Allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 2) Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali al sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Articolo 1 (Veridicita' e correttezza delle spese) 1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza. 2. La veridicita' attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attivita' istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attivita' di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio. 4. Il contributo per le spese di funzionamento puo' essere utilizzato: a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; c) spese telefoniche e postali; d) per la promozione istituzionale dell'attivita' del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attivita' istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio; g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalita' o autorita' estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalita' e accoglienza; h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attivita' di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni; i) altre spese relative all'attivita' istituzionale del gruppo. 5. Il contributo per le spese di personale puo' essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali. 6. Il contributo per le spese di funzionamento non puo' essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi.