(Allegato)
 
                              TITOLO I 
 
 
 
                             Capitolo 3 
 
 
 
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 
 
 
 
 
 
 
                        TITOLO I - Capitolo 3 
 
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 
 
                              SEZIONE I 
 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Premessa 
 
  Il TUB prevede che l'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato
  alle banche. 
  Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di  nuovi  soggetti
  al  mercato  bancario,  avendo  riguardo  alla   stabilita'   degli
  intermediari, alla concorrenza tra gli operatori  e  alla  qualita'
  dei servizi offerti alla clientela. 
  E' consentita l'entrata nel mercato del credito sia a  societa'  di
  nuova costituzione sia a  societa'  gia'  esistenti  che  intendono
  svolgere  l'attivita'  bancaria,  modificando  il  proprio  oggetto
  sociale. In entrambi i  casi  e'  prevista  l'autorizzazione  della
  Banca d'Italia. 
  L'intervento della  Banca  d'Italia  e'  finalizzato  a  verificare
  l'esistenza delle condizioni atte a garantire la  sana  e  prudente
  gestione della banca, fra cui la  capacita'  dell'intermediario  di
  rimanere sul mercato in modo efficiente. A tal fine, si richiede: 
  a) l'adozione della forma di societa'  per  azioni  o  di  societa'
  cooperativa a responsabilita' limitata; 
  b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore  a
  quanto stabilito nella Sezione II; 
  c)  la  presentazione  di  un  programma  concernente   l'attivita'
  iniziale e la struttura  organizzativa  (Sezione  III),  unitamente
  all'atto costitutivo e allo statuto; 
  d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni  qualificate
  di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo
  e nell'art. 25 TUB (Sezione IV); 
  e) il possesso da parte degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti
  previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni; 
  f) l'insussistenza, tra  la  banca  o  i  soggetti  del  gruppo  di
  appartenenza e altri soggetti, di  stretti  legami  che  ostacolino
  l'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  E' altresi' richiesto l'insediamento  della  sede  legale  e  della
  direzione  generale  della  nuova  banca   nel   territorio   della
  Repubblica italiana. 
  La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
  condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e  prudente
  gestione. 
  Nella  valutazione  delle  iniziative  di  costituzione  la   Banca
  d'Italia presta particolare attenzione ai profili  della  solidita'
  finanziaria,   della   qualita'   dei    partecipanti    e    della
  professionalita' degli esponenti, al fine di assicurare  l'adeguata
  capacita'  di  fronteggiare  i   rischi   della   fase   di   avvio
  dell'attivita' e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi
  alla dispersione di valore aziendale. 
 
  2. Fonti normative 
 
  La materia e' regolata dai seguenti articoli del TUB: 
  - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria; 
  -  art.  25,  concernente   i   requisiti   di   onorabilita'   dei
  partecipanti; 
  -  art.  26,   concernente   i   requisiti   di   professionalita',
  onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali; 
  - artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere  generale
  e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei  confronti  delle
  banche e dei gruppi bancari; 
  - art. 159, che prevede il parere vincolante della  Banca  d'Italia
  nel caso in cui  l'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  sia  di
  competenza delle Regioni a statuto speciale. 
 
  Vengono altresi' in rilievo: 
 
  - la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attivita'  degli
  enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione); 
  - la direttiva  2006/49/CE  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale
  delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione); 
  - l'articolo 19, comma 4, TUF (Testo Unico della  Finanza:  decreto
  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni),
  concernente l'autorizzazione delle banche all'esercizio dei servizi
  e delle attivita' di investimento; 
  - il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  di  attuazione
  della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
  del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
  attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della
  direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  - il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze -
  Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per  la  disciplina
  delle   partecipazioni   in   banche,   capogruppo,    intermediari
  finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. 
  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni  emanate  dalla   Banca
  d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.
  241 (1 ). 
 
 -------- 
 (1 ) Cfr. Regolamento  della  Banca  d'Italia  del  25  giugno  2008
 recante l'individuazione dei termini e  delle  unita'  organizzative
 responsabili dei procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
 Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
 materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt.  2  e  4  della
 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
  3. Definizioni 
 
