(Allegato A) (parte 1)
                                                           Allegato A 
 
Norme tecniche  e  linee  guida  applicative  delle  disposizioni  in
  materia di sponsorizzazioni di beni culturali, anche in funzione di
  coordinamento  rispetto  a  fattispecie  analoghe  o  collegate  di
  partecipazione di privati al  finanziamento  o  alla  realizzazione
  degli interventi conservativi su beni culturali. 
 
                              Premessa 
 
    La sponsorizzazione di beni culturali, quale  peculiare  rapporto
di   partenariato   pubblico-privato   che   si   caratterizza    per
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine o del prodotto di
un'impresa a un bene o a un'iniziativa culturale,  suscita  crescente
interesse sia da parte della pubblica amministrazione, sia  da  parte
degli operatori economici. La prima rinviene in  essa,  infatti,  una
modalita' duttile e agevolmente percorribile per  il  reperimento  di
risorse, o anche di beni e servizi, da destinare al perseguimento dei
propri  scopi  istituzionali;  i  secondi  dimostrano   di   ritenere
particolarmente appetibile il vantaggio promozionale che puo'  essere
tratto  dall'accostamento  dell'azienda  o  dei  suoi   prodotti   al
prestigioso patrimonio culturale nazionale. 
    Da cio' l'affermarsi della sponsorizzazione - istituto di recente
elaborazione negoziale, tradizionalmente  presente  in  altri  ambiti
socio-culturali (si veda ad esempio lo spettacolo e lo sport) - quale
efficace  strumento  di  conservazione  e   di   valorizzazione   del
patrimonio culturale. 
    Il valore pubblicitario e di  immagine  che  le  imprese  possono
ritrarre dall'associazione del proprio nome o del proprio marchio  al
restauro di importanti monumenti  dimostra  peraltro  che  esiste  un
mercato all'interno del quale questi valori sono contendibili. 
    Ne   discende   la   necessita'   di   regolare   il    confronto
concorrenziale,    nel    duplice    interesse,    da    un     lato,
dell'amministrazione - che puo' legittimamente puntare a incrementare
l'apporto economico dello sponsor - e, dall'altro lato, delle  stesse
imprese private, per evitare a priori contenziosi e  poter  confidare
su un quadro certo di regole applicabili. 
    Non e' dunque un caso che il rispetto  delle  regole  procedurali
sia stato imposto gia' dal 2004 sia dal diritto dell'Unione  europea,
sia dal diritto nazionale (articolo  2  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 30, i cui principi sono poi rifluiti negli  articoli
26 e  27  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  che  richiedono  il
rispetto,  nelle  sponsorizzazioni,  dei  principi  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,   trasparenza,
proporzionalita'). 
    Da ultimo,  l'articolo  199-bis  -  rubricato  "Disciplina  delle
procedure per la selezione di sponsor" - introdotto  nel  Codice  dei
contratti pubblici (di seguito Codice c.p.),  nel  capo  dedicato  ai
contratti relativi ai beni culturali, dal decreto  legge  9  febbraio
2012,  n.  5,   recante   "Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni,  dalla
legge  4  aprile  2012,  n.  35,  punta  a   definire   un   percorso
amministrativo chiaro e preciso per  dare  certezza  di  legittimita'
all'operato dell'amministrazione e delle imprese  private  che  hanno
interesse  a  contribuire  alla  tutela  del   patrimonio   culturale
attraverso la stipulazione di contratti di sponsorizzazione. 
    L'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto legge n. 5 del 2012,
sempre nel solco dell'esigenza di definire compiutamente  l'iter  che
le amministrazioni sono chiamate a seguire al fine del ricorso a tale
peculiare strumento contrattuale di partenariato pubblico-privato, ha
altresi' demandato al Ministro per i beni e le attivita' culturali il
compito di approvare con proprio  decreto  "norme  tecniche  e  linee
guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo  199-bis
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari". 
    Il  presente  Documento  reca  pertanto  -  in  attuazione  della
disposizione  ora  richiamata  -  l'elaborazione  delle  disposizioni
finalizzate ad orientare l'azione degli uffici nell'applicazione  del
complesso  quadro  normativo  attualmente  vigente  in   materia   di
sponsorizzazioni di beni culturali. 
    Quanto alla valenza giuridica  da  riconoscere  allo  stesso,  si
reputa di dover distinguere le indicazioni  aventi  natura  di  norme
tecniche, da quelle  che  assumono  rilevanza  quali  semplici  linee
guida, anche allo scopo di chiarirne la vincolativita' rispetto  agli
enti dotati di autonomia. 
    Invero,  sono  da  intendersi  come  norme  tecniche  di  portata
precettiva esclusivamente quelle attinenti alla tutela del patrimonio
culturale. Ci si riferisce, in particolare, alle istruzioni  volte  a
dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 120  del  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio (di seguito, Codice bb.cc.), per  cio'
che  attiene  alla  compatibilita'  delle  sponsorizzazioni  con   il
carattere artistico  o  storico,  l'aspetto  e  il  decoro  del  bene
culturale  da  tutelare  o  valorizzare,  nonche'  alle   indicazioni
concernenti i requisiti di qualificazione delle  imprese  affidatarie
dei lavori in caso di sponsorizzazione tecnica. 
    Viceversa,  va  riconosciuta  portata   di   linee   guida   alle
indicazioni aventi ad oggetto l'interpretazione del quadro  normativo
vigente e l'applicazione delle disposizioni concernenti le  modalita'
di affidamento dei contratti di sponsorizzazione e  dei  rapporti  di
carattere affine. In tale parte, quindi, il presente Documento dovra'
intendersi bensi' come atto di indirizzo e di direttiva nei confronti
degli uffici del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
mentre  assumera'  valenza  di  atto  di  contenuto   orientativo   e
interpretativo  nei  confronti  delle  altre  amministrazioni  e,  in
particolare, nei confronti degli Enti dotati di autonomia. 
    Quanto ai contenuti delle presenti norme tecniche e linee  guida,
esse operano anzitutto una  compiuta  definizione  del  contratto  di
sponsorizzazione,  distinguendolo  sia  da   tipologie   contrattuali
affini, sia dagli accordi di varia natura volti a stabilire  rapporti
di partnership pubblico-privato. In secondo luogo, vengono  esaminate
e illustrate nel dettaglio le modalita' procedimentali attraverso  le
quali l'amministrazione addiviene alla stipulazione  delle  tipologie
contrattuali considerate. Da ultimo, vengono presi in  considerazione
alcuni profili problematici emersi  nella  prassi  applicativa  degli
istituti, quali: gli aspetti contabili inerenti alla  gestione  degli
introiti  delle  sponsorizzazioni;  il  tema  della  possibilita'  di
stabilire rapporti di  partnership  rispetto  a  soggetti  del  terzo
settore;  la   ricognizione   della   vigente   disciplina   fiscale,
particolarmente  rilevante  al  fine  di  incoraggiare  l'apporto  di
capitali privati per  la  realizzazione  di  attivita'  di  tutela  e
valorizzazione del patrimonio culturale. 
    Il  quadro  normativo  da  tenere  presente,  al   riguardo,   e'
costituito - oltre alle gia'  richiamate  disposizioni  di  cui  agli
articoli 26, 27 e 199-bis del Codice c.p. - anche  dall'articolo  120
del Codice bb.cc., che reca la definizione della "sponsorizzazione di
beni culturali". 
    Non costituiscono, viceversa, oggetto del presente  Documento  le
disposizioni specificamente dettate dall'articolo  2,  comma  7,  del
decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, al fine di disciplinare il ricorso
alle   sponsorizzazioni   per   la   realizzazione   del    programma
straordinario e  urgente  di  interventi  nell'area  archeologica  di
Pompei e nei luoghi ricadenti  nella  competenza  territoriale  della
soprintendenza speciale per  i  beni  archeologici  di  Napoli  e  di
Pompei. E',  peraltro,  da  segnalare  come  le  suddette  previsioni
normative siano espressamente fatte salve dall'articolo 20, comma  2,
del decreto legge  n.  5  del  2012  e  siano  da  ritenere,  quindi,
senz'altro vigenti. Tali disposizioni speciali - ispirate,  peraltro,
ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi  della  norma  generale
introdotta nel Codice c.p. (articolo 199-bis) - si caratterizzano per
una maggiore semplificazione e  saranno  fatte  oggetto  di  apposita
circolare esplicativa per gli uffici. 
 
