(Allegato-art. 5)
                           Tabella Art. 5. 
 
    Sono esenti da emolumenti da  corrispondere  all'Automobile  Club
d'Italia le annotazioni a favore delle persone fisiche  disabili  con
ridotte o impedite capacita' motorie permanenti i cui  veicoli  siano
stati adattati per la loro locomozione, ai sensi  dell'art.  8  della
legge 27 dicembre 1997, n.  449,  nonche'  dei  disabili  psichici  o
mentali di  tale  gravita'  da  aver  determinato  il  riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento, o aventi gravi  limitazioni  alla
capacita'  di  deambulazione  o  affetti   da   pluriamputazioni,   a
prescindere dall'adattamento del  veicolo,  ai  sensi  dell'art.  30,
comma 7, legge 23 dicembre 2000, n.  388.  Sono  altresi'  esenti  le
formalita' a favore dei soggetti ciechi  o  ipovedenti  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4 della legge 3  aprile  2001,  n.  138,  nonche'  dei
soggetti sordi di cui all'art. 1, comma  2,  della  legge  26  maggio
1970, n. 381.