(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
Deroghe agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento 
 
    1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 44,  comma  8,  del
Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici,  e'
ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale,
illustrandone i motivi, agli obblighi di  riserva  di  programmazione
e/o di investimento di cui all'art. 44, commi 2, 3 e  4,  del  citato
Testo unico, da parte dei fornitori di servizi di  media  audiovisivi
che, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,  soddisfino
almeno una delle seguenti condizioni: 
      a) non abbiano realizzato utili in ciascuno  degli  ultimi  due
anni di esercizio relativamente ai servizi di media  audiovisivi  per
cui e' richiesta la deroga; 
      b)  abbiano  una  quota  di  mercato  riferita  ai  ricavi   da
pubblicita', da televendite,  da  sponsorizzazioni,  da  contratti  o
convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche
e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento; 
      c) abbiano la natura  di  palinsesto  tematico  o  di  catalogo
tematico. 
    2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui  al
comma 1 l'Autorita' valuta, tra gli altri, la tipologia del programma
televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale  e  la  sua
coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in
chiaro  o  a  pagamento,  l'effettiva  disponibilita'   di   prodotto
compatibile con la linea editoriale del programma. 
    3.  La  Direzione  competente,  ai  sensi  del   Regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita', comunica  al  soggetto
istante  l'avvio  del  procedimento  unitamente  al  nominativo   del
relativo responsabile. 
    4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma  1,  il
soggetto istante puo' chiedere al responsabile  del  procedimento  di
essere  sentito  al  fine  di  fornire  precisazioni  e   chiarimenti
necessari  alla  valutazione  del  contenuto  dell'istanza.  La  data
dell'audizione e' disposta dal responsabile  del  procedimento  entro
sette  giorni  dal  ricevimento  della  relativa  richiesta   ed   e'
comunicata  al   soggetto   richiedente   con   adeguato   preavviso.
Dell'audizione e' redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma
sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese. 
    5. Il responsabile del procedimento puo' formulare  richieste  di
informazione e di  esibizione  di  documenti,  indicando  un  termine
congruo entro il quale dovra' pervenire la risposta. 
    6. Il termine per  l'adozione  del  provvedimento  finale  e'  di
novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di
deroga , salva la proroga dei termini fino ad un massimo di  sessanta
giorni ove il  Consiglio  dell'Autorita'  ravvisi  la  necessita'  di
ulteriori approfondimenti istruttori.