                                  I 
 
 
                Le sponsorizzazioni di beni culturali 
 
    I.1 Nozione. - I.1.1  Sponsorizzazione  tecnica,  pura,  mista  e
relativa disciplina. - I.2 L'applicazione dell'articolo 199-bis  alle
sponsorizzazioni di servizi o forniture. -  I.3  Ipotesi  applicative
particolari della sponsorizzazione di beni  culturali  e  distinzione
rispetto  a  figure  affini.  -  I.3.1  Distinzione   rispetto   alle
erogazioni liberali. - I.3.2  Distinzione  rispetto  ai  rapporti  di
partenariato con i soggetti del terzo settore. - I.3.3 L'adozione  di
un monumento. - I.3.4 Distinzione rispetto al  project  financing.  -
I.3.5 Contratti di concessione di  spazi  pubblicitari.  -  I.3.6  Le
modalita' di realizzazione di eventi  espositivi  presso  istituti  e
luoghi della cultura. 
I.1 Nozione. 
    La prima definizione normativa del contratto di  sponsorizzazione
della pubblica amministrazione  si  rinviene  all'articolo  43  della
legge  27  dicembre  1997,   n.   449,   recante   "Misure   per   la
stabilizzazione della finanza pubblica". Il comma  1  della  suddetta
disposizione prevede infatti che, "al fine di favorire  l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonche' una migliore qualita'  dei  servizi  prestati,  le  pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti  di  sponsorizzazione  ed
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza
fini di lucro, costituite con atto notarile". Il  comma  2  aggiunge,
tra l'altro, che le iniziative in argomento "devono essere dirette al
perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono  escludere  forme  di
conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e  quella  privata  e
devono  comportare  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti
disposti. (...)". 
    Il Codice bb.cc. dedica alla "sponsorizzazione di beni culturali"
l'articolo 120, contenuto nel Titolo II (Fruizione e valorizzazione),
Capo II (Principi della  valorizzazione  dei  beni  culturali)  della
Parte  Seconda.  La  collocazione  nell'ambito   delle   disposizioni
specificamente dedicate alla valorizzazione del patrimonio  culturale
non deve, pero', indurre  a  ritenere  che  la  sponsorizzazione  sia
destinata unicamente a tale finalita' (intesa in  primo  luogo  anche
come miglioramento delle condizioni economiche  per  la  tutela).  Il
comma 1 del citato articolo 120 fornisce, infatti,  un'ampia  nozione
della  sponsorizzazione  di  beni  culturali,   che   include   "ogni
contributo, anche in beni o servizi, erogato per la  progettazione  o
l'attuazione  di  iniziative  in  ordine  alla  tutela  ovvero   alla
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo  di  promuovere
il  nome,  il  marchio,  l'immagine,  l'attivita'   o   il   prodotto
dell'attivita' del soggetto erogante (...)". Il comma 2 del  medesimo
articolo 120 specifica poi che "la  promozione  di  cui  al  comma  1
avviene   attraverso   l'associazione   del   nome,   del    marchio,
dell'immagine, dell'attivita' o del prodotto  all'iniziativa  oggetto
del contributo, in forme compatibili con  il  carattere  artistico  o
storico, l'aspetto e il decoro  del  bene  culturale  da  tutelare  o
valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione". 
    Finalita'  propria  della  sponsorizzazione  e',   pertanto,   il
perseguimento di  finalita'  di  tutela  e  valorizzazione  dei  beni
culturali mediante l'apporto di soggetti privati, i quali trovano  la
propria remunerazione nell'associazione tra il proprio nome, prodotto
o attivita' e l'iniziativa sponsorizzata. 
    Sulla base della definizione generale elaborata dalla dottrina  e
dalle giurisprudenza, cui appare coerentemente  ispirato  il  modello
offerto  dall'articolo  120  del  Codice  bb.cc.,  il  contratto   di
sponsorizzazione  puo'  in  via  generale  definirsi   come   negozio
innominato, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, stipulato
tra due parti cosi' definite: 
      - lo sponsee,  che,  nell'ambito  di  iniziative  destinate  al
pubblico  (programmi  televisivi,  spettacoli  musicali,  lavori   di
restauro di  beni  di  valore  storico  e/o  artistico,  competizioni
sportive, ecc.) si obbliga a fornire prestazioni di veicolazione  del
nome, del marchio, dell'immagine, delle attivita' o dei  prodotti  di
un altro soggetto (lo sponsor); 
      - lo sponsor,  generalmente  un'impresa,  che  si  obbliga,  in
cambio della suddetta veicolazione, ad  una  prestazione  pecuniaria,
ovvero ad assumere in proprio la realizzazione di lavori,  servizi  o
forniture in favore dello sponsee. 
    In ragione  della  molteplicita'  di  manifestazioni  in  cui  si
sostanzia la sponsorizzazione - tutte affermatesi nella prassi  -  la
dottrina ha piu' volte tentato di ricondurne la  natura  negoziale  a
diversi contratti tipici, al fine di individuarne  induttivamente  la
disciplina applicabile. Tuttavia, nessuno di tali tentativi ha  avuto
successo, affermandosi in tal modo il convincimento, confermato anche
dalla giurisprudenza, che il contratto di sponsorizzazione sia invero
un negozio atipico, non riconducibile ad alcuna  figura  contrattuale
nominata (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2001, n.  6073;
Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13931). La  sponsorizzazione
e' stata, ad esempio, via via assimilata all'appalto di  servizi,  al
contratto d'opera, allo schema del contratto di locazione o a  quello
della vendita, al contratto  di  somministrazione,  allo  schema  del
mandato o, infine, ricondotta nell'ambito dei rapporti associativi. 
    Gran parte delle difficolta' applicative dell'istituto  derivano,
peraltro, proprio  dall'incertezza  con  la  quale  l'una  o  l'altra
fattispecie negoziale influisce  sulla  disciplina  che  ad  esso  si
vorrebbe applicare. E', infatti, proprio l'atipicita' che connota  il
contratto  di  sponsorizzazione  ad  averne  in  passato   ostacolato
l'utilizzabilita'  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,   in
omaggio  al  principio  di  stretta  legalita'  che  governa  l'agere
amministrativo.  Tale  orientamento   deve   dirsi   ormai   superato
dall'opposto principio secondo cui la pubblica amministrazione  gode,
al pari di qualsiasi altro soggetto  dell'ordinamento,  di  autonomia
contrattuale, potendo  stipulare  anche  contratti  atipici,  purche'
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, principio che ha
trovato conferma sia nel comma 1-bis dell'articolo 1  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,  per  il  quale  "la
pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di  atti  di  natura   non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente", sia nella giurisprudenza del  Consiglio
di Stato, che ha sottolineato la necessita'  di  tenere  distinto  il
principio  di  tipicita'  dei  contratti  dal  diverso  principio  di
tipicita' del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. VI,  n.
6073 del 2001, cit.). 
    La causa del negozio atipico di sponsorizzazione e'  il  fine  di
pubblicita' per il quale  lo  sponsor  si  impegna  a  finanziare  lo
sponsee o a  provvedere  direttamente  alle  attivita'  richieste  da
quest'ultimo. Tuttavia, con  specifico  riferimento  all'oggetto  del
contratto  in  esame,   l'obbligazione   che   grava   sul   soggetto
sponsorizzato e' di mezzi e  non  di  risultato,  dovendosi  ritenere
preclusa la possibilita' per lo  sponsor  di  dolersi  dell'eventuale
mancato ritorno pubblicitario. 
    Peraltro,  sebbene  la  causa  comune  a  tutti  i  contratti  di
sponsorizzazione sia da identificare nella  promozione  dell'immagine
dello sponsor, cio' non deve condurre a confondere  il  contratto  in
oggetto  con  quello  strettamente  pubblicitario.  Tale  distinzione
appare rilevante e va tenuta presente anche  ai  fini  di  quanto  si
dira' nei successivi paragrafi I.3.5 e II.4 in merito alle ipotesi di
stipulazione di contratti di vendita di spazi pubblicitari. 
    Mentre  per  i  contratti  di  pubblicita',   infatti,   l'evento
pubblicizzato e'  mera  occasione  di  manifestazione  del  messaggio
divulgativo, e funge da mero contenitore  e  spazio  di  esposizione,
nella sponsorizzazione si realizza un  vero  e  proprio  processo  di
abbinamento o di associazione, per cui lo sponsor  trae  direttamente
dall'iniziativa sponsorizzata vantaggi promozionali ulteriori, legati
alla notorieta' dell'evento, con effetti  potenzialmente  molto  piu'
intensi o protratti nel tempo rispetto a quelli garantiti da una mera
comunicazione pubblicitaria.  Inoltre,  se  la  pubblicita'  tende  a
privilegiare lo sviluppo e la creazione delle  vendite  del  prodotto
identificato dal marchio divulgato, la sponsorizzazione e' uno  degli
strumenti piu' utili per creare le condizioni migliori per la vendita
promuovendo l'immagine dello sponsor, e solo  indirettamente  i  suoi
prodotti. 
    Va altresi' evidenziato che  la  sponsorizzazione  figura  spesso
all'interno di piu' ampie e articolate operazioni  economiche,  nello
schema  della   combinazione   negoziale.   Cio'   accade   in   modo
particolarmente evidente nel campo dei beni culturali, poiche' spesso
lo sponsor si presenta e agisce tramite, a monte, intermediazioni  di
agenti e mandatari, in connessione con lo  sfruttamento  degli  spazi
pubblicitari, e, a valle, per mezzo di imprese appaltatrici destinate
all'esecuzione dei lavori (nel caso di sponsorizzazioni  cosi'  dette
"tecniche"). 
    In altri casi la sponsorizzazione  si  inserisce  all'interno  di
piu' articolati rapporti di lungo  termine  di  collaborazione  e  di
partenariato non istituzionale, ma convenzionale, sia scientifico, di
ricerca, di catalogazione e inventariazione, sia di organizzazione  e
gestione di istituti e  luoghi  della  cultura.  La  sponsorizzazione
diviene, dunque, spesso,  parte  di  una  piu'  complessa  operazione
economico-giuridica,   che   non   sempre   si   lascia    inquadrare
compiutamente in schemi generali  definibili  a  priori.  Occorrera',
conseguentemente, che gli uffici prestino, in  sede  applicativa,  la
massima attenzione nella corretta e compiuta ricognizione, analisi  e
configurazione  delle  vicende  e  dei  rapporti  giuridici  che   si
presentano nella concreta realta' gestionale, potendo  rinvenire  nel
presente Documento i criteri generali di qualificazione  giuridica  e
amministrativa degli atti, ma dovendo pur  sempre  e  necessariamente
completare e adattare in sede applicativa le indicazioni offerte alla
particolarita' delle singole fattispecie concrete esaminate. 
I.1.1 Sponsorizzazione tecnica, pura, mista e relativa disciplina. 
    L'amministrazione puo' stipulare tre diversi tipi di contratti di
sponsorizzazione di interventi su beni culturali: 
      - la sponsorizzazione "tecnica", consistente in  una  forma  di
partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di  parte
o di tutto  l'intervento  a  cura  e  a  spese  dello  sponsor  delle
prestazioni richieste (oltre a  lavori,  le  prestazioni  rese  dallo
sponsor potranno consistere, come  si  vedra',  anche  in  servizi  e
forniture strumentali ai primi - ad es., servizi di  installazione  e
montaggio di attrezzature  e  impianti,  forniture  degli  arredi  da
collocare nei locali - o in servizi e forniture autonomi, ad  esempio
servizi  necessari  all'organizzazione  di  mostre   all'interno   di
istituti della cultura pubblici); 
      - la sponsorizzazione "pura", in  cui  lo  sponsor  si  impegna
unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le  obbligazioni  di
pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione; 
      -  la  sponsorizzazione   "mista"   (ossia   risultante   dalla
combinazione delle prime due) in cui lo sponsor puo' - per esempio  -
curare direttamente e fornire la sola progettazione,  limitandosi  ad
erogare il finanziamento per le lavorazioni previste. 
    Le diverse tipologie sono soggette a diversa disciplina. 
    1)  La  sponsorizzazione  tecnica  e'  soggetta,  sul  piano  dei
principi, all'applicazione degli articoli 26 e 27 del Codice  c.p.  -
di portata generale - e,  per  cio'  che  concerne  le  modalita'  di
svolgimento della procedura di scelta  dello  sponsor,  dall'articolo
199-bis  del  medesimo  Codice,  relativo  in  modo  specifico   agli
interventi aventi ad oggetto beni culturali. 
    L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici,   gia'
anteriormente all'entrata in vigore del Codice c.p.,  aveva  concluso
per la non applicabilita' della normativa  sugli  appalti  di  lavori
pubblici ai contratti di sponsorizzazione tecnica, poiche' gli stessi
non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti  passivi,
bensi' comportano  un  vantaggio  economico  e  patrimoniale  per  la
pubblica amministrazione consistente in un  risparmio  di  spesa  (In
questo senso: AVCP, determinazione n. 24 del 5 dicembre 2011). 
    L'articolo 26 del  Codice  c.p.  conferma  quanto  gia'  ritenuto
dall'Autorita',   escludendo   l'applicazione   delle    disposizioni
ordinarie dettate dal Codice c.p. ai contratti di sponsorizzazione  e
ai  contratti   a   questi   assimilabili,   di   cui   siano   parti
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente  aggiudicatore  e  uno
sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice  o  altro  ente
aggiudicatore, e che abbiano ad oggetto una serie di lavori,  servizi
e forniture indicati dalla norma (tra  i  quali,  per  cio'  che  qui
rileva, i lavori di cui all'Allegato  I,  da  intendersi  comprensivi
degli interventi su immobili culturali, e le attivita' di restauro  e
manutenzione di beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del  Codice  bb.cc.).  La
previsione    normativa    individua     l'ambito     dell'esclusione
dall'applicazione della disciplina codicistica con  riferimento  alle
ipotesi in cui i lavori,  servizi,  o  forniture  siano  acquisiti  o
realizzati a cura e a spese dello sponsor; essa non tratta, pertanto,
della sponsorizzazione "pura". La disposizione prevede peraltro  che,
quando i lavori, servizi e forniture acquisiti o realizzati a cura  e
spese dello sponsor siano di importo superiore a 40.000 euro, trovino
applicazione i principi del Trattato  per  la  scelta  dello  sponsor
(oltre, ovviamente, alle disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto). 
    Va al riguardo ricordato che, ai sensi  del  successivo  articolo
27, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad  oggetto  lavori,
servizi, forniture, esclusi, in tutto  o  in  parte,  dall'ambito  di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto  dei
principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'   di
trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile  con
l'oggetto del contratto". 
    In conclusione, ai sensi degli articoli 26 e 27,  tali  contratti
di sponsorizzazione sono soggetti: 
      - alle norme che fissano  i  requisiti  di  qualificazione  dei
progettisti e degli esecutori del contratto, ovvero  i  requisiti  di
capacita'  tecnica  e  professionale  per  i  primi,  e  di  possesso
dell'attestazione SOA per i secondi; 
      -    al    controllo    e    alle    prescrizioni     impartite
dall'amministrazione aggiudicatrice o da  altro  ente  aggiudicatore,
beneficiari delle opere, dei lavori, dei  servizi,  delle  forniture,
per  tutto  quanto  attiene  alla  progettazione,  alla  direzione  e
all'esecuzione del contratto; 
      - e inoltre, al di  sopra  della  soglia  di  40.000  euro,  ad
apposita disciplina per quanto attiene alla scelta dello sponsor, nel
senso che questa deve sempre avvenire a conclusione di una  procedura
concorsuale, anche se  semplificata,  e  comunque  nel  rispetto  dei
principi  di  economicita',  efficienza,  efficacia,   imparzialita',
parita' di trattamento e proporzionalita'. In  applicazione  di  tali
principi, l'articolo 199-bis  del  Codice  c.p.  detta  le  modalita'
procedurali  per  la  selezione  dello  sponsor  per  gli  interventi
relativi ai beni culturali. 
    Ne discende che, al di sotto della soglia di 40.000 euro -  ferma
restando,  come  si  dira'  meglio  piu'  oltre,  la  necessita'  dei
requisiti di qualificazione e  della  vigilanza  dell'amministrazione
preposta alla tutela - il contratto di sponsorizzazione  puo'  essere
stipulato  mediante  procedura  negoziata,  senza  la  necessita'  di
nessuna formalita' amministrativa (diversa dalla normale  delibera  a
contrattare e dagli altri adempimenti contabili del caso). 
    Va, inoltre, richiamata  l'attenzione  sulla  circostanza,  sopra
riferita, che la disposizione dell'articolo 26  del  Codice  c.p.  si
riferisce esclusivamente ai contratti  di  sponsorizzazione  "di  cui
siano  parte   un'amministrazione   aggiudicatrice   o   altro   ente
aggiudicatore  e  uno  sponsor   che   non   sia   un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore". Conseguentemente,  e'  da
ritenere che nell'ipotesi - non inverosimile - in cui lo sponsor sia,
invece, un soggetto rientrante tra quelli  sottoposti  all'ambito  di
applicabilita'  del  Codice  c.p.  (ossia  un'altra   amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, come  definiti  nell'articolo
3, commi 25 e 29, del Codice c.p.) la sponsorizzazione  possa  essere
affidata mediante trattativa privata, senza alcuna formalita'. 
    In  considerazione   della   possibilita'   che,   in   caso   di
sponsorizzazione tecnica, lo sponsor sia esecutore dei lavori, ovvero
si avvalga di imprese terze per  tale  esecuzione,  occorre  chiarire
che, in riferimento alla seconda di  queste  eventualita',  il  bando
deve imporre la scelta di imprese che siano in possesso degli  stessi
requisiti che  sarebbero  richiesti  se  i  lavori  fossero  affidati
direttamente dall'amministrazione. 
    In altre  parole,  le  imprese  partecipanti  alla  procedura  di
affidamento   del   contratto   di    sponsorizzazione    comprensivo
dell'effettuazione dei lavori possono: 
      - da se' sole integrare i  requisiti  di  capacita'  tecnica  e
professionale e di possesso dell'attestazione SOA; 
      -  non  possedere  tali  requisiti,  dichiarando,   sin   dalla
presentazione  della  loro  candidature  alla  sponsorizzazione,   di
avvalersi di altre imprese (con le quali abbiano contratto impegni in
tal senso) che posseggano l'esperienza ed i  requisiti  previsti  per
l'esecuzione delle lavorazioni che si intendono  realizzare  mediante
la sponsorizzazione; 
      - non possedere i requisiti, ma obbligarsi  alla  stipulazione,
all'esito della procedura di affidamento, di contratti di appalto con
imprese esecutrici dei lavori che ne siano necessariamente munite. 
    In quest'ultimo caso, giova far rilevare  che  non  e'  possibile
rinvenire nell'ordinamento alcuna norma specifica  che  prescriva  un
obbligo da parte dello sponsor di selezionare mediante  procedura  ad
evidenza pubblica le imprese che eseguiranno  le  lavorazioni,  posto
che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett.  d),  del  Codice  c.p.
l'obbligo di rispettare le norme  codicistiche  sussiste  solo  nelle
ipotesi in cui l'amministrazione finanzi per piu' del 50 per cento la
realizzazione  delle   opere.   E',   pertanto,   da   ritenere   che
l'individuazione dell'impresa  esecutrice  sia  rimessa  all'autonoma
scelta  dello  sponsor,  salvo  il  necessario  controllo  da   parte
dell'amministrazione  in  merito  alla  sussistenza   dei   necessari
requisiti di qualificazione. 
    2) La sponsorizzazione pura, dato il suo carattere  di  contratto
attivo, era in principio sottratta all'applicazione delle  norme  del
Codice c.p. e, nello specifico,  non  poteva  ritenersi  disciplinata
neppure dagli articoli 26 e  27  dello  stesso,  che  fanno  espresso
riferimento ai  contratti  aventi  ad  oggetto  l'acquisizione  o  la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura  e  spese  dello
sponsor. 
    In  proposito,  l'Autorita'  per  la  vigilanza   sui   contratti
pubblici, con la deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, ha ritenuto
che la sponsorizzazione pura, come tutti i contratti  che  comportano
un'entrata  per  l'amministrazione,  sia  sottoposta  alle  norme  di
contabilita' di Stato, le quali richiedono comunque l'esperimento  di
procedure  trasparenti  e,  quindi,  il  rispetto  dei  principi   di
legalita', buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, ma
non per questo debbono trovare  applicazione  le  norme  dettate  dal
d.lvo n. 163 del 2006 per i contratti pubblici. Tuttavia,  come  gia'
chiarito sopra, per maggiore garanzia di pubblicita',  trasparenza  e
concorrenzialita' delle procedure, il legislatore del 2012 ha  scelto
di estendere anche alla sponsorizzazione pura avente ad oggetto  beni
culturali la  nuova  disciplina  dettata  dall'articolo  199-bis  del
Codice c.p. Ne consegue che anche per  i  contratti  di  questo  tipo
inerenti   ad   interventi    conservativi    su    beni    culturali
l'amministrazione  deve  seguire  la  procedura  in  esso   indicata,
sempreche' - come  meglio  si  dira'  piu'  avanti  -  si  tratti  di
contratti di valore superiore a  40.000  euro  e  aventi  ad  oggetto
lavori, nonche' - eventualmente - servizi e/o forniture accessori  ai
lavori (v. paragrafo I.2). 
    3) In caso  di  sponsorizzazione  mista  dovra'  applicarsi,  per
ciascuna parte, il regime proprio della sponsorizzazione tecnica e di
quella pura (ad esempio,  in  caso  di  sponsorizzazione  tecnica  di
progettazione e di  sponsorizzazione  pura  della  realizzazione  dei
lavori, sara' necessario regolare e svolgere la procedura,  in  parte
nel primo modo e in parte in linea con la seconda modalita'). 
    La maggiore complessita' della sponsorizzazione tecnica, rispetto
a quella di solo danaro, comporta un conseguente  aggravamento  della
procedura, chiaramente specificata nell'articolo 199-bis  del  Codice
c.p. 
    In particolare, in caso di  sponsorizzazione  tecnica:  il  bando
indica gli  elementi  e  i  criteri  di  valutazione  delle  offerte;
l'aggiudicazione avviene in favore di chi  abbia  proposto  l'offerta
realizzativa giudicata migliore, previa eventuale nomina, a tal fine,
di una commissione giudicatrice nei casi di maggiore complessita'. 
    Il medesimo articolo 199-bis chiarisce che, invece,  in  caso  di
sponsorizzazione pura, e' sufficiente  la  richiesta  di  offerte  in
aumento  sull'importo  del  finanziamento  minimo   indicato,   anche
mediante accollo, da  parte  dello  sponsor,  delle  obbligazioni  di
pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione,
e che l'aggiudicazione avviene in favore del soggetto che ha  offerto
il finanziamento maggiore. 
    La   maggiore   complessita'   della   procedura   in   caso   di
sponsorizzazione tecnica si giustifica per  il  fatto  che,  in  tale
ipotesi, sia pur indirettamente, l'amministrazione,  nell'individuare
lo sponsor, non sceglie solo il soggetto finanziatore,  ma  anche  il
soggetto che si assume la responsabilita' dell'esecuzione  (ancorche'
eventualmente realizzata anche  tramite  terze  imprese  appaltatrici
indicate dallo sponsor medesimo). 
    In ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni
sulla  selezione  dello  sponsor,  deve   aggiungersi,   a   migliore
illustrazione di quanto anticipato, che il decreto  legge  n.  5  del
2012 ha introdotto  una  importante  modifica  nell'articolo  26  del
Codice c.p., aggiungendo dopo le  parole  "spese  delle  sponsor"  le
parole "per importi superiori a quarantamila euro". Ne  consegue  che
la regola generale minima dell'applicazione dei principi del Trattato
per la scelta dello sponsor non si  applica  quando  le  spese  dello
sponsor siano inferiori o pari a 40.000 euro. Ora,  per  un  evidente
principio di logica, come il piu' contiene il meno, se la novella del
2012 ha inteso escludere, per queste ipotesi minimali, addirittura il
rispetto dei soli principi del Trattato per la scelta dello  sponsor,
a fortiori dovra' ritenersi che in questi  casi  minimali  non  trovi
applicazione neppure il nuovo  articolo  199-bis  in  esame,  e  cio'
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di sponsorizzazione
pura, tecnica o mista. 
    Ne discende che in  tutte  le  ipotesi  di  sponsorizzazioni,  di
qualunque tipologia, di importo fino a 40.000 euro (nonche', come  si
dira' al successivo paragrafo I.2, per le  sponsorizzazioni  pure  di
servizi e/o forniture non accessori a lavori  di  qualunque  importo)
opereranno unicamente i  principi  di  legalita',  buon  andamento  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa  imposti  dalle   norme   di
contabilita',  secondo  quanto   chiarito   dalle   gia'   richiamate
determinazioni  dell'Autorita'  per  la   vigilanza   sui   contratti
pubblici. Cio' implica la non  operativita'  dell'obbligo  (stabilito
dall'articolo  27  del  Codice  c.p.)  di  invitare   almeno   cinque
concorrenti e la possibilita' dell'amministrazione di individuare  il
contraente senza particolari formalita', purche' in modo trasparente,
imparziale e non discriminatorio. Si reputa, in particolare, che tali
obblighi possano ritenersi adeguatamente assolti ove venga pubblicata
sul sito  web  dell'amministrazione  una  scheda  dell'intervento  da
finanziare  e  l'amministrazione  stessa  si  determini  a  negoziare
direttamente con  il  primo  operatore  che  manifesti  interesse  al
riguardo. 
    Come  gia'  chiarito  sopra,  peraltro,  anche  nel  caso   delle
sponsorizzazioni tecniche al di sotto della  soglia  di  40.000  euro
devono sempre trovare  necessaria  applicazione  le  disposizioni  in
materia di qualificazione delle imprese  esecutrici  dei  lavori  (v.
paragrafo II.7). 
    Sul  piano  sistematico  puo'  porsi  la   questione   se,   dopo
l'introduzione del nuovo articolo  199-bis,  la  sponsorizzazione  di
lavori relativi  ai  beni  culturali  possa  ancora  considerarsi  un
contratto escluso dal Codice c.p., come pure formalmente  continua  a
prevedere l'articolo  26  del  medesimo  Codice.  La  risposta  resta
affermativa. Come bene  chiarito  dal  raccordo  sistematico  operato
dall'innesto  nell'articolo  26  del  relativo  rinvio   all'articolo
199-bis, inserito dalla stessa fonte normativa del 2012, i  contratti
di sponsorizzazione restano parzialmente  esclusi  dal  Codice  c.p.,
salvi  i  principi   richiamati   dall'articolo   27,   ma   con   la
particolarita' per cui ai contratti relativi ai beni culturali, oltre
ai  principi  del  Trattato  per  la  scelta  dello  sponsor  e  alle
disposizioni  in  materia  di   requisiti   di   qualificazione   dei
progettisti e degli esecutori del contratto, si applica  la  speciale
disciplina - che in realta' assorbe e specifica  quella  generalmente
indicata nello stesso articolo 26 - ora contenuta nel nuovo  articolo
199-bis. Questo implica sul piano  applicativo  che  di  tali,  nuove
norme procedurali deve operarsi in linea generale  un'interpretazione
e un'applicazione restrittiva ai contratti da  essi  riguardati,  con
esclusione di estensioni analogiche ad altre tipologie di contratti o
finalizzate all'applicazione ai contratti relativi ai beni  culturali
di  ulteriori  disposizioni  del  Codice   c.p.   non   espressamente
richiamate. 
    Deve, infine, segnalarsi come la  necessaria  applicazione  delle
procedure previste  dall'articolo  199-bis  debba  essere  senz'altro
esclusa ove ricorrano particolari ragioni di  urgenza,  tali  da  non
consentire lo svolgimento di alcun tipo di  procedura  selettiva.  In
tali ipotesi l'amministrazione potra' pertanto individuare lo sponsor
mediante negoziazione diretta, senza alcuna formalita'. 
    Tale conclusione discende pianamente dai principi che regolano la
materia dei contratti pubblici. L'articolo 57, comma 2, lett. c), del
Codice  c.p.  prevede  infatti  la  possibilita'  di  ricorrere  alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando  di  gara
"nella misura  strettamente  necessaria,  quando  l'estrema  urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e'
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,  ristrette,
o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le  circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza  non  devono  essere
imputabili alle stazioni appaltanti.". Se, pertanto, al ricorrere  di
tali situazioni e' consentito fare ricorso alla negoziazione  diretta
con riferimento ai contratti rientranti nell'ambito  applicativo  del
Codice c.p., a uguali conclusioni dovra' pervenirsi, a fortiori,  con
riferimento ai contratti di sponsorizzazione, i  quali,  come  detto,
sono tuttora da considerare come contratti  esclusi.  D'altra  parte,
sarebbe incongruo ritenere che ove vi siano ragioni che richiedono di
provvedere con urgenza, ad esempio, all'effettuazione  di  interventi
di consolidamento  statico  di  un  immobile  d'interesse  culturale,
l'amministrazione  possa  senz'altro  individuare  senza   formalita'
l'impresa con la quale stipulare un contratto di appalto di lavori  e
non possa,  invece,  derogare  alle  procedure  di  cui  all'articolo
199-bis del  Codice  c.p.  per  l'individuazione  dello  sponsor  che
realizzi a propria cura l'intervento o ne assuma  l'onere  economico,
anche mediante  accettazione  di  offerte  spontanee  provenienti  da
imprese che intendano sponsorizzare l'intervento d'urgenza. 
I.2 L'applicazione dell'articolo  199-bis  alle  sponsorizzazioni  di
servizi o forniture. 
    Circa l'ambito  oggettivo  di  operativita'  del  nuovo  articolo
199-bis, puo'  discutersi  se  la  procedura  in  esso  prevista  sia
applicabile ai soli lavori relativi ai beni culturali e ai servizi  e
alle procedure strumentali,  secondo  la  logica  dell'articolo  199,
comma 2,  recante  la  disciplina  degli  appalti  misti  per  alcune
tipologie di interventi, quali  gli  allestimenti  dei  musei,  degli
archivi e delle  biblioteche,  la  manutenzione  e  il  restauro  dei
giardini  storici,  i  servizi  di  installazione  e   montaggio   di
attrezzature e impianti, le forniture degli arredi da  collocare  nei
locali e nelle aree, o possa applicarsi anche ai contratti di servizi
e di forniture in se', non strumentali alla realizzazione  di  lavori
(si pensi, ad esempio, ai servizi  di  organizzazione  di  mostre  ed
eventi culturali all'interno di istituti della cultura pubblici).  Il
testo del nuovo articolo di legge e' da questo punto di vista ambiguo
(sia nel suo riferimento agli interventi relativi ai beni  culturali,
sia nella parte in cui  parla  di  lavori,  servizi  e  forniture  da
indicare nell'apposito elenco allegato  al  programma  triennale  dei
lavori). L'ambiguita' e' rafforzata dalla rubrica del capo in cui  il
nuovo articolo e' inserito, che e' intitolato ai  contratti  relativi
ai beni culturali (anche se, poi, la quasi totalita' delle  norme  in
esso contenute sono relative ai soli lavori sui beni culturali o,  al
massimo, a quelli misti, mentre il richiamo ai  servizi  di  gestione
museale e' solo accennato nel  riferimento,  contenuto  nel  comma  3
dell'articolo 197, all'applicabilita' della disciplina del  promotore
finanziario e della societa' di progetto all'affidamento di lavori  e
servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni  di  cui
agli articoli 115 e 117  del  Codice  bb.cc.,  secondo  le  modalita'
stabilite dal regolamento, che pero' nulla ha innovato sul punto). 
    Tra le due tesi pare piu' logica  e  coerente  la  prima,  quella
restrittiva, che limita  l'ambito  oggettivo  di  applicazione  delle
nuove disposizioni ai soli contratti  relativi  ai  lavori  sui  beni
culturali, oltre che, naturalmente, alle prestazioni di servizi e  di
forniture in essi inglobati e  ad  essi  strumentali.  Tale  tesi  e'
coerente altresi' con i contenuti propri del programma triennale  dei
lavori, di cui all'articolo 128 del Codice c.p., nel  cui  ambito  si
inquadra, sia  pur  con  tutte  le  sue  peculiarita',  questo  nuovo
allegato previsto dalla norma. 
    Ne consegue che la sponsorizzazione tecnica di beni e/o  servizi,
non strumentali alla realizzazione di lavori (come potrebbe avvenire,
per l'appunto, per il mero allestimento di mostre ed  eventi),  sara'
soggetta - al di sopra, benvero, della soglia di rilevanza minima  di
40.000 euro -  unicamente  alle  disposizioni  dell'articolo  26  del
Codice  c.p.,  e  non   anche   a   quelle   dell'articolo   199-bis.
Conseguentemente,  l'osservanza  dei  principi  del  Trattato  potra'
essere  assicurata  mediante   la   mera   pubblicazione   sul   sito
dell'amministrazione dell'interesse a  sollecitare  sponsorship,  con
assegnazione di un  termine  minimo  ragionevole  di  risposta  e  di
candidatura (trenta giorni, salvi i casi di urgenza) e la  successiva
acquisizione di un numero ragionevole di preventivi  (o  di  offerte)
presso imprese potenzialmente interessate,  senza  la  necessita'  di
fare applicazione dell'articolo 199-bis Codice c.p. 
    Quanto, invece, alla sponsorizzazione pura di  beni  e/o  servizi
non accessori a lavori, di qualunque importo,  e'  da  ritenere  che,
come  gia'  anticipato,  la  stessa  non   ricada   ne'   nell'ambito
applicativo  dell'articolo  26  del  Codice  c.p.,  ne'   in   quello
dell'articolo 199-bis del medesimo Codice.  Per  essa,  rimane  fermo
quanto chiarito nella  gia'  citata  determinazione  n.  8  del  2012
dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici,   ossia
l'inapplicabilita' in toto del Codice c.p. e la  mera  soggezione  ai
principi di legalita', buon andamento e trasparenza  imposti  in  via
generale dai principi  e  dalle  norme  in  materia  di  contabilita'
pubblica.  Tali  obblighi  potranno  ritenersi  assolti,  come   gia'
indicato  al  precedente   paragrafo   I.1.1,   anche   mediante   la
pubblicazione   di    una    scheda    dell'intervento    sul    sito
dell'amministrazione e la  successiva  negoziazione  diretta  con  il
primo operatore economico interessato. 
I.3 Ipotesi applicative particolari della  sponsorizzazione  di  beni
culturali e distinzione rispetto a figure affini. 
    I.3.1 Distinzione rispetto alle erogazioni liberali. 
    Come descritto, gli  elementi  caratterizzanti  il  contratto  di
sponsorizzazione  sono  l'onerosita'  e  la  corrispettivita'   delle
prestazioni, caratteri che valgono  a  differenziare  il  negozio  in
esame dalle ipotesi di  cd.  erogazioni  o  elargizioni  liberali  (o
mecenatismo o patrocinio o patronage). 
    Rispetto alla sponsorizzazione, tali fattispecie  si  distinguono
per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il  quale  consente
che l'attivita' di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non trova
corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione  della  sua
figura di patrocinatore (Cass. Civ. 21  maggio  1998,  n.  5086).  Il
contratto,  dunque,  non  rientra  nella  categoria  dei   negozi   a
prestazioni corrispettive, ma, a  seconda  del  concreto  atteggiarsi
della fattispecie, puo' risultare riconducibile  nello  schema  della
donazione modale,  ovvero  in  quello  della  c.d.  "sponsorizzazione
interna",  intendendosi  per   tale   -   secondo   quanto   chiarito
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  con  la  gia'
citata determinazione n. 24 del 2001 -  un  negozio  gratuito  modale
che,  "a  differenza  del   contratto   di   donazione,   e'   sempre
caratterizzato, e quindi giustificato causalmente,  da  un  interesse
patrimoniale anche mediato, purche' giuridicamente rilevante, di  chi
si  obbliga  o  trasferisce".  In  tal  caso,  quindi,   il   ritorno
pubblicitario ha carattere del tutto indiretto e non dipende  da  una
controprestazione  posta   a   carico   del   soggetto   beneficiato;
conseguentemente il contratto, pur non essendo oneroso, non  presenta
tuttavia carattere di liberalita'. 
    Nella prassi, una vera e propria donazione modale  potra'  essere
perlopiu' riscontrata nel caso in cui il soggetto  erogante  sia  una
persona fisica, che  presumibilmente  trarra'  dalla  prestazione  un
vantaggio meramente morale, mentre ove l'erogante sia un'impresa,  e'
piu' frequente il ricorrere  della  gia'  vista  figura  del  negozio
gratuito modale. 
    Va,  tuttavia,  segnalato  sin   da   subito   come   l'anzidetta
distinzione, pur  rilevante  dal  punto  di  vista  civilistico,  non
comporta  alcuna  differenza  di  trattamento  ai  fini  del   regime
amministrativo e fiscale delle due fattispecie. In entrambi  i  casi,
infatti, e' esclusa in radice la qualificabilita' del  rapporto  come
sponsorizzazione e, quindi - come subito si dira' -  l'applicabilita'
delle  disposizioni  del  Codice  c.p.,   mentre   e'   pacifica   la
possibilita' di beneficiare delle previste agevolazioni  fiscali  (v.
paragrafo  V.2).  Conseguentemente,   nel   presente   Documento   le
espressioni   "erogazione    liberale",    "elargizione    liberale",
"mecenatismo",  "patrocino"  o  "patronage"  saranno  impiegate   per
riferirsi indifferentemente a entrambe le ipotesi, che sono del tutto
assimilabili per quanto in questa sede interessa. 
    Premesso quanto sopra,  occorre  precisare  che,  ai  fini  della
qualificazione giuridica del rapporto come sponsorizzazione piuttosto
che come erogazione liberale, nel senso anzidetto,  assume  rilevanza
la presenza (sponsorizzazione) o  l'assenza  (erogazione  liberale  o
gratuita) di un "corrispettivo". Quest'ultimo va correttamente inteso
nel senso giuridico di causa  tipica  ed  essenziale  dell'operazione
economico-giuridica,  non  gia'  nel  senso  di  motivo  personale  e
soggettivo che spinge all'elargizione,  il  quale  non  rileva,  come
tale, ai fini della predetta  qualificazione.  Precisazione,  questa,
che conduce a chiarire - cio' che si precisera' meglio piu' innanzi -
che  deve  considerarsi  errata  ogni  automatica  esclusione   della
possibilita' di ricondurre un conferimento in danaro o opere entro lo
schema  dell'elargizione  liberale  o   patrocinio,   per   una   sua
qualificazione  in  termini  di  sponsorizzazione,  sol  perche'   il
benefattore accetti o chieda una  qualche  forma  di  riconoscimento,
soprattutto morale e ideale  (o  comunque  inerente  a  un  interesse
patrimoniale che non trova diretta  corrispettivita'  in  un  obbligo
posto a carico dell'amministrazione), dell'elargizione accordata. 
    Questa distinzione e' particolarmente importante. I  rapporti  di
mecenatismo ben possono trovare attuazione e svolgimento in  appositi
accordi accessori - riversati  in  atti  convenzionali  -  aventi  ad
oggetto la disciplina della  partnership  che,  comunque,  si  va  ad
instaurare, in un rapporto di durata tra mecenate  e  amministrazione
competente all'intervento di restauro (o  altro).  Tale  rapporto  e'
generato dall'atto di disposizione del mecenate e riguarda, oltre che
le modalita' esecutive, le forme, i modi e i tempi  di  realizzazione
degli interventi, il controllo  e  monitoraggio  del  rispetto  delle
condizioni  e  del  modus  apposto  all'atto  negoziale  liberale   o
gratuito, nonche' le possibili forme di riconoscimento non  economico
ed essenzialmente morale richiesto dal mecenate. 
    Questi accordi e atti convenzionali devono  pero'  essere  tenuti
ben  distinti  dai  contratti  di  sponsorizzazione,   poiche'   essi
costituiscono tuttora un'area  interamente  libera  da  condizioni  e
procedure di tipo concorrenziale. 
    Se la  novella  del  2012  ha  inteso  rafforzare  le  formalita'
procedurali proprie delle sponsorizzazioni, estendendole  anche  alla
sponsorizzazione pura - che, come gia' chiarito,  avrebbe  potuto  in
linea  teorica  restare  fuori  da  siffatta   procedimentalizzazione
selettiva - deve a fortiori ritenersi  che  il  medesimo  legislatore
abbia tacitamente confermato la legittimita' della stipula di accordi
di  mecenatismo  al  di  fuori  di  qualsivoglia  forma  di  evidenza
pubblica, trattandosi,  per  l'appunto,  di  atti  di  liberalita'  o
comunque di negozi gratuiti, e  non  invece  di  contratti  a  titolo
oneroso con prestazioni corrispettive. Poiche' l'amministrazione,  in
sostanza, non da'  nulla  in  cambio,  non  vi  e'  alcun  dovere  di
concorrenzialita' da  osservare  nella  scelta  del  benefattore.  Le
amministrazioni, dunque, potranno e dovranno senz'altro continuare ad
avvalersi dei contributi derivanti dalle elargizioni liberali,  senza
particolari formalita' procedurali,  con  una  trattativa  diretta  e
libera  con  il  mecenate,  senza  bisogno  di  fare  in  alcun  modo
applicazione  dell'articolo  199-bis  del  Codice  c.p.,  ne'   delle
ulteriori indicazioni procedurali contenute nel  presente  Documento.
Neppure puo' costituire motivo ostativo all'accettazione di  atti  di
liberalita' il fatto che l'attivita' cui si  riferisce  l'elargizione
sia gia' stata incluso nell'apposito elenco degli  interventi  per  i
quali sollecitare offerte di  sponsorizzazione;  l'unico  impedimento
puo' in realta' essere costituito  dalla  circostanza  che  siano  in
corso i termini della sollecitazione (ovvero  sia  ancora  aperto  il
termine dato nell'avviso pubblico per la presentazione  di  offerte),
oppure sia in atto una  procedura  concorrenziale  per  la  selezione
dello sponsor (siano,  dunque,  state  presentate  offerte  per  quel
medesimo  intervento  e  sia  pertanto  possibile  pervenire  a   una
sponsorizzazione ad esso riferita).  In  tutti  i  casi,  invece,  di
inutile decorso del termine senza che siano state presentate  offerte
valide, oppure di mancata selezione (per  qualsiasi  motivo)  di  uno
sponsor,   l'intervento   potra'   senz'altro   essere    considerato
immediatamente disponibile per qualsiasi proposta di liberalita' e di
mecenatismo. 
    Nel rinviare all'apposito paragrafo V la trattazione del  diverso
regime fiscale delle erogazioni liberali  e  delle  sponsorizzazioni,
occorre in questa sede evidenziare che uno spunto utile  al  fine  di
distinguere le due fattispecie e' fornito dal d.m.  3  ottobre  2002,
attuativo dell'articolo 38 della legge  21  novembre  2000,  n.  342,
recante la prima disciplina  delle  agevolazioni  fiscali  in  favore
delle erogazioni liberali, il quale  ha  precisato,  all'articolo  5,
comma 3,  che  possono  considerarsi  erogazioni  liberali  anche  le
elargizioni che diano  luogo  ad  un  "pubblico  ringraziamento"  del
beneficiario al  mecenate.  La  disposizione  richiamata  stabilisce,
infatti,  che:  "Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  considerate
erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per  le  quali  il
beneficiario formula pubblico ringraziamento al  soggetto  erogante."
La previsione normativa risolve, sia pur implicitamente, il  problema
della  distinzione  tra  mecenatismo  e  sponsorizzazioni,  lasciando
intendere che quest'ultima figura puo' dirsi ricorrente solo  qualora
la promozione del nome, dell'immagine, del  marchio,  dell'attivita',
dei  prodotti  dello  sponsor  sia  oggetto  di  un  preciso  obbligo
giuridico gravante in capo al  soggetto  sponsorizzato,  obbligo  che
costituisce la  controprestazione  del  finanziamento  erogato  dallo
sponsor. Qualora, invece, l'erogazione dello sponsor sia sorretta  da
spirito di  liberalita'  o  abbia  comunque  carattere  di  gratuita'
(ancorche' eventualmente corrisponda  a  un  interesse  di  rilevanza
patrimoniale dell'erogante), e non sia accompagnata da alcun  obbligo
posto a carico dello sponsee, si e' al di fuori  dello  schema  della
sponsorizzazione, rientrandosi, invece, in quello del mecenatismo,  e
cio' anche qualora il soggetto finanziatore benefici comunque  di  un
ritorno di immagine  per  effetto  del  comportamento  spontaneo,  di
pubblico ringraziamento, posto in essere dallo sponsorizzato. 
    La stessa disciplina fiscale non esclude, pertanto, la natura  di
erogazione liberale dell'atto allorquando lo stesso sia  accompagnato
da forme di riconoscimento essenzialmente morale, non trasmodante  in
una forma di promozione dell'azienda o  dei  suoi  prodotti.  D'altra
parte, se e' vero  che,  di  regola,  l'elargizione  liberale  e'  lo
strumento adoperato dalle persone fisiche e dalle persone  giuridiche
non perseguenti fini di lucro, esso  non  e'  percio'  precluso  alle
persone giuridiche lucrative e alle imprese commerciali in  generale.
In   tali   casi   l'amministrazione   procedente   dovra'   prestare
un'attenzione particolare a che il riconoscimento  morale  attribuito
al donatore impresa commerciale non travalichi i limiti  suoi  propri
per assumere la consistenza di una vera  e  propria  sponsorizzazione
(con i connessi regimi di selezione concorrenziale e tributario  suoi
propri). 
    I.3.2 Distinzione rispetto ai  rapporti  di  partenariato  con  i
soggetti del terzo settore. 
    Analoga  alla  figura  del  mecenatismo  e'  quella  dell'accordo
culturale  di  valorizzazione   tra   un   privato   finanziatore   e
l'amministrazione, avente  ad  oggetto  un  piu'  ampio  programma  o
progetto di partnership pubblico-privato (di tipo contrattuale e  non
istituzionale), riferito al restauro di un bene o di un complesso  di
beni e articolato  anche  in  attivita'  culturali  di  vario  genere
(inerenti direttamente o non  alla  tutela:  dalla  documentazione  e
riproduzione dei lavori e degli  interventi  di  conservazione,  alla
catalogazione, alla pubblicazione dei risultati delle indagini, e via
dicendo). 
    Si tratta di figure complesse, riconducibili anche  agli  accordi
culturali  di  cui  all'articolo  112  del  Codice  bb.cc.  (dove  la
valorizzazione deve intendersi soprattutto come  miglioramento  della
tutela, ma anche, in prospettiva, come miglioramento delle condizioni
di pubblica fruizione del  bene).  Anche  questi  accordi,  che  pure
possono assumere una notevole complessita'  e  possono  contenere  la
previsione di specifici obblighi di facere  dell'amministrazione,  se
stipulati con istituzioni scientifiche e culturali, anche di  diritto
privato,  italiane  o  straniere,  quali   fondazioni   culturali   o
associazioni e altri enti privi di fini  di  lucro,  sono  e  restano
riferibili al mecenatismo e  sono  e  restano,  pertanto,  liberi  da
intralci burocratici; ad essi non e' applicabile  l'articolo  199-bis
del Codice c.p. ed e' e rimane possibile e legittima la  negoziazione
diretta e la  trattativa  privata,  anche  su  specifica  proposta  e
iniziativa del mecenate privato. 
    Nel caso in cui un siffatto accordo di  collaborazione  di  lungo
termine, di partenariato pubblico-privato preordinato  alla  gestione
comune e alla collaborazione nella gestione di progetti e  iniziative
di  tutela  e  valorizzazione  di  beni  culturali,   ancorche'   con
connotazione scientifica e  di  ricerca,  siano  invece  proposti  da
imprese (societa' commerciali ed enti perseguenti  scopi  di  lucro),
allora gli uffici  dovranno  prestare  la  massima  attenzione  nella
disamina e trattazione di tali rapporti, al fine di pervenire ad  una
corretta e legittima qualificazione giuridica della vicenda,  si'  da
poter conseguentemente fare applicazione della disciplina appropriata
e pertinente. 
    In coerenza con  quanto  sopra  detto,  sono  del  tutto  esclusi
dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli  articoli  26,
27 e  199-bis  del  Codice  c.p.  e  del  presente  Documento  e  non
sottoposti ad alcuna restrizione anche i rapporti di partenariato con
soggetti non lucrativi finalizzati allo svolgimento di  attivita'  di
fund raising, nelle piu' varie  e  diverse  forme,  in  favore  della
realizzazione di interventi conservativi o di valorizzazione di  beni
culturali. 
    Tali iniziative possono  svolgersi  secondo  modalita'  tra  loro
assai  diverse  e,  ovviamente,  non  tipizzabili  a   priori.   Puo'
trattarsi, invero, sia di semplici raccolte di sottoscrizioni  presso
il pubblico promosse da soggetti del c.d. "terzo settore"  attraverso
i  media   (mediante   "maratone   per   l'arte"   e   simili),   sia
dell'organizzazione di eventi benefici presso istituti e luoghi della
cultura con le medesime finalita' (come nei casi, ad esempio, di cene
o serate di beneficenza presso un museo, allo scopo di  destinare  il
ricavato  al  restauro  di  un'opera  facente  parte  della  relativa
raccolta). 
    In tali ipotesi - giova ribadirlo - la semplice circostanza  che,
eventualmente,  l'amministrazione   consenta   al   partner   privato
l'utilizzazione di spazi presso istituti o luoghi della cultura o  la
riproduzione dell'immagine dei beni  culturali  al  cui  restauro  e'
l'iniziativa e' diretta non comportano - con  tutta  evidenza  -  ne'
l'applicazione  delle  norme  relative  alle  procedure  di  evidenza
pubblica, ne' - tantomeno - la necessita' di richiedere il versamento
di un canone, ai sensi delle disposizioni di cui  agli  articoli  106
ss. del Codice bb.cc. relative alla concessione  di  uso  individuale
dei beni culturali. 
    Pur nella  grande  variabilita'  dei  contenuti  e  del  concreto
atteggiarsi di tali rapporti, essi si caratterizzano infatti  perche'
sono volti unicamente al reperimento di  finanziamenti  da  destinare
alla conservazione  e/o  alla  valorizzazione  di  uno  o  piu'  beni
culturali, senza che ricorra alcuna finalita' lucrativa e  senza  che
il partner privato possa trarre dall'iniziativa alcun  vantaggio,  al
di la' del mero riconoscimento morale dell'opera svolta. 
    I.3.3 L'adozione di un monumento. 
    Una volta chiarita la distinzione tra i rapporti di sponsorship e
le erogazioni liberali, occorre inquadrare correttamente  la  figura,
spesso invocata nella prassi, che si suole denominare "adozione di un
monumento". In proposito, mette conto anzitutto di  evidenziare  come
la suddetta espressione non corrisponda  sul  piano  giuridico  a  un
autonomo istituto, ma abbia una valenza puramente descrittiva  di  un
fenomeno  fattuale,  di   cui   occorre   esattamente   chiarire   la
sussumibilita' nelle fattispecie normativamente tipizzate. 
    Invero, il tratto caratterizzante delle variegate situazioni  che
sogliono essere ricondotte nell'eterogenea tipologia dell'adozione di
un monumento e' costituito dalla circostanza che,  in  tali  ipotesi,
l'apporto  del  soggetto  privato  (in  denaro,  lavori,  servizi   o
forniture) e' finalizzato a sopperire  integralmente  a  una  o  piu'
specifiche necessita' di tutela e/o  di  valorizzazione  di  un  bene
culturale, spesso per un determinato e piu' o meno lungo  periodo  di
tempo, in maniera tale  da  comportare  sostanzialmente  l'assunzione
della cura del monumento, o di alcune esigenze inerenti allo  stesso.
Vi rientra,  ad  esempio,  il  caso  di  assunzione  dell'obbligo  di
provvedere  (direttamente  o  mediante  erogazioni  in  denaro)  alla
manutenzione ordinaria  e/o  straordinaria  del  bene  per  un  certo
periodo,  oppure  l'ipotesi  in  cui  il  privato  si  faccia  carico
dell'onere di un intervento conservativo  importante  e  destinato  a
protrarsi nel tempo che muti in maniera significativa  la  situazione
del bene (ad esempio, un  restauro  di  rilevante  impegno  economico
posto integralmente  a  carico  del  privato,  ovvero  un  intervento
finalizzato a rendere fruibile un bene che prima non lo  era,  e  via
dicendo). 
