(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il presente allegato descrive le diverse  modalita'  di  consegna
dei referti digitali o  delle  copie  informatiche  degli  stessi,  i
servizi aggiuntivi che l'azienda sanitaria puo' rendere  disponibili,
i formati ammessi e raccomandati per il referto  digitale  o  per  la
copia informatica dello stesso e i  requisiti  di  sicurezza  per  le
aziende sanitarie. In ogni caso, deve essere  garantito  il  rispetto
delle misure,  anche  di  sicurezza,  previste  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali nel provvedimento del 19 novembre 2009,
recante «Linee guida in tema di referti on line», in particolare  per
quanto riguarda i  servizi  aggiuntivi  di  notifica  via  sms  e  di
designazione del medico al ritiro del referto (punto 2). 
    1. SERVIZI DI REFERTAZIONE ONLINE 
    1.1 Consegna tramite web 
    Il servizio offre all'interessato la possibilita'  di  collegarsi
al sito Internet della azienda  sanitaria  al  fine  di  visualizzare
online il referto digitale e effettuare la copia  locale  (download).
In questo caso  devono  essere  adottate  dall'azienda  sanitaria  le
seguenti cautele: 
      a)   utilizzo   di   idonei    sistemi    di    identificazione
dell'interessato, quali carta di identita' elettronica  (CIE),  carta
nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono
l'individuazione del soggetto che  richiede  il  servizio,  ai  sensi
dell'art. 64 del  CAD,  fermo  restando  l'obbligo  di  garantire  al
titolare di CIE o CNS di poterne fare uso; 
      b) utilizzo  di  protocolli  di  comunicazione  sicuri,  basati
sull'utilizzo  di  standard  crittografici   per   la   comunicazione
elettronica dei dati, con la certificazione  digitale  dell'identita'
dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli  https  ssl -
Secure Socket Layer); 
      c) stabilire un limite temporale per la  disponibilita'  online
del referto  digitale  (non  superiore  a  45  giorni.),  permettendo
comunque all'interessato, in tale intervallo di tempo, di  richiedere
di oscurare dal sistema web il referto digitale. 
    1.2 Consegna tramite Posta elettronica 
    Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere  il
referto digitale, o copia informatica dello stesso, alla  casella  di
posta elettronica da esso indicata.  In  questo  caso  devono  essere
adottate dall'azienda sanitaria le seguenti cautele: 
      a) il referto digitale o  la  sua  copia  informatica  dovranno
essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non  come  testo
compreso nel corpo del messaggio; 
      b) il referto digitale o  la  sua  copia  informatica  dovranno
essere protetti con tecniche di cifratura e accessibili  tramite  una
password   per   l'apertura   del   file   consegnata   separatamente
all'interessato. 
    1.3                                              Consegna tramite
Posta elettronica certificata o domicilio digitale del cittadino 
    Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere  il
referto digitale o la sua copia informatica  alla  casella  di  posta
elettronica certificata da esso indicata ovvero al proprio  domicilio
digitale.  In  questo  caso  devono  essere   adottate   dall'azienda
sanitaria le seguenti cautele: 
      a) il referto digitale o  la  sua  copia  informatica  dovranno
essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non  come  testo
compreso nel corpo del messaggio. 
    1.4 Consegna tramite supporto elettronico 
    Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere  il
referto digitale o la sua copia informatica tramite apposito supporto
elettronico. Possono essere  utilizzati  supporti  elettronici  quali
memorie USB, DVD,  CD,  etc.  Nel  caso  in  cui  il  supporto  venga
utilizzato per consegnare all'interessato referti digitali in momenti
diversi, devono essere adottate dall'azienda  sanitaria  le  seguenti
cautele: 
      a) il supporto deve essere protetto da opportune credenziali di
sicurezza  (es.  username  e   password)   consegnate   separatamente
all'interessato o in busta chiusa ad un suo delegato. 
    1.5 Consegna tramite fascicolo sanitario elettronico FSE 
    Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere  il
referto digitale o  la  sua  copia  informatica  tramite  il  proprio
fascicolo sanitario elettronico (FSE). In questo caso  devono  essere
adottate le seguenti cautele: 
      a)   utilizzo   di   idonei    sistemi    di    identificazione
dell'interessato, quali carta di identita' elettronica  (CIE),  carta
nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono
l'individuazione del soggetto che  richiede  il  servizio,  ai  sensi
dell'art. 64 del  CAD,  fermo  restando  l'obbligo  di  garantire  al
titolare di CIE o CNS di poterne fare uso; 
      b) utilizzo  di  protocolli  di  comunicazione  sicuri,  basati
sull'utilizzo  di  standard  crittografici   per   la   comunicazione
elettronica dei dati, con la certificazione  digitale  dell'identita'
dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli  https  ssl -
Secure Socket Layer); 
      c) ulteriori specifiche cautele secondo quanto  disposto  nelle
"Linee  guida  in  tema  di  Fascicolo  sanitario  elettronico  e  di
dossiersanitario" del 16 luglio 2009 del Garante  per  la  protezione
dei dati personali e dalle disposizioni attuative dell'art. 12, comma
7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    2. SERVIZI AGGIUNTIVI 
    L'azienda  sanitaria  puo'  rendere  disponibile  all'interessato
ulteriori servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei
servizi di refertazione online, ovvero per migliorare,  in  generale,
la qualita' dei  servizi  offerti  dalla  medesima.  Esempi  di  tali
servizi aggiuntivi sono i seguenti: 
      a)  Servizi  di   notifica:   permettono   all'interessato   di
richiedere di essere avvisato della messa a disposizione del  referto
digitale attraverso l'invio di uno short message  service  (sms)  sul
numero di telefono mobile ovvero attraverso l'invio di  un  messaggio
alla casella di posta elettronica indicati all'atto  di  adesione  ai
servizi di refertazione online; 
      b) Servizio  di  inoltro  dei  referti  digitali  a  un  medico
designato dall'interessato: offre la possibilita' all'interessato  di
richiedere la consegna del referto digitale al medico curante da esso
indicato. 
    3. REFERTO DIGITALE: FORMATI AMMESSI 
    Il referto digitale o la sua copia  informatica  sono  consegnati
preferibilmente in formato ISO 32000. Si  raccomanda,  per  la  firma
digitale,  l'utilizzo  dello  standard  PAdES  o  di  altro  standard
equivalente  che  ne  favorisca  l'utilizzo  uniforme  su  tutto   il
territorio nazionale. 
    Analoghe specifiche si applicano, ove opportuno, anche al reperto
digitale. 
    4. REQUISITI DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE 
    Per  il  trattamento  dei  dati  nell'ambito   dei   servizi   di
refertazione online, l'azienda sanitaria prevede: 
      a) idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati  e
archiviati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento
parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi  di
elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione
anche  parziale  di  tecnologie  crittografiche  al  file  system   o
database, oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che
rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati); 
      b) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli
incaricati in funzione dei  ruoli  e  delle  esigenze  di  accesso  e
trattamento (ad es., in relazione alla possibilita' di consultazione,
modifica e integrazione dei dati); 
      c) separazione fisica o logica dei dati idonei  a  rivelare  lo
stato di salute  e  la  vita  sessuale  dagli  altri  dati  personali
trattati per scopi amministrativo-contabili; 
      d)  apposite   procedure   che   rendano   immediatamente   non
disponibili i referti digitali  tramite  i  servizi  di  refertazione
online  qualora  l'interessato  abbia  comunicato  il  furto   o   lo
smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso o
altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei  propri
dati personali; 
      e) ulteriori specifiche cautele secondo quanto  disposto  nelle
«Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di  dossier
sanitario» del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei  dati
personali e dalle disposizioni attuative dell'art. 12, comma  7,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    In ogni caso devono essere adottate dalle aziende sanitarie tutte
le misure di sicurezza necessarie per  rispettare  la  disciplina  in
materia di protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,  il
divieto di diffusione dei  dati  sanitari  prescritto  dall'art.  22,
comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali.