Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3
DICEMBRE 2012, N. 207
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;
al comma 5, le parole: «dell'autorizzazione integrata
ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel
provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del
danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta,
sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro
benefici».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Valutazione del danno sanitario). - 1. In tutte
le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1
dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria
locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento
almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)
anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo
adotta una strategia industriale per la filiera produttiva
dell'acciaio»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di
Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni
caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al
comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello
stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi
quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le
disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
al comma 6:
le parole: «, senza oneri a carico della finanza pubblica,»
sono soppresse;
dopo le parole: «nell'ambito delle competenze proprie
dell'Istituto» sono inserite le seguenti: «, con il supporto delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
(ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine il
Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali,
iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare
la massima trasparenza per i cittadini, in conformita' ai principi
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale
attivita' svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze
riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui
al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Piano sanitario straordinario in favore del
territorio della provincia di Taranto). - 1. Al fine di contrastare
le criticita' sanitarie riscontrate in base alle evidenze
epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il
triennio 2013-2015, e' sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di
euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto,
l'applicazione:
a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over
e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al
Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario
regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;
c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali
con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di
riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012,
sottoscritto dalla regione Puglia.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche
nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo
15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si
provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse
finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015».