Art. 2. Modelli per la trasmissione dei dati 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilano, a partire dall'anno 2013, il modello appositamente predisposto, denominato "Q", allegato al presente regolamento e disponibile sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti per l'attivita' di informazione necessaria alla corretta compilazione degli stessi. 2. I modelli di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni: a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; b) introiti conseguiti da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi; c) modalita' di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformita' con gli obblighi previsti dall'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. 3. I modelli di cui al presente articolo potranno essere soggetti ad eventuali e successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo.