Art. 4. Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento 1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e' ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi, agli obblighi di riserva di programmazione e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e 4, del citato Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui e' richiesta la deroga; b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento; c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico. 2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1 l'Autorita' valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilita' di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma. 3. La Direzione competente, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita', comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 1, il soggetto istante puo' chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto dell'istanza. La data dell'audizione e' disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta ed e' comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione e' redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese. 5. Il responsabile del procedimento puo' formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovra' pervenire la risposta. 6. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga , salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorita' ravvisi la necessita' di ulteriori approfondimenti istruttori.