(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL  MIGLIORAMENTO  DELL'ATTIVITA'
DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA
     DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA 
 
PREMESSA 
 
    Il nuovo  modello  di  sicurezza  alimentare  introdotto  con  il
Regolamento 178/2002, rappresenta  un  vero  e  proprio  processo  di
riorganizzazione della normativa comunitaria in materia. 
    Esso  contiene  i  principi  per  la  successiva  emanazione  dei
Regolamenti   del   cosiddetto   «Pacchetto   igiene»,   introducendo
importanti novita', quali l'applicazione di un metodo scientifico che
prevede l'analisi del rischio (valutazione, gestione e  comunicazione
del rischio), il principio  della  rintracciabilita'  (finalizzata  a
consentire agli operatori ed alle autorita' di controllo, di attivare
e gestire i sistemi d'allarme qualora sorgano eventuali  problemi  di
sicurezza  alimentare)  e  i  principi  della  informazione  e  della
comunicazione, che incidono sul livello di fiducia del consumatore. 
    In questo scenario, la responsabilita' primaria e' in carico alle
imprese  (quindi  l'OSA  e'  divenuto  il  principale  garante  della
sicurezza dei prodotti che immette sul mercato) mentre,  al  servizio
pubblico, in qualita' di «Autorita' Competente», spetta  la  verifica
del rispetto  delle  disposizioni  da  parte  degli  operatori  della
filiera alimentare, attraverso la implementazione di  un  sistema  di
controllo ufficiale. Tale attivita' rientra tra i livelli  essenziali
di assistenza sanitaria (LEA) garantiti  ai  cittadini  dal  servizio
sanitario nazionale. 
    Cio' richiede un percorso di adeguamento, mirato  non  solo  alla
riorganizzazione delle attivita' di  controllo  ufficiale,  ma  anche
delle stesse Autorita' Competenti, che  devono  dunque  «adeguare»  i
propri strumenti gestionali e  operativi  a  quanto  richiesto  dalle
prescrizioni emanate in ambito comunitario, ad esempio in termini  di
qualificazione  del  personale,   di   formazione,   di   risorse   e
infrastrutture, di capacita' di cooperazione  e  coordinamento  e  di
risposta  alle   emergenze,   di   programmazione,   rendicontazione,
monitoraggio delle attivita' di controllo ufficiale, di attivita'  di
audit. 
    Tra l'altro, il Regolamento 882/2004 prevede all'art.  4  che  se
nell'ambito di un'autorita' competente vi sono piu' unita' competenti
a  effettuare  i  controlli  ufficiali,   si   deve   assicurare   il
coordinamento e la cooperazione efficaci  ed  efficienti  tra  queste
diverse unita' e si deve garantire l'imparzialita', la qualita' e  la
coerenza   dei   controlli   ufficiali   a   tutti   i   livelli   e,
conseguentemente, attuare una attivita' di audit per la verifica  del
raggiungimento degli obiettivi del medesimo Regolamento n. 882/2004. 
    Risulta pertanto necessario definire un documento  che  raggruppi
in un'ottica sistematica  e  di  carattere  gestionale,  i  requisiti
previsti dal Regolamento n. 882/2004, da applicare a tutti i  livelli
di autorita' competente di cui all'art. 2 del decreto legislativo  n.
193/2007 in modo che esse possano  espletare  quanto  previsto  dagli
obblighi  comunitari  soddisfacendo  i   criteri   di   efficacia   e
imparzialita' in un quadro di ricerca di efficienza  da  parte  della
Pubblica Amministrazione. 
 
