(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
                     (Documentazione contabile) 
 
1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-  legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, deve  essere  allegata  copia  conforme  della
documentazione contabile relativa alle spese inserite nel  rendiconto
stesso. L'originale di tale documentazione e conservata  a  norma  di
legge. 
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile  e'
rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 
3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente
dai gruppi consiliari,  dovranno  essere  allegati  il  contratto  di
lavoro e la documentazione attestante  l'adempimento  degli  obblighi
previdenziali ed assicurativi.