(Allegato)
 
                                                     Allegato Tecnico 
 
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano -  Roma
                          Fiumicino e v.v. 
 
    A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24  settembre
2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi  aerei  nella
Comunita', il Governo italiano conformemente alle  decisioni  assunte
dalla Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 22 novembre 2012, ha
deciso di imporre oneri di servizio pubblico sul  collegamento  aereo
di linea Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa. 
1. Rotta onerata 
    Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa. 
    Conformemente  all'art.  9  del  Regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo  a
norme comuni per l'assegnazione delle bande  orarie  negli  aeroporti
della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande
orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel
presente documento. 
2. Requisiti richiesti 
    L'E.N.A.C.  verifichera'  che  i  vettori  accettanti  siano   in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio
pubblico  sulla  rotta  di  cui  al  paragrafo  1   ciascun   vettore
interessato deve: 
      essere vettore aereo comunitario  in  possesso  del  prescritto
certificato  di  Operatore  Aereo  (COA)  rilasciato   dall'autorita'
competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; 
      essere vettore aereo comunitario in possesso della  licenza  di
esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente  di
uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e  2  del  regolamento
(CE) 1008/2008; 
      dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta'  o  in
locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli  oneri,  di
un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di  capacita'
necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
      distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso  le
biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; 
      attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali  di
categoria e l'impegno a versare i relativi oneri; 
      dimostrare  di  essere   in   regola   con   le   contribuzioni
previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro. 
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 
    3.1. In termini di numero di frequenze. 
    Le frequenze minime per la  rotta  Bolzano  -  Roma  Fiumicino  e
viceversa sono le seguenti: 
      a) 4 voli giornalieri in andata e 4 voli giornalieri in ritorno
dal lunedi' al venerdi' per tutto l'anno; 
      b) 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno
nelle giornate di sabato e domenica e  festivi  infrasettimanali  per
tutto l'anno; 
      c) per esigenze di mercato il programma generale  dei  voli  di
cui  al  punto  a)  puo'  essere  soggetto  -  previa   comunicazione
anticipata ad ENAC ed alla Provincia autonoma di  Bolzano  -  ad  una
riduzione massima di 90 collegamenti all'anno. 
    3.2. In termini di orari: 
    Sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino: 
      nei giorni dal lunedi' al venerdi' il primo  volo  in  partenza
dovra' essere effettuato entro le ore 7,00; 
      nei giorni di sabato e domenica e festivi  infrasettimanali  il
primo volo in partenza dovra' essere effettuato entro le ore 8,00. 
    Sulla rotta Roma Fiumicino - Bolzano: 
      tutti i giorni  l'ultimo  volo  dovra'  essere  effettuato  con
orario di arrivo all'aeroporto di Bolzano entro le 22,30  e  comunque
non prima delle 18,00. 
    3.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  o  di  capacita'
offerta: 
    Il servizio Bolzano - Roma Fiumicino e  viceversa  dovra'  essere
effettuato con aeromobili aventi una capacita' minima di 50 posti. 
    I vettori, all'atto di  presentazione  dell'accettazione,  devono
dimostrare, attraverso dati  e  tabelle  approvate  dal  post  holder
flight operations, che le  prestazioni  degli  aeromobili  utilizzati
consentano,  nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  859/2008,  il
trasporto di almeno 50 passeggeri da e per  l'aeroporto  di  Bolzano,
considerata una tratta tipica di circa 90 minuti. 
    Inoltre, i vettori, fatte salve le motivazioni di  sicurezza  che
potranno determinare il rifiuto dell'imbarco,  si  adopereranno,  con
ogni consentito  sforzo,  al  fine  di  agevolare,  sugli  aeromobili
utilizzati, il  trasporto  di  passeggeri  diversamente  abili  ed  a
ridotta mobilita'. 
    L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere  messa  in
vendita secondo il regime degli oneri. 
    3.4. In termini di tariffe: 
    a) Le tariffe  massime  da  applicare  su  ciascuna  tratta  sono
articolate secondo il seguente prospetto: 
    
+--------------------------+--------------------------------------+
|                          |         Tariffa Massima              |
|                          |-------------+------------------------|
| Tratta Onerata           | dal lunedi' |   Sabato, domenica e   |
|                          | al venerdi' |festivi infrasettimanali|
+--------------------------+-------------+------------------------+
| Bolzano - Roma Fiumicino |  136,00 EUR |        116,00 EUR      |
|                          |             |                        |
| Roma Fiumicino - Bolzano |  136,00 EUR |        116,00 EUR      |
+--------------------------+-------------+------------------------+
    
