Allegato A Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori di riferimento a livello nazionale e relativi standard minimi formativi A - Premessa 1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, hanno durata di due semestri per un totale di 800-1000 E si realizzano attraverso l'acquisizione unitaria: - delle competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali; - delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica specializzazione tecnica superiore. 2. I percorsi di IFTS rispondono ad un'istanza di specializzazione tecnica e professionale basata sullo sviluppo dei risultati di apprendimento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale di livello secondario. La definizione e declinazione delle specializzazioni tecniche superiori tengono conto della fisionomia e dell'articolazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni. 3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di IFTS hanno come oggetto di riferimento fondamentale la competenza, intesa come "comprovata capacita' di utilizzare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale" e sono definiti in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1). 4. Le competenze relative a standard minimi formativi, sono assunte come risultati di apprendimento per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore secondo la normativa vigente. B - Criteri di descrizione delle specializzazioni tecniche di riferimento nazionale 1. Le specializzazioni tecniche superiori sono descritte in termini di standard minimi formativi, assunti a livello di sistema Paese, consistenti, per ciascuna specializzazione, in un insieme organico di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto ad aree di specializzazione connesse ai processi di lavoro e alle aree di attivita' delle figure di qualificazione di livello secondario corrispondenti. Le specializzazioni sono descritte a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi corrispondenti a un "core" di competenze valide e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi. 2. Le specializzazioni tecniche sono descritte in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1) e secondo il format di cui all'Allegato (A.2). 3. Le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale possono articolarsi, a livello regionale, in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificita' territoriali del mercato del lavoro. L'eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilita' e conoscenze, dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento e descritta secondo indicazioni coerenti con l'allegato A1 e con il format di cui all'allegato A2. C - Standard Formativi di Specializzazione Tecnica Superiore 1. L'IFTS e' articolata secondo aree economico-professionali gia' adottate dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e individuata tenendo conto delle competenze in esito ai percorsi triennali e quadriennali nonche' degli apprendimenti in uscita dalla scuola secondaria superiore con particolare riferimento agli indirizzi, a normativa vigente, degli istituti tecnici e professionali di secondo ciclo. 2. Gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze comuni sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale. D. La manutenzione degli Standard formativi nazionali 1. La manutenzione nazionale prevede le seguenti operazioni: - l'aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori, delle relative competenze tecnico professionali e delle competenze comuni; - l'individuazione e la descrizione di nuove specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale. 2. Per entrambe le operazioni di manutenzione si prevedono le seguenti fasi procedurali: a) proposta di aggiornamento degli standard a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, in base a criteri e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008 nonche' secondo le indicazioni descrittivo-costruttive di cui di cui all'Allegato (A.1) e secondo il format di cui all'Allegato (A.2); b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di: - verifica della completezza e conformita' dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A.1), al format di cui all'Allegato (A.2), comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove e le precedenti denominazioni delle specializzazioni; - valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo, anche attraverso il confronto con le parti sociali, in riferimento a: - aderenza delle proposte alle innovazione dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico in una prospettiva di medio/lungo periodo; - comprovata sostenibilita'/occupabilita' riferita al target di utenza; - ricorsivita' e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte; - coerenza e non sovrapposizione delle proposte con il quadro complessivo di istruzione e formazione tecnica e professionale; c) condivisione delle proposte di aggiornamento e acquisizione del parere delle parti economiche e sociali e di UPI e ANCI nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. d) approvazione dell'aggiornamento dell'elenco dei certificati di specializzazione di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata. Allegato A.1 Indicazioni descrittive-costruttive per l'identificazione delle specializzazioni e per la definizione degli standard di competenze dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008 1. Elementi descrittivi 1. Le specializzazioni IFTS sono: - definite da una denominazione che identifica l'ambito della specializzazione; - collocate nell'ambito delle aree economico-professionali gia' definite dall'accordo del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; - definite da una o due competenze tecnico-professionali, e loro elementi costitutivi (abilita' e conoscenze), di riferimento nazionale, eventualmente declinate nel profilo regionale sulla base di specifici fabbisogni territoriali; la declinazione regionale puo' comportare anche l'aggiunta di ulteriori competenze, e loro elementi costitutivi (abilita' e conoscenze), ad integrazione e specificazione dello standard minimo nazionale di riferimento; - referenziate ai codici statistici di riferimento della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP). 2. Il format dello standard minimo di competenze e' definito nell'allegato A.2. 