  Ai fini della presente disciplina si intende per: 
  - "banche di garanzia collettiva", le banche costituite in forma di
  societa' cooperativa a responsabilita' limitata  che,  in  base  al
  proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
  collettiva dei fidi a favore dei soci (2 ); 
  - "esponenti  aziendali",  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
  amministrazione, direzione e controllo presso una banca; 
  - "capitale iniziale":  la  somma  dei  titoli  rappresentativi  di
  partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e  delle
  riserve computabili nel patrimonio di base (1 ); 
  - "filiazione di banca estera", la banca italiana controllata anche
  indirettamente da una banca  estera  ovvero  da  soggetti,  persone
  fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera; 
  -  "partecipazione  indiretta",  ai  sensi  dell'art.  22  TUB,  la
  partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta
  per il tramite di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o
  per interposta persona; 
  - "partecipazione qualificata":  ai  sensi  dell'art.  19  TUB,  la
  partecipazione che comporta  il  controllo  o  la  possibilita'  di
  esercitare un'influenza notevole sull'intermediario  finanziario  o
  che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno
  pari al 10 per cento; 
  - "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano
  o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca;
  3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;  4)
  partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20%  del
  capitale con diritto di voto; 5)  e'  partecipato  dalla  banca  in
  misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto. 
 
 -------- 
 (2 ) Cfr. articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito
 in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. 
 
 -------- 
 (1 ) Cfr. Titolo I, Capitolo 2 ("Patrimonio di vigilanza"). 
 
  4. Destinatari della disciplina 
 
  Le presenti disposizioni si applicano alle societa' gia'  esistenti
  o appositamente costituite che, al fine di  esercitare  l'attivita'
  bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB. 
 
  5. Responsabili dei procedimenti amministrativi 
 
  Si indicano di seguito le  unita'  organizzative  responsabili  dei
  procedimenti amministrativi previsti dalle  presenti  disposizioni,
  ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca  d'Italia  del  25
  giugno 2008: 
  - autorizzazione all'attivita' bancaria: Servizio Rapporti  Esterni
  e Affari Generali; 
  -  autorizzazione  all'esercizio  dei  servizi   di   investimento:
  Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali; 
  - proroga del  termine  per  l'inizio  dell'operativita':  Servizio
  Rapporti Esterni e Affari Generali; 
  - revoca dell'autorizzazione per mancato  esercizio  dell'attivita'
  bancaria per un periodo continuativo superiore a 6  mesi:  Servizio
  Rapporti Esterni e Affari Generali; 
  -  parere  vincolante  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione
  all'attivita' bancaria da parte delle  Regioni:  Servizio  Rapporti
  Esterni e Affari Generali. 
 
                             SEZIONE II 
 
                           CAPITALE MINIMO 
 
  1. Ammontare del capitale iniziale 
 
  Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria,
  l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in: 
  - 10 milioni di euro per le banche in forma di societa' per azioni,
  per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva.; 
  - 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo. 
  I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza  di  non
  ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori  e,  dall'altro,
  di assicurare adeguati mezzi  finanziari  alle  banche  nella  fase
  d'inizio dell'attivita'. 
  Nelle banche  popolari,  la  partecipazione  di  ciascun  socio  al
  capitale non puo' superare l' 1 % del capitale  sociale,  salva  la
  facolta' statutaria di prevedere limiti  piu'  contenuti,  comunque
  non inferiori allo 0,50% (1 ). Il valore nominale delle azioni  non
  puo' essere inferiore a 2 euro (2 ). 
  Nelle  banche  di   credito   cooperativo,   ciascun   socio   puo'
  sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di  50.000  euro
  (3 ). Il valore nominale di ciascuna azione  deve  essere  compreso
  tra 25 euro e 500 euro (4 ). 
  Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda  anche  conferimenti
  in natura, questi non possono eccedere i tre decimi  dell'ammontare
  complessivo  del  capitale.  Tale  limite   non   si   applica   ai
  conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo
  bancario. 
  La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei  crediti
  conferiti e alle  esigenze  di  vigilanza,  puo'  richiedere  anche
  l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VI,  par.  3,
  in  materia  di  accertamento  del  patrimonio  di  societa'   gia'
  esistenti che intendono svolgere l'attivita' bancaria. 
 
 -------- 
 (1 ) Art. 30, comma 2, TUB. 
 
 -------- 
 (2 ) Art. 29, comma 2, TUB. 
 
 -------- 
 (3 ) Art. 34, comma 4, TUB. 
 
 -------- 
 (4 ) Art. 33, comma 4, TUB. 
 
