(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
 Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 
                             2012, n. 35 
 
 
 
                               Indice 
 
1. Premessa 
2. Finalita' 
3. Ambito di applicazione 
4. Definizioni 
5. Principi 
5.1 Chiarezza della regolazione 
5.2 Proporzionalita' al rischio 
5.3 Coordinamento delle attivita' di controllo 
5.4 Approccio collaborativo del personale 
5.5 Formazione e aggiornamento del personale 
5.6 Pubblicita' e trasparenza dei risultati dei controlli 
 
 
 
1. Premessa 
 
Le presenti Linee Guida, previste dal comtna 5 dell'art. 14 del  d.l.
9 febbraio 2012, n. 5 convertito in  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le  province  autonome
di Tremo e di Bolzano e gli  enti  locali  conformano  le  rispettive
attivita'  di  controllo,  nell'ambito  dei  propri  ordinamenti   ai
principi di chiarezza della regolazione; proporzionalita' al rischio;
approccio collabotativo  del  personale;  pubblicita'  e  trasparenza
dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento. 
Adottate mediante intesa in sede di Conferenza  unificata,  le  Linee
Guida rappresentano il risultato di una elaborazione condivisa  sulla
razionalizzazione e la semplificazione dei controlli sulle imprese. 
Le Linee Guida sono state adottate nel rispetto dei  principi  e  dei
criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20-bis  e  20-ter  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Si
tratta   dei   principi   di   proporzionalita',   coordinamento    e
programmazione,       collaborazione,       razionalizzazione       e
informatizzazione.  L'applicazione  di  tali  principi  consente   di
semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia  ed
efficienza poiche' permette di: 1) eliminare tutte  le  attivita'  di
controllo  non  necessarie  alla  tutela  degli  interessi   pubblici
perseguiti;  2)  eliminare   o   ridurre   le   duplicazioni   e   le
sovrapposizioni  che  recano  ingiustificati  intralci   al   normale
esercizio delle attivita' dell'impresa; 
In linea con i suddetti principi, le  presenti  Linee  Guida  mirano,
dunque, a migliorare  l'efficienza  del  sistema  dei  controlli  nel
perseguimento  dell'interesse   pubblico   tutelato   riducendo,   al
contempo, gli oneri burocratici a carico delle  imprese  (soprattutto
quelle di piccola e media dimensione) che,  come  sottolineato  anche
dall'OCSE,  sostengono   maggiori   costi   amministrativi   connessi
all'adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione. 
In questa prospettiva, si evidenzia anche l'intenzione di operare una
modernizzazione della nozione di controllo. Nel rispetto della logica
di semplificazione sostanziale che caratterizza tutto l'impianto  del
d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012,  n.
35, il controllo deve evolvere da una funzione spesso piu' incentrata
sull'accertamento della conformita' formale verso  una  piu'  moderna
funzione tesa ad assicurare l'effettivo adempimento sostanziale  alle
disposizioni  poste  a  tutela  degli   interessi   pubblici,   anche
attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese.
Si  tratta  di  avviare  un  cambiamento   culturale,   che   delinea
l'attivita' di  controllo  nella  prospettiva  dell'effettiva  tutela
dell'interesse pubblico perseguito. 
Per il perseguimento di tali finalita', le presenti Lince Guida  sono
rivolte  al  personale  accertatore  e   alle   amministrazioni   che
dispongono i controlli. 
I contenuti  delle  Linee  Guida  saranno  oggetto  di  aggiornamento
periodico anche alla luce dell'esperienza applicativa da parte  delle
amministrazioni e della consultazione  delle  imprese  e  delle  loro
associazioni. 
Sul piano metodologico, l'approccio adottato nell'elaborazione  delle
presenti Linee Guida e' di tipo "modulare": i principi e i criteri  a
carattere  generale  sono  affiancati  da  indicazioni  di  strumenti
operativi  e/o  percorsi  metodologici  utili  alla   loro   concreta
attuazione. Questi  percorsi  sono  integrati  dalle  indicazioni  di
alcune "buone pratiche" individuate nel contesto italiano o in  altri
ordinamenti giuridici. Spetta poi a ciascuna amministrazione adattare
al rispettivo ambito di tutela, una, o piu', tecniche individuate. 
 
2. Finalita' 
 
Le Linee Guida, in attuazione del comma 5 dell'articolo 14 del d.l. 9
febbraio 2012,  n.  5,  individuano,  principi,  criteri  e  percorsi
operativi per  realizzare  un  sistema  dei  controlli  coordinato  e
condiviso tra i diversi livelli di governo.  L'obiettivo  e'  ridurre
gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli  e
sugli stessi controllori e, al  contempo,  rendere  piu'  efficaci  i
controlli pubblici sulle imprese. 
 
