(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                   Modalita' per il riconoscimento 
 
    1. Possono essere riconosciuti  come  enti  di  religione  quelli
costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in  Italia,  che
abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli  di
istruzione e beneficienza. 
    2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di  cui
si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai  predetti
fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI. 
    3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9. 
    4.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. 
    5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei  commi  precedenti
assumono  la  qualifica  di  enti  religiosi   buddhisti   civilmente
riconosciuti.