((Art. 2. 1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. 2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente. 3. Il Commissario straordinario trasmette altresi' annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.))