3. Ambito di applicazione 
 
Rientrano nell'ambito di  applicazione  delle  presenti  Linee  Guida
tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a
prescindere  dalla  circostanza  che   ad   essi   possa   conseguire
l'applicazione di una sanzione. 
Le  Linee  Guida   si   applicano   ai   controlli   che   richiedono
necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese. 
Riguardo ai procedimenti che implicano controlli documentali, ad essi
si applica la regola del controllo puntuale, salvi i casi in cui sono
espressamente previsti i controlli a campione, ai quali si  applicano
le presenti Linee Guida. 
Le presenti Linee  Guida  si  applicano  anche  ai  casi  in  cui  il
contenuto informativo dei controlli e' utile a garantire  l'efficacia
o a ridurre l'onere di un altro controllo. 
 
Esempi di buone prassi 
 
- l'esito di un controllo documentale nel quale  una  amministrazione
pubblica abbia verificato  di  possesso  dei  terreni  dichiarati  da
un'impresa  puo'  essere  riutilizzato  da  un'altra  amministrazione
pubblica nel caso tale verifica costituisca operazione preliminare di
un controllo sul posto. 
- l'esistenza di informazioni sulle superfici di un'azienda  agricola
derivanti da controlli o certificate in banche dati  consente  a  chi
debba controllare la stessa azienda di risparmiare  quella  parte  di
controllo utilizzando i dati gia' rilevati da altri. 
 
4. Definizioni 
 
Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono per: 
 
«Controllo sull'impresa»: l'attivita' finalizzata  al  riscontro  del
corretto   adempimento   sostanziale   agli   obblighi    cui    sono
normativamente tenute  le  imprese  in  un'ottica  di  tutela  di  un
determinato interesse pubblico. 
 
«Coordinamento»:  qualunque  misura  adottata  per  far  si'  che  le
autorita' competenti pianifichino e realizzino i  controlli  di  loro
competenza in modo coordinato, al fine di  contribuire  efficacemente
alla tutela dell'interesse pubblico protetto e al contempo  garantire
il  minimo   intralcio   al   normale   esercizio   delle   attivita'
dell'impresa. 
 
«Rischio»: si intende per rischio  la  pericolosita'  di  un  evento,
calcolata con riferimento alla probabilita' che questo si  verifichi,
correlata alla gravita' delle relative conseguenze.  il  concetto  di
rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva.
Il rischio oggettivo e' legato al tipo di  attivita'  svolta  e  alla
gravita' dell'evento che puo' derivare dall'inosservanza delle  norme
poste a tutela dell'interesse  pubblico;  il  rischio  soggettivo  e'
legato  all'affidabilita'  della  singola  impresa,  cioe'  alla  sua
attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi,  ad  ottemperare
alle norme poste a tutela dell'interesse pubblico". 
«Check list»:  elenco  degli  obblighi  e  degli  adempimenti  a  cui
ciascuna categoria di imprese e'  soggetta  con  l'indicazione  delle
amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli. 
 
5. Principi 
 
Di seguito sono indicati alcuni dei  principi  che  devono  informare
l'attivita'  di  controllo  sulle  imprese.  Questi   principi   sono
indirizzati sia alle  amministrazioni  che  al  personale  ispettivo.
Alcuni sono di immediata applicazione altri, invece,  richiedono  una
preliminare azione di pianificazione delle attivita' anche attraverso
una ottimizzazione nella  gestione  delle  risorse  e  l'utilizzo  di
molteplici strumenti organizzativi e tecnologici. 
Inoltre, va considerata la stretta relazione esistente tra principi e
relativi percorsi operativi: ciascun principio  puo'  essere  attuato
con  diversi  strumenti  che  solo  per  chiarezza  espositiva;  sono
illustrati  separatamente.  La   razionalizzazione   dei   controlli,
infatti,  implica  un  approccio  sinergico  che,   come   dimostrato
nell'esperienza regionale del registro unico  dei  controlli,  spesso
necessita  dell'adozione  di  piu'  strumenti  operativi   tra   loro
coordinati. Infine e' necessario effettuare una preliminare attivita'
di censimento dei procedimenti  di  controllo  e  di  tutti  soggetti
coinvolti alla loro  attuazione;  cio'  consente  di  facilitare,  la
raccolta di informazioni, far emergere eventuali sovrapposizioni  dei
controlli ed individuare i migliori percorsi operativi necessari allo
loro razionalizzazione e coordinamento. 
 
