Art. 4. Modalita' di coltivazione La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le seguenti fasi: il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno; la densita' di impianto e' di n. da 1,5-6 piante per mq; le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. E' consentito l'uso di piantine innestate; la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu' branche; durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari; e' ammessa l'operazione colturale di cimatura; l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1.500 a 10.000 μs/cm; l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante; la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda delle condizioni climatiche. Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. puo' essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta. Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare. Il condizionamento in zona e' necessario al fine di evitare perdite nella fase di commercializzazione, dovute a lesioni della superficie del pomodoro che possono poi dare origine a fenomeni di ammuffimento e determinare la non commercializzazione del prodotto. La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia: pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha; pomodoro costoluto: ton 90/Ha; pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha; Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di Pachino», coltivazioni fuori suolo.