(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
                    Tutela degli edifici di culto 
 
    1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di  cui  l'UBI
tiene  apposito  elenco  trasmesso  alle  competenti  autorita',  non
possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni, previo accordo con l'UBI. 
    2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in  tali  edifici  senza
averne dato previo  avviso  ed  aver  preso  accordi  con  il  legale
rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.