5.1 Chiarezza della regolazione. Occorre  garantire  ai  cittadini  e
alle imprese la chiara individuazione e l'agevole  reperimento  delle
informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti  dalla
normativa. La chiarezza della regolazione costituisce il  presupposto
imprescindibile,  per  consentire  l'ottemperanza  alle  disposizioni
normative da parte dei destinatari. A tal  fine,  le  amministrazioni
devono  far  conoscere  alle  imprese  gli  obblighi  e  i   relativi
adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle
richieste di chiarimento  sottoposte,  assicurandone  la  piu'  ampia
diffusione. 
 
La chiarezza della regolazione viene  perseguita  attraverso  diversi
strumenti, tra i quali: 
a) Lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese
(ckeck    list).    Per    ogni    procedimento     di     controllo,
l'amministrazione/ufficio competente individua in modo dettagliato  e
facilmente comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa
deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Le liste
degli obblighi e degli adempimenti  (ckeck  lists),  predisposte  con
l'eventuale  ausilio  di  descrizioni  o  immagini,   devono   essere
adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui siti,  da  parte
degli sportelli unici, attraverso opuscoli  informativi  e  qualsiasi
altro strumento atto a consentire la piu' ampia diffusione. 
b)  Risposte  alle  richieste  delle  imprese   aventi   ad   oggetto
l'interpretazione di una disposizione normativa, al fine  di  rendere
noto preventivamente l'indirizzo in sede di controllo. 
c) Pubblicazione delle risposte alle domande frequenti  (FAQ)  su  un
apposito link del sito istituzionale. 
d) Utilizzo delle  informazioni  emerse  in  sede  di  controllo  per
migliorare la regolazione esistente. 
e) Prevenzione dell'attivita' di controllo.  Poiche'  l'attivita'  di
controllo comporta  anche  dei  costi  per  le  amministrazioni,  ore
possibile,  andrebbe  prevenuta  mediante  adeguata  pubblicita'   di
adempimento  degli  obblighi  da  parte  delle  imprese,  ad  esempio
mediante esposizione dei titoli abilitativi posseduti. 
f) Manuali dei controlli. Possono rappresentare  un  utile  strumento
per fornire indicazioni operative sulle modalita' di svolgimento  dei
controlli (soprattutto in loco) e sulle relative  procedure  adottate
per la verifica di ciascun adempimento  (tempi,  periodica,  dati  cd
elementi  verificati,  documentazione  utilizzata  per  il  controllo
ecc..). 
 
Raccomandazione.  Le  amministrazioni  assicurano   la   piu'   ampia
diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle  imprese  in
materia di controlli. 
 
Esempi di buone prassi 
 
- Programma "piu'  sicurezza  alimentare,  migliore  impresa"  (Safer
food, better business). L'autorita'  inglese  in  materia  alimentare
(Food  Standard  Agency)  ha  adottato  un  apposito  programma   per
assistere le imprese di piccole  dimensioni  in  ordine  al  rispetto
degli obblighi previsti nell'ambito delle procedure di  autocontrollo
HACCP. L'Agenzia ha elaborato una serie  di  opuscoli  informativi  -
supportati da una guida interattiva in DVD con voci  fuori  campo  in
sedici lingue diverse, che descrivono nel dettaglio  gli  obblighi  e
gli adempimenti per la conservazione degli alimenti, per la cucina  e
la cottura dei cibi, per  l'igiene  del  personale  che  opera  nelle
cucine. Inoltre, indicazioni  specifiche  segnalano  ai  responsabili
delle imprese le tecniche e i tempi per verificare il rispetto  degli
obblighi imposti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
- Interpello del contribuente. L'istituto consente al contribuente di
inoltrare  all'agenzia  fiscale  e  delle  dogane  "circostanziate  e
specifiche istanze di  interpello  concernenti  l'applicazione  delle
disposizioni normative a casi concreti e personali, qualora vi  siano
obiettive condizioni di  incertezza  sulla  corretta  interpretazione
delle disposizioni stesse" (Statuto del contribuente,  art.  11).  La
risposta e'  vincolante  per  l'amministrazione  stessa,  seppur  con
esclusivo  riferimento  alla   questione   oggetto   dell'istanza   e
limitatamente al richiedente. 
-  Opuscoli   informativi   per   l'applicazione   delle   norme   di
condizionalita': dal 2005 sono  stati  introdotti  dei  requisiti  di
rispetto di norme ambientali, sanitarie e di igiene e benessere degli
animali indispensabili per l'ammissibilita' degli aiuti europei  agli
agricoltori, conosciuti come "norme di condizionalita'". Il Ministero
per le politiche agricole, alimentari e forestali ed  alcune  Regioni
hanno pubblicato opuscoli informativi  volti  a  guidare  le  imprese
agricole al rispetto di tali principi. 
 
