Allegato Annesso Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Torgiano». L'art. 2, primo comma, primo capoverso, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Torgiano», da ultimo modificato con D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, e' sostituito dal seguente testo: «Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%. Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 80%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.».