    Nei casi anzidetti, emerge quindi un legame del tutto peculiare -
di cui di seguito si approfondira' la valenza - non semplicemente tra
il  privato  erogatore  e  un  puntuale  intervento   di   tutela   o
valorizzazione, bensi' direttamente tra il  medesimo  soggetto  e  il
bene culturale "adottato". 
    Deve, peraltro, immediatamente  soggiungersi  come  l'espressione
"adozione di un monumento" - di cui si e' gia' rimarcato il carattere
neutro ai  fini  della  qualificazione  giuridica  della  fattispecie
concreta - venga indifferentemente utilizzata nella prassi tanto  con
riferimento a ipotesi  caratterizzate  dall'assenza  di  qualsivoglia
prestazione a carico dell'amministrazione, quanto  in  casi  in  cui,
all'opposto, la c.d. "adozione" trovi la propria contropartita in  un
ritorno d'immagine particolarmente intenso in favore del privato,  in
quanto - come detto - realizzato  mediante  l'associazione  del  nome
dell'erogante non gia'  a  un  determinato  intervento  di  tutela  o
valorizzazione, bensi'  direttamente  al  bene  culturale  "preso  in
cura". 
    Nel primo  caso,  stante  l'assenza  di  corrispettivo  (e  ferma
restando l'eventualita' del c.d. "pubblico  ringraziamento",  di  cui
gia' si e' detto), non vi e' dubbio che si ricada  nell'ambito  della
variegata fenomenologia del mecenatismo e delle erogazioni liberali. 
    Ipotesi diametralmente opposta e'  quella  in  cui  le  attivita'
sopra descritte siano svolte in  cambio  della  pubblicizzazione  del
ruolo di "adottante"  svolto  dal  privato  nei  confronti  del  bene
culturale. In tali fattispecie, infatti, non solo si e'  in  presenza
di una sponsorizzazione, ma il rapporto  di  sponsorship  assume  una
valenza "forte", ossia  qualificata  dalla  speciale  intensita'  del
rapporto intercorrente con il bene. Mentre,  infatti,  ordinariamente
il rapporto  di  sponsorizzazione  comporta  un'associazione  tra  lo
sponsor e uno specifico intervento di tutela o valorizzazione, invece
la c.d. "adozione  del  monumento"  consente  al  privato  di  legare
direttamente il proprio nome al bene  culturale,  comportando  quindi
l'attribuzione di utilita' economiche di maggiore  e  piu'  rilevante
entita'. Di tale circostanza, evidentemente, l'amministrazione dovra'
tenere conto,  compiendo  un'adeguata  ponderazione,  allo  scopo  di
stabilire se e in che misura non sia sufficiente  o  appropriata  una
sponsorizzazione - per cosi' dire -  "debole"  e  si  ritenga  invece
necessario consentire, allo scopo di rendere maggiormente  appetibile
l'intervento o l'attivita' necessaria, ricorrere alla  formula  della
c.d. "adozione del monumento". Invero, la  semplice  sponsorizzazione
di  lavori,  servizi  o  forniture  e'  da  ritenere   ordinariamente
preferibile, sia perche' di  regola  consente  una  piu'  appropriata
stima  del   valore   economico   della   controprestazione   offerta
dall'amministrazione,  sia  -  soprattutto  -  perche'  pone   minori
problemi  di  compatibilita'  rispetto  alle  esigenze  di  tutela  e
valorizzazione del bene culturale interessato, in quanto non realizza
un'associazione tra lo sponsor e il bene destinata  a  protrarsi  nel
tempo. 
    Da cio' discende la necessita'  che  l'amministrazione  chiarisca
sempre  puntualmente  nei  bandi  e  nei  successivi   contratti   di
sponsorizzazione  quali  siano  le  controprestazioni  offerte   allo
sponsor, in modo che non sia revocabile in dubbio  se  l'associazione
consentita sia - come d'ordinario - tra lo sponsor e l'intervento  o,
invece, tra lo sponsor e il bene "adottato". In tale ultima  ipotesi,
il profilo inerente la  compatibilita'  della  suddetta  associazione
rispetto alle esigenze  di  tutela  e  valorizzazione  dovra'  essere
attentamente vagliato e dovra', altresi',  essere  precisato  secondo
quali  modalita'  concrete   ed   entro   quali   termini   temporali
l'associazione stessa possa essere realizzata. 
    Va, inoltre ricordato fin d'ora che - come meglio si chiarira' in
seguito (v. paragrafo III) - la verifica della  compatibilita'  delle
sponsorizzazioni, di qualunque  natura,  rispetto  alle  esigenze  di
tutela e di valorizzazione dei beni culturali  rientra  sempre  nella
competenza  esclusiva  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, ultimo  periodo,  del
Codice  bb.cc.,  indipendentemente  dal   soggetto   proprietario   o
consegnatario del bene.  Pertanto,  i  soggetti  pubblici  e  privati
proprietari dei beni sono sempre tenuti a  richiedere  la  necessaria
autorizzazione  in  ordine  ai  rapporti  di   sponsorizzazioni   che
intendano instaurare, anche ove  l'associazione  con  il  nome  dello
sponsor non  si  realizzi  nella  tipica  forma  dell'apposizione  di
cartelloni o altri mezzi di pubblicita', specificamente  disciplinata
dall'articolo 49 del Codice bb.cc. 
    I.3.4 Distinzione rispetto al project financing. 
    Al fine di tratteggiare la  distinzione  tra  sponsorizzazione  e
project financing occorre innanzitutto premettere che, sebbene  nella
finanza di progetto - come  nella  sponsorizzazione  -  le  pubbliche
amministrazioni si avvantaggiano  di  fonti  di  finanziamento  delle
attivita' istituzionali, alternative e/o aggiuntive a quelle ottenute
mediante i canali tradizionali, i due istituti devono comunque essere
ritenuti ontologicamente divergenti. 
    A differenza che  nelle  sponsorizzazioni,  dove  il  privato  si
limita a finanziare o a  realizzare  a  proprie  spese  l'intervento,
ricevendo come  controprestazione  la  promozione  pubblicitaria  del
proprio marchio, attivita', o  immagine,  nel  project  financing  il
rapporto economico si presenta piu' complesso, posto che il  soggetto
promotore/finanziatore, non solo si occupa  della  realizzazione,  ma
anche della gestione dell'opera pubblica e con  il  flusso  di  cassa
generato ottiene la remunerazione del capitale investito, secondo  lo
schema tipico della concessione  di  costruzione  (realizzazione  dei
lavori di restauro) e gestione (del  servizio  pubblico  erogato  dal
bene; nel caso di beni culturali, del servizio pubblico  di  apertura
alla pubblica fruizione e di valorizzazione del bene restaurato). 
    Il  privato  svolge,  dunque,  un  ruolo  attivo  da  cui  deriva
l'applicabilita' di disposizioni del tutto peculiari, anche per  cio'
che concerne le procedure di affidamento. 
    L'articolo 153  del  Codice  c.p.  disciplina,  infatti,  diversi
moduli  procedimentali  attraverso  cui  realizzare  la  finanza   di
progetto, all'interno dei quali differente peso assumono le  proposte
dei soggetti privati interessati. 
    Tuttavia, come  nella  sponsorizzazione  di  interventi  su  beni
culturali,  cosi'  anche  per  il  project  financing  tali  proposte
spontanee non possono mai condurre  alla  stipula  di  contratti  per
affidamento diretto, essendo previsto al  massimo  dall'articolo  153
Codice c.p. -  nelle  ipotesi  di  aggiudicazione  della  concessione
mediante doppia  gara  -  un  diritto  di  prelazione  a  favore  del
promotore scelto all'esito della  prima  procedura  che  non  risulti
aggiudicatario all'esito della seconda.  
    I.3.5 Contratti di concessione di spazi pubblicitari. 
    E'   molto   frequente   nella   prassi    l'ipotesi    in    cui
l'amministrazione finanzi gli  interventi  conservativi  su  un  bene
culturale mediante  l'apposizione  di  manifesti  o  altri  mezzi  di
pubblicita' sui ponteggi installati per l'esecuzione dei lavori. 
    Tali ipotesi pongono una serie di problemi peculiari, poiche'  si
rende necessario stabilire: 
      - se il rapporto negoziale sia riconducibile nello  schema  del
contratto di sponsorizzazione  ovvero  se  dia  luogo  a  un  diverso
contratto di vendita di spazi pubblicitari; 
      -   come   debba   essere   ricostruito   il    rapporto    tra
l'amministrazione, il soggetto che utilizza  gli  spazi  pubblicitari
sui  ponteggi  e  l'impresa  di  pubblicita',  di   cui   spesso   le
amministrazioni  si  avvalgono  al   fine   del   reperimento   degli
inserzionisti; 
      - con quali modalita' procedurali debbano essere individuati  i
contraenti. 
    E' noto invero che le amministrazioni possono stipulare contratti
di  concessione  di  spazi  pubblicitari  con  imprese  operanti  nel
settore. Secondo consolidata giurisprudenza, "nel caso di affidamento
della gestione degli  spazi  pubblicitari  si  realizza  un  rapporto
trilaterale tra amministrazione concedente, concessionario ed utenti,
nel quale il  concessionario  agisce  in  luogo  dell'amministrazione
cedendo  gli  spazi  a  terzi,  dietro  compenso,  e,  nei  confronti
dell'amministrazione, e' tenuto al pagamento di un canone, al  quale,
nella specie, si aggiunge la fornitura ed il servizio di manutenzione
suddetti" (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4270). 
    Per quanto rileva ai fini del presente  Documento,  e'  possibile
prospettare diverse modalita'  in  concreto  di  utilizzazione  degli
spazi   presenti   sulle   impalcature   del   cantiere   finalizzato
all'esecuzione di interventi conservativi su un bene culturale. 
    Accanto al caso in cui l'amministrazione individui in  proprio  e
direttamente l'operatore o  gli  operatori  che  beneficeranno  degli
spazi stessi, puo' considerarsi l'ipotesi in  cui  venga  affidato  a
un'impresa   pubblicitaria   l'incarico   di   "cedere"   gli   spazi
pubblicitari a terzi utilizzatori. In  tale  ultima  fattispecie,  il
rapporto tra l'amministrazione  e  l'impresa  pubblicitaria  potrebbe
ricostruirsi in termini di mediazione, mandato, o agenzia e potrebbe,
inoltre, risultare configurabile un collegamento  negoziale  rispetto
al  distinto   rapporto   intercorrente   tra   l'amministrazione   e
l'utilizzatore degli spazi. 
    Diversa  ipotesi  e'  quella  in  cui  l'impresa  di  pubblicita'
acquisti essa stessa gli spazi offerti, riservandosi  di  utilizzarli
direttamente ovvero di cederli a terzi, i quali pero' non  entreranno
in  contatto  con  l'amministrazione  proprietaria   del   bene,   ma
stipuleranno appositi contratti di acquisto degli spazi medesimi  con
la sola agenzia di pubblicita'. In tal caso, l'amministrazione dovra'
comunque  assicurarsi  che  i  successivi  acquirenti   degli   spazi
rispettino i criteri di uso compatibile con le esigenze di tutela del
bene,  prevedendo  espressamente  nel  contratto  con  l'agenzia   di
pubblicita'  l'obbligo  di  rimettere  i  bozzetti   delle   immagini
pubblicitarie alla competente soprintendenza, ai  fini  del  rilascio
della necessaria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 49 del Codice
bb.cc. (v. paragrafo IV). 
    Potrebbe,  inoltre,  darsi  il  caso  della  stipulazione  di  un
contratto atipico con struttura trilaterale, in cui una  societa'  di
restauro si obbliga a compiere i lavori sul bene culturale in  cambio
di   un   corrispettivo   direttamente   versato    dalla    societa'
pubblicitaria, che a sua  volta  consegue,  quale  contropartita,  la
disponibilita' degli spazi collocati sulle impalcature, da  cedere  a
titolo oneroso a terzi. 
    Con riferimento alle diverse e talora complesse  fattispecie  cui
si e' fatto cenno, e' lecito chiedersi quale sia la natura  giuridica
dei  contratti  stipulati  e,  piu'  specificamente,  se  tali   atti
negoziali siano qualificabili come sponsorizzazioni. 
    Al riguardo, occorre rilevare  come,  pur  nella  varieta'  degli
schemi contrattuali e nel diverso atteggiarsi delle cause in concreto
degli  accordi  a  vario  titolo  riconducibili  nella   nozione   di
sponsorizzazione, un  minimo  denominatore  comune  pare  rinvenibile
nella circostanza che lo  sponsor  riceve,  a  fronte  della  propria
prestazione, una utilita' consistente in un effetto  promozionale  di
un prodotto  o  di  un  marchio  o  in  un  ritorno  di  immagine  di
un'azienda, per effetto dell'associazione del prodotto, del marchio o
della ditta ad un bene, ad un soggetto (es.: sportivo) o ad un evento
cui si attribuisce una speciale rilevanza. 
    Orbene, tale dato spesso non  e'  rinvenibile  nelle  fattispecie
sopra  descritte.  In  particolare,  con  riferimento   ai   soggetti
acquirenti degli spazi, e' da chiedersi, valutando le circostanze del
caso concreto, se essi realizzino effettivamente una associazione del
proprio nome, marchio o prodotto all'intervento conservativo in  atto
sul bene ovvero  se  non  sfruttino  piuttosto  la  collocazione  del
cartello pubblicitario in un determinato e piu'  o  meno  centrale  e
frequentato spazio  urbano.  In  tale  ultima  ipotesi,  invero,  non
sembrerebbe ravvisabile una sostanziale  differenza  rispetto  a  una
ordinaria concessione di spazi pubblicitari. 
    Ove pure l'amministrazione, come spesso  accade,  si  avvalga  di
un'impresa  di  pubblicita',  questa  svolge  talora  un   ruolo   di
intermediazione (lato sensu intesa, ossia qualificabile, come  detto,
in termini di  mediazione,  mandato  o  agenzia)  nell'individuazione
dell'inserzionista,  oppure  acquista  in  proprio  il   diritto   di
utilizzare gli spazi pubblicitari, per poi cederli a terzi. Anche  in
tale ultima ipotesi, peraltro, l'impresa  pubblicitaria  riceve  come
contropartita  per  la  propria  prestazione  non  gia'  un   ritorno
promozionale indiretto,  derivante  dall'associazione  della  propria
ditta o di un proprio prodotto, servizio o marchio  all'attivita'  di
conservazione in corso sul bene culturale, bensi'  la  disponibilita'
di uno spazio pubblicitario, da  cui  trae  un  utile  economico  non
indiretto e mediato, ma diretto, attraverso la concessione a terzi  a
titolo oneroso  dell'utilizzazione  dello  spazio  stesso.  Anche  in
questi casi, sembra quindi esulare la finalita' di sponsorizzazione. 
    Deve, pertanto, ritenersi che contratti  rispondenti  ai  diversi
schemi sopra indicati, pur presentando alcune affinita' rispetto alla
sponsorizzazione, non sempre siano riconducibili in senso  proprio  a
tale figura, ma possano dare luogo, a seconda dei casi: a rapporti di
mediazione, mandato o agenzia funzionalmente collegati con  contratti
di vendita di spazi pubblicitari; a rapporti atipici trilaterali  del
tipo descritto dalla richiamata giurisprudenza in tema di affidamento
della gestione di spazi pubblicitari  (gestione  che  spesso  include
anche l'installazione e la manutenzione dei mezzi di pubblicita'); ad
altre fattispecie contrattuali atipiche  comunque  caratterizzate  da
finalita' di  mera  pubblicita'  piuttosto  che  di  vera  e  propria
sponsorizzazione. 
    Occorre a questo punto interrogarsi in merito alla necessita'  di
ricorrere, per l'affidamento dei contratti, ad apposite procedura  di
evidenza pubblica. 
    Al quesito non puo' che darsi risposta affermativa. 
    Quanto, anzitutto, al caso in cui l'amministrazione si avvalga di
un'impresa che svolge attivita' di  mediazione,  mandato  o  agenzia,
preordinata alla selezione di operatori economici che stipuleranno  a
loro volta  con  la  stessa  amministrazione  distinti  contratti  di
vendita di spazi pubblicitari, si  reputa  che  la  fattispecie  vada
trattata    allo    stesso    modo    rispetto    all'intermediazione
nell'individuazione di sponsor, ipotesi nella quale - come  si  dira'
al successivo paragrafo II.4. - l'impresa lato sensu  intermediatrice
dovra'  essere  selezionata  mediante  una  procedura   di   evidenza
pubblica, nella misura in cui sia rinvenibile  nella  fattispecie  un
appalto  di  servizi  e,  in  particolare,  di  servizi  pubblicitari
(Allegato IIA, categoria 13, del Codice c.p.). 
    Nelle diverse ipotesi, invece, di vendita di  spazi  pubblicitari
sui ponteggi di cantiere ovvero di ricorso alle  varie  tipologie  di
rapporti atipici sopra indicate, sono  ravvisabili  contratti  attivi
dell'amministrazione, come tali in linea  di  principio  soggetti  al
necessario   rispetto   dei   principi   generali   di   trasparenza,
pubblicita', parita' di trattamento, e  via  dicendo,  imposti  dalle
norme di  contabilita'  pubblica.  E',  peraltro,  da  ritenere  che,
nonostante le peculiarita' delle fattispecie contrattuali  descritte,
tali obblighi possano  essere  assolti  mediante  l'osservanza  delle
previsioni degli articoli  26,  27  e  199-bis  del  Codice  c.p.  La
predetta conclusione e' sorretta sia dalla  constatazione  della  non
infrequente difficolta' di appurare, in concreto, il ricorrere di  un
fine di  mera  pubblicita'  o  di  vera  e  propria  sponsorizzazione
dell'intervento  in  corso  nel  cantiere  su  cui  sono  apposti   i
cartelloni, sia, in ogni caso, dalla sostanziale assimilabilita'  dei
rapporti di cui qui si tratta  rispetto  alle  ipotesi  espressamente
menzionate  dalle  disposizioni   richiamate,   che   ne   giustifica
l'applicazione in via estensiva o analogica. 
    Tale ultima considerazione trova, del resto, sostanziale conferma
nel dato normativo e, in particolare, nella previsione  dell'articolo
61 del decreto legge n. 5 del 2012, ove le ipotesi di "affissione  di
messaggi  promozionali  sui  ponteggi   e   sulle   altre   strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari"  sono  espressamente  qualificate   come   "fattispecie
analoghe  o  collegate"  rispetto  alla  sponsorizzazione   di   beni
culturali stricto sensu intesa. L'indicazione  normativa  prende  con
cio' posizione in favore dell'assimilazione del trattamento  di  tali
fattispecie rispetto a quelle di sponsorizzazione in  senso  proprio;
assimilazione che permette sia di rendere chiaro e univoco il  quadro
delle regole procedimentali da osservarsi da parte degli uffici,  sia
di evitare ogni dubbio in ordine  all'applicabilita',  nelle  diverse
ipotesi concrete, delle previsioni del  nuovo  articolo  199-bis  del
Codice dei contratti pubblici. 
    Nel  rinviare,  pertanto,  anche  con  riguardo   alle   suddette
peculiari ipotesi, a quanto si dira' al successivo paragrafo II.4, si
richiama sin d'ora l'attenzione sulla necessita' di garantire in ogni
caso, quale che sia il modello contrattuale  prescelto,  il  rispetto
delle previsioni dell'articolo 49 del Codice bb.cc. e  del  controllo
ivi previsto da parte della soprintendenza allo scopo  di  assicurare
che l'utilizzazione a fini pubblicitari del  bene  avvenga  in  forme
compatibili con il carattere artistico  o  storico,  l'aspetto  e  il
decoro dell'immobile da tutelare o valorizzare. Si rinvia, sul punto,
alle considerazioni che saranno svolte al successivo paragrafo IV. 
    I.3.6 Le modalita' di realizzazione di eventi  espositivi  presso
istituti e luoghi della cultura. 
    Occorre a questo punto chiarire in quali ipotesi ed  entro  quali
limiti sia qualificabile in termini di sponsorship il rapporto che si
instaura tra l'amministrazione e il  soggetto  privato  che  a  vario
titolo contribuisce alla realizzazione di un evento espositivo presso
un istituto o luogo della cultura. Al riguardo, si  rende  necessario
premettere alcuni cenni che consentano di inquadrare correttamente il
tema. 
    La realizzazione di mostre presso istituti e luoghi della cultura
rientra invero nell'ambito  delle  attivita'  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale, come definite dall'articolo 6 del Codice bb.cc.
e  disciplinate  dalle  disposizioni  del  Titolo  II  ("Fruizione  e
valorizzazione")  della  Parte  Seconda  del  medesimo   Codice.   In
particolare, la realizzazione di  mostre  presso  istituti  e  luoghi
della cultura puo' avvenire secondo tre diverse modalita'. 
    In primo luogo, vi e' il caso in cui  la  suddetta  attivita'  di
valorizzazione sia gestita in forma diretta  dalle  stesse  strutture
organizzative dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 115, commi
1 e 2, del Codice bb.cc. Diversa ipotesi  e'  quella  della  gestione
indiretta, anche questa disciplinata dal richiamato articolo 115  del
Codice bb.cc., che prevede la possibilita' di affidare  le  attivita'
di valorizzazione in  concessione  a  terzi,  mediante  procedure  di
evidenza  pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
specifici  progetti  (comma  3),   prevedendo   correlativamente   la
concessione  in  uso  degli  spazi  necessari   all'esercizio   delle
attivita' (comma 8). Vi e', infine, il caso  in  cui  la  mostra  non
rientri nell'ambito delle  attivita'  di  valorizzazione  preordinate
dall'amministrazione,   e   da   questa   gestite   direttamente    o
indirettamente, ma sia proposta e realizzata a cura  di  un  soggetto
terzo, il quale chieda l'utilizzazione di appositi  spazi  presso  un
istituto o un luogo della cultura mediante semplice concessione d'uso
individuale, ai sensi dell'articolo 106 del Codice bb.cc. 
    La prima ipotesi non pone particolari problemi,  poiche'  in  tal
caso l'amministrazione, nell'ambito dell'attivita' di  valorizzazione
da essa direttamente gestita, potra' certamente valersi di uno o piu'
sponsor, e saranno applicabili tutte le considerazioni indicate nelle
presenti linee guida. Neppure sembra  porre  particolari  difficolta'
l'ipotesi di mostra realizzata mediante gestione  indiretta.  In  tal
caso, il concessionario potra' valersi di sponsor,  nei  casi  e  nel
rispetto dei limiti previamente determinati dall'amministrazione. 
    Problematico e', invece, soprattutto il terzo caso, non  tanto  e
non  solo  quanto  al  profilo  inerente  la  possibilita'   per   il
concessionario degli spazi di ricorrere a  rapporti  di  sponsorship,
quanto, piu' in generale, in ordine  allo  stesso  inquadramento  del
rapporto tra tale soggetto e l'amministrazione.  Ancorche',  infatti,
non si tratti - con tutta  evidenza  -  di  sponsorizzazione,  si  e'
tuttavia in presenza di  una  fattispecie  rilevante  ai  fini  della
presente  trattazione,  sia  per  l'esigenza  di  distinguerla  dalla
sponsorizzazione, sia in quanto comunque inquadrabile tra  le  figure
affini,  riconducibili  nell'ampio   ventaglio   delle   ipotesi   di
partnership pubblico-privato, che il presente Documento  e'  chiamato
ad analizzare e approfondire, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del
decreto legge n. 5 del 2012. 
    Va,  inoltre,  considerato   che   nella   prassi   si   rilevano
frequentemente ipotesi atipiche che  possono  considerarsi  in  certa
misura "ibride" tra le tre diverse opzioni indicate. Cio' costituisce
una conseguenza  pressoche'  fisiologica  della  circostanza  che  la
realizzazione di una mostra presso un istituto o luogo della  cultura
comporta ex se l'associazione dell'evento al bene  culturale  che  lo
ospita  e,  quindi,  in  qualche  misura,  la  sua  almeno  esteriore
imputabilita' all'amministrazione. Conseguentemente, quest'ultima non
potra' limitarsi ad un mero vaglio di compatibilita'  dell'iniziativa
con le esigenze di tutela e di decoro del bene, ma dovra'  assicurare
la piena rispondenza dell'attivita' alle esigenze  di  valorizzazione
del bene stesso, anche in linea con il suo profilo di attivita' e  la
sua programmazione. In tal senso, appare condivisibile la  prassi  di
un  coinvolgimento  dell'amministrazione   nell'ideazione   e   nella
curatela della mostra, ancorche'  realizzata  da  un  soggetto  terzo
proponente a propria cura e spese e dietro pagamento di un canone per
l'utilizzo degli spazi  espositivi.  Cio'  potra'  anche  determinare
l'instaurarsi di  veri  e  propri  rapporti  atipici  di  partnership
pubblico-privato. Nondimeno, rimarra' ferma  la  riconducibilita'  in
linea  di  principio   dell'attivita'   nel   quadro   del   disposto
dell'articolo 106 del Codice. 
    Da tale  inquadramento  giuridico  discendono  alcune  importanti
conseguenze, attinenti: alla necessita' che l'amministrazione ponga a
carico  del  richiedente  un   canone   adeguato;   all'esigenza   di
privilegiare, in base alle circostanze di  fatto  e  allo  stato  dei
luoghi, la possibilita' di costruire  percorsi  di  visita  separati,
tali da consentire al pubblico di  scegliere  liberamente  la  visita
della mostra realizzata dal  concessionario  di  uso  individuale  di
spazi espositivi; alla ponderazione dei possibili usi alternativi del
bene. 
    Tale ultimo profilo, in particolare, assume  rilevanza  non  solo
ove sia ravvisabile  una  restrizione  della  libera  concorrenza  di
mercato tra soggetti  interessati  allo  svolgimento  della  medesima
iniziativa economica,  ma  pure  con  riferimento  ad  attivita'  non
lucrative,  quali  in  tesi  potrebbero  ritenersi  quelle   inerenti
l'organizzazione e la gestione  di  mostre.  Anche  in  questo  caso,
infatti, l'amministrazione  e'  comunque  tenuta,  in  principio,  ad
assicurare  la  parita'  di   condizioni   tra   tutti   i   soggetti
potenzialmente interessati allo svolgimento dell'attivita',  in  base
ai principi di trasparenza, imparzialita' e  parita'  di  trattamento
che  devono  guidare  la  sua  azione  in  conformita'   al   dettato
costituzionale e che l'amministrazione e' sempre tenuta, nei rapporti
intersoggettivi,  a  rispettare.  E  cio'  non  solo  nel   caso   di
stipulazione di contratti, ma anche in  ogni  altra  ipotesi  in  cui
venga in contatto con altri  soggetti  dell'ordinamento,  siano  essi
pubblici o privati, sulla scorta dei principi di cui agli articoli 3,
41 e 97 della Costituzione, come declinati e precisati  dall'articolo
1 della legge n. 241 del 1990. 
    Si  evidenzia,  pertanto,  l'opportunita'  che  l'amministrazione
programmi e renda nota a priori, per quanto  possibile,  l'intenzione
di concedere spazi per la realizzazione di mostre,  precisando  tutte
le  relative  condizioni   e   il   canone   dovuto,   e   procedendo
successivamente alla valutazione delle proposte pervenute  secondo  i
criteri resi noti preventivamente. 
 
