(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Riconoscimento degli enti 
 
    1  .  Ferma  restando  la  personalita'   giuridica   dell'Unione
Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  3  gennaio  1991,  modificato  con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno   1993,   dell'associazione
Santacittarama,  riconosciuta  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen  Soto  Shobozan
Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della  Repubblica  5
luglio 1999, della FPMT Italia  -  Fondazione  per  la  preservazione
della tradizione Mahayana, riconosciuta con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalita'
giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione
di  quelli  esistenti  sono  concessi  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, su domanda  del  legale  rappresentante  del  centro  o
organismo.