  2.   Caratteristiche   e   movimentazione   del   conto    corrente
  indisponibile 
 
  I  conferimenti  in  denaro  sono  integralmente   depositati   dai
  sottoscrittori  a  mezzo   bonifico   o   assegno   circolare   non
  trasferibile presso un unico conto corrente bancario  indisponibile
  intestato alla costituenda banca. 
  Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello  al
  pubblico risparmio, di cui agli artt. 93 bis e ss.  TUF,  il  conto
  corrente e' lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto  ai
  sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999. 
  Il  conto  puo'  essere  utilizzato  unicamente  per  le   suddette
  operazioni di  accredito;  nessun'altra  operazione  sul  conto  e'
  consentita. 
  Le somme depositate non  possono  essere  trasferite  presso  altro
  conto corrente, ancorche' dotato di medesime  caratteristiche,  ne'
  essere consegnate agli amministratori prima  dell'iscrizione  della
  societa' nel registro delle imprese. Se l'iscrizione  nel  registro
  delle imprese non  ha  luogo  entro  novanta  giorni  dal  rilascio
  dell'autorizzazione ovvero nel  caso  in  cui  il  procedimento  di
  autorizzazione si concluda con  un  provvedimento  di  diniego,  le
  somme  depositate  sono  restituite  ai   sottoscrittori   mediante
  bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. 
  La banca depositaria non  da'  seguito  a  eventuali  richieste  di
  movimentazione diverse da quelle consentite. 
  Restano fermi  gli  obblighi  di  verifica  della  clientela  e  di
  segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007. 
 
                             SEZIONE III 
 
                       PROGRAMMA DI ATTIVITA' 
 
  1. Contenuto del programma di attivita' 
 
  Gli amministratori  della  banca  predispongono  un  programma  per
  l'attivita' iniziale del  nuovo  soggetto.  Il  documento  contiene
  almeno le seguenti informazioni. 
 
  I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operativita' 
  Il  documento  indica  gli  obiettivi  di  sviluppo,  le  attivita'
  programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione. 
 
  In particolare, descrive: 
 
  -  le  finalita'  e  gli  obiettivi  di  sviluppo   dell'iniziativa
  ("mission e obiettivi aziendali"); 
  - il livello di rischio  tollerato  (  "tolleranza  al  rischio"  o
  "appetito per il rischio"); 
  - le caratteristiche dell'operativita' che si intende  avviare  (ad
  esempio:  tipologia  dei   finanziamenti,   altre   attivita'   che
  verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) ("attivita'"); 
  - l'area geografica e il mercato di riferimento  in  cui  la  nuova
  banca intende operare nonche' il posizionamento, incluse  le  quote
  di mercato attese ("mercato di riferimento e posizionamento"); 
  - i canali di distribuzione utilizzati ("rete"). 
 
  II - Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale 
  Con riferimento a ciascuno dei primi  tre  esercizi,  il  documento
  contiene: 
 
  - le previsioni sull'andamento dei volumi di attivita',  articolate
  - ove  rilevante  -  per  aree  geografiche/mercati,  tipologia  di
  attivita', classi di clientela, canali distributivi; 
  - l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e
  le  relative  previsioni  di  svalutazione,  tenuto   conto   della
  rischiosita' media delle aree geografiche/mercati di insediamento e
  delle classi di clientela servite; 
  - la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi,  per  l'intera
  banca e per ogni succursale  che  essa  intende  aprire  nel  primo
  triennio; 
  -  i  costi  di  distribuzione  dei  prodotti  e  la  politica   di
  determinazione dei prezzi; 
  - gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie; 
  - i prospetti previsionali relativi  allo  stato  patrimoniale,  al
  conto economico e al rendiconto finanziario. 
  Il documento contiene,  inoltre,  un'analisi  della  sostenibilita'
  patrimoniale del  programma  di  attivita';  in  tale  ambito  sono
  predisposti,  per  il  primo  triennio  di   attivita',   prospetti
  contenenti: 
 
  - la composizione e l'evoluzione del patrimonio di vigilanza; 
  - il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con  evidenza  delle
  attivita' ponderate per il rischio; 
  -  la  stima  del  fabbisogno  patrimoniale  a  fronte  dei  rischi
  rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno
  di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); 
  - il calcolo della riserva di  conservazione  del  capitale  e,  se
  previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva  di
  capitale a fronte del rischio sistemico. 
  Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si  tiene
  conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi  e  di
  controllo dei rischi illustrati  nella  relazione  sulla  struttura
  organizzativa (cfr. Allegato A). 
  Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle  ipotesi
  di base  formulate  e  descrive  i  relativi  impatti  economici  e
  patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali;
  in  tale  ambito,  sono  individuate  le  azioni  di  rafforzamento
  patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri. 
 
  III  -  Relazione  sul  governo  societario   e   sulla   struttura
  organizzativa 
  Il documento contiene una relazione sul governo societario e  sulla
  struttura  organizzativa,  sulla   base   dello   schema   previsto
  nell'Allegato A.  La  relazione  e'  accompagnata  dai  regolamenti
  relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno,
  credito, finanza etc). 
 
