(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Modalita' di coltivazione 
 
    La coltivazione  della  Indicazione  geografica  protetta  I.G.P.
«Pomodoro di Pachino» deve essere  effettuata  in  ambiente  protetto
(serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale
di copertura); quando la coltivazione viene  effettuata  nel  periodo
estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture  ricoperte
con rete anti insetto. La tecnica di  coltivazione,  tradizionalmente
attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni  di  qualita',
seguendo le seguenti fasi: 
      il trapianto si esegue da agosto  a  febbraio,  tranne  per  la
tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno; 
    la densita' di impianto e' di n. da 1,5-6 piante per mq; 
    le piantine devono  essere  fornite  da  vivai  specializzati  ed
autorizzati  dall'Osservatorio  per  le  malattie  delle  piante.  E'
consentito l'uso di piantine innestate; 
      la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu'
branche; 
      durante il  ciclo  si  esegue  la  potatura  verde  consistente
nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari; 
      e' ammessa l'operazione colturale di cimatura; 
      l'irrigazione e' effettuata con acque  di  falda  prelevate  da
pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. 
    La qualita' dell'acqua e' caratterizzata  da  una  salinita'  che
varia da 1.500 a 10.000 μs/cm; 
      l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica,  chimica
o entomofila; e' vietato l'uso di  qualsiasi  sostanza  ormonale  che
abbia azione diversa da quella allegante; 
      la raccolta viene effettuata  manualmente  ogni  3-4  giorni  a
seconda delle condizioni climatiche. 
    Il  «Pomodoro  di  Pachino»  I.G.P.  puo'   essere   condizionato
direttamente in azienda o presso idonee strutture di  condizionamento
lo stesso giorno della raccolta. 
    Le operazioni di confezionamento  ed  imballaggio  devono  essere
effettuate presso strutture ubicate nei territori dei  comuni,  anche
parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati  all'art.
3 del presente disciplinare. Il condizionamento in zona e' necessario
al fine di evitare perdite nella fase di commercializzazione,  dovute
a lesioni della superficie del pomodoro che possono poi dare  origine
a fenomeni di ammuffimento e determinare la  non  commercializzazione
del prodotto. 
    La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di  Pachino»
non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia: 
      pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha; 
      pomodoro costoluto: ton 90/Ha; 
      pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha; 
      Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di  Pachino»,
coltivazioni fuori suolo.