(Allegato 1)
                              Allegato 1             
                 ( articolo 1, comma 1, lettera a) ) 
 
  Si riportano di seguito le categorie di veicoli  agevolabili,  come
risultanti dall'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g)  e  n),  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli
e veicoli con caratteristiche atipiche): 
 
    

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Categoria    Definizione
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L1           Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
             (se si tratta di motore termico) non supera i 50
             cc e la cui velocita' massima di costruzione,(qualunque
             sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
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L2           Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
             (se si tratta di motoretermico) non supera i 50 cc
             e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
             il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
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L3           Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
             (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o
             la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
             il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
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L4           Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
             all'asse longitudinale mediano la cilindrata del cui
             motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
             o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
             il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli
             con carrozzetta laterale)
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L5           Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
             longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore
             (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
             velocita' massima di costruzione (qualunque sia
             il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
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M1           Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
             massimo otto posti a sedere oltre al sedile
             del conducente
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N1           Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
             massima non superiore a 3,5 t
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  Sono inoltre considerati veicoli  agevolabili  quelli  appartenenti
alle categorie L6e e L7e di cui  all'articolo  1  paragrafo  3  della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
marzo 2002: 
 
    

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Categoria    Definizione
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L6e          Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore
             o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per
             i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per
             costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
             cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i
             motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
             netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,
             a combustione interna; o la cui potenza nominale
             continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i
             motori elettrici
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L7e          Quadricicli diversi da quelli di cui al punto
             precedente, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
             a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
             di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
             elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
             inferiore o uguale a 15 kW
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