(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
              Contributi e deduzione agli effetti IRPEF 
 
    1. La Repubblica italiana  prende  atto  che  l'UBI  si  sostiene
finanziariamente con i contributi volontari degli organismi  da  essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 
    2. A decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente  intesa,
le persone fisiche possono dedurre dal proprio  reddito  complessivo,
agli effetti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  le
erogazioni liberali in denaro fino all'importo di  euro  1.032,91,  a
favore dell'UBI e degli organismi  civilmente  riconosciuti  da  essa
rappresentati, destinate al sostentamento dei  ministri  di  culto  e
alle attivita' di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) . 
    3.  Le  relative  modalita'  sono  determinate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze.