Art. 8. Lavorazione, confezionamento e etichettatura Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di vendita stessa o sui singoli frutti dovra' apparire la dicitura "Mela Alto Adige" Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure "Südtiroler Apfel" geschützte geografische Angabe (lingua tedesca). La dimensione della dicitura "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" da apporre sulle etichette delle confezioni o dei singoli frutti o sulle confezioni di vendita stesse e' fissata ad un minimo di 2 mm di altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della dicitura "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" e' fissata a un minimo di 0,8 mm di altezza. E' consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali e/o collettivi, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.