5.2  Proporzionalita'  al  rischio.  Il  controllo  sulle   attivita'
d'impresa deve essere programmato in funzione della  proporzionalita'
al rischio. Cio' presuppone  l'individuazione  del  tipo  di  rischio
connesso  a  una  determinata  attivita'  e  la   valutazione   della
probabilita'  che  si  verifichi  un  danno  all'interesse   pubblico
tutelato e il relativo impatto. 
Nella  fase  di  programmazione  dei  controlli,  il   principio   di
proporzionalita' comporta il superamento del  tradizionale  paradigma
metodologico  basato  esclusivamente  su  tempistiche  fisse   e   su
selezioni  casuali  delle  imprese  da  controllare.  L'attivita'  di
controllo, infatti, va programmata in modo  differenziato  a  seconda
del      rischio      dell'attivita'      interessata,       valutata
dall'amministrazione/ufficio competente, consentendo di impiegare  le
risorse (di personale ed economiche) dove possono essere maggiormente
efficaci.   In   questa    programmazione,    resta    impregiudicata
l'applicazione delle discipline settoriali che impongono controlli "a
tappeto" o "periodici" e, ove richiesti, i controlli "a  sorpresa"  o
"su denuncia", cosi' come e'  confermata  la  metodologia  basata  su
analisi di rischio in applicazione di normative dell'Unione  europea,
nazionali o regionali che gia' la prevedono. 
 
Box 1: Metodologia per l'analisi del rischio 
 
Sulle  metodologie  per  procedere  all'analisi  del  rischio  esiste
un'ampia letteratura. in questa sede  basti  richiamare  l'attenzione
delle amministrazioni sulle due principali variabili da tenere  sotto
osservazione: 
 
a) la probabilita' che il destinatario di un obbligo non adempia; 
b)   la   rilevanza   dell'impatto    potenziale    dell'inosservanza
dell'obbligo  sull'interesse  generale  tutelato.  Nel  valutare   la
probabilita' dell'inosservanza, le amministrazioni  possono  prendere
in  considerazione  fattori  diversi  tra  cui:  l'andamento  storico
dell'inosservanza  (come  ad   esempio,   la   frequenza/numero   dei
comportamenti  sanzionati  in  un  certo  intervallo  di  tempo);  la
predisposizione di  sistemi  interni  di  gestione  del  rischio;  il
possesso di  una  certificazione  del  sistema  di  gestione  per  la
qualita' ISO o altra certificazione, anche ambientale, emessa  da  un
organismo di certificazione accreditato ove sia strettamente connessa
allo specifico rischio oggetto del controllo. 
Sintetizzando  il  ciclo  di  analisi   del   rischio,   i   passaggi
determinanti possono essere riassunti come segue: 
 
1.    Analisi    della    normativa    che    attribuisce    funzioni
all'amministrazione e  definizione  degli  obiettivi  dell'intervento
pubblico. Individuazione degli obblighi e degli  adempimenti  imposti
ai destinatati per il raggiungimento di tali obiettivi. 
2. Individuazione dei  rischi  di  violazione  degli  obblighi  e  di
inosservanza degli adempimenti. 
3. Classificazione e  scala  dei  rischi  (risk  scoring).  I  rischi
possono essere classificati facendo riferimento a: 
   a)  attivita'  svolta  (criterio  oggettivo)  e  tipo  di  rischio
considerato  (se  ambientale,  igienico  sanitario,  fiscale,  etc.);
oppure 
   b) singola  impresa  (criterio  soggettivo).  In  questo  caso  il
rischio puo'  essere  associato  a  diversi  "indicatori",  quali  la
dimensione  dell'impresa,  l'esito  dei  controlli   precedenti,   la
presenza o meno  di  certificazioni  di  qualita',  La  capacita'  di
ottemperare alla norma, la propensione all'ottemperanza. 
In base  alla  valutazione  della  probabilita'  dell'inosservanza  e
rilevanza dell'impatto, l'amministrazione classifica le  attivita'  o
le  imprese  utilizzando  un  approccio  qualitativo   (ad   esempio,
basso/medio/alto rispetto agli altri rischi considerati)  e/o  ad  un
quantitativo (percentuali o altro).  L'individuazione  del  grado  di
rischio normalmente prevede una "soglia di tolleranza". La gradazione
del rischio comporta la definizione di una scala di  priorita'  degli
interventi di controllo (cosicche', ad esempio,  l'individuazione  di
un basso rischio significa bassa priorita'). 
4.  Programmazione  dei  controlli  e  semplificazione  dei  connessi
adempimenti amministrativi in base al principio di  proporzionalita'.
Alla   luce   della   classificazione    dei    rischi,    effettuata
dall'amministrazione/ufficio  competente,  vengono   pianificati   la
frequenza  e  il  contenuto  dell'attivita'  di  controllo   (esempio
Regolamento vigili del fuoco), tenendo presente che e'  consigliabile
prevedere sempre una piccola quota di controlli a campione  anche  al
fine di verificare ed eventualmente riparametrare la  classificazione
dei rischi. 
5. Esame e aggiornamento periodico  dei  metodi  di  valutazione  del
rischio e individuazione di eventuali nuovi rischi. 
 
