Art. 13. Mutamenti degli enti religiosi 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI. 3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.