i  contenuti  dei
singoli campi di cui al punto 1. 
    2.4.2 Trasmissione di un file in formato testuale 
    Tale modalita' consente di trasmettere file in  formato  testuale
(estensione txt, secondo la codifica  ASCII  Standard)  contenenti  i
dati relativi a piu' schedine, secondo le seguenti regole: 
      Il file deve contenere una riga per ogni alloggiato e  ciascuna
riga deve riportare tutti i campi del tracciato  record  (vedi  punto
2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventualmente disponendo spazi
bianchi per i campi vuoti o  non  compilati  per  tutta  la  relativa
lunghezza; 
      Al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, va  aggiunto  il
ritorno a capo (carattere CR) e  l'avanzamento  di  linea  (carattere
LF); 
      Le righe  relative  agli  ospiti  (familiari  e  componenti  di
gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative  ai  rispettivi
capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data di arrivo deve essere la
stessa del relativo capo-famiglia o capo-gruppo. 
    2.4.3 Set di caratteri ammessi 
    I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Documento)  hanno  i
seguenti vincoli relativamente ai caratteri ammessi: 
      Cognome, Nome:  Lettere  maiuscole  e  minuscole  (comprese  le
accentate), apostrofo (codice ASCII 39); 
      Numero  Documento:  Lettere  maiuscole  e   minuscole,   numeri
(0...9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice ASCII  45),  barra
inclinata (codice ASCII 47). 
    2.4.4 Tracciato record 
    La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna  riga  del
file testuale deve rispettare. 
3 Ricevuta 
  3.1 Ricevuta digitale 
    La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalita'  di  cui
all'art.  2   del   presente   decreto   prevede,   quale   riscontro
dell'avvenuta  comunicazione,  che   ciascuna   struttura   ricettiva
scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato  pdf
(portable  document  format),  firmato  digitalmente   e   contenente
esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata. 
  3.2 Ricevuta fax 
    Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle  comunicazioni
con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art.
2, le  strutture  ricettive  possono  avvalersi  della  modalita'  di
trasmissione a mezzo fax di cui all'art. 3 del presente decreto. 
    Quale  riscontro  dell'avvenuta   comunicazione,   la   struttura
ricettiva dovra'  conservare  copia  della  ricevuta  rilasciata  dal
dispositivo fax attestante la data e l'orario  dell'invio  e  l'esito
dello stesso. 
  3.3 Ricevuta posta elettronica certificata 
    Nei casi di impossibilita' alla trasmissione delle  comunicazioni
con mezzi informatici/telematici secondo le modalita' di cui all'art.
2, le  strutture  ricettive  possono  avvalersi  della  modalita'  di
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art.  3
del presente decreto. 
    Quale  riscontro  dell'avvenuta   comunicazione,   la   struttura
ricettiva dovra' conservare copia delle ricevute di invio e  consegna
del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e  l'esito  di
invio del messaggio e di consegna al destinatario. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico