TITOLO I Capitolo 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA TITOLO I - Capitolo 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il TUB prevede che l'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilita' degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualita' dei servizi offerti alla clientela. E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a societa' di nuova costituzione sia a societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi e' prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia. L'intervento della Banca d'Italia e' finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacita' dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. A tal fine, si richiede: a) l'adozione della forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa a responsabilita' limitata; b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sezione II; c) la presentazione di un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa (Sezione III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sezione IV); e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni; f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'esercizio delle funzioni di vigilanza. E' altresi' richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidita' finanziaria, della qualita' dei partecipanti e della professionalita' degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacita' di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attivita' e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale. 2. Fonti normative La materia e' regolata dai seguenti articoli del TUB: - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria; - art. 25, concernente i requisiti di onorabilita' dei partecipanti; - art. 26, concernente i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali; - artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari; - art. 159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attivita' bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale. Vengono altresi' in rilievo: - la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione); - la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione); - l'articolo 19, comma 4, TUF (Testo Unico della Finanza: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), concernente l'autorizzazione delle banche all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento; - il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; - il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Si applicano, altresi', le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1 ). -------- (1 ) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si intende per: - "banche di garanzia collettiva", le banche costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2 ); - "esponenti aziendali", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca; - "capitale iniziale": la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base (1 ); - "filiazione di banca estera", la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera; - "partecipazione indiretta", ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; - "partecipazione qualificata": ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento; - "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca; 3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto. -------- (2 ) Cfr. articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. -------- (1 ) Cfr. Titolo I, Capitolo 2 ("Patrimonio di vigilanza"). 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle societa' gia' esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attivita' bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB. 5. Responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dalle presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008: - autorizzazione all'attivita' bancaria: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali; - autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali; - proroga del termine per l'inizio dell'operativita': Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali; - revoca dell'autorizzazione per mancato esercizio dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali; - parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria da parte delle Regioni: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali. SEZIONE II CAPITALE MINIMO 1. Ammontare del capitale iniziale Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in: - 10 milioni di euro per le banche in forma di societa' per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva.; - 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo. I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attivita'. Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non puo' superare l' 1 % del capitale sociale, salva la facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque non inferiori allo 0,50% (1 ). Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a 2 euro (2 ). Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio puo' sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (3 ). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (4 ). Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario. La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, puo' richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria. -------- (1 ) Art. 30, comma 2, TUB. -------- (2 ) Art. 29, comma 2, TUB. -------- (3 ) Art. 34, comma 4, TUB. -------- (4 ) Art. 33, comma 4, TUB. 2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca. Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93 bis e ss. TUF, il conto corrente e' lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999. Il conto puo' essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto e' consentita. Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorche' dotato di medesime caratteristiche, ne' essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. La banca depositaria non da' seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite. Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007. SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA' 1. Contenuto del programma di attivita' Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attivita' iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni. I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operativita' Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attivita' programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione. In particolare, descrive: - le finalita' e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("mission e obiettivi aziendali"); - il livello di rischio tollerato ( "tolleranza al rischio" o "appetito per il rischio"); - le caratteristiche dell'operativita' che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attivita' che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) ("attivita'"); - l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonche' il posizionamento, incluse le quote di mercato attese ("mercato di riferimento e posizionamento"); - i canali di distribuzione utilizzati ("rete"). II - Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene: - le previsioni sull'andamento dei volumi di attivita', articolate - ove rilevante - per aree geografiche/mercati, tipologia di attivita', classi di clientela, canali distributivi; - l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosita' media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite; - la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio; - i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi; - gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie; - i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario. Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilita' patrimoniale del programma di attivita'; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attivita', prospetti contenenti: - la composizione e l'evoluzione del patrimonio di vigilanza; - il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attivita' ponderate per il rischio; - la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); - il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A). Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri. III - Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione e' accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza etc). 2. Tutoring Nel programma di attivita' possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi. Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attivita': il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attivita' di back office e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidita'; la formazione del personale. Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attivita'. In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza. 3. Valutazioni della Banca d'Italia La Banca d'Italia valuta il programma di attivita' in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e puo' richiedere le modifiche a cio' necessarie. A tali fini valuta: - la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilita' delle previsioni formulate; - l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonche' il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento; - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni; Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari. Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attivita' bancaria. SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO 1. Partecipanti I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1 ). La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta inoltre la qualita' e la solidita' finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Titolo II, Capo III, TUB (2 ). Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate. La Banca d'Italia puo' inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nella banca. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e puo' avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorita' pubbliche e autorita' di vigilanza italiane o estere. La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca. -------- (1 ) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. -------- (2 ) In tale contesto, viene anche valutata la capacita' del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operativita' o in situazioni di stress. E' analizzata, altresi', la sostenibilita' del livello di leverage sottostante l'investimento. 