(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                Modelli per la trasmissione dei dati 
 
    1.  I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
nazionale  compilano,  a   partire   dall'anno   2013,   il   modello
appositamente  predisposto,  denominato  "Q",  allegato  al  presente
regolamento e disponibile sul sito web  dell'Autorita'  all'indirizzo
www.agcom.it.  Nella  medesima  sezione   sono   presenti   le   note
esplicative  dei  modelli  e  i  riferimenti   per   l'attivita'   di
informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi. 
    2.  I  modelli  di  cui  al  comma  1  contengono   le   seguenti
informazioni: 
      a) programmazione annuale dei fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie
di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici; 
      b) introiti  conseguiti  da  pubblicita',  da  televendite,  da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici  e
privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di  programmi  di  carattere  non  sportivo  di  cui   esso   ha   la
responsabilita'  editoriale,   inclusi   i   palinsesti   diffusi   o
distribuiti  attraverso  piattaforme  diffusive  o  distributive   di
soggetti terzi; 
      c) modalita' di investimento dei fornitori di servizi di  media
audiovisivi in opere audiovisive  in  conformita'  con  gli  obblighi
previsti  dall'art.  44  del  Testo  unico  dei  servizi   di   media
audiovisivi e radiofonici. 
    3. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti
ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in  ragione  dei
mutamenti del quadro normativo.