                                 II 
 
 
    La programmazione e le modalita' di selezione del contraente 
 
    II.1 Il principio della  programmazione.  -  II.2  Lo  studio  di
fattibilita' necessario ai fini  dell'indizione  della  procedura.  -
II.3 La scelta della tipologia di sponsorizzazione e la necessita' di
definizione    preventiva    degli    elementi    essenziali    della
controprestazione offerta. - II.3.1 Ulteriori forme di pubblicita'  e
di sollecitazione dell'offerta di sponsorizzazioni e  mecenatismo.  -
II.4 L'intermediazione nella ricerca di mecenati o  sponsor  e  nella
vendita di spazi pubblicitari. - II.5  La  costruzione  logica  della
procedura di gara,  in  funzione  dell'ottimizzazione  dei  risultati
conseguibili.  -  II.6  Documenti  di  gara.  -  II.7  Requisiti  dei
partecipanti. - II.8 Modalita' operazionali della procedura.  -  II.9
L'ipotesi di esito negativo della  procedura  selettiva:  il  ricorso
alla negoziazione diretta. - II.10 Il versamento del corrispettivo da
parte dello sponsor mediante accollo del debito  dell'amministrazione
verso l'esecutore dei lavori, servizi o forniture. 
II.1 Il principio della programmazione. 
    L'articolo 199-bis del Codice c.p. dispone espressamente  che  le
amministrazioni aggiudicatrici competenti  per  la  realizzazione  di
interventi relativi ai beni culturali debbano integrare il  programma
triennale dei lavori,  di  cui  all'articolo  128  del  Codice  c.p.,
mediante un apposito allegato nel quale siano indicati  i  lavori,  i
servizi e  le  forniture  degli  interventi  in  relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor. Tale indicazione, seppur in  assenza  di
una  espressa  diposizione  in  proposito,  e'  dovuta  sia  ove   la
sponsorizzazione si sostanzi in  un  finanziamento  (sponsorizzazione
pura), sia ove consista nella realizzazione di interventi operati  da
parte dello stesso sponsor (o  per  suo  conto)  sui  beni  culturali
(sponsorizzazione tecnica o mista). 
    Come indicato nel primo capoverso del medesimo  articolo  199-bis
del Codice c.p., l'anzidetta integrazione del  programma  assolve  la
funzione di assicurare il  rispetto  dei  principi  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalita'. Nei termini descritti dall'articolo 128 del  Codice
c.p., quindi, il  programma  triennale  conferma  l'importanza  della
pianificazione nel graduare  la  definizione  degli  obiettivi  e  le
priorita'  dell'amministrazione  interessata  agli   interventi   sul
patrimonio culturale ad essa affidato,  in  tal  modo  perseguendo  i
medesimi intenti di cui all'articolo 29 del  Codice  bb.cc.,  che  in
proposito recita:  "La  conservazione  del  patrimonio  culturale  e'
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata  attivita'
di studio, prevenzione,  manutenzione  e  restauro".  L'attivita'  di
programmazione, annuale e pluriennale e' dunque lo  strumento,  sotto
il  profilo  metodologico,  capace  di   conferire   organicita'   ed
unitarieta' di indirizzi agli interventi ed ha funzione  di  primaria
importanza,  per  quanto   riguarda   l'attivita'   di   tutela,   di
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Al contempo,
con particolare riferimento alla sponsorizzazione, la  programmazione
triennale assolve l'ulteriore funzione di  rendere  l'amministrazione
interessata parte attiva della realizzazione di una serie organica di
iniziative, per la cui  ideazione  non  deve  attendere  le  proposte
spontanee dei privati. Lo scopo e'  quello  di  superare  l'approccio
episodico,  consentendo  di  pianificare  il  coordinamento  tra   la
disponibilita' pubblica e l'apporto privato e di concentrare la prima
su quegli interventi piu' delicati, piu' urgenti, meno ripetitivi  e,
meno appetibili, in termini di visibilita' per lo sponsor privato. 
    I programmi relativi ai lavori ed alle  opere  pubbliche,  intesi
come costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,  restauro,
manutenzione, completamento, implicano, ai  sensi  dell'articolo  128
del Codice c.p., la previsione e la volonta' di realizzare un  quadro
organico di interventi, definendone le  priorita'  in  ragione  delle
risorse finanziarie. Tuttavia nel caso della sponsorizzazione,  vista
la natura privata dei finanziamenti, la programmazione assolve  tanto
la funzione di conferire razionale  pianificazione  agli  interventi,
quanto di  prestare  idonea  pubblicita'  ai  progetti  per  i  quali
l'amministrazione competente auspica il supporto dello sponsor. A tal
fine, come  previsto  dall'articolo  199-bis,  l'amministrazione  che
indica nell'apposito allegato l'intenzione di volersi avvalere di uno
sponsor,  deve  descrivere  in  che  termini  cio'  possa   avvenire,
redigendo uno studio di fattibilita' -  anche  semplificata  -  o  un
progetto preliminare. 
    D'altra parte, ai sensi dell'articolo 128, comma  2,  del  Codice
c.p., "Il programma triennale costituisce momento attuativo di  studi
di fattibilita' e di identificazione  e  quantificazione  dei  propri
bisogni   che   le   amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono
nell'esercizio delle loro  autonome  competenze".  Sicche'  anche  la
sponsorizzazione, in applicazione dei principi di efficienza  e  buon
andamento di cui all'articolo  97  della  Costituzione,  deve  essere
improntata alla ratio del citato articolo 128 che, a tal fine, affida
agli studi di fattibilita': 
      - l'individuazione dei bisogni che possono  essere  soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica; 
      - l'indicazione  delle  caratteristiche  funzionali,  tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi; 
      - l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento  nelle  sue
eventuali     componenti     storico-artistiche,     architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'  ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. 
    Va, peraltro, subito evidenziato che,  ai  fini  dell'inserimento
nell'apposito allegato, non e' necessario il rispetto delle  rigorose
previsioni di cui all'articolo 128, comma  6,  del  Codice  c.p.  con
riferimento all'inserimento dei lavori nell'elenco annuale dei lavori
pubblici. Tale ultima disposizione stabilisce che "L'inclusione di un
lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i  lavori  di  importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio
di fattibilita' e, per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di  euro,  alla  previa  approvazione  della  progettazione
preliminare, redatta ai sensi  dell'articolo  93,  salvo  che  per  i
lavori di manutenzione, per  i  quali  e'  sufficiente  l'indicazione
degli  interventi  accompagnata  dalla  stima  sommaria  dei  costi".
L'inclusione dell'intervento  nell'apposito  allegato  dedicato  alle
iniziative per le quali si intenda sollecitare l'apporto dei  privati
mediante sponsorizzazioni e' invece subordinata  alla  redazione,  in
alternativa rispetto  al  progetto  preliminare,  di  uno  studio  di
fattibilita' "anche semplificato", e cio' senza alcun riferimento  al
valore stimato del contratto.  Quanto  ai  contenuti  del  richiamato
"studio di fattibilita' semplificato" si rinvia, peraltro,  a  quanto
si dira' al successivo paragrafo II.2. 
    L'articolo 199-bis del Codice c.p. ammette che nell'allegato alla
programmazione  triennale  possano  essere  altresi'   inseriti   gli
interventi per i quali siano  pervenute  dichiarazioni  spontanee  di
interesse  alla  sponsorizzazione.   Tali   dichiarazioni,   vagliate
dall'amministrazione  sul  piano  oggettivo  della   possibilita'   e
dell'interesse alla realizzazione dell'intervento proposto,  dovranno
essere raccolte e inserite nel primo aggiornamento, per essere  fatte
a loro volta oggetto della procedura ordinaria. Le proposte spontanee
di privati non possono, infatti, condurre alla stipula  di  contratti
di sponsorizzazione per affidamento diretto, pena la  violazione  dei
principi comunitari di imparzialita', pari trattamento, e trasparenza
di cui agli articoli 26, 27 e 199-bis del Codice c.p. 
    In ogni caso, non e' necessario che le dichiarazioni di interesse
siano corredate da studi  di  fattibilita',  o  progetti  preliminari
redatti dal privato. Ferma restando la possibilita' che il  candidato
sponsor presenti comunque studi o  progetti,  l'amministrazione  puo'
inserire nell'elenco allegato al primo  aggiornamento  del  programma
annuale dei lavori gli interventi indicati dal privato, ancorche'  da
questi  proposti  solo  negli  estremi   identificativi   essenziali,
facendosi carico la stessa amministrazione di  elaborare  uno  studio
minimo   di   fattibilita'   propedeutico    all'inserimento    nella
programmazione e alla successiva messa a concorso delle proposte. 
    Si reputa peraltro utile fornire  alcune  indicazioni  in  merito
alle modalita' di inserimento delle sponsorizzazioni nel quadro della
programmazione di cui all'articolo 128 del Codice c.p. e all'articolo
271 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207  e
successive modificazioni (di seguito: Regolamento c.p.). 
    Va, anzitutto, premesso che tutti gli  atti  programmatori  -  e,
quindi, anche quello specificamente richiesto, con  riferimento  agli
interventi oggetto di  sponsorizzazione,  dall'articolo  199-bis  del
Codice c.p. - devono essere preceduti da  un'adeguata  istruttoria  e
che la ponderazione delle scelte  operata  dall'amministrazione  deve
essere adeguatamente illustrata nelle premesse dell'atto. Tale  parte
motiva, dovendo fare riferimento alle norme applicabili alle  diverse
amministrazioni e alle diverse situazioni che  possono  occorrere  in
concreto, non puo' essere schematizzata in questa sede. 
    Quanto, invece, alle modalita'  tecniche  di  integrazione  della
programmazione mediante la puntuale indicazione degli interventi  per
i  quali  si  intende  sollecitare  la  sponsorizzazione   ai   sensi
dell'articolo  199-bis  del  Codice,  si   forniscono   le   seguenti
indicazioni. 
    In attuazione del  disposto  dell'articolo  128,  comma  11,  del
Codice c.p. e dell'articolo 271 del  Regolamento  c.p.  e'  stato  da
ultimo emanato il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
del 6 marzo 2012, recante la definizione degli schemi-tipo sulla base
dei quali le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e  adottano
il programma triennale,  i  suoi  aggiornamenti  annuali  e  l'elenco
annuale  dei  lavori  pubblici,  nonche'  il  programma  annuale  per
l'acquisizione di beni e servizi. 
    Cio' posto, alla luce delle previsioni del nuovo articolo 199-bis
del Codice c.p. si  reputa  che  l'integrazione  ivi  prevista  della
programmazione  sia  assolta  secondo   le   modalita'   di   seguito
specificate. 
    Anzitutto, con riferimento ai lavori pubblici, si ricorda che, in
relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei  documenti  di
programmazione,  il  quadro  delle  disponibilita'   finanziarie   e'
riportato secondo lo  schema  della  Scheda  1,  allegata  al  citato
decreto ministeriale, nella quale sono indicati, secondo  le  diverse
provenienze, le somme complessivamente destinate  all'attuazione  del
programma. 
    La Scheda 2 riporta l'articolazione della  copertura  finanziaria
relativa ai lavori pubblici; in tale scheda e' previsto  un  apposito
campo   dedicato    all'indicazione,    per    ciascun    intervento,
dell'eventuale apporto di capitale privato. Ove, in particolare, tale
apporto derivi  dal  ricorso  alla  sponsorizzazione,  dovra'  essere
indicato - nell'ultima colonna della scheda in  parola  -  il  codice
"03" (sponsorizzazione) di cui alla Tabella  3  allegata  al  decreto
ministeriale. 
    Allo stesso modo, con riferimento alla programmazione annuale per
l'acquisizione di beni e servizi, la relativa Scheda  4  allegata  al
medesimo  decreto  ministeriale  prevede  un   apposito   campo   per
l'indicazione della fonte delle risorse finanziarie. Anche in  questo
caso, occorrera', pertanto,  indicare  -  nell'ultima  colonna  della
Scheda  -  il  codice  "03"  (che  si   riferisce,   in   base   alla
determinazione dei codici risultante dalla Tabella 6,  alle  "Risorse
acquisite mediante apporti di  capitali  privati").  Sara',  inoltre,
necessario specificare, nell'apposito campo  note  della  scheda,  la
provenienza  di  tali   risorse   da   "sponsorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 199-bis del Codice". 
    Piu' schematicamente, nel rispetto dei principi di  economicita',
semplificazione  e   buon   andamento   dell'azione   amministrativa,
l'obbligo di integrazione della programmazione  di  cui  all'articolo
199-bis  del  Codice  c.p.  mediante   l'allegato   concernente   gli
interventi per i quali si intende sollecitare la sponsorizzazione  e'
da ritenere assolto: 
      a) quanto  ai  lavori,  mediante  l'indicazione  nel  programma
triennale redatto in conformita' alla Scheda 2 allegata  al  d.m.  11
novembre 2011, del codice  "03"  nell'apposito  campo  dedicato  alla
tipologia dell'apporto di capitale privato; 
      b) quanto ai servizi e alle forniture,  riportando  nell'ultima
colonna della Scheda 4 ("Fonte risorse finanziarie") il codice  "03",
con la specifica indicazione, nel campo note della richiamata scheda,
della dicitura "sponsorizzazione ai sensi dell'articolo  199-bis  del
Codice". 
    Una volta compilati nel  modo  illustrato  i  predetti  documenti
programmatori, l'allegato relativo agli interventi  per  i  quali  si
intende sollecitare la sponsorizzazione da parte dei  privati  potra'
essere  prodotto  sulla  base   di   una   semplice   operazione   di
estrapolazione dei dati relativi ai soli interventi per i  quali  sia
stato indicato il citato codice "03" nei pertinenti campi, come sopra
esposto. 
    Con riferimento ai servizi e  alle  forniture,  occorre  tuttavia
rendere  una  importante  precisazione.   E'   noto,   infatti,   che
l'elaborazione del programma annuale dei servizi e delle forniture di
cui all'articolo 271 del Regolamento c.p.  non  e'  obbligatoria,  ma
costituisce una mera facolta' delle  amministrazioni  aggiudicatrici.
E', pertanto, del tutto evidente che  tale  atto  programmatorio  non
diviene obbligatorio per tutti i servizi e  le  forniture  in  virtu'
della sola circostanza che si intenda  sollecitare  il  finanziamento
mediante sponsorizzazione di uno o piu' interventi. 
    Conseguentemente,   l'amministrazione   potra'    scegliere    se
procedere, mediante la compilazione della  predetta  Scheda  4,  alla
redazione di un programma annuale relativo a tutti  i  servizi  e  le
forniture (anche quelli per i quali non si ipotizza il  ricorso  alla
sponsorizzazione   e   quelli,   pur   eventualmente    oggetto    di
sponsorizzazione, che, comunque, non ricadono nell'ambito applicativo
dell'articolo 199-bis del Codice c.p., secondo quanto  illustrato  al
paragrafo I.2), ovvero se avvalersi dello schema di cui alla medesima
Scheda 4 allegata al d.m. 11 novembre 2011 al fine di  programmare  i
soli servizi e le sole forniture per i quali si  intende  sollecitare
il ricorso alla  sponsorizzazione  sensi  dell'articolo  199-bis  del
Codice c.p. 
    Al riguardo si precisa che  nel  caso  in  cui  l'amministrazione
decida di procedere mediante la compilazione della predetta Scheda  4
alla redazione di un programma annuale relativo a tutti i  servizi  e
le forniture, compresi quelli per i quali non sussiste  l'obbligo  di
programmazione ai sensi dell'articolo 199-bis del Codice,  l'allegato
relativo agli interventi  per  i  quali  si  intende  sollecitare  la
sponsorizzazione da parte dei privati potra'  essere  prodotto,  come
sopra detto, sulla base di una semplice operazione di  estrapolazione
dei dati relativi ai soli interventi per i quali sia  stato  indicato
il codice "03" e specificata nel  campo  note  la  provenienza  delle
risorse da sponsorizzazione. 
    Viceversa, nel caso in cui l'amministrazione proceda, ai sensi di
legge, a programmare i soli  servizi  e  forniture  per  i  quali  si
intende  sollecitare  il  ricorso  alla  sponsorizzazione  ai   sensi
dell'articolo 199-bis del Codice c.p., l'allegato di  cui  al  citato
articolo 199-bis di fatto coincidera' con la Scheda 4. 
    Rimane fermo, in ogni caso, che tutti gli interventi per i  quali
l'amministrazione  ipotizza  il  ricorso  alla   sponsorizzazione   -
indipendentemente dalla circostanza che abbiano  ad  oggetto  lavori,
servizi o forniture - possono essere inseriti nell'apposito  allegato
alla programmazione dei lavori pubblici sulla base di un mero  studio
di fattibilita', anche redatto in forma semplificata. 
    Occorre, altresi', ritenere che l'amministrazione possa, in  ogni
momento e anche in corso d'anno, redigere e/o aggiornare il  suddetto
allegato relativo alla programmazione  degli  interventi  oggetto  di
sponsorizzazione, ove emergano specifiche esigenze  o  sopravvenienze
(ad esempio, il taglio dei finanziamenti e  la  conseguente  ritenuta
necessita'  di  tentare  il  reperimento  di  sponsor   privati;   la
necessita' di completare un intervento  rimasto  incompiuto  a  causa
della risoluzione del contratto con l'appaltatore, e via dicendo). 
II.2 Lo studio di  fattibilita'  necessario  ai  fini  dell'indizione
della procedura. 
    Come si e' detto, l'onere minimo al fine dell'inserimento  di  un
intervento nell'apposito allegato al programma triennale  dei  lavori
pubblici consiste nella redazione  di  uno  studio  di  fattibilita',
anche semplificato. Si rende,  pertanto,  necessario  fornire  alcune
indicazioni in  merito  alle  modalita'  di  redazione  del  suddetto
documento. 
    In  proposito,  occorre  anzitutto   richiamare   le   previsioni
dell'articolo  14  del   Regolamento   c.p.,   ove   sono   contenute
disposizioni concernenti la redazione dello studio  di  fattibilita'.
La disposizione normativa citata prevede, al comma 1, che  questo  si
componga "di una relazione illustrativa contenente: 
      a)  le  caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali,
economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
      b)  l'analisi  delle  possibili   alternative   rispetto   alla
soluzione realizzativa individuata; 
      c) la verifica della possibilita' di realizzazione  mediante  i
contratti di partenariato pubblico privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del codice; 
      d)  l'analisi  dello  stato  di  fatto,  nelle  sue   eventuali
componenti     architettoniche,     geologiche,     socio-economiche,
amministrative; 
      e) la descrizione, ai fini della valutazione  preventiva  della
sostenibilita'  ambientale  e  della   compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento,  dei  requisiti  dell'opera  da  progettare,   delle
caratteristiche  e  dei  collegamenti  con  il  contesto  nel   quale
l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla  verifica
dei  vincoli   ambientali,   storici,   archeologici,   paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento,
nonche' l'individuazione  delle  misure  idonee  a  salvaguardare  la
tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici." 
    Con   specifico    riferimento    alla    sollecitazione    delle
sponsorizzazioni,  l'espressa  previsione  normativa  relativa   alla
possibilita'  di  procedere  alla  redazione   di   uno   studio   di
fattibilita' in forma semplificata induce a ritenere che i  contenuti
stabiliti nella  sopra  riportata  previsione  regolamentare  possano
essere  significativamente  alleggeriti.  A  tal   fine,   occorrera'
evidentemente  tenere  presente  l'esigenza  che  siano  identificati
comunque gli elementi essenziali dell'intervento,  mentre  gli  altri
profili potranno essere omessi o trattati succintamente. 
    In tale prospettiva, ove l'intervento da sponsorizzare  abbia  ad
oggetto lavori, si ritiene che l'amministrazione  possa  limitarsi  a
una sintetica relazione in ordine ai profili di cui alle  lettere  a)
(caratteristiche dell'intervento), d) (analisi dello stato di  fatto)
e - limitatamente ad alcuni  aspetti  -  anche  e)  (descrizione  dei
requisiti dell'opera). 
    Per cio' che attiene, in particolare,  alle  indicazioni  di  cui
alla lettera e), e' evidente che la tipologia di  interventi  oggetto
della presente  disamina  rende  necessaria,  di  regola,  unicamente
l'indicazione dei vincoli esistenti sul bene oggetto dell'intervento.
Si tratta,  peraltro,  di  dato  che  puo'  essere  fornito  in  modo
estremamente sintetico e anche mediante riferimento ad eventuali atti
in possesso dell'amministrazione nei quali i profili  di  pregio  del
bene siano stati espressamente enunciati (ad  esempio,  provvedimenti
emessi in esito alla  verifica  dell'interesse  culturale  svolta  ai
sensi dell'articolo 12 del Codice bb.cc.). 
    Non sembra, viceversa, necessaria l'indicazione  analitica  delle
alternative realizzative (lettera b) e la verifica della possibilita'
di realizzazione mediante contratti ai sensi dell'articolo  3,  comma
15-ter, del  Codice  c.p.  Quest'ultima  disposizione  si  riferisce,
invero, ai "contratti di partenariato pubblico privato",  qualificati
come "contratti aventi per oggetto una o piu'  prestazioni  quali  la
progettazione, la costruzione,  la  gestione  o  la  manutenzione  di
un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura  di  un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale  a
carico di privati, anche in forme diverse, di tali  prestazioni,  con
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli  indirizzi
comunitari vigenti.".  La  previsione  normativa  include,  a  titolo
esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato  la
concessione di  lavori,  la  concessione  di  servizi,  la  locazione
finanziaria, il contratto di disponibilita' l'affidamento  di  lavori
mediante finanza di progetto,  le  societa'  miste.  Nel  caso  della
redazione di studi di fattibilita' in forma semplificata  finalizzati
all'inclusione degli interventi nella programmazione preordinata alla
stipulazione di contratti di sponsorizzazione, non sembra  necessario
aver  preso  specificamente  in  considerazione   l'eventualita'   di
istaurazione dei suddetti rapporti di partnership  pubblico  privato,
proprio perche' l'amministrazione ritiene di potersi  avvalere  della
collaborazione   dei   soggetti    privati    nella    forma    della
sponsorizzazione. 
    Con riguardo, invece,  alla  documentazione  necessaria  ai  fini
della programmazione delle sponsorizzazioni di servizi  o  forniture,
e' da ritenere  sufficiente  la  redazione  di  una  semplice  scheda
descrittiva dell'intervento, in cui siano indicate, senza particolari
formalita', le esigenze da soddisfare mediante i suddetti contratti e
siano inoltre succintamente indicate le caratteristiche tecniche e la
quantita' dei servizi e delle forniture che l'amministrazione intende
reperire sul mercato mediante ricorso alla sponsorizzazione. 
II.3 La scelta della tipologia di sponsorizzazione e la necessita' di
definizione    preventiva    degli    elementi    essenziali    della
controprestazione offerta. 
    L'amministrazione  procedente  puo'  scegliere  se  affidare   un
contratto di sponsorizzazione tecnica, pura o mista. 
    La  scelta  dipendera'  dalla  capacita'  dell'ente  pubblico  di
gestire la procedura di gara e le successive fasi di  esecuzione  del
contratto, dal livello di  definizione  degli  elaborati  progettuali
disponibili, nonche' dal tipo di intervento da realizzare. 
    Si propendera' per la sponsorizzazione tecnica nel  caso  in  cui
l'amministrazione  intenda  evitare  i  gravosi   oneri   procedurali
inerenti alla gestione delle gare e/o le successive fasi contrattuali
e di cantiere. Potra', viceversa,  optarsi  per  la  sponsorizzazione
pura quando vi sia la disponibilita' dei progetti e  la  possibilita'
di curare le gare, gli appalti e la gestione dei rapporti. Lo  schema
procedurale  della  sponsorizzazione  mista  potra',  infine,  essere
reputato  preferibile  qualora  -  per  esempio  -  l'amministrazione
disponga  di  un  mero  studio  di  fattibilita'  e  voglia  ottenere
direttamente dallo sponsor i documenti di progetto, per la successiva
messa a gara, a cura della stessa amministrazione e con finanziamento
a carico dello sponsor, della sola realizzazione dei lavori. 
    Per  cio'  che  concerne  le   procedure   di   affidamento,   la
sponsorizzazione pura risulta piu' semplice  da  attuare  per  l'ente
procedente, costituendo oggetto di gara la sola offerta economica  di
finanziamento, mentre la  sponsorizzazione  tecnica  e  quella  mista
risultano piu' complesse, dovendo il bando indicare, tra i criteri di
valutazione delle offerte,  anche  parametri  relativi  ai  contenuti
progettuali e/o alle modalita' realizzative. 
    Da cio' consegue che  la  sponsorizzazione  pura  e'  anche  piu'
appetibile per le imprese, chiamate unicamente a  presentare  offerte
in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. 
    Va, peraltro, segnalato come anche  la  sponsorizzazione  tecnica
presenti aspetti vantaggiosi, in  quanto,  a  fronte  di  un  maggior
aggravio procedurale nella scelta  dello  sponsor,  l'amministrazione
evita un diretto coinvolgimento nella complessa  e  impegnativa  fase
realizzativa degli interventi, dovendo essa limitarsi a un mero ruolo
di vigilanza. 
    E'  importante  aggiungere  che   l'amministrazione   ha   sempre
l'obbligo  di  predeterminare  il  tipo  di  contratto  da  affidare,
specificandolo   nell'avviso   pubblico.   Sara',   inoltre,   sempre
necessario stabilire nel bando il tipo di  controprestazione  offerta
allo sponsor. 
    Al riguardo, occorre tenere presente che l'articolo 120, comma 1,
ultimo periodo del Codice bb.cc. riserva  ai  competenti  Organi  del
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  la  verifica  della
compatibilita' delle prestazioni offerte  allo  sponsor  rispetto  ai
profili di pregio del bene culturale tutelato. Inoltre,  il  medesimo
Codice prevede all'articolo 49 il generale potere del  soprintendente
di valutare tali profili in occasione della collocazione di manifesti
e cartelli pubblicitari. Al fine di rendere possibile per i candidati
sponsor un apprezzamento informato e ragionato del  valore  economico
della controprestazione, in termine di promozione della loro immagine
aziendale, tale da consentire la presentazione di un'offerta congrua,
nonche' al fine di prevenire contenziosi in sede  di  esecuzione  del
contratto, e' importante che la  stazione  appaltante  fornisca,  sin
dall'avviso  pubblico  (mediante   rinvio   al   documento   all'uopo
pubblicato sul sito web), una descrizione la piu'  chiara  e  precisa
possibile della controprestazione pubblicitaria consentita e offerta. 
    L'amministrazione  dovra',  inoltre,  stabilire  in  quale   fase
procedurale debba  collocarsi  la  valutazione  definitiva  circa  la
compatibilita'  delle  modalita'  di  uso  del  bene   proposte   dai
candidati, pur nei limiti della griglia ammessa  in  sede  di  avviso
pubblico, rispetto ai valori protetti dal citato articolo 120  Codice
bb.cc. (v. paragrafi III e IV). 
    Pur non potendosi offrire, in questa sede, una soluzione  univoca
al tema, che andra'  affrontato  secondo  le  specificita'  del  caso
concreto, si reputa comunque  utile  segnalare  che  la  verifica  di
compatibilita'  puo'  astrattamente  essere  collocata   in   diversi
momenti,  a  seconda   delle   circostanze,   salva   la   necessaria
specificazione nel bando delle relative modalita'. 
    E', anzitutto, ipotizzabile che la valutazione in  questione  sia
svolta  nell'ambito  della  medesima  procedura  di  selezione  dello
sponsor.  Tale  eventualita'  puo'   ricorrere,   ad   esempio,   ove
l'amministrazione aggiudicatrice sia anche competente  alla  verifica
(ossia si tratti di un'articolazione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali) e, inoltre, ai partecipanti sia stato  richiesto
di redigere una relazione illustrativa delle modalita' con  le  quali
intendono promuovere le  loro  immagine  nei  limiti  indicati  nella
documentazione disciplinante la selezione. 
    Altra eventualita' e' quella del differimento della  verifica  ad
un momento successivo alla redazione della graduatoria delle offerte,