    Le tariffe massime indicate sono da  intendersi  «full  flexible»
pertanto non soggette ad alcun tipo di  restrizione;  sono,  inoltre,
comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse  aeroportuali
e oneri addizionali. 
      b) Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata  hanno
diritto alle tariffe sopra descritte. 
      c) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le  seguenti
scadenze e modalita': 
        ogni  anno,  entro   il   mese   di   febbraio,   in   misura
corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente  calcolato
sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo; 
        ogni semestre, a partire dal 1° semestre  2013,  in  caso  di
variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del
costo del  carburante,  espresso  in  euro,  rispetto  al  costo  del
carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento
effettuato. Al momento di procedere con  il  primo  aggiornamento  la
valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet  fuel  -
poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento.
Le tariffe devono essere  modificate  percentualmente  rispetto  alla
variazione rilevata,  in  proporzione  all'incidenza  del  costo  del
carburante sul totale dei costi per ora di volo  che,  per  la  rotta
Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa si fissa invariabilmente pari  a
34%. 
    Ai fini del  calcolo  della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  Jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio  e  giugno  -
novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  jet  fuel,
si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
    La quotazione del  Jet  fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento  del  servizio  e'  pari  a  790,49   euro/Tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
    Gli eventuali  aumenti/diminuzioni  decorreranno  rispettivamente
dal mese di febbraio e dal mese di agosto. 
        Ai  predetti  adeguamenti   provvede   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale,  sulla
base di un'istruttoria dell'ENAC. 
    L'ENAC e'  incaricato  di  darne  comunicazione  ai  vettori  che
operano la rotta. 
    3.5. In termini di continuita' dei servizi. 
    I vettori  che  accettano  gli  oneri  di  servizio  pubblico  si
impegnano a: 
      a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi; 
      b) effettuare per ciascun anno almeno il 99 % dei voli previsti
con  un  margine  di  cancellazioni  massimo  del  1  %  per   motivi
documentati direttamente imputabili al vettore, fatta  eccezione  dei
casi di forza maggiore e delle riduzioni di voli di cui al  paragrafo
3.1. lettera c) del presente allegato tecnico; 
      c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di  3.000
EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto  b).
Le somme percepite in tal senso saranno  riallocate  e  utilizzate  a
compensazione  per  la  continuita'  territoriale  della  Citta'   di
Bolzano. 
    Ferme restando le penali  di  cui  al  precedente  punto  c),  ai
vettori sono comminabili, in aggiunta,  le  sanzioni  previste  nella
normativa dello Stato italiano per la violazione  delle  disposizioni
comunitarie in tema di trasporto aereo. 
4) Presentazione dell'accettazione 
    I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico  si
impegnano a: 
      a) presentare  apposita  garanzia  al  fine  di  assicurare  la
serieta' ed  affidabilita'  dell'accettazione,  a  favore  dell'ENAC,
sotto forma di fideiussione bancaria  o  assicurativa  a  scelta  del
vettore che dovra' ammontare a euro 85.120,00. 
    La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
      b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione
e prosecuzione del  servizio  a  favore  dell'ENAC,  sotto  forma  di
fideiussione bancaria o  assicurativa  a  scelta  del  vettore.  Tale
garanzia dovra' ammontare a euro 425.600,00. 
    Nel caso in cui il  servizio  sulla  singola  rotta  onerata  sia
accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i
15 giorni precedenti l'inizio del  servizio,  alla  quota  parte  del
servizio accettato. 
    La garanzia dovra'  essere  efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio e comunque non prima della verifica della conformita'  delle
prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. 
    Le garanzie indicate alle lettere a) e  b),  a  favore  dell'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente  prevedere  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2
del codice civile, nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC,  senza
sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni,  anche
giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. 
    Le  somme  eventualmente  introitate  dall'ENAC   a   titolo   di
esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno  riallocate  per  la
continuita' territoriale della citta' di Bolzano. 
    Per  consentire   l'ordinata   operativita'   della   rotta,   le
accettazioni dei vettori che non sono in  possesso  degli  slots  per
operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni  prima
dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori
intendono iniziare ad operare. 
    In ogni caso in fase di prima  applicazione  il  termine  di  cui
sopra e' ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata  in  vigore  degli
oneri.