(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                              Sezione 1 
 
         Prescrizioni specifiche relative alle importazioni 
 
A. Importazioni originarie di Paesi terzi eccetto la Cina 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III,  parte
A, punti 9, 16, 18, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti  14,
15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2,  32.1,  32.3,  33,  34,
36.1, 39, 40, 43, 44,  46,  della  direttiva  2000/29/CE,  le  piante
specificate originarie di Paesi terzi  diversi  dalla  Cina,  in  cui
l'organismo  specificato  e'  notoriamente  presente,  devono  essere
accompagnate da un certificato, come previsto all'art. 13,  comma  1,
della suddetta direttiva, che  indichi  alla  rubrica  «Dichiarazione
supplementare» che: 
      a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro  ciclo  di
vita,  in  un  luogo   di   produzione   registrato   e   controllato
dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese  di
origine e situato in una zona indenne da organismi  nocivi  stabilita
da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da  organismi
nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure 
      b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due
anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne  da
Anoplophora  chinensis   (Forster)   stabilito   conformemente   alle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: 
        i. registrato e controllato dal  servizio  nazionale  per  la
protezione dei vegetali nel Paese di origine; e 
        ii. che e' stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni
ufficiali  annuali  per  rilevare  eventuali  tracce  di  Anoplophora
chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle  quali
non e' stata constatata la presenza di tale organismo; e 
        iii. dove le piante sono state coltivate in un sito: 
          a protezione fisica totale per impedire  l'introduzione  di
Anoplophora chinensis (Forster), oppure 
          in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e  che
e' circondato da una zona cuscinetto con un raggio  di  almeno  2  km
sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il  rilevamento  di
Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli  opportuni.
Nel caso in  cui  si  riscontrino  tracce  di  Anoplophora  chinensis
(Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per
ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e 
        iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante
sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa per rilevare
l'eventuale presenza dell'organismo specificato, in particolare nelle
radici e  nel  fusto  delle  piante.  Detta  ispezione  comprende  un
campionamento  distruttivo  mirato.  Le   dimensioni   del   campione
sottoposto ad ispezione devono essere tali da  permettere  almeno  il
rilevamento  dell'1%  della  contaminazione   con   un   livello   di
affidabilita' del 99%; oppure 
      c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano
i  requisiti  di  cui  alla  lettera  b),  innestati  con  marze  che
soddisfano i requisiti seguenti: 
        i. al  momento  dell'esportazione  il  diametro  delle  marze
innestate non misura piu' di 1 cm nel suo punto di massimo spessore; 
        ii. le piante innestate sono state  sottoposte  ad  ispezione
conformemente alla lettera b), punto iv). 
    2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1  sono
ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso  il  luogo  di
destinazione stabiliti a norma della decreto ministeriale 16  ottobre
2006. I metodi di controllo applicati assicurano  il  rilevamento  di
eventuali tracce dell'organismo  specificato,  in  particolare  nelle
radici e  nel  fusto  delle  piante.  Detta  ispezione  comprende  un
campionamento  distruttivo  mirato.  Le   dimensioni   del   campione
sottoposto ad ispezione devono essere tali da  permettere  almeno  il
rilevamento  dell'1%  della  contaminazione   con   un   livello   di
affidabilita' del 99%. 
B. Importazioni originarie della Cina 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III,  parte
A, punti 9, 16, 18 e all'allegato IV, parte A, sezione I,  punti  14,
15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2,  32.1,  32.3,  33,  34,
36.1, 39, 40, 43,  44,  46  della  direttiva  2000/29/CE,  le  piante
specificate originarie della Cina devono essere  accompagnate  da  un
certificato, come previsto dall'art.  13,  comma  1,  della  suddetta
direttiva, che indichi  alla  rubrica  «Dichiarazione  supplementare»
che: 
      a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro  ciclo  di
vita,  in  un  luogo   di   produzione   registrato   e   controllato
dall'organismo nazionale cinese per  la  protezione  dei  vegetali  e
situato in una zona indenne da organismi nocivi  stabilita  da  detto
organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali  per  le
misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi  nocivi
va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure 
      b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due
anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne  da
Anoplophora  chinensis   (Forster)   stabilito   conformemente   alle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: 
        i. registrato  e  controllato  dall'organizzazione  nazionale
cinese per la protezione delle piante; e 
        ii. che e' stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali
annuali  per  rilevare  eventuali  tracce  di  Anoplophora  chinensis
(Forster), effettuate ad intervalli opportuni,  nelle  quali  non  e'
stata constatata la presenza di tale organismo; e 
        iii. dove le piante sono state coltivate in un sito: 
          a protezione fisica totale per impedire  l'introduzione  di
Anoplophora chinensis (Forster), oppure 
          in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e  che
e' circondato da una zona cuscinetto con un raggio  di  almeno  2  km
sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il  rilevamento  di
Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli  opportuni.
Nel caso in  cui  si  riscontrino  tracce  di  Anoplophora  chinensis
(Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per
ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e 
        iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante
sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa comprendente
un campionamento distruttivo mirato su  ciascun  lotto  per  rilevare
l'eventuale  presenza  di   Anoplophora   chinensis   (Forster),   in
particolare nelle radici e nel fusto. 
    Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono  essere
tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione
con un livello di affidabilita' del 99%; oppure 
      c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano
i  requisiti  di  cui  alla  lettera  b),  innestati  con  marze  che
soddisfano i requisiti seguenti: 
        i. al  momento  dell'esportazione  il  diametro  delle  marze
innestate non misura piu' di 1 cm nel suo punto di massimo spessore; 
        ii. le piante innestate sono state  sottoposte  ad  ispezione
conformemente alla lettera b), punto iv); 
      d) il numero di registrazione dello stabilimento di produzione. 
    2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1  sono
ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso  il  luogo  di
destinazione stabiliti a norma del decreto  ministeriale  16  ottobre
2006. I metodi di  controllo  applicati,  compreso  il  campionamento
distruttivo mirato su ciascun lotto,  assicurano  il  rilevamento  di
eventuali tracce dell'organismo  specificato,  in  particolare  nelle
radici  e  nel  fusto  delle  piante.  Le  dimensioni  del   campione
sottoposto ad ispezione devono essere tali da  permettere  almeno  il
rilevamento  dell'1%  della  contaminazione   con   un   livello   di
affidabilita' del 99%. 
    Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va  effettuato
al livello definito nella tabella seguente: 
 