  2. Tutoring 
 
  Nel programma di  attivita'  possono  essere  presentate  soluzioni
  organizzative che comportino forme  di  collaborazione  e  supporto
  (tutoring) della banca costituenda  da  parte  di  altri  operatori
  bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi. 
  Tali  soluzioni  possono  riguardare,  ad  esempio,   il   supporto
  operativo e commerciale nelle seguenti attivita': il disegno  e  la
  realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione  di
  servizi di investimento (ad esempio attivita' di back office  e  di
  produzione dei prodotti finanziari); il governo e la  gestione  del
  rischio di liquidita'; la formazione del personale. 
  Le  soluzioni  di  tutoring  sono  disciplinate  mediante  appositi
  contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di
  cui  la  Banca  d'Italia  tiene  conto   ai   fini   del   rilascio
  dell'autorizzazione. I contratti assicurano un supporto  stabile  e
  continuativo per un periodo non inferiore  all'orizzonte  temporale
  del programma di attivita'. 
  In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali,  restano  ferme
  le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza. 
 
  3. Valutazioni della Banca d'Italia 
 
  La Banca d'Italia valuta il programma di attivita' in un'ottica  di
  sana e prudente gestione dell'intermediario e  puo'  richiedere  le
  modifiche a cio' necessarie. 
 
  A tali fini valuta: 
 
  - la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilita' delle
  previsioni formulate; 
  -  l'adeguatezza  del  programma  ad   assicurare   condizioni   di
  equilibrio  patrimoniale,  reddituale  e  finanziario  nonche'   il
  rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco  temporale
  di riferimento; 
  - l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni; 
  Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da  parte
  di altri intermediari bancari. 
  Nelle proprie valutazioni, la Banca  d'Italia  riserva  particolare
  attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un  operatore
  adeguatamente  strutturato  sotto  il   profilo   organizzativo   e
  commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente  e
  quantitativamente   adeguate   a   presidiare   i   rischi   tipici
  dell'attivita' bancaria. 
 
                             SEZIONE IV 
 
                        ASSETTO PROPRIETARIO 
 
  1. Partecipanti 
 
  I soggetti  che  detengono,  anche  indirettamente,  partecipazioni
  qualificate  in  una  banca  devono  possedere   i   requisiti   di
  onorabilita' previsti dall'art. 25 TUB e relative  disposizioni  di
  attuazione (1 ). 
  La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana  e  prudente
  gestione, valuta inoltre la qualita' e la solidita' finanziaria  di
  tali soggetti sulla base dei criteri  e  nei  modi  previsti  dalle
  disposizioni di attuazione del Titolo  II,  Capo  III,  TUB  (2  ).
  Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi
  natura - anche familiari o associativi - tra partecipanti  e  altri
  soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate. 
  La Banca d'Italia puo' inoltre valutare ogni  precedente  penale  o
  indagine  penale   a   carico   di   coloro   che   detengano   una
  partecipazione, anche non qualificata, nella banca. 
  La Banca d'Italia,  nell'effettuare  tali  verifiche,  utilizza  le
  informazioni e i dati in suo possesso e puo' avvalersi  di  notizie
  riservate  derivanti  dalla  collaborazione  con  altre   autorita'
  pubbliche e autorita' di vigilanza italiane o estere. 
  La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  ai  partecipanti  specifiche
  dichiarazioni di impegno  volte  a  tutelare  la  sana  e  prudente
  gestione della banca. 
 
 -------- 
 (1 ) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i  requisiti
 di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori  e  dal
 direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 
 
 -------- 
 (2 ) In  tale  contesto,  viene  anche  valutata  la  capacita'  del
 detentore di una partecipazione  qualificata  di  fornire  ulteriori
 risorse di capitale nei primi anni di operativita' o  in  situazioni
 di stress. E' analizzata, altresi', la sostenibilita' del livello di
 leverage sottostante l'investimento. 
 
  2. Strutture di gruppo 
 
  La  Banca  d'Italia  valuta  che  la  struttura   del   gruppo   di
  appartenenza della banca non sia tale da  pregiudicare  l'effettivo
  esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa. 
  A tal fine, la Banca d'Italia tiene  conto  sia  dell'articolazione
  del gruppo sia dell'idoneita' dei soggetti che  ne  fanno  parte  a
  garantire la sana e  prudente  gestione  della  banca.  Qualora  al
  gruppo  appartengano  societa'  insediate  all'estero,   la   Banca
  d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse  o  le  attivita'
  svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di  una
  effettiva azione di vigilanza. 
 
