(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                        CONFERENZA UNIFICATA 
     (Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) 
      (Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) 
 
Intesa sui criteri da applicare  nelle  procedure  di  selezione  per
  l'assegnazione  di  posteggi  su  area  pubblica,   in   attuazione
  dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26  marzo  2010,
  n. 59, di  recepimento  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai
  servizi nel mercato interno. 
    Vista la Direttiva 2006/123/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'art. 12 che reca
disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il
numero di autorizzazioni disponibili per  una  determinata  attivita'
sia limitato; 
    Visto il decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
«Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno»; 
    Visto l'art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto  legislativo  n.
59 che dispone  che  «Nelle  ipotesi  in  cui  il  numero  di  titoli
autorizzatori disponibili per una determinata  attivita'  di  servizi
sia limitato per  ragioni  correlate  alla  scarsita'  delle  risorse
naturali  o  delle  capacita'  tecniche  disponibili,  le   autorita'
competenti applicano una  procedura  di  selezione  tra  i  candidati
potenziali ed assicurano la  predeterminazione  e  la  pubblicazione,
nelle forme previste dai propri  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le  stesse  devono
attenersi. Nel fissare le regole  della  procedura  di  selezione  le
autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute
pubblica, di obiettivi di politica  sociale,  della  salute  e  della
sicurezza dei lavoratori dipendenti  ed  autonomi,  della  protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi  imperativi   d'interesse   generale   conformi   al   diritto
comunitario.»; 
    Visti  i  commi  3  e  4  del  medesimo  art.  16,  secondo   cui
«L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al  rilascio  del
titolo autorizzatorio. Nei casi di  cui  al  comma  1  il  titolo  e'
rilasciato per una  durata  limitata  e  non  puo'  essere  rinnovato
automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al  prestatore
uscente o ad altre persone,  ancorche'  giustificati  da  particolari
legami con il primo.»; 
    Visto l'art. 70, comma 5, del decreto legislativo  n.  59,  quale
dispone che «Con intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  anche  in
deroga al disposto di cui all'art.  16  del  presente  decreto,  sono
individuati,  senza  discriminazioni  basate  sulla  forma  giuridica
dell'impresa,  i  criteri  per  il  rilascio  e  il   rinnovo   della
concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche  e  le  disposizioni  transitorie  da  applicare,  con   le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate  durante
il periodo intercorrente fino all'applicazione di  tali  disposizioni
transitorie»; 
    Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, il quale  dispone  che  «La  Conferenza-citta'  ed  autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,
con la Conferenza Stato-regioni»; 
    Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il
quale dispone che «Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive   legislazioni   o   il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi
comuni; in tale caso e'  esclusa  l'applicazione  dei  commi  3  e  4
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Nelle
materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di  coordinamento
di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; 
    Considerata la necessita' di  individuare  un  termine  minimo  e
massimo di durata  delle  concessioni  ritenuto  ragionevole  secondo
criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze
di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali; 
    Considerata la  necessita'  di  procedere  all'individuazione  di
criteri di priorita' per il rilascio e il rinnovo  delle  concessioni
di posteggio per l'esercizio del  commercio  su  aree  pubbliche  che
valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto  sia
delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria
di commercianti e  dei  lavoratori  da  essi  dipendenti,  sia  degli
interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale, senza  discriminazioni  o
condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatoti uscenti; 
    Considerata la necessita' che, anche in relazione alla previsione
di cui al comma 1  del  citato  art.  70,  che  consente  anche  alle
societa' di capitali e  cooperative  la  possibilita'  di  esercitare
l'attivita' di commercio  al  dettaglio  sulle  aree  pubbliche,  nel
rispetto  del  criterio   della   Direttiva   che   intende   vietare
discriminazioni sulla base della forma giuridica  del  prestatore  di
servizi, non si determinino  tuttavia  condizioni  di  ingiustificato
vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove
forme societarie ammesse e, pertanto, considerata  la  necessita'  di
individuare le misure opportune per evitare che  tale  situazione  di