 
   ===============================================================
   |  numero piante nel  | livello di campionamento distruttivo  |
   |        lotto        |    (numero di piante da tagliare)     |
   +=====================+=======================================+
   |      1 - 4.500      |    10% delle dimensioni del lotto     |
   +---------------------+---------------------------------------+
   |       > 4.500       |                  450                  |
   +---------------------+---------------------------------------+
 
                              Sezione 2 
 
                    Condizioni per lo spostamento 
 
    1.  Le  piante  specificate   originarie   di   zone   delimitate
all'interno   dell'Unione   possono   essere   spostate   all'interno
dell'Unione solo  se  accompagnate  da  un  passaporto  fitosanitario
redatto  e  rilasciato  conformemente  al  decreto   legislativo   n.
214/2005, e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni
prima del trasporto in un luogo di produzione: 
      i. registrato in conformita' al decreto legislativo 214/2005; e 
      ii. che e' stato sottoposto ad almeno due meticolose  ispezioni
ufficiali  annuali  per  rilevare  eventuali  tracce   dell'organismo
specificato, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali  non  e'
stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno,  detta
ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle  radici
e del fusto delle piante; le dimensioni del  campione  sottoposto  ad
ispezione devono essere tali  da  permettere  almeno  il  rilevamento
dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%;
e 
      iii. situato in una zona delimitata in cui le piante sono state
coltivate in un sito: 
        a  protezione  fisica  totale  per  impedire   l'introduzione
dell'organismo specificato, oppure 
        in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui
il campionamento distruttivo mirato e' effettuato su ciascun lotto di
piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella
tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che
e' sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per  il  rilevamento
dell'organismo specificato in un raggio di almeno  1  km  intorno  al
sito,  effettuate  ad  intervalli   opportuni,   durante   le   quali
l'organismo specificato, o tracce di esso, non e' stato trovato. 
    I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1  possono
essere innestati  con  marze  non  coltivate  in  queste  condizioni,
purche' il loro diametro non superi 1 cm nel  suo  punto  di  massimo
spessore. 
    2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma
introdotte in un luogo di produzione situato in una di  queste  zone,
possono essere spostate  all'interno  dell'Unione  a  condizione  che
detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui  al  punto
1, punto iii), e solo se accompagnate da un passaporto  fitosanitario
redatto e rilasciato a norma del decreto legislativo n. 214/2005. 
    3.  Le  piante  specificate  importate  da  Paesi  terzi  in  cui
l'organismo specificato e' notoriamente presente, conformemente  alla
sezione 1, possono essere spostate all'interno  dell'Unione  solo  se
accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.