(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO  PER  IL
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. 
 
    Obiettivo del Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e
rifugiati (SPRAR) 
    Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti 
    Servizi minimi garantiti 
    Equipe multidisciplinare 
    Strutture di accoglienza 
    Tempi di accoglienza 
    Proroghe dell'accoglienza 
    Trasferimenti 
    Revoca dell'accoglienza 
    Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei  rendiconti
finanziari 
    Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati 
 
Obiettivo del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
                               (SPRAR) 
 
    Lo  SPRAR  ha  come   obiettivo   principale   la   (ri)conquista
dell'autonomia individuale  dei  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale e umanitaria accolti. 
    In  quest'ottica  diventa  essenziale  collocare  al  centro  del
Sistema di protezione le persone accolte, le quali non sono dei  meri
beneficiari passivi di interventi  predisposti  in  loro  favore,  ma
protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. 
    Di conseguenza quella  proposta  dallo  SPRAR  e'  un'accoglienza
integrata. 
 
          Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti 
 
    Per  accoglienza  integrata  s'intende  la  messa  in   atto   di
interventi materiali di base (vitto e  alloggio),  contestualmente  a
servizi  volti  al  supporto  di  percorsi  di  inclusione   sociale,
funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale. 
    L'accoglienza integrata e' costituita da  una  serie  di  servizi
minimi garantiti che, obbligatoriamente, devono essere operativi  dal
mese di gennaio  dell'anno  immediatamente  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda. 
    I servizi minimi sono: 
    mediazione linguistico-culturale; 
    accoglienza materiale; 
    orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
    formazione e riqualificazione professionale; 
    orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 
    orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 
    orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; 
    tutela legale; 
    tutela psico-socio-sanitaria; 
    aggiornamento e gestione della banca dati. 
    Per quanto riguarda le modalita' di attivazione e di gestione  di
servizi  di  accoglienza  integrata  per  i  richiedenti   protezione
internazionale, i titolari di protezione internazionale e i  titolari
di  protezione  umanitaria  si  rinvia  al  «manuale  operativo   per
l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di  seguito
denominato  «manuale  operativo  SPRAR»  e  al  «Manuale   unico   di
rendicontazione» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul  sito
web: http://www.serviziocentrale.it). 
    Analogamente, anche in caso di attivazione  di  posti  aggiuntivi
con risorse straordinarie,  gli  enti  locali  dovranno  attenersi  a
quanto indicato dalle presenti  Linee  Guida,  nonche'  dal  «manuale
operativo SPRAR» e dal «Manuale unico di rendicontazione». 
 
