Articolo 7 Disposizioni finali Le due parti concordano che l'attuazione del presente Accordo sara' seguita e rivista da una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli Esteri, con la partecipazione di rappresentanti di altri Ministeri competenti, che si terra' alternativamente in Afghanistan e in Italia, su base annuale. Le disposizioni del presente Accordo non arrecano pregiudizio ai diritti ed alle obbligazioni sorte da trattati firmati dalle Parti con Paesi terzi o con Organizzazioni Internazionali. Il presente Accordo sara' vincolante ed entrera' in vigore alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti comunicheranno che i rispettivi processi di ratifica sono stati completati. Ciascuna parte potra' porre termine all'Accordo previa notifica scritta con tre mesi di preavviso; l'Accordo rimarra' in vigore fino a che avra' termine o sia sostituito da un altro strumento bilaterale. Il contenuto dell'Accordo sara' attuato dalle due Parti in accordo con le legislazioni nazionali, gli obblighi internazionali e, per quanto riguarda l'Italia, in conformita' con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. Qualunque disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovra' essere risolta attraverso i canali diplomatici. L'Accordo potra' essere emendato dalle parti. Qualunque emendamento sara' soggetto alle procedure stabilite per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Fatto a Roma, il giorno 26 gennaio 2012, in due originali in lingua italiana e inglese, dari, pashtu, tutti facenti uguale fede. In caso di divergenza nell'interpretazione tra italiano, inglese, dari e pashtu prevarra' la versione inglese. Per la Repubblica italiana Il Presidente del Consiglio dei Ministri Professor Mario Monti Per la Repubblica Islamica d'Afghanistan Il Presidente della Repubblica Hamid Karzai