Esempi di buone prassi: 
 
Il regolamento Vigili del fuoco. Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n.  151
il Governo ha  adottato,  in  materia  di  prevenzione  incendi,  una
regolazione secondo il principio di proporzionalita' al  rischio.  In
base al principio di  proporzionaliia',  le  attivita'  sottoposte  a
controlli vengono diversificate  in  relazione  alla  dimensione,  al
settore in cui opera l'impresa e  all'effettiva  esigenza  di  tutela
della pubblica incolumita'. 
Il Regolamento  individua  l'elenco  delle  attivita'  sottoposte  ai
controlli di prevenzione incendi correlando le stesse a tre categorie
di imprese: A, B e C, differenziate in  ragione  della  gravita'  del
rischio, alla dimensione o, comunque, del grado di  complessita'  che
contraddistingue l'attivita', stessa. 
Nel dettaglio: 
• nella categoria A sono state inserite quelle  attivita'  dotate  di
'regola tecnica' di riferimento  e  contraddistinte  da  un  limitato
livello di  complessita',  legato  alla  consistenza  dell'attivita',
all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; 
• nella categoria B sono state inserite le attivita' presenti  in  A,
quanto a tipologia, ma  caratterizzate  da  un  maggiore  livello  di
complessita',  nonche'  le  attivita'  sprovviste  di  una  specifica
regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con  un  livello
di complessita'. inferiore al  parametro  assunto  per  la  categoria
'superiore'; 
• nella categoria C sono state inserite le attivita' con alte livello
di  complessita',  indipendentemente  dalla  presenza  o  meno  detta
'regola tecnica'. 
Per  ciascuna  categoria,  il  provvedimento  individua  procedimenti
differenziati, piu' semplici rispetto agli attuali procedimenti,  con
riguardo  alle  attivita'  ricondotte  alle  categorie  A  e  B.  Nel
dettaglio: 
• rispetto alle imprese inserite nella  categoria  A,  i  vigili  del
fuoco effettuano  controlli  a  campione  successivamente  all'inizio
dell'attivita'; 
• rispetto alle imprese inserite nella  categoria  B,  i  vigili  del
fuoco effettuano pareri di conformita' sul progetto  presentato  allo
sportello unico delle attivita' produttive  (SUAP)  e,  in  aggiunta,
controlli a campione successivamente all'inizio dell'attivita'; 
• rispetto alle imprese inserite nella  categoria  C,  i  vigili  del
fuoco  effettuano  controlli  a  tappeto  successivamente  all'inizio
dell'attivita'. 
 
5.3 Coordinamento delle attivita' di controllo. Al fine di ridurre  o
eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie  duplicazioni,  le
amministrazioni adottano strumenti di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti che esercitano l'attivita' di controllo. Le amministrazioni,
individuano preliminarmente il livello ottimale  delle  attivita'  di
coordinamento per valorizzare al meglio le  sinergie  tra  tutti  gli
attori coinvolti. 
Il principio  del  coordinamento  viene  perseguito  tramite  diversi
strumenti, quali: 
a) Piani annuali di controllo coordinati tra piu' amministrazioni; 
b) Banche dati comuni ad amministrazioni  che  operano  nel  medesimo
settore o in settori connessi; 
c) Accordi  tra  amministrazioni  controllanti  per  effettuare,  ove
possibile, controlli programmati e/o coordinati; 
d) Modulistica omogenea che puo'  essere  predisposta  congiuntamente
dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio i  verbali
di' accertamento). 
Raccomandazione: le amministrazioni adottano tutti gli  strumenti  di
coordinamento ritenuti idonei a rendere piu' efficaci e  razionali  i
controlli effettuati e al  contempo  ridurre  le  duplicazioni  e  le
sovrapposizioni. 
 
Esempi di buone prassi. 
 