relativo vantaggio  competitivo  connesso  alla  maggiore  dimensione
d'impresa  possa  determinare  discriminazioni,  problemi  di  ordine
sociale  o  riduzione  del  pluralismo  dell'offerta   concorrenziale
all'interno della stessa area mercatale; 
    Considerata la necessita' di garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale carattere  di  omogeneita'  nell'applicazione  dei  criteri
indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie; 
    Acquisito  l'assenso  del  Governo  e  dei  rappresentanti  delle
Autonomie territoriali; 
 
                           Sancisce intesa 
                        nei seguenti termini: 
 
    1. La concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio
sulle aree pubbliche ha una durata tale da  non  limitare  la  libera
concorrenza oltre il  tempo  necessario  a  garantire  l'ammortamento
degli  investimenti,  anche   immateriali   quali   quelli   relativi
all'avviamento ed  alla  formazione  del  titolare  o  rappresentante
legale dell'impresa e del  personale  dipendente,  nonche'  una  equa
remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso  la  durata  della
concessione non puo' essere inferiore ai  nove  anni  ne',  nel  caso
siano  prescritti  o  comunque   necessari   rilevanti   investimenti
materiali, superiore ai dodici anni. La durata della  concessione  e'
fissata dal comune in fase di  avvio  della  relativa  selezione,  di
norma in maniera uniforme, tenendo  conto  delle  esigenze  medie  di
investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi
interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione  dei
mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio
della selezione una durata minore, comunque  non  inferiore  a  sette
anni, per  le  concessioni  dei  posteggi  nei  mercati  a  carattere
turistico, compresi i posteggi isolati. 
    2. Al fine di determinare le regole delle procedure di  selezione
per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati  i
seguenti criteri di priorita', da applicare nel caso di pluralita' di
domande concorrenti: 
      a)  maggiore  professionalita'   acquisita,   anche   in   modo
discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche;  la
professionalita' valutabile e' riferita all'anzianita'  di  esercizio
dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si
riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione puo'  avere
specifica valutazione nel limite del 40% del  punteggio  complessivo;
l'anzianita' di impresa e' comprovata dall'iscrizione  quale  impresa
attiva nel Registro delle imprese,  riferita  nel  suo  complesso  al
soggetto titolare dell'impresa al momento della  partecipazione  alla
selezione, cumulata con quella del titolare al quale e' eventualmente
subentrato nella titolarita' del posteggio medesimo; 
      b) nel caso di procedure di selezione  per  la  concessione  di
posteggi dislocati  nei  centri  storici  o  in  aree  aventi  valore
storico, archeologico,  artistico  e  ambientale,  o  presso  edifici
aventi tale valore, oltre ai criteri  di  cui  alla  lettera  a),  da
considerare comunque prioritari, anche l'assunzione  dell'impegno  da
parte del  soggetto  candidato  a  rendere  compatibile  il  servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale e,  pertanto,  a
rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi  comprese  quelle
correlate alla tipologia dei prodotti  offerti  in  vendita  ed  alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite  dall'autorita'
competente ai fini della salvaguardia delle aree predette; 
      c)  qualora  la  legge   regionale   o   provinciale,   vigente
nell'ambito  territoriale  nel  quale  e'  attiva  la  procedura   di
selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di
regolarita' contributiva come requisito obbligatorio, tra  i  criteri
di priorita' applicabili  alle  procedure  e'  considerata  anche  la
presentazione di apposita documentazione  attestante  la  regolarita'
della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini
previdenziali, contributivi e fiscali. 
    3. Nel caso delle fiere i cui posteggi  sono  assegnati  mediante
procedure  di  selezione  a  cadenza  prestabilita  per  il   periodo
corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto  conto  delle
specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle  modalita'
con  le  quali   sono   svolte,   nonche'   della   circostanza   che
prevalentemente, essendo  correlate  a  specifiche  tradizioni,  sono
caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto,  il
criterio di priorita' dell'esperienza connessa al maggior  numero  di
presenze   pregresse   nella   medesima   fiera   resta   applicabile
limitatamente  ad  un  numero  di  volte   tale   che   per   ciascun
concessionario non sia superato  il  periodo  di  ammortamento  degli
investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure
di selezione  per  la  concessione  del  posteggio  in  questione  si
applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini
della decorrenza per il soggetto selezionato  di  un  nuovo  limitato
periodo di priorita' collegato al numero delle presenze pregresse. 
    4. Nel caso di  procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di
posteggi su  area  pubblica  nei  mercati  o  nelle  fiere  di  nuova
istituzione,  le  Regioni  e  le  Province   Autonome,   sentite   le
organizzazioni di categoria  regionali  maggiormente  rappresentative
del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati  alla
qualita' dell'offerta o della tipologia del  servizio  fornito  anche
sulla base della presentazione di specifici  progetti  innovativi,  i
quali possono riguardare anche le caratteristiche  di  compatibilita'
architettonica. 
    5. Nel caso di prestatore proveniente da uno  Stato  appartenente
all'Unione Europea che partecipi  alle  procedure  di  selezione,  il
possesso dei requisiti di priorita' di cui alla  presente  intesa  e'
comprovato  mediante  la  documentazione  acquisita  in   base   alla
disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalita'. 
    6.   Ai   fini   dell'assegnazione   transitoria   dei   posteggi
temporaneamente non  occupati  dal  titolare  della  concessione  nel
mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione  del  criterio  del
maggior numero di presenze, per  tali  intendendo  le  volte  che  il
soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo
utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero  delle
presenze maturate e' comprovato dalla documentazione acquisita presso
il Comune competente. 
    7.  Ai  fini  della  tutela  della  concorrenza   attraverso   la
pluralita' e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la
costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, e' stabilito  un
limite al numero dei  posteggi  complessivamente  assegnabili  ad  un
medesimo  soggetto  giuridico   nell'ambito   della   medesima   area
mercatale. A tal fine, fatto salvo  un  congruo  periodo  transitorio
relativamente ad eventuali  situazioni  gia'  in  atto,  un  medesimo
soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore di  piu'  di
due  concessioni  nell'ambito  del  medesimo   settore   merceologico
alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un  numero
complessivo  di  posteggi  inferiore  o  pari  a  cento  ovvero   tre
concessioni nel caso di aree  con  numero  di  posteggi  superiore  a
cento. 
    8. Disposizioni transitorie. 
    In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni
transitorie: 
      a) le procedure di selezione per le  concessioni  dei  posteggi
nei mercati quotidiani, settimanali,  mensili,  anche  stagionali,  o
fuori i  mercati,  scadute  dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  devono  tenere  conto   della
situazione di incertezza determinatasi ai fini della  fissazione  dei
nuovi criteri e della necessita' di evitare disparita' di trattamento
tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima  della  data  di
entrata in vigore del citato decreto n.  59  del  2010  e  che  hanno
usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni
di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i
quali, per effetto dell'art. 70, comma  5,  non  hanno  eventualmente
beneficiato di tale possibilita'; 
      b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per  garantire  un
sufficiente ed uniforme periodo  di  stabilita',  le  concessioni  di
posteggio scadute dopo la data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010,  n.  59,  e  gia'  prorogate  per  effetto
dell'art. 70, comma 5,  del  citato  decreto  fino  alla  data  della
presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al  compimento  di
sette anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo; le concessioni di  posteggio  che  scadono  nel  periodo
compreso  fra  la  data  della  presente  intesa  ed  i  cinque  anni
successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di  tale
periodo; 
      c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la  limitazione
di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario
del maggior numero di presenze, si  applica  con  riferimento  ad  un
periodo di ammortamento  di  sette  anni  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
    9. Ai fini delle selezioni successive al periodo  transitorio  di
cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle  disposizioni
adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni
prima dell'effettuazione delle selezioni, danno  comunicazione  delle
selezioni stesse anche  mediante  avvisi  pubblici,  informandone  le
strutture  comunali  o,  ove  non  istituite  a   livello   comunale,
provinciali   delle   organizzazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative del settore e presenti nel CNEL.