Art. 10. Riconoscimento degli enti 1 . Ferma restando la personalita' giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.