- Il Protocollo d'intesa sui controlli ambientali perfezionato tra la
Regione  Marche,  il  comando   dei   carabinieri   per   la   tutela
dell'ambiente, la guardia di finanza, il corpo forestale dello Stato,
le Capitanerie di porto, l'Unione delle province marchigiane, l'ARPAM
e l'associazione dei comuni marchigiani. Si tratta di un  accordo  di
collaborazione che ha portato, a partire dal 2008,  ad  adottare  una
scheda informatica comune di rilevazione dei controlli elaborata  col
preciso intento di' condividere i dati  e  le  notizie  raccolte  nel
corso della propria attivita'  in  campo  ambientale.  La  previsione
della scheda informatica rende i controlli sempre piu'  efficienti  e
razionali: grazie alla condivisione delle  informazioni  fondamentali
(sito o ditta, tipo di controllo effettuato,  esito),  infatti,  ogni
amministrazione ha la possibilita' di conoscere quanto e' stato  gia'
verificato, anche da parte di altre autorita' ispettive.  All'interno
della scheda infine, e' possibile caricare le buone pratiche (ad  es.
in  tema  di  campionamenti),  i  controlli  programmati   nell'anno,
articoli o sentenze d'interesse  comune,  ai  fini  di  una  maggiore
condivisione. Inoltre, il Protocollo  risponde  all'esigenza  di  una
formazione  giuridica  comune,  anche  alla  luce  delle   differenti
interpretazioni giuridiche spesso rese  possibili  da  una  normativa
ambientale in continua evoluzione, ad opera di  fonti  comunitarie  e
nazionali". 
- Il Sistema integrato  di  sicurezza  previsto  dalla  legge  Emilia
Rornagna n. 24 del 2003. Nell'ambito del programma di attuazione  del
sistema integrato, la Regione  "sostiene  accordi  tra  le  autorita'
provinciali di pubblica sicurezza e i comuni"  (art.  3).  In  questo
ambito rileva l'esperienza del comune di Reggio Emilia che  dal  2008
ha reso  operativo  il  "tavolo  interforze",  costituito  presso  la
Questura,  che  vede  la  presenza  della  Polizia  di   Stato,   dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza,  della  Polizia  Municipale  e
della Guardia Forestale. Il tavolo effettua l'analisi congiunta delle
segnalazioni che  pervengono  dai  cittadini  e  sceglie  -  in  modo
condiviso - le risposte operative da  fornire  da  parte  di  ciascun
organismo istituzionale, secondo le  specifiche  competenze  di  ogni
Corpo o Servizio. 
- L'istituzione di un Registro Unico  dei  Controlli  in  agricoltura
rappresenta   un   buon   esempio   di   approccio   integrato   alla
semplificazione  dei  controlli  poiche'   consente   di   perseguire
simultaneamente diversi obiettivi tra quelli indicati dalle  presenti
Linee Guida, ovvero: 
   •  la  minore  sottrazione  di  tempo  e   risorse   all'attivita'
imprenditoriale che puo' derivare dall'aver evitato  duplicazioni  di
controlli; 
   • la pubblicizzazione dei risultati dell'attivita' svolta che sono
rese disponibili alle varie amministrazioni Regione, Province e altri
enti territoriali, Aziende USL, Arpa); 
   •  l'eliminazione  delle  duplicazioni  in  virtu'   dell'obbligo,
imposto  a  tutte  le  amministrazioni   coinvolte,   di   consultare
preventivamente l'archivio del registro prima  dell'effettuazione  di
controlli. Infatti,  le  diverse  amministrazioni  coinvolte,  per  i
procedimenti di propria competenza, potranno utilizzare  i  risultati
dei controlli riportati nel Registro; 
   • la  trasparenza  dell'attivita'  ispettiva  grazie  all'obbligo,
imposto a tutte  le  amministrazioni  coinvolte,  di  registrare  nel
sistema informativo le attivita' eseguite e i risultati, definitivi e
non,  raggiunti.  Al  tempo  stesso  ciascuna  impresa,   consultando
direttamente il Registro in relazione  alla  propria  posizione,  nel
pieno rispetto  delle  norme  a  tutela  della  riservatezza,  potra'
conoscere le visite di controllo in azienda eventualmente programmate
dalle diverse amministrazioni, compatibilmente con le  tempistiche  e
con  le  modalita'  previste  dai  procedimenti  amministrativi   che
richiedono le visite stesse. 
 
5.4 Approccio collaborativo del personale. I soggetti  operativamente
deputati ai controlli  devono  avviare  un  rinnovato  e  costruttivo
rapporto con l'impresa, adottando  una  visione  delle  attivita'  di
controllo    principalmente    orientata     all'effettiva     tutela
dell'interesse  giuridico  protetto.  Si  tratta,  innanzitutto,   di
interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo  istituzionale  del
controllore: alla  verifica  della  corrispondenza  tra  il  fatto/il
comportamento/l'omissione  dell'impresa  e  il  dato  normativo  deve
essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell'ottemperanza
e informazione  promuovendo,  per  quanto  di  competenza,  una  piu'
diffusa cultura della legalita' sostanziale. 
Inoltre,  nell'esercizio  concreto  del  controllo,  gli  interessati
devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o  comportamenti  che
possano impedire o rallentare il normale  svolgimento  dell'attivita'
d'impresa. Il principio dell'approccio collaborativo viene perseguito
tramite diversi strumenti, quali: 
 