RAZIONALE 
 
    Il CAPITOLO 1 costituisce una linea guida per i  tre  livelli  di
autorita' sanitarie competenti per pervenire al  miglioramento  delle
performance e  delle  attivita'  di  controllo  ufficiale  secondo  i
principi di «efficacia», «appropriatezza», «coerenza»  e  «qualita'»,
nonche' lo strumento per assicurare  una  coerente  attuazione  degli
audit sulle autorita' competenti previsti dall'art. 4  (6)  del  Reg.
882/2004. 
    Tale  linea  guida  propone  «elementi  di   conformita'»   (best
practices) ed «evidenze oggettive» (prove documentali a supporto  dei
sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi (anche se  non
gli unici possibili) che contribuiscono al rafforzamento dei  sistemi
di  gestione  e  della  capacita'  di  «governance»  delle  autorita'
competenti. Essa promuove, infatti, il consolidamento degli strumenti
di   programmazione,   rendicontazione   monitoraggio   e    verifica
dell'efficacia  delle  attivita'  di  controllo   ufficiale   svolte,
attraverso un sistema ciclico che consente alla  direzione  sanitaria
un riesame periodico dei risultati delle attivita' svolte e  pone  le
basi per un miglioramento continuo delle performance. 
    Oltre  ai  criteri  e  le  modalita'   operative   previsti   dal
Regolamento 882/2004/CE, sono state prese in considerazione le  norme
nazionali a  cui  bisogna  riferirsi  nella  operativita'  della  AC.
nonche' alcuni aspetti di miglioramento dell'organizzazione  al  fine
di assicurare il funzionamento di tutti  i  livelli  delle  Autorita'
competenti. 
    Gli elementi di conformita'  e  le  evidenze  oggettive  presenti
nella  sezione  «linee  guida»  dello   standard   di   funzionamento
costituiscono degli  elementi  di  supporto  per  la  definizione  di
conclusioni fondate (sound conclusions nel testo  inglese  della  dec
2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale  ai  fini
della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni. 
    Gli «elementi di conformita'» e le «evidenze oggettive» contenute
nel capitolo 1 sono distinti in  due  fasi  temporali:  la  prima  da
completare entro il primo  triennio  e  la  seconda  entro  il  primo
quinquennio, fermo restando  in  ogni  caso  il  proseguimento  delle
attivita' previste dalle disposizioni vigenti secondo le procedure in
essere. 
    A completamento del  documento,  sono  definiti  (CAPITOLO  2)  i
criteri comuni per la  formazione,  da  completarsi  entro  il  primo
quinquennio, di tutti gli operatori del controllo ufficiale  chiamati
all'applicazione delle linee guida, coerentemente con l'Accordo Stato
Regioni del 5 novembre 2009 in  materia  di  formazione  continua  in
medicina. 
    Sono inoltre definiti (CAPITOLO 3)  i  criteri  generali  per  lo
svolgimento degli audit delle autorita' competenti previsti dal  Reg.
882/04,  che  attraverso  la  valutazione  del  funzionamento   delle
medesime, assicurera' il loro progressivo adeguamento e miglioramento
continuo. 
    Con  il  CAPITOLO  4  sono  definite  le  modalita'  di  gestione
dell'analisi   dell'applicazione   dell'Accordo   finalizzate    alla
formulazione di proposte per il  suo  aggiornamento  e  integrazione,
nonche' la previsione di  una  collaborazione  solidaristica  tra  le
Regioni e Province Autonome mediante l'istituzione di  uno  specifico
Comitato  Tecnico,  in  cui  sara'  presente  un  rappresentante  del
Ministero della salute con funzioni di osservatore. 
    Il presente accordo rientra inoltre nella  verifiche  adempimenti
di competenza del Comitato LEA, di cui all'art. 9  dell'Intesa  Stato
Regioni del 23 marzo 2005. 
 
ORIENTAMENTI IN MERITO AL CONTROLLO UFFICIALE MEDIANTE AUDIT 
 
    A proposito del controllo ufficiale sugli OSA  mediante  l'audit,
si ritiene necessario chiarire quanto segue. 
    Gli elementi normativi relativi a tale tipologia  di  audit  sono
previsti dagli articoli  2  e  10  del  Regolamento  (CE)  882/04,  e
dall'art. 4 del Regolamento (CE) 854/2004. 
    L'art. 2 del Regolamento (CE) 882/2004 definisce  il  significato
del termine audit  chiarendo  al  contempo  anche  gli  obiettivi  da
raggiungere.  Nell'utilizzo  dello  strumento  dell'audit  da   parte
dell'AC ci si deve obbligatoriamente riferire a tale definizione. 
    Infatti l'AC deve  prendere  in  considerazione  le  disposizioni
previste,  e  accertare  se  le  attivita'  dell'OSA  e  i  risultati
correlati siano conformi alle disposizioni previste (quelle di  legge
e le procedure di cui l'OSA si e' dotato), se tali disposizioni  sono
attuate in modo efficace  e  se  siano  adeguate  a  raggiungere  gli
obiettivi prefissati dalla norma. 
    Pertanto la definizione prevista dal Regolamento ha un  carattere
prevalente rispetto a quella prevista dalle norme UNI EN ISO  9000  e
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, fermo restando  che  queste  ultime  devono
costituire elemento importante del bagaglio formativo delle AC. 
    Sulle imprese che producono alimenti di origine animale, l'art. 4
del Regolamento 854/04 prevede al terzo comma l'obbligo  di  eseguire
audit di buone prassi igieniche  (elencate  nel  successivo  comma  4
dell'articolo) e procedure basate su HACCP, elencando al comma 5  gli
elementi da verificare. Riguardo alle attivita' da  svolgere  durante
gli audit di corrette  prassi  igieniche  particolare  attenzione  va
posta a quanto prescritto  nell'ultimo  capoverso  del  comma  5  del
predetto art.  4,  relativamente  al  corretto  uso  dei  manuali  di
corrette prassi e HACCP, qualora siano stati adottati dall'OSA. 
    Di estrema importanza ai fini  della  corretta  conduzione  degli
audit risulta essere inoltre quanto disposto ai commi  8  e  9  dello
stesso art. 4. 
    Sempre il citato art. 4, al terzo comma lettera c,  rimanda  agli
altri compiti di audit  riportati  nell'allegato  I  (carni  fresche)
sezione I (COMPITI DEL VETERINARIO  UFFICIALE)  CAPO  I  (COMPITI  DI
AUDIT)  del   medesimo   regolamento,   inclusa   la   gestione   dei
sottoprodotti di origine animale. 
    Per quanto riguarda invece  gli  OSA  che  trattano  alimenti  di
origine non animale, non e' espressamente  previsto  dalla  normativa
l'obbligo di eseguire audit con le  su  riportate  modalita'  normate
dall'art. 4 dell'854/04. Ciononostante l'art. 10 del Regolamento (CE)
882/04, che si applica per il controllo  di  tutti  gli  OSA,  elenca
l'audit tra i metodi e  le  tecniche  a  disposizione  del  controllo
ufficiale, senza indicare in modo puntuale quali siano gli OSA  e  le
attivita'/aspetti sui quali obbligatoriamente l'AC deve  svolgere  il
controllo mediante tale strumento. In pratica  e'  lasciata  facolta'
all'AC di individuare nell'ambito della programmazione del  controllo
ufficiale basato sul rischio e sulla categorizzazione gli  OSA  e  le
attivita'/aspetti da sottoporre ad audit. 
    Al riguardo si deve rilevare che nelle specificazioni del comma 2
dell'art. 10 alcune delle attivita' di controllo previste sono affini
al concetto di audit, in particolare: la lettera a) prevede  «l'esame
di tutti i sistemi di controllo posti in  atto  dagli  operatori  del
settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati cosi' ottenuti»  e
la lettera d) prevede « valutazione delle  procedure  in  materia  di
buone prassi di fabbricazione (GMP), buone  prassi  igieniche  (GHP),
corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle  guide
a tal fine stabilite in conformita' della normativa comunitaria.». 
    Quindi e' opportuno che chi esegue  i  suddetti  controlli  abbia
adeguata conoscenza ed  esperienza  delle  tecniche  di  audit  e  si
orienti ad utilizzarle almeno nei casi succitati. 
    Si ribadisce in ogni caso  che  tutte  le  attivita'  (ispezione,
esame, intervista, campionamento ecc.) di cui al comma 2 dell'art. 10
possono essere svolte durante lo svolgimento di un audit. 
 