                      Servizi minimi garantiti 
 
Mediazione linguistico-culturale. 
    Il   servizio   di   mediazione   linguistico-culturale   e'   da
considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. 
    Gli  enti  locali  hanno  obbligo  di  garantire  la   mediazione
linguistico-culturale al  fine  di:  facilitare  la  relazione  e  la
comunicazione, sia linguistica (interpretariato), che culturale,  tra
i singoli beneficiari, il  progetto  di  accoglienza  e  il  contesto
territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 
Accoglienza materiale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire il vitto e soddisfare la  richiesta  e  le  particolari
necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e  religiose
delle persone accolte; 
    fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per  l'igiene
personale  in  quantita'  sufficiente  e  rispettando   le   esigenze
individuali; 
    erogare pocket money secondo le modalita' stabilite  dal  manuale
unico di rendicontazione e dal manuale operativo SPRAR; 
    rispettare la normativa specifica in materia di  accoglienza  dei
minori  stranieri  non  accompagnati,   avvalendosi   anche,   quando
opportuno, dell'istituto dell'affido familiare. 
Orientamento e accesso ai servizi del territorio. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    facilitare i beneficiari nell'accesso  e  nella  fruibilita'  dei
servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal manuale operativo
SPRAR; 
    garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in  carico
dei beneficiari e la tutela della salute; 
    garantire l'inserimento  scolastico  dei  minori  e  l'istruzione
degli adulti; 
    garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilita' e la frequenza
dei corsi di apprendimento e approfondimento della  lingua  italiana,
senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero  minimo  di  10
ore settimanali. In  assenza  di  servizi  adeguati  sul  territorio,
adottare le  misure  necessarie  per  l'acquisizione  degli  elementi
linguistici; 
    garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per  gli  adulti  e
monitorarne la successiva frequentazione; 
    orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti
pubblici, poste, farmacie, associazioni, ecc.). 
Formazione, riqualificazione professionale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    predisporre  strumenti  volti  alla  valorizzazione  dei  singoli
background  tenendo   conto   delle   aspettative   dei   beneficiari
(curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, ecc.); 
    orientare  e  accompagnare  i  beneficiari  alla   formazione   e
riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi,  ecc.)  al
fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; 
    facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio  e
professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria. 
Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire l'informazione sulla normativa italiana in  materia  di
lavoro,  l'orientamento  ai  servizi  per  l'impiego   presenti   sul
territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo  (contratto
di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, ecc.); 
    facilitare i  percorsi  di  inserimento  lavorativo  in  ambienti
protetti,  la'  dove  le  caratteristiche   personali   dei   singoli
beneficiari  o  le  condizioni  di   vulnerabilita',   permanenti   o
temporanee, lo richiedano. 
Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; 
    favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al
mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di  promozione,
supporto   ed   eventuale   intermediazione   tra    beneficiari    e
locatori/proprietari; 
    facilitare  i  percorsi  di  inserimento  abitativo  in  ambienti
protetti,  la'  dove  le  caratteristiche   personali   dei   singoli
beneficiari  o  le  condizioni  di   vulnerabilita',   permanenti   o
temporanee, lo richiedano. 
Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    promuovere la realizzazione di attivita' di  sensibilizzazione  e
di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari  e
la comunita' cittadina; 
    promuovere  e  sostenere  la  realizzazione   di   attivita'   di
animazione socio-culturale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei
beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.); 
    costruire e consolidare  la  rete  territoriale  di  sostegno  al
progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; 
    promuovere  la   partecipazione   dei   beneficiari   alla   vita
associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di  eventi
interamente auto-organizzati. 
Tutela legale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire l'orientamento e l'accompagnamento  nell'interlocuzione
con  gli  attori  istituzionali  preposti  alle  diverse  fasi  della
procedura di riconoscimento della protezione internazionale; 
    garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla  normativa
italiana ed europea in materia d'asilo; 
    garantire  l'orientamento  e  l'accompagnamento  in  materia   di
procedure burocratico-amministrative; 
    garantire l'informazione sulla normativa italiana in  materia  di
ricongiungimento    familiare,    il    supporto    e    l'assistenza
all'espletamento della procedura; 
    garantire  l'informazione  sui  diritti  e   i   doveri   sanciti
dall'ordinamento italiano; 
    garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio  assistito  e
volontario. 
Tutela psico-socio-sanitaria. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire  l'attivazione  di  supporto  sanitario   di   base   e
specialistico; 
    garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in  base  alle
specifiche esigenze dei singoli beneficiari; 
    garantire l'orientamento, l'informazione e  l'accompagnamento  in
materia di protezione sociale e previdenza; 
    nel caso di beneficiari  con  esigenze  specifiche  di  presa  in
carico,   garantire   l'attivazione    dei    necessari    interventi
psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che  attuino  le
misure di assistenza e supporto; 
    costruire e consolidare la collaborazione con gli attori  che,  a
diverso  titolo,  possono  partecipare  ai  percorsi   di   supporto,
riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di   specifiche
esigenze socio-sanitarie; 
    costruire  e  consolidare  la  collaborazione  con  gli   attori,
pubblici e privati, che a diverso  titolo  possono  partecipare  alla
gestione di eventuali situazioni emergenziali. 
    Nel caso di beneficiari con disagio  mentale  o  psicologico,  le
attivita' dei progetti di accoglienza vanno a integrare e  completare
l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma
terapeutico-riabilitativo individuale attivato  dai  servizi  per  la
salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  gli  enti  locali   sono
obbligati nello specifico a: 
    attivare programmi di supporto e  di  riabilitazione  in  maniera
concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; 
    la' dove la situazione clinica lo richieda, programmare la  presa
in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale  presso
le proprie strutture residenziali. 
    Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza
sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata,
attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati  con
la struttura sanitaria preposta. 
Aggiornamento e gestione della banca dati. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre
giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita; 
    inserire le informazioni relative ai servizi e ai  corsi  erogati
dal progetto; 
    aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione,  permesso
di soggiorno, esperienze  lavorative,  studi,  assegnazione  corsi  e
servizi,  ecc.)  entro  cinque  giorni  lavorativi   dagli   avvenuti
cambiamenti delle informazioni; 
    richiedere le proroghe dell'accoglienza; 
    inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative
del progetto entro cinque giorni  lavorativi,  inviando  al  Servizio
centrale, in caso di variazione delle strutture  medesime,  il  nuovo
allegato B1; 
    aggiornare  la  sezione  relativa  agli  operatori  (specificando
funzione, recapiti telefonici, e-mail  e  fax)  entro  cinque  giorni
lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. 
    Per gli  aspetti  pratici  e  operativi  si  rimanda  al  manuale
operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile  dal  sito  web:
http://www.serviziocentrale.it). 
 