a) Elaborazione di liste  degli  obblighi  e  degli  adempimenti  per
indicare all'impresa  la  modalita'  corretta  per  ottemperare  agli
adempimenti.  Tali  check-list  facilitano  le  stesse  attivita'  di
controllo perche' guidano  i  controllori,  fornendo  loro  parametri
certi e riducendone, nel contempo, la discrezionalita'. 
b) Trasparenza, vale a dire l'indicazione preventiva, se possibile  e
nei limiti  del  rispetto  della  riservatezza,  dei  tempi  e  delle
modalita'  del  controllo.  Resta  impregiudicata  la  necessita'  di
prevedere controlli a  sorpresa.  Le  amministrazioni  assicurano  la
trasparenza   dell'attivita'   di   controllo   nei   confronti   del
destinatario, la motivazione degli atti adottati e la  partecipazione
dei diretti destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche
durante  i  controlli  in  atto.  Il  principio   della   trasparenza
dell'azione dei controlli viene perseguito tramite diversi strumenti,
quali: la riconoscibilita' dell'ispettore e la elaborazione di  linee
guida o check-lists sulle modalita' di espletamento dei controlli. 
c) Dotazioni tecniche. Particolarmente utile  e'  il  collegamento  a
banche dati comuni  che  consentano  agli  ispettori  di  stilare  il
verbale contestualmente ai controlli e con un formato  immediatamente
trasmissibile e trattabile informaticamente dall'amministrazione.  Le
dotazioni  tecniche   costituiscono   condizione   preliminare   allo
svolgimento di un'attivita' ispettiva piu'  efficace  e  maggiormente
orientata alla tutela dell'interesse protetto. 
d)  Meccanismi  di  promozione  dell'ottemperanza:  ove  previsto  da
disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare
il rispetto o la regolarita' di  requisiti  formali  ovvero  la  mera
adeguatezza di  impianti  e/o  attrezzature  ovvero  di  inosservanze
comunque materialmente sanabili, il controllore che verifica  la  non
ottemperanza indica all'impresa controllata  il  modo  e  il  termine
entro  cui  adempiere  correttamente.  La  sanzione  viene  applicata
solamente  nel  caso  di  mancata  conformazione  dell'impresa   alle
indicazioni fornite dall'ispettore. 
 
Raccomandazione. Le  amministrazioni  assicurano,  nello  svolgimento
concreto del controllo, un approccio collaborativo con le  imprese  e
la trasparenza dell'attivita' svolta. 
 
Esempi di buone prassi. 
 
La diffida del Ministero del lavoro,  L'art.  13  del  D.Lgs.  124/04
stabilisce che "in caso di constatata  inosservanza  delle  norme  in
materia di lavoro e  legislazione  sociale  e  qualora  il  personale
ispettivo  rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino   sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro  alla
regolarizzazione  delle  inosservanze  comunque  sanabili,  entro  il
termine di 30 giorni dall'emissione del verbale di diffida.  In  caso
di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato
in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della
sanzione nella misura del minimo previsto dalla  legge  ovvero  nella
misura pari ad un quarto della sanzione  stabilita  in  misura  fissa
[...]. Il pagamento dell'importo della  predetta  somma  estingue  il
procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di
diffida e  a  condizione  dell'effettiva  ottemperanza  alla  diffida
stessa". 
- Elenchi sugli ambiti sensibili in materia di lavoro.  La  direttiva
del Ministero del lavoro 18 settembre 2008  (cd.  Direttiva  Sacconi)
indica agli ispettori del lavoro le modalita' di  espletamento  degli
accertamenti in taluni ambiti, ritenuti, piu' sensibili. Si tratta di
indicazioni distinte in base all'oggetto su cui la verifica si svolge
ovvero: 1. verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e
sulle assicurazioni in  partecipazione  con  apporto  di  lavoro;  2.
verifiche  sui  rapporti   di   lavoro   flessibile;   3.   verifiche
sull'organizzazione dell'orario di lavoro; 4. verifiche sugli appalti
illeciti;  5.  vigilanza  sulle  categorie  svantaggiate   e   lavori
occasionali accessori; 6. vigilanza per  la  tutela  della  salute  e
sicurezza sul lavoro. Per ciascuna di queste categorie, la  direttiva
indica gli aspetti critici su  cui  l'accertamento  ispettivo  dovra'
concentrarsi alla  luce  delle  specifiche  peculiarita'  di  ciascun
ambito. 
- La diffida amministrativa (art. 7 bis della L.R.  n.  21  del  1984
previsto dal P.D.L. approvato con delibera di Giunta regionale Emilia
Romagna n. 1500 del 15.10.2012). L'istituto  consiste  in  un  invito
rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima  della  contestazione
della violazione, a sanare la stessa, in un termine non  superiore  a
dieci giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il  termine
indicato, l'agente accertatore provvede  a  redigere  il  verbale  di
accertamento. La  diffida  amministrativa  non  e'  rinnovabile,  ne'
prorogabile  e  non  opera  in  caso  di   attivita'   svolta   senza
autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta  comunque
denominato. L'autore  della  violazione  non  puo'  essere  diffidato
nuovamente per un comportamento gia' oggetto di  diffida  nei  cinque
anni   precedenti.   L'istituto   e'   applicabile   nell'ambito   di
procedimenti sanzionatori disciplinati  nei  settori  riguardanti  il
commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio  di
attivita' di artigianato a contatto con il pubblico,  il  divieto  di
fumo, e nelle  fattispecie  sanzionatorie  previste  dai  regolamenti
comunali. Nell'ambito di questi settori saranno gli  Enti  competenti
ad  individuare  in  quali   procedimenti   introdurre   la   diffida
amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto.  E'
fatta salva la disciplina prevista dalle normative  di  settore,  ivi
comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza
del lavoro. 
 
