(Allegato A-art. 1)
                             Allegato A 
                 (previsto dall'articolo 1, comma 2) 
 
 
Linee guida per l'approvazione del rendiconto  di  esercizio  annuale
dei gruppi consiliari dei consigli regionali al  sensi  dell'articolo
1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
 
                             Articolo 1 
               (Veridicita' e correttezza delle spese) 
 
1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi  consiliari  dei
consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, deve corrispondere a criteri di veridicita'  e
correttezza. 
2. La veridicita' attiene alla corrispondenza tra le  poste  indicate
nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con  le
finalita' previste dalla legge, secondo i seguenti principi: 
   a)   ogni   spesa   deve   essere   espressamente    riconducibile
all'attivita' istituzionale del gruppo; 
   b)  non  possono  essere  utilizzati,  neanche   parzialmente,   i
contributi  erogati   dal   consiglio   regionale   per   finanziare,
direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli  organi
centrali e periferici dei partiti o di  movimenti  politici  e  delle
loro  articolazioni   politiche   o   amministrative   o   di   altri
rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; 
   c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione  a
titolo oneroso ed erogare  contributi,  in  qualsiasi  forma,  con  i
membri del Parlamento nazionale,  del  Parlamento  europeo  e  con  i
consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati  a  qualunque
tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi
ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente
- e fino alla proclamazione degli eletti; 
   d)  non  sono  consentite  le  spese  inerenti  all'attivita'   di
comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla  data  delle
elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della  normativa
statale in materia di par condicio. 
4.  Il  contributo  per  le  spese  di  funzionamento   puo'   essere
utilizzato: 
   a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; 
   b) spese per l'acquisto di libri,  riviste,  quotidiani,  libri  e
altri strumenti di informazione su supporti informatici; 
   c) spese telefoniche e postali; 
   d) per  la  promozione  istituzionale  dell'attivita'  del  gruppo
consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; 
   e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di  informazione
esclusivamente per la  promozione  dell'attivita'  istituzionale  del
gruppo consiliare o del singolo consigliere  appartenente  al  gruppo
medesimo; 
   f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle  spese
sostenute  per  missioni  autorizzate  dal  Presidente   del   gruppo
medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio; 
   g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi
e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare  che
prevedono la partecipazione  di  personalita'  o  autorita'  estranee
all'Assemblea stessa quali: ospitalita' e accoglienza; 
   h) per l'acquisto di beni strumentali destinati  all'attivita'  di
ufficio o all'organizzazione delle iniziative del  gruppi.  Dei  beni
durevoli acquistati con i  fondi  del  gruppo  devono  essere  tenute
opportune registrazioni; 
   i) altre spese relative all'attivita' istituzionale del gruppo. 
5. Il contributo per le spese di  personale  puo'  essere  utilizzato
sulla base delle rispettive normative regionali. 
6. Il contributo per  le  spese  di  funzionamento  non  puo'  essere
utilizzato: 
   a) per  spese  sostenute  dal  consigliere  nell'espletamento  del
mandato e per altre spese personali del consigliere; 
   b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; 
   c) per spese relative all'acquisto di automezzi.