                              SEZIONE V 
 
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 
                PER LE SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE 
 
  1. Domanda di autorizzazione 
 
  I promotori, prima della stipula dell'atto  costitutivo,  informano
  la  Banca  d'Italia  della  propria  iniziativa,  illustrandone  le
  caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono
  essere richiesti alla Banca d'Italia  -  anche  presso  la  Filiale
  territorialmente competente - chiarimenti  di  carattere  normativo
  per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche. 
  Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione
  e controllo adottato e nominano i  membri  degli  organi  aziendali
  della banca (1 ). Il versamento del capitale sociale deve essere di
  ammontare non inferiore a quello minimo  stabilito  dalle  presenti
  disposizioni (cfr. Sezione II). 
  Prima della presentazione  della  domanda  di  autorizzazione,  gli
  esponenti aziendali sono tenuti  a  predisporre  la  documentazione
  dalla quale risulta il possesso dei requisiti di  professionalita',
  onorabilita' e indipendenza (2 ). 
  Dopo la stipula dell'atto costitutivo e  prima  di  dare  corso  al
  procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con
  funzione di supervisione strategica delibera la presentazione  alla
  Banca  d'Italia  della  domanda  di  autorizzazione   all'attivita'
  bancaria. L'istanza a firma del legale rappresentante e' presentata
  alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. 
 
  Alla domanda sono allegati: 
 
  a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3 ); 
  b) il programma di attivita', previsto dalla Sezione III; 
  c)  l'elenco  dei   soggetti   che   partecipano   direttamente   o
  indirettamente al capitale  della  banca,  ordinati  in  base  alle
  rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in  termini
  percentuali. Per le  partecipazioni  indirette  va  specificato  il
  soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione; 
  d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei
  requisiti  di  onorabilita'  e  della  qualita'  dei  soggetti  che
  acquisiscono,  anche  indirettamente,  partecipazioni   qualificate
  nella banca; 
  e) l'attestazione del  versamento  del  capitale  rilasciata  dalla
  direzione generale della banca presso la  quale  il  versamento  e'
  stato effettuato; 
  f) informazioni sulla provenienza delle somme con  le  quali  viene
  sottoscritto il capitale della banca; 
  g) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di
  appartenenza; 
  h) il verbale della riunione nel corso  della  quale  l'organo  con
  funzione di supervisione strategica ha verificato il  possesso  dei
  requisiti di professionalita', di onorabilita'  e  di  indipendenza
  degli esponenti aziendali nonche' l'insussistenza  delle  cause  di
  incompatibilita' e decadenza di cui all'articolo  36  del  D.L.  n.
  201/2011 (interlocking); 
  i)  la  relazione  illustrativa  di  cui  all'Allegato  B   nonche'
  l'attestazione  di  adesione  a  un  sistema  di  indennizzo  degli
  investitori, qualora sia richiesta  l'autorizzazione  all'esercizio
  di servizi di investimento (cfr. Sezione VII). 
  La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve  avere  data
  non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di
  autorizzazione. La societa' informa prontamente la  Banca  d'Italia
  in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni  di
  cui ai citati punti. 
  I soci delle banche  di  credito  cooperativo  e  delle  banche  di
  garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere  nel
  territorio di competenza della costituenda banca la  residenza,  la
  sede  ovvero  di  operarvi  con  carattere  di  continuita'.   Tale
  attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive  ai  sensi
  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  Gli  amministratori  di  banche  di  credito  cooperativo   possono
  presentare la  domanda  di  autorizzazione  per  il  tramite  della
  Federazione  nazionale  della  categoria  (1  ).  In  tal  caso  la
  Federazione  -  verificata  la  completezza  della   documentazione
  ricevuta - trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli
  allegati  sopra  elencati.  La  domanda  e'  accompagnata  da   una
  relazione  della  Federazione  che  illustra  i   profili   tecnici
  dell'iniziativa.  Nella  relazione  sono  descritte,  altresi',  le
  verifiche condotte  per  assicurare  il  rispetto  della  specifica
  normativa in materia di requisiti dei soci  di  banche  di  credito
  cooperativo. 
 
 -------- 
 (1 ) Al fine  di  semplificare  l'iter  procedurale,  potra'  essere
 valutata l'opportunita' che nell'atto  costitutivo  venga  conferita
 all'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  o  al   suo
 presidente la delega per  apportare  le  modifiche  all'atto  stesso
 eventualmente  richieste  dalla  Banca  d'Italia  per  il   rilascio
 dell'autorizzazione. 
 
 -------- 
 (2 ) I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi  dell'art.  26  TUB.
 Per le modalita' di verifica e documentazione dei  requisiti  si  fa
 rinvio al Titolo II, Capitolo 2,  della  Circolare  n.  229  del  21
 aprile 1999 e successivi aggiornamenti. 
 
 -------- 
 (3 ) Nell'atto costitutivo deve essere indicata  l'ubicazione  della
 direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale. 
 
 -------- 
 (1 ) La domanda puo' essere presentata  alla  Federazione  nazionale
 tramite le Federazioni locali. 
 
  2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia 
 
  La  Banca  d'Italia  rilascia  l'autorizzazione   per   l'esercizio
  dell'attivita' bancaria se verifica  l'esistenza  delle  condizioni
  atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. 
  A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei  seguenti
  presupposti: 
  a) adozione della forma di societa' per azioni ovvero  di  societa'
  cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
  b) presenza della sede legale  e  della  direzione  generale  della
  banca nel territorio della Repubblica italiana; 
  c) esistenza di un capitale versato di ammontare  non  inferiore  a
  quello indicato nella Sezione II; 
  d) presentazione, unitamente all'atto costitutivo e  allo  statuto,
  di un programma concernente l'attivita'  iniziale  e  la  struttura
  organizzativa; 
  e) possesso da parte dei partecipanti qualificati della  banca  dei
  requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sezione IV); 
  f) possesso da parte degli esponenti  aziendali  dei  requisiti  di
  professionalita',  di  onorabilita'  e  di  indipendenza   previsti
  dall'art.  26  TUB  (1  ),   e   insussistenza   delle   cause   di
  incompatibilita' e  decadenza  di  cui  all'art.  36  del  D.L.  n.
  201/2011; 
  g)  insussistenza  di  impedimenti  all'effettivo  esercizio  delle
  funzioni di vigilanza con riferimento: 
  • al gruppo di appartenenza della banca; 
  • a eventuali stretti legami tra la banca, o  i  soggetti  del  suo
  gruppo di appartenenza, e altri soggetti. 
 
  Inoltre la Banca d'Italia valuta: 
 
  a) il programma di  attivita'  in  un'ottica  di  sana  e  prudente
  gestione dell'intermediario (cfr. Sezione III); 
  b) la qualita' e la solidita' finanziaria di coloro  che  detengono
  una  partecipazione  qualificata  e  l'idoneita'  del   gruppo   di
  appartenenza della banca a garantire la sana  e  prudente  gestione
  (cfr. Sezione IV). 
  La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  ulteriori   informazioni   e
  chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1.
  Tali notizie  possono  anche  essere  richieste  direttamente  alla
  Federazione nazionale delle banche di credito  cooperativo  qualora
  la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite  degli
  organismi della categoria. 
  In sede di rilascio dell'autorizzazione,  la  Banca  d'Italia  puo'
  fornire   indicazioni    affinche'    le    linee    di    sviluppo
  dell'operativita' assicurino il rispetto delle regole prudenziali e
  delle esigenze di sana e prudente gestione. 
 
 -------- 
 (1 ) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter  TUB,
 le norme del medesimo Testo Unico  che  fanno  riferimento:  i)  "al
 consiglio  di  amministrazione,  all'organo  amministrativo  e  agli
 amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi
 componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai  sindaci  ed  all'organo
 che svolge la funzione di controllo si applicano anche al  consiglio
 di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione  e  ai
 loro componenti". 
 
  3. Rilascio dell'autorizzazione 
 
  In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la  sussistenza
  delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia rilascia o
  nega l'autorizzazione all'attivita' bancaria entro 180 giorni dalla
  data  di  ricevimento  della  domanda,  corredata  della  richiesta
  documentazione. 
  Secondo quanto previsto dall'art. 13 della direttiva 2006/48/CE, il
  provvedimento della  Banca  d'Italia  e'  comunque  adottato  entro
  dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione
  regolare e completa. 
 
  4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti 
 
  La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta  la
  data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese (1  ).
  A decorrere da tale  data,  la  Banca  d'Italia  iscrive  la  banca
  all'albo di cui all'art. 13 TUB. 
  La  banca  invia,  altresi',  copia  del   certificato   attestante
  l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti  istituiti
  e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB.  La  banca  e'
  inoltre  tenuta  ad   aderire   a   un   sistema   di   risoluzione
  stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela   previsto
  dall'art. 128-bis TUB. 
  Successivamente all'iscrizione all'albo,  la  banca  comunica  alla
  Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'. Prima di avviare
  l'operativita' con assegni o nel comparto delle carte di pagamento,
  la nuova banca e' tenuta ad assolvere gli obblighi  previsti  dalla
  disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria. 
 
 -------- 
 (1 ) L'iscrizione nel registro delle imprese non  e'  consentita  in
 mancanza dell'autorizzazione  di  cui  alle  presenti  disposizioni.
 Qualora  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  sia   avvenuta
 nonostante la mancanza o l'invalidita' dell'autorizzazione, la Banca
 d'Italia e' legittimata a  proporre  istanza  per  la  cancellazione
 della societa' dal registro  delle  imprese  (cfr.  art.  223-quater
 disp. att. codice civile). 
 
