(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
                         Liberta' religiosa 
 
    1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi  da
essa rappresentati la piena liberta' di  svolgere  la  loro  missione
spirituale, educativa, culturale e umanitaria. 
    2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a
coloro che ne fanno  parte,  la  piena  liberta'  di  riunione  e  di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto  e  ogni  altro
mezzo di diffusione.