ma anteriore all'aggiudicazione. 
    Vi e' poi la possibilita' che la  verifica  sia  effettuata  dopo
l'aggiudicazione. Tale ipotesi ricorre  ordinariamente  nel  caso  di
contratti  di  sponsorizzazione  o,  ancor  piu'  frequentemente,  di
vendita di spazi pubblicitari, in cui  l'aggiudicatario  consegue  il
diritto di utilizzare per un certo tempo uno spazio per l'esposizione
di cartelli promozionali.  In  tali  eventualita',  l'amministrazione
aggiudicatrice subordina espressamente la possibilita'  di  effettiva
collocazione dei mezzi pubblicitari all'approvazione dei bozzetti  da
parte della competente soprintendenza. 
II.3.1  Ulteriori  forme   di   pubblicita'   e   di   sollecitazione
dell'offerta di sponsorizzazioni e mecenatismo. 
    E' da segnalare, a integrazione di  quanto  detto  al  precedente
paragrafo,  che  l'amministrazione   ben   potrebbe,   al   fine   di
determinarsi correttamente in  ordine  alla  tipologia  di  contratto
(patronato  o  sponsorizzazione  pura,  tecnica  o  mista)  e/o  alla
controprestazione da offrire allo  sponsor,  pubblicare  sul  proprio
sito,  senza  particolari  formalita',  gli  interventi  che  intende
realizzare e per i quali e' disposta a valutare  la  possibilita'  di
provvedere mediante rapporti di mecenatismo o di sponsorizzazione. Si
tratta di una pubblicazione - di carattere  puramente  facoltativo  -
avente, evidentemente, la sola finalita' di sollecitare  proposte  da
parte di soggetti privati interessati alla  stipulazione  dell'una  o
dell'altra  tipologia  contrattuale;  ben  diversa,   quindi,   dalla
necessaria pubblicazione del bando di  gara  che  avviene  a  seguito
dell'assunzione della  determinazione  di  aggiudicare  il  contratto
mediante una determinata modalita' di sponsorizzazione (pura, tecnica
o mista) e in cambio di una controprestazione determinata. 
    In  particolare,  l'amministrazione  puo'  inserire  in  apposita
sezione del proprio sito le schede relative  agli  interventi  per  i
quali si intende ricorrere  al  finanziamento  privato,  anche  senza
precisarne  le  modalita',  in  modo  da  consentire  ai  privati  di
manifestare il proprio interesse. Cio' puo' avvenire  sia  prima  che
dopo  l'inserimento  degli  interventi  stessi  nella  programmazione
finalizzata al reperimento di sponsor, perche'  -  come  gia'  si  e'
detto - l'amministrazione e' comunque libera di  stipulare  per  tali
interventi contratti di mecenatismo, a meno che non sia  pendente  un
bando   finalizzato   all'aggiudicazione   di   un    contratto    di
sponsorizzazione. 
    A seguito di tale pubblicita',  potra'  accadere  che  pervengano
proposte  di  stipulazione  di  contratti  di  "erogazione  liberale"
(patronato o mecenatismo) oppure proposte di  sponsorizzazione  pura,
tecnica o mista. Nel primo caso, l'amministrazione potra' - una volta
verificata l'onorabilita'  del  mecenate,  nelle  forme  e  modalita'
ritenute opportune e, in caso di offerta di prestazioni, il  rispetto
dei requisiti idoneativi tecnico-professionali (v. paragrafo II.7)  -
determinarsi senz'altro alla stipulazione del contratto  e  cio',  si
ripete, anche se l'intervento era stato inserito nella programmazione
finalizzata al reperimento di sponsor. 
    Ove,   invece,   pervengano   proposte    di    sponsorizzazione,
l'amministrazione  potra'  negoziare  direttamente  con   l'offerente
soltanto nel caso di  contratti  sottratti  in  toto  all'obbligo  di
previe procedure selettive, ossia di valore inferiore o pari a 40.000
euro oppure aventi a  oggetto  sponsorizzazioni  pure  di  servizi  o
forniture non accessori a lavori di qualunque importo. Al di fuori di
tali  ipotesi,  sara'  invece  necessario  procedere  alla  eventuale
integrazione dell'elenco degli interventi per i quali sollecitare  la
sponsorizzazione (ove l'iniziativa non fosse inclusa nell'elenco gia'
approvato) e alla pubblicazione di un  bando,  secondo  le  modalita'
prescritte dall'articolo 199-bis,  meglio  illustrate  al  successivo
paragrafo II.8. Anche in tal caso, peraltro,  la  previa  pubblicita'
sul sito svolgera' un ruolo  di  particolare  rilevanza,  perche'  si
rivelera' particolarmente utile  per  l'amministrazione  al  fine  di
orientarsi  nella  determinazione  del  valore   di   mercato   delle
prestazioni   offerte   e   nella   scelta   della    tipologia    di
sponsorizzazione. 
II.4. L'intermediazione nella ricerca di mecenati o sponsor  e  nella
vendita di spazi pubblicitari. 
    Nella  prassi  e'  piuttosto  frequente  il  ricorso   da   parte
dell'amministrazione all'opera di intermediari o di agenti al fine di
venire  in  contatto  con  soggetti   interessati   a   sponsorizzare
interventi conservativi su  beni  culturali  o  ad  acquistare  spazi
pubblicitari sui  ponteggi  di  cantiere  per  la  realizzazione  dei
medesimi interventi conservativi. 
    Le considerazioni gia' esposte al precedente paragrafo  I.3.5  in
merito  alle  diverse  possibilita'  di  ricostruzione  dei  rapporti
contrattuali tra amministrazione, impresa di pubblicita'  e  soggetto
terzo acquirente di spazi pubblicitari possono ritenersi  predicabili
allo stesso modo anche nell'ipotesi in cui l'attivita'  del  soggetto
"intermediatore" sia finalizzata (non gia' al reperimento  di  uno  o
piu' inserzionisti pubblicitari, ma)  alla  ricerca  di  uno  o  piu'
sponsor. 
    E' possibile, pertanto, ipotizzare: 
      a) che l'amministrazione si limiti a stipulare un contratto con
un mediatore, mandatario o agente, intrattenendo un distinto rapporto
con lo  sponsor  o  inserzionista  pubblicitario  individuato  grazie
all'opera  di  questi  (potendosi  in   tal   caso   configurare   un
collegamento negoziale tra  il  rapporto  di  mediazione,  mandato  o
agenzia  e  quello   di   sponsorizzazione   o   vendita   di   spazi
pubblicitari); 
      b) che l'impresa di pubblicita' acquisti in proprio  gli  spazi
pubblicitari o il "pacchetto" di prestazioni offerte in favore  dello
sponsor (esempio: pubblicita' sui  biglietti  di  ingresso  al  museo
sponsorizzato, organizzazione di eventi presso un  istituto  o  luogo
della cultura, e via dicendo), riservandosi di cederli a terzi, salva
la valutazione - rimessa in via  esclusiva  al  soprintendente  -  in
ordine  alla  compatibilita'  dei  messaggi  pubblicitari   e   delle
prestazioni offerte con le esigenze di tutela del bene; 
      c)   che   si   instauri   un    rapporto    trilaterale    tra
l'amministrazione, un'impresa operante nel campo della pubblicita'  e
un'impresa di restauro, con la previsione dell'assunzione,  da  parte
della societa' di restauro, dell'obbligazione di compiere determinati
lavori  su  immobili  di  interesse  culturale,  in  cambio   di   un
corrispettivo direttamente versato dalla societa'  pubblicitaria,  la
quale consegue, a sua volta, come contropartita la disponibilita'  di
appositi spazi pubblicitari collocati sulle impalcature  poste  sugli
immobili   da   restaurare,   ovvero   specifiche   prestazioni    di
sponsorizzazione, da cedere a terzi utilizzatori. 
    Con  riferimento  all'ipotesi  sub  a),  l'impresa   lato   sensu
intermediatrice dovra' essere selezionata mediante una  procedura  di
evidenza  pubblica,  nella  misura  in  cui  sia  rinvenibile   nella
fattispecie un appalto di  servizi  e,  in  particolare,  di  servizi
pubblicitari (Allegato IIA, categoria 13, del Codice c.p.). 
    In tale ipotesi, peraltro, si reputa che  la  selezione  mediante
gara del mediatore, mandatario o  agente  escluda  la  necessita'  di
procedere a ulteriori procedure selettive al fine dell'individuazione
dei contraenti dallo stesso procacciati. 
    Al riguardo, occorre inoltre porre in evidenza come -  pur  nella
liberta' per le amministrazioni di affidare a terzi, nell'ambito  che
qui interessa, specifiche attivita' (quali, appunto, quelle  inerenti
l'individuazione dell'inserzionista o sponsor) -  alcuni  compiti  si
configurino ontologicamente come non delegabili, pena l'inammissibile
"privatizzazione" della funzione pubblica. Tali sono, in particolare,
quelli inerenti la programmazione (v.  paragrafo  II.1),  nonche'  la
necessaria valutazione, da parte dei competenti uffici del  Ministero
per i beni e  le  attivita'  culturali,  della  compatibilita'  delle
pubblicita' o delle prestazioni ipotizzate in  favore  dello  sponsor
con le esigenze di tutela del patrimonio culturale (v. paragrafi  III
e IV). 
    E',  inoltre,  da  ritenere  che  il   conferimento   all'impresa
mandataria, mediatrice o agente del compito  di  reperire  sponsor  o
inserzionisti pubblicitari, sulla base delle condizioni stabilite nel
relativo contratto, debba avvenire con riferimento  a  uno  specifico
intervento o, in alternativa, per un lasso di  tempo  ragionevolmente
limitato  (ad   esempio,   per   i   soli   interventi   oggetto   di
sponsorizzazione  indicati  in  relazione  a  una   data   annualita'
nell'apposito allegato al programma triennale  dei  lavori).  Invero,
ove l'amministrazione selezionasse un mandatario, mediatore o  agente
e conferisse allo stesso l'incarico di  individuare  inserzionisti  o
sponsor per un periodo eccessivamente lungo o a tempo  indeterminato,
si  determinerebbe,  ancora  una   volta,   una   sostanziale   -   e
inammissibile  -   privatizzazione   della   funzione   pubblica   di
individuazione    del    contraente    spettante    alla     medesima
amministrazione. 
    Il suddetto ruolo di mediazione  nella  ricerca  di  rapporti  di
sponsorizzazione  o  pubblicita'  puo'  essere   svolto   in   favore
dell'amministrazione anche da parte societa' in house, le quali -  in
base ai principi - possono essere affidatarie di appalti  di  servizi
senza  necessita'  di  selezione  mediante  procedure   di   evidenza
pubblica.  In  tali  ipotesi  e',  tuttavia,  da  ritenere   che   lo
svolgimento di procedure concorsuali sia indefettibile  -  per  cosi'
dire  -  "a  valle",  ossia   ai   fini   dell'individuazione   degli
inserzionisti  o  degli  sponsor  da  parte  della  societa'  diretta
affidataria del ruolo di "intermediazione". E' noto, infatti, che  le
societa'  pubbliche  in  house   agiscono   come   vere   e   proprie
amministrazioni aggiudicatici e soggiacciono, per questo, alle  norme
del Codice c.p. 
    Quanto all'ipotesi sub b), va ribadito che, come  gia'  affermato
al  paragrafo  I.3.5,  l'impresa   acquirente   in   proprio   (salvo
trasferimento a terzi) degli spazi pubblicitari o del "pacchetto"  di
prestazioni di sponsorship va selezionata ai sensi degli articoli 26,
27 e 199-bis del Codice c.p. 
    Con riferimento al caso sub c), il necessario ricorso ad apposite
procedure concorsuali, ai sensi degli articoli 26, 27 e  199-bis  del
Codice c.p., consente di evitare il duplice rischio - da un lato - di
non stimare adeguatamente il valore economico dell'utilita'  messa  a
disposizione  della  societa'  pubblicitaria  e  -  dall'altro  -  di
parametrare la durata di collocazione dei ponteggi recanti i cartelli
pubblicitari  non  gia'  ponendo  come  termine  ultimo   quello   di
fisiologica durata dei  lavori  (come  prescritto  dall'articolo  49,
comma 3, del Codice bb.cc.), ma sul tempo  necessario  alla  societa'
pubblicitaria per avere un ritorno sufficiente  a  coprire  l'importo
degli interventi da eseguire. 
    Rimane, peraltro, rimesso alle valutazioni dell'ufficio stabilire
se ricorrere a distinte procedure  di  gara,  con  aggiudicazione  di
separati  contratti  di  concessione  di  spazi  pubblicitari  (o  di
"pacchetti" di prestazioni di sponsorizzazione) e di  affidamento  di
lavori di restauro, ovvero a un'unica procedura per  l'aggiudicazione
di un contratto atipico trilaterale, con la partecipazione  associata
alla  gara  di  societa'  pubblicitarie  unitamente  a  societa'   di
restauro.  In  tale  ultimo  caso,  giova  sottolineare  e   ribadire
l'indefettibile necessita' di procedere comunque  a  una  preventiva,
formale, puntuale e documentata verifica del possesso  dei  requisiti
idoneativi  prescritti  dal  Codice  c.p.,  sia  di  quelli  generali
(soggettivi  e  morali),   sia   di   quelli   speciali   (oggettivi,
economico-finanziari   e,   soprattutto,   di   idoneita'    tecnica,
adeguatamente comprovata da certificazione SOA, e via dicendo). 
II.5 La costruzione logica  della  procedura  di  gara,  in  funzione
dell'ottimizzazione dei risultati conseguibili. 
    Altro profilo, strettamente inerente a quelli fin qui  esaminati,
attiene alla determinazione, per cosi'  dire,  della  "base  d'asta",
ossia alla valutazione economica della controprestazione offerta allo
sponsor, che deve orientare la stazione  appaltante  nello  stabilire
quale sia la soglia minima da indicare  nell'avviso  pubblico,  sulla
quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor. Come si
chiarira' meglio qui di seguito, infatti, tale importo di base  della
procedura selettiva  non  puo'  e  non  deve  essere  automaticamente
identificato nel valore dei lavori, dei  servizi  e  delle  forniture
richiesti  e  da  eseguire  o  acquistare,  ma  deve   tenere   conto
soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e  di  immagine  (in
senso lato)  ritraibile  dall'abbinamento  del  nome  o  del  marchio
d'impresa agli interventi da  realizzare,  che  e',  in  sintesi,  il
valore che l'impresa candidata intende acquistare con la sua offerta.
L'amministrazione deve, infatti, tendere a massimizzare  il  profitto
conseguibile  mediante  il  ricorso  alla  sponsorizzazione,  e  tale
imprescindibile necessita' richiede che il controvalore  offerto  sia
adeguatamente stimato, sulla base della  sua  ritenuta  appetibilita'
sul  mercato.  Cio'  consente  di  evitare   sia   -   in   caso   di
sopravvalutazione - il rischio  che  le  procedure  selettive  vadano
deserte, sia - nell'ipotesi opposta di sottostima - l'attribuzione al
contraente privato di prestazioni di  valore  superiore  rispetto  al
corrispettivo ottenuto dall'amministrazione. 
    Il tema e', benvero, assai complesso e non e'  possibile  fornire
criteri  univoci  e  applicabili  per   tutti   gli   interventi   su
qualsivoglia tipologia di beni culturali e  su  tutto  il  territorio
nazionale, poiche' e' evidente che il valore delle prestazioni  dello
sponsee  presenta  una  variabilita'   assai   elevata   e   dipende,
sostanzialmente,  dalle   diverse   condizioni   di   mercato.   Pare
necessario, tuttavia, sottolineare come, in linea di  principio,  non
possa   ritenersi   congruo   fare   riferimento,   ai   fini   della
determinazione  dell'importo  della   sponsorizzazione,   al   valore
dell'intervento da  realizzare,  senza  che  sia  dato  rilievo  alla
diversa appetibilita' economica dei beni o delle  iniziative  cui  lo
sponsor potra' legare il proprio nome. 
    Atteso, peraltro, che potrebbe risultare eccessivamente complesso
e oneroso ricorrere a societa' terze per l'effettuazione di una stima
attendibile del valore delle prestazioni offerte, le  amministrazioni
possono valersi di alcuni accorgimenti. 
    Sotto un primo profilo, la valutazione  della  prestazione  dello
sponsee puo' essere  parametrata  in  considerazione  dell'esperienza
tratta dalle procedure selettive analoghe gia' svolte, ove  possibile
anche da  parte  di  altri  uffici  o  amministrazioni,  in  modo  da
addivenire ad una stima il  piu'  possibile  attendibile  del  valore
delle prestazioni offerte. 
    In secondo  luogo,  sara'  possibile  avvalersi  del  particolare
schema  procedurale  prefigurato  dal  comma  1,  penultimo  periodo,
dell'articolo  199-bis,  gia'  richiamato,   ove   e'   prevista   la
possibilita' che l'amministrazione, dopo aver stilato la  graduatoria
delle   offerte,   indica    una    successiva    fase    finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. In tal  modo  l'amministrazione  potra'
porre rimedio in itinere, ossia nel  corso  dello  svolgimento  della
procedura, a una  eventuale  sottostima  iniziale  del  valore  della
controprestazione    offerta.    L'amministrazione    potrebbe,    in
particolare, fare riferimento ai criteri  e  ai  principi  desumibili
dalle disposizioni dell'articolo 58 del Codice  c.p.  in  materia  di
dialogo  competitivo.  Cio',  peraltro,  tenendo  ben  presente   che
quest'ultimo istituto presenta un ambito applicativo diverso, poiche'
e' finalizzato a consentire  all'amministrazione  di  individuare  la
propria controparte contrattuale nel caso in cui la  stessa  non  sia
oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare
le sue necessita' o i suoi obiettivi ovvero non sia oggettivamente in
grado di specificare l'impostazione giuridica  o  finanziaria  di  un
progetto,  con  conseguentemente  aggiudicazione  con   il   criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa.  Nel  caso  che  qui
interessa, invece, la fase dei successivi rilanci  delle  offerte  e'
ipotizzabile  anche  rispetto  alle  procedure   di   selezione   del
contraente   nell'ambito   di   una   sponsorizzazione   pura,    ove
l'aggiudicazione avvenga semplicemente in  favore  del  soggetto  che
offra l'importo piu'  elevato  in  cambio  della  prestazione  o  del
pacchetto di prestazioni indicato nel bando. 
    In tal modo, l'amministrazione  potra'  effettivamente  avere  la
ragionevole certezza di addivenire all'aggiudicazione in cambio di un
corrispettivo corrispondente all'effettivo valore  di  mercato  delle
prestazioni offerte, spesso - come detto - di stima non agevole. 
    E',  quindi,  affidata  alla  scelta   tecnico-discrezionale   di
ciascuna amministrazione la elaborazione di metodi, anche di  dialogo
competitivo e di altri negoziati piu' semplici ed efficaci. 
    Quanto sin qui detto  impone  di  richiamare  l'attenzione  sulla
necessita'   che   l'amministrazione   prenda    in    considerazione
l'eventualita'   di   ottenere   dallo   sponsor   selezionato    una
controprestazione  maggiore  rispetto   a   quanto   occorrente   per
l'effettuazione  degli  interventi  di  tutela  o  di  valorizzazione
necessari. 
    Tale evenienza, benvero, non comporta nessun particolare problema
nel  caso  di  sponsorizzazioni  pure  non  realizzate  mediante   il
meccanismo dell'accollo del debito di  cui  al  successivo  paragrafo
II.10,  poiche'  l'amministrazione  potra'  limitarsi  a   incamerare
l'eccedenza,  destinandola  ad  altre  finalita'   (in   primis,   di
conservazione programmata, ai sensi dell'articolo 29 Codice b.c., del
medesimo  bene  cui  erano  riferiti  gli   interventi   oggetto   di
sponsorizzazione). 
    Parimenti, non appare particolarmente problematico il caso  della
sponsorizzazione tecnica,  ove  la  particolare  appetibilita'  delle
prestazioni offerte allo sponsor si tradurra' nella proposizione,  da
parte  dei  concorrenti  alla  procedura  selettiva,   di   modalita'
realizzative migliori. 
    Quanto ai casi di sponsorizzazione pura in cui e' previsto che lo
sponsor   si   accolli   il   debito    dell'amministrazione    verso
l'appaltatore, emerge invece una effettiva  difficolta',  in  ragione
dell'impossibilita', per gli uffici non dotati di speciale  autonomia
contabile, di introitare direttamente l'eventuale  ulteriore  importo
offerto dal concorrente in eccesso rispetto al valore dei lavori.  In
tali ipotesi,  potra'  essere  tenuta  presente  la  possibilita'  di
operare anche l'aggiudicazione della  sponsorizzazione  pura  con  il
meccanismo dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  come  piu'
diffusamente si dira' al  successivo  paragrafo  II.8,  al  quale  si
rinvia. 
II.6 Documenti di gara. 
    Lo svolgimento delle procedure di  individuazione  dello  sponsor
richiede la predisposizione, a cura dell'amministrazione,  di  alcuni
documenti. Oltre all'integrazione della  programmazione,  secondo  le
modalita' illustrate al precedente paragrafo  II.1,  occorre  infatti
predisporre: il bando di gara, l'avviso pubblico di pubblicazione del
bando, il contratto  di  sponsorizzazione  e  l'eventuale  capitolato
d'oneri. 
    Al  riguardo,  nonostante,  come  gia'  detto,  i  contratti   di
sponsorizzazione debbano continuare  a  considerarsi  sostanzialmente
esclusi dall'ambito  di  operativita'  del  Codice  c.p.,  si  reputa
tuttavia necessario applicare agli stessi, in tutti i casi in cui sia
doverosa la predisposizione di un bando di selezione  -  ossia  nelle
ipotesi  soggette  alle  previsioni  dell'articolo   199-bis   -   la
disciplina, avente portata generale, di cui agli articoli  46,  comma
1-bis, e 64, comma 4-bis, del Codice c.p. Tali  disposizioni  recano,
rispettivamente,  la  tipizzazione  delle  cause  di  esclusione  dei
concorrenti  (articolo  46,  comma  1-bis)  e  la  previsione   della
necessita' per le stazioni appaltanti di predisporre i bandi di  gara
attenendosi agli appositi bandi-tipo approvati dall'Autorita' per  la
vigilanza  sui  contratti  pubblici  (articolo  64,   comma   4-bis).
Quest'ultima prescrizione normativa ha trovato attuazione mediante la
Determinazione dell'Autorita' in data 10 ottobre 2012, n. 4,  recante
"BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di  gara
ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice
dei contratti pubblici", che sara' seguita, secondo  quanto  indicato
dalla stessa Autorita',  dall'elaborazione  di  specifici  bandi-tipo
distinti  in  base  all'oggetto  del  contratto  (lavori,  servizi  o
forniture).   Le   amministrazioni   dovranno   pertanto,   per    le
sponsorizzazioni  ricadenti  nell'ambito  applicativo   dell'articolo
199-bis  del  Codice  c.p.,  attenersi  alle  suddette   prescrizioni
impartite dall'Autorita'. 
    Quanto, invece, all'avviso pubblico - che, ai sensi dell'articolo
199-bis, comma  1,  del  Codice  c.p.,  dovra'  essere  a  sua  volta
pubblicato su almeno  due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione
nazionale e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
nonche' per  contratti  di  importo  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 28 del Codice c.p., nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea - questo dovra' essere elaborato  dall'amministrazione  sulla
base delle informazioni essenziali contenute nel bando. 
    In  particolare,  in  base  al  medesimo  comma  1  dell'articolo
199-bis, l'avviso dovra' contenere: 
      - la comunicazione di avvenuta pubblicazione del bando sul sito
dell'amministrazione; 
      - la sommaria descrizione  dell'intervento,  con  l'indicazione
del valore di massima e dei tempi di realizzazione; 
      - la tipologia di sponsorizzazione richiesta: pura,  tecnica  o
mista, con la  richiesta  di  offerte  in  aumento  sull'importo  del
finanziamento minimo indicato  (in  caso  di  sponsorizzazione  pura)
ovvero degli elementi e dei criteri di valutazione delle offerte  (in
caso di sponsorizzazione tecnica); 
      -  il  termine  (non  inferiore  a  sessanta  giorni)  per   la
presentazione delle offerte. 
II.7 Requisiti dei partecipanti. 
    La partecipazione alle procedure di evidenza pubblica finalizzate
all'aggiudicazione dei contratti pubblici richiede in via generale il
possesso di  una  pluralita'  di  requisiti,  rispondenti  a  diverse
finalita'. Vi sono, anzitutto, i requisiti di ordine generale, di cui
all'articolo 38 del Codice c.p., che  attengono  alla  idoneita'  sul
piano  soggettivo-morale;   i   requisiti   attinenti   all'idoneita'
professionale (articolo 39 del Codice c.p.) e alla qualificazione per
eseguire i lavori pubblici (articolo 40 del  Codice  c.p.).  Apposite
disposizioni  sono  inoltre  riferite  alla  capacita'  economica   e
finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi  (articolo  41  del
Codice c.p.) e alla capacita' tecnica e  professionale  dei  medesimi
soggetti (articolo 42 del Codice c.p.). 
    Il Codice c.p. reca poi, al Capo II del Titolo IV della Parte II,
specifiche disposizioni  in  tema  di  "Contratti  relativi  ai  beni
culturali".  In  particolare,  l'articolo  201  ha  ad   oggetto   la
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui  all'articolo
198, ossia quelli "concernenti beni mobili e  immobili  e  interventi
sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni  del
patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela  di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di  assicurare
l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni  e
in considerazione delle loro caratteristiche oggettive". 
    L'articolo 198 sopra citato rinvia, per la  puntuale  definizione
degli  specifici  requisiti  di  qualificazione  in  argomento   alle
previsioni del Regolamento c.p., il quale reca apposite  disposizioni
all'articolo 248. Inoltre, in base alla previsioni dell'allegato A al
Regolamento,  relativo  alle   "Categorie   di   opere   generali   e
specializzate", le categorie di qualificazione rilevanti ai fini  che
qui  interessano  sono  la  categoria  generale  OG2   ("Restauro   e
manutenzione di beni immobili sottoposti  a  tutela  ai  sensi  delle
disposizioni in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali")  e  le
categorie di opere specializzate OS2-A ("Superfici decorate  di  beni
immobili  del  patrimonio  culturale  e  beni  culturali  mobili   di
interesse storico, artistico, archeologico ed  etnoantropologico")  e
OS2-B ("Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario"). 
    Occorre, pertanto, chiarire, alla luce di quanto fin qui esposto,
quali dei suddetti requisiti di qualificazione  debbano  considerarsi
necessari   ai   fini   della   stipulazione    di    contratti    di
sponsorizzazione. 
    Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 199-bis del  Codice
c.p., dopo aver dettato le disposizioni  procedimentali  che  saranno
meglio  illustrate   al   successivo   paragrafo   II.8,   stabilisce
espressamente, al comma 3, che  "restano  fermi  i  presupposti  e  i
requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 120  del  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' (...) i
requisiti di  partecipazione  di  ordine  generale  dei  partecipanti
stabiliti  nell'articolo  38  del  presente  codice,  nonche'  per  i
soggetti incaricati di tutta o di  parte  della  realizzazione  degli
interventi, i requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione
per eseguire lavori pubblici, di capacita' economica  e  finanziaria,
tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di
cui agli articoli 39, 40, 41 e 42,  oltre  ai  requisiti  speciali  e
ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice". 
    Come anticipato  al  paragrafo  I.1.1,  e'  da  ritenere  che  la
suddetta disposizione trovi applicazione con riferimento a  tutte  le
sponsorizzazioni di beni culturali, e  non  solo  con  riferimento  a
quelle di lavori, servizi o forniture di importo superiore  a  40.000
euro, alle quali soltanto sono riferibili, come gia' si e' detto,  le
previsioni di cui ai precedenti commi 1 e  2.  In  tal  senso  depone
anzitutto l'associazione delle disposizioni in materia  di  requisiti
generali e di qualificazione con quelle  relative  ai  "requisiti  di
compatibilita'" di cui all'articolo 120  del  Codice  bb.cc.,  queste
ultime  aventi  certamente  ad  oggetto  qualsivoglia  contratto   di
sponsorizzazione,  a  prescindere  dal  relativo  valore   economico.
D'altra parte,  nello  stesso  senso  milita  l'espressione  "restano
fermi", che ben si  spiega  ove  intenda  riferirsi  alla  necessaria
salvaguardia dell'applicabilita' di  disposizioni  aventi  un  ambito
oggettivo di riferimento piu' ampio  rispetto  a  quelle  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. Per altro verso, la ricostruzione che qui  si
propone appare del tutto coerente con il sistema e  con  i  principi,
poiche' la verifica del possesso dei suddetti  requisiti  appare  non
solo ragionevole, ma anche necessaria, atteso  che  la  presenza  dei
requisiti minimi di qualificazione attiene al rispetto degli articoli
9 Cost. e 29 Codice bb.cc. (non a caso, del resto,  l'imprescindibile
necessita' di assicurare questa minima garanzia di  tutela  era  gia'
espressamente    stabilita    dalla    norma    introduttiva    della
sponsorizzazione di lavori su beni culturali, l'articolo 2, comma  1,
del gia' richiamato decreto legislativo n. 30 del 2004). 