  5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione 
 
  Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il  termine  di
  un  anno  dal  rilascio  dell'autorizzazione  ovvero   vi   rinunci
  espressamente entro lo stesso termine, la Banca  d'Italia  dichiara
  la decadenza dell'autorizzazione medesima. 
  In presenza  di  giustificati  motivi,  su  richiesta  della  banca
  interessata presentata almeno 60 giorni prima  della  scadenza  del
  termine, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga,  di
  norma non superiore a 3 mesi. 
  Fermi  restando  i  casi  di  revoca  consentiti  dall'ordinamento,
  l'autorizzazione e' revocata qualora sia stata ottenuta presentando
  false dichiarazioni e qualora si accerti che la banca non ha svolto
  l'attivita' bancaria per un  periodo  continuativo  superiore  a  6
  mesi. 
  La societa' a cui  sia  stata  revocata  l'autorizzazione  modifica
  l'oggetto  sociale  per  escludere  lo  svolgimento  dell'attivita'
  bancaria, ovvero dispone la liquidazione.  Restano  applicabili  le
  disposizioni del Titolo IV, Capo I, Sezione III TUB. 
 
                             SEZIONE VI 
 
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 
                   PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 
 
  1. Procedura di autorizzazione 
 
  Le societa'  gia'  esistenti  che  intendono  svolgere  l'attivita'
  bancaria  adottano  la  delibera  con  la  quale  viene  modificato
  l'oggetto sociale e sono apportate le  altre  modifiche  statutarie
  necessarie. 
  La domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria e' inviata dopo
  l'approvazione della delibera di modifica dell'atto  costitutivo  e
  prima che di tale atto venga richiesta  l'iscrizione  nel  registro
  delle imprese (1 ). 
  Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato  al  rispetto  delle
  stesse condizioni stabilite per le societa' di  nuova  costituzione
  (cfr. Sezione V). 
  Per cio' che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti
  nonche' la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione,
  si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione V, parr. 4 e 5. 
 
 -------- 
 (1 ) L'iscrizione nel registro delle imprese non  e'  consentita  in
 mancanza dell'autorizzazione  di  cui  alle  presenti  disposizioni.
 Qualora  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  sia   avvenuta
 nonostante la mancanza o l'invalidita' dell'autorizzazione, la Banca
 d'Italia e' legittimata a  proporre  istanza  per  la  cancellazione
 della societa' dal registro  delle  imprese  (cfr.  art.  223-quater
 disp. att. codice civile). 
 
  2. Programma di attivita' 
 
  Nel programma di attivita', oltre a quanto  previsto  alla  Sezione
  III, la societa' deve descrivere: 
  - le attivita' svolte in  precedenza,  allegando  i  bilanci  degli
  ultimi tre esercizi; 
  - le iniziative  che  intende  adottare,  e  i  relativi  tempi  di
  attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche  all'esercizio
  dell'attivita' bancaria. 
  La  Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  valutazioni  inerenti  al
  programma di attivita', accerta che le attivita' finanziarie che la
  societa' intende svolgere  non  violino  le  riserve  di  attivita'
  previste dalla legge e puo' chiedere la dismissione di  determinati
  settori di  attivita'  o  limitarne  l'articolazione  territoriale.
  Nelle proprie valutazioni la  Banca  d'Italia  riserva  particolare
  attenzione alle attivita'  svolte  in  precedenza  e  ai  risultati
  economici conseguiti. 
 
  3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche 
 
  Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la  Banca  d'Italia
  puo'  richiedere  una  verifica  in   ordine   alla   funzionalita'
  complessiva  della  struttura  aziendale  nonche'  all'esistenza  e
  all'ammontare del patrimonio della societa'. A tal fine,  la  Banca
  d'Italia  puo'  disporre  l'accesso  di  propri  ispettori   oppure
  richiedere alla societa' una perizia da parte di soggetti terzi. 
  La Banca d'Italia, con riferimento  al  tipo  di  attivita'  svolta
  dalla societa', puo' indicare ulteriori aspetti che devono  formare
  oggetto della perizia  e  di  cui  deve  essere  dato  conto  nella
  relazione. 
 