LESSICO COMUNE PER  LA  RACCOLTA  DELLE  INFORMAZIONI  RELATIVE  ALLE
ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE 
 
    Ai fini della raccolta delle informazioni relative  all'attivita'
di controllo ufficiale e' necessario precisare quanto segue: 
    Impresa alimentare/impresa (food business): la societa',  ragione
sociale, figura giuridica (identificativo fiscale) 
    Utente (food business operator): qualsiasi operatore  pubblico  o
privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte
delle ASL 
    Stabilimento/sito produttivo  (establishment)  [art.  2  c)  Reg.
852/04]: il luogo fisico dove opera l'impresa (ha coordinate GIS) 
    Tipologia/Attivita'  dell'impresa  (food  business  operation  or
activity):  le  differenti   attivita'   di   produzione   effettuate
nell'azienda, cosi' come classificate presso la BDN  e  il  Documento
SANCO 2179/2005. [art. 18 del Reg. 178/02: operazione o attivita'  di
un'impresa del settore alimentare].  Per  quanto  riguarda  tutte  le
altre   tipologie/attivita'   dell'impresa   soggette   a   controllo
ufficiale, ma  non  rientranti  nelle  classificazioni  citate  (BDN,
SANCO) e' necessario procedere ad una loro catalogazione univoca (es.
canile, stabulario per sperimentazione  animale,  punto  di  vendita,
ecc) 
    Prodotto, trasformato e non trasformato  (product,  processed  or
unprocesse d): il risultato di un'attivita' dell'impresa. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DI INDIRIZZO 
 
    Regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
    Regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
    Decisione  della  Commissione  2006/677/CE  del   29/9/2006   che
stabilisce le linee guida che definiscono  i  criteri  di  esecuzione
degli audit a norma del Reg. CE 882/04; 
    Decisione della Commissione 2007/363/CE del 21  maggio  2007  che
stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a  elaborare  il
piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    Decisione della Commissione 2008/654/CE del 24  luglio  2008  che
stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a  elaborare  la
relazione  annuale  sul  piano  di  controllo  nazionale  pluriennale
integrato  unico  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in  materia  di  sicurezza
alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo
settore; 
    Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  Regioni  ed  agli
Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997  n.
59, come modificato dall'art. 16 del d.l.vo. 19 ottobre 1999 n. 143; 
    Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992  «riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992 n. 421» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Decreto  legislativo  n.  286  del  30  luglio  1999  riordino  e
potenziamento  dei  meccanismi  e   strumenti   di   monitoraggio   e
valutazione dei costi,  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche a  norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59; 
    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
«Disposizioni    legislative    in    materia    di    documentazione
amministrativa.»; 
    Decreto   legislativo   7   marzo    2005,    n.    82    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V
della parte seconda della  Costituzione»,  che  individua  la  tutela
della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni; 
    Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e s.m. 
    Decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150.  Attuazione  della
legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni. 
    Circolare Ministero della salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del  31
maggio 2007 - le Linee Guida Ministeriali per i  controlli  ufficiali
ai sensi dei Regolamenti. 882/04 e 854/04. 
    Tutte  le  norme  relative  al  settore  della  sicurezza   degli
alimenti, dei mangimi, della salute e del benessere animale.