2. Criteri descrittivi dei diversi elementi 2.1 Le specializzazioni IFTS La denominazione delle specializzazioni di IFTS qualifica lo standard in relazione ai seguenti elementi che lo caratterizzano: - un processo produttivo o di erogazione di un servizio; - una tecnologia. Trattandosi di un ambito di specializzazione la dimensione del processo di produzione/erogazione servizio deve essere circoscritto; in alternativa, in caso di processi articolati e complessi si puo' fare riferimento ad una parte ben chiaramente identificata del processo complessivo. Analogamente il riferimento ad una tecnologia deve essere specifico e caratterizzato da una complessita' compatibile con il livello di apprendimenti in ingresso e gli standard di percorso di cui al DPCM del 2008. In entrambi i casi la denominazione deve avere una chiara riconoscibilita' nel mondo del lavoro. La referenziazione delle specializzazioni IFTS alle classificazione delle attivita' economiche ATECO e alla classificazione delle professioni ISTAT 2011 e' stata attuata in fasi successive e progressive: a) Il primo passaggio ha implicato una correlazione tra le figure IFTS, cosi' come individuate negli accordi Stato Regioni precedenti il DPCM del 25 gennaio 2008, e le aree economico professionali. L'area economico professionale (AEP), in coerenza con quanto gia' condiviso, e' stata assunta come esito della referenziazione, e identificata a partire dai codici delle attivita' economiche (classificazione ATECO) e delle unita' professionali (classificazione ISTAT 2011). L'Area economico professionale e' stata gia' adottata per la referenziazione al mondo del lavoro dell'offerta formativa del sistema della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio 2011) e dei profili nazionali degli ITS (decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011). b) Il secondo passaggio ha implicato l'analisi dei processi di lavoro riferibili alle attivita' professionali correlate alle diverse AEP e l'individuazione di quei processi di lavoro che potessero essere descritti mediante competenze che non fossero gia' esito dell'offerta formativa gia' in essere e di analogo livello (ovvero percorsi quadriennali e curricoli riformati dell'istruzione tecnica e professionale). c) Il terzo passaggio, infine, a partire dal codice sorgente Istat ATECO, si e' concretizzato nella lettura analitica dei codici professionali della classificazione ISTAT 2011 corrispondenti, con particolare riferimento alla declaratoria e alle schede descrittive, individuando le abilita' e conoscenze piu' prossime al fine della referenziazione proposta per le nuove specializzazioni IFTS. 2.2 Le competenze tecnico-professionali(1) Per l'identificazione e la descrizione delle competenze tecnico-professionali di specializzazione, in coerenza con quanto gia' condiviso nell'ambito dell'accordo sul sistema di IFP e nella prospettiva di un sistema unitario, si definiscono i seguenti criteri metodologici: - riferimento ai processi di lavoro ed alle attivita' specifiche fondamentali che connotano la specializzazione, e che la caratterizzano in modo essenziale; - riferimento della competenza, in coerenza al quadro EQF, alla dimensione soggettiva di presidio dei processi di lavoro, e sua descrizione in termini di responsabilita' e autonomia in rapporto alla mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse (in termini di abilita' e conoscenze) necessarie per gestire e presidiare una o piu' aree di attivita', al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in un determinato contesto e nel rispetto dei parametri attesi; - conseguente utilizzo, sul piano descrittivo di verbi che maggiormente possono esprimere una tassonomia dei livelli di responsabilita'/autonomia, la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilizzate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessita' della competenza; - Identificazione, nella costruzione della competenza, degli elementi costitutivi - le abilita' e le conoscenze - che in coerenza al quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo: • le abilita' indicano le capacita' di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilita' manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore piu' ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza; • le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialita' e di effettiva "formabilita'" in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di riferimento; - competenze e abilita' espresse con verbi all'infinito; in via prioritaria nel descrittivo della competenza si utilizza un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non si utilizzano due verbi quando uno contiene l'altro oppure se in alternativa; l'abilita' e' sempre descritta con un solo verbo; sia per le competenze che per le abilita' non si utilizzano mai locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia"; - conoscenze espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi. Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, tenendo conto che la conoscenza e' riferita ad una competenza di specializzazione, questa va integrata con un ambito concreto di applicazione professionale; - abilita' e conoscenze intese, rispettivamente, come minime ed essenziali perche' necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della competenza; - mantenimento dello stesso descrittivo, al fine di garantire coerenza linguistica, quando una stessa conoscenza o abilita' si ripete in piu' competenze. -------- 1 Le indicazioni sono basate sulla metodologia definita dall'allegato A1 "Indicazioni descrittivo-costruttive IFP" (di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni del 25 febbraio 2010) e dall'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IFP. 2.3 Le competenze comuni Le competenze comuni sono sviluppate in forma integrata con le competenze tecnico professionali con riferimento alle aree definite dal DPCM del 25 gennaio 2008 (art. 4, c. 2 punto c). Allo scopo di garantire un peso equilibrato rispetto alle competenze tecnico-professionali, le competenze comuni sono aggregate nei seguenti ambiti di competenza(2) : - relazionale, comprendente anche le competenze linguistiche e comunicative; - gestionale, comprendente le competenze organizzative, giuridiche ed economiche. Nella loro identificazione e definizione si eviteranno sovrapposizioni o duplicazioni con i risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali e del quarto anno rispettivamente, dell'istruzione tecnica/professionale e dell'istruzione e formazione professionale. -------- 2 Le competenze scientifiche e tecnologiche sono ricomprese nelle competenze tecnico-professionali