Art. 5. Sanzioni 1. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalita' prescritte, all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Restano ferme, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. g,) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le sanzioni previste in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente per i casi di mancato rispetto delle quote di programmazione e di investimento.