(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, comma
2, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al  vero
si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della  legge
31 luglio 1997, n. 249. 
    2. Ai soggetti che  non  adempiono,  nei  termini  e  secondo  le
modalita' prescritte, all'obbligo di cui  all'art.  3,  comma  1,  si
applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge  31
luglio 1997, n. 249. 
    3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett.  g,)  del
Testo unico dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici,  le
sanzioni previste in materia di tutela della  produzione  audiovisiva
europea ed indipendente per i casi di mancato rispetto delle quote di
programmazione e di investimento.