Allegato A alla delibera n. 186/13/CONS del 28 febbraio 2013 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A TUTELA DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120 Art. 1. Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento 1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorita' utilizza ed elabora i dati relativi all'attivita' di monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e 4, nonche' le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 4 e 5. 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, trasmettono annualmente all'Autorita' una dichiarazione contenente i dati relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformita' con i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento. 3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi i fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 22 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici o che sono comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2010/13/UE. 4. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze conoscitive, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi. 5. L'Autorita' dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle relative delibere attuative. 6. L'Autorita' rende noti, anche sul proprio sito internet, i dati aggregati relativi alle verifiche sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e cura la rilevazione sistematica dei dati di mercato del settore della produzione audiovisiva da illustrare in occasione di riunioni periodiche con produttori e fornitori di servizi di media audiovisivi. 7. Ai fini di una reciproca cooperazione, l'Autorita', il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, nel rispetto della riservatezza di terzi, provvedono allo scambio di informazioni utili all'efficace applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.