                             SEZIONE VII 
 
     AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 
 
  1. Condizioni e procedura di autorizzazione 
 
  Le  banche  costituende   che   intendono   prestare   servizi   di
  investimento presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda  di
  autorizzazione, a firma del legale rappresentante,  contestualmente
  alla domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria (1 ). 
  La domanda indica i servizi per i quali e'  richiesto  il  rilascio
  dell'autorizzazione ed  e'  corredata  della  delibera  assunta  in
  proposito dall'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica,
  della   relazione   illustrativa   di   cui   all'Allegato   B    e
  dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela
  degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF. 
  Nella  delibera  sono  analiticamente   indicate   le   valutazioni
  effettuate dall'istante in ordine all'economicita' dell'iniziativa,
  con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovra'
  sostenere per svolgere i servizi di investimento. 
  L'autorizzazione e' rilasciata o negata nei termini indicati  nella
  Sezione V, par. 3, delle presenti disposizioni. 
 
 -------- 
 (1 )  In  tal  caso,  si  applica  la  disciplina  dei  procedimenti
 amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento  del  25.6.2008
 recante l'individuazione dei termini e  delle  unita'  organizzative
 responsabili dei procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
 Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
 materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt.  2  e  4  della
 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 
 
  2. Valutazioni della Banca d'Italia 
 
  Ai fini del rilascio del provvedimento, la  Banca  d'Italia  valuta
  l'idoneita'  della  struttura  tecnico-organizzativa  aziendale  ad
  assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento
  e la sana e prudente gestione della banca. 
 
  3. Norme del TUF applicabili 
 
  Alle banche si applica la  disciplina  prevista  dal  TUF  e  dalle
  relative disposizioni attuative delle Banca d'Italia e della Consob
  per la prestazione dei servizi di investimento, limitatamente  alla
  prestazione dei servizi per cui sono state autorizzate (1 ). 
 
 -------- 
 (1 ) La prestazione dei servizi di investimento e' disciplinata  dal
 Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai  sensi  dell'art.
 6, comma 2-bis  TUF  e  dalla  normativa  emanata  dalla  CONSOB  in
 attuazione dell'art. 6, commi 2 e 2-quater TUF. 
 
                            SEZIONE VIII 
 
                     FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE 
 
  1. Filiazioni di banche comunitarie 
 
  Per il  rilascio  dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  nei
  confronti di filiazioni  di  banche  comunitarie  si  applicano  le
  disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. 
  In tali casi, la Banca d'Italia  rilascia  l'autorizzazione  previa
  consultazione delle  autorita'  del  Paese  d'origine  della  banca
  comunitaria, ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2006/48/CE. 
 
  2. Filiazioni di banche extracomunitarie 
 
  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria   a
  filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le  disposizioni
  contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca d'Italia, ai  fini  di
  una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta  le
  seguenti condizioni: 
  - che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione
  vi sia una regolamentazione  tale  da  non  impedire  un  esercizio
  efficace delle funzioni  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia  con
  riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine  e  ad
  eventuali stretti legami tra la  filiazione,  i  soggetti  del  suo
  gruppo di appartenenza, e altri soggetti; 
  - che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero
  non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita'
  di vigilanza del Paese d'origine della  banca  che  costituisce  la
  filiazione; 
  - che il Paese d'origine della banca che costituisce la  filiazione
  non sia considerato "non cooperativo" dalla Financial  Action  Task
  Force  (FATF)  o  non  abbia  adottato  misure  coerenti   con   le
  raccomandazioni emanate da quest'ultima; 
  - che  le  autorita'  di  vigilanza  del  Paese  d'origine  abbiano
  manifestato il preventivo consenso alla costituzione in  Italia  di
  una filiazione da parte della banca da esse vigilata; 
  - che le autorita' di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito
  un'attestazione   in   ordine    alla    solidita'    patrimoniale,
  all'adeguatezza delle  strutture  organizzative,  amministrative  e
  contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza. 
  La Banca d'Italia puo' limitare l'ambito operativo della filiazione
  bancaria se sussistono esigenze di vigilanza. 
 
                             SEZIONE IX 
 
                AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA 
                       DA PARTE DELLE REGIONI 
 
  Ai sensi dell'art. 159 TUB, nei casi  in  cui  i  provvedimenti  di
  autorizzazione  all'attivita'  bancaria   siano   attribuiti   alla
  competenza delle Regioni, la Banca  d'Italia  esprime,  a  fini  di
  vigilanza, un parere vincolante. 
  La Banca  d'Italia  rilascia  il  parere  vincolante  alla  Regione
  competente  nei  termini  e  secondo  i  criteri   di   valutazione
  individuati nelle Sezioni da II a VII (1 ). 
 
 -------- 
 (1 ) In tali casi, l'organo con funzione di supervisione  strategica
 invia alla Banca d'Italia (cfr. Sezione  VI,  par.  1)  copia  della
 domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.