2. Strutture di gruppo La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneita' dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una effettiva azione di vigilanza. SEZIONE V AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA PER LE SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE 1. Domanda di autorizzazione I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia - anche presso la Filiale territorialmente competente - chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche. Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1 ). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sezione II). Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza (2 ). Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria. L'istanza a firma del legale rappresentante e' presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Alla domanda sono allegati: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3 ); b) il programma di attivita', previsto dalla Sezione III; c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione; d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilita' e della qualita' dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca; e) l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento e' stato effettuato; f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca; g) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza; h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza degli esponenti aziendali nonche' l'insussistenza delle cause di incompatibilita' e decadenza di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (interlocking); i) la relazione illustrativa di cui all'Allegato B nonche' l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento (cfr. Sezione VII). La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La societa' informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti. I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede ovvero di operarvi con carattere di continuita'. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (1 ). In tal caso la Federazione - verificata la completezza della documentazione ricevuta - trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati. La domanda e' accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono descritte, altresi', le verifiche condotte per assicurare il rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo. -------- (1 ) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potra' essere valutata l'opportunita' che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione. -------- (2 ) I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le modalita' di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti. -------- (3 ) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale. -------- (1 ) La domanda puo' essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali. 2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' bancaria se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti: a) adozione della forma di societa' per azioni ovvero di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; b) presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana; c) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II; d) presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa; e) possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sezione IV); f) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB (1 ), e insussistenza delle cause di incompatibilita' e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011; g) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento: • al gruppo di appartenenza della banca; • a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti. Inoltre la Banca d'Italia valuta: a) il programma di attivita' in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sezione III); b) la qualita' e la solidita' finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneita' del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sezione IV). La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia puo' fornire indicazioni affinche' le linee di sviluppo dell'operativita' assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione. -------- (1 ) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti". 3. Rilascio dell'autorizzazione In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione all'attivita' bancaria entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione. Secondo quanto previsto dall'art. 13 della direttiva 2006/48/CE, il provvedimento della Banca d'Italia e' comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa. 4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese (1 ). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB. La banca invia, altresi', copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca e' inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB. Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'. Prima di avviare l'operativita' con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca e' tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria. -------- (1 ) L'iscrizione nel registro delle imprese non e' consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidita' dell'autorizzazione, la Banca d'Italia e' legittimata a proporre istanza per la cancellazione della societa' dal registro delle imprese (cfr. art. 223-quater disp. att. codice civile). 5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero vi rinunci espressamente entro lo stesso termine, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima. In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 3 mesi. Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione e' revocata qualora sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni e qualora si accerti che la banca non ha svolto l'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi. La societa' a cui sia stata revocata l'autorizzazione modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attivita' bancaria, ovvero dispone la liquidazione. Restano applicabili le disposizioni del Titolo IV, Capo I, Sezione III TUB. SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 1. Procedura di autorizzazione Le societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie. La domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria e' inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1 ). Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione (cfr. Sezione V). Per cio' che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonche' la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione V, parr. 4 e 5. -------- (1 ) L'iscrizione nel registro delle imprese non e' consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidita' dell'autorizzazione, la Banca d'Italia e' legittimata a proporre istanza per la cancellazione della societa' dal registro delle imprese (cfr. art. 223-quater disp. att. codice civile). 2. Programma di attivita' Nel programma di attivita', oltre a quanto previsto alla Sezione III, la societa' deve descrivere: - le attivita' svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attivita' bancaria. La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attivita', accerta che le attivita' finanziarie che la societa' intende svolgere non violino le riserve di attivita' previste dalla legge e puo' chiedere la dismissione di determinati settori di attivita' o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attivita' svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti. 3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva della struttura aziendale nonche' all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della societa'. A tal fine, la Banca d'Italia puo' disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla societa' una perizia da parte di soggetti terzi. La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attivita' svolta dalla societa', puo' indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione. SEZIONE VII AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 1. Condizioni e procedura di autorizzazione Le banche costituende che intendono prestare servizi di investimento presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria (1 ). La domanda indica i servizi per i quali e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed e' corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF. Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicita' dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovra' sostenere per svolgere i servizi di investimento. L'autorizzazione e' rilasciata o negata nei termini indicati nella Sezione V, par. 3, delle presenti disposizioni. -------- (1 ) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25.6.2008 recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 2. Valutazioni della Banca d'Italia Ai fini del rilascio del provvedimento, la Banca d'Italia valuta l'idoneita' della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione della banca. 3. Norme del TUF applicabili Alle banche si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative delle Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi per cui sono state autorizzate (1 ). -------- (1 ) La prestazione dei servizi di investimento e' disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis TUF e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, commi 2 e 2-quater TUF. SEZIONE VIII FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE 1. Filiazioni di banche comunitarie Per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorita' del Paese d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2006/48/CE. 2. Filiazioni di banche extracomunitarie Per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni: - che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti; - che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione; - che il Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato "non cooperativo" dalla Financial Action Task Force (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima; - che le autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata; - che le autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza. La Banca d'Italia puo' limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza. SEZIONE IX AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI Ai sensi dell'art. 159 TUB, nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attivita' bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII (1 ). -------- (1 ) In tali casi, l'organo con funzione di supervisione strategica invia alla Banca d'Italia (cfr. Sezione VI, par. 1) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.