5.5.  Formazione  e  aggiornamento  del  personale.   La   formazione
rappresenta un momento strategico per il  cambiamento  culturale  del
personale addetto ai controlli, in modo che  questo  sia  portato  ad
instaurare un  clima  positivo  e  di  collaborazione  con  l'impresa
oggetto di  controllo.  Per  questo  motivo,  l'amministrazione  deve
curare  la  programmazione  della   formazione   e   del   successivo
aggiornamento, orientandoli non piu' esclusivamente sulla  conoscenza
del dato  normativo,  ma  alle  effettive  condizioni  delle  imprese
oggetto di controllo. In questo modo, la formazione assicura non solo
la  competenza  tecnica  e  la   professionalita'   dei   controllori
nell'applicare le norme, ma anche  la  capacita'  di  comprendere  la
realta' delle imprese su cui il controllo va concretamente esercitato
e la sensibilita' necessaria ad assicurare  il  rispetto  sostanziale
della  policy  da  implementare  (ovvero  la  tutela   dell'interesse
giuridicamente rilevante). 
 
Raccomandazione; le amministrazioni garantiscono la formazione  e  la
qualificazione del personale addetto ai controlli in  una  logica  di
servizio e di cooperazione, anche attraverso meccanismi di raccordo e
collaborazione tra amministrazioni, e tendono all'introduzione di una
separazione tra il momento della promozione del corretto  adempimento
e quello del controllo. 
 
Esempio di buone prassi. 
 
Stage formativi nelle imprese. La Lombardia con la legge regionale n.
7/2012 ha  disposto  la  realizzazione  di  stage  per  i  funzionari
regionali "presso  aziende  private  o  studi  professionali  che  le
rappresentano, nonche' presso le associazioni di rappresentanza delle
aziende  stesse,  al  fine  di   conseguire   elementi   utili   alla
semplificazione delle procedure a carico  delle  imprese  localizzate
sul territorio lombardo, individuate secondo criteri di imparzialita'
e trasparenza" (art. 50). 
5.6 Pubblicita' e trasparenza dei risultati dei controlli 
Il principio della pubblicita'  e  trasparenza  dei  controlli  viene
perseguito tramite: 
 
a) La previsione di meccanismi di incentivazione e  disincentivazione
attraverso la pubblicizzazione dei risultati  finali  dei  controlli,
individuata  in  alcune  esperienze  internazionali.  Potrebbero,  ad
esempio,  essere  predisposti  meccanismi  premianti   in   caso   di
ottemperanza (come la riduzione di  adempimenti,  o  il  rilascio  di
certificati di ottemperanza - "bollini" - che l'impresa puo'  vantare
sul mercato), oppure meccanismi di disincentivazione in caso  di  non
ottemperanza. 
b) La costituzione di  Banche  dati  comuni  ad  amministrazioni  che
operano nel medesimo  settore  o  in  settori  connessi  al  fine  di
garantire la condivisione e la diffusione delle informazioni. 
 
Raccomandazione: le  amministrazioni  adottano  tutti  gli  strumenti
ritenuti  idonei  ad  assicurare  la  pubblicita'  e  la  trasparenza
dell'attivita'   ispettiva   svolta,   nonche'   la    partecipazione
dell'impresa su cui il controllo viene esercitato.