                      Equipe multidiscliplinare 
 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire un'equipe multidisciplinare  con  competenze,  ruoli  e
modalita' di organizzazione cosi' come previsti dal manuale operativo
SPRAR. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia  con  le  figure
professionali e le competenze presenti negli altri  servizi  pubblici
locali, anche  attraverso  la  stipula  di  protocolli,  convenzioni,
accordi di programma; 
    garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza
pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto  e  in  grado  di  garantire
un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; 
    garantire adeguate modalita' organizzative nel lavoro e  l'idonea
gestione  dell'equipe  attraverso  attivita'  di   programmazione   e
coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento  e  formazione  del
personale coinvolto, supervisione  psicologica  esterna,  momenti  di
verifica e di valutazione del lavoro, ecc.; 
    nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili  e/o  con
disagio mentale  o  psicologico  e/o  con  necessita'  di  assistenza
sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata,
garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari
locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi  di
programma) e le realta' del privato sociale, nonche' a dimostrare  la
comprovata esperienza nella presa in  carico  di  tale  tipologia  di
beneficiari; 
    nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori  stranieri
non  accompagnati,  garantire  la  stretta  collaborazione   tra   il
progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula  di
protocolli, convenzioni, accordi  di  programma)  e  le  realta'  del
privato sociale, nonche' dimostrare la  comprovata  esperienza  nella
presa in carico di tale tipologia di beneficiari. 
 
                      Strutture di accoglienza 
 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    avvalersi di strutture  residenziali  adibite  all'accoglienza  e
ubicate sul territorio  dell'ente  locale  che  presenta  domanda  di
contributo  o  di  altro  ente  locale,  nell'ambito  della  medesima
provincia -  a  esso  associato  o  consorziato,  ovvero  formalmente
aderente al progetto; 
    rispettare  la  normativa  vigente   in   materia   residenziale,
sanitaria,  di  sicurezza  antincendio  e   antinfortunistica   nelle
strutture adibite all'accoglienza; 
    osservare, per le strutture dedicate  specificamente  ai  minori,
alle persone con disabilita'  fisica  e  agli  anziani,  i  requisiti
minimi, cosi' come previsto dalla normativa  nazionale,  laddove  non
sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale  n.
308/2001 in merito ai  criteri  di  autorizzazione  e  accreditamento
delle strutture; 
    predisporre  e  organizzare  le  strutture  di   accoglienza   in
relazione  alle  esigenze  dei  beneficiari   tenendo   conto   delle
caratteristiche delle persone che si intendono accogliere; 
    avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri  abitati
oppure, se in prossimita' degli stessi, in luoghi  ben  collegati  da
frequente trasporto pubblico e/o privato; 
    dotarsi di un  «regolamento»  interno  alla  struttura  e  di  un
«contratto di  accoglienza»  individuale,  cosi'  come  previsti  dal
manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati. 
 
                       Tempi dell'accoglienza 
 
    Il richiedente protezione internazionale accolto nello  SPRAR  ha
diritto all'accoglienza fino  alla  notifica  della  decisione  della
commissione territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 6  del  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Dal momento  della  notifica  del
riconoscimento della protezione internazionale  o  della  concessione
della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e' di
complessivi sei mesi. 
    In caso, invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso,
ai sensi dell'art. 35, comma 6 del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008,  n.  25,  sospende  l'efficacia  del  provvedimento  impugnato.
Durante tale periodo,  il  richiedente  ha  diritto  di  rimanere  in
accoglienza finche'  non  gli  sia  consentito  il  lavoro  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non  gli  consentano  il
lavoro, come disposto dall'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140. 
 