    Piu' in dettaglio, occorre precisare che i requisiti di carattere
soggettivo-morale (in particolare, quelli di cui all'articolo 38  del
Codice c.p.) sono sempre necessari, qualunque  sia  la  tipologia  di
sponsorizzazione (pura, tecnica o mista) e a prescindere  dal  valore
economico  del  contratto,   poiche'   e'   sempre   necessario   che
l'amministrazione verifichi l'idoneita' del contraente  con  riguardo
ai suddetti profili. 
    Quanto, invece,  ai  requisiti  di  idoneita'  professionale,  di
qualificazione  per  eseguire  lavori,  di  capacita'   economica   e
finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e  dei  prestatori
di servizi, la disposizione sopra citata va  logicamente  intesa  nel
senso che tali requisiti devono essere necessariamente posseduti solo
ed   esclusivamente   dal   soggetto   che   effettivamente   procede
all'esecuzione delle suddette prestazioni. 
    E' evidente, invero, che nel caso di  sponsorizzazione  pura,  in
cui  e'  l'amministrazione  a   dover   successivamente   aggiudicare
l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture,  il  possesso
dei   pertinenti   requisiti   di   professionalita',   capacita'   e
qualificazione dovra' essere previsto nel relativo bando,  successivo
alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione. 
    Quanto  alle   sponsorizzazioni   tecniche,   occorrera'   invece
prevedere nel  bando  e  verificare  il  possesso  dei  requisiti  in
argomento solo in capo all'esecutore dei lavori, dei servizi o  delle
forniture.   Tali   requisiti,   quindi,   dovranno   necessariamente
sussistere in capo allo sponsor solo nel caso in cui questi si  offra
di eseguire direttamente la prestazione stabilita.  Ove,  invece,  lo
sponsor si impegni di procurare a sua cura e spese  l'esecuzione  dei
lavori  o  la  prestazione  dei  servizi  o  delle  forniture,  sara'
unicamente il soggetto  incaricato  della  prestazione  dal  medesimo
sponsor a dover risultare tecnicamente idoneo  secondo  le  modalita'
previste, apparendo illogica e arbitraria una diversa soluzione. 
    Si  ribadisce,  inoltre,  che,  come  sopra  detto,  in  caso  di
sponsorizzazione  tecnica,   l'esecutore   qualificato   non   dovra'
necessariamente essere selezionato  mediante  procedura  di  evidenza
pubblica. 
    Occorre infine fare cenno, per completezza, alla fattispecie  del
tutto  diversa  dei  contratti  di  mecenatismo,  aventi  ad  oggetto
erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di lavori, servizi o
forniture non assistite da una specifica controprestazione  a  carico
dell'amministrazione. In tali casi, invero, come  si  e'  piu'  volte
ripetuto, si esula completamente dall'ambito applicativo  del  Codice
c.p. E', tuttavia, da ritenere che nel caso in cui il mecenate  offra
di provvedere direttamente o mediante impresa reperita e remunerata a
sua cura e spese l'esecuzione di prestazioni  di  lavori,  servizi  o
forniture  l'amministrazione  non   possa   comunque   esimersi   dal
riscontrare il possesso dei  requisiti  idoneativi  tecnici  in  capo
all'esecutore. 
    E', infatti, da ritenere che, con riferimento ai lavori,  servizi
e forniture relativi ai beni culturali le stesse esigenze  di  tutela
impongano all'amministrazione di rivolgersi sempre ed  esclusivamente
a soggetti qualificati, anche al di fuori dell'ambito di applicazione
del Codice c.p. 
    Invero, dall'articolo 29 del Codice  bb.cc.  discende  la  regola
generale della  necessita'  che  i  lavori  aventi  ad  oggetto  beni
culturali siano eseguiti solo da soggetti riconosciuti in possesso di
specifica  professionalita'.  Ma  anche  al  di  la'   del   suddetto
principio, che trova applicazione sempre, anche con riferimento  agli
interventi eseguiti su beni appartenenti a soggetti  privati,  e'  da
ritenere  che,  con  riferimento  ai  contratti  aventi  ad   oggetto
l'esecuzione di lavori servizi o forniture inerenti a beni  culturali
appartenenti a soggetti pubblici debba richiedersi il possesso  degli
specifici   requisiti   idoneativi   previsti   dal   Codice    c.p.,
indipendentemente dalla forma contrattuale  adottata  e  dall'importo
dei lavori. Poiche', infatti, il possesso dei requisiti in  argomento
si pone in  diretta  correlazione  con  le  esigenze  di  tutela  del
patrimonio  culturale  di  cui  all'articolo  9  della  Costituzione,
risulterebbe arbitrario e irragionevole far dipendere la soglia della
tutela assicurata nei confronti  dei  medesimi  beni  da  circostanze
occasionali e accidentali, quali l'importo complessivo dei  lavori  o
la scelta di ricorrere a una data tipologia contrattuale. 
    E',  in  altri  termini,  da  ritenere   che   un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni di  cui  all'articolo
199-bis, comma 3, e 201 del Codice c.p., nonche' 29 e 120 del  Codice
bb.cc.  conduca  necessariamente  a  ritenere  che  i  requisiti   di
idoneita'   tecnico-professionale    debbano    trovare    necessaria
applicazione in occasione dell'esecuzione  di  prestazioni  aventi  a
oggetto beni culturali, a prescindere dalla tipologia contrattuale  e
dal valore del contratto. 
    E', invece, da escludere che  la  stipulazione  di  contratti  di
patrocinio  sia  di   per   se'   soggetta   all'applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 38 del Codice c.p. in tema di requisiti di
idoneita'   generali.    Cio',    ovviamente,    non    toglie    che
l'amministrazione  sia  pur  sempre  tenuta,  secondo  i  principi  e
nell'osservanza   delle   norme   di   contabilita',   ad   accertare
l'onorabilita'  delle  proprie  controparti  contrattuali,  ancorche'
senza l'obbligo di attenersi rigidamente alle prescrizioni del citato
articolo 38 del Codice c.p. 
II.8 Modalita' operazionali della procedura. 
    Il meccanismo  procedurale  predisposto  dalla  nuova  disciplina
ricalca la migliore prassi  e  recepisce  le  indicazioni  ricavabili
dalle diverse pronunce intervenute in merito (v. in proposito, per  i
profili inerenti il necessario rispetto delle regole concorrenziali e
di pubblicitĂ -trasparenza, Corte cost. n. 45 del 2010). 
    Il testo  del  nuovo  articolo  199-bis  e'  costruito  in  forma
paratattica, con una sequenza di periodi brevi, per scandire in  modo
chiaro la successione dei diversi passi procedurali da compiere. 
    Come detto, la disciplina della sponsorizzazione nell'ambito  del
Codice c.p. e' ampiamente derogatoria rispetto a quella degli appalti
con riguardo alle modalita' di aggiudicazione  del  contratto.  Nulla
vieta, peraltro,  all'amministrazione  di  richiamare  nel  bando  le
disposizioni del Codice c.p. che regolamentano la fase  di  selezione
del contraente. In tal caso, essa si vincolera' al rispetto  di  tali
disposizioni, ove impongano oneri procedurali piu' gravosi rispetto a
quelli stabiliti dal citato articolo 199-bis. 
    L'articolo 199-bis  prevede  che  alla  programmazione  segua  la
pubblicazione di appositi bandi,  dai  contenuti  molto  semplificati
(con una variante di maggiore dettaglio e specificazione per il  caso
di sponsorizzazione tecnica), per accelerare e semplificare i compiti
della stazioni appaltanti. 
    L'amministrazione procedente deve decidere e scegliere, come gia'
detto, se vuole una sponsorizzazione tecnica, pura  o  mista.  Questa
scelta di base e' fondamentale per la chiarezza  della  procedura  da
seguire. Nel caso di  sponsorizzazione  tecnica,  infatti,  il  bando
sara' piu' complesso, perche' dovra' indicare anche i parametri  e  i
criteri di valutazione delle offerte (in particolare,  in  ordine  ai
contenuti    progettuali    e    alle    modalita'    di    selezione
dell'appaltatore). 
    E' da  ritenere  che  la  procedura  selettiva  finalizzata  alla
stipulazione di una sponsorizzazione pura possa essere  avviata  gia'
sulla  base  del  documento  inserito  nell'apposito  allegato   alla
programmazione dei lavori pubblici, che -  come  gia'  detto  -  puo'
consistere  anche  in  un  mero  studio  di  fattibilita'  in   forma
semplificata.  Nel  caso  della  sponsorizzazione  tecnica  o  mista,
l'amministrazione  porra'  alla  base  della  procedura   l'elaborato
appropriato in relazione all'oggetto del bando, il quale,  come  pure
si e' detto, puo' mirare all'affidamento allo sponsor anche di uno  o
piu' livelli di progettazione dell'intervento. 
    La pubblicazione deve avvenire secondo  le  modalita'  ordinarie,
sul sito istituzionale  dell'amministrazione  procedente  per  almeno
trenta giorni, con avviso su almeno due dei principali  quotidiani  a
diffusione nazionale e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, nonche', per i contratti di importo superiore  alle  soglie
di cui all'articolo 28 del  Codice  c.p.,  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea. 
    Il meccanismo di selezione di base e'  improntato  a  criteri  di
semplicita' e di chiarezza. 
    Nel caso di sponsorizzazione pura, si avra' - in genere, e  salvo
quanto subito di seguito si dira'  -  una  richiesta  di  offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nel  caso  di
sponsorizzazione tecnica (o mista, per la parte "tecnica"), si  avra'
(non solo una  richiesta  di  offerte  in  aumento  sull'entita'  del
finanziamento minimo, ma anche)  una  richiesta  del  progetto  o  di
un'offerta complessiva di realizzazione dell'intervento a cura  dello
sponsor. 
    Il criterio di  aggiudicazione  della  sponsorizzazione  pura  e'
dunque generalmente quello del maggior rialzo  sull'importo  posto  a
base di gara. 
    Il criterio di aggiudicazione della sponsorizzazione tecnica  e',
invece, quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    Peraltro, anche in caso di sponsorizzazione pura, e' da  ritenere
non esclusa la possibilita' per l'amministrazione di valutare,  oltre
all'offerta economica, anche la strategia promozionale dello sponsor,
mediante l'attribuzione di un punteggio per il piano di comunicazione
elaborato dal concorrente, nel  rispetto  delle  possibilita'  e  dei
limiti stabiliti dal bando. Tale punteggio potrebbe tenere conto,  ad
esempio: delle potenzialita' del piano di comunicazione presentato in
termini di promozione della conoscenza o, comunque, di valorizzazione
del bene culturale; dell'entita'  e  tipologia  di  controprestazioni
ipotizzate a favore dello sponsor; di  eventuali  ulteriori  vantaggi
offerti,  con  le  modalita'  predeterminate  dal  bando,  in  favore
dell'amministrazione (e che potranno anche consistere nell'offerta di
provvedere a ulteriori interventi  conservativi,  anche  relativi  ad
altri beni). 
    Va, peraltro, segnalato che l'amministrazione, in  tali  ipotesi,
potra' regolare il meccanismo di aggiudicazione secondo  due  diverse
modalita'. E', infatti, ipotizzabile sia la previsione nel  bando  di
un criterio di ponderazione dell'offerta economica rispetto a  quella
tecnica, sia anche la fissazione  di  un  tetto  massimo  di  offerta
economica,  raggiunto  il  quale  verra'  valutata  la  strategia  di
comunicazione  del  singolo  concorrente,  con  attribuzione  di  uno
specifico punteggio. 
    Le suddette soluzioni  presentano  indubbi  pregi,  specie  nelle
operazioni di  piu'  elevato  valore  economico,  poiche'  consentono
all'amministrazione  di   risolvere   sostanzialmente   il   problema
dell'adeguata stima della controprestazione offerta  allo  sponsor  e
sollevano, inoltre, la stazione appaltante dall'onere  di  provvedere
alla puntuale predeterminazione delle controprestazioni offerte.  Dal
punto di vista delle imprese, d'altra parte, e' in genere preferibile
non doversi attenere  alle  modalita'  di  promozione  della  propria
immagine  rigidamente  predeterminate  dal  bando,  bensi'  avere  la
possibilita' di elaborare  una  propria  strategia  di  comunicazione
fondata sulle specifiche esigenze aziendali. Pertanto, tale modalita'
potrebbe astrattamente consentire anche di aumentare  il  numero  dei
concorrenti. 
    Inoltre,   come   si   e'   anticipato   al    paragrafo    II.5,
l'aggiudicazione  della  sponsorizzazione  pura   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - e, in particolare, con
la  fissazione   di   un   tetto   massimo   di   offerta   economica
corrispondente, nella specie, all'importo dei lavori  -  consente  di
superare i particolari problemi contabili degli uffici non dotati  di
speciale autonomia del Ministero. Questi,  infatti,  sono  obbligati,
nelle sponsorizzazioni pure, a prevedere  l'accollo  da  parte  dello
sponsor del debito dell'amministrazione verso l'appaltatore  (per  le
ragioni di cui si trattera' al  paragrafo  II.10)  e  non  potrebbero
introitare  direttamente  l'eventuale  eccedenza  di  offerta   dello
sponsor rispetto all'importo dei  lavori.  Il  problema  e',  invero,
risolto  in  radice  ove  sia  previsto  che  lo  sponsor,  oltre  ad
accollarsi l'intero corrispettivo degli  interventi  previsti,  possa
essere valutato in base  alla  sua  strategia  di  comunicazione  e/o
rispetto alle  eventuali  ulteriori  utilita'  offerte,  diverse  dal
denaro. 
    In  caso  di  aggiudicazione   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, troveranno  ovviamente  applicazione
le pertinenti disposizioni del Codice c.p. e del Regolamento c.p. 
    L'amministrazione procedente, ricevute  le  offerte,  provvede  a
stilare  una  graduatoria  in  ordine   decrescente   degli   importi
complessivi offerti.  E'  previsto,  come  si  e'  detto,  il  potere
discrezionale dell'autorita' procedente di  sollecitare  un  rilancio
sulle offerte in aumento. 
    In   ogni   caso,    resta    affidata    anche    alla    scelta
tecnico-discrezionale di ciascuna amministrazione la elaborazione  di
metodi, anche di  dialogo  competitivo  e  di  altri  negoziati  piu'
semplici ed efficaci. 
    Nel caso di sponsorizzazione tecnica, occorrera'  ricorrere  alla
nomina di un'apposita commissione  giudicatrice  (secondo  le  regole
generali dettate dal Codice c.p.), sempre che si tratti di interventi
di valore superiore a un milione di euro e nei  casi  di  particolare
complessita'. Il nono periodo del comma 1 del nuovo articolo 199-bis,
infatti, li' dove dispone che "le offerte  pervenute  sono  esaminate
(...),  in  caso  di  interventi  il  cui  valore  stimato  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e
nei  casi  di  particolare  complessita',  mediante  una  commissione
giudicatrice",   si   riferisce   esclusivamente   al   caso    della
sponsorizzazione  tecnica  o  mista.   Cio'   in   quanto   un   tale
appesantimento procedurale non si giustificherebbe  per  il  caso  di
sponsorizzazione pura. 
    E' evidente che, allorche' si nomini  una  commissione  di  gara,
dovranno trovare applicazione i corrispondenti principi e  norme  del
Codice c.p. (v. in particolare, l'articolo 84). Anche le modalita' di
funzionamento della commissione giudicatrice, non diverse nel caso di
ricerca di sponsor rispetto alla generalita' dei  casi  di  selezione
del privato contraente, sono  quelle  previste  dal  Codice  c.p.  ed
elaborate dalla giurisprudenza amministrativa di settore. 
    L'amministrazione  procede  alla   stipula   del   contratto   di
sponsorizzazione con il soggetto  che  ha  offerto  il  finanziamento
maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha  proposto  l'offerta
realizzativa giudicata migliore, secondo i parametri di valutazione e
i  criteri  di   giudizio   enunciati   nel   bando,   in   caso   di
sponsorizzazione tecnica. 
    Nel caso di sponsorizzazioni miste, naturalmente,  si  avra'  una
corrispondente combinazione procedurale, per cui l'offerta  economica
sara' collocata in graduatoria in ragione del maggior aumento offerto
sull'importo minimo del finanziamento stabilito nel bando, mentre  la
parte tecnica dell'offerta sara' valutata alla stregua dei  parametri
e dei criteri di giudizio appositamente stabiliti,  per  tale  parte,
nel bando. L'aggiudicazione conseguira' alla sommatoria dei risultati
dei due distinti segmenti procedurali ora descritti. 
    Prima  della  stipula  del  contratto,   l'amministrazione   deve
provvedere a svolgere una serie di controlli. 
    Innanzitutto, richiede all'aggiudicatario nonche' al  concorrente
che segue in  graduatoria  di  provare  il  possesso  dei  requisiti.
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace  dopo  la  verifica  del
possesso dei prescritti requisiti. 
    In disparte la  questione  dell'applicabilita'  ai  contratti  di
sponsorizzazione, esclusi dalla integrale  applicazione  delle  norme
codicistiche,  delle  disposizioni  di  carattere  generale  di   cui
all'articolo 11 del Codice c.p., si raccomanda comunque, per fini  di
cautela in vista di eventuali contenziosi, l'osservanza  delle  norme
che prescrivono uno standstill period tra l'aggiudicazione definitiva
e la stipulazione del contratto. In particolare, in base al comma  10
del richiamato articolo 11 del Codice c.p.,  il  contratto  non  deve
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima
comunicazione  del  provvedimento   di   aggiudicazione   definitiva.
Inoltre,  ai  sensi  del  successivo  comma  10-ter,   in   caso   di
proposizione  di  ricorso  avverso  l'aggiudicazione  definitiva  con
contestuale  domanda  cautelare,  e'  preclusa  la  stipulazione  del
contratto dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla
stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che
entro tale termine intervenga almeno il  provvedimento  cautelare  di
primo grado o la pubblicazione  del  dispositivo  della  sentenza  di
primo grado in caso di decisione  del  merito  all'udienza  cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. 
    Occorre  inoltre  ricordare,  per  completezza   della   presente
disamina, che le procedure di selezione degli sponsor  sono  soggette
alle prescrizioni in materia di pubblicita'  recentemente  introdotte
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190,  recante  "Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione". In particolare, dalle previsioni  di
cui all'articolo 1, comma 15 e comma 16, lettera b), della  legge  in
argomento discende l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui
propri siti istituzionali le informazioni relative alle procedure  di
"scelta del contraente  per  l'affidamento  di  lavori,  forniture  o
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
(...)". In base al successivo comma 27, le informazioni pubblicate ai
sensi dei commi 15  e  16  sono  trasmesse  in  via  telematica  alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'articolo  13  del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni. 
    Il comma 31 del medesimo articolo 1 della legge n. 190  del  2012
stabilisce, inoltre, che le informazioni  rilevanti  e  le  modalita'
della  pubblicazione  delle   informazioni   in   argomento   saranno
individuate mediante apposito decreto del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per le  materie  di  competenza,
sentita  la  Conferenza  Unificata.  Con  specifico  riferimento   ai
procedimenti di scelta del contraente, le  stazioni  appaltanti  sono
tenute in ogni caso, ai sensi del comma 32, a pubblicare  nei  propri
siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando;
l'elenco   degli   operatori   invitati   a    presentare    offerte;
l'aggiudicatario;   l'importo   di   aggiudicazione;   i   tempi   di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme
liquidate. E', inoltre, previsto che entro  il  31  gennaio  di  ogni
anno, tali informazioni,  relativamente  all'anno  precedente,  siano
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in  un
formato  digitale  standard  aperto  che  consenta  di  analizzare  e
rielaborare,  anche  a  fini  statistici,  i  dati  informatici.   Le
amministrazioni sono tenute a trasmettere in  formato  digitale  tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici,
che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia
di stazione appaltante e per regione. 
II.9 L'ipotesi  di  esito  negativo  della  procedura  selettiva:  il
ricorso alla negoziazione diretta. 
    In caso di esito negativo della gara,  trovera'  applicazione  il
comma 2 dell'articolo 199-bis, il quale consente,  in  tale  ipotesi,
alla stazione appaltante di  ricercare  di  propria  iniziativa,  nei
successivi sei mesi, lo sponsor con cui negoziare il contratto. 
    La disposizione in esame disciplina  espressamente  un  passaggio
procedurale   che   ha   evidenziato   particolari   criticita'.   La
possibilita' per l'amministrazione  procedente,  entro  un  lasso  di
tempo  successivo  ragionevole  (sei  mesi),  di  individuare   senza
formalita' il contraente con cui negoziare a  trattativa  privata  il
contratto di sponsorizzazione e' invero subordinata  alla  condizione
che rimangano ferme "la  natura  e  le  condizioni  essenziali  delle
prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica". 
    Conseguentemente, e'  da  ritenere  vietata  la  stipula  di  una
sponsorizzazione pura dopo la richiesta, nella fase di sollecitazione
pubblica, di una sponsorizzazione tecnica. E', invece, consentito che
sia  stipulata  una  sponsorizzazione  mista   dopo   una   gara   di
sponsorizzazione pura rimasta  deserta.  La  norma,  infatti,  lascia
spazi  di  elasticita'  per  una  sua  applicazione  ragionevole:  il
principio dell'identita' della prestazione e del  tipo  di  contratto
(tra gara e fase successiva di negoziazione diretta) non puo'  essere
interpretato    in    termini    cosi'    rigidi    da     precludere
(contraddittoriamente)  ogni  spazio  agli  esiti  fisiologici  della
negoziazione,  che  deve  e  puo'  condurre  a  quegli  aggiustamenti
ragionevoli che possano rendere  l'operazione  fattibile,  eliminando
per   l'appunto   quelle   previsioni   di    bando    irrealistiche,
eccessivamente onerose o  complesse,  di  difficile  attuazione,  che
avevano contribuito a causare l'esito negativo della gara. 
    Entro questi limiti e secondo principi di proporzionalita'  e  di
ragionevolezza, dunque, deve ritenersi permessa, a termini di  questa
nuova disposizione, la conclusione di un contratto analogo  a  quello
prefigurato nell'avviso pubblico, purche' rispettoso della  natura  e
delle condizioni essenziali di quello ipotizzato nel bando. 
    La  disposizione  conclude,  infine,   prevedendo   che,   atteso
eventualmente, ove ritenuto opportuno, il termine di sei mesi  aperto
alla ricerca negoziata dello sponsor, il medesimo progetto  possa,  a
discrezione dell'amministrazione, o essere accantonato (o  realizzato
con fondi pubblici, se disponibili), o essere  nuovamente  pubblicato
nell'allegato  del   programma   triennale   dei   lavori   dell'anno
successivo. 
II.10 Il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor mediante
accollo del debito dell'amministrazione verso l'esecutore dei lavori,
servizi o forniture. 
    La nuova disposizione, recependo e disciplinando una prassi  gia'
diffusa,  ha  previsto  la  possibilita'  che  il   pagamento   della
contribuzione economica dello sponsor possa avvenire  anche  mediante
accollo   delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto  dovuti  dall'amministrazione.  In  tale  evenienza   il
contratto di appalto, a valle della sponsorizzazione,  assumera'  una
configurazione trilaterale, con compartecipazione dello sponsor,  che
si assumera' anche nei confronti dell'appaltatore  l'obbligazione  di
pagamento   del   corrispettivo   dell'appalto,    con    contestuale
accettazione, da parte dell'impresa, di tale modalita' di  pagamento,
che dovra' essere espressamente indicata nel bando per l'appalto  dei
lavori. 
    La previsione in esame e' palesemente originata dall'esigenza  di
sopperire alle peculiari rigidita' giuscontabili imposte dalla  legge
alla  gestione  della  maggior  parte  degli  uffici  periferici  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Ci  si  riferisce,  in
particolare, alle Direzioni regionali, competenti in linea di massima
all'appalto   degli    interventi    conservativi,    nonche'    alle
soprintendenze "ordinarie", ossia di  quelle  che  non  godono  della
speciale autonomia contabile e finanziaria riconosciuta agli Istituti
centrali  e  a  quelli  dotati  di  autonomia   speciale   ai   sensi
dell'articolo 15, commi 1 e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre  2007,  n.  233  e  successive  modificazioni,
recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero. 
    Occorre  infatti  considerare  che  gli  uffici  periferici   del
Ministero diversi dagli Istituti  centrali  e  da  quelli  dotati  di
autonomia  speciale  si  avvalgono  esclusivamente  delle   dotazioni
finanziarie disponibili nelle relative  contabilita'  speciali.  Tali
contabilita',  pero',  possono   essere   alimentate   esclusivamente
mediante trasferimenti pubblici. Ne  deriva  che  ove  l'ufficio  (si
ribadisce: non dotato dell'anzidetta  speciale  autonomia  contabile)
stipuli un contratto di  sponsorizzazione  pura,  lo  sponsor  dovra'
versare l'importo pattuito  nell'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e  delle  finanze
ai fini della successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del
conseguentemente accredito nella contabilita'  speciale  dell'ufficio
interessato.  Meccanismo,  questo,  di  rilevante   complessita',   e
destinato di per se' a complicare e  rallentare  la  procedura  e  lo
svolgimento dei lavori. Proprio per  tale  ragione,  la  disposizione
normativa  fa  espresso  riferimento  alla  possibilita'  che   nelle
sponsorizzazioni pure il corrispettivo a  carico  dello  sponsor  non
debba  essere  direttamente   versato   all'amministrazione,   bensi'
direttamente all'impresa aggiudicataria dei  lavori,  dei  servizi  o
delle   forniture,   attraverso   l'accollo   del   relativo   debito
dell'amministrazione. Ovviamente, in tale  ipotesi  la  modalita'  di
pagamento in argomento dovra' essere indicata nel bando di  selezione
dell'impresa  aggiudicataria  dei  lavori,  servizi  o  forniture  e,
inoltre, l'amministrazione dovra' prevedere, nel contratto  stipulato
con lo sponsor, idonee cautele  al  fine  di  assicurare  l'effettivo
adempimento delle obbligazioni assunte. 
    Occorre, comunque, segnalare per completezza che ne' gli  importi
derivanti da sponsorizzazione ne' - a seguito  di  recenti  modifiche
normative - quelli originanti da erogazioni  liberali  sono  soggetti
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  615  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)  e  nel  paragrafo  14
dell'elenco 1 allegato alla medesima legge. 
    Invero la  suddetta  disposizione  ha  stabilito  il  divieto  di
riassegnazione diretta ai capitoli  di  bilancio  del  Ministero  dei
proventi derivanti da una  pluralita'  di  disposizioni  incluse  nel
richiamato elenco. In forza di questo divieto, le relative somme sono
riversate in  conto  entrate  del  tesoro  per  essere  eventualmente
riassegnate, fino a un importo massimo del 50%, nel  successivo  anno
finanziario. Tuttavia, tra le norme indicate nell'elenco in argomento
non figura l'articolo 120 del Codice bb.cc. e, quindi,  non  sono  da
ritenersi inclusi i proventi derivanti dalla sponsorizzazione di beni
culturali. Per altro verso, l'iniziale indicazione nell'elenco citato
delle disposizioni in materia di erogazioni liberali (legge 30  marzo
1965, n. 340, nonche' legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma
8) e' stata espunta dall'articolo 42, comma 9, del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    Pertanto,  come  gia'  si  e'  detto,  i  proventi  derivanti  da
sponsorizzazioni  e  da  erogazioni  liberali  devono  sempre  essere
integralmente riassegnati allo stato di previsione  della  spesa  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  senza   alcuna
decurtazione. Cio', peraltro, non pregiudica quanto  sopra  detto  in
merito all'opportunita', per gli  uffici  non  dotati  dell'anzidetta
speciale  autonomia  contabile,  di  ricorrere  preferibilmente  alle
sponsorizzazioni tecniche ovvero alle sponsorizzazioni  pure  con  il
gia' detto meccanismo dell'accollo del debito, allo scopo di  evitare
il notevole dispendio di attivita' amministrativa e, soprattutto,  di
tempo legato alle procedure di riassegnazione delle risorse. 
 
