Tabella Art. 5. Sono esenti da emolumenti da corrispondere all'Automobile Club d'Italia le annotazioni a favore delle persone fisiche disabili con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' dei disabili psichici o mentali di tale gravita' da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, o aventi gravi limitazioni alla capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo, ai sensi dell'art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono altresi' esenti le formalita' a favore dei soggetti ciechi o ipovedenti di cui agli articoli 2, 3, 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, nonche' dei soggetti sordi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381.