                      Proroghe dell'accoglienza 
 
    I tempi di accoglienza dei titolari di protezione  internazionale
o umanitaria possono  essere  prorogati,  previa  autorizzazione  del
Ministero dell'interno per il  tramite  del  Servizio  centrale,  per
ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le
effettive esigenze personali. La proroga e' concessa per  circostanze
straordinarie,  debitamente  motivate,  in  relazione   ai   percorsi
d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. 
    Per il minore straniero non accompagnato e' in ogni caso previsto
il  protrarsi  dell'accoglienza  fino  ai  successivi  sei  mesi  dal
compimento della maggiore eta'. Ulteriori proroghe  sono  consentite,
nell'ambito  delle  modalita'   di   accoglienza   previste   per   i
maggiorenni,  sulla  base  delle  circostanze   straordinarie   sopra
indicate. 
 
                            Trasferimenti 
 
    Considerato che tutti gli  enti  locali  sono  tenuti  a  gestire
servizi di accoglienza integrata per garantire  la  presa  in  carico
della   generalita'    di    richiedenti/titolari    di    protezione
internazionale e umanitaria (ivi comprese  le  cosiddette  «categorie
vulnerabili» di cui all'art. 8, comma 1 del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 140,  e  fermi  restando  i  programmi  specifici  di
accoglienza destinati ai minori non accompagnati richiedenti asilo  e
alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico  e/o  con
necessita'  di   assistenza   sanitaria,   sociale   e   domiciliare,
specialistica e/o prolungata), i trasferimenti dei beneficiari da  un
progetto  SPRAR  ad  un  altro  SPRAR  saranno  autorizzati  solo   a
condizione di disponibilita' di posti e nei seguenti casi: 
    emersione di situazioni di disagio mentale; 
    emersione  di  condizioni  sanitarie  comportanti   un'assistenza
domiciliare specialistica e/o prolungata; 
    sopraggiunta maggiore eta', una volta decorsi gli  ulteriori  sei
mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne necessiti di terminare  il
proprio percorso di accoglienza. 
 
                       Revoca dell'accoglienza 
 
    L'accoglienza  puo'  essere  revocata  nei  casi   previsti   dal
contratto   di   accoglienza   predisposto   dal   singolo   progetto
territoriale, attraverso un formale provvedimento dell'ente locale  e
previa consultazione con il Servizio centrale. 
    Nel caso di richiedente protezione internazionale,  l'accoglienza
ha  comunque  termine  nelle  ipotesi  e  nelle  modalita'   previste
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 140/2005. 
 
Relazioni, schede di  monitoraggio  e  presentazione  dei  rendiconti
                             finanziari 
 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    stipulare la convenzione con  l'eventuale  ente  attuatore  entro
sessanta  giorni  dalla  comunicazione   da   parte   del   Ministero
dell'interno dell'ammissione al contributo; 
    presentare al Servizio centrale le relazioni annuali  (intermedie
e finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate  in  maniera
esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei  termini
stabiliti; 
    presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda
semestrale di monitoraggio di banca dati relativa alle presenze e  ai
servizi erogati; 
    presentare i  rendiconti  finanziari  al  Servizio  centrale  nei
termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste  nel  manuale
unico    di    rendicontazione    scaricabile    dal    sito     web:
http://www.serviziocentrale.it); 
    effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali  all'eventuale
ente gestore nel piu' breve tempo possibile dalla data  di  accredito
degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere. 
 
        Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati 
 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire  la  raccolta,  l'archiviazione  delle  informazioni  e
l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e
ai servizi offerti, in osservanza  del  decreto  legislativo  del  30
giugno 2003, n. 196; 
    mettere  a  disposizione   del   Servizio   centrale   tutta   la
documentazione relativa  al  progetto  territoriale  di  accoglienza,
laddove necessario o richiesto; 
    aderire alla  rete  informatica  gestita  dal  Servizio  centrale
assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la
disponibilita'  dei   mezzi   tecnici   necessari   al   collegamento
informatico; 
    aggiornare  in  maniera  tempestiva  la  banca  dati,  garantendo
l'attendibilita'  e  la  veridicita'  dei  dati  inseriti,   avendone
designato un responsabile.