                                 III 
 
 
Linee guida attuative dell'articolo 120 del Codice dei beni culturali
                           e del paesaggio 
 
    L'articolo 120 del Codice bb.cc.  e'  essenzialmente  rivolto  ad
assicurare la compatibilita' dei rapporti di sponsorizzazione con  le
esigenze di tutela dei beni culturali. 
    Cio' spiega perche' la disposizione  -  nella  formulazione  oggi
vigente, introdotta dal decreto legislativo 26 marzo 2008,  n.  62  -
risulti applicabile in  ogni  ipotesi  di  sponsorizzazione  di  beni
culturali. 
    La disposizione contiene: 
      - un'ampia definizione dell'oggetto della sponsorizzazione, che
e' prevista "per la progettazione o  l'attuazione  di  iniziative  in
ordine  alla  tutela  ovvero  alla  valorizzazione   del   patrimonio
culturale", vale a dire, in pratica, per ogni tipo di intervento che,
nel rispetto  delle  disposizioni  del  Codice  bb.cc.,  puo'  essere
realizzato nei confronti dei beni tutelati; 
      - la precisazione dell'indifferenza, dal punto di  vista  della
possibilita'  di  realizzare  una  sponsorizzazione,  della   natura,
pubblica, privata non lucrativa o commerciale, del soggetto  titolare
dell'attivita' oggetto di sponsorizzazione,  posto  che  le  predette
"iniziative" possono essere  "del  Ministero,  delle  regioni,  degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di altri soggetti  pubblici
o di persone giuridiche private senza fine di  lucro"  ma  anche  "di
soggetti privati su beni culturali di loro proprieta'"; 
      - un'ampia definizione del contenuto  della  prestazione  dello
sponsor, che, coerentemente con la definizione data dal Codice  c.p.,
rilevante  ai  distinti  fini  pro-concorrenziali,  comprende   "ogni
contributo, anche in beni o servizi"; nonche', in accordo  con  detta
definizione  e  con  la   configurazione   che,   in   generale,   la
sponsorizzazione  ha  assunto,  secondo  la  giurisprudenza  e  nella
prassi, la definizione della prestazione dello sponsee, che  consiste
nel consentire e favorire  "l'associazione  del  nome,  del  marchio,
dell'immagine,  dell'attivita'  o  del   prodotto   (dello   sponsor)
all'iniziativa oggetto del contributo" e  delle  finalita'  oggettive
della prestazione dello sponsor, che si concretizzano nello "scopo di
promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto
dell'attivita' del soggetto erogante". 
    Dalla  predetta  definizione   discende   anche   la   necessaria
destinazione all'iniziativa sponsorizzata della prestazione (sia essa
di contenuto finanziario, tecnico o misto) resa dallo sponsor. 
    In altri termini, appare estranea alla logica della  disposizione
in esame, la possibilita' che si sponsorizzi un intervento su  di  un
bene  culturale,  per  trarne  vantaggi   economici   da   utilizzare
esclusivamente a beneficio di un bene culturale tutt'affatto  diverso
e che, secondo i programmi di tutela o le strategie  dell'offerta  di
valorizzazione, non sia collegato al primo. Va al riguardo  rimarcato
che  la  sponsorizzazione  comporta  pur  sempre  l'impegno  di  beni
culturali per una finalita'  commerciale;  come  tale,  non  compresa
nella destinazione precipua del patrimonio culturale (alla  "pubblica
fruizione" - secondo i principi sanciti dagli articoli 1-3 del Codice
bb.cc. - per quanto tecnicamente e  giuridicamente  consentito  dalle
caratteristiche  dei  singoli  beni  e  dalla  natura  dei   soggetti
proprietari) ed anzi suscettibile di intaccare il valore  identitario
del bene, in quanto potenzialmente idonea a suggerire all'utente  una
sorta di appropriazione del bene da parte dello sponsor. Per  ovviare
a cio', nell'intenzione della norma, occorre che  l'intervento  dello
sponsor  possa  evidenziare  una  diretta  ricaduta  positiva   sulla
conservazione e valorizzazione  del  bene  la  cui  immagine,  seppur
temporaneamente e parzialmente ed in  modo  controllato,  lo  sponsor
utilizza. Ovviamente cio'  non  contraddice  quanto  sopra  detto  in
ordine alla possibilita'  (su  cui  v.  il  paragrafo  II.5)  che  le
prestazioni rese dallo sponsor abbiano un valore superiore rispetto a
quello   degli   interventi   necessari   al   bene   oggetto   delle
controprestazioni offerte al privato. 
    Il  comma  1  dell'articolo  120  del  Codice  bb.cc.,  oltre   a
puntualizzare i caratteri dell'istituto, a sgombrare  i  dubbi  sulla
generale  possibilita'  di  ricorrere  alla  sponsorizzazione   e   a
collegare   la   prestazione   dello   sponsor   alla   realizzazione
dell'iniziativa di tutela o  valorizzazione  sponsorizzata,  precisa,
nell'ultimo  periodo,  che,  in  ogni  ipotesi  e  sulla  base  delle
caratteristiche   concrete    del    caso,    e'    necessario    che
l'amministrazione competente  effettui  una  previa  "verifica  della
compatibilita' ... con le esigenze della tutela" del  bene  (verifica
che riguarda sia l'iniziativa in se', sia la  sponsorizzazione  della
medesima). 
    Si tratta di un'applicazione, all'ipotesi della sponsorizzazione,
del  principio  della  necessaria  previa  autorizzazione   di   ogni
intervento che incida (non soltanto materialmente, ma anche soltanto)
idealmente, sull'immagine e sul valore culturale del bene. 
    Il principio  i  parola  e',  in  particolare,  desumibile  dagli
articoli 20, comma 1 (secondo il quale "I beni culturali non  possono
essere distrutti, deteriorati,  danneggiati  o  adibiti  ad  usi  non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali  da
recare pregiudizio  alla  loro  conservazione"),  21,  comma  4  (che
richiede la comunicazione del "mutamento di destinazione  d'uso",  al
fine di consentire di verificare il rispetto  del  predetto  divieto)
del Codice, e che discende da quello generale, sancito  dall'articolo
6, comma 2, del Codice, secondo cui "La valorizzazione e' attuata  in
forme compatibili con la  tutela  e  tali  da  non  pregiudicarne  le
esigenze" (e la sponsorizzazione, anche quale forma di  promozione  e
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio  culturale,
rientra  a  pieno  titolo  nell'ambito  della  valorizzazione,   come
definito dall'articolo 6, comma 1, del Codice). 
    L'esigenza della previa  valutazione  di  compatibilita'  risulta
ulteriormente evidenziata nel comma 2 dell'articolo  120,  dove,  nel
definire il contenuto della prestazione dello sponsee,  si  ribadisce
che la promozione dello sponsor deve avvenire "in  forme  compatibili
con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del  bene
culturale da tutelare o valorizzare" e che la individuazione di dette
forme  e   modalita'   deve   "stabilirsi   con   il   contratto   di
sponsorizzazione". 
    Il parametro della valutazione di  compatibilita'  e'  costituito
anzitutto dal provvedimento costitutivo del vincolo o da  quello  con
cui e' stato positivamente verificato l'interesse culturale del bene. 
    Il contratto, nella  parte  in  cui  individua  i  contenuti,  le
finalita' ed  i  limiti  dell'utilizzazione  del  bene  culturale  (o
meglio, nella gran parte dei casi,  della  sua  immagine)  consentita
allo sponsor, viene cosi' ad  assumere  rilevanza  sotto  il  profilo
della tutela, rendendo necessaria la previa verifica della competente
soprintendenza, al pari di  quanto  richiesto  dall'articolo  21  del
Codice bb.cc., per ogni modificazione materiale del bene culturale  o
della sua collocazione. 
    In ogni caso, e' necessario che la  soprintendenza  consideri  il
valore culturale del bene ed  il  suo  significato  identitario,  per
stabilire   se   le   relative   iniziative    siano    concretamente
sponsorizzabili e quali limiti debbano essere  eventualmente  apposti
alla sponsorizzazione. Va da se' che,  a  seconda  dei  casi  in  cui
avviene la scelta dello sponsor e la definizione  dei  contenuti  del
contratto, la valutazione di  compatibilita'  potra'  comportare  una
modifica della proposta pervenuta da  parte  dell'aspirante  sponsor,
una rimodulazione del  bando  di  selezione  delle  proposte,  ovvero
l'inserimento  di  prescrizioni  nell'autorizzazione  rilasciata   al
privato per la sponsorizzazione dei beni di sua proprieta'. 
    Da cio' deriva  che,  come  e'  espressamente  previsto  che  nel
contratto di sponsorizzazione  siano  riportate  con  precisione  "le
modalita'  di  erogazione  del  contributo,  nonche'  le   forme   di
controllo,  da  parte  del  soggetto  erogante,  sulla  realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce" (articolo 120,  comma
3),   analogamente   debbano   essere   riportati    con    chiarezza
(privilegiando  un  metodo  di  elencazione  casistica  tassativa)  i
contenuti della prestazione dello sponsee, vale a dire le  modalita',
conseguenti alla predetta valutazione di compatibilita', con le quali
lo sponsor  potra'  collegare  la  propria  attivita'  o  la  propria
immagine all'iniziativa sponsorizzata. 
    Cosi', ad esempio, in occasione dell'esecuzione di un  intervento
di restauro, potranno  essere  valutate  (oltre,  naturalmente,  alla
presentazione ufficiale attraverso i media  dell'iniziativa  e  dello
sponsor) prestazioni quali: la presenza del logo  dello  sponsor  sui
biglietti, sulle pubblicazioni e/o sul sito web dell'amministrazione;
la distribuzione presso le casse dei musei di  depliant  e  materiale
pubblicitario dello sponsor;  il  rilascio  di  un  certo  numero  di
biglietti   gratuiti   per   l'accesso   al   museo   oggetto   della
sponsorizzazione o ad altri siti espositivi dell'amministrazione;  la
concessione a titolo gratuito, fatto salvo il  rimborso  delle  spese
eventualmente sostenute dall'amministrazione, di  spazi  per  eventi,
definendone la durata; la pubblicazione  dei  lavori  realizzati  con
relativa presentazione alla stampa. 
    In linea di massima, non sembra opportuno  che  l'amministrazione
predisponga un "pacchetto" di  offerte  promozionali  e  proponga  (o
imponga)  agli  interessati  sempre  le  stesse,   in   quanto   ogni
sponsorizzazione ha caratteristiche proprie, e la sua buona  riuscita
e'  affidata  alla   capacita'   di   personalizzare   l'offerta   di
comunicazione  creando  un  proficuo  collegamento   tra   l'immagine
aziendale e l'evento. Al contrario, nella  previa  definizione  delle
modalita'   della    sponsorizzazione,    l'amministrazione    dovra'
considerare lo stretto legame che collega  la  sponsorizzazione  alla
comunicazione  e  molte  volte  alla  c.d.  comunicazione   integrata
dell'evento.  Infatti  per  l'impresa  l'obiettivo  di  fondo   delle
sponsorizzazioni e' quello di  aumentare  il  prestigio  dell'azienda
nella comunita' in cui opera  e  di  ottenere  notorieta'  presso  un
particolare tipo di pubblico;  a  differenza  degli  altri  strumenti
pubblicitari e promozionali, che sono diretti ad esaltare il prodotto
e finiscono pero' per esaurire la loro efficacia nel  breve  periodo,
la sponsorizzazione  permette  di  qualificare  l'azienda  e  la  sua
produzione promuovendo l'immagine aziendale nella sua interezza e nel
tempo. Quindi nel programma complessivo relativo  alle  modalita'  di
collegamento  dell'immagine  aziendale  all'iniziativa  sponsorizzata
sara' opportuno non trascurare le iniziative piu' dirette ed incisive
di  comunicazione  (come  associare  lo  sponsor  alla  comunicazione
istituzionale dell'iniziativa, consentire  allo  sponsor  di  attuare
forme di comunicazione  distintiva,  di  incontrare  direttamente  il
proprio pubblico, di accedere ai media, e via dicendo). 
    L'amministrazione  dovra',  inoltre,   avere   sempre   presente,
nell'impostazione del rapporto, le esigenze da soddisfare mediante la
sponsorizzazione,  il  valore  del  contributo  e  il  valore   della
promozione del nome, del marchio o dell'immagine dello  sponsor  (per
quanto  sia  possibile  desumere  attraverso  una  considerazione  di
fattori eterogenei, ma tutti indici presuntivi dell'importanza  della
prestazione,  quali:   la   rilevanza   intrinseca   dell'iniziativa,
l'impegno  dell'amministrazione  nella  sua  realizzazione,  analoghe
esperienze di sponsorizzazione  in  ambito  pubblico  o  privato,  il
budget pubblicitario degli operatori  potenzialmente  interessati,  e
via dicendo), in modo da  rispettare  il  fondamentale  canone  della
proporzionalita' e dell'economicita'  dell'attivita'  amministrativa.
Fermo restando che (come meglio specificato  ai  paragrafi  II.3.1  e
II.5)  l'indice  piu'  significativo  e'  costituito  dalla  concreta
risposta data dagli  operatori,  a  seguito  di  un  sondaggio  o  un
interpello del mercato. 
    Una  riflessione  specifica  e'   necessaria   in   ordine   alla
possibilita' che lo sponsor effettui  pubblicita'  sui  ponteggi  dei
cantieri di restauro, per la quale si rinvia al successivo  paragrafo
IV. 
 
                                 IV 
 
 
                  Manifesti e cartelli pubblicitari 
 
    Alcune considerazioni particolari devono svolgersi  con  riguardo
alle diverse ipotesi in cui il  rapporto  di  sponsorizzazione  o  di
vendita di spazi pubblicitari preveda  l'apposizione  di  cartelli  o
altri mezzi di pubblicita' sugli edifici o nelle aree  tutelati  come
beni culturali. In tali casi,  trovera'  applicazione  la  disciplina
generale di cui all'articolo 49 del Codice bb.cc. 
    Va  fin  d'ora  rimarcato  che   l'articolo   49   demanda   alla
soprintendenza una valutazione di compatibilita' (dei  cartelloni  ed
altri  mezzi  pubblicitari)  del  tutto  analoga  a  quella  prevista
dall'articolo  120  per  le  sponsorizzazioni  (e  riguardante   ogni
possibile  contenuto  della  prestazione  a  favore  dello   sponsor,
compresa, appunto, l'installazione di mezzi pubblicitari). 
    La mancanza  di  un  espresso  coordinamento  tra  le  previsioni
(parzialmente sovrapponibili) si spiega col fatto che  l'articolo  49
vigente costituisce una maggiore articolazione dell'articolo  50  del
Testo Unico di cui al decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490
(che a sua volta traeva  origine  dall'articolo  22  della  legge  1°
giugno 1939, n. 1089), mentre la  disciplina  delle  sponsorizzazioni
contenuta nell'articolo 120 costituisce una novita' del Codice bb.cc. 
    In ogni caso, non sussiste il problema di stabilire  un  rapporto
di specialita' o prevalenza tra le disposizioni, trattandosi di norme
in parte coincidenti e per  il  resto  suscettibili  di  applicazione
congiunta. 
    L'articolo 49, infatti, prevede (al comma 1) un generale  divieto
di "collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli
edifici e nelle aree tutelati come beni culturali", salvo  che  siano
autorizzati  dal  soprintendente,  e  sempre  che   "non   danneggino
l'aspetto,  il  decoro  o  la  pubblica  fruizione"  degli   immobili
interessati. Analoga disposizione e' dettata (al comma 2)  in  ordine
alla collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade nell'ambito o
in prossimita' dei beni culturali;  collocazione  che  e'  sottoposta
alle autorizzazioni (di competenza degli enti gestori  delle  strade)
previste dal Codice della strada, le quali possono essere  rilasciate
solo previo  parere  favorevole  espresso  dalla  soprintendenza  con
riferimento al medesimo parametro ("compatibilita' ... con l'aspetto,
il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati") individuato  al
comma 1. 
    In  ogni  caso  (comma  3),  "il  nulla  osta  o  l'assenso   per
l'utilizzazione a fini  pubblicitari  delle  coperture  dei  ponteggi
predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione"  puo'
essere rilasciato "per un  periodo  non  superiore  alla  durata  dei
lavori".  Cio'  all'evidente  fine  di  coniugare  la  necessita'  di
reperire, mediante la concessione degli spazi pubblicitari,  i  mezzi
finanziari o  le  prestazioni  di  lavori  necessarie  all'intervento
conservativo  con  quella  di  non  mantenere  oltre  il   necessario
installazioni che  comunque  incidono,  limitandola,  sulla  pubblica
fruizione del bene. 
    L'esigenza di  dettare  apposite  linee  guida  agli  uffici  per
l'applicazione dell'articolo 49, da tempo avvertita, ha gia' condotto
all'adozione  di  apposite   indicazioni,   fornite   con   la   nota
dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 15550  del  13  luglio  2007.  Con
detta nota, a fronte della richiesta di definire indirizzi e  criteri
generali per l'esercizio da parte dei soprintendenti  della  facolta'
di autorizzare la collocazione o l'affissione  di  cartelli  o  altri
mezzi di pubblicita' sugli edifici e nelle aree  tutelate  come  beni
culturali, incluse le coperture dei ponteggi,  si  e'  opportunamente
evidenziato che  ogni  provvedimento  di  autorizzazione  emanato  al
riguardo, "si configura  come  atto  assunto  in  deroga  al  vigente
divieto  e  pertanto  in  base   ad   una   valutazione   di   natura
tecnico-discrezionale effettuata in stretta aderenza alle  specifiche
circostanze di  fatto,  dalla  quale  non  appare  percio'  possibile
estrapolare regole generali alla cui stregua  adottare  provvedimenti
autorizzativi con riferimento ad altre situazioni  e  localita'.  Gli
unici parametri comuni che in proposito e' possibile  stabilire  sono
quelli gia' fissati per legge  e  possono  cosi'  sintetizzarsi:  gli
strumenti pubblicitari ed i messaggi in  essi  contenuti,  per  poter
essere assentiti, devono avere caratteristiche tali, quanto a  forme,
dimensioni, materiali e contenuti, da non  risultare  lesivi  per  la
dignita' storico-artistica degli immobili tutelati,  considerata  non
solo in se', ma anche per come essa e' percepita dall'esterno,  e  da
non risultare ostativi alla pubblica fruizione.". 
    Nella stessa nota, auspicando che, in considerazione della durata
degli interventi di restauro, i teli protettivi dei ponteggi  fossero
realizzati in modo da raffigurare sempre  la  facciata  dell'edificio
coperto dalle impalcature, per alterare il meno possibile i  rapporti
prospettici e le visuali  delle  quinte  architettoniche  cosi'  come
consolidatesi nel tempo (vale a dire, da non risultare ostativi  alla
pubblica fruizione), si segnalava anche la necessita'  di  tenere  in
debito conto la normativa concorrente in materia dettata  dagli  enti
locali (cio' in quanto la prescrizione di una tale  soluzione  per  i
cantieri edilizi, attenendo alle misure di ornato  pubblico,  rientra
nelle competenze dei Comuni ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  del
Testo Unico di cui al d.P.R. 6  giugno  2001,  n.  380  e  successive
modificazioni). 
    Le soluzioni  ivi  indicate  appaiono  meritevoli  senz'altro  di
conferma nella presente sede, costituendo un buon punto di equilibrio
tra esigenze della tutela e necessita' di favorire (o  non  impedire)
il  reperimento  di  risorse  preordinate  alla  conservazione  e  al
restauro dei monumenti. 
    Puo' aggiungersi che la valutazione in ordine alla limitazione al
minimo possibile delle alterazioni dei rapporti prospettici  e  delle
visuali delle quinte architettoniche,  nonche'  ai  rapporti  tra  la
superficie  coperta  dai  ponteggi   e   riproducente   la   facciata
dell'edificio e quella destinata a  essere  occupata  da  messaggi  e
immagini pubblicitarie deve  essere  condotta  tenendo  nella  debita
considerazione le  specifiche  esigenze  e  peculiari  necessita'  di
tutela  e  di  pubblica  fruizione  del  singolo  caso  concreto.  In
particolare,  tale  valutazione  dovra'  tenere  conto  della  durata
dell'esposizione  del  messaggio  pubblicitario,   alle   particolari
esigenze  conservative  del  singolo  bene  (quanto  a  urgenza  e  a
rilevanza economica), dalla collocazione  spaziale  del  bene,  dalle
relative esigenze di pubblica  fruizione,  e  via  dicendo.  In  tale
prospettiva, e' da ritenere che, in linea  di  massima,  sussista  un
rapporto di proporzionalita' inversa tra le dimensioni del  messaggio
pubblicitario -  da  un  lato  -  e  -  dall'altro  -  la  durata  di
esposizione del medesimo messaggio, le esigenze di pubblica fruizione
del bene, la "appetibilita'" di mercato  dello  spazio  pubblicitario
offerto. Cio' comporta che, ad esempio, ove  un  dato  bene  richieda
interventi conservativi urgenti e onerosi, ma  presenti  una  modesta
"appetibilita'" di mercato e  non  sia  attualmente  oggetto  di  una
fruizione  pubblica  particolarmente  intensa  e  qualificata,  possa
ritenersi  consentita  anche  l'autorizzazione   di   una   copertura
pubblicitaria di notevoli dimensioni,  ove  -  beninteso  -  ritenuta
necessaria per  il  perseguimento  delle  esigenze  di  tutela  e  di
valorizzazione dello stesso bene. 
    Deve, inoltre, precisarsi che  le  valutazioni  effettuate  dalla
soprintendenza sulle caratteristiche di compatibilita'  con  il  bene
culturale dei mezzi di pubblicita' e dei teli protettivi dei ponteggi
prevalgono  sulle   disposizioni   urbanistico-edilizie,   salvo   il
necessario  rispetto  di  quelle  prescrizioni  che  manifestino  una
finalita' di sicurezza e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori
e del pubblico. 
    Tuttavia,  e'  opportuno  che  l'amministrazione,   ove   intenda
concedere   spazi   quale   contropartita   di   un    rapporto    di
sponsorizzazione o di altro genere, o comunque in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione ai sensi  dell'articolo  49  del  Codice  bb.cc.,
verifichi preventivamente la compatibilita'  dell'affissione  con  le
disposizioni urbanistiche e con i regolamenti  comunali  vigenti.  Al
fine di individuare soluzioni  in  grado  di  coordinare  l'esercizio
delle distinte competenze e di contemperare le concorrenti  esigenze,
si reputa opportuno che,  nello  spirito  di  collaborazione  tra  le
Istituzioni,  siano  attivati  contatti  e  collaborazioni   per   la
definizione di accordi che semplifichino la gestione dei procedimenti
e consentano di individuare soluzioni tipo, beninteso da adattare  ai
singoli casi. 
    Cio' posto, si ritiene, senza nessuna  pretesa  di  esaustivita',
che (in ragione di principi  costituzionali  o  di  norme  imperative
estrinseche rispetto all'ordinamento  di  settore)  possano  comunque
essere esclusi  utilizzi  degli  spazi  su  ponteggi  che  implichino
propaganda di  natura  politica,  sindacale,  religiosa,  pubblicita'
diretta alla produzione e/o distribuzione del tabacco  (stante  anche
il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo,  di  cui
all'articolo  unico  della  legge  10  aprile  1962,  n.  165,   come
sostituito dall'articolo 8 del decreto legge 10 gennaio 1983,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983  n.  52),
di  bevande  alcooliche,  materiali  di  dubbia  moralita',  messaggi
offensivi,  incluse  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  odio   o
minaccia, o comunque lesive della dignita' umana,  in  contrasto  con
prescrizioni di leggi o regolamenti, oltre che (in questo caso per le
esigenze di tutela intrinseca dei  beni)  messaggi  pubblicitari  che
creino pregiudizio o danno all'aspetto e  al  decoro  del  patrimonio
artistico e culturale. 
    Occorre, inoltre, richiamare l'attenzione sulla circostanza, gia'
evidenziata al precedente paragrafo II.5, che, ove  l'amministrazione
consenta l'apposizione di  cartelli  o  altri  mezzi  di  pubblicita'
nell'ambito di un rapporto sinallagmatico finalizzato al  reperimento
di mezzi finanziari o di  prestazioni  necessarie  all'esecuzione  di
interventi finalizzati alla conservazione o alla  valorizzazione  del
bene (sia mediante  sponsorizzazione,  sia  mediante  concessione  di
spazi pubblicitari) si rende necessaria una attenta stima del  valore
di  mercato  della  prestazione   offerta.   Tale   dato   dipendera'
evidentemente  dall'estensione  della   superficie   offerta,   dalla
localizzazione del cantiere in area urbana, dalla concreta  capacita'
del cartellone di collegarsi con l'iniziativa di conservazione  o  di
valorizzazione in corso di realizzazione e di promuovere in tal  modo
l'immagine, il marchio, il prodotto pubblicizzati. 
 
                                  V 
 
 
                       Profili fiscali (Cenni) 
 
    V.1 Premessa - V.2 Il regime fiscale delle erogazioni liberali. -
V.3  Il  regime   fiscale   delle   sponsorizzazioni   -   V.3.1   La
qualificazione  delle  sponsorizzazioni  come  spese  di  pubblicita'
ovvero   di   rappresentanza.   -   V.3.2   Il   regime   IVA   delle
sponsorizzazioni. 
V.1 Premessa. 
    Ancorche' le determinazioni in materia di  regime  fiscale  delle
sponsorizzazioni  siano  istituzionalmente  riservate  ai  competenti
uffici del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  dell'Agenzia
delle entrate, ed esclusa, dunque, in questa sede,  ogni  statuizione
giuridicamente vincolante su tale  tema,  si  reputa  tuttavia  utile
fornire comunque agli uffici un'informativa di carattere  generale  e
alcune indicazioni di massima, basate su orientamenti sostanzialmente
consolidati, al mero scopo di  orientarne  l'azione  e  senza  alcuna
pretesa di esaustivita'.