Allegato 1 ( articolo 1, comma 1, lettera a) ) Si riportano di seguito le categorie di veicoli agevolabili, come risultanti dall'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e veicoli con caratteristiche atipiche): --------------------------------------------------------------------- Categoria Definizione --------------------------------------------------------------------- L1 Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione,(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h --------------------------------------------------------------------- L2 Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motoretermico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; --------------------------------------------------------------------- L3 Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h --------------------------------------------------------------------- L4 Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale) --------------------------------------------------------------------- L5 Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h --------------------------------------------------------------------- M1 Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente --------------------------------------------------------------------- N1 Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t --------------------------------------------------------------------- Sono inoltre considerati veicoli agevolabili quelli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002: --------------------------------------------------------------------- Categoria Definizione --------------------------------------------------------------------- L6e Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici --------------------------------------------------------------------- L7e Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW ---------------------------------------------------------------------