(Allegato-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
                    alla delibera n. 186/13/CONS del 28 febbraio 2013 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' E I CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA
  VERIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO  A  TUTELA
  DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA E INDIPENDENTE E I CRITERI PER
  LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 3  DEL
  DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 120 
 
                               Art. 1. 
 
 
Verifica  degli  obblighi  di  riserva   di   programmazione   e   di
                            investimento 
 
    1.  Ai  fini  delle  verifiche  di  cui  al  presente   articolo,
l'Autorita' utilizza ed elabora  i  dati  relativi  all'attivita'  di
monitoraggio dei programmi diffusi dai fornitori dei servizi di media
audiovisivi in ambito nazionale  effettuata  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31  luglio  1997,  n.  249,  le
informazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media  audiovisivi
e dai produttori indipendenti ai sensi dei commi 2 e  4,  nonche'  le
risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 4 e 5. 
    2.  I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
nazionale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett.  b),  del  Testo
unico dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  trasmettono
annualmente  all'Autorita'  una  dichiarazione  contenente   i   dati
relativi alla programmazione e agli investimenti, in conformita'  con
i modelli di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e secondo le modalita' e  i
termini di cui all'art. 3 del presente regolamento. 
    3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esclusi  i  fornitori
di servizi di media  radiofonici,  operanti  in  ambito  nazionale  o
locale,  i  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi   operanti
esclusivamente in ambito locale  compresi  quelli  i  cui  palinsesti
vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi  di  comunicazione
elettronica ai sensi dell'art. 22 del  Testo  unico  dei  servizi  di
media audiovisivi e radiofonici o che sono comunque destinati  ad  un
pubblico locale ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2010/13/UE. 
    4. L'Autorita' si riserva,  in  ogni  momento,  di  chiedere,  in
relazione a  specifiche  esigenze  conoscitive,  la  trasmissione  di
ulteriori atti,  comunicazioni  o  documenti  ritenuti  utili,  anche
mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti
indicati nei modelli trasmessi dai  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi. 
    5.  L'Autorita'  dispone,  anche  ai  sensi  della  delibera   n.
220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche,  al
fine di verificare il rispetto dei vincoli di  cui  all'art.  44  del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici  e  delle
relative delibere attuative. 
    6. L'Autorita' rende noti, anche sul  proprio  sito  internet,  i
dati  aggregati  relativi  alle  verifiche   sull'adempimento   degli
obblighi di cui al presente articolo, nel rispetto  dei  principi  di
riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003  n.  196  e
cura la rilevazione sistematica dei dati di mercato del settore della
produzione  audiovisiva  da  illustrare  in  occasione  di   riunioni
periodiche  con  produttori  e  fornitori   di   servizi   di   media
audiovisivi. 
    7.  Ai  fini  di  una  reciproca  cooperazione,  l'Autorita',  il
Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero per i  Beni  e  le
Attivita'  culturali,  nel  rispetto  della  riservatezza  di  terzi,
provvedono  allo   scambio   di   informazioni   utili   all'efficace
applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.